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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.09.2025 32.2025.17

1. September 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,501 Wörter·~1h 3min·3

Zusammenfassung

Assegnata rendita con grado del 43%. Assicurata contesta e pretende la rendita da un momento anteriore, contestando la valutazione medica. Affezioni psichiche. TCA conferma decisione

Volltext

Incarto n. 32.2025.17   FC

Lugano 1 settembre 2025           

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2025 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 13 gennaio 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI 1, nata nel 1978, già attiva professionalmente quale cameriera e ausiliaria di pulizie e da ultimo come operaia in lavanderia, ha presentato nel settembre 2005 una prima domanda di prestazioni AI per adulti che è stata respinta dall’Ufficio AI, mediante decisione del 21 settembre 2009, in assenza di un grado d’invalidità sufficiente. Una seconda domanda di prestazioni presentata nel febbraio 2016 è pure stata rigettata mediante decisione del 5 settembre 2016.

                          1.2.  Nel settembre 2017 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, facendo valere principalmente problematiche legate all’orecchio destro e ai postumi di un infortunio alla spalla destra.

                                  Esperiti gli accertamenti medici (in particolare una valutazione medica del SMR e una perizia pluridisciplinare a cura del __________ del 23 dicembre 2021, seguita da complementi del 26 giugno 2022, 14 marzo, 17 maggio e 24 luglio 2023, 9 gennaio, 18 aprile e 17 ottobre 2024) e economici del caso (comprendenti anche un accertamento pratico professionale), con decisione 13 gennaio 2025, preceduta da un progetto del 4 giugno 2024 (che a sua volta ne sostituiva uno precedente del 24 novembre 2022) l’Ufficio AI ha accolto la domanda di prestazioni e attribuito all’assicurata una rendita d’invalidità dal 1° gennaio 2024 con grado del 43%. L’amministrazione ha considerato l’assicurata inabile al 50% quale operaia di lavanderia (al 45% in attività adeguate) dal 23 gennaio 2017, al 60% (rispettivamente 55%) dal 25 ottobre 2017 e al 50% (al 45% in attività adeguate) dal 1° dicembre 2017, con un conseguente grado di invalidità, stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, del 14% al 1° gennaio 2018 e del 43% al 1° gennaio 2024 (considerando la nuova disposizione circa la valutazione economica di cui all’art. 26bis cpv. 3 OAI).

                          1.3.  Con ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dal sindacato RA 1, allegando svariate certificazioni mediche, censura la decisione, contestando in particolare la valutazione medico- teorica, ritenendo di aver diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2018, subordinatamente dal 1° gennaio 2024.        

                                  Con risposta del 6 marzo 2023 l’Ufficio AI, osservato come alla perizia __________ e alle valutazioni del SMR dovesse essere conferito pieno valore probante, ha chiesto la reiezione del gravame.

                          1.4.  Con osservazioni del 20 marzo, 5 e 6 maggio e 4 giugno 2025, l’assicurata, tramite il suo rappresentante, ha confermato le proprie argomentazioni e chiesto l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici, producendo nuove certificazioni. Tale richiesta è stata contestata dall’Ufficio AI con scritti del 28 marzo, 14 e 25 aprile e 24 giugno 2025, sulla base anche di un’ulteriore presa di posizione del __________ dell’8 aprile 2025.

                                  Delle relative ulteriori osservazioni sollevate dalle parti si dirà, nella misura del necessario, nel merito.

considerato                 in diritto

                          2.1.  Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita per un grado d’invalidità del 43% a far tempo dal 1° gennaio 2024, avendo determinato per il periodo antecedente a tale data e allo scadere dell’anno di attesa (1° gennaio 2018) un grado d’invalidità (del 14%) insufficiente per la concessione di una rendita.

                                  Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

                                  Occorre ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

                                  Con riferimento alla menzionata modifica legislativa, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

                                  Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata disposizione transitoria, circostanza desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1° luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pt. 3.2.).

                                  In concreto l’assicurata ha presentato la domanda di prestazioni nel settembre 2017 a fronte di un’inabilità lavorativa a far tempo dal gennaio 2017. Il diritto alla rendita (al quale sarebbe stato applicabile il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021) poteva quindi insorgere nel gennaio 2018 (art. 28 cpv.  lett. b LAI), ma a quella data l’assicurata non raggiungeva un grado d’invalidità pensionabile. Considerato per contro che a far tempo dal 1° gennaio 2024 l’interessata presenta un grado d’invalidità del 43%, come concluso dall’amministrazione (cfr. consid. 1.2) è applicabile il nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

                          2.2.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                  Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  Secondo l’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale percentuale di una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano quote percentuali variabili (tra il 47.5% e il 25%) a seconda del grado d’invalidità.

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                                  Il nuovo disciplinamento in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede all’art. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi) come segue:

" 1 Sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:

a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG167 e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

2 I redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.

3 Se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

4 I valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.”

                                  In merito al reddito senza invalidità l’art. 26 OAI dispone:

" 1 Il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato.

2 Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 cpv. 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.

3 Il capoverso 2 non è applicabile, se:

a. anche il reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3; o

b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.

4 Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.

5 Se un’invalidità insorge dopo che l’assicurato ha previsto o iniziato una formazione professionale, il reddito senza invalidità è determinato secondo il valore statistico di cui all’articolo 25 capoverso 3 che l’assicurato avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione della formazione.

6 Se un assicurato non può iniziare o concludere alcuna formazione professionale a causa dell’invalidità, il reddito senza invalidità è determinato secondo i valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 in deroga all’articolo 25 capoverso 3, vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.”

                                  Sul reddito con invalidità l’art. 26bis OAI prevede:

" 1 Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.

2 Se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

3 Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”

                                  Il cpv. 3 dell’art. 26bis OAI è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024 (modifica del 18 ottobre 2023, RU 2023 635) e la relativa disposizione transitoria prevede, tra l’altro, che “in caso di presentazione di una nuova richiesta di prestazioni da parte di un assicurato cui prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2023 è stata negata una rendita o una riformazione professionale perché il suo grado d’invalidità era insufficiente, si entra nel merito della richiesta qualora sia reso verosimile che l’applicazione della nuova regolamentazione di cui all’articolo 26bis capoverso 3 al calcolo del grado d’invalidità potrebbe determinare il diritto a una rendita o a una riformazione professionale”.

                                  Resta infine da ricordare che giusta la giurisprudenza precedente la modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                  L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                  Il TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2; cfr. anche le STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6 con cui la Corte federale ha precisato il principio secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5).

                                  In una sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, pubblicata in DTF 150 V 410, interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI, tenuto conto dell’art. 16 LPGA e di elementi storici, grammaticali, sistematici e teleologici, il TF ha stabilito che l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, non rispetta la volontà del legislatore e non è pertanto conforme al diritto federale.

                                  In quella fattispecie, in cui il tribunale cantonale aveva determinato un tasso d’invalidità del 59% operando sul reddito statistico da invalido una riduzione del 15% in applicazione delle direttive dell’attuale giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis cpv. 3 OAI, giudicato non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la Corte federale ha ritenuto opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e della loro ponderazione, fare capo a titolo complementare ai principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di un’alternativa disponibile sotto forma di salari di riferimento corretti.

                                  In questo modo, sempre secondo il TF, l’art. 26bis cpv. 3 OAI può essere applicato conformemente alla legge, senza con ciò contravvenire al suo testo.

                                  In particolare, l’Alta Corte ha chiarito che i materiali legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la volontà del legislatore formale è quella che si tenga conto essenzialmente della precedente giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V 410). D’altro canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a disposizione dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e parallelismo dei redditi), l’autore dell’ordinanza ha scelto un’altra via: invece di una riduzione da accordare in base a una moltitudine di criteri o di caratteristiche differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico né addizionata in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera globale e il cui tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e meglio una “deduzione per tempo parziale”, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e limitata al 10% (cfr. art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023). Ciò costituisce una restrizione considerevole per rapporto al ventaglio utilizzato in precedenza, esistente per l’essenziale a partire dalla DTF 126 V 75 consid. 5a/cc (cfr. consid. 9.4.3).

