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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.08.2020 32.2020.8

20. August 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,853 Wörter·~34 min·4

Zusammenfassung

Il TCA è chiamato a stabilire se la ricorrente ha diritto ad una rendita intera di invalidità (grado AI: 80%) dal 1° aprile 2019, come deciso dall’UAI, oppure dal 1° gennaio 2018, come richiesto dall’insorgente. Conferma perizia psi e decisione UAI. Domanda di AG (solo esenzione spese) respinta

Volltext

Incarto n. 32.2020.8   PC/DC/sc

Lugano 20 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2020 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 6 dicembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nata il __________ 1980, di formazione impiegata di commercio con AFC conseguito nel 2001, in malattia dal luglio 2005, in data 17/22 agosto 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da “depressione e malattia nervosa. (…). Penso da molto tempo, ma è sempre peggio o staziona” (pag. 3-11 e 13 incarto AI).

                               1.2.   Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI), con decisione del 25 ottobre 2007 (pag. 96-98 e 104-105 incarto AI; preavvisata il 12 luglio 2007: pag. 81-83 incarto AI), ha riconosciuto a RI 1 mezza rendita di invalidità (grado di invalidità del 50%) dal 1° luglio 2006 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI). Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato. Il diritto a mezza rendita (grado di invalidità del 50%) è stato successivamente confermato, da ultimo con decisione del 29 aprile 2013 (pag. 328-330 incarto AI; preavvisata il 4 marzo 2013: pag. 324-326 incarto AI). Anche questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

                               1.3.   Nel corso del 2015 l’amministrazione ha avviato una revisione d’ufficio ex art. 17 LPGA (pag. 333 incarto AI). In tale occasione l’UAI ha ordinato l’esecuzione di una perizia psichiatrica. L’assicurata è stata peritata il 23 settembre (90 minuti) ed il 7 ottobre 2015 (35 minuti) dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, del __________ (in seguito: __________), che ha allestito il relativo rapporto il 22 ottobre 2015 (pag. 404-420 incarto AI). Sulla base delle risultanze peritali, l’UAI, con decisione del 29 marzo 2016 (pag. 447-449 e 456-458 incarto AI; preavvisata il 29 dicembre 2015: pag. 434-436 incarto AI), a fronte di un’incapacità lavorativa del 60% in qualsiasi attività lavorativa (abituale e adeguata) dal 15 agosto 2015 per motivi psichici, ha riconosciuto a RI 1 tre quarti di rendita (grado di invalidità del 60%) dal 1° dicembre 2015. Pure questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

                               1.4.   Nel corso del 2018 l’amministrazione ha avviato una revisione d’ufficio ex art. 17 LPGA (pag. 519 incarto AI). In tale occasione l’UAI ha ordinato l’esecuzione di una perizia psichiatrica di decorso. L’assicurata è stata peritata il 14 maggio e il 12 giugno 2019 (per complessivi 115 minuti) dal dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, del __________, che ha allestito il relativo rapporto il 12 giugno 2019 (pag. 611-635 incarto AI). Sulla base delle risultanze peritali (fatte proprie del medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale del 25 giugno 2019, confermato dal medesimo medico SMR nell’annotazione del 22 novembre 2019: pag. 608-610 e 654 incarto AI), l’UAI, con decisione del 6 dicembre 2019 (pag. 655-660 e 662-663 incarto AI; preavvisata il 2 ottobre 2019: pag. 640-645 incarto AI), ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità intera (grado di invalidità dell’80%) dal 1° aprile 2019.  

                               1.5.   Nel frattempo RI 1, attiva al 10% in qualità di segretaria presso la __________ di __________ dal 1° aprile 2017 (pag. 530-537 incarto AI), è stata licenziata il 7 gennaio 2019 per il 31 marzo 2019, con esonero dell’obbligo di lavorare durante la disdetta (doc. X-1).   

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 20 gennaio 2020 RI 1 ha postulato la corresponsione di una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 2018, contestando la valutazione medica operata dall’amministrazione, dato che il suo stato di salute si sarebbe aggravato a fine anno 2017/inizio anno 2018 (cfr. doc. I, pag. 1). La ricorrente ha pure chiesto l’esonero dal pagamento delle spese, in quanto indigente (cfr. doc. I, pag. 2).  

