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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.02.2020 32.2019.37

13. Februar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,863 Wörter·~49 min·5

Zusammenfassung

Richiesta di aumento del grado d'invalidità. Respinta la domanda di allestire una perizia ortopedica e psichiatrica. Aumentato da 1/2 e 3/4 il diritto alla rendita in seguito al calcolo effettuato dal Tribunale

Volltext

__________Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.37   cs

Lugano 13 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 febbraio 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione dell’8 gennaio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Il 17 luglio 2012 la __________ ha informato l’UAI che stava versando ad RI 1, nato nel 1960, da ultimo attivo al 75% quale montatore di ascensori, prestazioni derivanti dalla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (doc. 1, incarto AI). Con comunicazione dell’8 gennaio 2013 l’UAI ha chiuso la pratica in seguito alla ripresa dell’attività lavorativa (doc. 5 incarto AI).

                               1.2.   In seguito ad una nuova domanda di prestazioni AI, inoltrata il 15 ottobre 2014 (doc. 7 incarto AI), l’UAI, con decisione del 24 marzo 2017, ha posto RI 1 al beneficio di ¼ di rendita dal 1° settembre 2014 al 30 novembre 2014 e di una rendita intera dal 1° dicembre 2014 al 31 gennaio 2016 (doc. AI 75).

                               1.3.   Con domanda datata 29 novembre 2017 RI 1 ha comunicato all’UAI un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 81).

                               1.4.   Dopo aver esperito gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________, reumatologia FMH, con decisione dell’8 gennaio 2019, preavvisata dal progetto del 7 novembre 2018 (doc. AI 109), l’UAI ha stabilito che RI 1 ha diritto a mezza rendita AI con effetto dal 1° giugno 2018, ossia sei mesi dopo la ricezione della nuova richiesta di prestazioni (doc. A). L’amministrazione è giunta ad un grado d’invalidità del 59%, raffrontando il reddito da valido conseguito nel 2016 di fr. 89'050 con il reddito da invalido evinto dalla tabella TA1 (attività semplici e ripetitive, valore mediano) che avrebbe potuto conseguire nel medesimo anno di fr. 67'148 (fr. 5'368 riportati su 41.7 ore X 12 mesi), ridotto dapprima del 40% (incapacità lavorativa) e poi del 10% (riduzione sociale) a fr. 36'260, per un grado effettivo del 59.281% (cfr. doc. A).

                               1.5.   RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed il rinvio dell’incarto all’amministrazione per una nuova decisione (doc. I).

                                         Dopo aver riassunto la fattispecie, aver rammentato di essere stato dapprima al beneficio di una rendita della __________ del 25% (dal 1998; cfr. pag. 243 incarto AI, punto 4.3) ed in seguito, dal luglio 2016, del 40% ed aver evidenziato che l’UAI lo ha messo a beneficio di una mezza rendita con grado d’invalidità del 59%, o meglio del 59,281%, il ricorrente sostiene che l’amministrazione non ha dato seguito alle affermazioni del perito reumatologo, il quale avrebbe ritenuto necessario far eseguire un consulto ed un parere ortopedico. Secondo il ricorrente il medico SMR nelle sue conclusioni si è limitato a descrivere le conclusioni peritali, omettendo che lo specialista aveva consigliato una perizia ortopedica. Egli critica anche la circostanza secondo cui per il medico SMR, il curante si sarebbe limitato a descrivere la necessità di un solo ciclo di fisioterapia, allorché lo stesso medico curante indica una soluzione palliativa di fisioterapia “continua” e rinforzo muscolare, nonché un’eventuale presa a carico ortopedica per valutazione chirurgica nel caso del ginocchio sinistro. L’insorgente evidenzia di voler lavorare in una percentuale minore in un’attività adeguata, qualora la trovasse, ma l’incapacità lavorativa del 40% stabilita dall’UAI non corrisponde alle sue reali capacità fisiche. Il ricorrente evidenzia che è la stessa amministrazione a non prendere in considerazione provvedimenti professionali per motivi di età e perché un eventuale progetto non darebbe sufficienti garanzie per migliorare la capacità di guadagno, senza però fornire alcuna motivazione. Infine l’insorgente richiama l’incarto AI.

                               1.6.   Con risposta del 4 marzo 2019, cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

                               1.7.   Con replica del 25 marzo 2019 l’insorgente ha contestato la presa di posizione dell’amministrazione e ribadito le richieste ricorsuali (doc. VI). Egli produce quale nuova prova una copia di un radiogramma di 5 anni fa a comprova di disturbi alla spalla provocati da una scheggia metallica rilevata radiologicamente e tuttora presente nella porzione distale del muscolo bicipite sinistro. Da cui la necessità di una valutazione ortopedica. Il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare una rivalutazione del suo caso con una presa di posizione specialistica/polispecialistica ortopedica e psichiatrica in quanto “sussistono disturbi reattivi alle malattie in essere legate ad una sintomatologia quale perdita di concentrazione, disturbi del sonno, paura di un futuro devastante sia lavorativo che psicofisico, i quali comportano un peggioramento dello stato di salute negli anni, dettato dai veri eventi traumatici e relativi segni artrosici importanti anche consequenziali che inesorabilmente portano ad un processo irreversibile e direttamente proporzionale alla sintomatologia algica del paziente stesso”. Il ricorrente, visto che il grado d’invalidità raggiunge il 59.281%, chiede che venga verificata anche la correttezza “degli importi dei crediti posti a confronto con e senza invalidità, nonché le riduzioni attuate”.

