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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2020 32.2020.52

30. November 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,129 Wörter·~41 min·6

Zusammenfassung

Confermata l'inabilità totale nell'attività abituale e la capacità lavorativa piena in attività adatte,come d'altronde indicato dal medico curante.A livello psichico va tenuto conto del referto posteriore alla decisione,perché riferisce della situazione antecedente.Rinvio atti x valutazione peritale

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2020.52   TB

Lugano 30 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2020 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 12 marzo 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   La prima domanda di richiesta di prestazioni che RI 1, 1963, attivo come carpentiere, ha presentato nel 2006 (doc. 2) a seguito dell'infortunio al polso subito nel 2005 è sfociata nella decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità del 13 novembre 2008 (docc. 20, 22-24), con cui gli è stata concessa una rendita intera dal 1° ottobre 2006 (grado AI 100%) e una mezza rendita dal 1° ottobre 2007 fino al 31 gennaio 2008 (grado AI 50%).

                               1.2.   Il 24 agosto 2012 l'assicurato ha subito un infortunio con frattura del calcagno del piede destro, a seguito del quale il 14 luglio 2013 (doc. 31) ha presentato una nuova domanda di prestazioni.

L'Ufficio AI ha raccolto la documentazione necessaria presso l'assicuratore infortuni, dalla quale in particolare risulta che dopo l'intervento di osteosintesi l'interessato ha ripreso al 50% a lavorare e che nel febbraio 2015 si è sottoposto a un'operazione di asportazione delle viti, con inabilità sempre del 50%.

Il 27 agosto 2015 (doc. 72) il Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno accertare la presenza di patologie extra-infortunistiche invalidanti la capacità lavorativa e il 14 gennaio 2016 l'assicurato è stato peritato dal dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione (doc. 79) e su tale base nel rapporto finale SMR del 28 gennaio 2016 (doc. 80) il dr. med. __________ ha in particolare ritenuto l'assicurato abile al 50% nella sua attività al 50% dal 16 giugno 2014 rispettivamente al 100% in altre attività adeguate, ponendo una serie di limiti funzionali.

Sentito il consulente in integrazione professionale (doc. 82), con progetto di decisione del 23 agosto 2016 (doc. 92) l'Ufficio AI ha attribuito all'assicurato una rendita temporanea dal 1° novembre 2012 al 30 settembre 2014, con versamento dal 1° luglio 2013.

                               1.3.   Le osservazioni dell'assicurato di carattere medico hanno portato l'amministrazione ad aggiornare gli atti medici con l'assicuratore infortuni stante una ricaduta nel 2018 al piede destro, che ha comportato un altro intervento. Sentito di nuovo l'SMR il 13 agosto 2019 (doc. 118), secondo il cui rapporto finale dal 14 maggio 2018 l'interessato era totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività lucrativa, ma dal 3 dicembre 2018 era abile al 100% in attività adeguata fermo restando delle limitazioni, e il consulente in integrazione professionale (docc. 120 e 123), il 4 ottobre 2019 (doc. 129) l'Ufficio AI ha emanato un nuovo progetto di decisione che annullava e sostituiva il precedente del 23 agosto 2016.

Confermata la rendita temporanea dal 1° novembre 2012 al 30 settembre 2014 con differenti gradi e con versamento dal 1° luglio 2013, all'assicurato è stata attribuita anche una rendita di invalidità di un quarto dal 1° maggio 2018 (grado AI 40%) quale inizio del diritto dopo nuovo calcolo della media retrospettiva e dal 1° agosto 2018, tre mesi dopo il peggioramento, una rendita intera (grado AI 100%) fino al 31 marzo 2019.

Sulle osservazioni dell'assicurato, accompagnate da nuovi referti medici, si è espresso il 14 novembre 2019 (doc. 138) il dr. med. __________ dell'SMR, confermando il suo precedente rapporto.

Ciò è avvenuto anche il 7 gennaio 2020 (doc. 143) a seguito degli ulteriori certificati di carattere somatico prodotti (doc. 139), confermando perciò che l'assicurato era totalmente inabile nella sua abituale attività di carpentiere, mentre era abile in attività adeguata nel rispetto di precise limitazioni funzionali.

