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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.03.2020 32.2019.56

11. März 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,125 Wörter·~46 min·5

Zusammenfassung

Rendita limitata nel tempo. Contestazione calcolo economico, in particolare reddito da valido ex. art. 26 cpv. 2 OAI (interruzione di una formazione, in casu universitaria). No TA11 2016. No TA17 2016. Si TA1 2016, livello di competenza 3

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.56   PC/sc

Lugano 11 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2019 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione dell’11 febbraio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 3 gennaio 2013 RI 1, nato il __________ 1982, studente universitario, ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “problemi psichici/depressione” a partire dal “10 marzo 2012” (doc. 6 incarto AI).

RI 1, terminato un bachelor in filosofia presso l’__________ a __________, ha iniziato un master in scienze religiose, poi interrotto, rispettivamente un master in diritto comparato delle religioni che ha parimenti interrotto, in particolare in seguito ad un ricovero in clinica psichiatrica (dall’11 marzo al 18 maggio 2012), per disturbi di personalità misti (disturbo di personalità dipendente depressivo e tratti di disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline: ICD 10: F 61.0) e sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo della condotta (ICD 10: F 43.24; doc. 8, 18, 23 e 54).

L’assicurato è stato riformato dall’UAI quale impiegato di commercio (con AFC, profilo esteso con ottenimento della medaglia di bronzo, anno 2016; doc. 115 incarto AI).

È stato assunto dalla __________ in misura del 50% a partire dal 1° settembre 2016 rispettivamente all’80% a partire dal 1° marzo 2017, in qualità di impiegato di commercio (doc. 121, 134, 135 e 396 incarto AI).         

                               1.2.   Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 16 ottobre 2017, preavvisata il 12 settembre 2016 (doc. 123 incarto AI), l’UAI ha riconosciuto all’assicurato ¾ di rendita di invalidità (grado: 66%) dal 1° marzo 2013 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitata-mente al 31 dicembre 2013 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° settembre 2013 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado di invalidità del 25% e, quindi, non pensionabile. L’UAI ha puntualizzato che il versamento della rendita poteva avvenire solamente a far tempo dal 1° luglio  2013 (ovvero dopo sei mesi dall’inoltro della richiesta di prestazioni ex art. 29 LAI; doc. 145 e 147 incarto AI).

                               1.3.   Il ricorso inoltrato il 7 dicembre 2017 (doc. 153 incarto AI) da RI 1, patrocinato dalla RA 1, è stato stralciato dai ruoli con STCA 32.2017.213 del 23 gennaio 2018 da questa Corte per intervenuta transazione, consistente nell’annullamento della precitata decisione e nel rinvio degli atti all'amministrazione, affinché disponesse un approfondimento peritale di natura psichiatrica, volto a definire l’effettiva capacità lavorativa dell’assicurato sul libero mercato del lavoro in qualità di impiegato di commercio AFC, come pure l’acquisizione agli atti di una presa di posizione del proprio consulente in integrazione professionale (di seguito: CIP) sulla questione a sapere se per la determinazione del reddito da valido bisognava rifarsi al livello di competenza 3 o 4 (doc. 157 incarto AI).

                               1.4.   Ritornati gli atti, l’UAI ha raccolto il parere del 2 febbraio 2018 del CIP (doc. 159 incarto AI), la perizia psichiatrica del __________ del 2 agosto 2018 (doc. 180 incarto AI), il rapporto finale dell’11 ottobre 2018 (doc. 183 incarto AI) e il relativo complemento del 16 novembre 2018 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 187 incarto AI). Dopo aver pure eseguito i necessari accertamenti economici (doc. 188-191 incarto AI), l'UAI con decisione dell’11 febbraio 2019 (doc. 197 e 199 incarto AI) - previo preavviso mediante progetto del 20 novembre 2018 (doc. 192 incarto AI) - ha riconosciuto all’assicurato ¾ di rendita di invalidità (grado: 66%) dal 1° marzo 2013 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 30 novembre 2013 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° settembre 2013 ex art. 88a cpv. 1 OAI) e ¼ di rendita (grado: 46%) per il periodo successivo al 1° dicembre 2013.

L’UAI ha considerato nel marzo 2013 un reddito annuo "da valido" di fr. 87’698.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI: doc. 117) e "da invalido" di fr. 29'547.- (TA1 2012, attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa del 50% e deduzione sociale del 10% per altri fattori di riduzione, aggiornato al 2013: cfr. doc. 191) rispettivamente nel settembre 2013 (inizio della riqualifica presso il __________ di __________) un reddito annuo "da valido" di fr. 87’698.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI: doc. 117) e "da invalido" di fr. 47'275.- (TA1 2012, attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa dell’80% e deduzione sociale del 10% per altri fattori di riduzione, aggiornato al 2013; doc. 190).

L’UAI ha puntualizzato che il minor discapito economico era raggiunto nello svolgimento di attività adeguate semplici e ripetitive dove l’assicurato poteva percepire un reddito di fr. 47'275.- (capacità lavorativa dell’80%), superiore a quanto avrebbe potuto percepire in qualità di impiegato di commercio nel libero mercato del lavoro al 50% (capacità lavorativa stabilita in sede di istruttoria) di fr. 29'743.-.     

Da ultimo, l’amministrazione ha pure precisato che il versamento della rendita poteva avvenire solamente a far tempo dal 1° luglio 2013 (ovvero dopo sei mesi dall’inoltro della richiesta di prestazioni ex art. 29 LAI; doc. 145 e 147 incarto AI).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 14 marzo 2019 RI 1, sempre patrocinato dalla RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento, in via principale, di una rendita intera di invalidità a partire dal 1° luglio 2013 e di ¾ di rendita di invalidità dal 1° settembre 2016 (termine della formazione) e, in via subordinata, di una rendita intera di invalidità a partire dal 1° luglio 2013 e di ½ rendita di invalidità dal 1° settembre 2016; in ogni caso, il riconoscimento degli interessi di mora (doc. I, pag. 15).