                                  Infine, la Corte federale ha precisato che gli sforzi volti a ottenere un risultato il più possibile concreto nella valutazione dell’invalidità in funzione del caso di specie, quali quelli che si riflettono nella giurisprudenza relativa all’art. 16 LPGA (cfr. DTF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295 consid. 2.2 e 4.2.1; 135 V 297 consid. 5.2), non sono stati ristretti dalla recente revisione della LAI. Parimenti, la necessità di fattori di correzione, confermata dal legislatore formale e alla base della precedente giurisprudenza, non viene rimessa in discussione. Ciò si spiega con il fatto che i valori centrali previsti nelle statistiche salariali non possono essere utilizzati tali e quali come reddito da invalido, ovvero senza correzione e senza tenere conto delle circostanze concrete del caso di specie. Ciò è quanto conferma l’adeguamento dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito della mozione 22.3377 del 6 aprile 2022 (cfr. consid. 10.2).

                          2.3.  Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

                                  Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

                                  Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                  Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                  Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). Inoltre, le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                  Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

                                  Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018, 8C_6/2018 del 2 agosto 2018, 8C_309/2018 del 2 agosto 2018.

                          2.4.  Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

                                  Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i __________ nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                  Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                  Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 e riferimenti).

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                  Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                  Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                          2.5.  Dagli atti di causa risulta che l’assicurata, all’epoca attiva come ausiliaria di pulizie, ha iniziato a soffrire di disturbi somatoformi e psichiatrici dal 2002. La sua richiesta di prestazioni AI del settembre 2005 è stata respinta mediante decisione del 21 settembre 2009 dopo che è stata determinata un’inabilità completa nell’attività abituale dal novembre 2004, ma una capacità piena in attività adeguate con un conseguente grado di invalidità nullo (doc. AI pag. 98; cfr. consid. 1.1).

La successiva richiesta di prestazioni del febbraio 2016 è pure stata respinta avendo l’assicurata ripreso completamente l’attività abituale di operaia in lavanderia (decisione del 5 settembre 2016, doc. AI pag. 240).

Con la nuova domanda del settembre 2017 l’interessata ha lamentato un problema al labirinto dell’orecchio destro e i residui di un infortunio alla spalla destra, con una conseguente inabilità lavorativa completa dal gennaio 2017 (doc. AI pag. 265). Dopo vari accertamenti svolti in ambito medico e reintegrativo, l'Ufficio Al ha ordinato un approfondimento medico pluridisciplinare presso il __________. Eseguite valutazioni di natura internistica, neurologica, psichiatrica, otorinolaringoiatrica e reumatologica, la perizia __________ del 23 dicembre 2021 (condivisa anche dal medico SMR il 18 gennaio 2022, doc. AI pag. 812) ha concluso che l’assicurata, per le diagnosi invalidanti di “Sintomatologia vertiginosa persistente con crisi recidivanti e instabilità pasturale su possibile idrope endo-linfatica a ds., Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di entità lieve (F33.0), Disturbo di personalità misto, con tratti narcisisticamente fragili, psicoastenici, evitanti e ossessivo-compulsivi (F61.0)”,

era da considerare inabile nella misura del 50% (riduzione per rendimento ridotto, per la diagnosi in ambito ORL) nell’attività svolta di operaia di lavanderia dal dicembre 2017 (con periodi di inabilità lavorative variabili in precedenza, e meglio dal marzo 2016 del 50%, del 100% dal 31 ottobre 2016 e del 60% dal 25 ottobre 2017 sino al 30 novembre 2017) e, sempre dal dicembre 2017, al 45% (riduzione per rendimento ridotto) in attività adeguate, rispettose delle limitazioni poste dai periti negli ambiti ORL, psichiatrico e reumatologo (con periodi di inabilità lavorative variabili in precedenza, ossia del 45% dal marzo 2016, del 100% dal 31 ottobre 2016, del 55% dal 25 ottobre sino al 30 novembre 2017; doc. AI pag. 681). L'evoluzione delle inabilità lavorative è stata precisata in un complemento del __________ del 27 giugno 2022 e ripresa nell'annotazione del SMR del 1º luglio 2022, nel senso che, confermate le predette inabilità, avendo l’assicurata lavorato dal 25 giugno 2016 al 22 gennaio 2017, in tale periodo era da considerare abile in misura completa (doc. AI pag. 681, 835).

Sottoposto il caso alla consulente professionale dell’AI (cfr. rapporto finale del SIP del 21 novembre 2022, doc. Al pag. 843), determinata una perdita di guadagno inferiore al grado del 40%, l'Ufficio Al ha reso il 24 novembre 2022 un primo progetto di decisione prevedente il rifiuto del diritto a prestazioni (doc. Al pag. 845). Unitamente alle osservazioni a tale progetto, l’assicurata ha contestato gli esiti medici ed economici, e ha prodotto nuova documentazione medica che è stata sottoposta al __________, il quale, con complemento peritale del 14 marzo 2023, alla luce dei nuovi approfondimenti attuati in ambito ORL, ha confermato la validità delle conclusioni poste (cfr. complementi del 14 marzo e 17 maggio 2023, doc. AI pag. 894 e 926).

Con un’ulteriore presa di posizione del 24 luglio 2023 il __________ ha pure confermato le sue conclusioni dopo aver preso visione di una certificazione dello psichiatra curante dr. __________ (doc. AI pag. 934 e 944) e il 18 aprile 2024 si è pure espresso sugli ulteriori accertamenti eseguiti in ambito ORL (esecuzione di una MRI cerebrale con protocollo mirato per idrope endo-linfatica, doc. AI pag. 969, 988, 992). Il SMR ha confermato le conclusioni del __________, ragione per cui, interpellato il consulente integrativo, stabilito un grado d'invalidità del 43% dal 1º gennaio 2024, l’amministrazione ha reso un nuovo progetto di decisione il 4 giugno 2024 (doc. AI pag. 1002).

In fase di osservazioni, l’assicurata ha presentato nuova refertazione medica (doc. AI pag. 1040segg), sulla quale si sono espressi il __________ e il SMR il 17 e 21 ottobre 2024, confermando le precedenti conclusioni (doc. AI pag. 1070 e 1079).

                                  La decisione del 13 gennaio 2025 ha quindi riconosciuto all’assicurata una rendita d’invalidità di grado del 43% dal 1 º gennaio 2024, ammettendo i seguenti periodi di inabilità lavorativa:

                                  - in attività abituale quale operaia di lavanderia

                                  50 % dal 23.01.2017 al 24.10.2017

                                  60 % dal 25.10.2017 al 30.11.2017

                                  50 % dal 01.12.2017 e continua.

                                  - in attività adeguate allo stato di salute

                                  45 % dal 23.01.2017 al 24.10.2017

                                  55 % dal 25.10.2017 al 30.11.2017

                                  45 % dal 01.12.2017 e continua.

                                  L’amministrazione ha calcolato un conseguente grado d’invalidità, stabilito sulla base del raffronto dei redditi, del 14% al 1° gennaio 2018 (alla scadenza dell'anno di attesa) e del 43% al 1° gennaio 2024 (giusta la modifica dell'art. 26 bis, cpv. 3 OAI), ritenendo che non si intravvedevano provvedimenti professionali atti a migliorare la capacità di guadagno residua dell’assicurata (nel dettaglio cfr. al consid. 2.8).

                          2.6.  Nella concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, per i motivi che seguono, non può che confermare la decisione impugnata.

                                  In particolare, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’interessata sia stato accuratamente vagliato prima della resa della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del 23 dicembre 2021 (aggiornata successivamente da complementi del 26 giugno 2022, 14 marzo, 17 maggio, 24 luglio 2023, 9 gennaio, 18 aprile e 17 ottobre 2024), nella quale i vari periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate, hanno esaminato accuratamente la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite e dagli esami effettuati. La stessa è quindi da considerare dettagliata, approfondita e rispecchiante i parametri giurisprudenziali di cui ai consid. 2.3. e 2.4. Questo per i motivi che seguono.

                       2.6.1.  Nella perizia del 23 dicembre 2021, il __________, fatto capo a consultazioni di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), internistica (dr.ssa __________), ORL (dr. __________) e neurologica (dr. __________), ha considerato tutta la documentazione medica agli atti, incluse approfondite indagini cliniche e radiologiche, e ha precisato le ragioni per le quali dal dicembre 2017 l’assicurata andava considerata inabile nella misura del 50% nell’attività abituale quale operaia di lavanderia e del 45% in attività adeguate. Tale conclusione va condivisa.

