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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.03.2020 32.2019.54

4. März 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,026 Wörter·~20 min·4

Zusammenfassung

Costi relativi alla consegna, a titolo di mezzo ausiliario, di una carrozzella per doccia con cuscino antidecubito

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.54   PC/sc

Lugano 4 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° marzo 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 30 gennaio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 2 ottobre 2017 RI 1, nato il __________ 1953, affetto da cecità bilaterale da svariati anni e da una paraplegia completa sensomotorica sub Th9 (AIS A) con un ematoma spontaneo insorto il 23 luglio 2017 (doc. 119, 120, 121 e 146 Incarto AI), ha chiesto all’UAI il riconoscimento di vari mezzi ausiliari, tra cui figurava pure una carrozzella per doccia con cuscino antidecubito (“Duschrollstuhl mit Gelkissen (präventiv)”: doc. 135).

A suffragio della propria richiesta RI 1 ha prodotto il preventivo del 23 gennaio 2018 della ditta __________ di __________ e la “Ergotherapeutiche Hilfsmittelverordnung” rilasciata il 31 gennaio 2018 dai medici del __________ di __________, ove è stato ricoverato dal 14 agosto 2017 al 7 febbraio 2018 (inclusi; doc. 135, 150, 153, 163 e 171 incarto AI). Da tale prescrizione (doc. 153 incarto AI), si evince, in particolare, quanto segue:

" (…) Ziele der Versorgung: Dekubitusprophylaxe; Hygiene; Körperpflege/Selbstsorge. Begründung: Dusch-und Toilettenrollstuhl Meyra Dolphin Zum Abführen und/oder zur Körperpflege in der bodenbündigen Dusche wird eine Dusch-und Toilettenrollstuhl eingesetz 500208 Gel-Sitzkissen GKP mit Ausschnitt (für Dusch-und Toilettenrollstuhl) ohne Bezug Um Druckstellen während der Körperpflege zu vermeiden. Ist ein Gelkissen zum Dusch-und Toilettenrollstuhl notwendig” (doc. 153 incarto AI).

                                         Dall’8 febbraio 2018 RI 1 risiede presso il Centro __________ (doc. 150, 163 e 171 incarto AI).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti burocratici del caso (in particolare, dopo avere acquisito agli atti la perizia tecnica dell’11 aprile 2018 della Federazione svizzera di consulenza dei mezzi ausiliari, FSCMA: doc. 158 incarto AI), l’UAI, con progetto di decisione del 13 aprile 2018 rubricato “Nessuna garanzia per sedia da doccia (in istituto)”, ha negato la garanzia per il mezzo ausiliario richiesto, non risultando assolte le condizioni legali per la sua consegna, in quanto “lei risiede stabilmente in un Istituto, questo è attrezzato per tutte le sue necessità quotidiane. Dispone peraltro anche di quanto da lei richiesto, senza che lei debba necessariamente avere un ausilio personale, come quello preventivatoci dalla Ditta Ortothec in data 23.01.2018 del costo di CHE 2'341.65” (doc. 161 incarto AI).

                               1.3.   Con comunicazione del 13 aprile 2018 l’UAI ha assunto il costo complessivo di fr. 4'502.65 (IVA inclusa) per la consegna in prestito di una carrozzella manuale Küschall Ultra light (fr. 1'726.30), di uno schienale modello Jay J3 (fr. 1'330.60), di un cuscino antidecubito (fr. 1'737.20) e di un aiuto per il transfer (fr. 73.15), come da preventivo del 13 dicembre 2017 della ditta __________ (doc. 159 incarto AI).

                                         Con comunicazione del 30 aprile 2018 “che annulla e sostituisce quella del 13.04.2018”, l’UAI ha assunto il costo complessivo di fr. 7'487.00 (IVA inclusa) per la consegna in prestito di una carrozzella manuale Küschall Ultra light (fr. 4'601.90), di uno schienale modello Jay J3 (fr. 1'382.40), di un cuscino antidecubito (fr. 1'426.70) e di un aiuto per il transfer (fr. 76.00), come da preventivo del 13 dicembre 2017 della ditta __________ (doc. 162 incarto AI).    

                               1.4.   Con riferimento alla mancata concessione di garanzia per la sedia da doccia/comoda Meyra Dolphin ed il relativo cuscino antidecubito in gel senza rivestimento preannunciata il 13 aprile 2018, preso atto dell’e-mail del 27 settembre 2018 della ditta __________ (doc. 166 incarto AI), con allegato lo scritto dell’8 maggio 2018 del Centro __________ di __________ (doc. 173 incarto AI), l’UAI ha acquisito agli atti il complemento peritale del 31 ottobre 2018 della FSCMA (doc. 175 incarto AI).

