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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2020 32.2020.123

23. November 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,703 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Decisione AI che nega il diritto a prestazioni dopo aver stabilito un grado d'invalidità non pensionabile. Ricorso accolto con retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici psichiatrici. Non assegnazione di ripetibili ma concessione dell'AG con gratuito patrocinio

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.123   rg/sc

Lugano 23 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2020 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 27 agosto 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                   in fatto e in diritto

                                1.1   Per decisione 27 agosto 2020, esperiti accertamenti medici (in particolare una perizia pluridisciplinare __________ con successiva valutazione SMR; doc. AI 107 e segg.), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata nel giugno 2018 da RI 1, il grado d’invalidità stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (27%) non attingendo il minimo pensionabile (40%).

                                1.2   Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, contesta – producendo nuova refertazione specialistica (rapporto 16 settembre 2020 dello psichiatra dr. __________, doc. A/2) – la valutazione medica posta alla base del provvedimento di diniego e postula in via principale che “venga riconosciuta una rendita AI”, in subordine il ritorno degli atti “per nuovi accertamenti medico legali (nuova perizia) e nuova decisione”.

                                         Con la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla scorta del parere espresso pendente lite dal medico SMR (VI-1, cfr. infra) – chiede la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici opponendosi tuttavia al riconoscimento di ripetibili, la ricorrente avendo omesso di comunicare in corso di procedura amministrativa il suo ricovero presso la Clinica __________ di __________, ciò che “avrebbe verosimilmente condotto ad ulteriori accertamenti ed evitato l’emanazione della decisione impugnata”.

                                         Con scritto 20 ottobre 2020 il rappresentante dell’insorgente comunica di aderire alla proposta dell’amministrazione precisando che:

"  Purtroppo ho appreso solo dal rapporto del Dr. __________ datato 16 settembre 2020, ricevuto con il termine di ricorso in scadenza, del ricovero presso la clinica di __________ avvenuto a marzo 2020.

La signora RI 1 non ha certo agito per cattiva volontà.

Il mancato avviso è sicuramente da ricondurre, alle condizioni di salute e alla sua scarsa, per non dire nulla, comprensione delle pratiche in corso; senza dimenticare la sua poca dimestichezza con la lingua italiana.

Non ritengo pertanto che possano esserle accollate spese e ripetibili, considerata anche la sua situazione economica (è in assistenza).

Mi permetto inoltre segnalare, da informazioni appena ricevute dal Dr. __________, che l’assicurata appena stata operata per la nota problematica alla spalla, anche se di questo non è stato tenuto conto nella valutazione dell’AI.

La signora RI 1, sempre da quanto mi riferisce il Dr. __________, nei prossimi giorni verrà ricoverata presso la clinica di __________.” (doc. VIII)

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                2.2   Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

                                2.3   Alla luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurata, la fattispecie vada ulteriormente indagata dal profilo psichiatrico. E ciò sulla base dell’annotazione 13 ottobre 2020 del medico SMR il quale, presa visione della nuova documentazione medica prodotta col gravame (doc. A/2), ha evidenziato:

"  II 06.10.2020 __________ giurista UAI informa che a seguito di precedente rifiuto (Decisione del 27.08.2020: nessun diritto a rendita), è seguito un ricorso al TCA del 29.09.2020. Viene contestata nuovamente la valutazione psichiatrica posta in essere dal __________, si produce un nuovo rapporto medico del Dr. Med. __________ del 16.09.2020. Si chiede al SMR se tale documentazione è atta a modificare la valutazione resa dal __________ e dal SMR e se si rendono necessari ulteriori accertamenti.