I certificati dell'8 gennaio 2020 (doc. 147) del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e dell'11 febbraio 2020 (doc. 147) del dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, sono stati sottoposti al vaglio del dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, che il 5 marzo 2020 (doc. 152) ha ritenuto che la certificazione psichiatrica, visionata dal collega dr. med. __________, attestava una generica inabilità lavorativa, non presentava né una diagnosi né una terapia e quindi era ininfluente sul suo precedente rapporto finale del 13 agosto 2019, che ribadiva.

                               1.4.   La decisione del 12 marzo 2020 (doc. 153) che ne è seguita ha perciò confermato il progetto di attribuzione di una rendita temporanea dal 1° novembre 2012 al 30 settembre 2014 con versamento di una rendita intera dal 1° luglio 2013, di una mezza rendita dal 1° settembre 2013 e di nuovo di una rendita intera fino al 30 settembre 2014. Dal 1° maggio 2018 l'assicurato ha diritto a un quarto di rendita (grado AI 40%) e dal 1° agosto 2018 a una rendita intera (grado AI 100%) fino al 31 marzo 2019, data l'abilità del 100% dal 3 dicembre 2018 che dà un grado del 38%.

                               1.5.   Con ricorso del 27 aprile 2020 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di annullare la decisione che non gli riconosce una rendita di invalidità dal 3 dicembre 2018 e di rinviare gli atti all'Ufficio AI per emanare una nuova decisione che confermi invece il grado di invalidità del 100% dal 3 dicembre 2018. Secondo il ricorrente vi sarebbe stata una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché la decisione non è sufficientemente motivata, non avendo tenuto conto dei pareri del dr. med. __________ che ha certificato una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività lucrativa e non solo nell'attività di carpentiere. Una violazione di tale diritto vi sarebbe stata anche in relazione al grave peggioramento dello stato di salute che il dr. med. __________ ha attestato l'11 febbraio 2020, giacché nonostante l'invito esplicito ad approfondire l'intervenuto peggioramento l'amministrazione non vi ha dato seguito. Pure il rapporto del 1° aprile 2020 (doc. A3) dello psichiatra rileva che sin dal primo colloquio egli era totalmente incapace al lavoro, perciò vista la gravità della diagnosi un approfondimento peritale accerterebbe l'incapacità lavorativa del 100% dal 14 maggio 2018.

Su questo aspetto, per il ricorrente vi sarebbe dunque stata una grave e insanabile violazione del suo diritto di essere sentito, visto che aveva il diritto di ottenere una decisione fondata sui certificati medici dei suoi curanti e, in caso di dubbio, effettuare un approfondito accertamento peritale. Gli atti vanno quindi rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità per l'emanazione di "una nuova decisione, che confermi il grado di invalidità del 100% dell'assicurato a partire dal 14 maggio 2018". In via subordinata, egli ha chiesto che "venga effettuata una perizia tendente ad accertare l'evoluzione della salute fisica e psichica dell'assicurato a partire dal 14 maggio 2018, l'esistenza di eventuali miglioramenti temporanei o definitivi della sua capacità di guadagno dal 3 dicembre 2018 e la quantificazione di una sua eventuale capacità di guadagno residua in attività ragionevolmente esigibili alla luce delle sue patologie fisiche e psichiche.".

                               1.6.   Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha preso posizione il 25 maggio 2020 (doc. IV/2) sul nuovo certificato medico del 27 marzo 2020 (doc. A2) del dr. med. __________, mentre il dr. med. __________, sempre dell'SMR e FMH in psichiatria e psicoterapia, su quello del 1° aprile 2020 (doc. A3) del dr. med. __________. Sulla scorta di questi pareri, il 3 giugno 2020 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso. Dopo avere rilevato che lo stato di salute dell'assicurato si era stabilizzato, come è risultato dall'ultima visita medica effettuata il 26 novembre 2018 dall'assicuratore infortuni, l'Ufficio AI ha ribadito la residua abilità lavorativa in attività consone alle limitazioni funzionali riprese nelle valutazioni e conclusioni mediche e ha ritenuto l'assicurato abile in altre attività adeguate.