                               1.7.   Nella risposta dell’11 febbraio 2020, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto AI completo, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                               1.8.   Il 14 febbraio 2020 l’insorgente ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato, e la documentazione economica dimostrante il suo stato di indigenza (doc. VII).

                               1.9.   Il 29 aprile 2020 la ricorrente si è riconfermata nelle proprie tesi e domande con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti la lettera di licenziamento del 7 gennaio 2019 (doc. X-1) e la “decisione relativa ad una sanzione” del 28 settembre 2017 dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (doc. X-2).                                          

                             1.10.   Il 14 maggio 2020 l'UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XII).

                             1.11.   Il doc. XII è stato trasmesso, per conoscenza, all’insorgente (doc. XIII).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se la ricorrente ha diritto ad una rendita intera di invalidità (grado di invalidità: 80%) dal 1° aprile 2019, come deciso dall’UAI, oppure dal 1° gennaio 2018, come richiesto dall’insorgente.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).                                        

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.                                        

                               2.4.   Per quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

                                         Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                         Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50

                                         (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

                                         Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

                                         Vedi pure STCA 32.2018.145 del 21 ottobre 2019, consid. 2.3 e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3.    

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.189 del 6 luglio 2020, consid. 2.5).

                                         Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. CATTANEO, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. CATTANEO, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pag. 203 e segg. (249-254).

                                         Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).

                                         Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

                                         Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352; cfr. STCA 32.2018.57 del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.4 in fine e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.4, STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.7 e STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid. 2.4).

                               2.6.   Per quanto concerne l’aspetto medico, dalle tavole processuali emerge che l’UAI ha incaricato il dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, del __________ di eseguire una perizia psichiatrica di decorso. L’assicurata è stata peritata il 14 maggio e il 12 giugno 2019 (per complessivi 115 minuti). Nel relativo rapporto del 12 giugno 2019 (pag. 611-635 incarto AI) il perito, che in data 11 giugno 2019 ha pure avuto un colloquio telefonico con il dr. med. __________ (psichiatra curante) a cui ha riferito le conclusioni peritali e l’indicazione al trattamento (pag. 630 incarto AI), ha riportato l’estratto degli atti considerati ai fini della valutazione psichiatrica (compresi, in particolare, i rapporti medici dello psichiatra curante del 12 aprile 2018, del 19 luglio 2018, del 12 febbraio 2019 e la valutazione neuropsicologica ambulatoriale del 28 febbraio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia), l’anamnesi (familiare primo sviluppo, socio-relazionale, lavorativa, “psicopatologica pregressa (sostanze psicotrope) e disturbi attuali”), la descrizione della giornata, i sintomi soggettivi spontaneamente riportati dall’assicurata e il “trattamento psichiatrico attuale” (pag. 612-628 incarto AI), consistente in: “Colloqui a cadenza settimanale di psicoterapia delegata e __________. Sul piano psicofarmacologico:

                                         -Focalin 10 mg/die (assunzione incostante dopo un mese di

                                         regolarmente)

                                         -Fluoxetina 20 mg/die

                                         -Haldol gtt 2 mg/mi 11 gtt al bisogno (assunzione infrequente)

                                         -Priadel R 400 mg 1 cp /die (assunzione ripristinata da gennaio 2019).” (pag. 628 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).

Dopo avere riportato pure le “osservazioni sul comportamento ed aspetto esteriore”, l’“esame clinico secondo AMDP-System” e la “discussione diagnostica” (pag. 628-631 incarto AI), il dr. med. __________ ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Disturbo da deficit dell’attenzione con iperattività dell’adulto con impulsività predominante (F 90.1) in diagnosi differenziale con disturbo borderline di personalità (F60.31); disturbo disforico premestruale (N94.3).” e le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “Disturbo alimentare non altrimenti specificato (F50.9); Uso dannoso di più sostanze (THC, alcool e cocaina) (F19.1).”