                               1.8.   Con osservazioni del 4 aprile 2019 (doc. VIII), cui ha allegato la presa di posizione del medico SMR, dr. med. __________, del 2 aprile 2019 (doc. VIII/1), l’UAI ha nuovamente chiesto la reiezione dell’impugnativa.

                               1.9.   Dopo aver chiesto (doc. X), ed ottenuto (doc. XI), una proroga, l’insorgente il 10 maggio 2019 ha prodotto ulteriori prove e meglio un referto dell’8 maggio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia (doc. E). L’interessato rileva che nel caso di specie il danno alla salute che lo affligge è chiaramente di competenza ortopedica e la giurisprudenza secondo la quale anche i reumatologi possono valutare i danni ortopedici in concreto non può essere applicata. Solo con una visita ortopedica il ricorrente sarà tutelato nel suo diritto alla salute.

                             1.10.   In data 29 maggio 2019 l’UAI ha rilevato che la problematica psichiatrica è insorta dopo l’emissione della decisione impugnata e deve pertanto semmai essere oggetto di altra procedura (doc. XIV).

                             1.11.   In data 13 giugno 2019 il ricorrente ha chiesto una proroga del termine (doc. XVI), concessagli fino al 5 luglio 2019 (doc. XVII). Con osservazioni del 4 luglio 2019 l’assicurato ha prodotto un ulteriore certificato del dr. med. __________, che ha posto la diagnosi di stato depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) e di disturbo di personalità paranoide (ICD 10 F60.0; doc. XVIII ed F). Il ricorrente ritiene che tale patologia già “sottogiaceva nel paziente da chissà quanto tempo, e che finora non era stata messa in luce poiché si è data importanza, peraltro senza neppur ben valutarla, solo alla problematica fisica”.

                             1.12.   Con osservazioni dell’11 luglio 2019, cui ha allegato le prese di posizione del 9 luglio 2019 del medico SMR dr. med. __________ e del 10 luglio 2019 del medico SMR dr. med. __________, l’UAI ha ribadito che quanto accertato dal dr. med. __________ è posteriore alla decisione resa e pertanto non valutabile nell’ambito della presente procedura (doc. XX).  

                             1.13.   Dopo aver chiesto (doc. XXI) ed ottenuto (doc. XXIII), un termine per presentare ulteriori osservazioni, il 30 agosto 2019 l’insorgente ha prodotto un referto del 22 agosto 2019 del dr. med. __________ (doc. XXIV e G).

                             1.14.   Con osservazioni dell’11 settembre 2019 l’UAI, allegando l’annotazione del 10 settembre 2019 del dr. med. __________, ha confermato le precedenti prese di posizione (doc. XXVI/1).

                             1.15.   Dopo aver chiesto (doc. XXVIII), ed ottenuto (doc. XIX), una proroga, il 16 ottobre 2019 il ricorrente ha prodotto un referto del 15 ottobre 2019 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. G1).

                             1.16.   Con scritto del 30 ottobre 2019 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. XXXII).

                             1.17.   In data 13 novembre 2019 l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni ed un estratto del codice ICD-10 relativo alla patologia paranoidea (doc. XXXIV). Egli contesta il rifiuto dell’UAI di sottoporlo alla perizia bidisciplinare richiesta e fa valere una violazione degli art. 9 e 29 della Costituzione federale, palesandosi un chiaro pregiudizio nei suoi confronti (art. 9 Cost. fed.) ed essendo in presenza di una disparità di trattamento (art. 29 Cost. fed.), ritenuto che in casi analoghi l’assicurato viene sempre sottoposto ad una perizia psichiatrica commissionata dall’UAI.

                             1.18.   Con osservazioni del 26 novembre 2019, cui ha allegato una presa di posizione del 22 novembre 2019 del dr. med. __________, l’amministrazione chiede che il ricorso sia respinto (doc. XXXVI).

                             1.19.   Dopo aver chiesto (doc. XXXVIII), ed ottenuto (doc. XXXIX), un termine per potersi esprimere in merito, l’insorgente con scritto del 17 gennaio 2020, cui ha allegato un referto del 14 gennaio 2020 del dr. med. __________ (doc. I), ha nuovamente chiesto l’allestimento di una perizia bidisciplinare ad opera dell’UAI.

                             1.20.   Con osservazioni del 28 gennaio 2020 l’UAI rinvia alla risposta di causa del 4 marzo 2019 ed alle prese di posizione del 4 aprile 2019, 29 maggio 2019, 11 luglio 2019, 11 settembre 2019, 30 ottobre 2019 e 26 novembre 2019, sottolineando l’assenza di qualsivoglia elemento clinico di natura psichiatrica presente a dossier AI fino al momento della resa della decisione dell’8 gennaio 2019 e rilevando che eventuali indicazioni per uno stato di salute peggiorato vanno riesaminate con procedura di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (doc. XLII). Lo scritto è stato trasmesso il 30 gennaio 2020 al ricorrente per conoscenza (doc. XLIII).

