Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.03.2026 32.2025.136

5. März 2026·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,044 Wörter·~10 min·10

Zusammenfassung

Ricorso (accolto per adesione) contro la decisione di riconoscere il diritto ad AGI. UAI ammette che un’istruttoria carente chiedendo la retrocessione atti per complemento istruttorio. Ricorrente aderisce alla proposta

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.136   jv/sc

Lugano 5 marzo 2026     

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2025 di

RI1, ______ rappr. da: RA1, ______  

contro  

la decisione del 10 dicembre 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI1, nato nel 2015, il 20/27 gennaio 2025 ha presentato – per il tramite della madre – una domanda di provvedimenti sanitari fino al compimento dei 20 anni di età, indicando quale danno alla salute l’infermità congenita “deficit GH” (docc. 1, 2 e 4 incarto AI).

                                  Con scritto del 5 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha comunicato di assumersi i costi “per la cura dell’infermità congenita cifra 462 dal 03.12.2024 al 30.06.2026, compreso il trattamento con ormone della crescita”, conformemente a quanto indicato dal medico SMR (docc. 8 e 9 incarto AI).

                          1.2.  Il 1. giugno 2025 la madre dell’assicurato ha presentato una domanda di assegno grandi invalidi (di seguito: AGI) per il figlio minorenne, indicando quale danno alla salute “Problemi all’ipofisi, crescita, svenimenti, ossa che si rompono, ecc…” e la necessità di aiuto negli atti ordinari della vita di “vestirsi/svestirsi”, “mangiare”, “cura del corpo”, “fare i propri bisogni”, la necessità di cure infermieristiche giornaliere (punture quotidiane), nonché la necessità di sorveglianza personale (doc. 10 incarto AI).

                                  Richiamato il rapporto medico dalla dr.ssa ______ (specialista in pediatria) (doc. 17 incarto AI), il caso è stato sottoposto al medico SMR (docc. 18 e 19 incarto AI). Quest’ultimo, con annotazione del 2 ottobre 2025, ha ritenuto di non dover entrare nel merito della richiesta AGI e di non dover svolgere un’inchiesta domiciliare, non potendo quanto asserito dalla dr.ssa ______ confermare le indicazioni sulla grande invalidità fornite dalla madre ed essendo queste ultime “non abbastanza precise” (doc.20 incarto AI).

                                  Il 29 ottobre 2025 la madre dell’assicurato ha prodotto delle refertazioni attestanti un infortunio subito dal figlio il 6 settembre 2025 e che lo ha costretto in carrozzella (doc. 21 incarto AI).

                          1.3.  Con progetto di decisione del 31 ottobre 2025 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, non essendo ancora assolte le condizioni per il riconoscimento di un AGI per minorenni ed invitando la madre dell’assicurato a ripresentare una domanda da settembre 2026 qualora l’assicurato necessitasse ancora di aiuto di terzi a causa delle sequele dell’infortunio (doc. 24 incarto AI).

                                  Con decisione del 10 dicembre 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 40 incarto AI).

                          1.4.  L’assicurato, rappresentato dalla madre, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 10 dicembre 2025, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento dell’AGI per minorenni.

                                  Sostiene, in estrema sintesi, che a causa di plurime problematiche pregresse (soffio al cuore, forti emicranie, problema all’ipofisi, necessità di punture giornaliere e di costante sorveglianza e assistenza per tutta la giornata) la situazione andrebbe valutata almeno dal 2024 e non solo da settembre 2025, ossia non solo da quando ha subito l’infortunio.

                          1.5.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso che “lo stato di fatto antecedente al sinistro non è stato compiutamente valutato”.

                                  Conseguentemente, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per complemento istruttorio.

                          1.6.  Con scritto del 29 gennaio 2025 la madre del ricorrente ha comunicato che la dr.ssa ______ avrebbe contattato l’Ufficio AI per meglio definire le necessità del figlio (VI).

                          1.7.  Con scritto del 9 febbraio 2026 il ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio AI (VIII).

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                  nel merito

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto all’AGI.

                          2.3.  Secondo l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

                                  La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91 e 107 V 149).

                                  Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; cifra 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CGI), valida dal 1. gennaio 2015, stato al 1. gennaio 2021):

                                  vestirsi/svestirsi

                                  alzarsi/sedersi/coricarsi

                                  mangiare

                                  provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

                                  andare al gabinetto (espletare i propri bisogni corporali)

                                  spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

                                  Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

                          2.4.  L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi, con riserva dell’art. 42bis cpv. 5.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art. 42bis cpv. 3.

                                  L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

                                  Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

                                  a.  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;

                                  b.  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o

                                  c.  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

                                  L'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a.  è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b.  necessita di una sorveglianza personale permanente;

c.  necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d.  a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e.  è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

                                  A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a.     non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b.     non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c.     rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

                                  Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

                                  Sia ancora rammentato che per la cifra 2010 CGI, l'aiuto di terzi è considerato regolare se l'assicurato ne necessita o può ipoteticamente necessitarne quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). La regolarità è anche ammessa se per esempio l’assicurato è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, m improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).

                                  Per la cifra 2013 CGI l'aiuto è considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della «pulizia personale» [DTF 107 V 136]):

non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello stato psichico;

non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).

                          2.5.  In concreto questo Giudice non ravvisa motivi per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI con la risposta di causa e condivisa dal ricorrente il 9 febbraio 2026.

                                  In effetti, per poter valutare il diritto all’AGI (art. 42 LAI), è necessario fugare ogni dubbio circa lo stato valetudinario di RI1 e di come esso si ripercuote nel vissuto quotidiano, ciò che – come ammesso dall’Ufficio AI (cfr. supra consid. 1.5.) – non è stato fatto.

                                  La fattispecie necessita pertanto di essere ulteriormente indagata tramite gli opportuni accertamenti.

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

                                  In concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

                          2.6.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è accolto.

                                  §   La decisione del 10 dicembre 2025 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

                             2.  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                  Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti

32.2025.136 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.03.2026 32.2025.136 — Swissrulings