                                  Sulla base dei consulti peritali specialistici e la valutazione consensuale, il __________ ha posto le seguenti diagnosi invalidanti:

" Sintomatologia vertiginosa persistente con crisi recidivanti e instabilità pasturale su possibile idrope endo-linfatica a ds.

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di entità lieve (F33.0).

Disturbo di personalità misto, con tratti narcisisticamente fragili, psicoastenici, evitanti.”

                                  Ha inoltre elencato una serie di altre diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa [segnatamente “Stato dopo probabile vertigine posizionale parossistica benigna del canale semicircolare posteriore di ds., leggera ipoacusia percettiva ds., stato dopo intervento chirurgico alla spalla ds. con Block Bone artroscopico in data 17.2.2017 per instabilità anteriore della spalla ds., stato dopo distorsione della caviglia sin. nel 2013 e modesta tenosinovite al tendine tibiale posteriore, tendenza ad un reumatismo delle parti molli con interessamento soprattutto del lato ds. e diagnosi nel 2005 di una fibromialgia generalizzata primaria, emicrania con aura visiva, ipercolesterolemia (LDL colesterolo 2,9 mmol/L), sovrappeso (27,22 kg/m2), disturbo respiratorio in sonno di natura ipoapnoica ostruttiva, di entità lieve e con modulazione posizionale in trattamento con C-PAP notturna, con buon controllo, sospetto infetto urinario, nodulo iperecogeno all'ottavo segmento epatico compatibile con nodo. di FNH”; doc. AI pag. 679].

I consulenti del __________ hanno attentamente valutato le condizioni di salute della ricorrente, prendendo in considerazione i referti resi dai curanti ed effettuando esami laddove necessario.

I rapporti che ciascun perito ha allestito sono stati integrati nella perizia pluridisciplinare del 23 dicembre 2021, che analizza in modo dettagliato e concludente lo stato di salute della ricorrente, dall'anamnesi ai disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive alle diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa, fino a rispondere alle domande peritali sottoposte dall'Ufficio AI per definire la capacità di lavoro. I periti hanno concluso che le incapacità lavorative stabilite dal dicembre 2017 dai periti specialisti in ORL e psichiatria (30% nell’attività abituale e 20% in attività adeguate per lo specialista ORL, 40% per le patologie psichiatriche in ogni attività) non dovevano essere sommate, ma integrate parzialmente con un’inabilità complessiva del 50% come operaia di lavanderia e del 45% in attività adeguate. Essi hanno dunque spiegato chiaramente le loro valutazioni e conclusioni e il rapporto finale del 18 gennaio 2022 del SMR che le riassume è convincente e esaustivo (doc. AI pag. 812).

                       2.6.2.  Innanzitutto, per quanto riguarda la valutazione internistica, la dr.ssa __________, visitata l’assicurata il 25 gennaio 2021, descritti l’anamnesi (famigliare, professionale, personale, sociale e patologica) e le costatazioni obiettive, gli esami di laboratorio e radiologici, richiamati anche gli esami degli altri periti, ha concluso che l’interessata non aveva mai presentato un’incapacità lavorativa prolungata in ambito internistico, ragione per cui da tale profilo era abile in misura piena in ogni attività.

                                  Sul piano psichiatrico il dr. __________, effettuate due valutazioni cliniche, dopo aver descritto l’anamnesi, la giornata tipo, la terapia assunta e le constatazioni obiettive sul piano psicopatologico e gli atti, includenti gli esami psicologici effettuati dallo psicologo __________, nel rapporto al __________ del 9 marzo 2021 ha descritto un esame psichiatrico approfondito. Ha posto le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di entità lieve (F33.0); disturbo di personalità misto, con tratti narcisisticamente fragili, psicoastenici, evitanti e ossessivo-compulsivi (F61.0)” e ha sottolineato che il disturbo della personalità era già stato confermato dalla dr.ssa __________ nel 2005, dal dr. __________ nel 2007 e dal dr. __________ nel 2018. Lo stesso non aveva condizionato la capacità lavorativa, ma aveva predisposto l'assicurata a manifestare dei sintomi somatoformi e degli scompensi depressivi ricorrenti, sotto la spinta degli eventi di vita stressanti. Gli infortuni tra il 2013 ed il 2016, la sindrome vertiginosa persistente comparsa nel 2015, le successive insonnia e emicrania, nonché la partenza della figlia nel 2017, erano stati eventi stressanti capaci di provocare un nuovo e più persistente scompenso psicopatologico che secondo il perito riduceva la capacità lavorativa del 40% (da intendere quale riduzione del rendimento), dal 5 settembre 2016 e per tutte le attività (doc. AI pag. 677).

                                  A tale valutazione, tratta sulla base di un approfondito esame clinico e della documentazione agli atti, che ha esaminato accuratamente gli aspetti oggettivi, le affermazioni della perizianda e non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, avendo descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico e risposto alle questioni poste dall’Ufficio AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal TF nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 (pubblicata in DTF 141 V 281) ed estesi con la DTF 143 V 409 a tutte le malattie psichiche, si deve aderire senza riserve.

                                  Il TCA ritiene che il perito psichiatra abbia ben esaminato e valutato tutti gli elementi soggettivi e oggettivi emersi durante i due colloqui di valutazione avvenuti il 22 febbraio e 8 marzo 2021 e che quindi il rapporto peritale del 9 marzo 2021 sia completo e concludente (doc. AI pag. 715).

                                  Per quanto riguarda la valutazione neurologica, il neurologo dr. __________, nel rapporto al __________ del 10 febbraio 2021, allestito dopo accurata consultazione clinica e esame degli atti, ha descritto i dolori lamentati dall’assicurata e non ha posto alcuna diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, ma, quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa, quella di “emicrania con aura visiva”, la quale rispondeva tuttavia bene al trattamento preventivo farmacologico somministrato e causava quindi tutt’al più un’inabilità lavorativa temporanea. Nel suo consulto ha esposto che a parte una certa instabilità della posizione eretta, soprattutto a piedi uniti (aspetto che migliorava stando in piedi a base allargata), difficoltà nella deambulazione da funambolo e impossibilità di camminare ad occhi chiusi, lo stato neurologico dell’assicurata era normale. Secondo lo specialista probabilmente tali segni clinici erano secondari alla diagnosi ORL di idrope endolinfatica destra, con manifestazione vertiginosa ed uditiva fluttuante intermittente (doc. AI pag. 678).

                                  Anche tale valutazione si avvera completa e ben motivata e del resto non sono state sollevate eccezioni che ne possano mettere in dubbio la coerenza e affidabilità.

                                  Per quanto riguarda la valutazione reumatologica, il __________ l’ha affidata al dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale ha visitato l’assicurata il 16 febbraio 2021 e ha redatto il suo consulto il 24 febbraio successivo. Esaminati gli atti, eseguito un dettagliato status reumatologico, valutati gli esami di laboratorio, ha concluso escludendo la presenza di diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, ponendo come diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa quelle di “stato dopo intervento chirurgico alla spalla ds. con Block Bone artroscopico in data 17.2.2017 per instabilità anteriore della spalla ds.; stato dopo distorsione della caviglia sin, nel 2013 e modesta tenosinovite al tendine tibiale posteriore, tendenza a un reumatismo delle parti molli con interessamento soprattutto del lato ds. e diagnosi nel 2005 di una fibromialgia generalizzata primaria”. Nel suo consulto lo specialista ha riferito che dal punto di vista clinico non si riscontravano i criteri necessari per la diagnosi di un quadro di tipo fibromialgico, riscontrato nel 2004 dal dr. __________. Inoltre, ha evidenziato la persistenza di disturbi funzionali quali in particolare la stanchezza cronica e l'affaticamento rapido, i quali avevano tuttavia mostrato un miglioramento, grazie all'utilizzo della C-PAP, che consentiva all’assicurata di riposarsi meglio. Ha pure evidenziato che dopo l'intervento alla spalla destra nel 2017 vi era stata un'evoluzione favorevole ed attualmente l’interessata non assumeva terapie farmacologiche antidolorifiche specifiche per i problemi alla spalla o all'apparato muscoloscheletrico. A suo avviso dunque non vi era alcuna limitazione funzionale in ambito reumatologico, neppure alla spalla destra, in quanto il leggero limite nell’estensione completa del braccio non comportava delle limitazioni funzionali significative ed il quadro di reumatismo delle parti molli sembrava attualmente ben compensato, anche grazie ad un sonno ristoratore. A suo avviso dunque l’assicurata era inabile completamente dal 31 ottobre 2015 per l'infortunio alla spalla destra, abile al 50% dal 25 ottobre 2017 e al 100% dal 1°dicembre 2017 come operaia di lavanderia, donna delle pulizie, cameriera ed in attività adatte (doc. AI pag. 748).

