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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.11.2020 32.2020.78

6. November 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,672 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Attribuzione rendita temporanea. Un nuovo infortunio, che ha peraltro comportato un'inabilità lavorativa inferiore a 3 mesi, non può dare luogo all'esonero dall'anno di attesa, poiché si tratta di un danno alla salute diverso da quello che ha dato origine alla rendita attribuita temporaneamente

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2020.78   TB

Lugano 6 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2020 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 5 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                                  A.   Nel gennaio 2015 (doc. 5) RI 1, 1965, ha inoltrato una richiesta di prestazioni dall'assicurazione invalidità a seguito dell'infortunio subito il 9 luglio 2014, che ha comportato la subamputazione del III distale della gamba sinistra e un'inabilità lavorativa totale come direttore del centro sportivo di __________.

                                  B.   L'Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione medica sia presso l'assicuratore infortuni sia i medici curanti e nel rapporto finale SMR del 10 ottobre 2019 (doc. 110) il dr. med. __________ si è basato sulla perizia conclusiva del 14 agosto 2019 allestita da un centro peritale per conto dell'assicuratore infortuni.

Il Servizio Medico Regionale ha quindi ritenuto che dal 9 luglio 2014 al 4 ottobre 2015 l'assicurato era totalmente inabile al lavoro, dal 5 ottobre 2015 al 20 dicembre 2016 al 50%, dal 21 dicembre 2016 al 31 ottobre 2018 nuovamente al 100% e sempre in qualsiasi lavoro; dal 1° novembre 2018 l'inabilità come direttore del centro sportivo era definitivamente del 50%, mentre in attività adeguate era del 50% fino al 31 maggio 2019 e nulla dal 1° giugno 2019, potendo svolgere a tempo pieno altri lavori.

                                  C.   Ottenuta la necessaria documentazione economica (doc. 114, 115 e 119) e sentito il consulente in integrazione professionale (doc. 117), con progetto di decisione del 10 gennaio 2020 (doc. 122), confermato dalla decisione formale del 5 giugno 2020 (doc. A), l'Ufficio AI ha attribuito all'assicurato una rendita di invalidità temporanea sulla scorta dei citati periodi di inabilità lavorativa.

Dal 1° luglio 2015 (dopo un anno di attesa) gli è stata concessa una rendita intera (grado AI 100%), dal 1° febbraio 2016 (tre mesi dopo il miglioramento delle condizioni di salute) una mezza rendita (grado AI 50%), dal 1° marzo 2017 (tre mesi dopo il nuovo peggioramento) nuovamente una rendita intera (grado AI 100%) e dal 1° febbraio 2019 (tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento dello stato di salute) una mezza rendita di invalidità (grado AI 50%). Considerato che il calcolo con il metodo ordinario di confronto dei redditi ha dato luogo a un grado di invalidità del 35%, dal 1° settembre 2019, ossia tre mesi dopo il miglioramento, l'assicurato non ha più diritto a una rendita.

L'importo della prestazione di sua spettanza è stato calcolato in Fr. 1'899.- all'inizio del diritto (1° luglio 2015), tenendo conto di 29 anni di contribuzione, della scala di rendita completa (44) e di un reddito annuo medio determinante di Fr. 50'760.-.

                                  D.   Con ricorso del 3 luglio 2020 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di riformare la decisione del 5 giugno 2020 nel senso di riconoscergli una rendita intera dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020 e che la stessa sia calcolata sulla base di un reddito medio annuo determinante di Fr. 67'050.-.

Il ricorrente ha fatto presente di avere subito un secondo infortunio non professionale il 19 settembre 2019, che gli ha comportato l'amputazione distale del II e del III dito della mano. Le cure sono state prestate fino a fine novembre 2019 e dal 18 novembre 2019 egli è stato dichiarato abile al lavoro in misura completa per le sole conseguenze di questo nuovo infortunio (doc. B).

L'assicurato ha quindi contestato che non siano state riconosciute le conseguenze del secondo infortunio.

