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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.11.2020 32.2020.91

9. November 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,360 Wörter·~32 min·2

Zusammenfassung

Assegnazione di una mezza rendita di invalidità per un periodo di tempo limitato, poi soppressa, non può essere confermata, senza che prima venga approfondito se sussistano patologie extra-infortunistiche invalidanti oppure no.Rinvio atti

Volltext

Incarto n. 32.2020.91   cr

Lugano 9 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 11 agosto 2020 di

 RI 1   già rappr. da: ____________ ora rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 30 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Nel mese di marzo 2018 RI 1, nato nel 1971, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, a seguito dei postumi dell’infortunio occorsogli in data 23 maggio 2017, allorquando è scivolato dalla scaletta posteriore del camion, riportando un trauma contusivo-distorsivo alla spalla destra, polso destro e ginocchio destro.

Alla chiusura del caso, con decisione formale del 29 aprile 2019, poi confermata con decisione su opposizione dell’11 ottobre 2019, l’assicuratore LAINF, tenuto conto dei soli postumi infortunistici, ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a decorrere dal 1° novembre 2018, momento a partire dal quale l’assicurato va considerato nuovamente abile al 100% nella propria attività di autista e in qualsiasi altra attività rispettosa delle sue limitazioni funzionali.

Questa decisione è stata confermata da questo Tribunale con STCA 35.2019.129 del 26 ottobre 2020.

                     1.2.   Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 13 marzo 2019 (doc. 19), poi confermato con decisione del 30 giugno 2020, l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato una mezza rendita di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° maggio 2018 e il 31 ottobre 2018 (doc. A).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso dell’11 agosto 2020 l’assicurato, a quel momento rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, la continuazione del diritto ad una rendita di invalidità a partire dal 1° novembre 2018 o, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti.

In sostanza, l’allora patrocinatore ha criticato il fatto che l’interessato presenti delle affezioni invalidanti unicamente alla spalla, come erroneamente ritenuto dall’Ufficio AI.

Al contrario, così come attestato dai curanti, il legale ha sottolineato che i problemi di salute dell’assicurato comprendono anche disturbi lombosacrali e di tipo psichico, i quali impediscono la continuazione dell’attività di austista.

Per tali ragioni, il legale ha quindi concluso per la continuazione del diritto alla rendita di invalidità anche dopo il 31 ottobre 2018 (doc. I).

                               1.4.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI, dopo avere confermato che i disturbi con influsso sulla capacità lavorativa sono esclusivamente di origine infortunistica, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

                               1.5.   A seguito del decesso dell’avv. RA 1, il mandato di patrocinio dell’assicurato è stato assunto, in data 22 settembre 2020, dall’RA 1 (doc. V).

                               1.6.   In data 6 ottobre 2020 il nuovo rappresentante legale dell’assicurato ha comunicato all’Ufficio AI la data della visita fissata (il 13 ottobre 2020) presso il dr. __________, chiedendo una proroga del termine per presentare nuova documentazione medica (doc. VIII + 1).

                               1.7.   In data 13 ottobre 2020 il rappresentante legale ha, quindi, trasmesso il preannunciato referto medico del dr. __________, datato 13 ottobre 2020, a comprova della totale inabilità lavorativa dell’assicurato (doc. IX + E).

                               1.8.   Con osservazioni del 21 ottobre 2020 l’Ufficio AI ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso, rilevando come i fatti accaduti posteriormente alla data di emissione della decisione impugnata (in casu: il 30 giugno 2020) devono di regola essere oggetto di una nuova domanda (doc. XI).

                                         Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XXX), per conoscenza.

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se l'assicurato, come preteso con il ricorso, abbia diritto ad una rendita di invalidità anche successivamente al 31 ottobre 2018, oppure no, come ritenuto dall’amministrazione.

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.3.   Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                         Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia).

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

                                         Infine, nella sentenza pubblicata in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019) il Tribunale federale ha stabilito  che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine), fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni. Nella STF 9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2, l’Alta Corte ha ricordato che di principio una nuova prassi si applica a tutti i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10 agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                               2.6.   Al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurato, l’amministrazione ha chiesto una valutazione al proprio SMR, il quale ha in particolare vagliato gli atti medici dell’assicuratore infortuni.

Nell’annotazione del 31 marzo 2020, il dr. __________ ha escluso l’esistenza di patologie invalidanti di origine extra-infortunistica, osservando:

" Dalla documentazione all’incarto non si evincono patologie extra-infortunistiche, la condizione clinica di spalla congelata come puntualizza nella certificazione del 28.05.2019 la dr.ssa __________ si tratta di complicanza post-chirurgica e quindi direttamente riferibile all’infortunio.

La patologia riguardante le ginocchia (iniziale gonartrosi) non è al momento causa di IL.” (Doc. 42).