La patrocinatrice dell’insorgente contesta l’aspetto medico, in quanto il suo cliente, al contrario di quanto erroneamente stabilito dal medico SMR, non presenterebbe una capacità lavorativa residua dell’80% in attività semplici e ripetitive.

La rappresentante del ricorrente contesta pure gli aspetti economici della decisione dell’UAI, ritenendo non corretta la valutazione operata dall’ispettore, che avrebbe determinato un reddito “da valido” troppo basso e un reddito “da invalido” troppo elevato. Contesta pure il mancato riconoscimento degli interessi di mora.

In particolare, la patrocinatrice dell’insorgente ritiene che il reddito “da valido” del suo cliente andrebbe determinato nel 2016, in via principale, in fr. 135'233.- in base alla tabella TA 11 2016 "Salario mensile lordo (valore centrale e intervallo interquartile) secondo la formazione, la posizione professionale e iI sesso", 2016 per il gruppo di formazione 1 (“Università e politecnici”: dipendenti in possesso di un titolo universitario guadagnavano in media fr. 10'810.- mensili, da riportare sulle 41.7 ore lavorative settimanali e da moltiplicare per 12 mensilità; doc. I, pag. 7). Oppure, in via subordinata, in fr. 109'800.- annui in base alla T 17 2016 "salario mensile lordo (valore centrale) secondo i Gruppi di professione, l'età e il sesso", 2016 (prima del 2016 TA7) per il gruppo di professioni 26 (“specialisti in scienze giuridiche, sociali e culturali”; fr. 8'777.- mensili, da riportare sulle 41.7 ore lavorative settimanali e da moltiplicare per 12 mensilità; doc. I, pag. 7). Oppure, in via ancora più subordinata, in fr. 111'249.- in base alla TA 1 2016 "salario mensile lordo (valore centrale) secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso",  2016, media dei rami economici 85 (“Istruzione”), 63 (“Altri servizi informativi”), 72 (“Ricerca scientifica e sviluppo”) e 91 (“Attività artist., intrattenimento, divertimento”), livello di competenza 4 (e non 3, come erroneamente effettuato dall’amministrazione; doc. I, pag. 8).       La rappresentante del ricorrente ritiene inoltre che il reddito “da invalido” andrebbe determinato nel 2016 in fr. 46'800.- in base al salario percepito di fr. 2'250.- mensili, al termine della formazione, presso la __________ al 50% riportato sulla percentuale lavorativa dell’80% medicalmente esigibile. Non può essere fissato, come preteso dall’amministrazione, in fr. 47'275.-, visto che nello svolgimento di attività adeguate semplici e ripetitive l’assicurato non presenta una capacità lavorativa residua dell’80%, come erroneamente stabilito dal medico SMR.      

                                         Da ultimo, l’avvocato postula che il suo assistito sia posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. A suffragio della richiesta ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato, e la documentazione economica dimostrante lo stato di indigenza del suo cliente (doc. 3-14).

                               1.6.   Nella risposta del 15 aprile 2019 (doc. IV), l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha rettificato le inabilità lavorative dell’assicurato sulla base dell’annotazione dell’8 aprile 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. IV-1).

Dopo avere ribadito di avere determinato correttamente il reddito “da valido” dell’assicurato ex art. 26 cpv. 2 OAI, applicando la TA 1 2014, rami economici 63, 72, 85 e 91, livello di competenza 3, l’amministrazione ha quindi ricalcolato il grado di invalidità dell’assicurato, riconoscendogli ¾ di rendita di invalidità (grado: 66%) dal 1° marzo 2013 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 28 febbraio 2017 e ¼ di rendita (grado: 47%) per il periodo successivo al 1° marzo 2017.

L’UAI ha considerato nel marzo 2013 un reddito annuo "da valido" di fr. 87’698.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI: doc. 117) e "da invalido" di fr. 29'546.76 (TA1 2012, attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa del 50% e deduzione sociale del 10% per altri fattori di riduzione, aggiornato al 2013: cfr. doc. 191) rispettivamente nel marzo 2017 un reddito annuo "da valido" di fr. 88’561.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI: doc. 143 e 189 incarto AI) e "da invalido" di fr. 47'229.- (reddito effettivamente percepito presso la __________ lavorando all’80%, dopo essere stato riformato con successo con ottenimento dell’AFC profilo esteso nell’estate 2016 ed essere stato assunto in misura del 50% dal 1° settembre 2016 e dell’80% dal 1° marzo 2017: cfr. doc. 135).

In merito al diritto al versamento degli interessi di mora, l’UAI ha puntualizzato che tale aspetto era in fase di completamento e sarebbe stato definito tramite decisione (doc. IV, pag. 4).

                               1.7.   Il 4 giugno 2019 l’avvocato del ricorrente - dopo aver rilevato che l’UAI aveva riconosciuto che il suo cliente presentava una incapacità lavorativa del 50% non solo nell’attività di impiegato di commercio ma anche in altre attività semplici e ripetitive (reddito “da invalido” nel 2013: fr. 29'547.-) e che, come richiesto, nel nuovo confronto dei redditi, quale “reddito da invalido” era stato preso in considerazione il salario che il suo assistito percepisce effettivamente lavorando presso la __________ all’80%, in qualità di impiegato di commercio (reddito “da invalido” nel 2017: fr. 47'229.-) -  ha nuovamente ribadito le contestazioni al reddito “da valido” considerato dall’UAI, ritenuto troppo basso. Il suo cliente avrebbe quindi diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2013 al 31 agosto 2016 e ¾ (rispettivamente ½) rendita dal 1° settembre 2016 (termine della formazione).

