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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.01.2026 32.2025.113

21. Januar 2026·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,833 Wörter·~34 min·6

Zusammenfassung

Rinvio degli atti all'UAI per ulteriori approfondimenti medici. Non è possibile ritenere che l'assicurata abbia violato il suo obbligo di collaborare in modo tale da rendersi responsabile per lo svolgimento di una procedura che avrebbe potuto essere evitata. Spese e ripetibili a carico dell'UAI

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.113   cs

Lugano 21 gennaio 2026  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, cancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 novembre 2025 di

RI1, ______ rappr. da: avv. RA1, ______  

contro  

la decisione del 6 ottobre 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

                            A.  Con decisione del 28 febbraio 2013 l’Ufficio AI ha respinto una domanda di prestazioni AI inoltrata da RI1, nata nel 1985.

                            B.  Il 18 maggio 2021 l’assicurata, da ultimo assistente di cura a tempo parziale presso la ______ di ______, ha presentato una nuova domanda di prestazioni.

                            C.  Il 14 settembre 2023, RI1, allora rappresentata dall’avv. ______, ha sollecitato l’emanazione di una decisione, rispettivamente un dettagliato aggiornamento dello stato della pratica. L’Ufficio AI ha risposto il 20 settembre 2023, comunicando che l’incarto si trovava al vaglio del Servizio d’integrazione professionale.

                            D.  Dopo aver trasmesso ulteriore documentazione medica in data 3 novembre 2023, l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. ______, l’11 dicembre 2023 ha inoltrato un ricorso per ritardata/denegata giustizia al TCA, con richiesta di risarcimento. Contestualmente ha domandato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. STCA 32.2023.142 del 26 aprile 2024).

                            E.  Il 23 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha affermato di non condividere le critiche della ricorrente circa un’inazione istruttoria da febbraio 2022 a febbraio 2023, ha elencato quanto accaduto in quel lasso temporale ed ha allegato un ulteriore atto istruttorio. Il 21 febbraio 2024 l’amministrazione ha prodotto numerosa documentazione, tra cui il progetto di decisione del 20 febbraio 2024 con cui ha proposto di assegnare all’assicurata una rendita intera (grado del 74%) dal 1° dicembre 2021 al 30 settembre 2022, con grado del 50% dal 1° ottobre 2022 al 31 gennaio 2023, del 100% dal 1° maggio 2023 al 30 settembre 2023 e con grado del 40% dal 1° gennaio 2024.

                             F.  Con STCA 32.2023.142 del 26 aprile 2024 questo Tribunale ha stralciato dai ruoli il ricorso, nella misura della sua ricevibilità, senza assegnare ripetibili in quanto non erano dati i presupposti per ritenere una denegata/ritardata giustizia. Contestualmente ha respinto l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non essendo adempiuto il requisito dell’esito favorevole del ricorso.

                            G.  Il 14 ottobre 2024 RI1, sempre rappresentata dall’avv. ______, ha inoltrato un nuovo ricorso per denegata/ritardata giustizia al TCA, chiedendo contestualmente di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

                            H.  Con STCA 32.2024.76 del 2 dicembre 2024 questo Tribunale ha respinto il ricorso, nella misura della sua ricevibilità, senza assegnare ripetibili. Anche in questo caso l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio non ha trovato accoglimento.

                              I.  Dopo aver fatto allestire una perizia pluridisciplinare del _______ (internistica, psichiatrica, neurologica e reumatologica), redatta il 3 giugno 2025, ed aver effettuato, il 1° luglio 2025, un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, con progetto di decisione del 25 agosto 2025 che annulla e sostituisce quello del 20 febbraio 2024, confermato dalla decisione del 6 ottobre 2025, l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a qualsiasi prestazione, essendo il grado d’invalidità, da ultimo, del 39%.

                             L.  Il 5 novembre 2025 RI1, ora rappresentata dall’avv. RA1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandando il riconoscimento di almeno mezza rendita d’invalidità con un grado d’invalidità minimo del 50% anche per la prima data utile successiva all’inoltro della domanda di prestazioni AI (doc. I). Contestualmente chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell’avv. RA1. La ricorrente, che produce nuova documentazione medica sia somatica che psichiatrica, contesta l’aspetto medico e l’inchiesta economica del 1° luglio 2025.