Elementi rilevanti extrasomatici non sono invece emersi a livello psichiatrico fino all'emanazione della decisione impugnata. Il certificato del dr. med. __________ dell'11 febbraio 2020 è stato considerato di contenuto generico siccome privo di diagnosi, di disturbi soggettivi, di constatazioni oggettive, di prognosi, di trattamento in atto. Non v'erano elementi che permettevano quindi all'amministrazione di ritenere tale certificazione atta a modificare le conclusioni né a necessitare altri accertamenti.

Dal profilo somatico, la valutazione medica prodotta con il ricorso non ha modificato l'opinione del Servizio Medico Regionale, mentre dal lato psichiatrico l'Ufficio AI ha osservato che i nuovi dati clinici, che comportano un accertamento medico, sono successivi alla decisione resa, ritenuto che fino all'emanazione della decisione non sono stati presentati elementi clinici tali da giustificare un ulteriore approfondimento istruttorio (art. 43 cpv. 1 LPGA e art. 59 cpv. 2bis LAI).

L'amministrazione ha perciò confermato il diritto a una rendita limitato nel tempo, ritenendo che il nuovo referto in ambito psichiatrico sarà da valutare con una nuova domanda AI.

                               1.7.   Nelle sue osservazioni del 17 giugno 2020 (doc. VI) l'insorgente ha rilevato di avere già reso verosimile nelle osservazioni al progetto di decisione il peggioramento della sua salute fisica e l'emergere di una patologia psichica. Questi elementi erano perciò sufficienti per giustificare un approfondimento peritale delle sue condizioni di salute psicofisiche e per non ritenere possibile una capacità lavorativa totale e quindi un grado di invalidità del 38% senza nemmeno esperire una nuova perizia.

                               1.8.   L'amministrazione ha rilevato il 1° luglio 2020 (doc. VIII) che i nuovi certificati prodotti attestanti un'inabilità lavorativa totale (docc. A5-A7) sono posteriori alla decisione resa e non presentano dettagli clinici, perciò non influiscono sulla valutazione resa, insistendo nel chiedere la reiezione del ricorso.

Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).

considerato                    in diritto

in ordine

                               2.1.   L'insorgente ha contestato l'accertamento dei fatti eseguito dall'amministrazione, perché non ha tenuto in considerazione i certificati dei dr. med. __________ e del dr. med. __________. A suo dire, tale agire configura una violazione del suo diritto di essere sentito.

                               2.2.   Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

                               2.3.   Nell'evenienza concreta, l'amministrazione ha raccolto numerosi atti medici sia d'ufficio sia per il tramite dell'assicurato stesso. In particolare, i singoli certificati medici che l'interessato le ha di volta in volta trasmesso sono stati sottoposti all'esame del Servizio Medico Regionale, il quale ha sempre preso posizione sulle valutazioni che i medici curanti dell'assicurato allestivano.

La circostanza che le conclusioni che l'SMR ha tratto ogni volta e che sono state da ultimo ribadite il 7 gennaio 2020 (doc. 143) non vadano nella direzione auspicata dal ricorrente non è certo un motivo per ammettere che vi sia stata una violazione del suo diritto di essere sentito. Anzi, egli ha potuto ampiamente pronunciarsi durante tutta la fase istruttoria condotta dall'Ufficio AI, prova ne sono i rapporti finali del 28 gennaio 2016 e del 13 agosto 2019, oltre alle numerose successive prese di posizione dell'SMR a ogni nuovo referto medico prodotto dall'assicurato.

I diritti del ricorrente sono stati ampiamente rispettati e non v'è dunque stata alcuna violazione commessa dall'Ufficio AI.

nel merito

                               2.4.   Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che dal 1° aprile 2019 l'Ufficio assicurazione invalidità ha interrotto il diritto alla rendita intera di invalidità in essere dal 1° agosto 2018 (dal 1° maggio 2018 il diritto era di un quarto), poiché sulla base della documentazione medica raccolta sia presso l'assicuratore infortuni sia i medici curanti stessi l'assicurato è stato ritenuto totalmente inabile nella sua abituale attività di carpentiere mentre abile in attività adeguata nel rispetto di determinate limitazioni funzionali stabilite dal Servizio Medico Regionale il 13 agosto 2019 e dal calcolo economico effettuato con il metodo ordinario di raffronto dei redditi risulterebbe un grado AI del 38%.