                               1.8.   Il 5 luglio 2019 l’UAI ha confermato la propria posizione, insistendo nel chiedere la reiezione del gravame, con argomenti (in particolare, ribadendo l’inapplicabilità al caso di specie delle tabelle TA 11 e T17 nota quale TA7 fino al 2012) di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XII).

                               1.9.   Il 22 luglio 2019 la patrocinatrice dell’assicurato si è riconfermata nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XIV). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti svariata documentazione (doc. 16-19).

                             1.10.   Il 23 agosto 2019 l’UAI ha confermato la propria posizione, insistendo nel chiedere la reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XVI).

                             1.11.   Il doc. XVI è stato trasmesso per conoscenza alla rappresentante del ricorrente (doc. XVII).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto a una rendita intera di invalidità a partire dal 1° luglio 2013 e a ¾ di rendita di invalidità dal 1° settembre 2016 (termine della formazione), come richiesto dalla patrocinatrice del ricorrente.

                                         Preliminarmente il TCA rileva che la rappresentante dell’insorgente non contesta - a ragione - che la prestazione vada versata dal 1° luglio 2013 (ossia sei mesi dopo l'inoltro della richiesta del 1°/4.01.2013) a fronte di una domanda tardiva (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI).

                                         Dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti; STCA 32.2017.90 del 19 febbraio 2018, consid. 2.9), esula dalla presente procedura la domanda di riconoscimento degli interessi di mora, sulla quale l'Istituto assicuratore resistente non si è determinato con la decisione formale qui impugnata. Nella risposta del 15 aprile 2019 l’UAI ha puntualizzato che l’aspetto relativo al diritto al versamento degli interessi di mora era in fase di completamento e sarebbe stato definito tramite decisione (doc. IV, pag. 4). La precitata richiesta è, pertanto, irricevibile (doc. I, pag. 15).

                            2.1.1.   Il TCA osserva inoltre che con la decisione impugnata l’UAI, sulla base di quanto indicato il 16 novembre 2018 dal medico SMR (doc. 183 incarto AI), ha fissato le seguenti inabilità lavorative: 100% nell’attività abituale dall’11 marzo 2012 e in attività adeguate 100% dall’11 marzo 2012, 50% dal 1° ottobre 2012 (attività adeguate semplici e ripetitive), 80% dal 1° settembre 2013 (attività adeguate semplici e ripetitive) e 50% dal 1° settembre 2013 (impiegato di commercio). In base a quanto precede l’UAI ha considerato nel marzo 2013 un reddito annuo "da valido" di fr. 87’698.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI, applicando la TA 1 2012, ramo economico 85, livello di competenza 3: doc. 117) e "da invalido" di fr. 29'547.- (TA1 2012, attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa del 50% e deduzione sociale del 10% per altri fattori di riduzione, aggiornato al 2013: doc. 191) rispettivamente nel settembre 2013 (inizio della riqualifica presso il __________ di __________) un reddito annuo "da valido" di fr. 87’698.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI, applicando la TA 1 2012, ramo economico 85, livello di competenza 3: doc. 117) e "da invalido" di fr. 47'275.- (TA1 2012, attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa dell’80% e deduzione sociale del 10% per altri fattori di riduzione, aggiornato al 2013: doc. 190).

                                         L’UAI ha quindi concluso riconoscendo all’assicurato ¾ di rendita di invalidità (grado: 66%) dal 1° marzo 2013 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 30 novembre 2013 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° settembre 2013 ex art. 88a cpv. 1 OAI) e ¼ di rendita (grado: 46%) per il periodo successivo al 1° dicembre 2013 (doc. 197-199 incarto AI).

                                         In sede di risposta l’UAI, sulla base di quanto indicato l’8 aprile 2019 dal medico SMR (doc. IV-1), ha fissato le seguenti inabilità lavorative: 100% nell’attività abituale dall’11 marzo 2012 e in attività adeguate 100% dall’11 marzo 2012, 50% dal 1° settembre 2013 (attività adeguate semplici e ripetitive), 50% dal 1° settembre 2013 (attività impiegato di commercio, formazione conclusa nel 2015/2016) e 20% dal 1° marzo 2017 (attività impiegato di commercio per __________).  

In base a quanto precede l’UAI ha considerato nel marzo 2013 un reddito annuo "da valido" di fr. 87’698.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI, applicando la TA 1 2012, ramo economico 85, livello di competenza 3: doc. 117) e "da invalido" di fr. 29'546.76 (TA1 2012, attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa del 50% e deduzione sociale del 10% per altri fattori di riduzione, aggiornato al 2013: doc. 191) rispettivamente nel marzo 2017 un reddito annuo "da valido" di fr. 88’561.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI, applicando la TA 1 2014, rami economici 63, 72, 85 e 91, livello di competenza 3, aggiornato al 2016: doc. 143 e 189) e "da invalido" di fr. 47'229.- (reddito effettivamente percepito presso la Pro Infirmis lavorando all’80%, dopo essere stato riformato con successo con ottenimento dell’AFC profilo esteso nell’estate 2016 ed essere stato assunto in misura del 50% dal 1° settembre 2016 e dell’80% dal 1° marzo 2017: doc. 135). L’UAI ha quindi concluso riconoscendo all’assicurato ¾ di rendita di invalidità (grado: 66%) dal 1° marzo 2013 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 28 febbraio 2017 e ¼ di rendita (grado: 47%) per il periodo successivo al 1° marzo 2017 (doc. IV).

