Raccomandata
Incarto n. 32.2019.53 CR
Lugano 20 febbraio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° marzo 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 31 gennaio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 2006, affetto da una infermità congenita (cifra 403 OIC corrispondente a oligofrenia congenita) - per la quale è già stato posto al beneficio di provvedimenti sanitari (doc. 14) - in data 30 novembre 2017, per il tramite della mamma, ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per minori, volta ad ottenere un assegno per grandi invalidi (AGI) (doc. 16).
Eseguiti gli accertamenti medici del caso, poi completati da un’inchiesta ,svolta alla presenza della madre e dell’educatore, presso l’Istituto __________ di __________ (dove RI 1 soggiorna durante la settimana, a partire da settembre 2018), con progetto di decisione del 15 ottobre 2018 (doc. 42), l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato il diritto ad un AGI di grado medio dal 1° dicembre 2016, aumentato ad un AGI di grado elevato dal 1° luglio 2017 e poi nuovamente ridotto ad un AGI di grado medio dal 1° aprile 2018, accordando, inoltre, anche il diritto ad un supplemento per cure intensive di 4 ore dal 1° luglio 2018.
Nonostante le contestazioni sollevate dalla mamma di RI 1 contro tale progetto di decisione, suffragate pure dalle considerazioni espresse dalla coordinatrice psicopedagogica-settore minorenni dell’Istituto __________, l’Ufficio AI, dopo avere richiesto una presa di posizione all’assistente sociale, con decisione del 31 gennaio 2019 ha confermato il diritto ad un AGI di grado medio dal 1° dicembre 2016, ad un AGI di grado elevato dal 1° luglio 2017 e ad un AGI di grado medio dal 1° aprile 2018, oltre ad un supplemento per cure intensive di 4 ore dal 1° luglio 2018 (doc. A).
1.2. Con tempestivo ricorso del 1° marzo 2019, la mamma di Giuseppe in rappresentanza del figlio e a sua volta rappresentata dalla RA 2, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di un AGI di grado elevato anche dopo il 1° aprile 2018.
Il rappresentante legale di RI 1 ha, in sostanza, contestato la valutazione fornita dall’assistente sociale in occasione dell’inchiesta svolta in data 1° ottobre 2018, rilevando come probabilmente vi sia stato un fraintendimento tra quanto affermato dalla mamma di RI 1 e quanto riportato, invece, nel rapporto d’inchiesta. Ciò anche alla luce di quanto spiegato dalla coordinatrice psicopedagogica-settore minorenni dell’Istituto __________.
A fronte del malinteso verificatosi, il rappresentante legale di RI 1 ha ritenuto del tutto inutile e fuorviante il rinvio al principio della priorità delle dichiarazioni della prima ora fatto dall’assistente sociale, non essendo in presenza, nel caso di specie, di versioni contraddittorie.
Il rappresentante legale ha quindi contestato fermamente la presa di posizione dell’assistente sociale, criticando anche il fatto che la stessa non abbia approfondito la questione, interpellando nuovamente la mamma di RI 1, o l’educatore del ragazzo, o, ancora, provvedendo a verificare di persona le modalità di esecuzione dell’atto controverso.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).
1.4. In data 2 maggio 2019 il rappresentante legale dell’assicurato ha ribadito le richieste ricorsuali, evidenziando l’incoerenza della valutazione fornita dall’assistente sociale della funzione “andare al gabinetto” rispetto a quella concernente gli atti “vestirsi/svestirsi” e “igiene personale”. Pure contestata la presunta presenza - addotta dall’amministrazione - di una “dichiarazione della seconda ora” da parte della mamma di RI 1, circostanza non corrispondente alla realtà, essendo invece evidente l’esistenza di un malinteso in quanto indicato nel rapporto d’inchiesta (doc. VI).
1.5. Con osservazioni del 27 maggio 2019, l’Ufficio AI – dopo avere sottoposto le contestazioni della RA 2 all’assistente sociale autrice dell’inchiesta, per una presa di posizione (doc. X/1) – ha ribadito la correttezza della decisione impugnata, chiedendo ancora una volta la reiezione del ricorso (doc. X).