                               2.5.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.6.   Trattandosi dell'attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

                               2.7.   L'Ufficio assicurazione invalidità ha valutato lo stato di salute del ricorrente basandosi sugli atti che l'assicuratore infortuni ha raccolto, visto che il danno alla salute è derivato da un infortunio al calcagno del piede destro. Inoltre, l'amministrazione si è appoggiata alla perizia reumatologica che ha fatto esperire nel gennaio 2016 dal dr. med. __________. Considerato che nel 2018 è stata certificata una ricaduta, l'Ufficio AI ha raccolto nuova documentazione presso il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore.

Il 14 maggio 2018 (doc. 112 pag. 332) lo specialista ha visitato l'assicurato per dolori e gonfiore persistenti del retropiede e del metatarso V soprattutto dopo avere caricato il piede durante la giornata, ma questi dolori non erano clinicamente chiari.

Nella visita del mese seguente (doc. 112 pag. 334) successiva alla scintigrafia ossea, che ha documentato una significativa riduzione del quadro artrosico a livello del calcagno destro con minima attività infiammatoria residua in sede, dai referti radiologici è emersa la necessità di eseguire un'infiltrazione sotto scopia per scopo diagnostico e terapeutico.

Il paziente ha riferito il 20 giugno 2018 (doc.112 pag. 336) di non avere avuto beneficio dall'infiltrazione. Era perciò rimasto molto verosimilmente il sospetto diagnostico di un'artrosi a livello tibio-talare e tibio-fibulare laterale e prima di procedere con la cura era necessaria un'artroscopia diagnostica della caviglia, eseguita il 26 giugno.

Il referto dell'11 ottobre 2018 (doc. 112 pag. 338) indica, a tre mesi dopo l'artroscopia diagnostica della caviglia destra con rimozione di aderenze e impingement osseo, che l'interessato presentava ancora dolori a livello anteriore della caviglia, mentre il gonfiore era indietreggiato. La fisioterapia non aveva dato un grande beneficio e l'assicurato portava scarpe ortopediche di serie con plantari su misura. Ciò stante, per il chirurgo ci si trovava di fronte a una situazione stabile visto che dopo tre mesi non v'era stato un beneficio dall'intervento. Con la caviglia che presentava dolori cronici lo specialista non riteneva possibile tornare al lavoro come carpentiere, perciò invitava l'assicuratore infortuni ad occuparsi di una reintegrazione professionale. Egli ha quindi certificato un'inabilità lavorativa al 100% e non ha previsto altri appuntamenti se non in caso di bisogno.

Il 10 dicembre 2018 (doc. 112 pag. 340) il dr. med. __________ ha riferito della visita effettuata il 3 dicembre a richiesta dello stesso interessato, perché l'assicuratore infortuni l'ha ritenuto abile al lavoro al 100% nell'attività precedente di carpentiere. Nella sua valutazione, il chirurgo ortopedico ha affermato:

" Alla luce di quanto stabilito la volta precedente, ribadiamo e teniamo a sottolineare che, essendo passati circa quattro mesi senza aver ottenuto un beneficio dall'intervento chirurgico vero e proprio, ci si trova di fronte ad una situazione ormai stabile e cronica. I dolori che permangono a livello della caviglia non permettono di poter tornare ad effettuare il lavoro precedente di carpentiere. Chiediamo quindi nuovamente alla __________ di volersi occupare per una reintegrazione professionale del paziente. La possibilità del paziente è quella di poter svolgere degli impieghi lavorativi leggeri che gli consentano di sollevare al massimo carichi di 20 kg e di non eseguire mansioni in piedi o che prevedano di salire o scendere le scale, come nemmeno eseguire tratti medio-lunghi di distanza.

Il paziente mostra un grande desiderio di poter riprendere l'attività lavorativa compatibile ovviamente con le proprie capacità attuali. Restiamo a disposizione in caso di bisogno.".