                                         in diritto

                               2.1.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).                                       

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.2.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.3.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                               2.4.   In concreto, rammentato che l’UAI ha accertato un peggioramento dello stato di salute con incidenza sulla capacità lavorativa, occorre stabilire, se, come ritiene l’insorgente, l’amministrazione non ha sufficientemente approfondito le problematiche somatiche e psichiche di cui afferma essere affetto e di conseguenza se è necessario approfondire ulteriormente l’aspetto valetudinario.

                                         Nel caso che ci occupa con decisione del 24 marzo 2017 l’UAI ha posto RI 1 al beneficio di ¼ di rendita dal 1° settembre 2014 al 30 novembre 2014 e di una rendita intera dal 1° dicembre 2014 al 31 gennaio 2016 (doc. AI 75).

                                         Il 20 novembre 2017 il dr. med. __________, medicina generale FMH, ha certificato che l’insorgente soffre di dolori progressivi all’apparato osteo-muscolare ed in particolar modo a livello delle ginocchia e delle spalle a causa di infortuni ad eccezione della sintomatologia al ginocchio sinistro (doc. AI 77). Acquisiti gli atti medici ritenuti necessari il medico SMR, dr. med __________, ha rilevato la necessità di allestire una perizia “monodisciplinare che descriva se negli ultimi due anni siamo confrontati con un peggioramento oggettivo dell’apparato muscolo-scheletrico” (doc. AI 91).

                                         L’incarico è stato affidato al dr. med. __________, reumatologia FMH, il quale, dopo aver visitato l’insorgente in data 26 marzo 2018, ha redatto il referto il 6 aprile 2018 (doc. AI 94).

                                         Dopo aver descritto l’anamnesi familiare, sociale, sistemica e personale, i dati soggettivi e la constatazione oggettiva, il perito ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di dolori dopo una ricostruzione del sovra e sotto spinoso a livello della spalla dx il 26.07.2012, dolori importanti al ginocchio dx su gonartrosi importante dopo meniscectomia parziale laterale nel 1985, meniscectomia sub totale laterale nel 1996, contusione del ginocchio dx nel 1998 (stato dopo rimpiazzo emi-protesi laterale del ginocchio il 24.08-2015; stato dopo diversi incidenti), gonartrosi tricompartimentale sx ed esiti di meniscectomia e tendinopatia inserzionale rotulea (RMI del 02.03.2017) in stato dopo diversi incidenti, meniscectomia laterale quasi totale 13.02.2000; dolori dopo ricostruzione del sovraspinato, resezione acromio-clavicolare e decompressione sotto acromiale della spalla sx e rottura del sovraspinoso, sottospinoso e artrosi acromion-claveare il 20.06.2104, dolori al gomito sx. Egli ha inoltre elencato le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa.

                                         Il perito ha stabilito che l’insorgente è completamente inabile al lavoro nella precedente attività di montatore di ascensori (pag. 272 incarto AI) e circa le possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute ha affermato: “terapia riabilitativa per prevenire l’instaurarsi di deformità articolari, mantenimento della funzione articolare, trofismo muscolare e terapia occupazionale allo scopo di rispettare l’economia articolare. Tecarterapia. Eventuale visita ortopedica per valutare se vi sono indicazioni chirurgiche al ginocchio sx. Potrebbe migliorare la capacità lavorativa per un lavoro adeguato allo stato di salute del paziente”.

                                         Lo specialista ha poi affermato che l’interessato potrebbe lavorare “in un’attività adeguata allo stato di salute (…) (attività che deve essere ergonomica per le spalle e ginocchia, senza movimenti articolari ripetitivi, che tenga in considerazione le limitazioni funzionali e di carico, evitando il sollevamento di carichi (capacità ridotta a 6-10 kg attualmente), la deambulazione prolungata, fare le scale e sollevare le braccia sopra la linea delle spalle. Giudico da subito un’inabilità lavorativa del 40% come riduzione del rendimento nell’arco di una giornata lavorativa di 8-9 ore” (pag. 273 incarto AI).

                                         Il perito ha concluso affermando:

" (…) Sulla base degli atti e dell’anamnesi richiesta dall’esame clinico possiamo dunque concludere che il paziente presenta i dolori all’arto superiore sinistro localizzati al gomito e alla spalla con lieve limitazione funzionale, nonché al ginocchio sx, maggiormente sotto carico e durante la deambulazione.

Quindi in considerazione di quanto sopra, esiste un peggioramento dello stato di salute e dello stato funzionale. In base alla ricostruzione anamnestica, il peggioramento funzionale del ginocchio sx da me riscontrato può essere ricondotto, con verosimiglianza preponderante, al mese di marzo 2017 (data della RMI del ginocchio sx) e il peggioramento della spalla al mese di giugno 2017. Non è necessario una perizia bi-disciplinare ma si consiglia un’eventuale visita ortopedica per valutare se vi sono indicazioni chirurgiche al ginocchio sx.” (pag. 273 incarto AI)

                                         Sulla base del referto, il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la completa incapacità lavorativa dell’assicurato nella precedente professione dal 1° giugno 2017 e l’incapacità lavorativa al 60%,  intesa come riduzione del rendimento, in attività adatte e confacenti al suo stato di salute dal 20 novembre 2017 (pag. 277-278 incarto AI; cfr. anche pag. 285 incarto AI).