1.6. In data 27 maggio 2019 il rappresentante dell’assicurato, ad ulteriore conferma di quanto sostenuto con il ricorso, ha trasmesso al TCA due prese di posizione (una da parte del __________ della __________ e, l’altra, dalla coordinatrice psicopedagogica-settore minorenni dell’Istituto __________) a comprova della necessità di RI 1 di essere controllato da terzi nell’atto di andare al gabinetto, con riferimento in particolare alla corretta pulizia sia del corpo, che della biancheria intima (doc. XI + 1-2).
1.7. In data 13 giugno 2019, il rappresentante dell’assicurato ha contestato la presa di posizione dell’operatrice sociale, mettendo nuovamente in rilievo il carattere non pienamente probante del rapporto d’inchiesta del 12 ottobre 2018, elaborato in autonomia dall’assistente sociale. Il rappresentante ha rilevato che tale modo di procedere dell’amministrazione non garantisce che quanto indicato nel rapporto corrisponde effettivamente a quanto riferito dalle parti, circostanza che si verificherebbe qualora l’assistente sociale redigesse un verbale, poi debitamente controfirmato da tutte le parti interessate (in casu, la mamma e l’educatore di RI 1), ciò che tuttavia non è avvenuto nel caso di specie (doc. XIV).
1.8. Con osservazioni dell’11 giugno 2019, l’amministrazione ha chiesto nuovamente la reiezione del ricorso, rilevando come al momento dell’inchiesta non sia stata segnalata la necessità di cambiare spesso la biancheria intima all’interessato a causa del fatto che egli non si pulirebbe adeguatamente dopo essere andato al bagno (doc. XV).
1.9. In data 27 giugno 2019, il rappresentante dell’assicurato ha ribadito che il rapporto d’inchiesta redatto dall’assistente sociale contiene delle contraddizioni, motivo per il quale non può essergli riconosciuto valore probante (doc. XVIII).
Tali considerazioni del rappresentante dell’interessato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XIX), con la facoltà di presentare eventuali altre osservazioni.
L’Ufficio AI non ha dato seguito a tale possibilità.
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato, oltre ad un assegno per gradi invalidi di grado medio dal 1° dicembre 2016 e di grado elevato dal 1° luglio 2017 e ad un supplemento per cure intensive di 4 ore dal 1° luglio 2018, riconosciuto con la decisione contestata – e non contestati - ha diritto anche ad un AGI di grado medio dal 1° aprile 2018, come deciso dall’amministrazione, oppure continui, anche dopo tale data, ad avere diritto ad un AGI di grado elevato, come preteso, invece, nel ricorso.
2.3. Secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che a causa di un danno alla salute ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene personale
- andare al gabinetto
- spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.4. L’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età (art. 37 cpv. 4 OAI). Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (marg. 8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI]; SVR 2009 IV nr. 30 p. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2).
La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine, la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita,
b) necessita di una sorveglianza personale permanente,
c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,
d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole,
e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).
L'art. 38 OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana") stabilisce che:
" Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a) non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:
b) non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c) rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).
Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).
È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3)."
Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Per quanto concerne l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art. 42 ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.
I minorenni grandi invalidi che necessitano di un’assistenza intensiva hanno diritto, secondo l’art. 42 ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non accordato in caso di soggiorno in un istituto. Tale supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Infine, l’art. 39 OAI ("supplemento cure intensive") recita:
" 1 Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell’articolo 42ter capoverso 3 LAI quando questi necessitano, a causa di un danno alla salute, di un’assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.
2 Come assistenza si considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure pedagogico-terapeutiche.
3 Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell’invalidità può essere conteggiata come quattro ore di assistenza.”
2.5. Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 OAI l’ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro, mediante l’esecuzione di sopralluoghi.
Secondo la giurisprudenza, un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta (in casu si trattava di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).
2.6. A seguito della domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha dato incarico all’assistente sociale di esperire un’inchiesta domiciliare, svolta presso l’Istituto __________, dove RI 1 soggiorna durante tutta la settimana a partire da settembre 2018 (rientrando a casa solo durante i fine-settimana), eseguita il 1° ottobre 2018, alla presenza del ragazzo, di sua mamma e del suo educatore.