Nell’ambito della “valutazione psichiatrica e medico-assicurativa”, il perito ha osservato, in particolare, quanto segue:

" Già la Dr.ssa __________ nella sua precedente valutazione del l'ottobre 2015 segnalava “l'impressione che attualmente, come avvenuto in passato, vi è stato un peggioramento del quadro clinico con un'accentuazione degli aspetti disfunzionali legati alla patologia Borderline, ma, a differenza degli scorsi episodi, la loro durata non è stata confinata a pochi mesi”. Su questa base riteneva che vi fosse un peggioramento del quadro e una IL del 60%. Successivamente l'assicurata è riuscita mantenere per un anno mezzo un lavoro che tuttavia di fatto aveva caratteristiche, per tipo di rapporto e tolleranza da parte del datore di lavoro, sostanzialmente protette, ma anche questa attività è stata interrotta a dicembre 2018 per incostanza e per la presenza di disregolazione emotiva e frequente labilità emozionale che la portavano ad assenze non sempre giustificate. Per il resto tuttavia, quando vi era continuità il suo rendimento veniva giudicato dal datore di lavoro "ineccepibile" e quindi, sul piano delle competenze, non vi è in realtà un deficit significativo come invece accade per la flessibilità e la persistenza. Inoltre a partire dal 2016 si assiste ad un sempre maggiore isolamento sociale con ritiro in un casolare ed una vita condotta prevalentemente in compagnia degli adorati animali. La nuova diagnosi posta nel febbraio del 2019 di fatto non porta di per sé a sostanziali modificazioni del quadro valetudinario se non perché riesce a indurre una migliore comprensione di alcune difficoltà di attenzione sostenuta e di inflessibilità cognitive che erano comunque già presenti all'epoca della precedente perizia e che verosimilmente peggiorano contestualmente ai periodi premestruali. Tale diagnosi tuttavia permette di avere una visione prognostica lievemente differente. Quello che emerge quindi dall'analisi di decorso è un quadro che mostra nel tempo un andamento senza remissioni di tipo continuo con un progressivo ritiro e una difficoltà a mantenere anche una attività continuative di tipo protetto, di cui non si pub non tener conto. inoltre si assiste ad un progressivo ritiro e ad una compliance non sempre adeguata (sia per la sindrome premestruale che per il disturbo più propriamente psichiatrico) che portano ad uno stato di prostrazione, di incapacità a proiettarsi nel futuro non solo lavorativamente ma anche nella vita sociorelazionale. In questo senso si assiste effettivamente ad un peggioramento del quadro clinico valetudinario da cui un livello di incapacità lavorativa che si può attestare ad un 80% in ogni attività nel libero mercato del lavoro almeno a partire dal dicembre 2018.” (pag. 631 e 632 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice mentre il corsivo non è della redattrice)

                                         Il perito ha pure proceduto alla “valutazione di capacità risorse e problemi. Descrizione di risorse e deficit - secondo Schema Mini ICF-APP”, puntualizzando che:

" Le risorse spendibili sono fortemente inficiate dalla disregolazione emotiva che oltre a suscitare malessere in lei, la rende discontinua, in difficoltà con i rapporti interpersonali e per questo sempre più isolata, come se lo stare sola le permettesse di limitare gli stimoli esterni che probabilmente fatica a gestire anche per il deficit attentivo e di concentrazione. Si noti comunque come ormai da anni riesce meglio in attività in cui è sola e in cui gli stimoli e le distrazioni esterne sono minime soprattutto se di rogne relazionale ed interpersonale.” (pag. 633 incarto AI)

                                         In merito alla capacità lavorativa il perito ha osservato, in particolare, quanto segue:

" 8.1 CL nell'attività abituale

A partire dal dicembre 2018 (chiusura del rapporto di lavoro con la __________) l'assicurata presenta un peggioramento della capacità lavorativa residua che è attualmente stimabile in un 20% (diminuzione del tempo e del rendimento) in ogni attività nel libero mercato del lavoro.

8.2 CL in attività adeguata

• Un’attività adeguata è sicuramente in un ambiente piccolo, privo di conflittualità e non competitivo, in cui l'assicurata sia chiamata a lavorare prevalentemente da sole senza distrattori e senza una pressione di risultato. Solo in questo lavoro, di tipo protetto, potrebbe aver un funzionamento anche sensibilmente superiore, anche se, per la discontinuità lavorativa non potrebbe avere a mio avviso un rendimento superiore al 50%”. (pag. 634 incarto AI)

                                         In merito alla revisione il perito ha osservato, in particolare, quanto segue:

" Rispetto alla situazione documentata agli atti alla base della decisione determinante del 29.12.2015, si è verificato un cambiamento dello stato di salute. Anche se è stata posta la diagnosi condivisibile di disturbo da deficit dell'attenzione, ritengo che questa non sia una diagnosi aggiuntiva, quanto uni perfezionamento della diagnosi precedente che, se da un lato permette di comprendere meglio alcuni sintomi, dall'altra rende il disturbo meglio inquadrabile ed affrontabile dal punto di vista terapeutico. E' piuttosto il decorso che ha mostrato, oltre ad un fallimento in un'attività di tipo sostanzialmente protetta, svolta al 10% dall'aprile 2017 alla fine del 2018, un progressivo scadimento del funzionamento sociorelazionale che appare spiegabile in base alla sintomatologia e al quadro psicopatologico e che deriva da una maggior instabilità timica e disregolazione emotiva e dalla percezione negativa del futuro con progressivo disinvestimento da tutte le relazioni, anche sociali, da parte dell'assicurata.

In questo senso si è prodotto un cambiamento dello stato di salute almeno a partire dal gennaio 2019 che ha prodotto un cambiamento della capacità lavorativa in ogni attività che attualmente stimabile nella misura del 20% (CL 20% diminuzione del tempo e del rendimento) in ogni attività.” (pag. 634-635 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice)

Le risultanze peritali sono state fatte proprie del medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale del 25 giugno 2019, confermato dal medesimo medico SMR nell’annotazione del 22 novembre 2019 (pag. 608-610 e 654 incarto AI).

                               2.7.   L’amministrazione - a fronte di una incapacità lavorativa dell’80% in tutte le attività, abituale e adeguate - ha quindi ritenuto, in applicazione del raffronto percentuale dei redditi cosiddetto "Prozentvergleich" - che il grado AI risultava pari all’80%. Il TCA concorda con tale modo di procedere che, peraltro, è rimasto a ragione - incontestato in sede ricorsuale.

L’UAI - considerato che il peggioramento dello stato di salute dell’assicurata risaliva al 1° gennaio 2019 (cfr. consid. 2.6) - ha aumentato i tre quarti di rendita (grado AI: 60%) di cui l’assicurata era beneficiaria dal 1° dicembre 2015 (cfr. consid. 1.3) a una rendita intera (grado AI: 80%) dal 1° aprile 2019 (ossia trascorsi 3 mesi dall'oggettivato peggioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 2 OAI).

La ricorrente contesta l’operato dell’amministrazione, ribadendo che il peggioramento del suo stato di salute risalirebbe invece al 1° gennaio 2018 e, quindi, avrebbe diritto ad una rendita intera a partire da detta data (cfr. doc. I).

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non ha motivo per dubitare delle valutazioni mediche del perito psichiatra, dr. med. __________, del __________, anche in relazione all’inizio del peggioramento dello stato di salute dell’assicurata. In tale ambito occorre rilevare che il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie. Il TCA non ha quindi ragioni per scostarsi dalle convincenti considerazioni espresse dal dr. med. Paolo Boselli nella propria valutazione peritale, in particolare con espresso riferimento al peggioramento dello stato di salute dell’assicurata risalente al 1° gennaio 2019 (chiusura del rapporto lavorativo: cfr. consid. 2.6).

