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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.11.2020 32.2020.59

11. November 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,316 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Violazione del diritto di essere sentito non sanabile. L'Ufficio AI non volendo per ragioni mediche trasmettere all'assicurata il proprio dossier, avrebbe dovuto esigere dall'interessata la designazione di un medico per la consultazione degli atti e non emettere una decisione di rifiuto rendita

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.59   BS

Lugano 11 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2020 di

RI 1    

contro  

la decisione del 6 aprile 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 20 febbraio 2018, debitamente preavvisata, l'Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, classe 1969, il diritto ad una mezza rendita (grado d’invalidità 50%) dal 1. dicembre 2014 (doc. 162 inc. AI, per le motivazioni cfr. doc. 163 inc. AI).

                                         Il ricorso inoltrato dall’assicurata contro la succitata decisione è stato respinto dal TCA, nella misura in cui era ricevibile, con sentenza 32.2018.138 del 21 dicembre 2018. In quell’occasione il vicepresidente del TCA aveva accertato la tardività del ricorso e pertanto dichiarato irricevibile, respingendolo nel merito in caso di ipotetica tempestività dello stesso. Questa Corte aveva infatti confermato la validità della valutazione medico-teorica della perizia 24 febbraio 2017 del SMR, fondamento della decisione contestata.

                                         Il TF, con sentenza 9C_86/2019 del 25 marzo 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza cantonale.

                               1.2.   Nel mese di ottobre 2019 (doc. 203. inc. AI) l’Ufficio AI ha proceduto d’ufficio alla revisione della rendita, inizialmente prevista nel luglio 2019 (cfr. doc. 189 e 199 inc. AI).

                                         Sulla base degli atti medici di cui all’inserto, il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha ritenuto di sottoporre l’assicurata ad una perizia pluridisciplinare (cfr. scritti 5 novembre 2019 e 6 dicembre 2019 in doc. 208, 212). Ritenuto come il mandato peritale non fosse realizzabile per l’opposizione dell’assicurata (cfr. doc. 217 inc. AI), il SMR ha proceduto ad una valutazione della documentazione medica sinora raccolta.

                                         Con rapporto 30 gennaio 2020 il dr. med. __________, psichiatra presso il SMR, ha ritenuto l’assicurata inabile al 100% in qualsiasi attività dal marzo 2018 (doc. 215 inc. AI).

                                         Di conseguenza, con decisione del 6 aprile 2020, preavvisata il 3 febbraio 2020 (doc. 219 inc. AI), l’Ufficio AI ha aumentato la corrente mezza rendita a rendita intera dal 1° ottobre 2018, ossia “dall’inizio del mese in cui era prevista la revisione al momento dell’allestimento della decisione formale del 20.02.2018 (art. 88bis cpv. 1 OAI)” (doc. 231 inc. AI).

                               1.3.   Contro la succitata decisione è tempestivamente insorta l’assicurata inoltrando due atti di ricorso datati 18 maggio 2020.

                                         Con il primo essa ha sollevato diverse questioni formali; con il secondo ha postulato:

·         “il pagamento immediato della rendita di maggio 2020;

·         il riconoscimento della mia totale invalidità e quindi la rendita al 100% dal 1.12.2013/14 ed il pagamento immediato delle rendite;

·         l’invio immediato del mio dossier completo;

·         la replica alle mie accuse di aver falsificato i documenti”.

                                         Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Confermando la valutazione medico-teorica, l’amministrazione ha preso posizione in merito al mancato invio del dossier, spiegato il calcolo della rendita come pure l’entità delle compensazioni fatte con le prestazioni arretrate.

                               1.5.   Il 6 settembre 2020 l’assicurata ha ribadito le censure ricorsuali (XIII), seguite dalla presa di posizione dell’Ufficio AI del 17 settembre 2020 (XV).

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha aumentato la mezza rendita ad intera con effetto dal mese di ottobre 2018 (cfr. rapporto SMR del 30 gennaio 2020 in doc. 215 inc. AI) oppure se, come da richiesta dell’assicurata, la rendita intera dev’essere riconosciuta dal mese di dicembre 2013.

                               2.3.   In primo luogo nel ricorso l’assicurata stigmatizza di non aver ricevuto il suo dossier, chiedendosi il motivo per cui solo nel 2020 le viene riconosciuta un’invalidità che “sto dichiarando dal 4 dicembre 2013”.

                                         Occorre pertanto verificare se da parte dell’Ufficio AI vi è stata una violazione del diritto di essere sentito.

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013; sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (cfr. DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

                                         Nella STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 (consid. 4.4.2) l’Alta Corte ha riassunto i motivi per sanare una violazione del diritto di essere sentito:

"  Per giurisprudenza una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 pag. 226; 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 seg.; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non ha una portata così forte da mettere però in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (cfr. sentenze 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).”

                                         Ritornando al caso in esame, va rilevato che nelle osservazioni 28 febbraio 2020 al progetto di decisione 3 febbraio 2020 l’assicurata, sostenendo di essere inabile al 100% dal 3 dicembre 2013, ha segnatamente scritto che “quello che invece voglio, esigo e pretendo per l’ennesima volta, oltre alla rendita intera, è la copia del mio dossier completo. Continuare a negarmi la visione dei miei incarti, che oltretutto concedete a terzi. Aventi, e non aventi diritto…” (pag. 1102 inc. AI).