Conformemente a quanto indicato dal medico del SMR, l’Ufficio AI ha, quindi, fatto proprie le percentuali di inabilità lavorativa stabilite in ambito LAINF, ritenendo l’assicurato (nuovamente) abile al 100% nella sua professione di autista a partire dal 1° novembre 2018 (cfr. doc. A).

                               2.7.   In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, facendo valere l’esistenza di altre patologie, non di origine infortunistica, che si ripercuotono negativamente sulla sua capacità lavorativa residua, rendendola di fatto nulla.

A comprova di tali allegazioni, egli ha trasmesso il referto del 6 agosto 2020 con il quale il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, rispondendo alla richiesta del precedente patrocinatore dell’assicurato di indicare se, alla luce delle patologie che lo affliggono, l’interessato possa essere considerato pienamente abile al lavoro nell’usuale attività di autista, oppure no, si è così espresso:

" (…) All’esame obiettivo il signor RI 1 riferisce ancora algie alla spalla destra e algie lombosacrali.

Il paziente riferisce inoltre un disturbo timico con importante deflessione dell’umore. Abbiamo provveduto ad annunciare il paziente al dr. med. __________ (__________), per una valutazione psichiatrica sulla base di quanto riferito dal paziente. La visita avrà luogo il 17 agosto p.v..

Attualmente non ritengo che il paziente sia idoneo al 100% alle sue mansioni di guida dei mezzi pesanti o mansioni simili.

Non posso tuttavia formulare una diagnosi completa fintanto che non avrà luogo la valutazione psichiatrica.” (Doc. C)

In corso di causa, il nuovo rappresentante legale dell’assicurato ha trasmesso al TCA il referto del 13 ottobre 2020 del dr. __________, spec. in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

" (…) con il presente mi permetto di informarvi in merito allo stato di salute psichica del signor RI 1 che seguo nel mio studio dal 17 agosto 2020.

Dopo tre incontri emerge un quadro clinico preoccupante dal lato psichiatrico.

Ricordo che l’assicurato presenta una serie di disturbi somatici (diabete tipo 2, ITA, obesità ed una pregressa fibrillazione atriale parossistica idiopatica) che destabilizzano anche il suo equilibrio psichico.

In questo senso però ha inciso pesantemente l’infezione da Sars-Cov-2 (aprile 2020) con necessità di ospedalizzazione presso l’Ospedale __________ di __________.__________

Di conseguenza, il paziente ha sviluppato inizialmente una sindrome post-traumatica da stress (ICD10-F43.1) poi evoluta verso un franco episodio depressivo medio-grave (ICD10-F32.1-2) ed una sindrome ansiosa generalizzata (ICD10-F41.1).

Attualmente la sintomatologia è caratterizzata da:

marcata deflessione del tono dell’umore, ansia pervasiva ed invalidante con isolamento sociale, disturbi del sonno, della memoria e della concentrazione, “fame nervosa”, forte diminuzione della libido e dell’autostima, mancanza di progettualità, persistente ideazione suicidale con rischio di agiti in senso autoaggressivo, apatia, abulia ed anedonia, sentimenti di vergogna, autosvalutazione, inutilità ed indegnità.

Dal lato farmacologico ho introdotto al momento un’ansiolisi con clorazepato in attesa di potenziare la terapia con un antidepressivo (da valutare attentamente viste le co-morbidità).

A mio avviso risulta indispensabile la continuazione delle cure in relazione anche alla persistente pressione psicologica dovuta alla situazione “pandemica”.

Le prognosi quo ad valetudinem e lavorativa risultano incerte/sfavorevoli.

Il signor RI 1, dal lato psichiatrico, è inabile al lavoro al 100% e per qualsiasi attività almeno dal 17 agosto 2020 (fino a data da stabilire).” (Doc. E)

Nelle osservazioni del 21 ottobre 2020 l’Ufficio AI, senza interpellare il competente SMR, ha confermato la correttezza della decisione impugnata, con la seguente motivazione:

" Preso atto del nuovo referto reso dal dr. med. __________, già anticipato con ricorso dell’11 agosto 2020, lo scrivente UAI rileva che lo specialista descrive una presa a carico dell’assicurato dal 17 agosto 2020 con tre incontri avuti e l’indicazione di un quadro clinico preoccupante dal lato psichiatrico con valutazione di inabilità lavorativa totale dal 17 agosto 2020 fino a data da stabilire.

Il dr. med. __________ descrive uno stato di salute peggiorato avvenuto posteriormente alla decisione dell’UAI del 30 giugno 2020. Siccome l’autorità giudicante deve limitare l’esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all’epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto al 30 giugno 2020, i fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola essere oggetto di una nuova domanda.

Sino alla decisione del 30 giugno 2020 valgono, quindi, le considerazioni espresse dal Servizio Medico Regionale (SMR) con annotazione del 31 marzo 2020, non risultando evidenziate problematiche extra-infortunistiche. Va, inoltre, sottolineato che il medico curante, dr. med. __________, nel rapporto del 6 agosto 2020, non pone alcuna diagnosi extra-infortunistica con influsso sull’abilità lavorativa precedente la decisione dell’UAI del 30 giugno 2020.