                               2.5.   Questo Tribunale non vede ragioni per scostarsi dalla perizia reumatologica del dr. med. __________ del 6 aprile 2018 (doc. AI 94). La valutazione peritale è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede. Il perito si è infatti espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata il 26 marzo 2018.

                                         Al referto va attribuita piena forza probante.

                                         Per quanto concerne l’istoriato delle patologie che hanno afflitto nel corso del tempo l’assicurato e che sono state approfonditamente descritte con il ricorso (doc. I) e con la replica del 25 marzo 2019 (doc. VI), va rilevato che esse sono state debitamente prese in considerazione dallo specialista, il quale le ha elencate nell’anamnesi personale e le ha inserite, laddove importanti, nella diagnosi con e senza capacità lavorativa (pag. 2 e 4 della perizia, doc. 94 incarto AI).

                                         Per il resto il ricorrente non ha prodotto ulteriore documentazione medica specialistica in ambito reumatologico e/o ortopedico atta a sovvertire le convincenti valutazioni peritali.

                                         Non può infatti essere considerata tale la copia della radiografia alla spalla effettuata circa cinque anni fa (doc. D) allegata alla replica del 25 marzo 2019 (doc. VI), concernente una scheggia metallica rilevata radiologicamente e tuttora presente nella porzione distale del muscolo bicipite sinistro che, non essendo stata sottoposta ad intervento di estrazione chirurgica (secondo il ricorrente poiché all’epoca il dr. med. __________ non lo ritenne opportuno) si manifesterebbe ancora con algie ingravescenti accusate dal ricorrente a riposo e ancora più intensamente nei movimenti.

                                         Il dr. med. __________ ne ha infatti tenuto conto laddove evidenzia, nei disturbi soggettivi, la presenza di una gonalgia bilaterale maggiormente a sinistra sotto carico, un’algia alla spalla e al gomito sinistro, maggiormente sotto sforzo (perizia, pag. 2, pag. 270 incarto AI) e nella constatazione oggettiva: “gomiti: dolorabilità alla digitopressione all’epicondilo radiale sx e pronazione forzata 80°-0-80°” (pag. 3 perizia, pag. 271 incarto AI). Lo specialista ha pure diagnosticato tra le patologie con influsso sulla capacità lavorativa i dolori al gomito sinistro (cfr. pag. 4 della perizia; pag. 272 incarto AI).

                                         Agli atti è inoltre presente, oltre all’arto MRI alla spalla sinistra del 24 aprile 2014 (cfr. pag. 75 incarto LAINF), anche la MRI e la RX al gomito sinistro del 25 aprile 2014, cui fa cenno l’interessato nella replica del 25 marzo 2019, e che fa stato di “artefatti metallici a causa di una scheggia metallica nel tessuto molle presumibilmente a livello distale del muscolo bicipite brachiale” (pag. 77 incarto LAINF). Anche nel rapporto del 29 luglio 2014 della __________, agli atti, se ne discute (pag. 123 incarto LAINF: “[…] Purtroppo a causa di una scheggia metallica a livello del bicipite i risultati sono stati di difficile lettura” e pag. 124: “avverto sempre dei fastidi anche a livello del gomito sinistro […] purtroppo i medici non hanno tolto il ferro presente nel bicipite per poi poter effettuare una risonanza magnetica efficace”).

                                         Ne segue che la problematica al gomito sinistro è stata adeguatamente valutata dal perito e dai medici SMR dell’UAI e non necessita di ulteriori approfondimenti.

                                         Quanto alla richiesta del ricorrente di ordinare anche una perizia ortopedica perché il perito l’avrebbe consigliata, va in primo luogo sottolineato che lo specialista ha in realtà affermato che “non è necessario una perizia bi-disciplinare ma si consiglia un’eventuale visita ortopedica per valutare se vi sono indicazioni chirurgiche al ginocchio sx” (pag. 5 della perizia). A questo proposito il dr. med. __________ ha ritenuto che la visita è consigliata per esaminare se vi sia la possibilità, tramite un intervento, di migliorare la capacità lavorativa del ricorrente (“[…] Eventuale visita ortopedica per valutare se vi sono indicazioni chirurgiche al ginocchio sx. Potrebbe migliorare la capacità lavorativa per un lavoro adeguato allo stato di salute del paziente”). Egli non ha invece ritenuto necessario allestire una perizia anche in ambito ortopedico.