                                  Anche a tale approfondita e dettagliata valutazione, che non ha trascurato alcun aspetto di rilievo e valutato tutti i reperti agli atti, illustrando chiaramente le ragioni per cui, successivamente al dicembre 2017, non potevano essere riconosciute ulteriori limitazioni della capacità lavorativa, va prestata adesione.

                                  Quanto alla valutazione ORL, lo specialista dr. __________, nel rapporto al __________ del 16 dicembre 2021, allestito dopo accurata consultazione clinica, esame degli atti e effettuazione di esami specialistici (esame vestibolare clinico, esame nistagmografico con stimolazione calorica ed audiogramma tonale), ha descritto lo status ORL e ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “sintomatologia vertiginosa persistente con crisi recidivanti e instabilità pasturale su possibile idrope endo-linfatica a ds.” e come diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa quelle di “stato dopo probabile vertigine posizionale parossistica benigna del canale semi-circolare posteriore di ds.; leggera ipoacusia percettiva ds.”. Nel suo consulto il perito ha precisato che la sintomatologia vertiginosa sembrava essere invalidante con chiara instabilità alla marcia, mentre meno probabile sembrava l’esistenza di una componente legata ad una vertigine posizionale parossistica benigna, che si manifestava con una breve vertigine a carattere rotatorio essenzialmente legata ai movimenti, ad esempio piegandosi in avanti o girandosi a letto su un fianco. Lo specialista ha pure riferito che era stata effettuata una MRI cerebrale ed un'angio-MRI (luglio 2020), senza reperti di rilievo, precisando che tuttavia non vi era una MRI cerebrale fatta con il protocollo per idrope endolinfatica, che avrebbe potuto confermare in maniera ancora più decisa il sospetto clinico di idrope endolinfatica a destra. Egli ha però pure sottolineato che in caso di negatività del suddetto esame il sospetto clinico di idrope endolinfatica sarebbe comunque rimasto valido. Al termine ha concluso giudicando l’assicurata abile al 70% nell'attività precedentemente svolta di operaia di lavanderia, la riduzione essendo da ricondurre a rendimento ridotto. In un'attività adatta, ossia sedentaria, svolta in ambiente isolato, senza grossi rumori di sottofondo o necessità d'interagire spesso con le persone, era invece abile all’80%. La motivazione di tale riduzione era il fatto che vi era la possibilità della “repentina comparsa di un episodio vertiginoso della durata anche di alcune ore, che si può accompagnare a nausea e vomito con fluttuazione uditiva all'origine di un significativo calo uditivo a livello dell'orecchio ds.”, con una conseguente riduzione del rendimento (doc. AI pag. 688).

                                  Anche tale valutazione si avvera completa e ben motivata e questo Tribunale non ha motivo per non ritenerla completa.

                                  Tutto bene considerato, effettuata tra i diversi periti coinvolti una valutazione consensuale, il __________ ha precisato che, secondo i periti ORL e reumatologico, l'attività adeguata per l’assicurata doveva comportare un lavoro sedentario, in ambiente isolato, senza grossi rumori di sottofondo o necessità d'interagire frequentemente con le persone, non richiedente l’apprendimento di complesse nozioni e neppure un'attenzione sostenuta rilevante (doc. AI pag. 680).

                                  In merito agli aspetti legati alla personalità, il perito psichiatra aveva sottolineato che l’assicurata presentava una personalità con un tratto narcisisticamente fragile. Ella tendeva “a compensare tale debolezza strutturale mediante l'assunzione di comportamenti controllati e controllanti, di marca ossessivo compulsiva”, ritenuto che “la comparsa delle vertigini, con la loro imprevedibilità e ricorrenza, ha minato alle fondamenta le sue difese controllanti”. Privata del suo funzionamento ossessivo abituale, ella era diventata più evitante e aveva accumulato delle tensioni interne, che avevano peggiorato la sua percezione dei sintomi fisici e le ricadute depressive (doc. AI pag. 681).

                                  Infine, in merito alla “Discussione di fattori di stress e risorse”, la perizia ha evidenziato:

" L'A. presenta dei limiti dovuti alla lunga assenza dal mondo del lavoro (febbraio 2017), alla scarsa scolarizzazione ed esperienza professionale. In ambito ORL la problematica vertiginosa causa alla perizianda un disturbo funzionale maggiore, rendendola particolarmente fragile, con difficoltà a gestire le situazioni di stress.

Per quanto concerne l'aspetto psichiatrico, il Dr. med. __________ ritiene che ella presenti dette risorse cognitive per lo più integre, ha il desiderio di trovare una sua dimensione sociale, che non sia solo quella d'invalida e di condurre una vita attiva. Il nostro consulente

scrive anche che la depressione è oggettivamente di lieve entità, l'esame di realtà è conservato, le capacità di pianificazione ed esecutive sono intatte. Anche l'attività diurna è buona e la capacità di relazione è ottima; si devono, però, evitare delle condizioni di

sovraccarico lavorativo. In ambito neurologico e reumatologico non vengono rilevati fattori di stress e le risorse vengono giudicate buone.” (doc. AI pag. 680)

                                  Il __________ ha quindi concluso che nell'attività da ultimo svolta di operaia di lavanderia l’assicurata presentava una capacità lavorativa del 60%, intesa come riduzione per rendimento, per le diagnosi in ambito psichiatrico e del 70% per le patologie in ambito ORL. Ne derivava una capacità lavorativa globale del 50% (riduzione per rendimento). In un'attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali sopra descritti, presentava in ambito psichiatrico una capacità lavorativa del 60%, mentre in ambito ORL dell'80%, con una conseguente capacità lavorativa globale del 55%, intesa come riduzione per rendimento (doc. AI pag. 682).

Circa l'evoluzione della capacità lavorativa nel tempo, l’assicurata presentava una capacità lavorativa nell'attività svolta di operaia di lavanderia del 50% (riduzione per rendimento) dal marzo 2016 (del 55% in attività adatta). In seguito, a causa della patologia reumatologica, ella andava considerata inabile al 100% dal 31 ottobre 2016 in ogni attività; a partire dal 25 ottobre 2017 la capacità lavorativa complessiva era nell’attività svolta del 40% (50% reumatologica, 60% psichiatrica e 70% ORL) e in attività adeguate del 45% (50% reumatologica, 60% psichiatrica e 80% ORL). Dal 1° dicembre 2017 la capacità complessiva era di nuovo del 50% nell’attività svolta e del 55% in attività adeguate (doc. AI pag. 682).

Con scritto 27 giugno 2022 il __________, preso atto che l’assicurata aveva lavorato dal 25 giugno 2016 al 22 gennaio 2017, ha precisato che di conseguenza in tale periodo ella era da considerare abile completamente, ragione per cui la capacità del 50% andava fatta decorrere dal 23 gennaio 2017. Per il resto era confermato quanto concluso in perizia, e cioè che dal 25 ottobre 2017 la capacità era del 40% nell’attività svolta rispettivamente del 45% in attività adeguate e dal 1° dicembre 2017 di nuovo del 50% (55% in attività adeguate; doc. AI pag. 835).

                                  A tali conclusioni, che sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel rapporto del 18 gennaio 2022 (doc. AI pag. 812) e che sono il frutto di un attento ed approfondito esame del caso, in assenza di certificazioni che possano suggerire in qualche modo una differente situazione valetudinaria o un diverso apprezzamento, va prestata adesione.