Con rapporto del 12 ottobre 2018 l’assistente sociale incaricata ha quantificato in complessivi 4 ore e 27 minuti il tempo supplementare per cure intensive (cfr. doc. 37)
A proposito del bisogno di assistenza, l’assistente sociale ha costatato che rispetto ad un coetaneo normodotato l’assicurato necessita di regolare e notevole aiuto di terzi per i seguenti gli atti ordinari della vita:
" (…)
Necessità di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere sei atti ordinari della vita:
vestirsi/svestirsi da luglio 2009 (dai 3 anni)
alzarsi/sedersi e coricarsi da luglio 2017 (dagli 11 anni)
mangiare da luglio 2009 (dai 3 anni)
lavarsi da luglio 2012 (dai 6 anni)
andare alla toilette da luglio 2012 (dai 6 anni) a gennaio 2018
spostarsi da luglio 2011 (dai 5 anni)
Necessita di una sorveglianza personale:
permanente da luglio 2012 (dai 6 anni).” (Doc. 37)
L’assistente sociale ha pertanto concluso:
" (…) Sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per minorenni grandi invalidi di grado medio a decorrere da dicembre 2016 (retroattivo di un anno dalla data della richiesta); elevato a decorrere dal mese di luglio 2017 (dalla maggior dipendenza da terzo nell’atto di alzarsi-sedersi, coricarsi); medio a decorrere dal mese di aprile 2018 (3 mesi dalla minor dipendenza da terzi nell’atto di “andare al gabinetto”). (Doc. 37)
Di conseguenza, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio con effetto dal 1° dicembre 2016 (un anno prima dell’inoltro della domanda), di grado medio dal 1° luglio 2017 e di nuovo medio dal 1° aprile 2018. L’amministrazione ha inoltre riconosciuto il supplemento per cure intensive ex art. 42ter cpv. 3 LAI (doc. A).
2.7. La mamma di RI 1 ha contestato, nell’ambito delle osservazioni presentate contro il progetto di decisione del 15 ottobre 2018, le conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione a proposito della presunta minor dipendenza da terzi nell’atto di “andare al gabinetto” che sarebbe stata raggiunta da suo figlio a partire dal mese di gennaio 2018, ritenendo esservi stato un malinteso tra quanto da ella affermato in occasione dell’incontro presso l’Istituto __________ e quanto, invece, riportato dall’assistente sociale nel rapporto d’inchiesta.
Ella ha affermato che grazie alle salviettine igieniche suo figlio è in grado di pulirsi in maniera autonoma, sottolineando tuttavia come ciò non basti per concludere che lo stesso sia pienamente indipendente nello svolgimento di tale atto.
Al contrario, RI 1 deve comunque ricevere indicazioni da parte di una terza persona su come pulirsi e, soprattutto, deve essere controllato per verificare che sia lui, sia i suoi indumenti intimi, lo siano effettivamente.
A comprova di tali affermazioni è stata trasmessa all’Ufficio AI una presa di posizione da parte della coordinatrice psicopedagogica – settore minorenni dell’Istituto __________, signora __________, la quale, in un messaggio di posta elettronica del 14 novembre 2018, ha rilevato:
" (…) Ti scrivo in merito all’indagine fatta sulle autonomie di RI 1.
Temiamo ci sia stata un’incomprensione in merito alle abilità di RI 1 nell’igiene personale al gabinetto.
Il ragazzo si reca al bagno in autonomia e non è necessario doversi sostituire a lui nella pulizia. Tuttavia non è autonomo nel modo di pulirsi e nel riconoscere quando è pulito. Per questo è necessaria la presenza fisica che controlla e dà chiare indicazioni verbali al ragazzo per come pulirsi. Resta presente la necessità di controllare anche gli indumenti intimi perché non è in grado di riconoscere se sono da cambiare” (cfr. doc. 45.1)
Chiamata dall’amministrazione a prendere posizione riguardo alle obiezioni sollevate contro il progetto di decisione del 15 ottobre 2018, l’assistente sociale incaricata, signora __________, con annotazione per l’incarto del 15 gennaio 2019, ha osservato:
" (…)
Andare al gabinetto
Sulla base delle informazioni rese in sede d’inchiesta dalla madre dell’assicurato e dall’educatore dell’Istituto __________, signor __________, RI 1 risulta autonomo nell’atto qui considerato; ora tuttavia, in sede di contenzioso, vengono fornite altre indicazioni, totalmente contrastanti.
