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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.02.2020 32.2019.45

13. Februar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,350 Wörter·~32 min·5

Zusammenfassung

Decisione di non entrata in materia UAI confermata dal TCA. Nuova documentazione prodotta in sede ricorsuale tardiva

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.45   PC/sc

Lugano 13 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 18 gennaio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 20 maggio 2015 RI 1, cittadino __________ con permesso di domicilio “C”, nato il __________ 1959, di professione "aiuto-giardiniere" al 100% presso la __________ di __________ dal 1° ottobre 2007, in malattia dal 26 settembre 2014, licenziato il 19 luglio 2016 con effetto al 24 settembre 2016, ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “gonartrosi bilaterale con intervento protesi totale ginocchio dx del 15.12.2014. Nei prossimi mesi intervento anche a sinistra” a partire dal “2014” (pag. 8-13, 19-24, 150, 240 incarto AI e pag. 1 incarto LAMAL). Come preannunciato, in data 15 giugno 2015 l’assicurato si è sottoposto pure ad un intervento di protesi totale del ginocchio sinistro (pag. 167 incarto AI).

L’UAI ha esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare, acquisendo agli atti l’incarto LAMAL, il rapporto finale SMR del 19 dicembre 2016 (pag. 231-233 incarto AI), l’annotazione del 16 maggio 2017 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 270 incarto AI), il rapporto finale del 17 marzo 2017 del CIP (pag. 254 e 255 incarto AI) e il complemento del 6 giugno 2017 del CIP (pag. 273 e 274 incarto AI).

Sulla base della documentazione raccolta, l’UAI con decisione del 18 luglio 2017, preavvisata il 20 marzo 2017 (pag. 258-263 incarto AI), ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado di invalidità del 100%) dal 1° settembre 2015 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 30 aprile 2016 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° gennaio 2016 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado di invalidità nullo (pag. 282-289 incarto AI).

Questa decisione è cresciuta - incontestata - in giudicato.

                               1.2.   Il 19 novembre 2018 l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “impianto di protesi totale ginocchia bilaterali su gonartrosi con successiva inabilità lavorativa come giardiniere (e simili)” a partire dal “26.09.2014” (pag. 297-305 incarto AI).

                               1.3.   L’UAI, con progetto di decisione del 22 novembre 2018, ha preavvisato all’assicurato la “non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni”, in quanto l’assicurato non aveva “credibilmente dimostrato, sotto il profilo medico, che dopo l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile” (pag. 308 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).

                               1.4.   Il 28 novembre 2018 è giunto all’UAI il rapporto medico del 26 novembre 2018 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico curante dell’assicurato (pag. 313-317 incarto AI).

                               1.5.   Dopo avere richiesto un parere al medico SMR, dr. med. __________, giusta il quale il certificato medico in questione “non oggettiva uno stato di salute differente da quello già valutato e non pone nuove diagnosi. La Curante si limita a dare una diversa valutazione di uno stato clinico già valutato e discusso” (pag. 319 incarto AI), l’UAI, con decisione del 18 gennaio 2019, ha confermato integralmente il progetto di decisione (pag. 320-325 incarto AI).

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 21 febbraio 2018 (recte: 2019) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e sollecitato, in via principale, il riconoscimento di un grado di invalidità del 100% e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione “affinché, dopo ulteriore istruttoria, si determini sul grado di invalidità del ricorrente” (doc. I, pag. 9).

La patrocinatrice dell’insorgente contesta l’aspetto medico, in quanto la decisione del 18 gennaio 2019, è arbitraria - come pure la decisione del 18 luglio 2017 - dato che non tiene debitamente conto della situazione medica ed economica del ricorrente. Nel frattempo essa è ulteriormente peggiorata, visto che il suo cliente non ha trovato alcun posto di lavoro. Difatti il potenziale inserimento del suo assistito asserito dall’amministrazione era (ed è tuttora) molto teorico, a causa dei dolori quotidiani già a suo tempo accusati, della formazione scolastica/professionale (effettuati solo 5 anni di elementari), dell’età (nel 2017 di 58 anni e ora di 60 anni), delle capacità linguistiche italiane, non avendo mai dovuto usare un computer e un contesto del mercato del lavoro tutt’altro che rassicurante. Inoltre il diritto alle indennità di disoccupazione del suo cliente è terminato l’8 ottobre 2018.     