                            M.  Con risposta del 9 dicembre 2025 l’Ufficio AI, preso atto dell’annotazione del 28 novembre 2025 del medico SMR, dr. med. ______, ha chiesto al Tribunale il rinvio degli atti per procedere ai necessari accertamenti come indicato dal SMR (doc. VIII). L’amministrazione chiede che le spese e le ripetibili siano accollate alla ricorrente poiché la nuova documentazione medica che ha portato il medico SMR a postulare il rinvio degli atti si riferisce ad un intervento avvenuto il 10 settembre 2025, ossia entro il termine per prendere posizione sul progetto di decisione e prima dell’emissione della decisione impugnata. Secondo l’Ufficio AI, essendo in presenza di una violazione del dovere di collaborare dell’assicurata che ha causato la procedura ricorsuale, conformemente a quanto deciso dal TCA in una STCA 32.2025.55 del 28 agosto 2025, l’amministrazione non deve versare ripetibili all’interessata, né deve pagare le spese della presente procedura.

                            N.  L’8 gennaio 2026 la ricorrente ha preso atto della richiesta di rinvio dell’Ufficio AI, sostenendo che ciò equivale ad acquiescenza, rispettivamente soccombenza e di conseguenza tasse, spese e ripetibili devono essere accollate all’amministrazione (doc. X).

                                  Le problematiche di natura ginecologica che giustificano l’accoglimento del ricorso risalgono in parte alla seconda metà del mese di settembre ed al mese di ottobre 2025 e non si poteva pretendere dall’assicurata un’immediata notifica all’Ufficio AI della documentazione medica, in parte disponibile solo dopo l’emanazione della decisione qui impugnata.

                            O.  Chiamato ad eventualmente esprimersi in merito, l’Ufficio AI ha affermato che la stessa assicurata ha affermato che il peggioramento del suo stato di salute è insorto solo a partire alla metà del mese di settembre 2025 e dunque non sono trascorsi, al momento dell’emanazione della decisione impugnata i 3 mesi previsti dall’art. 88a cpv. 2 OAI. Per cui la valutazione medica va confermata ed il peggioramento intervenuto nel mese di settembre 2025 va valutato nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni. L’amministrazione “ritiene quindi di dover rivalutare quanto indicato nella risposta di causa e di chiedere in questa sede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata” (doc. XII).

considerato                 in diritto

                                  in ordine

1.     La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

nel merito

2.     Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesver-waltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  L’art. 28 cpv. 2 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                  Con il nuovo art. 28b LAI (in vigore dal 1° gennaio 2022) il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

                             3.  Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

                                  Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

                                  Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                  Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                  Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281; Comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando, da un lato, i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale, e, da un altro lato, i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova.

                                  In due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta.

                                  In quelle sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                  Soltanto da tale elemento non emerge infatti alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                  Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                  Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                  In una sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

                                  La nuova giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6) ed anche successivamente, ad esempio, nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

                                  In una sentenza 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019. pubblicata in DTF 145 V 215, il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

                                  In una sentenza 8C_280/2021 del 17 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 49 (cfr. anche STF 9C_428/2025 del 7 novembre 2025, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado l’assenza di un disturbo psichico grave, l’assicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione medico-psichiatrica dell’impatto (consid. 6.2.2; vedi pure STF 8C_750/2024 del 7 agosto 2025, consid. 4.6).

                                  Infine, nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024, pubblicata in DTF 151 V 66 (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024), l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per mantenere la giurisprudenza specifica riguardo all’obesità sinora vigente.

                                  Dopo avere ricordato che l’obesità è una malattia somatica (fisica) cronica e complessa, l’Alta Corte ha stabilito che l'obesità può comportare un'invalidità che dà diritto a prestazioni di rendita, anche qualora di principio può essere trattata e non causa danni fisici o mentali e non è neanche la conseguenza di tali danni (cambiamento della giurisprudenza; consid. 5.9 e 5.11). All’assicurato va rammentato il suo obbligo di ridurre il danno (consid. 5.11).