                                  Con particolare riferimento all’integrazione parziale operata dal __________ tra le incapacità lavorative in attività adeguate da ascrivere all’ambito ORL (del 20%) e psichiatrico (del 40%), con una conseguente capacità lavorativa globale del 55%, va rammentato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. DTF 143 V 124, consid. 2.2.4; STF 9C_461/2019 del 22 novembre 2019 = SVR 4-5/2020 IV Nr. 22 pag. 75; 9C_330/2012 del 7 settembre 2012, 9C_913/2012 del 9 aprile 2013). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                  In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

                                  In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.  Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

                                  Con sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il TF ha stabilito che non solo il principio della cumulabilità (parziale) dei gradi di inabilità in quanto tale, ma anche la questione della sua misura sono di ordine squisitamente medico e che il Tribunale non può prescindere dalla raccolta di queste informazioni specialistiche. Il TCA non può sostituirsi ai medici in questo esercizio esulante dal suo campo di competenze.

                                  In concreto, i periti hanno effettuato una valutazione globale dopo discussione, indicando i motivi per i quali le incapacità lavorative andavano parzialmente integrate e non sommate e questo TCA non ha motivo per non aderire a tale conclusione. Secondo il __________ occorreva in effetti effettuare un'integrazione parziale tra le incapacità lavorative in ambito ORL ed in ambito psichiatrico, in quanto i limiti funzionali contemplavano già la necessità di maggiori pause e consideravano la maggiore stancabilità e riduzione di concentrazione dell'assicurata (doc. AI pag. 682).

                                  Va pure osservato che la valutazione peritale è stata emessa per il tramite di una procedura probatoria strutturata, e risulta senz’altro attendibile, avendo peraltro valutato correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità in rapporto alle risorse dell'assicurata, e alla stessa va quindi attribuito pieno valore probante (DTF 125 V 351). In tale ambito occorre peraltro rilevare che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sulla non affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 551 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1; 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).  Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019). Ciò che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nel prosieguo.

                        2.6.3  Le conclusioni della perizia __________, confermate dai medesimi periti mediante successivi complementi peritali di cui si dirà in seguito, dopo valutazione delle certificazioni ulteriormente prodotte dall’assicurata, non sono state validamente smentite da censure motivate o da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o elementi idonei a comprovare una diversa valenza delle patologie diagnosticate.

Innanzitutto in fase di osservazioni al progetto di decisione del 24 novembre 2022 l’assicurata aveva fatto pervenire un certificato del dr. __________, otorinolaringoiatra, del 20 dicembre 2022, con il quale il curante aveva fatto valere di seguire l’assicurata da anni, inizialmente per una problematica labirintica cronica a destra, successivamente diventata “una dizziness pasturale percettiva persistente” (con una vera e propria fobia al movimento e di conseguenza una sindrome ansioso-depressiva reattiva). Si trattava di una problematica clinica invalidante classificata ICD-11, caratterizzata da crisi idropiche con documentata fluttuazione della funzione vestibolare, come pure delle soglie uditive sulle frequenze più gravi all'orecchio, con anche un disturbo otolitico e vertigine parossistica posizionale a carattere recidivante. A suo avviso l’assicurata era completamente inaffidabile per qualsiasi tipo di lavoro che necessitasse costanza di concentrazione. Postulava quindi una rivalutazione otoneurovestibolare e neuropsichiatrica aggiornata (doc. AI pag. 873).

                                  È pure stato prodotto uno scritto della dr.ssa __________, psichiatra, del 20 gennaio 2023, con il quale ha descritto lo status psichico con “un funzionamento psichico e relazionale caratterizzato da estrema fragilità nell'ordine della vulnerabilità alla dipendenza e passività nella relazione, con difficoltà nel riconoscere i propri bisogni”, oltre che anche una certa difficoltà di astrazione nel riconoscere i propri stati emotivi, con tendenza ad esprimere il proprio malessere in modo aspecifico. A suo dire, le problematiche somatiche, con il disequilibrio pasturale alla marcia su episodi di vertigine acuta con coinvolgimenti multipercettivi visivo-muscolare ed emicrania, avevano determinato un deterioramento delle condizioni sociali e socio-relazionali, e sviluppo di una “sindrome depressiva di una certa gravità, con aumento della cefalea e con malessere generale con senso di stordimento postumo, astenia e affaticabilità”. A suo avviso era improbabile un ripristino dell'attività lavorativa (doc. AI pag. 888).

                                  Tali documenti sono stati sottoposti al __________, il quale, con complemento peritale del 14 marzo 2023, corredato da rapporti specialistici dei dr. __________, dr. __________ e dr. __________, ha concluso che essi non erano in grado di inficiare le conclusioni della perizia del 23 dicembre 2021. Ciò nonostante, “dal punto di vista ORL, visto il tempo trascorso dalla precedente valutazione __________ e di un possibile peggioramento del quadro clinico” il __________ ha ritenuto “eventualmente utile una rivalutazione del caso, dopo l'esecuzione degli esami strumentali specifici, suggeriti dall'ORL curante, qualora questi dovessero mostrare un peggioramento del noto quadro clinico” (doc. AI pag. 897).

                                  Quanto alla sfera psichica, nel suo referto del 5 febbraio 2023, il dr. __________ ha sottolineato come in sede di perizia __________ egli avesse adeguatamente discusso e tenuto conto dell'impatto delle patologie somatiche sulla condizione psichica. In effetti, “per una semplice depressione, lieve e persistente, in mancanza di segni oggettivi che dicano altrimenti, un limite del 40% sarebbe stato del tutto sproporzionato. Esso risulta invece ragionevole e proporzionato, proprio perché il sottoscritto ha considerato il disturbo dell'umore non in maniera isolata, ma sommandolo ai tratti disfunzionali della personalità e alla persistenza di una sofferenza fisica reale”. A suo avviso la psichiatra curante non apportava elementi oggettivi che potessero mettere in dubbio la diagnosi e le conclusioni da lui formulate (doc. AI pag. 902).

                                  L’amministrazione ha quindi acquisito agli atti gli esiti degli accertamenti ORL eseguiti recentemente (doc. AI pag. 904) e in particolare uno scritto del dr. __________, il quale ha nuovamente riferito di seguire l'assicurata per una problematica labirintica cronica in evoluzione ingravescente, riconducibile a “una sindrome di Menière con caratteristiche fluttuanti a carattere recidivante cronico”, sottoposta a trattamento con gentamicina (doc. AI pag. 908). Tali atti sono stati nuovamente sottoposti al __________, il quale, riferendosi ad una nuova presa di posizione del 5 maggio 2023 del dr. __________, il 17 maggio 2023 ha concluso confermando la perizia __________, rimanendo da valutare l’efficacia del nuovo trattamento messo in atto (doc. AI pag. 926).

                                  Con uno scritto del 25 maggio 2023 lo psichiatra dr. __________ ha concluso per un’inabilità completa dal settembre 2021 a causa di un quadro psicopatologico riconducibile a “sindrome depressiva ricorrente di entità medio-grave ICD 10 F33 1-2” (doc. AI pag. 934). In merito a tale certificazione il __________, dopo aver interpellato il perito dr. __________, il 24 luglio 2023 ha nuovamente confermato le conclusioni della perizia. In effetti, il dr. __________ ha in particolare affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dal curante (per il quale era intervenuto un peggioramento progressivo della depressione maggiore, fino al concretizzarsi di un episodio depressivo medio – grave), gli elementi oggettivi deponevano piuttosto per uno stato stazionario. In effetti, successivamente alla valutazione peritale del marzo 2021 la terapia farmacologica antidepressiva era rimasta invariata e non si erano rese necessarie delle modifiche dell'approccio terapeutico specialistico o una degenza ospedaliera per ridefinire la cura. A suo avviso pertanto non vi erano “segni coerenti di gravità, tali da poter avallare la presenza di una depressione maggiore grave” (doc. AI pag. 945).

                                  A tali conclusioni questo Tribunale deve aderire, quanto sostenuto dallo psichiatra curante non essendo stato comprovato da elementi validi e motivazioni sufficienti per comprovare diagnosi differenti rispettivamente un’inabilità lavorativa maggiore di quella attestata dal perito, le cui considerazioni risultano per contro del tutto convincenti.

                                  Nemmeno la documentazione ulteriormente prodotta ha permesso di modificare le predette conclusioni.

                                  Quanto innanzitutto alla nuova certificazione del dr. __________ del 22 novembre 2023, il __________, con scritto 9 gennaio 2024, sulla base di quanto affermato dal perito dr. __________, ha concluso che, considerato come il trattamento con Gentamicina non aveva portato a miglioramenti, si rendeva necessaria “l'esecuzione di una MRI cerebrale con protocollo mirato per idrope endo-linfatica, sulla scorta del cui esito si potrà in seguito decidere per un'eventuale rivalutazione peritale” (doc. AI pag. 970).

