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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.05.2024 32.2024.6

13. Mai 2024·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,122 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Richiesta di rendita respinta in assenza di un grado d'invalidità sufficiente. In accoglimento del ricorso, annullamento della decisione e rinvio per accertamenti ulteriori, su richiesta dell'amministrazione

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2024.6   FC

Lugano 13 maggio 2024    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2024 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 6 dicembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                 in fatto e in diritto

che                         -  per decisione 19 giugno 2017, l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, aveva respinto una prima domanda di prestazioni presentata nel mese di gennaio 2017 da RI 1, nata nel 1970, attiva da ultimo quale ausiliaria di pulizie a tempo parziale, ritenuta un’incapacità al lavoro per un periodo di tempo inferiore ad un anno ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (segnatamente inabilità del 100% dal 7 agosto 2016 al 10 gennaio 2017 e del 50% dall’11 gennaio al 28 febbraio 2017, ritenuto che dal 1° marzo 2017 l’assicurata aveva ripreso in misura completa la sua attività lavorativa di addetta alle pulizie con occupazione al 50% e che non presentava alcuna limitazione come casalinga; doc. AI pag. 132);

                              -  per decisione 6 dicembre 2023, confermativa di un progetto del 26 ottobre 2023, l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, ha respinto la nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel mese di ottobre 2022. Ritenendo l’assicurata salariata al 50% e casalinga al 50%, l’amministrazione ha concluso giudicandola totalmente inabile nell’attività abituale di addetta alle pulizie e in ogni attività dall’11 maggio 2022, ma dal 27 gennaio 2023 nuovamente abile in misura del 60% in attività adeguate allo stato di salute; quale casalinga per contro l’assicurata era da considerare da sempre abile in misura completa. Determinata tramite raffronto dei redditi e in applicazione del metodo misto per il periodo successivo al gennaio 2023 una perdita di guadagno del 31%, l’Ufficio AI, essendo tale grado d’invalidità inferiore al 40%, ha negato la concessione di prestazioni (doc. B);

                              -  contro la succitata decisione l’assicurata, dapprima personalmente e quindi rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta chiedendone l’annullamento con concessione del gratuito patrocinio. Sulla base di nuove certificazioni mediche, ella postula il riesame della sua richiesta di rendita, la concessione di una rendita intera e in via subordinata il rinvio dell’incarto all’Ufficio AI per l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari e un’inchiesta al domicilio (I e VIII);

                              -  con la risposta di causa – facendo riferimento alla presa di posizione del 18 marzo 2024 del dr. __________del SMR (il quale ha osservato che, in considerazione della documentazione medica prodotta dall’assicurata, appariva necessario procedere ad “una rivalutazione del caso previo un nuovo aggiornamento degli atti”; doc. XIII/1) – l’amministrazione ha postulato la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici (XIII);

                              -   con scritto 16 aprile 2024 l’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione (XV); 

                              -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

                              -  il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). Occorre ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

                                  In concreto, l’assicurata ha presentato la sua domanda di prestazioni AI nell’ottobre 2022, lamentando un’inabilità lavorativa dal mese di giugno 2022. La richiesta è stata respinta poiché l’Ufficio AI, pur avendo riconosciuto, dal mese di maggio 2022, un periodo di inabilità lavorativa completa, ha concluso che l’assicurata era comunque nuovamente abile in misura del 60% dal gennaio 2023 in attività adeguate, con un conseguente grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. B). Siccome, quindi, sia l’ipotetica invalidità sia l’eventuale diritto alle prestazioni d’invalidità sarebbero in ogni caso sorti dopo il 1. gennaio 2022, determinante è il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022;

                             -  secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assi-      curazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  L’art. 28b LAI stabilisce la determinazione dell’importo della rendita, ritenuto che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera (cpv. 1). Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2), se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento l’assicurato ha diritto a una rendita intera (cpv. 3), e se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento le quote percentuali variano dal 25% (grado d’invalidità del 40 per cento) al 47.5% (grado d’invalidità del 49 per cento) come stabilito dal cpv. 4 della medesima norma. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

                              -   nel caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato in risposta di causa, alla luce degli atti medici all’inserto e di quelli prodotti con il ricorso v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante, la situazione medica vada ulteriormente e nuovamente indagata. Tale conclusione si impone secondo quanto concluso il 18 marzo 2024 dal SMR, per il quale, dopo aver visionato la documentazione versata agli atti – comprendente una certificazione del dr. med. __________ del 15 novembre 2023 secondo il quale l’assicurata sarebbe inabile in misura completa in ogni attività “trattandosi di una patologia psichiatrica disabilitante”, doc. III/2; un rapporto della dr.ssa med. __________, psichiatra, del 22 gennaio 2024 che pone la diagnosi di “schizofrenia di tipo paranoideo in fase residuale” e che espone che l’assicurata avrebbe “il valore del funzionamento globale” molto basso facendo “fatica a curare la persona, infatti, la cura del sé mostrava delle carenze. Fa fatica ad occuparsi dell'economia domestica”, doc. III/1; un rapporto della Clinica __________ del 17 ottobre 2023 dopo una degenza dal 21 agosto all'11 settembre 2023, per le diagnosi di “Disturbo di personalità paranoide F60.0, sindrome post infarto miocardico”, doc. D; uno scritto della dr.ssa __________, psichiatra, del 13 novembre 2023, la quale denuncia la presenza di “una diagnosi psichiatrica grave; Disturbo di personalità paranoide, una malattia psichiatrica non curabile e quindi non guaribile” con condizioni psichiche “importanti (blocco del pensiero, diffidenza, insicurezza, ideazione che la gente le possa fare del male, che tutti sono contro di lei)”, essendo una paziente “sovente stanca e fa il minimo indispensabile per la casa, pulire, cucinare, confusa, persa” (doc. E) – in considerazione anche della valutazione psichiatrica del dr. __________ del SMR avvenuta il 23 gennaio 2023, si rendeva necessaria “la rivalutazione del caso previo un nuovo aggiornamento degli atti”, con la necessità di inviare un nuovo formulario medico alla dr.ssa __________ e al generalista dr. __________ e di richiamare “i rapporti delle eventuali visite cardiologiche effettuate dal 2022 ad oggi” (XIII);

                              -  sulla base di tali conclusioni del SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta ha quindi concluso che “in considerazione di quanto espresso lo scrivente UAI postula il ritorno degli atti all'amministrazione per procedere all'approfondimento medico-funzionale. Al termine dell'istruttoria medica l'UAI dovrà attuare le valutazioni necessarie anche in ambito casalingo, in considerazione dell'applicazione del metodo misto al caso concreto” (XIII);

                              -  a tale richiesta ha aderito, tramite il suo patrocinatore, la ricorrente in data 16 aprile 2024, affermando che “(…) sono con la presente a comunicare l’accordo della mia mandante all’annullamento della decisione impugnata con contestuale ritorno degli atti all’UAI per ulteriori accertamenti”, chiedendo di voler in ogni modo considerare l’acquiescenza di controparte in relazione alla domanda di assistenza giudiziaria e all’eventuale accollamento delle ripetibili (XV);

                              -  in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Aus-führungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen mö-glich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

                              -  nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica;

                              -  giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

                              -  visto l'esito della lite, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà pure alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata in questa sede (DTF 124 V 301 consid. 6 e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                            1.-  Il ricorso è accolto.

                                  §   La decisione del 6 dicembre 2023 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

                            2.-  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                            3.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti

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