Sulla base di quest’ultimo, con scritto del 7 novembre 2018, l’UAI ha comunicato alla ditta __________ di __________ quanto segue: “Il nostro Ufficio riconosce la sedia da doccia, ma NON la comoda. Il nostro Ufficio ha riconosciuto la sedia da doccia Sopur Delphin per l’igiene intima, che viene utilizzata per un breve lasso di tempo e non comporta gravi punti di pressione, in quanto egli viene spostato a breve sulla carrozzella manuale che dispone di un cuscino antidecubito.” (doc. 178 incarto AI).

                               1.5.   Dopo aver raccolto agli atti l’annotazione del 15 novembre 2018 del medico SMR (doc. 182 incarto AI), l’UAI, con decisione del 30 gennaio 2019 rubricato “Nessuna garanzia per sedia da doccia/comoda in istituto causa lesioni da decubito”, preavvisata il 16 novembre 2018 (doc. 183 incarto AI), ha negato la garanzia per il mezzo ausiliario richiesto, non risultando assolte le condizioni legali per la sua consegna, in quanto abbiamo “esposto la questione al nostro Servizio medico regionale che ci ha confermato che lesioni da decubito non possono prodursi durante il tempo di una doccia, piuttosto è necessaria una stasi o una ischemia da compressione continua e di durata molto più prolungata. La sedia da doccia/comoda Sopur Delphin, in istituto, con cuscino antidecubito non può essere concessa dal nostro Ufficio in quanto non medicalmente giustificata” (doc. 184 incarto AI).

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 1° marzo 2019 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento della garanzia per il mezzo ausiliario richiesto (doc. I, pag. 5) che il suo cliente necessiterebbe perché, a causa della completa paraplegia sensomotorica di cui è affetto, sarebbe soggetto ad un rischio accresciuto di decubito. Per questo motivo il Centro di __________ riterrebbe indicato l’utilizzo di una sedia da doccia/comoda con un sedile imbottito, comprensiva di un cuscino in gel, che si sarebbe dimostrato molto efficace nella pratica clinica giornaliera, in particolare perché il gel aumenterebbe la protezione della pelle. Al contrario la sedia doccia modello Robotec che l’assicurato utilizza in Istituto presenterebbe un rivestimento in schiuma troppo dura e offrirebbe una protezione antidecubito esigua. Per questa ragione risulterebbe essere, da un punto di vista medico-terapeutico, inadeguata per il suo cliente (doc. I, pag. 4).

A suffragio delle proprie argomentazioni il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto il parere dell’8 maggio 2018 del Centro __________ di __________ (doc B, già agli atti quale doc. 173 incarto AI), osservando che tale parere specialistico avrebbe una valenza probatoria maggiore rispetto al rapporto del medico SMR dell’UAI, in quanto frutto di un’espe-rienza maturata nel nosocomio nel corso di decenni e riconosciu-ta a livello europeo (doc. I, pag. 4).

Da ultimo, l’avv. RA 1 ha rilevato che l’“assicurato ha introdotto la propria memoria ricorsuale senza aver potuto ancora esaminare l’intero dossier dell’AI. Egli si riserva pertanto di integrare successivamente il presente ricorso una volta consultati gli atti” (doc. I, pag. 4).        

                               1.7.   Nella risposta del 1° aprile 2019, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                               1.8.   Il doc. V è stato intimato al rappresentante del ricorrente, con copia all’UAI, “con l’avvertenza che le parti hanno la facoltà di presentare, entro 10 giorni, eventuali altri mezzi di prova” (doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l’UAI deve assumere, i costi relativi alla consegna, a titolo di mezzo ausiliario, a RI 1 di una sedia da doccia/comoda per doccia con cuscino antidecubito.

                               2.2.   L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno.

                                         Conformemente la giurisprudenza (DTF 119 V 421 consid. 1) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2, 103 V 16, consid. 1b e riferimenti; cfr. anche DTF 107 V 88 consid. 2; STCA 32.2012.253 del 7 agosto 2013, consid. 2.2).

                               2.3.   Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

                                         Questi provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 36 n.1, pag. 241; cfr. anche DTF 137 V 13 consid. 2.2, 131 V 9 consid. 3.3, 115 V 191 consid. 2c con riferimenti).