Come detto sopra, si rileva che “secondo dottrina e giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni date nella prima ora, quando si ignoravano le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se le contraddicono. Pertanto, osservate le divergenze, dove indicato, tra quanto dichiarato nel rapporto d’inchiesta e quanto in seguito osservato, si reputa che le indicazioni fornite inizialmente abbiano una grande importanza nella valutazione presente, poiché non condizionate”.
Per l’atto in questione, si confermano nuovamente le risultanze del rapporto d’inchiesta del 12.10.2018.” (Doc. 52)
2.8. In sede ricorsuale, il rappresentante dell’assicurato ha contestato il fatto che RI 1 possa essere considerato autonomo per quanto concerne l’atto di “andare al gabinetto”, ribadendo come questa conclusione alla quale è giunta l’assistente sociale sia probabilmente il frutto di un fraintendimento (doc. I).
Egli ha sottolineato come, in ogni caso, non possa essere seguito il ragionamento dell’assistente sociale riguardo al principio della priorità delle dichiarazioni della prima ora, visto che, nel caso di specie, la mamma dell’assicurato non ha mai fornito due versioni contraddittorie e contrapposte, ma ha semmai precisato il proprio pensiero, descrivendo come, nonostante l’indipendenza nell’andare al gabinetto e nell’azione pratica di pulirsi, RI 1 non possa prescindere dalla supervisione e dal controllo da parte di un terzo sull’effettiva riuscita dell’operazione (doc. I e doc. VI).
Il rappresentante ha pure evidenziato l’incoerenza esistente nella valutazione fornita dall’assistente sociale della funzione “andare al gabinetto” rispetto a quella concernente gli atti “vestirsi/svestirsi” e “igiene personale” (doc. VI).
Chiamata nuovamente a prendere posizione riguardo alle critiche del rappresentante legale dell’assicurato, l’assistente sociale interessata, con annotazioni per l’incarto del 20 maggio 2019, ha ribadito la propria opinione, osservando:
" In occasione dell'inchiesta a domicilio, ho dettagliatamente valutato ogni singolo atto ordinario della vita, tenendo conto sia dell'aiuto diretto che di quello indiretto e nel rapporto d'inchiesta del 12 ottobre 2018, ho riportato appieno le dichiarazioni della madre e dell'educatore di riferimento, signor __________.
Per quanto concerne l'atto di "andare a gabinetto", la madre ha dichiarato la totale autonomia di RI 1, dopo un periodo di apprendimento all'uso delle salviettine umidificate, a partire da gennaio 2018. A tale data sono giunta ponendo delle domande
precise per valutare l'atto nel dettaglio e né la madre né l'educatore, hanno espresso la necessità di un qualsivoglia aiuto, nemmeno indiretto. L'atto è stato approfondito accuratamente e non ho avuto motivo di dubitare delle dichiarazioni, rese nella prima ora, della madre, perché confermate anche dalla figura professionale dell'educatore. Nel caso avessi avuto dei dubbi, avrei richiesto la valutazione da parte di un'ergoterapista. In particolare l'operatore sociale non ha in alcun modo segnalato la necessità di accompagnare il ragazzo in bagno per guidarlo nella pulizia e per il controllo. Si osserva inoltre che l'educatore non ha personalmente smentito quanto precede e che la e-mail del 14.11.2018 inviata all’attenzione della signora __________ della __________ è stata
redatta da un'altra persona, non presente al colloquio, ossia la signora __________ su esplicita richiesta dell'allora patrocinatrice dell'assicurato.
Circa le affermazioni riguardanti “l'incoerenza della valutazione dell'atto di andare a gabinetto" si osserva che l’aiuto nell'atto di "vestirsi/svestirsi" è scaturito prevalentemente per la scelta del quotidiano abbigliamento e per il controllo ad operazione terminata,
essenzialmente riguardo al verso degli abiti; per l'atto di "igiene personale", l'aiuto è necessario per stimolarlo alla piccola toilette al lavandino e per dosare la quantità di sapone e la temperatura dell'acqua. Tali impedimenti non sono di fatto in contrasto con
l'acquisita autonomia nel delicato atto di "andare a gabinetto", considerando anche l'età dell'assicurato (12 anni).