In effetti, il dr. med. __________ è stato nuovamente interpellato dall'assicurato il 18 gennaio 2019 e nella lettera ambulatoriale del 18 giugno 2019 (doc. 112 pag. 342) ha riferito che visto che l'ha consultato per un problema assicurativo lo rivedeva per una rivalutazione della situazione della caviglia operata. Nell'anamnesi egli ha indicato che "Visto che la sua situazione alla caviglia peggiora e lui, malgrado la sua situazione con l'articolazione bloccata, vari interventi anche per dolori anteriori alla caviglia ed una situazione che può anche peggiorare in futuro, è stato attestato ad una capacità lavorativa al 100% nella sua attività precedente di carpentiere.". Nella valutazione lo specialista si è così espresso:

" I dolori che mi descrive il paziente e che sono anche provocabili durante l'esame sembrano essere uno stadio iniziale di artrosi alle articolazioni vicine al sotto-talare. Questo è purtroppo uno sviluppo tipico dopo un'artrodesi al piede. Per il momento, chiaramente la situazione non è ancora così grave da giustificare un'altra artrodesi, ma potrà chiaramente sviluppare in futuro questa problematica. Alla fine, rimane la situazione come già descritta nell'ultima lettera, dove mi ero chiaramente espresso in modo più preciso sulla capacità lavorativa dal mio punto di vista. Non prevediamo per il momento un altro appuntamento da me. Spero che i problemi assicurativi con il tempo si risolvano.".

In seguito, il chirurgo ortopedico ha genericamente certificato un'inabilità lavorativa totale per infortunio dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 (doc. 112 pag. 346), dal 1° luglio al 30 settembre 2019 (doc. 112 pag. 348) e dal 1° al 31 ottobre 2019 (doc. 131).

Alle contestazioni mediche ed economiche che sono pervenute all'amministrazione dopo l'emanazione del progetto di decisione del 4 ottobre 2019, il Servizio Medico Regionale ha risposto il 14 novembre 2019 (doc. 138) osservando che:

" La certificazione medica pervenuta agli atti del Dr. med. __________ del 30.09.2019, conferma quanto da lui stesso definito nella sua visita del 03.12.2018, dove citava:

"… essendo passati circa quattro mesi senza aver ottenuto un beneficio dall'intervento chirurgico…. I dolori che permangono a livello della caviglia non permettono di poter tornare ad effettuare il lavoro precedente di carpentiere.

Chiediamo quindi nuovamente alla __________ di volersi occupare per una reintegrazione professionale del paziente.

La possibilità del paziente è quella di poter svolgere degli impieghi lavorativi leggeri che gli consentano di sollevare al massimo carichi di 20 kg e di non eseguire mansioni in piedi o che prevedano di salire o scendere le scale, come nemmeno eseguire tratti medio-lunghi di distanza.",

quindi a voler indicare che l'A è totalmente inabile nella sua abituale attività di carpentiere, mentre è abile in attività adeguata nel rispetto di precise limitazioni funzionali da lui stabilite.

Per cui si conferma il rapporto medico SMR del 03.08.2019".

L'assicurato ha in seguito trasmesso all'Ufficio AI i certificati del dr. med. __________ attestanti il 31 ottobre 2019 e il 29 novembre 2019 un'inabilità lavorativa totale dal 1° al 30 novembre 2019 rispettivamente dal 1° dicembre 2019 all'8 gennaio 2020 (doc.139), ribadendo che essi giustificavano un ulteriore approfondimento della situazione mediante una nuova perizia.

Da parte sua, il 7 gennaio 2020 (doc. 143) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha preso posizione affermando che detta certificazione non apportava alcun nuovo elemento che non fosse già stato considerato, rinviando al rapporto finale SMR del 13 agosto 2019. Egli ha perciò ribadito che l'assicurato era totalmente inabile nell'attività di carpentiere, mentre era abile in attività adeguata nel rispetto di precise limitazioni funzionali.

L'8 gennaio 2020 (doc. 147) il dottor __________ ha attestato nuovamente che dal 9 gennaio al 31 marzo 2020 l'assicurato era inabile al lavoro al 100%.

L'11 febbraio 2020 (doc. 147) anche il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha certificato che l'interessato "risultava inabile al lavoro nella misura del 100% dall'11/2 al 30/4/20.".

Su questi ultimi due referti si è pronunciato il 5 marzo 2020 (doc. 152) lo stesso medico SMR, indicando che non apportavano nuovi elementi medici che non fossero già stati considerati.

La certificazione psichiatrica è stata visionata dallo psichiatra dr. med. __________ dell'SMR, il quale ha affermato che "trattasi di una generica certificazione di inabilità lavorativa, mancante sia di diagnosi che di terapia, che non influisce sulla presa di posizione dell'SMR.".

Per tali motivi, il dr. med. __________ ha confermato il rapporto finale SMR del 13 agosto 2019.

Il 12 marzo 2020 ha fatto così seguito la decisione con cui è stata in particolare concessa all'assicurato una rendita di invalidità di un quarto dal 1° maggio 2018 ed intera dal 1° agosto 2018 al 31 marzo 2019, considerato che dal 14 maggio al 2 dicembre 2018 l'inabilità lavorativa era totale in qualsiasi attività lucrativa, mentre dal 3 dicembre 2018 egli risultava totalmente abile in attività adatte alle sue condizioni di salute.

Con il ricorso al TCA l'assicurato ha prodotto un nuovo referto generico del dr. med. __________ attestante il 27 marzo 2020 (doc. A2) che dal 1° al 30 aprile 2020 l'inabilità era del 100%.

Inoltre, egli ha allegato il parere del 1° aprile 2020 (doc. A3) dello psichiatra dr. med. __________, che così si è espresso:

" Vi riferisco volentieri in merito allo stato di salute psichica del signor RI 1 che, al momento, ho visto in quattro occasioni nel mio studio: 11 e 27 febbraio, 30 marzo e 1 aprile 2020.

Egli presenta una sintomatologia depressiva importante (ICD 10 F32.1-2) caratterizzata da insonnia ribelle, grave astenia diurna, ansia pervasiva, marcata deflessione del tono dell'umore con persistente ideazione suicidale passiva, riduzione dello slancio vitale, mancanza di progettualità, apatia, abulia, anedonia, sentimenti di autosvalutazione, colpa ed indegnità, bassa autostima, deficit della memoria e della concentrazione, mancanza di appetito e assenza di desiderio sessuale.

Presenta inoltre preoccupazione per la consorte, operata per un carcinoma della mammella e trattata con radio e chemioterapia, in quanto a maggior rischio di contrarre il SARS COV 2 nell'ambito dell'attuale pandemia.

Per quanto concerne la terapia psicofarmacologica, ho introdotto inizialmente della Mirtazapina non tollerata. Ora il signor RI 1 assume Trittico retard 150 mg la sera da aumentare gradualmente fino a 300 mg in attesa di un effetto positivo entro le prossime tre/quattro settimane.

Nel 2012, a seguito di un infortunio professionale, si è procurato una frattura del calcagno destro con necessità di osteosintesi e successiva infezione, artroscopia e terapia antibiotica per mesi.

Il dolore tuttora presente peggiora lo stato depressivo il quale, a sua volta, diminuisce la soglia del dolore aumentandone la percezione in un circolo vizioso che si autoalimenta.

Quanto descritto mi porta a certificare un'inabilità lavorativa nella misura del 100%, per qualsiasi attività, a partire dall'11 febbraio 2020.

La prognosi quoad valetudinem e quella lavorativa risultano sfavorevoli.".

Il dr. __________ si è pronunciato un'ultima volta il 25 maggio 2020 (doc. IV/2), riassumendo dal 2005 le condizioni di salute e l'iter medico seguito dal ricorrente, ricordando in particolare il referto del 3 dicembre 2018 del dr. __________ e concludendo che le sue successive certificazioni, compreso il certificato del 27 marzo 2020, "attestano la stessa IL 100% (come carpentiere), come citata nel rapporto del 03.12.2018. A riprova di ciò, c'è la conferma che l'A. dal 03.12.2018 non ha subito alcun nuovo ulteriore intervento chirurgico che ne abbia modificato lo status.".

Pertanto, per il medico SMR lo status dell'assicurato è rimasto pressoché stazionario dalla visita del dr. med. __________ del 3 dicembre 2018 e dunque ha confermato il rapporto medico SMR del 13 agosto 2019 per l'ambito somatico, mentre per l'aspetto psichiatrico egli ha rinviato al parere del collega dr. med. __________.

Quest'ultimo, FMH in psichiatria e psicoterapia, il 24 maggio 2020 (doc. IV/1) ha affermato:

" Avevo in precedenza preso visione di un certificato del Dr. __________ del 11.02.2020: una generica certificazione di inabilità lavorativa, mancante sia di diagnosi che di terapia, che non influisce sulla presa di posizione dell'SMR.

Ora, il 1° aprile 2020, il Dr. __________ produce uno scritto articolato ed informativo che impone, in ambito psichiatrico, una valutazione peritale neutrale dello stato di salute dell'assicurato.".

Infine, nelle more della causa l'insorgente ha trasmesso al TCA il certificato del 17 aprile 2020 (doc. A7) dello psichiatra dr. med. __________, che attestava l'inabilità lavorativa nella misura del 100% dal 1° maggio al 31 luglio 2020 e i certificati del 28 aprile 2020 (doc. A5) e del 2 giugno 2020 (doc. A6), con cui anche per il dr. med. __________ l'assicurato era inabile al 100% dal 1° al 31 maggio 2020 e dal 31 maggio al 30 giugno 2020, referti che l'Ufficio AI ha ritenuto ininfluenti siccome posteriori alla decisione (doc. VIII).

                               2.8.   Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.9.   Le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale il 13 agosto 2019 danno un quadro chiaro, completo e non contraddittorio delle condizioni di salute del ricorrente.

Il dottor __________ del Servizio Medico Regionale si è allineato alle conclusioni che ha tratto lo stesso chirurgo ortopedico che ha operato l'assicurato da ultimo il 26 giugno 2018, effettuando in quell'occasione un'artroscopia diagnostica della caviglia destra. Come visto, infatti, il dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, ha certificato l'11 ottobre 2018 che l'assicurato non era più in grado di svolgere l'attività di carpentiere, poiché a quattro mesi dall'intervento di rimozione di aderenze e impingement osseo la caviglia presentava dolori cronici tali che non gli permettevano di tornare a lavorare nell'attività abituale.

Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non è però affatto vero che egli è inabile in qualsiasi attività lucrativa.

Lo stesso chirurgo ortopedico, suo medico curante, ha infatti chiaramente precisato pure il 10 dicembre 2018 che "I dolori che permangono a livello della caviglia non permettono di poter tornare ad effettuare il lavoro precedente di carpentiere." e quindi ha delimitato l'inabilità lavorativa alla sola attività precedentemente esercitata.

Ciò emerge inoltre senza alcun dubbio anche dal fatto che lo specialista ha espressamente chiesto all'assicuratore infortuni di attivarsi per una reintegrazione professionale dell'interessato.

Se, come sostiene il ricorrente, egli fosse veramente inabile in qualsiasi lavoro, allora non vi sarebbe alcun motivo per cui il suo medico curante abbia chiesto una riqualifica professionale a favore dell'assicurato.

Inoltre, il dr. med. __________ ha al riguardo precisato che "La possibilità del paziente è quella di poter svolgere degli impieghi lavorativi leggeri che gli consentano di sollevare al massimo carichi di 20 kg e di non eseguire mansioni in piedi o che prevedano di salire o scendere le scale, come nemmeno eseguire tratti medio-lunghi di distanza.". Prova ne è, ha sottolineato il chirurgo ortopedico, che lo stesso assicurato aveva il gran desiderio di potere tornare a lavorare e ad esercitare un'attività compatibile con le sue attuali capacità.

Le chiare affermazioni del medico curante del ricorrente non lasciano alcun dubbio sul fatto che RI 1 sia totalmente inabile al lavoro come carpentiere, ma che sia in grado di svolgere altre attività adeguate al suo stato di salute, fermo restando i limiti funzionali che egli ha stabilito.

I certificati medici resi dallo specialista, che attestano una continua inabilità lavorativa del 100% ancora nel 2020, si riferiscono manifestamente alla capacità come carpentiere. Tale logica conclusione discende dal fatto che, di principio, i medici attestano il grado di capacità lavorativa riferita all'attività abituale esercitata dagli assicurati - in quel momento. Inoltre, è lo stesso dottor __________ che il 10 dicembre 2018, e l'ha confermato poi il 18 giugno 2019, ha rilevato che l'inabilità lavorativa è limitata al lavoro precedente di carpentiere, mentre erano possibili degli impieghi leggeri.

Da quanto precede discende che l'interpretazione estesa data dall'insorgente, con riferimento ai certificati generici del medico curante che attestavano soltanto un'inabilità lavorativa del 100%, è pertanto manifestamente errata.

Le conclusioni tratte dal dr. med. __________ il 13 agosto 2019, confermate in più occasioni anche a seguito di ogni succitato certificato generico del chirurgo ortopedico, sono qui confermate.

                             2.10.   Diversa è la situazione relativa all'aspetto psichiatrico.

In merito al certificato dell'11 febbraio 2020 (doc. 147) del dr. med. __________, il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha osservato che lo stesso non indicava alcuna diagnosi né terapia e che, come tale, non poteva essere in grado di comprovare un quadro clinico psichico dell'interessato tale da influire sulla capacità lavorativa accertata dal profilo somatico.

In effetti, l'11 febbraio 2020 lo psichiatra curante ha presentato un referto stringato, che attestava solamente un'incapacità lavorativa del 100% da quel giorno al 30 aprile 2010.

Per contro, il nuovo referto del 1° aprile 2020 (doc. A3) del dr. med. __________ era più dettagliato, tanto che alla sua lettura il dr. med. __________ stesso ha ritenuto necessario sottoporre l'interessato a una perizia specialistica.

Il rapporto dello psichiatra curante prodotto con il ricorso è stato dunque allestito soltanto dopo che la decisione del 12 marzo 2020 era ormai stata emanata. Tuttavia, non si può ignorare che le condizioni psichiche ivi descritte si riferiscono ad una situazione antecedente la data di emissione della decisione impugnata, che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STF 8C_434/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 4.4). In effetti, lo specialista ha riferito di avere visitato il ricorrente già l'11 febbraio 2020 e che lo stato psichico si è man mano evoluto nel corso dei successivi colloqui del 27 febbraio, del 30 marzo e del 1° aprile 2020, tanto da portarlo a cambiargli la farmacoterapia siccome non tollerata e di avere prescritto un nuovo farmaco la cui posologia andava aumentata gradualmente in attesa di un effetto positivo entro le settimane seguenti.

Il curante ha infine ribadito l'esistenza di un'incapacità lavorativa nella misura del 100%, per qualsiasi attività, dall'11 febbraio 2020 e ha certificato che la prognosi lavorativa era sfavorevole.

Così stando le cose, non è possibile condividere l'opinione dell'Ufficio AI secondo cui poiché detto referto è stato allestito dopo la decisione impugnata, allora lo stesso dovrà essere valutato in una, semmai, nuova domanda di prestazioni.

Considerato peraltro che è lo stesso dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale che ha ritenuto che il parere del 1° aprile 2020 del dottor __________ richiede che lo stato di salute del ricorrente debba essere oggetto di una valutazione peritale, gli atti vanno pertanto senza alcun dubbio rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda in tal senso.

In seguito, l'amministrazione dovrà emettere una nuova decisione che si pronunci sul diritto dell'assicurato di beneficiare di una rendita di invalidità, tenuto conto sia delle nuovi condizioni psichiche sia di quelle somatiche, queste ultime già accertate dal Servizio Medico Regionale e confermate dal TCA (cfr. consid. 2.9).

                             2.11.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'amministrazione.

Essendo vincente in causa e patrocinato da un legale, al ricorrente vanno attribuite delle ripetibili che, però, devono essere ridotte.

Infatti, considerato come un referto specialistico avrebbe potuto essere trasmesso all'Ufficio assicurazione invalidità prima dell'emanazione della decisione formale del 12 marzo 2020, per esempio dopo la seconda visita che è avvenuta il 27 febbraio 2020 presso il dr. med. __________, ciò avrebbe permesso all'amministrazione di disporre dei necessari accertamenti medici specialistici prima di emettere la decisione impugnata e quindi di non perdere altro tempo, con il rinvio odierno, nel definire il suo diritto alla rendita, soprattutto visto che la domanda di prestazioni è stata introdotta dall'assicurato nel 2013.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                    §   Gli atti vanno rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità, affinché predisponga una valutazione peritale psichiatrica e si determini poi nuovamente, tenuto conto delle considerazioni esposte per quanto concerne l'aspetto somatico, sul diritto dell'assicurato alla rendita AI.

                                   2.   Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'amministrazione, che rifonderà al ricorrente Fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa, se dovuta).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2020.52 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2020 32.2020.52 — Swissrulings