                                         D’altra parte, va rilevato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 pubblicata in RtiD II-2010 a pag. 208 (cfr. anche sentenza 9C_856/20190 del 27 giugno 2011, consid. 5.2), il TF ha già avuto modo di affermare:

" (…)

4.1 A sostegno della sua tesi, il ricorrente osserva che non si tratta unicamente di statuire su due valutazioni mediche divergenti (quelle dei medici incaricati dall'assicuratore malattia, da un lato, e quelle dei medici curanti dall'altro), ma anche di considerare che il dott. F.________ è passato all'atto di un delicato intervento chirurgico che è riuscito e che ora lo fa stare bene. Egli mette inoltre in dubbio il fatto che la Corte cantonale si sia fondata sul parere di esperti competenti, in possesso dei requisiti necessari. Sostiene al contrario che, essendo le ernie discali di competenza di un neurochirurgo, la valutazione del caso non poteva essere affidata a un reumatologo e a un chirurgo ortopedico.

4.2 Nella misura in cui contesta, per la prima volta in sede federale, la competenza dei dott. G.________ e R.________, il ricorrente fa (implicitamente) valere un motivo di ricusa per fondati motivi ai sensi dell'art. 44 LPGA (cfr. Ueli Kieser, Arzt als Gutachter, in Arztrecht in der Praxis, 2a ed. 2007, pag. 438; lo stesso, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, pag. 568, n. 18 all'art. 44). Già solo per questo motivo, ci si potrebbe seriamente domandare se la censura, che poteva senz'altro essere sollevata in sede cantonale, non sia contraria al principio della buona fede, valido pure in ambito procedurale (DTF 130 III 66 consid. 4.3 pag. 75; 127 II 227 consid. 1b pag. 230; 121 I 30 consid. 5f pag. 38), e in particolare all'obbligo incombente alle parti di invocare motivi di ricusazione non appena ne abbiano conoscenza (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 193/05 del 7 settembre 2006, riassunta in RSAS 2007 pag. 61, consid. 3.5).

La questione può tuttavia rimanere indecisa in quanto il primo giudice poteva validamente e senza arbitrio fondarsi sulle valutazioni degli specialisti incaricati da [… omissis …] per statuire sul merito. Basti a tal proposito rilevare che, come in altri settori specialistici della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo, dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Per quanto concerne più precisamente la problematica relativa all'ernia discale - comunque convincentemente esclusa dai medici interpellati dall'opponente - va inoltre precisato che essa non necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma può anche essere di pertinenza ortopedica (cfr., alla voce ernia discale, La grande enciclopedia medica UTET, 2007, VI vol., pag. 132), come del resto hanno già (implicitamente) avuto modo di rilevare in altre occasioni le istanze giudiziarie (in questo senso ad esempio sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 59/93 del 12 aprile 1994 consid. 2-4).

Per il resto, le sentenze cui rinvia il ricorrente per dimostrare che la mancata specializzazione dei medici intervenuti determinerebbe una palese violazione del principio dell'accertamento d'ufficio dei fatti, riguardano accertamenti in ambito psichiatrico operati da medici non specialisti della specifica disciplina e non sono manifestamente pertinenti alla vertenza qui in esame. (…)”

                                         Anche in concreto, rilevato come l’interessato, conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTF 137 V 210), è stato preventivamente reso attento circa il nome del perito e la necessità di un “esame medico reumatologico” in data 29 gennaio 2018 (pag. 264 incarto AI) e non ha sollevato alcuna obiezione in merito alla sua specializzazione nel termine assegnatogli, né ne ha chiesto la ricusa (cfr. pag. 267 e seguenti incarto AI; cfr. anche osservazioni del 26 novembre 2018 al progetto di decisione con le quali l’interessato non contesta la specializzazione del perito, né chiede l’allestimento di un referto anche in ambito ortopedico), ci si potrebbe chiedere se la sua censura non sia tardiva.

                                         In ogni caso, come rilevato in entrata, il perito reumatologo ha esplicitamente affermato che non è necessario procedere con una perizia bidisciplinare e la valutazione ortopedica è semmai necessaria per stabilire se effettuare un intervento al ginocchio sinistro atto a migliorare la capacità lavorativa dell’interessato.

                                         Del resto, anche il medico SMR, dr. med. __________ è giunto alla medesima conclusione. Nelle annotazioni del 2 aprile 2019, rammentata la giurisprudenza, il medico rileva che “le affezioni degenerative all’apparato locomotore sono quindi sia di competenza reumatologica sia di competenza chirurgica. Posto quindi che i due specialisti sono entrambi competenti nella diagnostica di simili affezioni e possono entrambi apprezzare le ripercussioni del danno alla salute sulla capacità lavativa (recte: lavorativa) incaricare entrambi equivarrebbe ad una second opinion non ammessa nel diritto assicurativo. Va da sé che, a seconda del caso, appare più appropriato rivolgersi al reumatologo se si vogliono valutare le cure conservative e semi-invasive (come ad esempio le infiltrazioni), mentre l’incarico ad un chirurgo ortopedico appare più opportuno se si vogliono valutare eventuali interventi/cure chirurgiche. Dato inoltre che in questo caso sia proprio il dr. __________ a confermare che non sia necessaria una perizia bi-disciplinare, reputiamo il nostro accertamento specialistico esaustivo (…)” (doc. VIII/1).

                                         A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In concreto alla luce di quanto sopra non vi è pertanto alcun motivo per ordinare l’allestimento di una perizia ortopedica.

                               2.6.   L’insorgente, nelle more processuali, ha prodotto alcuni referti del dr. med. __________ e del dr. med. __________, specialisti FMH in psichiatria e psicoterapia, sostenendo la necessità di procedere con ulteriori approfondimenti e, anche in questo ambito, con l’allestimento di una perizia specialistica.

Come rileva correttamente l’UAI e, in più occasioni, il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, a prescindere dell’esaustività dei referti del dr. med. __________ e del dr. med. __________, prima dell’emissione della decisione impugnata dell’8 gennaio 2019, non era stata diagnosticata una patologia psichiatrica con influenza sulla capacità lavorativa, né emerge che prima di tale data l’interessato sia stato incapace al lavoro a causa di una patologia psichica.

Orbene, per costante giurisprudenza, il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

Dalle tavole processuali emerge che il ricorrente è stato visitato per la prima volta dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, in data 30 aprile 2019. Sulla base di tale visita lo specialista ha certo attestato un’abilità lavorativa “non superiore al 30%”, ma in quell’occasione non ha posto alcuna diagnosi secondo i criteri scientificamente riconosciuti. Il dr. med. __________ ha rilevato di essere stato confrontato con una persona molto sofferente dal lato psichico, sofferenza mascherata da importanti somatizzazioni e da una sottile trama paranoidea. A livello diagnostico è emerso uno stato depressivo almeno di media gravità nell’ambito di un probabile disturbo paranoide della personalità. Dal lato farmacologico non è stato possibile proporre una terapia antidepressiva proprio a causa della diffidenza e del timore legati all’interpretazione della realtà di natura persecutoria. Secondo lo specialista, visto il quadro psicopatologico, la prognosi, soprattutto per quanto concerne il disturbo della personalità, è sfavorevole. È inoltre presente il rischio di agiti in senso eteroaggressivo (doc. E).

Il 26 giugno 2019, dopo il quarto incontro con l’insorgente, il dr. med. __________ ha posto la diagnosi di stato depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) e di disturbo di personalità paranoide (ICD 10 F60.0). Lo specialista ha evidenziato come la prima diagnosi non è facilmente identificabile a causa delle scarse capacità di mentalizzazione del ricorrente e la forte tendenza alla somatizzazione ed ha affermato che, se richiesta, sarebbe auspicabile la valutazione da parte di uno psichiatra che riesca a mettere a proprio agio l’insorgente e ad essere sufficientemente empatico. Ciò a causa della diffidenza legata al disturbo paranoide della personalità.

Il dr. med. __________ ha evidenziato che il disturbo è presente almeno dall’adolescenza e, da un’attenta ricostruzione anamnestica, risulta facilmente comprensibile.

L’interpretazione persecutoria della realtà è emersa chiaramente nelle ultime tre sedute e l’assicurato non è in grado di distanziarsene. Il fatto di non essere riconosciuto nelle sue problematiche di natura psicologica e somatica peggiora la situazione confermando i vissuti di stampo paranoideo. In conclusione lo specialista ha auspicato che l’insorgente venga valutato tramite una perizia psichiatrica ed ortopedica (in modo da sentirsi preso sul serio) e suggerisce di non banalizzare la sofferenza del ricorrente (doc. F).

Come evidenzia il medico SMR, dr. med. __________, nelle parole del dr. med. __________ non vi è alcuna evidenza che segni o sintomi di depressione fossero presenti al momento della decisione impugnata dell’8 gennaio 2019, mentre per quanto concerne il disturbo di personalità si tratta di una condizione pervasiva presente dall’inizio dell’età adulta che non ha limitato l’assicurato nell’esercizio della sua attività abituale di montatore di ascensori (la rendita della __________ del 25% attribuita dal 1998 non è infatti dovuta a motivi psichici, bensì alla patologia al ginocchio destro [cfr. incarto LAINF]), dunque senza influsso sulla capacità lavorativa in genere, e che comunque è stata evocata per la prima volta il 26 giugno 2019 (doc. XX/2).

Nulla cambia la presa di posizione del dr. med. __________ del 22 agosto 2019, il quale pur confermando lo stato depressivo di media gravità nell’ambito di un disturbo di personalità di tipo paranoide, ha ribadito la necessità di una perizia psichiatrica senza tuttavia apportare elementi di novità. Egli del resto ha rilevato che “il fatto che lo stato depressivo non fosse presente al momento della decisione impugnata, non esclude che possa essersi sviluppato in seguito (sarebbe però necessario visitare il” ricorrente “per stabilirlo)”.

Lo specialista ha poi rilevato che per quanto concerne il disturbo di personalità, evidentemente lo stesso non è mai stato diagnosticato, ma è con grande probabilità presente a partire dall’adolescenza ed ha ribadito la necessità di visitare l’insorgente e raccogliere una dettagliata anamnesi. “In passato è possibile che il” ricorrente “sia riuscito a mantenere un precario equilibrio psichico che gli ha consentito di mantenere un funzionamento lavorativo sufficiente. L’evoluzione del quadro clinico è purtroppo stata sfavorevole ed ha accentuato la percezione di stampo persecutorio della realtà compromettendo il funzionamento lavorativo e generale dell’assicurato” (doc. G).

                                         Neppure il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, nel referto del 15 ottobre 2019 apporta elementi di novità (doc. G1). Egli non pone del resto alcuna diagnosi secondo una classificazione internazionale riconosciuta, pur affermando che l’insorgente soffre di una psicopatologia che in questo caso interferisce marcatamente con il funzionamento e le prestazioni sociali lavorative e familiari. Secondo lo specialista l’evoluzione della psicopatologia mostra un deficit nel raggiungimento di una stabilità, non solo lavorativa, ma anche psichica, affettiva e sociale. Il ricorrente presenta una condizione di malessere che interferisce pesantemente con il funzionamento e le prestazioni sociali ne compromettono le risorse adattative. Inoltre presenta una importante fragilità psichica di base che rende difficile il raggiungimento di una discreta stabilità psichica ed emotiva condizionando la prognosi quoad valetudinem che appare sfavorevole. Lo specialista conclude affermando che l’insorgente mostra una sintomatologia psichiatrica a carattere paranoideo che si ripercuote sulla capacità lavorativa, relazionale e comporta una limitazione marcata sull’abilità lavorativa, senza tuttavia quantificare l’incapacità lavorativa e senza sostenere che essa fosse già presente prima dell’8 gennaio 2019.

                                         Infine, il dr. med. __________, dopo aver visto l’insorgente il 17 dicembre 2019, ha confermato quanto già accertato in precedenza (doc. XL/1). Lo specialista ha rilevato di “non capire la presa di posizione dello psichiatra dottor __________ il quale non ha mai visitato il paziente e, solo perché la diagnosi è emersa dopo la decisione AI, ritiene non opportuna una sua valutazione diretta o una perizia psichiatrica neutrale. Ancora più incomprensibile risulta, di conseguenza, il fatto che ci si permetta di criticare quanto oggettivato dal dottor __________ in una sola visita”. Confermate le diagnosi, il dr. med. __________ ha sostenuto che “per evidenziare la diagnosi di disturbo paranoideo della personalità è indispensabile instaurare un rapporto di fiducia che consenta al paziente di aprirsi e, anche se con estrema difficoltà a causa della diffidenza presente, manifestare la profonda sofferenza e il grave disagio che tale disturbo determina nell’affrontare la quotidianità. Per questo motivo, il citato disturbo, di solito presente a partire dall’adolescenza, può rimanere non diagnosticato per anni o, addirittura, non esserlo affatto. La presa di posizione del dottor __________, non argomentata, paradossalmente conferma i vissuti persecutori” del ricorrente.  In conclusione lo specialista ha chiesto che l’insorgente venga finalmente peritato e che si abbandonino prese di posizione preconcette.

Questo Tribunale rileva che le prese di posizione degli psichiatri curanti, generiche, non accertano una incapacità lavorativa derivante da una patologia psichica prima dell’8 gennaio 2019.

Anche se il dr. med. __________ sostiene che l’interessato è affetto da un disturbo di personalità paranoide (ICD 10 F60.0) fin dall’adolescenza, ciò non ha impedito il ricorrente di svolgere un’attività lavorativa fino al 2015, limitata unicamente da problematiche di tipo fisico.

                                         Le visite psichiatriche sono di molto successive alla data dell’emissione della decisione impugnata (la prima risale al 30 aprile 2019) e i dr. med. __________ e __________, proprio perché hanno esaminato il ricorrente solo dal mese di aprile del 2019, non oggettivano la presenza di un’incapacità lavorativa dal punto di vista psichico anteriore alla loro visita. Del resto neppure il medico curante dr. med. __________, che conosce il ricorrente dal lontano 26 maggio 1989 (cfr. doc. 77 incarto AI, pag. 231), l’8 gennaio 2018 (doc. 88 incarto AI), chiamato dall’UAI ad attestare l’evoluzione dello stato di salute del ricorrente ed a fornire la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, ha accennato alla presenza di una patologia psichica. È vero che il dr. med. __________ è un medico generalista, tuttavia, conoscendo l’assicurato dal 1989, non vi è alcun dubbio che se vi fosse stata una patologia psichiatrica con influenza sulla capacità lavorativa, alla luce della sua esperienza, avrebbe avuto le conoscenze mediche per rilevarla.

Ora, l’allestimento di una perizia psichiatrica successiva alla data di emissione della decisione impugnata, in assenza di una qualsiasi attestazione circa la presenza di un’incapacità lavorativa antecedente l’8 gennaio 2019 e di qualsiasi visita medica precedente che confermi la presenza di tali patologie, non modificherebbe l’esito della procedura. Infatti il perito non potrebbe che accertare lo stato di salute al momento della visita peritale e tutt’al più sulla base delle visite effettuate dagli specialisti, tutte successive all’8 gennaio 2019 (cfr. sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018 in ambito di indennità giornaliere per perdita di guadagno rette dalla LCA, consid. 3.3 e 3.3.3 [“Or, en l’occurence, il n’y avait rien d’insoutenable à retenir que cette expertise ne permettrait pas d’établir l’état de santé de l’assuré, l’expert étant renvoyé à cet égard aux renseignements des médecins traitants”]).