Nella risposta di causa del 15 aprile 2019 l’amministrazione ha quindi sostanzialmente postulato l’accoglimento parziale del ricorso e la riforma della decisione impugnata nel senso ivi indicato (cfr. art. 6 cpv. 1 Lptca). Nella misura in cui l’UAI non ha emesso una nuova decisione (cfr. art. 6 cpv. 2 Lptca), tale scritto assume nel caso di specie il carattere di una mera proposta indirizzata al giudice affinché egli decida in tal senso.

                               2.2.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.3.   Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                         Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65; STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.3).

                               2.4.   Per quanto concerne l’aspetto medico, dalle tavole processuali emerge che, sulla base di quanto indicato l’8 aprile 2019 dal medico SMR (doc. IV-1), l’UAI ha fissato le seguenti inabilità lavorative: 100% nell’attività abituale dall’11 marzo 2012 e in attività adeguate 100% dall’11 marzo 2012, 50% dal 1° settembre 2013 (attività adeguate semplici e ripetitive), 50% dal 1° settembre 2013 (attività impiegato di commercio, formazione conclusa nel 2015/2016) e 20% dal 1° marzo 2017 (attività impiegato di commercio per __________). 

Le precitate inabilità lavorative fissate in questa sede dall’amministrazione in base a quanto indicato dal medico SMR possono essere fatte proprie da questa Corte. Tanto più che le stesse non sono neppure contestate dalla patrocinatrice dell’assicurato.

                               2.5.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute di cui è affetto l’assicurato.

                               2.6.   Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                                         Nel caso di specie vengono pertanto considerati i dati del 2013 (il danno alla salute risale infatti all’11 marzo 2012: cfr. consid. 1.1), e quelli del 2017 (il miglioramento della capacità di guadagno dell’assicurato è difatti riconducibile all’aumento dal 50% all’80% il pensum lavorativo presso la __________, ritenuta dalla perita psichiatra del __________ una realtà lavorativa peculiare e similare ad un ambiente semiprotetto, a far tempo dal 1° marzo 2017: cfr. consid. 1.1).

                               2.7.   Per quanto riguarda il reddito da valido, secondo l’art. 28a cpv. 1 LAI per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

                                         L'art. 26 OAI, che regola la situazione degli assicurati senza formazione professionale, enuncia che:

" Se l'assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti conoscenze professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del valore medio attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari (cpv. 1).

Dopo … anni compiti          Prima … anni compiti           Tasso in per cento

_____________________________________________________________

                                          21                                          70

21                                      25                                          80

25                                      30                                          90

30                                                                                 100

Se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli si preparava (cpv. 2)."

                                         Il capoverso 1 si riferisce a invalidi alla nascita oppure invalidi precoci che non hanno potuto, a causa del danno alla salute, acquisire delle conoscenze professionali sufficienti (STFA

                                         I 24/03 del 13 luglio 2005; STFA dell'11 febbraio 1993 nella causa B. p. 9; STFA I 358/85 del 6 maggio 1986; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, p. 207; direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità N 3035-3039). Con questo concetto si intende il conseguimento di una formazione professionale conclusa (cfr. STFA I 612/02 del 2 settembre 2003, consid. 2.2.; STFA del 6 maggio 1986 in re D consid. 1c). Il capoverso 1 sancisce in pratica il principio dell'accertamento generale e astratto del reddito da valido sulla base delle tabelle salariali (STFA dell'11 febbraio 1993 in re B. p. 9).

                                         Rappresenta un’eccezione a questo principio, sempre nel contesto dell'art. 26 cpv. 1 OAI, la fattispecie in cui un assicurato diventa invalido poco prima di iniziare la formazione professionale e da elementi univoci ed evidenti risulta che senza l’invalidità questi avrebbe appreso una determinata professione. In tale evenienza il calcolo del reddito da valido va effettuato facendo riferimento a questa professione (cfr. STFA I 543/04 del 26 gennaio 2005, consid. 3.3.1; STFA I 472/02 del 10 febbraio 2003, consid. 1.2.).

                                         Qualora, tuttavia, un assicurato abbia concluso una formazione professionale, l’invalidità va determinata secondo il metodo generale del raffronto dei redditi (cfr. STFA I 612/02 del 2 settembre 2003, consid. 2.2.; STFA U 360/01 del 7 luglio 2003, consid. 3.2.).

                                         L'art. 26 cpv. 2 OAI presuppone, invece, in particolare che l'invalido abbia cominciato una determinata formazione ed esistano indizi concreti secondo cui l'interessato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe concluso quella formazione. Le sole dichiarazioni d'intenti in tal senso oppure "Mutmassungen" non bastano (STFA del 11 febbraio 1993 in re B. consid. 5b; STFA    I 748/01 del 20 agosto 2002, consid. 4; STFA I 612/02 del 2 settembre 2003 ("konnte die Versicherte Person wegen der Invalidität eine begonnene berufliche Ausbildung nicht abschliessen…"); STFA U 360/01 del 7 luglio 2003 ("In quest'ultimo ambito, l'art. 26 cpv. 2 OAI recita in particolare che se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli si prepara. Orbene, anche in questo caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo di applicazione di tale disposto alla formazione di base (sentenza inedita del 10 marzo 1997 in re W., I 104/96, consid. 2a).).

                                         Il reddito che si potrebbe attribuire all’assicurato presumendolo non invalido corrisponde al reddito medio di un lavoratore nella professione che stava seguendo. In questo caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo di applicazione di tale disposto alla formazione di base (cfr. STFA U 360/01 del 7 luglio 2003, consid. 3.2; STCA 32.2011.281 del 7 marzo 2012, consid. 2.1).

                                         Dalla Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicura-zione per l’invalidità (CIGI) emanata dall’UFAS e valida dal 1° gennaio 2013 rispettivamente dal 1° gennaio 2015 emerge, inoltre, che l’art. 26 cpv. 2 OAI:

" (…) Questa disposizione si applica ad assicurati, che iniziano una formazione professionale (non ancora invalidi), ma che non possono ultimarla perché nel frattempo lo sono diventati oppure la terminano ma non possono esercitare la professione appresa a causa dell’invalidità (RCC 1963 pag. 365). Si applica anche ad assicurati che a causa dell’invalidità hanno dovuto seguire una formazione meno qualificata di quella iniziata o prevista (RCC 1973 pag. 538). Per formazione prevista si intendono programmi di studio precisi che un giovane ha dovuto abbandonare essendo diventato invalido poco prima." (CIGI n. 3039)

                               2.8.   Nel caso di specie l’amministrazione ha valutato il reddito “da valido” dell’assicurato secondo quanto stabilito dall’art. 26 OAI cpv. 2, poiché il danno alla salute è subentrato durante la formazione universitaria. Dopo aver terminato il bachelor in filosofia preso l’USI a Lugano, l’assicurato ha infatti iniziato un master in scienze religiose, poi interrotto, rispettivamente un master in diritto comparato delle religioni che ha parimenti interrotto, per l'insorgenza del danno alla salute nel marzo 2012.

                                         Il TCA condivide la scelta operata dall’amministrazione, peraltro non contestata da parte del ricorrente.

                                         Il 5 agosto 2016 il CIP, al fine di determinare il reddito da valido, ha quindi preso in considerazione il valore TA1 2012 (suddivisa per rami economici, posizione professionale e sesso), ramo economico 85 (“Istruzione”), uomini, livello di competenza 3 (attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in ambito specifico), poiché si poteva presumere che l'assicurato con un master in tale facoltà avrebbe potuto svolgere attività di insegnante. L'assicurato avrebbe potuto quindi percepire nel 2013 un salario annuo di Fr. 87'698.- (doc. 117 incarto AI).

Successivamente, il 24 agosto 2017 il CIP, al fine di determinare il reddito da valido, ha ritenuto maggiormente indicato, nel caso di specie, prendere in considerazione la media delle seguenti categorie della TA1 2014:

" (…)

85 -> istruzione: attività già presa in considerazione nel mio primo rapporto;

63 --> attività di servizi d'informazione: attività di giornalismo;

72 -> ricerca scientifica e sviluppo: qualsiasi attività nell'ambito della ricerca universitaria e legata a varie attività e associazioni;

91-> biblioteche, archivi e musei: attività nei vari archivi, bibliotecario oppure attività in musei religiosi.

Per ogni divisione economica è stato preso in considerazione il livello di qualifica 3 (attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in un ambito specifico).

Riportiamo i dati nel seguente schema:

Categoria

Salario RSS

Ore lavorative medie

Salario corretto annuale

85

6'792.--

41.4

  84'356.64

63

7'269.--

41.2

  89'844.84

72

8’399

40.8

102'803.80

91

4'853.--

41.9

  73'572.21

Per ogni dato, abbiamo quindi riportato il valore alle ore medie annue della specifica divisione economica.

Fatto la media fra tutti i settori sopra riportati ne esce un salario medio per il 2014 (anno del confronto dei redditi 2016 ma i dati statistici giungono al momento fino al 2015) di Fr. 87'644.-. Tale dato lo aggiorniamo al 2015 ed otteniamo un salario annuo di Fr. 87'966.-. (…)” (doc. 143 incarto AI).

La patrocinatrice dell’insorgente ritiene che il reddito “da valido” del suo cliente andrebbe determinato nel 2016, in via principale, in fr. 135'233.- in base alla tabella TA 11 2016 (suddivisa secondo la formazione) per il gruppo di formazione 1 (“Università e politecnici”: dipendenti in possesso di un titolo universitario guadagnavano in media fr. 10'810.- mensili, da riportare sulle 41.7 ore lavorative settimanali e da moltiplicare per 12 mensilità; doc. I, pag. 7). Oppure, in via subordinata, in fr. 109'800.- annui in base alla T 17 2016 (prima del 2016 TA7, suddivisa secondo i gruppi di professioni) per il gruppo di professioni 26 (“specialisti in scienze giuridiche, sociali e culturali”; fr. 8'777.- mensili, da riportare sulle 41.7 ore lavorative settimanali e da moltiplicare per 12 mensilità; doc. I, pag. 7). Oppure, in via ancora più subordinata, in fr. 111'249.- in base alla TA1 2016 (suddivisa per rami economici, posizione professionale e sesso), media dei rami economici 85 (“Istruzione”), 63 (“Altri servizi informativi”), 72 (“Ricerca scientifica e sviluppo”) e 91 (“Attività artist., intrattenimento, divertimento”), livello di competenza 4 (e non 3, come erroneamente effettuato dall’amministrazione; doc. I, pag. 8).     

Il 2 febbraio 2018 il CIP ha puntualizzato quanto segue:

" (…) Si chiede di esprimersi riguardo il livello di competenza.

Nella valutazione del 24 agosto 2017 abbiamo preso in considerazione il livello di competenza 3 (attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze di un ambito specifico). La rappresentante legale chiede di prendere in considerazione il livello di competenza 4 (attività che prevedono la risoluzione di problemi compositi e l'assunzione di decisioni complesse, che presuppongono un'ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico).