                                  La MRI celebrale è quindi stata effettuata il 28 marzo 2024 (con esito di “non processi espansivi nelle cisterne dell'angolo ponto-cerebellare e nei meati acustici interni” e “non evidenti reperti sospetti per idrope cocleo-vestibolare”, doc. AI pag. 992) e sottoposta al perito ORL dr. __________, il quale ha osservato quanto segue:

" (…) L'esame permette di escludere lesioni sulle vie uditive interne o a livello dell’angolo pontocerebellare mentre nella sequenza specifica non si sono evidenti elementi per ritenere con certezza una diagnosi di idrope cocleo-vestibolare destra ed evidentemente nemmeno a sinistra.

Non si può quindi ragionevolmente indicare nelle diagnosi un’idrope endo-linfatica e/o una malattia di Ménière. Resta quindi nelle diagnosi con influenza sulla capacità uditiva quella di una "sintomatologia vertiginosa persistente con crisi recidivanti e instabilità posturale d’origine indeterminata, probabilmente multi-fattoriale ".

Resta valevole probabili esili di vertigine posizionale parossistica benigna a destra (diagnosi prettamente clinica), così come la leggera ipoacusia percettiva sempre dal lato destro, in assenza come detto di lesioni sulle vie uditive interne.

Questa mirata indagine radiologica non apporta quindi ulteriori elementi patologici che vadano a modificare le conclusioni della precedente perizia, avendo però il pregio di escludere come detto

diagnosi di idrope endo-linfatica o di malattia di Ménière, che avrebbero permesso di inquadrare meglio l’aspetto clinico- sintomatologico dell’Assicurata.” (doc. AI pag. 991)

                                  In considerazione di quanto indicato dal consulente ORL, il __________, nel complemento del 18 aprile 2024, rilevato che non erano stati apportati elementi idonei a modificarne le conclusioni, ha quindi confermato nuovamente la perizia pluridisciplinare del 23 dicembre 2021 (doc. AI pag. 988).

                                  Tale conclusione, condivisa anche dal medico SMR (cfr.doc. AI pag. 995), basata su un attento esame degli atti e sulla MRI eseguita di recente, appare completa e ineccepibile. L’indagine radiologica recente non ha in effetti apportato ulteriori elementi patologici che potessero modificare le conclusioni della perizia __________, permettendo peraltro di escludere, come attestato dal perito ORL, le diagnosi (poste dal curante) di idrope endo-linfatica o di malattia di Ménière.

                                  Tale complemento peritale appare ben motivato e approfondito e va condiviso.

Nemmeno la documentazione prodotta successivamente al nuovo progetto di decisione del 4 giugno 2024 (cfr. consid. 1.2) consente conclusioni diverse. 

                                  Innanzitutto è stato prodotto un nuovo attestato del dr. __________ del 16 luglio 2024, il quale ha confermato “una grave problematica labirintica su instabilità funzionale coadiuvata da un habitus emicranico che, nell'arco degli anni, era andata a compromettere notevolmente il quadro clinico dell'assicurata fino a procurare un'invalidante DPPP”, considerato come la DPPP non le permetteva “di avere un'affidabilità professionale nel tempo, ciò nonostante una continua e regolare desensibilizzazione, vestibolare; anche perché la paziente accusa una vera e propria fobia al movimento che la limita anche nei gesti quotidiani più semplici”. A suo avviso l’assicurata era inabile completamente, ricordando pure la presenza di periodi prolungati di recidive di vertigine acuta soggettiva e di recidive di VPPB con distacco otoconi e ulteriori vertigini al movimento, di attacchi di emicrania violenti, periodi intensi e recidivanti di tinnito all'orecchio destro, oltre alla presenza di “una vera e propria fobia al movimento con conseguenti disturbi reattivi muscolo-tensivi, ansiogeni” e infine “una problematica posturale-equilibrio cronica irreversibile” (doc. AI pag. 1040).

                                  Sono pure stati prodotti scritti del dr. __________, internista, del 26 luglio 2024 – per il quale l’assicurata era inabile al lavoro a motivo della nota “problematica di labirintopatia cronica ds. nel contesto di una sindrome di Menière” con “una Dizziness Pasturale Persistente”, doc. AI pag. 1045 – e della dr.ssa __________, psichiatra, dell’8 settembre 2024 (doc. AI pag. 1048).

                                  Tale documentazione è stata nuovamente sottoposta al __________, il quale, riferendosi ai rapporti dei periti, il 17 ottobre 2024 ha concluso che “la nuova documentazione giunta all'incarto non apportava nuovi elementi di pertinenza medica oltre a quelli già analizzati e valutati nel loro insieme nella perizia pluridisciplinare del 23.12.2021” (doc. AI pag. 1070).

                                  In effetti il dr. __________, il 9 ottobre 2024, ha affermato:

" Di base ancora una volta oltre ad elencare le diagnosi più volte menzionate, non abbiamo oggettivamente ulteriori elementi di rilievo, ricordando comunque ancora una volta del resto la risonanza magnetica cerebrale infine eseguita dopo alcune mie richieste nel marzo 2024, esame che ha escluso lesioni sulle vie uditive interne o a livello dell'angolo ponto-cerebellare, il protocollo specifico di idrope non ha inoltre evidenziato reperti certi per questa patologia.

Vengono descritti attacchi emicranici violenti, non è chiaro se per questo aspetto c'è una presa a carico neurologica specifica con trattamenti adeguati. Non sussistono quindi attualmente ulteriori reperti oggettivi che inducano a rivedere le precedenti

conclusioni peritali.” (doc. AI pag. 1077)

E il dr. __________ si è espresso il 7 ottobre 2024 come segue:

" Nei fatti: Al momento della mia valutazione peritale in marzo 2021 la terapia farmacologica era la seguente:

Neurontin 100 mg 3 cps/die, Topamax 50 mg 2 cpr/die, Saroten 25 mg 1 cpr/die.

L'attuale terapia consiste in:

Neurontin 100 mg 3 cps/die, Topamax 50 mg 2 cpr/die, Saroten 25 mg 1 cpr/die, Rivotril 10-15 gtt alla sera.

Concretamente, nessun incremento della cura antidepressiva è mai stato implementato. Ne deriva che, pur certificando un aggravamento, con una depressione grave da anni, la terapia farmacologica rimane invariata. Non è stato nemmeno disposto un ricovero per revisionare in condizione stazionaria un'eventuale farmacoterapia inefficace.

Mancano quindi prove oggettive che possano sostenere credibilmente la certificazione dei deficit. Si confermano pertanto le conclusioni peritali.” (doc. AI pag. 1077)

                                  Anche tale complemento peritale, con il quale il __________, sulla base di un’attenta valutazione dei due periti delle specialità interessate e che più volte si sono espressi in merito all’assicurata, ha concluso che la documentazione prodotta non apportava nuovi elementi di pertinenza medica oltre a quelli già analizzati nella perizia del 23 dicembre 2021 (e negli svariati complementi successivi) né elementi idonei a modificarne le conclusioni, appare ben motivato e approfondito e va condiviso. Lo stesso è stato peraltro integralmente avallato anche dal SMR nel suo rapporto del 21 ottobre 2024 (doc. AI pag. 1079).

                                  In effetti i dr. __________ e __________ si sono limitati ad indicare le diagnosi note e a descrivere i dolori lamentati, senza tuttavia fornire elementi medici oggettivi nuovi rispetto a quanto era già noto ai periti. Come con pertinenza osservato dal dr. __________, i curanti hanno ribadito le diagnosi più volte menzionate, senza tuttavia addurre ulteriori elementi oggettivi di rilievo. Del resto la RM cerebrale eseguita, su richiesta del medesimo perito, nel marzo 2024, aveva escluso lesioni sulle vie uditive interne o a livello dell'angolo ponto-cerebellare. Inoltre, il protocollo specifico di idrope non aveva evidenziato reperti certi per tale patologia.

                                  Quanto poi agli attacchi emicranici violenti citati dai curanti, a ragione il perito ha osservato che non era chiaro se per tale aspetto vi era una presa a carico neurologica specifica con trattamenti adeguati (doc. AI pag. 1073).

Ciò vale anche per il rapporto della psichiatra __________ dell’8 settembre 2024, segnalante un peggioramento della situazione psichica con “sintomatologia ingravescente legata al disturbo dell’equilibrio”, con diagnosi di “F33.2 Sindrome depressiva ricorrente, episodio grave, senza sintomi psicotici in atto”, e un’inabilità completa da settembre 2021; doc. AI pag. 1048).

Al riguardo, a ragione il dr. __________ il 7 ottobre 2024 ha nuovamente sottolineato che la conclusione della curante era sprovvista di prove oggettive ed era smentita dalla circostanza che nessun incremento della cura antidepressiva era mai stato implementato e nemmeno mai era stato predisposto un ricovero per revisionare in condizione stazionaria un'eventuale farmacoterapia inefficace.

                                  Al di là dell’ipotesi diagnostica della psichiatra curante risultava dagli atti che l’assicurata non aveva necessitato di una cura farmacologica adattata o di interventi più incisivi di ordine psichiatrico e quindi andavano confermate le conclusioni della perizia psichiatrica allestita in sede __________ (doc. AI pag. 1073)

                                  In sostanza le svariate certificazioni prodotte dall’assicurata – che peraltro confermavano essenzialmente quanto già esposto dai curanti nelle certificazioni precedenti – si sono limitate a ribadire i disturbi da lei lamentati e a elencare le diagnosi già note, così come le limitazioni funzionali già enumerate dalla perizia __________, giungendo ad una diversa conclusione sulla capacità lavorativa che tuttavia non motivavano e sostanziavano. Correttamente quindi il __________ e il SMR hanno sottolineato l’assenza di nuove diagnosi e di elementi patologici rilevanti e concluso che la documentazione medica prodotta non era in grado di modificare la valutazione delle risorse fisiche e psichiche presenti nell'assicurata, restando di conseguenza valida la valutazione della capacità lavorativa espressa in sede peritale.

                          2.7.  Né del resto la ricorrente ha prodotto dopo la resa della decisione contestata nuova documentazione che attesti una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale, intervenuta entro il momento decisivo della resa della decisione contestata (DTF 132 V 220), né ha fornito elementi che consentano di considerarne inattendibili le conclusioni. 

                                  Dopo l’emanazione della decisione contestata l’assicurata ha prodotto all’Ufficio AI un nuovo certificato del 27 gennaio 2025 del dr. __________, internista, il quale riferisce di seguire da molti anni l’assicurata “per la problematica di labirintopatia cronica destra in contesto di Sindrome di Menière, che l'ha portata a lamentare una dizziness posturale persistente”. A causa delle ricorrenti crisi vestibolari l’assicurata sarebbe in sostanza inabile al lavoro (doc. G).

                                  In merito, il medico del SMR, nella sua annotazione del 4 febbraio 2025, ha osservato, a ragione, che il curante non apportava “nuovi fatti clinici che non siano già stati valutati da parte dei periti”, ragione per cui le conclusioni del SMR del 22 aprile 2024 retavano invariate (doc. AI pag. 1099).

Inoltre ha pure versato agli atti uno scritto del dr. __________ del 20 gennaio 2025, il quale ha confermato la completa inabilità lavorativa a causa di “una invalidante Dizziness posturale percettiva persistente" censurando il fatto che la paziente non sarebbe stata “valutata da un Centro specializzato otoneurovestibolare: con l’esecuzione di esami specifici quali cervical Vemps, Video Head-Impult Test, stabilometrie statiche e dinamiche” (doc. F).

                                  Egli, riferendosi all’affermazione dell’amministrazione nella risposta di causa per cui la sua attestazione era stata esaminata nel complemento del 14 marzo 2023 dal __________ che non aveva rilevato “elementi diagnostici precedentemente non noti”, si è nuovamente espresso il 14 marzo 2025 come segue:

" (…) Confermo nuovamente che si tratta di nuovi elementi medici il manifestarsi nel suo decorso clinico di una Dizziness Pasturale Percettiva Persistente in contesto di labirintopatia cronica e di co-morbidità; elementi non considerati dal collega ORL dr. __________, attenendosi unicamente al problema prettamente vestibolare.

Il nuovo elemento medico da considerare e motivo del continuo ricorso è la Dizziness pasturale percettiva persistente; riconosciuta dall’organizzazione Mondiale della Sanità. (diagnosi ICD);

In allegato, la recente valutazione otoneurologica presso il __________ (Centro di riferimento) che conferma la problematica di dizziness posturale percettiva persistente. Valutazione eseguita con strumenti specifici e mirati secondo l'evidenzia scientifica.” (doc. VI/1)

                                  Ha quindi allegato una “valutazione neurovestibolare” eseguita il 5 marzo 2025 dal dr. __________ del servizio di neurologia dell’__________, che ha posto per le seguenti diagnosi principali:

" 1. Sindrome vestibolare cronica:

- verosimilmente su vertigine posturale persistente percettiva (PPPD),

secondaria a malattia di Ménière anamnestica;

- RM protocollo idrope (23.03.24): non processi espansivi nelle

cisterne dell’angolo ponto-cerebellare e nei meati acustici interni. Nella sequenza dedicata 3D-IR non evidenti reperti sospetti per idrope cocteo-vestibolare;

- terapia: fisioterapia vestibolare, psicoterapia comportamentale;

2. Emicrania con aura, episodica:

-     Clinica: frequenza attuale: in media 2 giorni al mese;

fattori scatenanti: ciclo mestruale, stress, cambi meterologici;

-        Accertamenti:

RM cerebrale nativa ed angio-RM dei vasi intracranici con

MDC (27.07.2020); normale;

-        Terapia:

profilattica pregressa: Cymbalta 60 mg/die; attuale: Topamax

100 mg, Saroten 25 mg; Vit B2 400mg, Magnesio 600mg,

bisoprololo 2.5mg;

di attacco: Relpax 40 mg (parzialmente efficace); Relpax 80mg

(efficace); Domperidon 10mg.

3. Insonnia cronica iniziale e di mantenimento, attualmente ben

controllata con/su: componente di iperallerta;

4. Disturbo respiratorio in sonno di natura ipo-apnoica ostruttiva, di entità lieve e con modulazione posizionale (AHI 21.1/h, supino 35.7/h vPSG 05.2019). Interruzione della terapia con CPAP per scelta personale.

5. Sindrome ansioso-depressiva in trattamento (psicoterapia e farmacoterapia).”

                                  E ha concluso come segue:

" Valutazione e procedere

Interpreto la sindrome vestibolare cronica sulla base della semiologia e degli atti (malattia di Ménière) nel contesto di una sospetta vertigine persistente pasturale percettiva (PPPD). Non escludo in DD una meno probabile componente emicranica o medicamentosa su Neurontin. All'esame clinico non riscontro segni vestibolopatia periferica, sindrome cerebellare e vertigine parossistica posizionale

benigna. Ricordo che una RM protocollo idrope di marzo 2024 non mostrava reperti sospetti per idrope cocleo-vestibolare (tale aspetto non esclude una malattia di Ménière). Confrontato con

un'ipopallestesia bimalleolare e considerando l'importanza di escludere una causa secondaria dell'instabilità (anche visto il procedimento Al in corso) decido di completare il bilancio con un ENMG e una RM midollo (convocazione segue). Ho informato la paziente sull'origine verosimilmente funzionale della sindrome vestibolare cronica, segnalando che si tratta di una diagnosi positiva e non di esclusione. Confermo la fisioterapia vestibolare e la psicoterapia comportamentale in atto.

Sebbene Saroten non rappresenti la farmacoterapia di prima scelta per la PPPD (sarebbero più indicati preparati come Fluoxetina, Sertalin, Escitalopram o Venlafaxin), visto il buon effetto sulla

cefalea emicranica, decido in accordo con la paziente di non modificare la terapia. Con lo scopo di favorire la stabilità invito la paziente ad usare lenti monofocali durante la marcia.” (doc. VI/1)

                                  In merito si è espresso il __________ con complemento peritale dell’8 aprile 2025, corredato da nuove prese di posizione dei periti ORL e in psichiatria, concludendo nel senso la nuova documentazione non apportava nuovi elementi di pertinenza medica e ha in particolare esposto come segue:

" Abbiamo sottoposto la nuova documentazione giunta agli atti ai nostri consulenti, le cui risposte sono qui di seguito riportate ed alle quali ci allineiamo completamente.