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale. L’assicurazione AI fornisce i mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l’assicurato dovrebbe acquistare anche senza l’invalidità, l’assicurato è tenuto a partecipare alla spesa (cpv. 3). Infine, Il Consiglio federale può prevedere che l’assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni poste all’assegnazione (cpv. 4).

                                         In virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI è oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l'altro, regolamenta Ia consegna o il rimborso dei mezzi ausiliari (lett. a).

                                         Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti o ampliare la propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, 1990 pag. 211 consid. 2a, 1989 pag. 44 consid. 2a, 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.DI S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

                                         La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundegerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 158; STCA 32.2012.253 del 7 agosto 2013, consid. 2.3).

                               2.4.   L'obbligo di prestazione dell'assicurazione per l'invalidità è subordinato alla condizione che il mezzo ausiliario invocato è semplice e adeguato ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 LAI e dell'art. 2 cpv. 4 OMAI. Conformemente alla giurisprudenza riassunta in STFA I 340/05 del 12 maggio 2006, il criterio di adeguatezza richiede in particolare che il mezzo ausiliario sia atto ad aiutare in maniera essenziale l'assicurato bisognoso al conseguimento di uno degli scopi riconosciuti per legge (DTF 122 V 214 consid. 2c con riferimento). Nel limitare l'obbligo di prestazione dell'AI alla consegna di mezzo ausiliario semplice, il legislatore ha tenuto conto del principio di proporzionalità. In virtù di tale principio, l'integrazione dev'essere garantita solo nella misura in cui è necessaria ma anche sufficiente nel singolo caso. Di conseguenza, la persona assicurata ha per principio diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento del singolo scopo integrativo prefisso, ma non ai migliori provvedimenti nel caso di specie. Inoltre, deve esserci un rapporto ragionevole tra il successo prevedibile di un provvedimento d'integrazione e i suoi costi (DTF 124 V 100 consid. 2a, 122 V 214 consid. 2c e i riferimenti ivi citati). Una limitazione del contributo per le spese di un mezzo ausiliario entrerebbe tuttavia, in mancanza di una espressa disposizione contraria, soltanto in discussione in presenza di una sproporzione talmente grossolana tra il provvedimento e lo scopo integrativo da non potere assolutamente giustificare la consegna del mezzo ausiliario (DTF 115 V 198 consid. 4e/cc; cfr. pure la sentenza del 21 settembre 2004 in re H., I 195/04, consid. 3; STCA 32.2012.253 del 7 agosto 2013, consid. 2.4; STCA 32.2019.2 del 4 dicembre 2019, consid. 2.4).

                               2.5.   Alla cifra 14 dell'allegato OMAI sono indicati i mezzi ausiliari forniti agli assicurati “per ampliare la propria autonomia”.

La cifra 14.01 prevede:

" Installazioni di WC-doccia e WC-essicazione come pure complementi alle installazioni sanitarie esistenti

se gli assicurati non sono altrimenti in grado di attendere da soli all’igiene del corpo. Consegna in prestito."

                                         Dal canto suo la Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI), valida dal 1° gennaio 2013, stato al 1° gennaio 2020, prevede quanto segue:

" 14 Mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia 14.01 OMAI Installazioni di WC-doccia e WC-essiccazione come pure complementi alle installazioni sanitarie esistenti

se gli assicurati non sono altrimenti in grado di attendere da soli all’igiene del corpo. Consegna in prestito.

2154 L’installazione di un sistema completo di WC-doccia/essiccazione è concessa solo se è resa necessaria dall’invalidità. Se l’assicurato non vi ha diritto, può essergli versato solo un contributo pari al costo di un elemento aggiuntivo. Gli accertamenti sono effettuati dalla FSCMA.

2155 Fanno parimenti parte di questa categoria i sollevatori per vasca da bagno, anche se l’assicurato è in grado di occuparsi solo in misura minima dell’igiene del corpo e il dispositivo serve a facilitare l’assistenza di terzi.”