Per poter determinare il livello di competenza bisogna valutare la funzione che l'Assicurato avrebbe ricoperto e quindi saper esaminare le competenze necessarie a ricoprire tale funzione.

Nel caso specifico l'Assicurato stava svolgendo il master in scienze comparate delle religioni ed abbiamo presupposto, considerato che il danno alla salute è subentrato durante la formazione, una serie di attività che l'Assicurato avrebbe potuto svolgere al termine di essa.

Queste attività sono attività che richiedono conoscenze specifiche e sono attività complesse, ma che non prevedono la risoluzione di problemi compositi e l'assunzione di decisioni complesse.

Se prendiamo per esempio l'attività di istruzione o l'attività di giornalismo, si presuppone una conoscenza specifica della Materia (per poterla insegnare o per poter svolgere un servizio di informazione corretto), ma tali professioni non comportano decisioni complesse o la risoluzione di problematiche articolate.

Il Signor RI 1 inoltre stava svolgendo il master. Questo ciclo di studi è da considerarsi quasi obbligatorio dopo al termine del bachelor per avere maggiori possibilità di impiego nel mondo del lavoro. In effetti il nuovo ordinamento universitario prevede il termine della formazione universitaria dopo aver compiuto 3 anni (bachelor) + 2 anni (master).

In aggiunta a ciò bisogna considerare che il livello di competenza 4 è il livello più elevato. Il percorso di master, oggi assai diffuso nelle scelte formative, non è da considerarsi la fine della formazione universitaria, poiché vi è la possibilità di continuare con il livello superiore quale il dottorato.

Non possiamo quindi prendere in considerazione, come ha fatto la rappresentate legale, unicamente il dato finanziario ma bisogna tener presente soprattutto i fattori sopra elencati.

Per questo motivo confermiamo la nostra presa di posizione dove il reddito da valido viene calcolato dalle medie delle categorie 85, 63, 72, 91, livello di competenza 3 (attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in un ambito specifico), pari a Fr. 87'966.- annui, come riportato nel rapporto del 24 agosto 2017.”

                                         Il 5 luglio 2019 (doc. XII) l’UAI ha puntualizzato quanto segue:

" In merito alle tabelle si prende atto delle considerazioni esposte da controparte con l'ausilio delle precisazioni fornite dall'Ufficio federale di statistica (UFS) (cfr. annessi alla documentazione prodotta) riguardanti l'applicazione della tabella T11 intitolata "Salario mensile lordo (valore centrale e intervallo interquartile) secondo la formazione, la posizione professionale e iI sesso". Tale tabella determina un reddito in base alla sola formazione, distinguendosi in 8 sottocategorie così composte:

1.   Università e politecnici;

2.   Scuola universitaria prof. (SUP), ASP;

3.   Formazione e scuola prof. superiore;

4.   brevetto d'insegnamento;

5.   Maturità;

6.   tirocinio completo (CFC);

7.   formazione acquisita sul posto di lavoro;

8.   senza formazione profes. completa.

Il reddito senza invalidità nel caso in questione non può essere definito tramite la tabella citata (con importo indicato da controparte in fr. 135'233.-), la stessa essendo limitata al criterio al livello di "formazione" senza altre distinzioni, senza riferimento a determinate categorie professionali, ciò che è espressamente richiesto per l'applicazione dell'art. 26 cpv. 2 OAI ("... professione alla quale egli si preparava”).

In merito alla tabella T17 (nota quale TA7 fino al 2012) riferita al "salario mensile lordo (valore centrale) secondo i Gruppi di professione, l'età e il sesso", la stessa è applicata in casi particolari per definire più precisamente un salario in una professione specifica, che include varie e diverse mansioni, quando la persona assicurata ha lavorato in un preciso ambito per diversi anni. (…)”

                                         Nello specifico tale tabella non risulta essere appropriata per la definizione del reddito da valido nel caso del signor RI 1 non essendovi una professione chiara di riferimento nella quale egli abbia potuto maturare una sufficiente esperienza lavorativa. Inoltre la categoria 2 concernente "professioni intellettuali e scientifiche" che includono la sottocategoria 26 intitolata "specialisti in scienze giuridiche, sociali e culturali", per la quale è indicato un importo per uomini con età tra 30-49 anni di fr. 8'577.- lordi mensili, RSS 2016, si riferisce ad un gruppo professionale generico, che non rispecchia una determinata professione concreta come necessario per l'elaborazione del caso specifico.

" (…) In considerazione di quanto sopra si ribadisce la correttezza della valutazione espressa del reddito da valido con riferimento alla media determinata secondo le attività concrete indicate nel rapporto del Servizio integrazione professionale (SIP) del 2 febbraio 2018 (inc. Al, doc. 159) con importo stabilito in base ai dati della tabella TA1_skill level in riferimento al livello 3 delle categorie 63, 72, 85, 91.”

(doc. XII)

                            2.8.1.   Chiamato a pronunciarsi dopo avere attentamente esaminato la documentazione agli atti, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi da quanto indicato - in modo puntuale e motivato - dal CIP (in particolare, nell’annotazione del 2 febbraio 2018) rispettivamente dall’UAI nelle osservazioni del 5 luglio 2019.

Dalle tavole processuali emerge infatti che l’assicurato ha terminato un bachelor in filosofia presso l’__________ a __________, ha iniziato un master in scienze religiose, poi interrotto, rispettiva-mente un master in diritto comparato delle religioni che ha parimenti interrotto, a causa dell’insorgenza del danno alla salute nel mese di marzo 2012. Si può quindi ritenere che, senza il danno alla salute, egli, dopo aver compiuto 3 anni (bachelor in filosofia), avrebbe pure terminato gli ulteriori 2 anni (master in diritto comparato delle religioni), concludendo la sua formazione universitaria, secondo il nuovo ordinamento universitario. Giova qui ricordare che si deve considerare la formazione di base (cfr. consid. 2.7) ai fini del giudizio. Nel caso di specie, vanno quindi considerati 5 anni, in quanto i 3 anni del bachelor erano già compiuti e l’assicurato aveva cominciato gli ulteriori 2 anni del Master prima dell’insorgenza del danno alla salute.

Il TCA concorda con l’amministrazione circa l’inapplicabilità al caso di specie della tabella TA 11 intitolata "Salario mensile lordo (valore centrale e intervallo interquartile) secondo la formazione, la posizione professionale e iI sesso", essendo limitata al criterio al livello di "formazione" senza altre distinzioni, senza riferimento a determinate categorie professionali, ciò che è espressamente richiesto per l'applicazione dell'art. 26 cpv. 2 OAI ("... professione alla quale egli si preparava') rispettivamente della tabella T 17 (nota quale TA7 fino al 2012) riferita al "salario mensile lordo (valore centrale) secondo i Gruppi di professione, l'età e il sesso", applicata in casi particolari quando la persona assicurata ha lavorato in un preciso ambito per diversi anni mentre, nel caso dell’assicurato, non vi è professione chiara di riferimento nella quale egli abbia potuto maturare una sufficiente esperienza lavorativa.

Il TCA concorda con l’amministrazione circa l’applicabilità al caso di specie della tabella TA 1, media dei rami economici 85 (istruzione), 63 (servizi informativi), 72 (ricerca scientifica o sviluppo) e 91 (biblioteche, archivi e musei). Il TCA ritiene infatti convincenti le spiegazioni fornite dal CIP in data 19 agosto 2016 (doc. 117 incarto AI) e del 24 agosto 2017 (doc. 143 incarto AI) riguardo alle categorie professionali dell’ISS nella quale inserire le attività che potrebbe svolgere l’assicurato se avesse concluso la propria a formazione accademica (3 anni + 2 anni).

A tale riguardo va, innanzitutto ricordato che, ai sensi della giurisprudenza federale, il CIP rappresenta la persona che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una simile valutazione (cfr. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012 con la quale il TF ha confermato la STCA 32.2012.41 del 24 luglio 2012; 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 con la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del 14 aprile 2011; STCA 32.2017.74 del 29 novembre 2017, consid. 2.8; STCA 32.2017.143 del 7 maggio 2018, consid. 2.15; STCA 32.2017.199 del 24 settembre 2018, consid. 2.7.2).

                                         Nel caso di specie, le giustificazioni, ben motivate, addotte dal CIP al fine di dimostrare come la scelta di far ricadere le possibili attività dell’assicurato nelle precitate categorie sia maggiormente opportuna rispetto a quanto indicato dalla patrocinatrice del ricorrente, appaiono appropriate e possono quindi essere fatte proprie da questa Corte.

A proposito della questione di sapere se, in concreto, vada applicato il livello di competenze 4 (come richiesto dalla patrocinatrice dell’assicurato) oppure il livello di competenze 3 (come effettuato dall’amministrazione), è utile segnalare che a partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati per professione in funzione del tipo di lavoro che è generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare la professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello 4 è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10).

Nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza federale appena citata e visti i compiti dei quali si sarebbe potuto occupare l’assicurato nelle citate categorie con la sua formazione universitaria (3 anni di bachelor + 2 anni di master), secondo le dettagliate e motivate indicazioni fornite dal CIP nell’annotazione del 2 febbraio 2018 (cfr. doc. 159 incarto AI), condivise da questa Corte, nonostante le critiche sollevate al riguardo dalla patrocinatrice del ricorrente, il TCA ritiene che non si possa utilizzare un livello di competenza superiore al livello 3.

                            2.8.2.   Reddito da valido: anno 2013.

Per quanto concerne il reddito da valido per il 2013, l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo di fr. 87'698.-, sia in sede di decisione sia in sede di risposta davanti al TCA, in base a quanto stabilito dal CIP in data 19 agosto 2016, in applicazione della TA1 2012, RSS categoria 85 (“Istruzione”) livello di competenze 3, uomini, aggiornato al 2013 e riportato su 41.5 settimanali (doc. 117 incarto AI).     

Nonostante il CIP in data 24 agosto 2017 abbia rilevato che, nel caso di specie, risultava maggiormente indicato determinare il reddito da valido dell’assicurato ex art. 26 cpv. 2 OAI, effettuando una media dei rami economici 85 (istruzione), 63 (servizi informativi), 72 (ricerca scientifica o sviluppo) e 91 (biblioteche, archivi e musei), l’amministrazione ha quindi preso in considerazione il precitato importo di fr. 87'698.- che però riguarda unicamente la categoria 85 “Istruzione”.

Tale modo di procedere non può essere tutelato.

AI fini del presente giudizio, in applicazione della TA1 2012, livello di competenze 3, uomini, fanno stato i seguenti dati:

Categoria

Salario RSS

Ore lavorative medie

Salario corretto annuale

85

6'992.--

41.4

  86'840.64

63

7'317.--

41.2

  90'438.12

72

8'446.--

40.6

102'872.28

91

6'190.--

41.6

  77'251.25

Fatta la media fra tutti i settori sopra riportati, risulta un salario medio per il 2012 di fr. 89'350.57. Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la tabella T1.1.10: “Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2018”), un reddito annuo di 90'065.37 (ovvero fr. 89'350.57 + 0.8%).

Il reddito “da valido” dell’assicurato è quindi fissato, per il 2013, in fr. 90'065.37.

                            2.8.3.   Reddito da valido: anno 2017.

Nella decisione avversata l’amministrazione non ha fatto il calcolo del reddito da valido per il 2017, in quanto ha considerato unicamente i dati per il marzo 2013 (inizio diritto alla rendita) e febbraio 2013 (inizio della riqualifica presso il __________ di __________). In sede di risposta ha invece considerato quale reddito da valido nel marzo 2017, l’importo di fr. 88’561.- (in base a quanto stabilito dal CIP ex art. 26 cpv. 2 OAI, applicando la TA 1 2014, rami economici 63, 72, 85 e 91, livello di competenza 3, aggiornato al 2016: doc. 143 e 189 incarto AI).   Per calcolare il reddito da valido nel 2017, l’amministrazione ha applicato la TA 1 2014, allorquando il TF ha stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al momento del rilascio della decisione su opposizione (in casu,11 febbraio 2019: doc. 197 e 199 incarto AI) e quindi, nel caso di specie, quelli del 2016 (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8). Anche per questo aspetto, il modo di procedere dell’UAI non può, quindi, essere tutelato. AI fini del presente giudizio, in applicazione della TA1 2016, livello di competenze 3, uomini, fanno stato i seguenti dati:

Categoria

Salario RSS

Ore lavorative medie

Salario corretto annuale

85

7'068.--

41.4

  87'784.56

63

7'419.--

41.3

  91'921.41

72

8'003.--

40.7

  97’716.63

91

6'145.--

41.9

  77'242.65

Fatto la media fra tutti i settori sopra riporti, risulta un salario medio per il 2016 di fr. 88'666.31. Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017 (cfr. la tabella T1.1.10: “Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2018”), un reddito annuo di 89'020.97 (ovvero fr. 88'666.31+ 0.4%).

Il reddito “da valido” dell’assicurato è quindi fissato, per il 2017, in fr. 89'020.97.

                            2.8.4.   In esito alle considerazioni che precedono, le critiche della patrocinatrice dell’insorgente a proposito della mancata applicazione al caso di specie di un reddito “da valido” nel 2016 di fr. 135'233.- determinato in base alla tabella TA 11 2016, rispettivamente di fr. 109'800.- in base alla tabella T 17 2016, per il gruppo di professione 26 oppure in fr. 111'249.- in base alla TA 1 2016, media dei rami economici 85, 63, 72 e 91, livello di competenza 4, devono essere respinte.

                            2.8.5.   Il reddito “da valido” dell’assicurato è quindi fissato, per il 2013, in fr. 90'065.37 e, per il 2017, in fr. 89'020.97.                                        

                               2.9.   Per quanto concerne il reddito da invalido dell’assicurato, le parti concordano sul fatto che esso ammontava a fr. 29'546.76 (TA1 2012, attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa del 50% e deduzione sociale del 10% per altri fattori di riduzione: doc. 191) dal 1° marzo 2013 rispettivamente a fr. 47'229.- (reddito effettivamente percepito presso la __________ lavorando all’80%, dopo essere stato riformato con successo con ottenimento dell’AFC profilo esteso nell’estate 2016) dal 1° marzo 2017 (cfr. questionario del datore di lavoro di cui al doc. 135). Questo Tribunale ritiene di potere fare propri tali dati e di non aver motivo di verificarli oltre (in questo senso cfr. le STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6; 32.2016.137 del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2 maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017 consid. 2.6; STCA 32.2017.81 del 18 dicembre 2017, consid. 2.11.1; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.7; STCA 35.2018.92 del 28 febbraio 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.10).

                                         Il "reddito da invalido" ammonta quindi per il 2013 a fr. 29'546.76 e per il 2017 a fr. 47'229.-.

                             2.10.   Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 29'546.76 con il relativo reddito "da valido" di fr. 90'065.37 per il 2013, si ottiene un grado d’invalidità del 67,19% ([90'065.37 - 29'546.76] x 100 : 90'065.37) arrotondato al 67% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, che permette l’erogazione di ¾ di rendita a decorrere - per i motivi già esposti al consid. 2.6 - dal 1° marzo 2013 (con versamento dal 1° luglio 2013, per i motivi già esposti al consid. 2.1).

Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 47'229 con il relativo reddito "da valido" di fr. 89'020.97, si ottiene a partire dal 1° marzo 2017 (cfr. consid. 2.6) un grado d’invalidità del 46,94% ([89'020.97 - 47'229] x 100 : 89'020.97) arrotondato al 47% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121. Ciò che impone la riduzione della rendita ad ¼ a decorrere dal 1° giugno 2017 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento della capacità di guadagno dell’assicurato - riconducibile all’aumento dal 50% all’80% il pensum lavorativo presso la Pro Infirmis a far tempo dal 1° marzo 2017: cfr. consid. 1.1 e 2.6 - ex art. 88a cpv. 1 OAI: cfr. consid. 2.3).

La decisione avversata deve quindi essere riformata in tal senso.

                             2.11.   Stante quanto precede, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la fattispecie sufficientemente chiarita.

                                         Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6).

                             2.12.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’UAI che verserà fr. 1'200.- al ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione dell’11 febbraio 2019 - con cui l'UAI ha riconosciuto all’assicurato ¾ di rendita di invalidità dal 1° marzo 2013 ridotta a ¼ di rendita dal 1° dicembre 2013, con versamento della prestazione dal 1° luglio 2013 - è riformata nel senso che l’assicurato ha diritto a ¾ di rendita di invalidità (grado: 67%) dal 1° marzo 2013 ridotta a ¼ di rendita (grado 47%) dal 1° giugno 2017, con versamento della prestazione dal 1° luglio 2013.

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente fr. 1'200.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.56 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.03.2020 32.2019.56 — Swissrulings