Non ho ritenuto opportuno ricontattare la madre a seguito delle osservazioni al progetto semplicemente perché ho ritenuto fossero dichiarazioni della seconda ora, che ritrattavano quanto chiaramente esposto nel corso dell'inchiesta a seguito di precise domande in merito.
Al contrario di quanto indicato dalla ricorrente, non ho dedotto la piena autonomia unicamente dal fatto che la madre dell’assicurato abbia indicato di aver introdotto l'utilizzo delle salviettine umidificate, bensì tale spiegazione è stata fornita in seguito, allorquando a domanda precisa sulla necessità di aiuto per tale atto, sia la madre che l'operatore sociale hanno confermato la piena autonomia. Solo in seguito, quando ho fatto notare che ciò contrastava con quanto indicato nel formulario di domanda, la madre ha spiegato il motivo
del miglioramento in tale ambito.” (Doc. X/1)
Pendente causa, il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso un’ulteriore presa di posizione da parte della coordinatrice psicopedagogica – settore minorenni dell’Istituto __________, la quale, come messaggio di posta elettronica del 6 maggio 2019 ha rilevato quanto segue:
" Le invio lo scritto da Lei chiesto per RI 1:
RI 1 va controllato quando va in bagno, lui è in grado di fare l’atto di pulirsi da solo, ma non di riconoscere appieno quando effettivamente è pulito. La biancheria intima sarebbe molto sporca senza che per lui questo diventi un problema; non si laverebbe le mani. La pulizia in autonomia sarebbe quindi decisamente insufficiente. Tali conseguenze sono state sperimentate e osservate.
Resto a disposizione se dovessimo specificare o sottolineare altri aspetti. “(Doc. XI/2)
Il rappresentante dell’interessato ha pure trasmesso una presa di posizione del 14 maggio 2019 del __________ della __________, signor __________, il quale, dopo avere indicato che RI 1 ha preso parte alla colonia durante determinate date (in particolare, nel 2018, dal 2 al 4 febbraio, dal 13 al 15 aprile e dal 4 al 6 maggio), ha in particolare osservato che:
" (…) Come riferito dai monitori e dalle monitrici del gruppo __________ del quale il ragazzo faceva parte, RI 1 necessitava di un’assistenza pressoché totale per quanto riguarda l’igiene in bagno: per quanto defecasse in bagno e vi si recasse come risposta allo stimolo, RI 1 non era in grado di assicurarsi autonomamente l’igiene successiva, e quindi se non assistito tralasciava di pulirsi, uscendo dal bagno e causando non pochi problemi a se stesso e anche agli altri. In questo senso, era necessario accompagnare il ragazzo in bagno e procedere alla pulizia una volta che avesse terminato. Nemmeno era sufficiente guidarlo verbalmente: il ragazzo necessitava di un aiuto fisico e pratico, che di fatto risolvesse la situazione al posto suo. (…)” (doc. XI/1)
2.9. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, concordare con le considerazioni espresse dall’amministrazione a proposito del pieno valore probante da attribuire alla valutazione fornita dall’assistente sociale nel rapporto d’inchiesta redatto in data 12 ottobre 2018 – poi da ella confermata con annotazioni del 15 gennaio 2019 e del 20 maggio 2019 – posta a fondamento della decisione impugnata.
Dagli atti, infatti, emergono alcuni dubbi riguardo all’effettivo miglioramento dell’autonomia dell’assicurato, valutato dall’assistente sociale nel rapporto d’inchiesta del 12 ottobre 2018, rispetto all’atto ordinario della vita dell’“andare al gabinetto”.
Il TCA rileva, innanzitutto, che il rapporto in questione, datato 12 ottobre 2018, non è un verbale di quanto discusso durante il colloquio del 1° ottobre 2018, controfirmato dalle parti in segno di conferma dell’esattezza di quanto in esso riportato, ma un riassunto “di parte”, redatto in autonomia dall’assistente sociale, di quanto da ella appurato e valutato in quell’occasione.