II 25.05.2020 la Dr. med. __________ direttrice medica del __________ di __________ attesta: Presa di posizione del Dr. med. D__________: "Cara Collega, ho preso visione del rapporta medico del 13.01.2020 redatto dal collega psichiatra Dr. __________ di __________ in merito al quale ti fornisco le mie osservazioni tenendo conto e a raffronto di quanta riportato nella valutazione specialistica da me effettuata in occasione della perizia __________. Innanzitutto rispetto al livello di gravità della depressione diagnosticata all'A. faccio notare come in occasione del ricovero stazionario pressa l'Ospedale di __________ avvenuto dal 20.03.2018 al 21.04.2018 la terapia psicofarmacologica a base di Duloxetina che era già in essere al momento dell'ammissione sia stata da parte dei curanti ridotta di 30mg al giorno e che dopo la dimissione essa sia rimasta invariata nel dosaggio, aspetto che sommato con il dato relativo alla non messa in atto di una nuova ospedalizzazione psichiatrica e con la descrizione di una giornata tipo non priva di contatti e di impegni (e quindi di uno stile di vita non impoverito come si riscontra nei quadri depressivi conclamati di gravità importante) sia da considerare indicativo perlomeno di un quadro clinico che rimasto sostanzialmente immutato nel tempo. Per quanta riguarda infine il riferimento ad una non attendibilità del test psicologico effettuato dalla psicologa __________ non ho evidenziato da parte mia difficoltà linguistiche dell'A. di portata tale da giustificare o perlomeno porre l'indicazione di problemi di comprensione del test psicologico stesso che per questo motivo ritengo debba essere considerato attendibile.".

Nel ricorso al TCA datato 29.09.2020 e redatto dall'Avv. RA 1 patrocinatore dell'assicurato si legge: "Anche il complemento di perizia è stato esaminato dal Dr. __________ il quale al riguardo si è così espresso: in riferimento al caso della nostra comune assistita RI 1, 1963, le confermo come già in altra occasione, il mio non essere d'accordo con la valutazione effettuata dal servizio accertamento medico per conto dell'Al.

In riferimento alla lettera del 25.05.2020 firmata dalla Dr.ssa __________ contesto il primo paragrafo dove la collega riassume la terapia affermando che la paziente ha subito una diminuzione della farmacoterapia in occasione di questi ultimi mesi di trattamento quando nella realtà la paziente riceve tutt'oggi e da mesi un trattamento combinato con Duloxetina 90mg/die più altri farmaci, quindi l'affermazione che il trattamento sia stato ridotto è una illazione della collega. Le diagnosi poste dal sottoscritto e dalla Clinica di __________ non vengono messe in discussione ma vengono negate e quindi l'influenza di queste su una capacità ipotetica in un 'abilità lavorativa qualunque. Sappiamo che i disturbi depressivi cronici sommati ai disturbi somatoformi sono tendenzialmente quadri che aggravano la possibilità di una capacità lavorativa, d'altra parte contrariamente a quanta affermato dalla collega, __________ non esprime un Incapacità lavorativa certificata per consuetudine un po' di tutte le cliniche e gli ospedali in Svizzera che tendono ad evitare di dare un parere definitivo sulla capacità lavorativa di un paziente ospedalizzato lasciando questo compito ai curanti. D'altra parte, rileggendo l'ultimo rapporto medico del 26.03.2020 della Clinica __________ di __________, particolarmente l'esame psichico sulla paziente, è evidente che viene confermata una importante deflessione del tono dell'umore, cosi che dal punto di vista farmacologico già i colleghi hanno potenziato la terapia farmacologica con Duloxetina fino a 120 mg al giorno, cosi come il Trittico e l'introduzione di un sonnifero retard. La paziente purtroppo dopo il riscontro di una probabile sindrome delle gambe senza riposo stata dimessa a causa dell'insorgenza Covid che ha consigliato una dimissione dei pazienti (vedi rapporto citato Ospedale __________ 26.03.2020). Ritengo quindi che le osservazioni alle nostre contestazioni della Dr.ssa __________ non entrino nel merito di quanto da me affermato. Per quanto riguarda poi il tema delle competenze linguistiche le ricordo soltanto come piccolo aneddoto che nell'occasione di questa lettera ho provveduto a verificare l'intenzione della paziente se andare avanti nella contestazione della decisione in quanto la signora non ha capito assolutamente nulla di quanto deciso dall'Al e di quanta comunicatole. Sostanzialmente quindi riconfermo la terapia attuale già impostata dall'ultimo ricovero presso la Clinica di __________ basata su Duloxetina 120mg/die, Trittico retard 150mg/die, Rivotril 0.5mg per la notte, Stilnox CR 12.5 mg per la notte, protettori della mucosa dello stomaco, vitaminici più altri farmaci che la paziente prende per le altre patologie tra cui una sospetta sindrome delle gambe senza riposo, una dislipidemia mista, un ipotiroidismo in un trattamento sostitutivo, un diabete mellito latente e una lpofolatemia: oltre alle diagnosi già riconosciute e riconfermate di sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di grado medio ICD10 F 33.1 e sindrome somatoforme da dolore persistente ICD10 F45.4. A causa della serietà del quadro e della persistenza, nonostante le terapie adeguate, di una evidente sintomatologia depressiva medio-grave con correlati disturbi ansiosi e disturbi del sonno, prevedibile un ennesimo ricovero presso __________ per un riadeguamento del trattamento.

Conclusioni

Nelle osservazioni del Dr. Med. __________ si legge "D'altra parte, rileggendo l'ultimo rapporto medico del 26.03.2020 della Clinica __________ di __________, particolarmente l'esame psichico sulla paziente, è evidente che viene confermata una importante deflessione del tono dell'umore, cosi che dal punto di vista farmacologico già i colleghi hanno potenziato la terapia farmacologica con Duloxetina fino a 120 mg al giorno, cosi come il Trittico e l'introduzione di un sonnifero retard", e ancora "La paziente purtroppo dopo il riscontro di una probabile sindrome delle gambe senza riposo stata dimessa a causa dell'insorgenza Covid che ha consigliato una dimissione dei pazienti (vedi rapporto citato Ospedale __________ 26.03.2020)" e da ultimo "A causa della serietà del quadro e della persistenza, nonostante le terapie adeguate, di una evidente sintomatologia depressiva medio-grave con correlati disturbi ansiosi e disturbi del sonno, è prevedibile un ennesimo ricovero pressa __________ per un riadeguamento del trattamento". Da ciò si evince l'opportunità che le conclusioni del Dr. med. __________ vengano aggiornate almeno all'ultimo rapporto medico del 26.03.2020 della Clinica __________ di __________. Per questo motivo si suggerisce all’Ufficio Al di istruire una perizia di decorso incaricando di ciò il Dr. med. __________ nell'ambito del __________ di __________.” (doc. VI-1)

                                         In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

                                         Nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione necessitino di essere completati, si giustifica – come del resto chiesto dall’amministrazione medesima – il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso indicato dal medico SMR nella sua surriferita annotazione del 13 ottobre 2020. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.

                                2.4   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

                                         Alla luce, da un lato, delle surriferite plausibili motivazioni addotte dall’insorgente a giustificazione della mancata comunicazione del suo ricovero per motivi psichici in pendenza di procedura amministrativa, considerata d’altro lato la pertinenza delle osservazioni formulate dall’amministrazione in merito alle conseguenze della non tempestiva comunicazione, appare equo prescindere dall’accollo di spese e ripetibili, mentre che si giustifica porre RI 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio soccorrendone le premesse. L’insorgente risulta infatti indigente (cfr. sub doc. V-1 il certificato AG con la decisione 18 agosto 2020 con cui l’USSI ha accolto la richiesta di prestazioni assistenziali per l’unità di riferimento composta dall’insorgente e dai suoi famigliari), l’intervento di un avvocato era da ritenere necessario o perlomeno indicato e il ricorso presentava sin dall’inizio probabilità d’esito favorevole (DTF 125 V 202 consid.4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                           §  La decisione 27 agosto 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili.

                                 3.-   RI 1 è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio da parte dell’avv. RA 1.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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