A suffragio delle proprie argomentazioni la rappresentante della ricorrente ha prodotto il certificato medico del 12 febbraio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc. D) e la dichiarazione del 10 ottobre 2018 della Cassa __________ (doc. C). Chiede, inoltre, l’interrogatorio formale, l’esperimento di una perizia, il richiamo degli incarti AI, della Sezione del lavoro e della Cassa disoccupazione (doc. I, pag. 1, 5, 6 e 9).

                               1.7.   Nella risposta del 28 febbraio 2019, l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV), puntualizzando che il certificato del 12 febbraio 2019 del dr. med. __________ non può essere preso in considerazione ai fini del giudizio, in quanto tardivo (doc. IV, pag. 2). L’amministrazione ha versato agli atti l’incarto AI riguardante l’assicurato.  

                               1.8.   Il 1° marzo 2019 il TCA ha intimato la risposta alla patrocinatrice dell’assicurata, con l’avvertenza alle parti che avevano la facoltà di presentare entro 10 giorni eventuali altri mezzi di prova (doc. V). 

                               1.9.   Il 13 marzo 2019 l’avv. RA 1 si è riconfermata nelle proprie tesi e domande (doc. VI), notificando quale mezzi di prova: il certificato del 12 febbraio 2019 del dr. med. __________, già agli atti quale doc. D, “riproposto alla luce delle contestazioni dell’Ufficio AI riguardo la tempestività della trasmissione. Pertanto un’eventuale difetto, benché contestato dal signor RI 1, è sanato” (doc. VI), il richiamo dell’incarto presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (URC __________) riguardante l’assicurato e l’“allestimento di una perizia medica effettuata da un medico specialista indipendente” nominato dal TCA.    

                             1.10.   Il 20 marzo 2019 l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, ribadendo che in fase amministrativa (pre-contenziosa) non erano stati prodotti documenti atti a rendere verosimile un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato posteriore all’emissione della decisione del 18 luglio 2017 (doc. VIII).

                             1.11.   Il doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza alla rappresentante del ricorrente (doc. IX).

                                         in diritto

                               2.1.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.2.   Secondo l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

                                         Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti

                                         Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 v.LAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

                                         Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che se l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

                                         Il TF nella sentenza 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 ha precisato:

" (…) che il grado della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (v. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2 [I 238/02]).

2.3 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 2.2).”

                                         Secondo la cifra 5004 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, stato al 1° marzo 2016 (disponibile unicamente nella versione tedesca e francese), edita dall'UFAS e consultabile sull' http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/

                                         view/3950/lang:ita/category:34), i principi di revisione si applicano alle rendite correnti d’invalidità; alle rendite correnti di vecchiaia versate per invalidità del / della coniuge, oppure se una rendita è stata respinta per insufficiente grado d’invalidità.

                                         La persona assicurata deve, nella sua nuova domanda di rendita, rendere plausibili i motivi della revisione (art. 87 cpv. 4 OAI; cfr. N. 2026 e N. 5013; RCC 1984 p. 355 e 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).

                                         La cifra 5005 CIGI prevede che esiste un motivo di revisione, ossia una modifica della situazione determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare nei seguenti casi: miglioramento o peggioramento (p. es. anche in caso di una cronicizzazione; RCC 1989 p. 282) dello stato di salute; la ripresa o la cessazione dell’attività lucrativa; l’aumento o la diminuzione del reddito d’invalido o di persona non invalida; la modifica della capacità di svolgere le mansioni consuete (ad. es. aumento della capacità lavorativa di una persona attiva nella propria economia domestica grazie all’impiego di mezzi ausiliari).

                                         Infine secondo la cifra 5014, l’Ufficio AI verifica la plausibilità della domanda: se la persona assicurata non ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l’Ufficio AI non entra nel merito della domanda, non procede ad accertamenti ed emana una decisione di non entrata in materia (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p. 382; STCA 32.2016.118 del 26 aprile 2017, consid. 2.2).

                               2.3.   Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

Pertanto le censure ricorsuali volte a contestare la decisione del 18 luglio 2017, cresciuta incontestata in giudicato, rispettiva-mente a supportare il merito della richiesta, nella misura in cui non sono relative alla mancata entrata in materia della stessa da parte dell’UAI con la decisione del 18 gennaio 2019 qui avversata, sono irricevibili.    

                               2.4.   Con decisione formale del 18 luglio 2017, cresciuta incontestata in giudicato, l'UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado di invalidità del 100%) dal 1° settembre 2015 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 30 aprile 2016 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° gennaio 2016 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado di invalidità nullo (pag. 282-289 incarto AI).

L'UAI si è fondato, dal profilo medico, sul rapporto finale SMR del 19 dicembre 2016 del dr. med. __________ (pag. 231-233 incarto AI). Il medico SMR - dopo aver brevemente riassunto la situazione medica dell’assicurato (“Assicurato ora 57enne con ultima attività svolta al 100% nella funzione di aiuto giardiniere, affetto da gonartrosi bilaterale e per questi motivi posto a beneficio prima di PTG destra e successivamente anche al ginocchio sinistro. In atto persistono limitazioni algico/funzionali che lo limitano nell’attività professionale”: pag. 231 incarto AI) – ha posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di “Protesi totale ginocchio sinistro (15.06.2015)” e l’ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Protesi totale ginocchio destro (15.12.2014)”. Il medico SMR ha quindi indicato che l’assicurato aveva presentato/presentava un'incapacità lavorativa del 100% nell’attività abituale di aiuto-giardiniere dal 26 settembre 2014 e continua rispettivamente del 100% dal 26 settembre 2014 al 31 dicembre 2015 e dello 0% dal 1° gennaio 2016 in attività adeguate. Il medico SMR ha poi elencato le seguenti limitazioni funzionali: carico massimo di 15 kg; alternanza della postura al bisogno (inclusa); nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione e nessuna necessità di pause supplementari; mobilizzazione di carichi massimo fino a 15 kg; evitare la posizione inginocchiata o con ginocchia flesse; evitare la deambulazione su terreni scoscesi o in discesa; evitare l’utilizzo di scale a pioli o ponteggi; possibilità di variare la postura da assisa ad eretta; attività lavorativa da svolgere prevalentemente seduta (pag. 231 e 232 incarto AI). Il medico SMR ha indicato una prognosi dell’evoluzione della capacità lavorativa “dubbia” (pag. 232 incarto AI). Nelle “osservazioni conclusive” ha puntualizzato quanto segue: “Valutazione medico teorica. IL 100% in attività abituale. IL 0% in attività adeguata con il rispetto dei limiti descritti. La II in attività adeguata viene fatta partire sei mesi dopo l’intervento di PTG. Revisione del caso tra un anno” (pag. 232 incarto AI; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice). Il medico SMR ha pure puntualizzato che non erano applicabili terapie che avrebbero potuto migliorare o mantenere verosimilmente la capacità lavorativa (pag. 233 incarto AI).

                                         Il 4 aprile 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, aveva scritto alla dr.ssa med. __________, specialista FMH in neurochirurgia, quanto segue:

" (…) ti pregherei di voler convocare il paziente summenzionato per una tua valutazione. Questo giardiniere di 58 anni, di origine portoghese, è stato da me sottoposto ad un intervento di protesi totale del ginocchio destro e sinistro, gli interventi sono stati eseguiti nel 2014 e nel 2015. L’evoluzione a destra è stata positiva, a sinistra invece rimangono degli importanti dolori residui che prendono tutta la parte posteriore dell’arto inferiore sinistro. Ho presentato il caso anche a __________ dove, a livello del ginocchio, non trovano cause morfologiche per spiegare questo dolore. Una recente risonanza magnetica lombare mostra una lipomatosi della colonna lombare bassa. Non so se questo referto può spiegare questi sintomi. Ti ringrazio per una tua valutazione e saluto cordialmente.

__________

Copia a : Signor __________, Ufficio Assicurazione Invalidità, 6500 Bellinzona Egregio Singer __________, la prego di voler tenere conto del fatto che l’assicurato adesso è ancora in fase di accertamenti neurochirurgici.”

(pag. 264 incarto AI, n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)

                                         Il 24 aprile 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha attestato quanto segue:

" (…) Nell’anamnesi ortopedica segnalo l’impianto di una protesi totale del ginocchio destro il 15.12.2014 e un intervento analogo a sinistra il 15.06.2015. L’evoluzione del ginocchio a destra è stato soddisfacente, a sinistra il ginocchio rimane dolente. In una mia lettera dal maggio 2016 ho già informato il signor __________ dell’Istituto dell’Assicurazione Invalidità degli esami fatti. Attualmente la prognosi è tale che il paziente non potrà più svolgere la sua professione di giardiniere, una nuova formazione professionale da un punto di vista prettamente teorico è pensabile, da un punto di vista pratico però il paziente non ha alcun diploma scolastico o altri diplomi. Inoltre è in cure per una lombo sciatalgia a sinistra. A livello delle ginocchia in questo momento non vedo indicazioni per nuovi approcci chirurgici” (pag. 268 incarto AI).

                                         Il 16 maggio 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato il rapporto finale SMR del 19 dicembre 2016, rilevando che la “nuova documentazione medica prodotta agli atti non modifica le conclusioni del RAF. Nella certificazione del Dr. __________ del 26.04.2017 il Collega scrive:- “Attualmente la prognosi è tale che il paziente non potrà più svolgere la sua professione di giardiniere, una nuova formazione professionale da un punto di vista prettamente teorico è pensabile, …” (pag. 270 incarto AI).

                               2.5.   Il 19 novembre 2018 l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “impianto di protesi totale ginocchia bilaterali su gonartrosi con successiva inabilità lavorativa come giardiniere (e simili)” a partire dal “26.09.2014” (pag. 297-305 incarto AI).

                                         L’UAI, con progetto di decisione del 22 novembre 2018, ha preavvisato all’assicurato la “non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni”, accordando la possibilità di presentare entro 30 giorni per iscritto eventuali osservazioni o chiedere delle informazioni complementari con l’avvertenza che trascorso il termine di 30 giorni sarebbe stata emanata la decisione formale  (pag. 307 incarto AI).

Il 28 novembre 2018 è quindi giunto all’UAI il rapporto medico del 26 novembre 2018 (pag. 313-317 incarto AI) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna, medico curante dell’assicurato dal 2008 e che incontra mediamente 3 volte all’anno (pag. 314 incarto AI). La dr.ssa med. __________ ha attestato una incapacità lavorativa del 100% dal 26 settembre 2014 e continua per “le ginocchia come giardiniere e ogni altro lavoro che implichi carichi/piegamenti/lavoro in piedi/in equilibrio” e ha osservato che “il dr. __________ ha già scritto chiaramente il suo punto di vista nel certificato del 26.4.2017 ed ha parlato col sig. __________. Se è per il vostro ufficio necessaria una perizia, questa non è fattibile entro i 30 giorni legali. Mi sono interessata presso 2 diversi medici. Vi prego di incaricare un perito neutrale che faccia il punto della situazione, nel caso in cui questo mio scritto non basti.” (pag. 314 incarto AI). Il medico curante ha indicato lo stato di dopo posa di protesi totale del ginocchio dx il 15 dicembre 2014 e del ginocchio sinistro il 15 giugno 2015 e versamenti articolari intermittenti resistenti a terapia antinfiammatoria (pag. 314 incarto AI). La dottoressa ha indicato che: l’assicurato presenta “dolore ginocchia sx > dx irradiante alle anche”, assume olfen duo 75 mg al bisogno, presenta “versamento articolare ginocchia dx>sx e dolore alla flessione passiva, cicatrici calme”(pag. 315 incarto AI). La dottoressa ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “versamenti articolari ginocchia dolorosi persistenti dopo posa protesi di ginocchia; depressione reattiva”. Quale prognosi ha indicato che l’assicurato non può più lavorare, visto il persistere dei sintomi e l’impossibilità di migliorare la situazione dal punto di vista ortopedico (pag. 315 incarto AI). Ha rilevato che, se il dolore è forte, assume olfen duo 75 mg. Ha indicato che l’assicurato non può svolgere nessuna attività lavorativa, nessun lavoro in piedi, in ginocchio, in equilibrio, accovacciato e che non lavora dal 26 settembre 2014, ha lavorato come giardiniere e non lo più fare (pag. 316 incarto AI). Non può svolgere neppure alcuna attività adeguata e, quale prognosi, ha puntualizzato che non è integrabile, considerate le lacune scolastiche e l’età di 59 anni compiuti in paziente di madrelingua __________ che si esprime male in italiano (pag. 317 incarto AI). Il medico curante ha concluso puntualizzando che, secondo l’art. 7 LPGA, il paziente è totalmente impossibilitato al guadagno sul mercato del lavoro a causa del danno alla salute che perdura dopo avere sottoposto il paziente alle cure ragionevolmente esigibili e non integrabile (pag. 317 incarto AI).               

Il referto è stato sottoposto alla valutazione del medico SMR dell'UAI. Nell’annotazione del 3 dicembre 2018 il dr. med. __________, ha osservato che la “certificazione medica del 29.11.2018 a firma della Dr.ssa __________ non oggettiva uno stato di salute differente da quello già valutato e non pone nuove diagnosi. La Curante si limita a dare una diversa valutazione di uno stato clinico già valutato e discusso. I limiti funzionali rispecchiano quanto riportato dalla dr.ssa __________ nella sua certificazione e il RAF considera l’Assicurato nella funzione di giardiniere non più idoneo ma idoneo in un’attività rispettosa dei limiti descritti.

Mobilizzazione di carichi massimo fino a 15 kg Evitare la posizione inginocchiata o con ginocchia flesse Evitare la deambulazione su terreni scoscesi o in discesa Evitare l’utilizzo di scale a pioli o ponteggi Possibilità di variare la postura da assisa ad eretta Attività lavorativa da svolgere prevalentemente seduta

Non si ritiene giustificato entrare in materia.”

                                         (pag. 319 incarto AI)

                                         Davanti al TCA l’avv. RA 1 ha prodotto il certificato medico del 12 febbraio 2019 del dr. med. __________, che ha visitato l’assicurato in data 5 febbraio 2019, dal quale si evince quanto segue:

" L'assicurato si trova a 4 anni e due mesi dall'impianto di una protesi totale del ginocchio destro e 3 anni e sei mesi dopo una protesi a sinistra.

Il decorso post-operatorio non è mai stato tale da poter permettere all'assicurato di riprendere la sua attivata professionale come giardiniere. Per numerosi mesi ha eseguito una fisioterapia. Attualmente mi riferisce che il lato sinistro va meno bene del destro, nota inoltre un conflitto radicolare S1 bilaterale. Assume circa 2-3 Voltaren alla settimana, nessun risveglio notturno per il ginocchio, non dolori a riposo. Ha più male a scendere le scale che non a salire, perimetro di marcia ridotto a 1-1,5 km, non riesce a correre né a camminare a passo sostenuto. I dolori vengono descritti a partenza posteriore del cavo popliteo irradiante verso la schiena. Clinicamente trovo delle ginocchia senza versamento, normo assiate con cicatrici calme, entrambe le ginocchia estendono completamente, flettono a 115° il sinistro e 120° il destro.