                                  Il Tribunale federale ha pure sottolineato che in caso di obesità, come nell’ambito di altre patologie somatiche, le difficoltà probatorie non si presentano allo stesso modo di quelle esistenti nel quadro di una malattia psichica. Non è pertanto necessario, né indicato procedere ad un esame di tutti gli indicatori (consid. 5.11).

                                  Su questo tema cfr. STF 8C_485/2024 del 25 luglio 2025, consid. 5.2.2 e il dossier “Medizin und Recht – Adipositas Leiturteil”, pubblicato in HAVE/REAS 2/2025 pag. 144-161 e K. Gehring, “Übersicht der Rechtsprechung im Sozialversicherungsrecht”, in plädoyer 4/2025, pag. 44-51 (48).

                                  Cfr. anche Ulrich Meyer e Carlo Marazza, “L’impatto del concetto di malattia sulle assicurazioni invalidità, infortuni e malattie” in: SZS 6/2025, pag. 312 e seguenti.

                             4.  Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

                                  Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                             5.  Va ancora rammentato che il Tribunale Federale ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

                                  L’allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                  Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

                                  L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurato appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

                                  Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica (cfr. la STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.14).

                                  Questa giurisprudenza è stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del fatto che l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa del 9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, il TF, dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha nondimeno ritenuto di dover riconoscere che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a domicilio l’assistente sociale aveva meglio tenuto in considerazione anche l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche).

                                  In tale contesto va segnalata anche la STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016 nella quale il TF – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’ufficio AI contestava la conclusione dell’autorità giudiziaria secondo la quale l’inizio del diritto alla rendita intera andava riconosciuto dal 1° aprile 2009 (ovvero sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex art. 29 cpv. 1 e 3 LAI) –, premesso che poteva restare aperta la questione riguardo allo status dell’assicurata (salariata al 100%, lavoratrice a tempo parziale o casalinga a tempo pieno) dal 1° aprile 2009 al 31 luglio 2012 visto che il risultato non cambiava, dato che ella era già incapace in misura del 70% in ambito domestico (cfr. consid. 6.2.3.).

                             6.  In concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il ricorso secondo l’iniziale proposta formulata dallo stesso Ufficio AI nella risposta di causa del 9 dicembre 2025, di cui la ricorrente ha preso atto l’8 gennaio 2026 (doc. X).

                                  Infatti, il 28 novembre 2025 il medico SMR, dr. med. ______, ha affermato:

" (…) Per rispondere alla domanda del servizio giuridico del 12.11.2025, si certifica che la nuova documentazione medica versata agli atti apporta informazioni scientifiche di valore aggiunto atte a modificare parzialmente la valutazione medica alla base della decisione dell’UAI del 06.10.2025, in quanto trattasi di patologie di pertinenza ginecologica, ossia riguardanti nuove diagnosi non note al tempo del rapporto medico SMR del 17.07.2025. Per quel che riguarda le patologie lamentate dall’assicurata fino alla data del 17.07.2025 ed investigate nella perizia pluridisciplinare _______ del 03.06.2025, le deduzioni emerse dalla perizia medica appaiono condivisibili, coerenti e ben motivate.

In conclusione i nuovi rapporti medici inficiano parzialmente la valutazione medica alla base della decisione dell’UAI: al momento si rendono necessari ulteriori accertamenti, ossia la valutazione della documentazione medica non ancora versata agli atti, rispettivamente il rapporto operatorio dell’intervento chirurgico del 23.10.2025 relativo al secondo trattamento invasivo ginecologico resosi necessario presso la ______ di ______ e la valutazione circa la necessità di ulteriori cure ginecologiche.” (doc. VIII/1)

                                  La nuova refertazione medica in ambito ginecologico, citata dal dr. med. ______, così come gli altri referti prodotti con il ricorso (segnatamente la lettera di dimissione del pronto soccorso del 22 settembre 2025 [doc. G], l’ecografia addominale del 6 ottobre 2025 [doc. H], lo scritto del 5 novembre 2025 della dr.ssa med. ______, FMH in psichiatria e psicoterapia [doc. I]), nonché le attestazioni di incapacità lavorativa (doc. E1, E2, E3) e il certificato del 12 settembre 2025 del dr. med. ______ (doc. F), rendono necessari ulteriori approfondimenti medici atti a stabilire se la capacità lavorativa stabilita con la decisione impugnata va confermata oppure se deve essere modificata.