                                         In merito al mancato invio degli atti, in sede di risposta di causa l’Ufficio AI ha espresso le seguenti considerazioni:

"  Il Dr. __________ de SMR nel suo rapporto del 30.01.2020 ha indicato che “Per ragioni mediche, si sconsiglia di inviare il dossier direttamente all’assicurato/a”. L’UAI non ha quindi ritenuto di dover inviare l’incarto completo alla signora RI 1, nemmeno all’indirizzo presso l’Avv. __________, in quanto egli non risulta essere il suo rappresentante legale bensì si presta unicamente a ricevere presso il suo ufficio la corrispondenza indirizzata all’assicurata. L’UAI ha inoltre contattato l’Autorità regionale di protezione ma quest’ultima non ha ritenuto di dover intervenire (v. doc. 223 e 234 incarto AI). Infine, l’assicurata non ha fornito alcun nominativo quale medico curante che potesse fare da tramite per l’invio dell’incarto, pertanto non si è potuto procedere nemmeno in tal senso.

In ogni caso, va rilevato che l’incarto viene ora prodotto nella sua integralità a codesto lodevole Tribunale, presso il quale la ricorrente può prendere visione.”

                                         Ora, come ricordato sopra, il diritto di essere sentito include fra l’altro il diritto di consultazione degli atti, in ambito amministrativo sancito dall’art. 47 LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG - Kommentar, 2020, art. 42 n. 42, pag. 748)

                                         L’art. 47 cpv. 1 LPGA sulla consultazione degli atti prevede che purché siano tutelati interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti: a. l'assicurato per i dati che lo riguardano; b. le parti per i dati di cui necessitano per tutelare un diritto o adempiere un obbligo conformemente a una legge d'assicurazione sociale oppure per far valere un rimedio giuridico contro una decisione emanata in base alla stessa legge; c. le autorità competenti per i ricorsi contro decisioni emanate in base a una legge d'assicurazione sociale, per i dati necessari per adempiere tale compito; d. la persona responsabile e il suo assicuratore per i dati di cui necessitano per valutare un regresso dell'assicurazione sociale (sottolineatura del redattore).

                                         Nel caso di dati riguardanti la salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi sfavorevolmente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, si può esigere che essa designi un medico, incaricato di comunicarle questi dati (cpv. 2).

                                         In concreto va rilevato che nonostante l’espressa richiesta dell’assicurata formulata in sede di osservazioni 28 febbraio 2020 al progetto di decisione 3 febbraio 2020 d’invio del suo dossier, l’Ufficio AI non ha dato alcun riscontro senza fornire una spiegazione. Infatti, nella sezione “osservazioni al progetto” della decisione qui impugnata non vi è alcun riferimento al riguardo.

                                         Va ricordato che il diritto di consultazione è di natura formale, motivo per cui in caso di una violazione di tale diritto la decisione dev’essere annullata, indipendentemente dalle prospettive di successo del ricorso (Kieser, op. cit., art. 47 n. 8 pag. 863). Trattandosi di una violazione grave del diritto di essere sentito durante la procedura amministrativa, la stessa non è sanabile [“Jedenfalls ist eine Heilung ausgeschlossen, wenn im Verwaltungsverfahren die Gehörsgewährung überhaupt unterblieben ist und mithin di entsprechenden Vorschriften zu blossen Ordungsvorschriften degradiert wurden (vg. SVR 2000 AHV Nr.)]”; Kieser, op. cit., 42 n. 15 pag. 742).

                                         Nella fattispecie in esame, solo con la risposta di causa l’amministrazione ha motivato il mancato invio del dossier facendo riferimento al rapporto del 30.01.2020 dello psichiatra SMR in cui ha crociato la casella con la seguente dicitura: “Per ragioni mediche, si sconsiglia di inviare il dossier direttamente all’assicurata” (pag. 1102 inc. AI). Come stabilito dall’art. 47 cpv. 2 LPGA, l’amministrazione avrebbe dovuto esigere dall’assicurata la designazione di un medico incaricato per comunicargli i dati medici sensibili, procedura che l’Ufficio AI ha seguito in una fattispecie giudicata da questa Corte (cfr. STCA 32.2020.54 del 22 ottobre 2020 consid. 1.16) ma non nella presente evenienza. Tale necessità risultava accresciuta, ritenuto che la ricorrente non aveva designato alcun rappresentante e tantomeno l’ARP non aveva ritenuto d’intervenire.

                                         Vero che nel questionario relativo alla revisione della rendita, firmato il 4 ottobre 2019, l’assicurata non aveva indicato il nominativo del medico curante (pag. 1004 inc. AI). Tuttavia dagli atti non risulta che l’Ufficio AI l’abbia sollecitata, non avendo del resto il medico del SMR ritenuto necessario contattare il medico curante essendo la documentazione agli atti esaustiva (cfr. il citato rapporto 30 gennaio 2010, pag. 1041 inc. AI).

                                         Visto quanto sopra, annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente all’art. 47 cpv. 2 LPGA nel senso sopra indicato.

                                         Non spetta ora al TCA chinarsi sulle diverse censure sollevate dall’assicurata.

                                         Ne consegue che il ricorso va accolto.

                                2.4   Giusta l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione del 6 aprile 2020 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                   2.   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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