Dei contenuti di tale rapporto la parte interessata e, nello specifico, la mamma di RI 1, ha potuto prendere conoscenza – e come vedremo, contestarne la valutazione per quanto riguarda l’atto di “andare al gabinetto” solo una volta emesso il progetto di decisione del 15 ottobre 2018.
Inoltre, dallo stesso rapporto d’inchiesta emergono, effettivamente, come evidenziato dal rappresentante dell’assicurato, alcune incongruenze nella valutazione dei diversi atti ordinari della vita (rispetto alla presunta conquistata indipendenza a partire da gennaio 2018 nell’atto di “andare al gabinetto”), che avrebbero dovuto per lo meno essere chiarite da parte dell’assistente sociale.
La stessa, difatti, ha ritenuto che RI 1, per l’atto di “vestirsi/svestirsi”, necessiti di aiuto per la scelta dell’abbigliamento quotidiano da indossare “adeguato alle condizioni climatiche ed igieniche” e di un controllo ad operazione terminata “perché non sempre indossa gli indumenti nel verso giusto o allaccia bottoni e stringhe correttamente”; inoltre, per quanto riguarda l’atto “igiene personale”, ella ha indicato che l’interessato “se stimolato, esegue la piccola toilette giornaliera al lavandino alla presenza dell’adulto che lo guida alla corretta igiene”, così come necessita dell’aiuto di terzi anche in occasione della doccia serale, in quanto “RI 1 non sa dosare la temperatura dell’acqua né i prodotti per l’igiene”, salvo poi indicare, nella valutazione dell’atto “andare al gabinetto”, che la mamma dell’interessato avrebbe affermato che da gennaio 2018 RI 1 “non necessita più del suo aiuto né per l’igiene intima, né per aprire-chiudere bottone e cerniera dei pantaloni” (cfr. doc. 37, corsivo della redattrice).
Tali apparenti incongruenze non sono state chiarite dall’assistente sociale neppure nelle successive prese di posizione redatte su incarico dell’Ufficio AI, a fronte delle obiezioni della mamma di RI 1.
L’operatrice si è, infatti, limitata ad affermare che il controllo nell’atto del “vestirsi/svestirsi” concerne “solo” la scelta dell’abbigliamento quotidiano e la verifica ad operazione completata che gli abiti siano stati indossati correttamente; mentre per “l’igiene personale” ha ritenuto che il controllo del dosaggio del sapone e della adeguata temperatura dell’acqua non sarebbero in contrasto con l’autonomia nell’atto di “andare al gabinetto” (doc. X/1).
Il TCA non ritiene tali considerazioni esaustive e reputa, quindi, indispensabile che la questione controversa venga chiarita in maniera approfondita e motivata.
Altrettanto insoddisfacente e, di conseguenza, non condivisibile il riferimento fatto dall’assistente sociale, prima, e dall’Ufficio AI, poi, al principio della priorità alle dichiarazioni della prima ora.
Come correttamente rilevato in sede ricorsuale e, in seguito, in corso di causa, la mamma di RI 1 e gli educatori da ella interpellati non hanno fornito una “nuova” versione dei fatti, in antitesi con quanto indicato nel rapporto d’inchiesta, ma hanno, al contrario, cercato di precisare determinati aspetti riportati in maniera non precisa nel rapporto d’inchiesta, a loro parere a causa di un malinteso, dei quali hanno tuttavia avuto conoscenza solo dopo l’emissione del progetto di decisione del 15 ottobre 2018.
Avendo la mamma dell’assicurato contestato già in sede di audizione l’interpretazione e la valutazione dell’assistente sociale riguardante lo specifico atto dell’“andare al gabinetto” e poi continuato a mantenere la stessa linea anche nel ricorso e nelle successive prese di posizione fornite in corso di causa, spiegando il probabile fraintendimento verificatosi al momento dell’inchiesta, il TCA non ritiene di essere in presenza di versioni contrastanti, circostanza che avrebbe potuto portare a liquidare la questione dando la priorità alle dichiarazioni della prima ora.