Non vi sono di conseguenza motivi per non aderire alla richiesta del SMR. A tal proposito va rammentato che per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.

Le affermazioni del 14 gennaio 2026 (doc. XII), con le quali l’Ufficio AI ritorna sulla proposta di rinvio degli atti per ulteriori accertamenti e chiede la reiezione del ricorso, venendo così “contra factum proprium”, non sono di pregio.

In primo luogo quando l’amministrazione ha prodotto la risposta di causa con la quale ha proposto il ritorno degli atti, aveva già a disposizione tutta la documentazione medica allegata al ricorso.

In secondo luogo la ricorrente non ha sostenuto che “(…) il peggioramento dello stato di salute dell’assicurata risulta insorto, come dichiarato dalla stessa ricorrente, solo a partire dalla metà del mese di settembre 2025 (…)” (sottolineatura del redattore), ma che “le problematiche di natura ginecologica che giustificano l’accoglimento del presente ricorso, come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, risalgono in parte alla seconda metà del mese di settembre 2025, e soprattutto al mese di ottobre 2025, allorquando vi è stato un secondo intervento chirurgico dovuto a comprovate complicanze” (sottolineatura del redattore).

Inoltre, come si vedrà anche in seguito (consid. 7), nella perizia pluridisciplinare del ______ del 3 giugno 2025 emerge che la ricorrente, nell’ambito della descrizione dell’anamnesi patologica, aveva già affermato di aver “consultato il Dr. med. ______, specialista ginecologo, a causa dei cicli mestruali irregolari e dell’ipermenorrea, a tal proposito la perizianda ha segnalato che il medico avrebbe riscontrato la presenza di miomi uterini e le avrebbe ventilato l’ipotesi di una isterectomia” (pag. 69 della perizia) e tra le diagnosi, senza influenza sulla capacità lavorativa, figurano anche i “miomi uterini anamnestici” (pag. 82 della perizia).

                                  Nel caso di specie una patologia ginecologica era pertanto già stata segnalata dalla ricorrente, ma non era stata considerata invalidante e l’Ufficio AI non aveva ritenuto di approfondire l’eventuale esigenza di effettuare un’isterectomia e le sue conseguenze. L’intervento del 10 settembre 2025 ad opera del dr. med. ______, FMH ginecologia e ostetricia, tuttavia, si è reso necessario proprio su richiesta del dr. med. ______, giacché, come emerge dal rapporto operatorio, i “trattamenti conservativi non” sono risultati “efficaci” (doc. C).

                                  Per cui una patologia ginecologica era già presente e non può essere escluso che fosse già invalidante e che il peggioramento sia avvenuto prima di tale data.

                                  A tale proposito sarà necessario un approfondimento ad opera di un medico specialista in ginecologia, dopo aver interpellato il dr. med. ______per avere più ampie informazioni circa la malattia, il suo sviluppo e le sue conseguenze nel corso del tempo sulla capacità lavorativa della ricorrente.

                                  Questo TCA rileva infine che l’art. 88a cpv. 2 OAI, citato dall’Ufficio AI, non trova applicazione se, come in concreto, non sussiste un’invalidità che dà diritto ad una rendita AI (STF 8C_303/2012; 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3: “(…) Entgegen der Vorinstanz setzt die Anwendung von Art. 88a Abs. 2 IVV nämlich voraus, dass bei Eintritt der anspruchsbeeinflussenden Änderung bereits eine rentenbegründende Invalidität vorgelegen haben muss, mithin ein Rentenanspruch entstanden war (Urteil 8C_551/2008 vom 13. November 2008 E. 3.3)”).