                               2.6.   Nel caso in esame, il 23 gennaio 2018 la ditta __________ di __________ ha prodotto la prescrizione ergoterapica del 31 gennaio 2018 dai medici del Centro __________ di __________, dalla quale si evince, in particolare, quanto segue (doc. 153 incarto AI):

" (…) Ziele der Versorgung: Dekubitusprophylaxe; Hygiene; Körperpflege/Selbstsorge. Begründung: Dusch-und Toilettenrollstuhl Meyra Dolphin Zum Abführen und/oder zur Körperpflege in der bodenbündigen Dusche wird eine Dusch-und Toilettenrollstuhl eingesetz 500208 Gel-Sitzkissen GKP mit Ausschnitt (für Dusch-und Toilettenrollstuhl) ohne Bezug Um Druckstellen während der Körperpflege zu vermeiden. Ist ein Gelkissen zum Dusch-und Toilettenrollstuhl notwendig” (doc. 153 incarto AI).

                                         Esaminato il relativo preventivo, nella perizia tecnica del 13 aprile 2018 (doc. 158 incarto AI) la FSCMA (Federazione svizzera di consulenza dei mezzi ausiliari) ha osservato che al Centro di __________ avevano fornito all’assicurato una sedia doccia Sopur Delphin in previsione di un rientro al domicilio. Dopo avere accertato che alla __________ di __________ (ove ora risiede l’assicurato) mettono a disposizione degli ospiti delle sedie da doccia, semplici ed adeguate, che sarebbero sufficienti per l’assicurato, che però è arrivato presso la clinica con la sua sedia da doccia che vorrebbe mantenere, la FSCMA ha rilevato che “Da quanto ci risulta l’A. viene assistito durante la sua igiene, in quanto a causa dei problemi di vista non è in grado di svolgere tale attività in autonomia, per questo motivo, e per il fatto che la struttura dispone delle sedia da doccia, questa necessità, a nostro avviso, non rispecchia i parametri del semplice ed adeguata”. La FSCMA ha quindi concluso quanto segue: “A parere nostro i criteri per il riconoscimento della sedia da doccia modello Sopur Delphin non sono assolti. Qualora l’AI reputi vi siano dei criteri per il riconoscimento della sedia da doccia modello Sopur Delphin sarebbero da accordare CHF 2'141.65 IVA 8% inclusa, come da offerta della ditta __________, secondo AMAI 14.1”.

                                         Con progetto di decisione del 13 aprile 2018 rubricato “Nessuna garanzia per sedia da doccia (in istituto)”, ha negato la garanzia per il mezzo ausiliario richiesto, non risultando assolte le condizioni legali per la sua consegna, in quanto “lei risiede stabilmente in un Istituto, questo è attrezzato per tutte le sue necessità quotidiane. Dispone peraltro anche di quanto da lei richiesto, senza che lei debba necessariamente avere un ausilio personale, come quello preventivatoci dalla ditta __________ in data 23.01.2018 del costo di CHF 2'341.65” (doc. 161 incarto AI).

                                         Con e-mail del 27 settembre 2018 la ditta __________ ha rilevato quanto segue: “(…) il signor RI 1 ha bisogno di una altra, differente sedia da doccia. La sedia dell’istituto non è adatta, dato che il materiale dove si dovrebbe sedere il signor RI 1 non è abbastanza morbido (il rischio del decubito è troppo grande)” (doc. 166 incarto AI). La ditta __________ ha allegato lo scritto dell’8 maggio 2018 dei medici del Centro __________ di __________, giusta i quali: “(…) Herr RI 1 hat eine komplette Parapegie und hat deswegen keinerlei sensomotoriche und motorische Funktionen unterhalb der Läsionshöhe. Komplette Querschnittgelähmte sind deshalb einer erhöhten Dekubitusgefahr ausgesetz. Somit wurde ihm ein Duschrollstuhl mit gepolsterter Sitzplatte inklusive Gel-Kissen verordnet. Dieser hat sich im Klinikalltag bestens bewährt. Das Gelkissen erhöht den Hautschutz zusätzlich (Nässe etc.). Der in der Institution eingesetze Dusch-Rollstuhlmodell von Rebotec weist unserer Erfahrung nach aufgrund der zu harten Schaumstoffplatte ein zu geringer Dekubitusschutz und ist deshalb aus medizinisch-therapeutischer Sicht inadäquat für Herrn RI 1” (doc. 173 incarto AI). Stante quanto precede nel medesimo scritto (doc. 173 incarto AI) i medici in questione hanno quindi ribadito integralmente i contenuti della prescrizione ergoterapica del 31 gennaio 2018 (doc. 153 incarto AI).

Nel complemento peritale del 31 ottobre 2018 la FSCMA ha osservato quanto segue:

" (…) La sedia da doccia modello Sopur Delphin, viene argomentata in quanto l’assicurato è a rischio di decubito e per non causare punti di pressione durante la sua igiene, e durante l’utilizzo del MA come comoda per il WC, necessita di una sedia da doccia con un cuscino in gel. I MA a disposizione presso la casa per anziani dove egli risiede, non dispongono di un’imbottitura morbida. Innanzitutto abbiamo ribadito che la sedia da doccia, non viene riconosciuta come comoda, pertanto pensiamo che, l’utilizzo della sedia da doccia della casa anziani __________, nel lasso di tempo in cui gli viene fatta l’igiene all’assicurato, non comporti gravi punti di pressione, in quanto non permane su di essa troppo a lungo e successivamente viene spostato sulla carrozzella manuale, che dispone di un cuscino antidecubito. Qualora per l’AI i presupposti per il riconoscimento della sedia da doccia modello Sopur Delphin, siano assolti, potrebbero essere accordati CHF 2'341.65 IVA inclusa, secondo OMAI 14.01.” (doc. 175 incarto AI).

                                         Il 15 novembre 2018 il medico SMR ha osservato che:

" (…) eventuali lesioni da decubito non possono prodursi durante il tempo di una doccia, piuttosto è necessaria una stasi ed una ischemia da compressione continua e di durata molto prolungata” (doc. 182 incarto AI)

                                         L’UAI, con decisione del 30 gennaio 2019 rubricata “Nessuna garanzia per sedia da doccia/comoda in istituto causa lesioni da decubito”, preavvisata il 16 novembre 2018 (doc. 183 incarto AI), ha negato la garanzia per il mezzo ausiliario richiesto, non risultando assolte le condizioni legali per la sua consegna, in quanto abbiamo “esposto la questione al nostro Servizio medico regionale che ci ha confermato che lesioni da decubito non possono prodursi durante il tempo di una doccia, piuttosto è necessaria una stasi o una ischemia da compressione continua e di durata molto più prolungata. La sedia da doccia/comoda Sopur Delphin, in istituto, con cuscino antidecubito non può essere concessa dal nostro Ufficio in quanto non medicalmente giustificata” (doc. 184 incarto AI).    

                                         Davanti al TCA il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto il già citato parere dell’8 maggio 2018 del Centro __________ di __________ (doc B, già agli atti quale doc. 173 incarto AI).

                                         La richiesta risulta quindi essere dettata sostanzialmente da scopi preventivi (cfr., in particolare, doc. B e cod. 173).

                                         Chiamato a pronunciarsi dopo avere attentamente esaminato la documentazione agli atti, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi da quanto indicato - in modo puntuale e motivato dagli esperti della FCSMA (in particolare, nel complemento peritale del 31 ottobre 2018) rispettivamente dal medico SMR nell’annotazione del 15 novembre 2018.

                                         Dalle tavole processuali emerge infatti che l’assicurato è affetto da cecità bilaterale da svariati anni orsono. Completamente paraplegico dall’estate 2017, risiede alla Residenza __________. Per quanto concerne in particolare l’igiene personale, necessita al momento della doccia di un aiuto diretto da parte del personale curante (cfr. inchiesta AGI del 3 settembre 2018: doc. 163 incarto AI). L’Istituto dove è ricoverato l’assicurato è dotato di sedie da doccia. L’UAI ha inoltre consegnato in prestito all’assicurato una carrozzella manuale con un cuscino antidecubito.

                                         Il TCA ritiene dunque che, a ragione, l’amministrazione abbia ritenuto che l’assicurato non adempie le condizioni affinché gli venga riconosciuto un diritto al mezzo ausiliario richiesto. La casa anziani __________ è difatti dotata di sedie da doccia, ove l’assicurato permane unicamente per lo stretto tempo necessario in cui gli viene fatta l’igiene personale per poi essere prontamente spostato sulla carrozzella manuale che dispone di un cuscino antidecubito.

                                         Alla luce di ciò, non consentono di divenire a una diversa conclusione le attestazioni degli specialisti del Centro di __________ agli atti (in particolare, quella dell’8 maggio 2018), giusta le quali sostanzialmente l’assicurato, in quanto soggetto ad un rischio accresciuto di decubito, necessiterebbe del mezzo ausiliario in questione a titolo preventivo.

                                         In conclusione, rettamente l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni oggetto del contendere. Ne consegue la conferma della decisione impugnata.

                               2.7.   Stante quanto precede, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

Al riguardo va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.                     

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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