Per la diagnosi di stato dopo posa di protesi totale alle ginocchia bilaterali entrambe dolenti l'assicurato può svolgere attività esclusivamente in posizione seduta, per il 50% attività esclusivamente in posizione eretta, non può svolgere attività a carico discontinuo, non può camminare su terreni accidentati, non può accovacciarsi, non può inginocchiarsi, lavorare con le mani sopra la testa, ruotare in posizione seduta ed eretta, sollevare e rispettivamente trasportare carichi fino ad un massimo di 5 kg. Tenendo conto della formazione professionale del paziente, il quale non è in possesso di alcun diploma scolastico e professionale, esclude una riformazione professionale, tenendo conto anche della sua età. Per questo motivo continua a rimanere inabile al lavoro per qualsiasi professione.” (Doc. D)

                               2.6.   In concreto l’insorgente, chiamato a dimostrare che rispetto all’ultima decisione formale del 18 luglio 2017, cresciuta incontestata in giudicato, vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa nella precedente o in altre attività.

Il medico curante ha in sostanza ripreso le note diagnosi - seppur corroborate dai nuovi elementi d'anamnesi - già valutate nell'ambito della procedura sfociata nella decisione formale del 18 luglio 2017, cresciuta incontestata in giudicato, sulla base del rapporto finale SMR del 19 dicembre 2016 (pag. 231-233 incarto AI) e dell’annotazione del 16 maggio 2017 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 270 incarto AI), dai quali il TCA non ha valido motivo per scostarsi.

Questo Tribunale - attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, pag. 313-317 incarto AI) - non ha motivo di distanziarsi dall'apprezza-mento del medico SMR, dr. med. __________, nell’annotazione del 3 dicembre 2018 (pag. 319 incarto AI), giusta il quale il rapporto medico del 26 novembre 2018 della dr.ssa med. __________ non permette di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurato.

Non consente di giungere ad una diversa conclusione neppure la diagnosi di depressione reattiva posta (senza codifica ICD-10) dal medico curante. Tale diagnosi non è stata difatti posta (con codifica ICD-10) da uno specialista in psichiatria e psicoterapia. Inoltre non risulta che l’assicurato sia in trattamento con psicofarmaci rispettivamente psicoterapico.

                                         A proposito del medico SMR giova del resto qui ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

                                         Non va del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

                                         Tenuto conto di quanto precede, in particolare in assenza di una modifica dello stato di salute dell’assicurato, il TCA osserva che la questione della sua reintegrabilità è già stata esaminata (cfr. rapporto finale del 17 marzo 2017 del CIP: pag. 254 e 255 incarto AI; e il complemento del 6 giugno 2017 del CIP: pag. 273 e 274 incarto AI) e decisa nell’ambito della procedura sfociata nella decisione del 18 luglio 2017 (pag. 282-289 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato.

                                         Per quanto concerne il certificato medico del 12 febbraio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, (doc. D), come rettamente osservato dall’amministrazione in sede di risposta del 28 febbraio 2019 (doc. IV, pag. 3) ed in sede di osservazioni del 20 marzo 2019 (doc. VIII), esso è stato prodotto tardivamente e non va quindi ritenuto ai fini della valutazione di un eventuale peggioramento dello stato di salute del ricorrente. Difatti, secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in materia, le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in considerazione in quanto tardive (cfr. STF 8C_901/2013 del 7 febbraio 2014 consid. 3.2; STF 8C_45/2014 del 20 febbraio 2014 consid. 4.2; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1; STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006; DTF 130 V 64; STCA 32.2017.11 del 16 agosto 2017 consid. 2.6 e rinvii ivi citati; cfr. STCA 32.2014.93 del 4 maggio 2015 consid. 2.5 e rinvii ivi citati).

Concludendo, non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute dell’assicurato nell’ambito della procedura amministrativa e, quindi, prima del querelato provvedimento, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

                                         Ciò non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado d’inabilità.

                               2.7.   Alla luce di quanto appena esposto, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’interrogatorio formale, al richiamo degli incarti della Sezione del lavoro, della Cassa disoccupazione e dell’URC, all’esperimento di una perizia medica, così come postulato dalla patrocinatrice dell'assicurata più volte in questa sede: doc. I, pag. 1, 5, 6e9e doc. VI).

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

L'incarto dell'UAI è stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr. consid. 1.7).

La decisione impugnata va dunque confermata.

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.45 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.02.2020 32.2019.45 — Swissrulings