Al contrario, stante la coerenza delle obiezioni fin da subito sollevate dalla mamma dell’assicurato, supportate pure dalle dichiarazioni degli educatori dell’Istituto __________ che ospita RI 1, l’assistente sociale interessata avrebbe dovuto in ogni caso approfondire la questione, interpellando quantomeno l’educatore dell’interessato prima di potere esprimere un parere finale.
Contrariamente a quanto preteso dall’assistente sociale incaricata di eseguire l’inchiesta domiciliare (svolta presso l’Istituto __________) – la quale ha osservato che l’educatore non ha espresso la necessità dell’interessato di qualsivoglia aiuto, neppure indiretto (cfr. doc. X/1) - dal rapporto d’inchiesta non emerge che l’educatore presente all’incontro abbia fornito una descrizione dell’atto di “andare al gabinetto”, in particolare spiegando in quale maniera venissero svolte le operazioni di pulizia.
L’assistente sociale ha, infatti, riportato solo che “sia l’educatore che la madre confermano la totale autonomia di RI 1 nell’atto qui trattato”, aggiungendo il ragionamento della mamma dell’assicurato a proposito dell’appreso utilizzo da parte di quest’ultimo delle salviettine igieniche.
Ora, a mente del TCA, la descritta totale autonomia nell’atto in quanto tale di andare al gabinetto, così come pure nel fatto che RI 1 possa materialmente utilizzare da solo le salviettine umidificate, non rappresentano elementi di per sé sufficienti per potere escludere che, come preteso dalla mamma dell’interessato e dagli educatori da ella contattati, l’assicurato abbia comunque bisogno di essere “guidato” nella pulizia e, soprattutto, di essere controllato a fine operazione per accertare la reale presenza di una sufficiente ed adeguata igiene non solo personale, ma anche della biancheria intima indossata.
Il chiarimento di tali aspetti, messi in luce sia dalla mamma, sia dagli educatori che si occupano dell’assicurato durante tutta la settimana (e durante alcuni fine-settimana di colonia) – va qui evidenziato che dal mese di settembre 2018 l’assicurato soggiorna presso l’Istituto __________, ciò che imponeva e impone ancora, a maggior ragione, il coinvolgimento in prima persona degli educatori nel capire esattamente come viene gestito nel quotidiano l’atto in questione, attraverso precise domande da porre, delle quali non vi è traccia nel rapporto d’inchiesta - risultava imprescindibile da parte dell’amministrazione prima di potere emettere una decisione di merito.
Non avendolo fatto, si impone un rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché accerti compiutamente le modalità di svolgimento dell’atto qui controverso, tenendo debitamente conto del concreto aiuto, diretto o indiretto, fornito dagli educatori presso l’Istituto, rispettivamente dai familiari quando lo stesso rientra al domicilio.
Pertanto, sulla base delle ragioni qui diffusamente esposte, trovandoci di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione - alla quale compete accertare lo stato di salute dell’interessato - affinché metta in atto le verifiche necessarie al fine di chiarire se sia effettivamente intervenuto (e nell’affermativa in che misura e da quando), oppure no, un miglioramento nell’autonomia dell’assicurato rispetto all’atto ordinario della vita “andare al gabinetto”.
Quindi in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul grado di AGI spettante all’assicurato a partire dal mese di aprile 2018, fermo restando il diritto di quest’ultimo, fino a quel momento, ad un AGI di grado elevato dal luglio 2017, non contestato. Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In concreto, con la conferma del diritto ad almeno un AGI di grado elevato dal luglio 2017 fino al mese di marzo 2018 nel dispositivo della presente sentenza, su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015).
2.10. Ne discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente sul grado dell’AGI spettante all’assicurato a partire dal mese di aprile 2018.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
2.11. Nel caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato dalla Consulenza Giuridica Andicap, ha diritto all’importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 31 gennaio 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.9. e si pronunci nuovamente sull’asserito miglioramento dell’autonomia dell’interessato nel compimento dell’atto ordinario della vita controverso e il conseguente grado di AGI spettantegli dal mese di aprile 2018, fermo restando il diritto di quest’ultimo, fino a quel momento, ad almeno un AGI di grado elevato dal mese di luglio 2017.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti