Raccomandata
Incarto n. 32.2019.73 FC
Lugano 10 febbraio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 25 febbraio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1964, di professione addetta alle pulizie a tempo parziale, nel maggio 2018, adducendo postumi di un infortunio al gomito sinistro il 13 dicembre 2017, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1).
Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, dopo aver in particolare richiamato l’incarto relativo all’infortunio dalla __________, con decisione del 25 febbraio 2019, confermativa di un progetto del 16 gennaio precedente, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa totale nella sua attività come ausiliaria di pulizie dal 13 dicembre 2017, ma una ripresa totale dell’abilità lavorativa, sia nell’attività lavorativa esercitata sia come casalinga, a decorrere dal 2 ottobre 2018. Considerato quindi come non era data un’incapacità al lavoro di almeno il 40% in media durante un anno senza notevole interruzione, il diritto alla rendita doveva essere negato (doc. AI 90).
1.2. Con ricorso al TCA l'assicurata contesta le conclusioni dell’amministrazione. Chiede l’attribuzione di prestazioni d’invalidità, producendo nuove certificazioni mediche e lamentando un accertamento lacunoso del suo stato di salute (doc. I).
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato, sulla base anche di una presa di posizione del medico SMR (doc. V). In data 11 giugno 2019 l’amministrazione ha ulteriormente segnalato di aver sottoposto la pratica anche alla __________, la quale con scritto 21 maggio 2019 aveva confermato le precedenti conclusioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
Va infine menzionato che ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:
" L’assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."
2.4. L’assicurata, attiva nella misura del 42% come ausiliaria di pulizie, ha subìto un infortunio il 13 dicembre 2017, riportando una frattura del gomito sinistro (frattura capitello radiale sinistro Mason II; doc. 60 inc. __________). Ricevuta la domanda di prestazioni, con la quale l’assicurata lamentava i postumi di detto infortunio, l’Ufficio AI ha richiamato l’incarto dell’assicuratore infortuni. Da quest’ultimo risultano vari rapporti del dr. __________, ortopedico dell’Ospedale __________ di __________, il quale ha riferito della “frattura capitello radiale a sinistra (Mason II)” e delle cure erogate alla paziente, dapprima conservative e quindi chirurgiche in data 18 dicembre 2017 con “osteosintesi del capitelo radiale con viti Compact Hand 2 mm” (doc. 4 e 16 inc. __________). Il dr. __________ ha nel frattempo certificato un’inabilità lavorativa dal giorno dell’infortunio (doc. 17), così come anche il dr. __________, internista e curante dell’assicurata (doc. 22 inc. __________).
A seguito del perseverare dei dolori al gomito sinistro, malgrado le sedute di fisioterapia, il dr. __________ ha nuovamente valutato il caso della paziente e il 5 aprile 2018 ha concluso:
" (…)
Procedere
La paziente mi ha informato tramite il marito di aver già eseguito degli impianti di viti di non specificato materiale a livello odontoiatrico che erano state rigettate dal corpo. Successivamente ha perso anche i denti in titanio impiantati in un secondo momento.
La paziente verrà valutata dal collega Dr. med. __________, neurologo, seppur attualmente non abbia rilevato alcun tipo di deficit del nervo inter-osseo posteriore ma solo un'irritazione del nervo ulnare al tunnel cubitale e una diminuzione della discriminazione di 2 punti sia sul territorio del nervo mediano che ulnare.
Ho spiegato alla paziente e al marito dell'assenza di chiara causa di questi fastidi generalizzati a livello di tutto l'arto superiore sia sul versante anteriore dell'avambraccio che posteriore e a livello della spalla.
In caso di negatività di reperti importanti all'esame neurologico consiglio un esame TAC per la valutazione della consolidazione ossea. A consolidazione avvenuta propongo alla paziente di rimuovere i mezzi di sintesi in quanto l'unica causa plausibile potrebbe essere un'allergia ad una componente metallica delle viti Compact Hand 2.0 (acciaio inossidabile).” (doc. 34 inc. __________)
Il dr. __________, neurologo, nel suo rapporto del 18 aprile 2018 ha quindi visitato la paziente e concluso quanto segue:
" Stato neurologico arti superiori:
Tono e trofismo muscolare nella norma. Mingazzini l ben tenuta. Forza muscolare senza chiara paresi in tutte le sedi. Motilità fine e diadococinesia integre. Prove di coordinazione senza dismetrie. ROT: medio-vivaci e simmetrici in tutte le sedi. Segni di Hoffmann e di Trömner negativi bilateralmente. Nessun sicuro Tinel evocabile in quanto positivo anche alla percussione lungo l'avambraccio sinistro lontano dal percorso di nervi periferici. Sensibilità superficiale senza chiara ipoestesia dermatogena, ma piuttosto zona d'ipoestesia a macchia. Sensibilità profonda conservata.
ENG:
Nervo ulnare sensitivo e motorio sinistro: nella norma, inclusa la risposa F.
Nervo mediano sensitivo e motorio sinistro: nella norma, inclusa la risposa F.
Nervo radiale sensitivo e motorio sinistro: nella norma.
EMG:
Muscoli flessore lungo del pollice, primo interosseo dorsale ed estensore proprio dell'indice di sinistra: attività spontanea patologica assente. PUM di ampiezza e durata media nella norma.
Normale quota di polifasici. Reclutamento proporzionale allo sforzo, attività interferenziale indenne.
Valutazione:
Dal lato clinico la paziente descrive delle piccole zone- d'ipoestesia non dermatogene, ma piuttosto con distribuzione a macchia e non in un chiaro territorio d'innervazione di un nervo periferico, non vi è neanche un chiaro Tinel evocabile in quanto il segno risulterebbe positivo alla percussione un po' ovunque lungo l'avambraccio sinistro, anche lontano dal percorso di nervi periferici. Comunque nessun deficit di forza, i riflessi sono ben evocabili e simmetrici.
Del tutto nella norma l'esame ENMG suelencato. Posso escludere una neuropatia periferica alla base dei sintomi accusati dalla paziente incluso le strutture del plesso brachiale, inoltre nessun argomento per radicolopatie cervicali.” (doc. 35 inc. __________)
A seguito del perseverare della sintomatologia algica al gomito sinistro, e visti anche i riferiti precedenti episodi di rigetto a livello degli impianti dentari, il dr. __________, con l’accordo della __________, ha proposto un intervento di rimozione del materiale di osteosintesi, il quale è tuttavia stato inizialmente rifiutato dalla paziente (doc. 41). Con comunicazione del 14 giugno 2018 la __________, dopo valutazione da parte del servizio medico, ha comunicato all’assicurata di ritenere l’intervento di asportazione delle viti di osteosintesi attualmente esigibile, informandola quindi che “l’operazione suindicata deve essere pianificata ed eseguita al più presto. La invitiamo a volerci contattare entro il 25 giungo 2018 per informarci sulla sua decisione definitiva” (doc. 48 inc__________; cfr. anche la successiva comunicazione della __________ del 27 giugno 2018, doc. 52 inc. __________). Nel frattempo l’assicurata ha continuato ad essere considerata inabile al lavoro (doc. 57 inc. __________). Dopo un’iniziale indecisione dell’assicurata, il 27 agosto 2018 l’intervento di rimozione del materiale di osteosintesi è stato eseguito con successo da parte del dr. __________ (doc. 60 inc. __________). I due successivi controlli medici hanno evidenziato un decorso senza complicanze (doc. 61 e 61 inc. __________).
In data 2 ottobre 2018 l’assicurata è stata sottoposta ad una visita medico-__________ da parte del dr. __________, chirurgo. Nel relativo rapporto, lo specialista, dopo valutazione degli atti e una visita clinica dell’assicurata, ha posto quali diagnosi quelle di “Stato dopo frattura del capitello radiale in data 13.12.2017, Stato dopo intervento di osteosintesi al capitello radiale con due viti in data 18.12.2017, Stato dopo rimozione dei mezzi di sintesi in data 27.08.2018, Stato dopo intensa fisioterapia”. Dopo aver evidenziato obiettivamente la presenza di “non ipomiotrofia rilevabile a livello della regione bicipitale dell'avambraccio se rapportata all'arto controlaterale. Articolarità in flesso/estensìone 135-0-0º, pronosupinazione perfettamente nella norma, non alterazioni della flesso/estensione del polso né delle dita. Rachide cervicale in asse, contrattura della muscolatura paravertebrale in particolare del trapezio a sinistra, articolarità della spalla sostanzialmente nei limiti. Riflessi osteotendinei arto superiore sinistro nella norma”, ha rilevato che dal punto di vista clinico appariva evidente che la TAC non dimostrava assolutamente alterazioni atte a spiegare la dolorabilità dell'assicurata, e che l'elettromiografia e la valutazione neurologica escludevano completamente alcun tipo di alterazione neurologica anche a carattere di radicolopatia cervicale. Ha quindi concluso per un’abilità lavorativa completa in ogni attività dal momento della visita, dando il suo consenso al proseguimento dell’ergoterapia ancora per un mese (doc. 67 inc. ___________).
Con rapporto del 29 ottobre 2018 il dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________, successore del dr. __________, ha comunicato al curante quanto segue:
" (…)
Diagnosi
Esiti di frattura tipo Mason II capitello radiale sinistro trattata con 2 viti Compact hand 2 mm in data 18.12.2017.
Trattamento di rimozione dei mezzi di osteosintesi eseguito in data 27.08.2018.
Anamnesi
La paziente giunge per un controllo a 6 settimane dall’intervento chirurgico.
Torna senza steccatura, muove liberamente il braccio.
Esame obiettivo
Cicatrice guarita, bella, pulita e asciutta. Non segni di tumefazione o gonfiore. L’articolazione sì muove in flesso-estensione senza particolarità 0-0-150. Prono-supinazione completa. Lieve dolore alla palpazione.
Esami radiologici
La radiografia del gomito in due proiezioni mostra una guarigione della frattura del capitello radiale. Non segni per pseudo-artrosi. La frattura è guarita e il materiale di osteosintesi è stato rimosso completamente.
Procedere
Ci sono delle discrepanze tra i dolori riferiti dal paziente, descritti come molto forti, ma clinicamente buona funzionalità.
Abbiamo prescritto ulteriori cicli di fisioterapia e analgesia al bisogno.
Caso chiuso.
Abilità lavorativa al 100%.” (doc. 69 inc. __________)
D’altro canto i medici della Clinica __________, nei certificati del 6 novembre 2018 e 4 gennaio 2019, poste le diagnosi di “Beginnende Arthrose Ellbogen links (mit/bei st. n. OSME 18.12.2017 bei St.n. Osteosynthese (2 Schrauben) am 18.12.2017 bei Radiusköpfchenfraktur Typ Mason 2 im Dezember 2017), Bursitis subacromialis Schulter links, DD: AC-Arthrose, Rotatorenmanschettenruptur (Supraspinatus), allergie auf Voltaren”, hanno dapprima predisposto ulteriori accertamenti e un’infiltrazione locale, concludendo nel rapporto 4 gennaio 2019 al dr. __________ come segue:
" (…) Lelder hat die Infiltration in der diagnostischen Phase am linken Ellbogen nur eine marginale Beschwerdebesserung von einem Flunkt auf einer Scala von 10 erzielt. Wir werden nun noch die therapeutische Phase abwarten. Im MRI der Iinken Schulter zeigt sich eine statische posteriore Subluxation des Humeruskopfes, sowie eine deutliche Proliferation der ventralen Labrum-/Kapselanteile. Eine Capsulitis ist jedoch nicht vorhanden. In der klinischen Untersuchung. Ich denke dass es sinnvoll ist, diese Entzündungsreaktion noch reumatologisch abzuklären. Als Alternative bietet sich an, auch hier eine Infiltration durchzuführen. Die Patientin ist hiermit einverstanden und wird dies bei Ihnen besprechen.” (doc. 71 inc. __________)
L’amministrazione, sentito il medico SMR (doc. AI 16), ha quindi concluso quanto segue con la decisione contestata:
" “(…)
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta.
Esito degli accertamenti:
Ad esame ultimato della sua domanda di prestazioni d'invalidità, emerge che lei in assenza del danno alla salute era impiegata quale ausiliaria di pulizie presso la società __________ nella misura del 42%. Per il restante 58% era dedita allo svolgimento delle mansioni consuete in ambito domestico.
A seguito dei postumi infortunistici collegati ad un evento occorsole in data 13.12.2017 e tutelato da __________ lei ha presentato il seguente periodo d'incapacità lavorativa:
IL = inabilità lavorativa
IL 100% dal 13.12.2017 fino al 01.10.2018
Dal 02.10.2018 (data visita medico-__________ __________) lei è considerata pienamente abile nello svolgimento di qualsiasi attività professionale.