Egli è conscio che l'art. 29bis OAI impedisce l'esonero dall'anno di attesa trattandosi di un infortunio diverso rispetto al precedente anche se si è manifestato entro tre anni. Tuttavia, l'invalidità che è sopraggiunta il 19 settembre 2019 "è contigua, senza interruzione rispetto a quella precedente conseguente al sinistro del 18.7.2014, per la quale RI 1 è stato ritenuto inabile al lavoro in misura del 35% dal 1.5.2019, non soggetta a rendita a far tempo dal 1.9.2019, giorno da quale la rendita è data per il sinistro del 19.9.2019. Pertanto a RI 1 spetta una rendita intera dal 1.9.2019 al 30.11.2019, riportata al 28.2.2020 a motivo di quanto disposto dall'art. 88a Oainf.".

Inoltre, il ricorrente sostiene che sulla base dell'estratto conto individuale allegato (doc. C), il reddito annuo medio determinante assommi a Fr. 67'050.- e non a Fr. 50'760.-, perciò l'importo che gli spetta mensilmente va ricalcolato secondo questo parametro.

                                  E.   Nella risposta del 19 agosto 2020 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, sia perché il secondo infortunio non professionale ha reso inabile al lavoro il ricorrente dal 20 settembre al 17 novembre 2019 e quindi non per almeno tre mesi come previsto dall'art. 88a cpv. 2 OAI, sia poiché l'estratto del conto individuale prodotto concerne un'altra persona e il Servizio rendite della Cassa cantonale di compensazione ha confermato la correttezza del calcolo effettuato (doc. IV/1).

                                  F.   Il 3 settembre 2020 (doc. VI) il ricorrente ha riconosciuto di avere trasmesso un errato estratto conto individuale e quindi di accettare la presa di posizione dell'amministrazione riferita al calcolo della rendita, mentre ha dichiarato di mantenere il ricorso per la restante tematica sollevata.

L'Ufficio AI non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VII).

considerato                    in diritto

in ordine

1.    La vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), per tale ragione il Tribunale cantonale delle assicurazioni può evaderla mediante giudizio monocratico (ossia nella composizione di un giudice unico) ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: “La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale”, in RtiD I – 2016, pag. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 resa in una fattispecie del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito opposto quo alla composizione della Corte cantonale. Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata alla precedente prassi ed ha confermato la sua giurisprudenza costante antecedente la sentenza 31 agosto 2015, senza riprendere il giudizio, episodico, criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).

nel merito

                                   2.   Oggetto del contendere è unicamente sapere se il secondo infortunio non professionale occorso all'assicurato, che gli ha comportato un'inabilità lavorativa dal 20 settembre al 17 novembre 2019, dia diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020 quale continuazione del diritto insorto nel 2015 per un altro infortunio non professionale.

                                   3.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, “Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale”, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.). Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In base all'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Secondo l'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                   4.   Trattandosi dell'attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative secondo l’art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004). Tale norma prevede che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole variazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5). È applicabile l’art. 88a OAI che impone una durabilità del cambiamento, considerata dai tre mesi.

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                   5.   Dai conteggi delle prestazioni d'indennità giornaliera prodotti dal ricorrente (doc. B) risulta che l'inabilità lavorativa dovuta al danno alla mano è insorta il 20 settembre ed è durata fino al 17 novembre 2019, meno di tre mesi. Per tale ragione non può definirsi un cambiamento determinante dello stato di salute dell'assicurato che presumibilmente continuerà. I presupposti dell'art. 88a cpv. 2 OAI, non sono realizzati. Di conseguenza l’inabilità non può essere considerata per stabilire un diritto a una rendita di invalidità.

L'art. 88a cpv. 2 OAI indica inoltre che l'art. 29bis OAI è applicabile per analogia. In concreto l'inabilità lavorativa del 100% sorta il 20 settembre 2019 non può dare luogo a una (nuova) rendita di invalidità (anche se sorta nel termine di tre anni dopo la soppressione della precedente rendita) poiché si tratta di un danno alla salute diverso da quello che ha dato origine alla rendita intera dal 1° luglio 2015.

Sulla scorta di quanto precede, il ricorrente non ha diritto a una nuova rendita di invalidità a dipendenza del nuovo infortunio. La pretesa del ricorrente di beneficiare di una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020 deve pertanto essere respinta.

                                   6.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese stabilite in CHF 500 sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                La segretaria

Ivano Ranzanici                                                   Stefania Cagni

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