Tale conclusione è in effetti corroborata dal fatto che la ricorrente, attiva al 10% in qualità di segretaria presso __________ di __________ dal 1° aprile 2017 (pag. 530-537 incarto AI), è stata licenziata il 7 gennaio 2019 (per il 31 marzo 2019), con esonero dell’obbligo di lavorare durante la disdetta (doc. X-1; consid. 1.5) e che, a partire dal mese di gennaio 2019, è stata ripristinata l’assunzione di Priadel R 400 mg 1 cp/die (consid. 2.6), ovvero di un farmaco a base di carbonato di litio utilizzato per il “Trattamento della fase acuta e profilassi a lungo termine della malattia depressiva maniacale (fasi maniacale e depressiva). Depressioni endogene. Trattamento dell'aggressività cronica grave”. (cfr.www.compendium.ch).

L’assicurata non ha inoltre prodotto, nemmeno in sede ricorsuale, dei referti medico-specialistici in grado di smentire, in particolare con espresso riferimento all’inizio del peggioramento del suo stato di salute, quanto valutato dal perito psichiatra del __________. Il TCA non ignora i certificati medici dello psichiatra curante agli atti (in particolare, quelli del 12 aprile e del 19 luglio 2018) che, tuttavia, non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata successivamente dal perito psichiatra del __________. Le opinioni dello psichiatra curante sono state del resto debitamente prese in considerazione e analizzate dal perito psichiatra nel rapporto peritale del 12 giugno 2019, anche con espresso riferimento all’inizio del peggioramento del suo stato di salute.

Le conclusioni del perito del __________ sono state inoltre fatte proprie anche dal medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale del 25 giugno 2019, confermato dal medesimo medico SMR nell’annotazione del 22 novembre 2019 (pag. 608-610 e 654 incarto AI).

A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In siffatte circostanze, non consentono di giungere ad una conclusione differente le argomentazioni sollevate dalla ricorrente che vengono, pertanto, respinte.

                                         Stante quanto precede il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

                                         Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che il peggioramento dello stato di salute dell’assicurata - unico oggetto di contestazione in questa sede - risale al 1° gennaio 2019.

Di conseguenza, l’UAI ha correttamente aumentato i tre quarti di rendita (grado AI: 60%) di cui l’assicurata era beneficiaria dal 1° dicembre 2015 (cfr. consid. 1.3) a una rendita intera (grado AI: 80%) dal 1° aprile 2019 (ossia trascorsi 3 mesi dall'oggettivato peggioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 2 OAI).

La decisione impugnata va dunque confermata.   

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

                                         Quest’ultima chiede tuttavia di essere esonerata dal pagamento delle spese, in quanto indigente (cfr. doc. I, pag. 2).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

                                         L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede:

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

                                         Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

                                         A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017, consid. 2.12).

                                         Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di possibilità di esito favorevole. Lo stato di salute dell'assicurata - in particolare, il peggioramento a decorrere dal 1° gennaio 2019, come determinato dall’UAI, anziché dal 1° gennaio 2018, come richiesto dalla ricorrente - è stato debitamente accertato dall’amministrazione mediante esperimento di una perizia psichiatrica di decorso del __________ e le conclusioni del perito psichiatra sono state pure confermate dal medico SMR. Le conclusioni del perito psichiatra e del medico SMR erano corroborate dal fatto che il rapporto di lavoro iniziato il 1° aprile 2017 è stato disdetto dal datore il 7 gennaio 2019 con esonero dell’obbligo di lavorare durante la disdetta e che, a partire dal mese di gennaio 2019, è stata ripristinata l’assunzione di Priadel R 400 mg 1 cp/die. Quanto asserito dall’assicurata non era inoltre corroborato da alcuna documentazione medica - tantomeno specialistica - atta a contrastare la perizia specialistica del dr. med. __________, in particolare con espresso riferimento alla data di inizio del peggioramento del suo stato di salute. In siffatte circostanze, la ricorrente non aveva alcuna possibilità di successo inoltrando il presente ricorso.

                                         Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.

                                      L'istanza di assistenza giudiziaria è dunque respinta e la ricorrente non ha diritto all'esenzione dalle tasse e dalle spese procedurali fissate poc’anzi in fr. 500.-.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria (intesa quale esenzione dalle tasse e spese processuali) è respinta.

                                   3.   Le spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico della ricorrente.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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