Presa di posizione del Dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, del 1.4.2025:

Ho preso visione del rapporto del __________, Dr. __________, datato 05.03.2025. Il neurologo ha informato la paziente sull'origine "verosimilmente funzionale" della sindrome vestibolare cronica, confermando una fisioterapia vestibolare, ma anche una psicoterapia comportamentale.

Per quanto di mia competenza, posso far notare come agli atti non abbia trovato dei documenti psichiatrici specialistici con delle diagnosi suscettibili di influenzare l'espressione e l'intensità di questa

patologia ORL.

Per gli altri aspetti che mi vedono implicato, il collega dichiara in maniera alquanto generica che vi sarebbe una sindrome ansioso depressiva in trattamento. Sottolineo tuttavia come il neurologo segnali che l'insonnia è attualmente ben controllata.

D'altra parte l’unica terapia antidepressiva consiste in Saroten 25 mg, peraltro a dosaggio molto basso e mantenuto essenzialmente per il buon effetto sulla cefalea emicranica.

Non ci sono quindi degli elementi psichiatrici suscettibili di modificare la valutazione peritale,”

Presa di posizione del Dr. med. __________, specialista ORL, del 1.4.2025:

“(…) Rifacendoci a quanto già in precedenza negli atti, ribadisco che dal punto di vista medico non sono emersi nuovi elementi oggettivi, rifacendosi del resto all’esaustivo rapporto del collega dott. __________, rilevo nella sua valutazione finale, “all'esame clinico non riscontro segni di vestibulopatia periferica, sindrome cerebellare e vertigine parossistica posizionale benigna. Ricordo che una risonanza magnetica con protocollo di idrope di marzo 2024 non mostrava reperti sospetti per idrope cocleo-vestibolare".

E ancora nel paragrafo sotto "ho informato la paziente sull'origine verosimilmente funzionale della sindrome vestibolare cronica”.

L'elemento medico che del resto non è comunque nuovo, ovvero questa "dizzines posturale percettiva persistente" può essere se del caso rivalutata in ambito psichiatrico.”

Non abbiamo potuto chiedere una presa di posizione al nostro perito neurologo, in quanto in pensione. Tuttavia ad un'attenta lettura del rapporto medico del 5.3.2025 del Dr. med. __________, capoclinica di neurologia, rileviamo che quest'ultimo descrive un esame obiettivo

neurologico sostanzialmente normale, fatto salvo una lieve ipo-pallestesia bilaterale. In particolare viene rilevato: no gaze-evoked nystagmus, non head-shaking nystagmus, non nistagmo spontaneo, non nistagmo vibratorio, test di Halmagy nella norma bilateralmente,

manovra di supine-Roll 30° e Dix-Hallpike bilateralmente senza vertigine e nistagmo, lieve vertigine al ritorno da seduta dopo Dix Hallpike. Il neurologo scrive pure di aver informato l'A. sull'origine verosimilmente funzionale della sindrome vestibolare cronica e segnala che, visto il buon effetto sulle emicranie, non ritiene al momento necessario modificare la terapia.

Pertanto lo specialista neurologo non ha riscontrato patologie neurologiche di nuova insorgenza concludendo per un problema di tipo funzionale alla base del disturbo lamentato dall'A., rilevando pure un miglioramento delle emicranie. Nel suddetto rapporto il Dr. med. __________

 segnala di aver richiesto un approfondimento mediante ENMG e MRI su cui ci riserviamo di prendere eventualmente posizione in futuro quando saranno disponibili i risultati. (…)” (doc. XI)

                                  Tutto ben considerato questo Tribunale deve aderire e rimandare alle dettagliate e approfondite valutazioni del __________, basate sul parere degli specialisti ORL e in psichiatria che già si erano espressi in sede di valutazione multidisciplinare del dicembre 2021 e nei successivi complementi del __________.

                                  In effetti, per quanto riguarda l’ambito ORL l'assenza di elementi giustificanti una diversa valutazione del caso è stata confermata dal dr. __________, il quale a ragione si è riferito al rapporto del dr. __________ che in sede di valutazione finale ha espressamente escluso la presenza di “segni di vestibulopatia periferica, sindrome cerebellare e vertigine parossistica posizionale benigna”, ricordando pure che già la RM del marzo 2024 non mostrava reperti sospetti per idrope cocleo-vestibolare. Sempre il neurologo ha inoltre indicato di aver informato la paziente sull'origine verosimilmente funzionale della sindrome vestibolare cronica (in medicina si definiscono “funzionali” quei disturbi e sintomi che non sono riconducibili ad una causa organica evidente o identificabile attraverso esami medici convenzionali rispettivamente “quelli che non riconoscono un danno organico documentabile come loro causa”; cfr. in tema prof. Antonio Iannetti in: https://iannetti.it/malattie-funzionali-gastroenterologiche/ e  https://www.microbiologiaitalia.it/salute/disturbi-funzionali-cose-cause-sintomi-e-trattamenti/).

                                  In merito alla presenza, più volte evocata dal dr. __________, di una “dizzines posturale percettiva persistente”, il perito ha giustamente sottolineato che non si trattava di un elemento nuovo e che tale condizione poteva se del caso essere rivalutata in ambito psichiatrico.

                                  In quest’ultimo ambito, il dr. __________ ha dal canto suo escluso che quest’aspetto fosse suscettibile di modificare la valutazione peritale, sottolineando anche lui la verosimile origine “funzionale" della sindrome vestibolare cronica e pure che, per quanto di sua competenza, egli non aveva trovato dei documenti psichiatrici specialistici con delle diagnosi suscettibili di influenzare l'espressione e l'intensità di questa patologia ORL.

Per il resto, lo specialista ha ribadito di non condividere la diagnosi, espressa dal collega in modo generico, di “sindrome ansioso depressiva in trattamento”, considerato peraltro come non solo il neurologo avesse sottolineato che l'insonnia era attualmente ben controllata, ma anche che tale diagnosi sarebbe inconciliabile con l’unica terapia antidepressiva assunta (Saroten 25 mg) a dosaggio peraltro molto basso e mantenuto essenzialmente per il buon effetto sulla cefalea emicranica.

A ragione, quindi, con motivazioni convincenti cui questo Tribunale deve aderire, ha escluso che vi fossero elementi psichiatrici suscettibili di modificare la valutazione peritale.

Resta da osservare che il __________ ha pure evidenziato di non aver interpellato il perito neurologo dr. __________, in quanto non più attivo, ma di aver comunque esaminato, tramite le dr.sse __________ e Valentini, il referto del dr. __________, non riscontrando  patologie neurologiche di nuova insorgenza, rilevando pure un miglioramento delle emicranie (doc. XI/2).

                                  A tali conclusioni questo Tribunale deve quindi aderire, le attestazioni prodotte dalla ricorrente non permettendo, come visto, di modificare le conclusioni tratte dall’amministrazione, sulla base delle svariate e accurate valutazioni del __________.

Nemmeno, infine, lo scritto del 2 maggio 2025 del dr. __________ – con il quale il curante ha ribadito nuovamente la necessità di effettuare “una valutazione strumentale complessa della funzione vestibolare e del disequilibrio posturale alla marcia”, considerando “la problematica di Dizziness posturale percettiva persistente complessa con coinvolgimento interdisciplinare” (doc. L) – permette una diversa valutazione.   

                                  Come con pertinenza osservato dall’Ufficio AI il 16 maggio 2025 (XIX), occorre in merito ribadire che, su indicazione del perito ORL, il __________ aveva predisposto l’esecuzione nel marzo 2024 di una MRI cerebrale per orecchio interno (idrope) eseguita il 28 marzo 2024 presso il Servizio di neuroradiologia presso il __________ (cfr. in esteso al consid. 2.6.3). Tale esame aveva permesso di escludere diagnosi quali idrope endo-linfatica e/o una malattia di Ménière e il dr. __________ aveva quindi confermato la diagnosi con influsso sull'abilità lavorativa di sintomatologia vertiginosa persistente con crisi recidivanti e instabilità pasturale d'origine indeterminata, probabilmente m

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