                                         Alla luce di quanto sopra occorre concludere che l’asserita incapacità lavorativa derivante da una patologia psichica è semmai insorta dopo l’8 gennaio 2019 e dovrà essere semmai oggetto di un’altra procedura.

                                         Non vi è pertanto alcuna violazione degli art. 9 e 29 della Costituzione federale nel rifiutare l’allestimento di una perizia psichiatrica.

                                         In conclusione questo TCA deve confermare che l’insorgente, totalmente incapace al lavoro nella sua attività di montatore di ascensori dal 1° giugno 2017, è incapace al lavoro al 40% (intesa come riduzione del rendimento) in attività confacenti al suo stato di salute dal novembre 2017 (doc. 98 incarto AI).

                               2.7.   Va ora esaminato qual è il grado d’invalidità dell’assicurato.

                                         Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (sentenza 9C_297/2018 del 9 agosto 2018, consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         In concreto, dalla documentazione agli atti, emerge che l’interessato, quale montatore di ascensori, presso il precedente datore di lavoro, lavorando al 100%, nel 2016 avrebbe potuto conseguire un reddito di fr. 89'050, nel 2017 di fr. 89'700 e nel 2018 di fr. 91'000 (doc. 101 e 106 incarto AI).

                               2.8.   Circa il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), pubblicata il 26 ottobre 2018 (cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/it/home /statistiche/cataloghi-banche-dati/tabella.assetdetail. 6286473.html), ossia prima dell’emissione della decisione impugnata, emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).

                                         Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'803.40 (fr. 64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                                         Tale reddito è conforme a quanto già stabilito dal TCA nelle sentenze 32.2018.197 del 2 ottobre 2019 e 32.2018.148 del 1° luglio 2019 e diverge da quello stabilito dall’UAI e fissato in fr. 67'148 nella decisione impugnata (doc. A).

                                         Va ancora evidenziato che la nuova domanda, datata 29 novembre 2017 (doc. 81 AI), è stata ricevuta dall’UAI l’11 dicembre 2017 (cfr. doc. AI 86 ed 82) e che l’eventuale diritto alla rendita è insorto dal 1° giugno 2018 (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI; cfr. sentenza 9C_297/2018 del 9 agosto 2018, consid. 3.2). Ciò che del resto l’insorgente non contesta. 

                                         Nell’ambito del raffronto dei redditi è determinante quello che l’assicurato avrebbe potuto conseguire al momento della nascita della rendita, in concreto il 2018 (cfr. sentenza 9C_297/2018 del 9 agosto 2018, consid. 3.2 e DTF 129 V 222 consid. 4.3.1).

                                         Con un orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si ottiene, nel 2018, un reddito di fr. 67'445.1233 (66'803.4 : 104.1 X 105.1 [cfr. la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”]).

                                         Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                         L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In concreto l’UAI ha riconosciuto una riduzione del 10%, per attività leggere, considerato che l’incapacità lavorativa del 40% già include la riduzione del rendimento, comprensiva sia dell’alternanza della postura al bisogno che della necessità di pause supplementari (cfr. pag. 278 incarto AI).

                                         Questo Tribunale, che, di massima, non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’amministrazione abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.

                                         Infatti, a proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:

" Nel caso concreto l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la capacità lavorativa di A.________ dell'80% (che si traduce nella presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei limiti funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in concreto del 20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5; 9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il fatto che l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma unicamente nella misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e non vi è più spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”

                                         Ne segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione ulteriore dovuta alla circostanza che l’insorgente può svolgere un’attività confacente al suo stato di salute unicamente con una riduzione del rendimento su un tempo di lavoro normale.

                                         Neppure un’ulteriore riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute può trovare accoglimento. Nella valutazione della riduzione del rendimento del 40%, come visto sopra, se ne è già tenuto conto (cfr. pag. 278).

                                         Quanto al fattore età, non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 6.2).

                                         Infine, alcuna riduzione supplementare può essere concessa in ragione della nazionalità __________ del ricorrente, il quale, al beneficio di un permesso C, a parte una breve parentesi dal 2000 al 2003 (cfr. doc. 79 incarto AI), si trova in Svizzera dal 1971 (cfr. doc. 79 incarto AI e pag. 240 incarto AI).

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di specie, per scostarsi dalla riduzione del 10% effettuata dall’UAI.

                                         Raffrontando il reddito da valido di fr. 91’000, con quello da invalido di fr. 67'445.13, ridotto del 40% a fr. 40'467.08 e del 10% a fr. 36'420.37, si ottiene un grado d’invalidità del 59,97%, arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 60%, che dà diritto a ¾ di rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).

                                         In queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata deve essere modificata nel senso che il ricorrente, dal 1° giugno 2018, ha diritto a ¾ di rendita.

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a carico dell’UAI in ragione di fr. 400.-- e del ricorrente in ragione di fr. 100.--.

                                         All’insorgente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto a ¾ di rendita AI (grado d’invalidità del 60%) dal 1° giugno 2018.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 100.-- e dell’UAI in ragione di fr. 400.--. L’UAI verserà ad RI 1 fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.37 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.02.2020 32.2019.37 — Swissrulings