In considerazione di quanto sopra, a conferma delle considerazioni espresse con risposta di causa del 28 agosto 2020, si ritiene di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso.” (Doc. XI)

                               2.8.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, condividere la valutazione del 31 marzo 2020 del dr. __________ del SMR, posta a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, infatti, il TCA non è in grado di stabilire, con sufficiente tranquillità, se fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, l’assicurato presentasse, oltre alle note patologie di origine post-infortunistica, anche altri disturbi di natura extra-infortunistica invalidanti, oppure no.

Ora, a tale riguardo, è vero, come indicato dall’amministrazione nelle osservazioni del 21 ottobre 2020, che la totale incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche è stata attestata dal dr. __________ a decorrere dal 17 agosto 2020 – data effettivamente posteriore alla decisione impugnata.

Cionondimeno, il TCA evidenzia che il dr. __________, psichiatra curante proprio dal 17 agosto 2020, ha valutato che l’interessato sia totalmente inabile al lavoro “almeno dal 17 agosto 2020”, ossia dal momento della presa a carico specialistica, ciò che non esclude, tuttavia, a priori l’esistenza di un’inabilità lavorativa anche nei mesi precedenti l’inizio del trattamento psichiatrico (cfr. doc. E, corsivo della redattrice).

Tale possibilità, al contrario, appare verosimile, ritenuto che lo stesso dr. __________, nell’esporre l’evoluzione dei disturbi che hanno portato alla presa a carico psichiatrica, ha espressamente indicato che, oltre alla presenza di una serie di disturbi somatici che destabilizzano anche l’equilibrio psichico, un forte impatto l’ha avuto l’infezione da Sars-Cov-2 contratta dall’assicurato nel mese di aprile 2020, con necessità di ospedalizzazione e lo sviluppo, successivamente, di disturbi psichici che hanno infine portato lo psichiatra curante, dopo soli tre incontri, a constatare l’esistenza di un quadro clinico preoccupante, evidentemente non comparso improvvisamente, ma frutto di un’evoluzione nel tempo (cfr. doc. E, corsivo della redattrice).

Alla luce di queste chiare considerazioni espresse dallo psichiatra curante, il TCA non condivide quanto espresso dall’amministrazione nelle osservazioni del 21 ottobre 2020, indicando che lo stato di salute peggiorato descritto dal dr. __________ è “avvenuto posteriormente alla decisione dell’UAI del 30 giugno 2020” (doc. XI).

Senza, infatti, previamente predisporre degli ulteriori accertamenti che possano chiarire la questione, questo Tribunale non può escludere che il peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato con influsso sulla capacità lavorativa residua sia, in realtà, avvenuto già prima della data di emissione della decisione impugnata - che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2) - dato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (qui il 30 giugno 2020), quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)..

Da notare, inoltre, che l’osservazione formulata dall’Ufficio AI in data 21 ottobre 2020 per escludere l’esistenza di patologie extra-infortunistiche – ossia il fatto che nel referto del 6 agosto 2020 il dr. __________ non abbia posto alcuna diagnosi di tale natura - non appare decisiva, visto che in quell’occasione il curante ha comunque indicato di avere già fissato una visita di valutazione psichiatrica presso il dr. med. __________ (__________), alla luce del disturbo timico con importante deflessione dell’umore dell’interessato, concludendo di non potere “formulare una diagnosi completa fintanto che non avrà luogo la valutazione psichiatrica” (cfr. doc. C).

Ora, tali considerazioni non escludono, a mente del TCA, l’esistenza di una patologia psichiatrica invalidante già prima dell’emanazione della decisione impugnata, ciò che dovrà, per l’appunto, essere chiarito dall’amministrazione nell’ambito degli ulteriori accertamenti medici che si impongono, prima di potersi compiutamente pronunciare riguardo al diritto alle prestazioni dell’interessato.

                               2.9.   Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

                                         Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire quale sia lo stato di salute dell’interessato e le ripercussioni dello stesso sulla sua capacità lavorativa.

                                         Quindi in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato, fermo restando il diritto di quest’ultimo ad una mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2018 al 31 ottobre 2018, non contestato. Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

                                         In concreto, con la conferma del diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2018 al 31 ottobre 2018 nel dispositivo della presente sentenza, su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015).

                             2.10.   Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.

                             2.11.   Nel caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato in causa, ha diritto all’importo di fr. 2’000.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§   La decisione del 30 giugno 2020 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a considerandi 2.8. e 2.9. e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita del ricorrente, fermo restando il diritto di quest’ultimo ad una mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2018 al 31 ottobre 2018.

2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2020.91 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.11.2020 32.2020.91 — Swissrulings