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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.09.2020 32.2020.12

7. September 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,447 Wörter·~37 min·4

Zusammenfassung

Attribuzione di una rendita AI. Contestazione del grado d'invalidità. Rinvio all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.12   cs

Lugano 7 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2020 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

le decisioni del 19 dicembre 2019 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1967, artigiano indipendente (restauratore di mobili antichi), dopo essere scivolato in una cascata durante una passeggiata ed essersi rotto il femore sinistro il 26 settembre 2015 (pag. 380 incarto AI), nel corso del mese di maggio 2016 (pag. 12 incarto AI) ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (pag. 1 e seguenti incarto AI).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui un’inchiesta per l’attività professionale indipendente, ed acquisita la documentazione medica, preso atto del rapporto finale della dr.ssa med. __________ dell’SMR, con decisioni del 19 dicembre 2019, preavvisate dal progetto del 23 luglio 2019, l’UAI ha posto RI 1 al beneficio di mezza rendita AI dal 1° settembre 2016 (grado d’invalidità del 59%), con versamento della prestazione dal 1° novembre 2016, al 31 gennaio 2017, di una rendita intera dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, di nessuna rendita dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017 (grado d’invalidità del 17%), di una rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 e di ¾ di rendita (grado d’invalidità del 66%) dal 1° luglio 2019 (doc. A).

                               1.3.   RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, postulando di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e chiedendo, in via principale, l’annullamento delle decisioni, il riconoscimento di una rendita intera dal 1° aprile 2019 ed il ricalcolo del grado d’invalidità per i periodi dal 1.9.2016 al 1.2.2017, dal 31.5.2017 al 1.1.2018 e dal 1.4.2019, tenendo conto del reddito conseguito prima del 29 settembre 2016 determinato con un grado di occupazione al 100% e quantificato in almeno fr. 50'000 e decurtando il reddito statistico teorico da invalido del 25% per svantaggi salariali derivanti da contingenze. In via subordinata l’insorgente chiede l’annullamento delle decisioni impugnate ed accertamenti medici necessari atti a stabilire correttamente il grado di invalidità, rispettivamente quali attività ripetitive e leggere potrebbero essere svolte tenendo conto sia delle limitazioni fisiche sia delle limitazioni psichiche. Per i sopra citati periodi il grado d’invalidità, secondo l’insorgente, deve essere ricalcolato in base ai parametri esposti.

                                         Il ricorrente critica sia l’aspetto medico, rilevando alcune incongruenze nelle prese di posizione del medico SMR, sia l’aspetto economico (doc. I).

                               1.4.   Con risposta del 21 febbraio 2020 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

                               1.5.   Il 5 marzo 2020 (doc. VIII) ed il 6 marzo 2020 (doc. IX), il ricorrente ha prodotto un certificato medico del 3 marzo 2020 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, rispettivamente del 6 marzo 2020 del dr. med. __________, FMH specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. IX), che hanno attestato una totale incapacità lavorativa dell’assicurato.

                               1.6.   Con osservazioni del 20 aprile 2020, cui ha allegato l’annotazione del 31 marzo 2020 della dr.ssa med. __________, l’UAI, “alla luce del fatto che il peggioramento dello stato di salute del ricorrente risulta intervenuto posteriormente alla data di emanazione della decisione impugnata”, ha chiesto di respingere il ricorso (doc. XI).

                                         in diritto

                               2.1.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).                                       

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.2.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.3.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

                                         Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

                                         Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

                                         Inoltre, in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                         Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

                                         Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6). Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

                                         Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

                               2.5.   In concreto, questo Tribunale, per i motivi che seguono, sulla base della documentazione medica agli atti, non può confermare le conclusioni dell’UAI circa i periodi di incapacità lavorativa parziale del ricorrente.

                                         I rapporti della dr.ssa med. __________, medico SMR, che ha fondato le sue valutazioni in gran parte sulle prese di posizione dei medici curanti (cfr. pag. 162 incarto AI, pag. 171 incarto AI, pag. 200 incarto AI, pag. 247 incarto AI), dr. med. __________, FMH medicina generale e dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. richiesta per adulti: Integrazione professionale/rendita [pag. 7 incarto AI]), acquisiti nelle more amministrative, come si vedrà qui di seguito, non trovano infatti completo conforto nei referti agli atti.

                                         Il 9 agosto 2016 la dr.ssa med. __________ ha redatto il primo rapporto finale SMR (pag. 162 e seguenti incarto AI).

                                         Posta la diagnosi di frattura femore sinistro distale il 29.09.2015 (osteosintesi con placca e viti; rigidità del ginocchio), brachialgia destra su artrosi AC ed impingement e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di stato dopo epatite C, B, A, pregressa dipendenza da oppiacei, stato dopo frattura V metacarpo sottocapitale destra con osteosintesi il 21.01.2005 e probabile colica renale destra 12/2020, ha accertato una completa incapacità lavorativa nella precedente attività dal 29 settembre 2015 ed una incapacità lavorativa del 75% dal 1° agosto 2016 in attività adeguata.

                                         La dr.ssa ha indicato inoltre che, per quanto concerne il carico massimo da sollevare, non vi è alcuna limitazione, il ricorrente non necessita di alternanza della postura al bisogno, non ha difficoltà nello svolgere lavori di precisione e non necessita di pause supplementari. Ella ha precisato che la flessione del ginocchio sinistro è possibile solo fino a 90 gradi, che l’interessato non deve svolgere attività su terreno accidentato, non deve accovacciarsi o inginocchiarsi, non deve salire su scale in generale o a pioli, o salire su delle impalcature (pag. 163 incarto AI).

                                         Il 31 gennaio 2017 la dr.ssa med. __________ ha redatto un nuovo rapporto finale, in sostituzione di quello precedente, aggiungendo in sostanza che dal 29 settembre 2015 (al 31 luglio 2016) l’insorgente va considerato completamente inabile al lavoro anche in attività adatta (pag. 172 e seguenti incarto AI).

                                         Dopo aver acquisito ulteriore documentazione medica presso i curanti, dr. med. __________, FMH medicina generale e dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, e dai dr. med. __________, primario e __________, medico ospedaliero capoclinica, del __________, il 5 luglio 2017 il medico SMR, dr.ssa med. __________, ha allestito un nuovo rapporto finale in base al quale, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di frattura del femore sinistro distale il 29 settembre 2015 con osteosintesi con placca e viti ed asportazione del materiale osteosintetico (AMO) in data 23 novembre 2016, periatropatia omeroscapolare destra su artrosi acromio-claveare ed impingement, ha confermato la completa incapacità lavorativa in qualsiasi attività dal 29 settembre 2015 al 31 luglio 2016 e l’incapacità lavorativa del 75% in attività leggere dal 1° agosto 2016, aggiungendo che l’interessato, in attività adatte, è stato completamente inabile al lavoro dal 23 novembre 2016 al 27 febbraio 2017 ed è abile al 50% dal 28 febbraio 2017 (pag. 201 incarto AI).

                                         I periodi di incapacità lavorativa parziale in attività confacente allo stato di salute del ricorrente, figuranti nei tre citati rapporti, redatti sulla sola base della documentazione medica e senza visitare l’assicurato, ciò che di principio è ammissibile (cfr. sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1), come rileva l’insorgente, nel caso di specie, non trovano tuttavia completa conferma nei certificati medici emessi dai curanti e dagli altri specialisti in quel periodo.

                                         Incontestato che l’insorgente è ormai completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività in seguito a quanto avvenuto il 26 settembre 2015 (pag. 6 incarto AI: “una caduta dentro una cascata”; pag. 380 incarto AI: “durante una passeggiata sono scivolato in una cascata”), con conseguente rottura del femore sinistro, negli atti non vi sono invece elementi medici oggettivi che confortino, con la necessaria tranquillità, la conclusione del medico SMR secondo cui dal 1° agosto 2016 al 22 novembre 2016 l’interessato presentava una capacità lavorativa del 25% in attività leggere.

                                         Nel rapporto medico del 21 giugno 2016 il dr. med. __________, oltre a diagnosticare una rigidità del ginocchio sinistro in esiti di osteosintesi con placca e viti il 29.09.2015 e ad attestare una completa incapacità lavorativa nella precedente attività a partire dalla medesima data non si è espresso circa la possibilità per l’interessato di esercitare un’attività leggera (pag. 18 incarto AI, punto 1.7: “In quale misura (ore al giorno), da quando e con quale profilo di carico è esibile [recte: esigibile] un’attività adeguata alla menomazione? non lo so”). Egli, circa le attività ancora ragionevolmente pretendibili, si è limitato a precisare che sarebbe possibile svolgere un’attività in posizione seduta od eretta con carico discontinuo, dove l’insorgente potrebbe chinarsi, lavorare con le mani sopra la testa, ruotare in posizione seduta ed eretta e sollevare trasportare pesi. Lo specialista non ha tuttavia indicato alcuna percentuale di capacità lavorativa.

                                         Da parte sua, l’altro medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, il 3 luglio 2016 ha confermato la completa incapacità lavorativa dal 29.9.2016 (recte: 2015). Il medico ha affermato che si tratta “di un falegname/restauratore che ha subito un trauma da precipitazione il 29.9.2015 per una grave frattura del femore sinistro osteosintetizzato. Il decorso risulta difficoltoso con persistenti dolori e deficit flessione a livello del ginocchio sinistro. Dal punto di vista specialistico il paziente viene seguito dal dr. __________. La situazione viene complicata da una attuale brachialgia destra in accertamento presso il servizio __________ (vedi allegato). Al momento persiste una IL completa per tutte le attività, IL che si protrarrà ancora per qualche mese. In seguito il paziente rimarrà limitato nelle attività da svolgere prettamente in piedi o che richiedono spostamenti prolungati o su terreni accidentati. Per autunno dovrebbe essere possibile svolgere attività leggere in posizione seduta per qualche ora al giorno a dipendenza dell’evoluzione della brachialgia” (pag. 22-23 incarto AI, sottolineatura del redattore).

                                         Agli atti vi è pure un referto del 17 giugno 2016 dei dr. med. __________, primario e __________, capoclinica, del Servizio di __________ __________ di __________ che tuttavia non si esprimono in merito alla capacità lavorativa dell’interessato (pag. 24 incarto AI).

                                         Sulla base dei tre citati referti, non vi è pertanto alcun elemento medico oggettivo che porti a ritenere un miglioramento della capacità lavorativa del ricorrente in attività leggera a partire dal 1° agosto 2016, tale da permettergli di svolgere, nella misura del 25%, un’attività adatta, come invece stabilito nei rapporti del 9 agosto 2016 e del 31 gennaio 2017 del medico SMR.

                                         I due curanti hanno infatti attestato un’incapacità lavorativa totale, con l’indicazione, da parte del dr. med. __________ che tale incapacità sarebbe perdurata perlomeno sino all’inizio dell’autunno (ossia attorno al 21 settembre), con eventuale possibilità in seguito di iniziare parzialmente un’attività leggera e da parte del dr. med. __________ che avrebbe potuto svolgere un’attività adatta, senza tuttavia l’indicazione di alcuna percentuale di capacità lavorativa.

                                         In assenza di una visita del ricorrente, alla luce delle prese di posizione dei curanti, nel preciso caso di specie, non era pertanto possibile stabilire, con la necessaria precisione, il grado di capacità lavorativa in attività adatta. 

                                         Ciò vale a maggior ragione se si tien mente al fatto che la stessa medico SMR ha poi fatto proprie le indicazioni dei medici curanti che, in seguito all’intervento di artrolisi al ginocchio del 23 novembre 2016, hanno dapprima attestato una completa incapacità lavorativa ed in seguito, ma per periodi diversi, hanno indicato un’esigibilità lavorativa di ½ giornata con rendimento ridotto del 50% per attività leggera, prevalentemente sedentaria (pag. 182 referto del 28 febbraio 2017 del dr. med. __________ e pag. 188 incarto AI).

                                         Ne segue, per il periodo dal 1° agosto 2016 al 22 novembre 2016, che la capacità lavorativa del 25% attestata dal medico SMR, sulla base dei soli atti medici, senza alcuna visita del ricorrente, non trovando riscontro nella documentazione acquisita, non può essere confermata senza prima nuovamente interpellare i medici che hanno avuto in cura l’assicurato (dr. med. __________ e dr. med. __________) e senza una visita presso l’SMR.

                                         Anche per quanto concerne il periodo dal 28 febbraio 2017 al 31 dicembre 2017, durante il quale, secondo il medico SMR, il ricorrente avrebbe potuto esercitare un’attività lavorativa al 50%, gli atti medici in realtà non sono univoci. Se è vero che il 28 febbraio 2017, il dr. med. __________ ha affermato che l’attuale esigibilità lavorativa è ½ giornata con rendimento ridotto del 50% per attività leggera, prevalentemente sedentaria (pag. 182 referto del 28 febbraio 2017 del dr. med. __________), d’altra parte non va dimenticato che l’altro medico curante, dr. med. __________, specialista, a differenza del dr. med. __________, in chirurgia ortopedica e traumatologia, e dunque della patologia di cui è affetto l’interessato, il 6 marzo 2017, se da una parte alla domanda “la capacità lavorativa può considerarsi ridotta?” e “se sì, perché, in che misura?” ha risposto affermativamente e “30-50%”, d’altra parte alla fine del referto ha precisato “ripresa lavoro in attività adatta tra 3-4 mesi?” (pag. 188 incarto AI, sottolineatura del redattore). Lo stesso specialista il 7 dicembre 2016 aveva sostenuto che dopo l’intervento di artrolisi al ginocchio del 23 novembre 2016 era “in corso la riabilitazione e questa prenderà altri 3-6 mesi”, aggiungendo che “il paziente non potrà più né inginocchiarsi né accovacciarsi e spostarsi su delle scale nonché su terreno irregolare potrebbe risultare difficoltoso. Anche la caricabilità dell’arto inferiore sinistro sarà probabilmente solo attorno al 50%” (pag. 192 incarto AI).

                                         Inoltre il 21 marzo 2017 ha ancora attestato un’inabilità lavorativa del ricorrente al 100% dal 1.4.2017 al 30.6.2017 (pag. 193 incarto AI) ed il 26 settembre 2017 ha confermato l’incapacità lavorativa al 100% dal 26 settembre 2017 al 31 dicembre 2017 (pag. 206 incarto AI).

                                         In data 29 settembre 2017 il dr. med. __________ ha precisato che “la capacità lavorativa risulta compromessa. Qualsiasi lavoro che implichi l’accovacciamento o l’inginocchiamento risulta pressoché impossibile. Anche salire le scale a pioli è difficoltoso e pericoloso. Camminare su terreno irregolare gli risulta difficile ma anche camminare a lungo e rimanere in piedi per varie ore gli provoca dei dolori. Il paziente sarebbe dunque parzialmente abile unicamente per lavori leggeri dove per l’appunto non deve svolgere attività né inginocchiato né accovacciato e dove non deve sollevare carichi. Per il momento mi sono dunque limitato a fare un’ulteriore prescrizione di fisioterapia e a prolungare l’inabilità lavorativa sino alla fine dell’anno” (pag. 208 incarto AI). Il 12 gennaio 2018 il dr. med. __________ ha poi stabilito, in attività leggere, una capacità lavorativa del 50% (pag. 209 incarto AI), quando tuttavia è poi subentrata una patologia psichiatrica che ha portato il ricorrente ad essere nuovamente completamente inabile al lavoro (cfr. pag. 216 incarto AI).

                                        Un accertamento presso i medici curanti si impone pertanto anche per il periodo da febbraio 2017 a dicembre 2017 sia per stabilire da quando l’interessato poteva effettivamente svolgere un’attività adatta (dal 27 febbraio 2017 come stabilito dal dr. med. __________ o dopo 3-4 mesi dal marzo 2017 come riteneva il dr. med. __________) sia per accertare la percentuale esatta di capacità lavorativa.

                                         Per il periodo dal mese di gennaio 2018 il medico SMR, dopo aver ricevuto un certificato del dr. med. __________ secondo cui l’interessato presentava un’incapacità lavorativa del 100% dal 26 gennaio 2018 a causa di un peggioramento dello stato di salute a livello psichiatrico, ha preso contatto con lo specialista curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha confermato la totale incapacità lavorativa del ricorrente in qualsiasi attività. La dr.ssa med. __________ ha confermato l’inabilità lavorativa al 100% (pag. 216 incarto AI).

                                         Il 19 dicembre 2018 lo psichiatra curante ha attestato che l’insorgente dal lato psichiatrico, a causa di un grave disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (ICD-10, F 60.31) e di una sindrome depressiva ricorrente (ICD-10, F 33.1; pag. 238-242 incarto AI), continuava ad essere totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività (“l’inabilità lavorativa dal solo punto di vista psichico è da considerarsi al 100%”, pag. 243 incarto AI).

                                         Il 1° aprile 2019 la dr.ssa med. __________, medico SMR, esaminati i rapporti del 28 luglio 2018 del dr. med. __________, che aveva affermato come dal lato somatico l’incapacità lavorativa dell’insorgente era del 50% in attività leggere (pag. 225 incarto AI) e del 19 dicembre 2018 del dr. med. __________, ha preso contatto con il dr. med. __________ (pag. 247 incarto AI).

                                         La dr.ssa ha precisato: “informazioni raccolte: esiti oggettivati della frattura del femore, concorda con le diagnosi dello psichiatra, rimane una eventuale minima CL residua” (pag. 247 incarto AI).

                                         Sulla base delle indicazioni del dr. med. __________ (cfr. nota 3 a pag. 248 incarto AI) il medico SMR ha attestato un’incapacità lavorativa dell’80% in attività leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente dal 1° aprile 2019.

                                         Secondo questo Tribunale neppure tale valutazione può essere confermata, senza prima effettuare ulteriori accertamenti.

                                         Lo specialista in psichiatria, dr. med. __________, la cui valutazione di completa incapacità lavorativa era stata confermata dal medico SMR il 21 marzo 2018 (pag. 216 incarto AI), ha infatti continuato ad attestare, per la sola patologia psichica, un’incapacità lavorativa totale.

                                         Il medico SMR si è scostato dall’ultima valutazione dello psichiatra sulla base di un colloquio con il medico curante, generalista e dunque non specialista nella patologia di cui è affetto l’assicurato (grave disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline [ICD-10, F 60.31] e sindrome depressiva ricorrente [ICD-10, F 33.1]), senza coinvolgere il dr. med. __________ e senza spiegare le ragioni per le quali la valutazione di quest’ultimo, per il periodo dal 1° aprile 2019, non andrebbe confermata.

                                         La valutazione di una capacità lavorativa del 20% è ancor meno comprensibile se si pon mente al fatto che la medesima medico SMR, dr.ssa med. __________, dopo aver preso atto del referto del 3 marzo 2020 del dr. med. __________ che continua ad attestare una completa incapacità lavorativa (doc. VIII), ha fatto proprie le sue conclusioni, confermandole, peraltro con una motivazione non del tutto precisa: “si prende atto che la capacità lavorativa minima residua del 20% che era attestato al 01.04.2019 si è ulteriormente diminuita e attualmente corrisponda ad uno 0% - in assenza di dati citati dallo psichiatra curante – con data della sua lettera 03.03.2010 (recte: 2020)”.

                                         In realtà, la capacità lavorativa residua del 20% non era stata attestata dal dr. med. __________, il quale ha sempre accertato una completa incapacità lavorativa, ma è stata il frutto di un colloquio tra la medico SMR ed il curante, dr. med. __________.

                                         La dr.ssa med. __________ ha inoltre aggiunto che “le indicazioni dello psichiatra curante e dell’ortopedico [ndr: dr. med. __________ del 6 marzo 2020 che conferma una completa incapacità lavorativa anche dal lato ortopedico e traumatologico] sono plausibili e non necessitano di ulteriori accertamenti” (doc. XI/1).

                                         Se è vero che lo psichiatra ha rilevato un ulteriore peggioramento dello stato di salute (cfr. doc. VIII/1), ciò non significa tuttavia che l’incapacità lavorativa del 100% sia da far risalire ad un periodo successivo all’emissione della decisione impugnata.

                                         Ne segue che anche per il periodo dal 1° aprile 2019 la valutazione del medico SMR non può essere confermata e anche su questo punto sono necessari ulteriori accertamenti.

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, dalla documentazione a disposizione emergono dunque elementi suscettibili di generare dei dubbi circa l’affidabilità dei rapporti medici del medico SMR (cfr. per un caso in cui la Corte federale ha annullato il giudizio cantonale ritenendo che, alla luce dei referti agli atti dei medici consultati dall’assicurato, alle considerazioni espresse dal medico incaricato dall’assicuratore non poteva essere data “quella sufficiente concludenza, tale da escludere anche il minimo dubbio  di una soluzione differente”, si veda la STF 8C_23/2019 del 6 agosto 2019 consid. 4.3). Le valutazioni contenute nei referti della dr.ssa med. __________ non possono pertanto essere confermati, ma necessitano ulteriori approfondimenti.

                                         Di norma, l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2017.129 del 3 aprile 2018; STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, in virtù delle carenze evidenziate, si impone un rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché, dopo aver interpellato i medici curanti, dr. med. __________, __________ e __________ ed aver sottoposto l’interessato ad una visita ad opera del medico SMR, effettuati eventuali ulteriori accertamenti ritenuti necessari, si esprima nuovamente circa il diritto alla rendita nei periodi litigiosi.

                                         Con il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti, la critica del ricorrente circa una presunta violazione del diritto di essere sentito da parte dell’UAI per non aver compiutamente indicato le ragioni per le quali dal 1° aprile 2019 sarebbe abile al lavoro al 20% in attività leggere e la richiesta di un approfondimento peritale (perizia pluridisciplinare), diventano prive di oggetto.

                                         Anche le censure relative all’aspetto economico, e meglio il raffronto dei redditi, non devono ancora essere esaminate. Spetterà all’UAI prendere posizione pure su questo aspetto nell’ambito della procedura amministrativa.

                               2.6.   Va ancora rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

                                         In concreto, con la conferma del diritto a mezza rendita AI dal 1° settembre 2016, con versamento dal 1° novembre 2016, al 31 gennaio 2017, di una rendita intera dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, di una rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 e di ¾ di rendita dal 1° luglio 2019, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. sentenze 32.2018.53 del 18 febbraio 2019, 32.2016.120 del 10 maggio 2017, 32.2014.70 del 30 marzo 2015, 32.2014.126 del 27 luglio 2015).

                               2.7.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure le ripetibili al ricorrente.

                                         Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, sentenze 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni impugnate sono annullate e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il diritto a mezza rendita AI dal 1° settembre 2016, con versamento dal 1° novembre 2016, al 31 gennaio 2017, di una rendita intera dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, di una rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 e di ¾ di rendita dal 1° luglio 2019.

                                   2.   Le spese per fr. 500.-sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'500.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2020.12 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.09.2020 32.2020.12 — Swissrulings