Si sottolinea che in ambito casalingo non è stata rinvenuta alcuna incapacità lavorativa.
Dal profilo medico-teorico il nostro Servizio Medico Regionale non giustifica la presenza di patologie extra-infortunistiche in grado di intaccare ulteriormente la sua capacità lavorativa.
Alla luce di quanto sopra, essendosi protratta l'incapacità lavorativa per un lasso di tempo inferiore all'anno, il diritto alla rendita non sussiste, tantomeno il diritto a provvedimenti di ordine professionale.” (doc. II/1)
Con il ricorso l’assicurata ha prodotto nuovamente i due menzionati certificati della Clinica __________, oltre ad uno scritto del dr. __________ al dr. __________ della __________ il 21 marzo 2019 del seguente tenore:
" Egregio signor __________,
come discusso telefonicamente Le segnalo la persistenza di dolori al gomito sinistro con quadro di artrosi posttraumatica, in cura presso la __________ di cui Le allego i rapporti medici. I dolori a mio parere impediscono alla paziente qualsiasi attività manuale, per cui Vi prego di rivalutare la capacità lavorativa.
Diagnosi:
1. Frattura capitello radiale sin Mason ll
- osteosintesi con viti Compact hand 2 mm 18.12.17
- CT gomito (05.18):
materiale di osteosintesi in buona posizione, frammento osseo ben posizionato rima di frattura identificabile senza dislocazioni secondarie
- intolleranza ai mezzi di osteosintesi (viti compact hand 2 mm)
- rimozione delle viti 27.08.18
- RM gomito 2.11.18: lieve alterazioni degenerative a livello radioumerale e all'articolazione radioulnare prossimale, minimo edema osseo al processo coronoideo
2. Sublussazione statica dell'omero sin, proliferazione labbro-capsulare ventrale, borsite subacromiale (artro-MR 12.18)
3. Dislipidemia trattata
4. Ipertensione arteriosa.” (doc. II/2)
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.6. Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo questo giudice l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto, sulla base della dettagliata valutazione peritale eseguita dal dr. __________ della __________ (rapporto del 2 ottobre 2018, doc. 67 inc. __________), che, malgrado le diagnosi evidenziate dai medici interpellati, e meglio ”Stato dopo frattura del capitello radiale in data 13.12.2017, Stato dopo intervento di osteosintesi al capitello radiale con due viti in data 18.12.2017, Stato dopo rimozione dei mezzi di sintesi in data 27.08.2018, Stato dopo intensa fisioterapia”, se all’assicurata andava riconosciuta un’inabilità lavorativa completa dal momento dell’infortunio del 13 dicembre 2017, tuttavia a far tempo dalla valutazione clinica eseguita dal medico specialista della __________, il 2 ottobre 2018, l’assicurata andava ritenuta nuovamente abile in misura completa, nella sua attività lavorativa così come in ogni attività. In particolare, l’assicurata è stata sottoposta ad un’accurata valutazione da parte del dr. __________, il quale, dopo esame degli atti e una visita clinica - nel corso della quale aveva dovuto rassicurare l’interessata, che riferiva di aver sempre male su tutto il braccio fino alla spalla con irradiazione fino al collo, sul fatto che, in base all'esame diretto della lesione dopo rimozione delle viti e alla TAC, non era dimostrata alcuna perdita di sostanza ossea - ha illustrato come segue i reperti oggettivi da lui accertati:
" Gomito sinistro simmetrico al controlaterale, non ipomiotrofia della regione bicipitale rispetto all'arto controlaterale misurata a 10 cm superiormente alla paletta omerale. Non ipomiotrofia a livello della muscolatura dell'avambraccio se riportata all'arto controlaterale misurata a 10 cm inferiormente al processo olecranico.
Flesso/estensione possibile, al momento senza deficit, 15-0-0º, prono-supinazione nella norma perfettamente simmetrica al braccio controlaterale.
Flesso/estensione del polso nella norma, non deficit di articolarità sulle dita.
In particolare non è presente alcun tipo di deficit neurologico sul nervo interosseo posteriore né a livello cutaneo, non è presente edema in sede di cicatrice che appare rosea e non rilevata, in particolare tinel negativo a livello della cicatrice. Riflessi osteotendinei nella norma.