Alla luce di quanto sopra esposto, considerate le affermazioni del 28 novembre 2025 del medico SMR (doc. VIII/1) ed esaminati gli atti medici prodotti dall’insorgente in sede di ricorso, questo TCA deve concludere che l’aspetto medico, segnatamente in ambito ginecologico, non è stato sufficientemente approfondito ed è necessario procedere con ulteriori accertamenti in ambito specialistico.

                                  Occorrerà anche sottoporre l’ulteriore documentazione medica prodotta con l’impugnativa e relativa ad altre patologie (cfr. ad esempio doc. F, doc. H e doc. I) ai periti per stabilire se modificano la loro valutazione.

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale, in precedenti vertenze, ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

                                  In concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte, l’istruttoria amministrativa necessita di complementi, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

                                  Ritenuta la necessità di procedere con ulteriori accertamenti medici, non occorre ancora esaminare le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente, in particolare le contestazioni dell’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica.

                             7.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                  Visto l’esito del ricorso le spese vanno poste a carico dell’Ufficio AI, che deve versare le ripetibili all’insorgente, vincente in causa e rappresentata da un avvocato.

                                  L’amministrazione contesta tuttavia di dovere pagare alcunché, sostenendo che aveva esaminato correttamente tutta la documentazione medica prodotta a suo tempo dall’assicurata, la quale solo in sede di ricorso ha trasmesso dei referti, segnatamente in ambito ginecologico, non conosciuti, malgrado essi avrebbero potuto essere prodotti entro il termine di 30 giorni assegnatole per prendere posizione in merito al progetto di decisione del 25 agosto 2025.

                                  A questo proposito l’Ufficio AI fa riferimento alla STCA 32.2025.55 del 28 agosto 2025.

                                  Nella citata sentenza cantonale questo Tribunale, aveva innanzitutto rammentato che “nell’ambito delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dall’autorità che intraprende i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA; STF 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4). Tuttavia, questo principio non è assoluto, atteso che la sua portata è limitata dall’obbligo delle parti di collaborare nell’accertamento dei fatti (art. 43 cpv. 2 LPGA; DTF 145 V 90 consid. 3.2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 210). Il dovere di collaborazione comprende in particolare l’obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che in caso contrario rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 261 consid. 4b con riferimento)”.

                                  Sul tema cfr. anche Lendfers Miriam, in: Kieser Ueli/Kradolfer Matthias/Lendfers Miriam (editori), Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, Ginevra - Zurigo - Basilea 2024, n. 216 ad art. 61: “Was die Gegenstandslosigkeit betrifft, ist die Parteientschädigung unter einer doppelten Voraussetzung geschuldet: Einerseits muss die Prozessaussicht, wie sie sich vor Eintritt der Gegenstandslosigkeit darstellte, eine Entschädigung rechtfertigen; andererseits darf die obsiegende Partei ihre Mitwirkungspflicht nicht verletzt und dadurch einen unnötigen Prozess verursacht haben (vgl. Urteil C 56/03 vom 20. August 2003 E. 3.1)”), nonché la citata STF C 56/03 del 20 agosto 2003 consid. 3.1 = SVR 2004 AIV n. 8 e la STF 9C_797/2015 del 3 dicembre 2015, consid. 3.

                                  Il caso giudicato dal TCA concerneva un ricorso del 20 giugno 2025 contro una decisione del 22 maggio 2025 (progetto di decisione del 27 luglio 2023).

                                  Il TCA ha accolto il ricorso e rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici, ha accollato le spese al ricorrente, rappresentato da un legale, e non gli ha riconosciuto le ripetibili poiché, malgrado la lunga procedura amministrativa, solo nelle more processuali aveva prodotto documentazione medica relativa alla presenza di una patologia psichica, di cui in precedenza non aveva mai fatto menzione, ciò che aveva portato l’amministrazione a limitare la valutazione medico-teorica alla componente somatica.

                                  L’insorgente, il 20 giugno 2025, aveva trasmesso, oltre ad un certificato del proprio curante che faceva stato anche di un peggioramento dell’aspetto psichiatrico, un referto secondo il quale dal 15 maggio 2024, ossia già un anno prima dell’emissione della decisione impugnata del 22 maggio 2025, era in cura psichiatrica “per una sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD10: F43.23)” che secondo gli specialisti comportava un’incapacità lavorativa del 100%. Il ricorrente non aveva spiegato per quale motivo non aveva prodotto la citata documentazione in sede d’istruttoria amministrativa. L’Ufficio AI non poteva di conseguenza supporre l’esistenza di un’affezione psichiatrica potenzialmente invalidante.

                                  In concreto la situazione è diversa.

                                  Nella perizia pluridisciplinare del ______ del 3 giugno 2025 emerge che la ricorrente, nell’ambito della descrizione dell’anamnesi patologica aveva già affermato di aver “consultato il Dr. med. ______, specialista ginecologo, a causa dei cicli mestruali irregolari e dell’ipermenorrea, a tal proposito la perizianda ha segnalato che il medico avrebbe riscontrato la presenza di miomi uterini e le avrebbe ventilato l’ipotesi di una isterectomia” (pag. 69 della perizia). Tra le diagnosi, senza influenza sulla capacità lavorativa, figurano anche i “miomi uterini anamnestici” (pag. 82 della perizia).

                                  Nel caso di specie, contrariamente al caso citato dall’Ufficio AI, la patologia era pertanto già stata segnalata dalla ricorrente, ma non è stata ritenuta invalidante e l’Ufficio AI non ha ritenuto necessario approfondire l’incidenza della patologia ginecologica sulla capacità lavorativa della ricorrente e l’eventuale esigenza di effettuare un’isterectomia e le sue conseguenze tramite l’allestimento anche di una perizia ginecologica.

                                  Inoltre, l’intervento di isterectomia è avvenuto il 10 settembre 2025, ossia poco tempo dopo l’emissione del progetto di decisione del 25 agosto 2025 e la successiva decisione formale è stata emessa il 6 ottobre 2025. È vero che l’interessata avrebbe potuto informare l’Ufficio AI circa l’operazione nel frattempo intervenuta. Tuttavia, pur disponendo dei, generici, certificati di inabilità lavorativa (cfr. doc. E1-E3), che di principio non sono atti, da soli, a modificare la valutazione della capacità lavorativa, è verosimile che i medici operanti non le avessero trasmesso immediatamente il rapporto dell’intervento.

                                  Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che l’interessata aveva fatto valere nelle more amministrative la presenza di una patologia ginecologica e meglio di miomi uterini, segnalando che avrebbe potuto essere sottoposta ad un’isterectomia, poi resasi necessaria e visto il breve tempo trascorso tra il progetto di decisione del 25 agosto 2025, l’intervento di isterectomia del 10 settembre 2025, la decisione del 6 ottobre 2025 (e l’ulteriore operazione del 23 ottobre 2025), non è possibile concludere che l’interessata abbia violato il suo obbligo di collaborare in modo tale da rendersi responsabile per lo svolgimento di una procedura che avrebbe potuto essere evitata (cfr. STF 9C_797/2015 del 3 dicembre 2015, consid. 3: “Keine Parteientschädigung kann beantragen, wer zwar im Prozess obsiegt, sich aber den Vorwurf gefallen lassen muss, er habe wegen der Verletzung der Mitwirkungspflicht selber zu verantworten, dass ein unnötiger Prozess geführt worden sei (Urteil C 56/03 vom 20. August 2003 E. 3.1, in: SVR 2004 AlV Nr. 8 S. 21; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 205 zu Art. 61 ATSG)”). 

                                         Ne segue che le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI che dovrà versare alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto l’istanza tendente all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 301 consid. 6; STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.     Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti conformemente ai considerandi.

2.     Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                           Gianluca Menghetti

32.2025.113 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.01.2026 32.2025.113 — Swissrulings