Rachide cervicale apparentemente in asse, rotazione a destra ed a sinistra 40º, Bending laterale destro e sinistro a 30º, presenza di dolore riferito a livello della settima vertebra cervicale e sulla muscolatura della spalla in particolare del trapezio a livello dell'emisoma di sinistra.
Motilità della spalla perfettamente nella norma, elevazione 160º, abduzione 150º, rotazione interna a Ll, rotazione esterna 60º.”
Sulla base di queste conclusioni il dr. __________ ha sottolineato come non erano oggettivamente riscontrabili né ipomiotrofia a livello della regione bicipitale dell'avambraccio né alterazioni della flesso/estensione del polso né delle dita. Anche l’articolarità in flesso/estensione 135-0-0º e la pronosupinazione, così come i riflessi osteotendinei all’arto superiore sinistro risultavano perfettamente nella norma, con rachide cervicale in asse e articolarità della spalla nei limiti con solo la presenza di una “contrattura della muscolatura paravertebrale in particolare del trapezio a sinistra”. Appariva quindi evidente, sulla base anche dei risultati della TAC, che non erano dimostrabili “assolutamente alterazioni atte a spiegare la dolorabilità dell'assicurata, inoltre l'elettromiografia e la valutazione neurologica escludono completamente alcun tipo di alterazione neurologica anche a carattere di radicolopatia cervicale”. In conclusione, “da un punto di vista clinico l'articolarità è nella norma, pertanto il dolore riferito non trova spiegazioni complete né da un punto di vista clinico né da un punto di vista strumentale”. Sulla base di questi accertamenti e dette valutazioni il medico dell’assicuratore infortuni ha quindi concluso per una completa ripresa della capacità lavorativa, non potendosi ammettere alcuna limitazione funzionale nell’assicurata (doc. 67 inc. __________).
Questa valutazione è stata condivisa e fatta propria anche dal medico SMR dr. __________, nell’annotazione del 27 dicembre 2018, con la quale egli ha affermato che non erano “desumibili elementi che consentano di attribuire a diagnosi extrainfortunistiche un'entità tale da influenzare autonomamente l'idoneità professionale dell'Assicurata. Non essendoci così patologie rilevanti sulla quotidianità e la vita professionale dell'Assicurata, gli atti medici sono sufficienti per concludere come da parametri __________. Nessuna limitazione funzionale come casalinga con CL 100%” (doc. AI 16).
Questo giudice ritiene dunque che lo stato di salute dell’assicurata sia stato approfonditamente vagliato dalle valutazioni mediche richiamate agli atti e attentamente valutate dal dr. __________ della __________, specialista in chirurgia, e dal dr. __________ del SMR, e non ha motivo per metterne in dubbio le dettagliate e convincenti conclusioni.
Del resto tali conclusioni sono state sostanzialmente confermate anche dal dr. __________, chirurgo ortopedico dell’Ospedale __________ di __________, successore del dr. __________, il quale, nel rapporto del 29 ottobre 2018, dopo aver effettuato la visita di controllo dell’assicurata in data 22 ottobre 2018, confermate le diagnosi di “Esiti di frattura tipo Mason II capitello radiale sinistro trattata con 2 viti Compact hand 2 mm in data 18.12.2017 e Trattamento di rimozione dei mezzi di osteosintesi eseguito in data 27.08.2018”, ha rilevato una cicatrice guarita, bella, pulita e asciutta, senza segni di tumefazione o gonfiore e un movimento dell’articolazione in flesso-estensione senza particolarità, prono-supinazione completa con solo un lieve dolore alla palpazione. Ha pure riferito che gli esami radiologici effettuati avevano mostrato “una guarigione della frattura del capitello radiale. Non segni per pseudo-artrosi. La frattura è guarita e il materiale di osteosintesi è stato rimosso completamente”. Di conseguenza lo specialista ha concluso che vi erano “delle discrepanze tra i dolori riferiti dal paziente, descritti come molto forti, ma clinicamente buona funzionalità” e ha ritenuto il caso “chiuso” con una ripresa totale dell’abilità lavorativa (doc. 70 inc. __________; cfr. in esteso al consid. 2.4).
Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.5), non si intravvedono quindi ragioni che impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ della __________ e dal dr. __________ del SMR, nei rapporti del 2 ottobre 2018 e 27 dicembre 2018, i quali hanno compiutamente valutato le problematiche di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni.
Quanto alle attestazioni prodotte dall’assicurata, segnatamente la certificazione del dr. __________ del 21 marzo 2019 e i rapporti del 6 novembre 2018 e del 4 gennaio 2019 della Clinica __________ di __________ (doc. 71-73 inc. __________), sulle stesse si è espresso il dr. __________ nell’Annotazione 11 aprile 2019 come segue:
" Ho letto attentamente gli scritti prodotti (Dr. med. __________ del 21 marzo 2019 nonché i rapporti 06.11 .201 8/04.01 .2019 della __________ di __________) mettendoli a confronto con la visita medico-__________ della __________ del 2 ottobre 2018, non notando nuovi elementi oggettivi, non già noti al momento di tale valutazione, in grado di modificare la valutazione della capacità funzionale e di carico residua dell'Assicurata.
Di conseguenza posso soltanto ribadire la mia valutazione riguardante la capacità lavorativa ritenuta dopo il 2 ottobre 2018 non essendo desumibili elementi che consentano di attribuire a diagnosi extrainfortunistiche un'entità tale da influenzare autonomamente l'idoneità professionale dell'Assicurata. “(doc. V/1)
A dette considerazioni, espresse dopo un accurato esame della fattispecie, ben motivate e che ulteriormente confermano il benfondato della precedente valutazione della __________ e del SMR, questo giudice deve aderire. In effetti, la certificazione del dr. __________ si limita in sostanza a confermare le già note diagnosi di cui è affetta la ricorrente e a rinviare ai certificati dei sanitari della Clinica __________, ma non mostra significative variazioni rispetto a quanto descritto nelle precedenti valutazioni, segnatamente in quella della __________ del 2 ottobre 2018. Inoltre non motiva minimamente la sua conclusione di incapacità lavorativa.
Quanto alle certificazioni della Clinica __________, le stesse si limitano in sostanza a confermare il quadro diagnostico già noto e nemmeno si pronunciano sulla capacità lavorativa.
Sia pure rilevato che l’Ufficio AI ha proceduto a trasmettere la documentazione prodotta dall’assicurata anche alla __________, che con scritto 21 maggio 2019 ha osservato che “la pratica è stata valutata con il nostro servizio medico e viene confermata la nostra presa di posizione trasmessa in data 17 ottobre 2018” (doc. VII/2).
Del resto sia osservato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, p. 353).
Questo TCA non può quindi che aderire alla convincente presa di posizione del SMR (sulla base dell’approfondita analisi della documentazione agli atti e della perizia della __________). A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato (determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA) di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
Del resto, come è stato detto, la valutazione del dr. __________e del dr. __________ del SMR non è stata smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alle predette valutazioni mediche e entro la data della decisione contestata, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). In effetti, già si è detto che la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione medica rilevante né ha del resto sostenuto di soffrire di altre affezioni con influenza sulla sua capacità lavorativa.
In realtà, l’assicurata si limita in sintesi ad esprimere un dissenso puramente soggettivo, sostenendo che le dovrebbe essere riconosciuta un’inabilità lavorativa maggiore, ma non apporta il benché minimo elemento atto a mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI, non avendo appunto prodotto documentazione medica idonea a contraddirle.
Va qui ricordato infine che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Rispecchiando quindi la valutazione del dr. __________ della __________ tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che se l’insorgente ha presentato dal giorno dell’infortunio (13 dicembre 2017) un’inabilità lavorativa completa in ogni attività, dal mese di ottobre 2018 andava tuttavia ritenuta nuovamente pienamente abile in ogni attività.
La refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del provvedimento contestato, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
2.7. In simili circostanze, ribadito il suesposto periodo di inabilità lavorativa dal 13 dicembre 2017, considerata dunque la ripresa dell’abilità lavorativa completa dal 2 ottobre 2018, l’assicurata non ha quindi presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI (cfr. consid. 2.3), un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa in media e con un grado di invalidità di almeno il 40% alla scadenza dell’anno di attesa (art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA), ragione per cui non le può essere riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità.
La decisione contestata, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurata una rendita d’invalidità, va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.
All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti