RA 1Raccomandata
Incarto n. 32.2019.36 PC/DC/sc
Lugano 11 febbraio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 gennaio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1954, da ultimo attivo quale giardiniere-paesaggista indipendente, socio e gerente con firma individuale della ditta __________ di __________ dal marzo 2004, in data 15 febbraio 2017 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetto da “Sindrome dolorosa sacro-iliaca; Sindrome lombovertebrale cronica su spondolistesi degenerativa L4-L5 e artrosi faccettaria posteriore L5-S1” dal 12 ottobre 2015 (pag. 1-7 e 118 incarto AI).
In data 6 marzo 2017 - in malattia all’80% dal 26 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016 e al 50% dall’11 gennaio 2016 al 5 marzo 2017 per la problematica lombare - durante il lavoro, rotolando delle balle di fieno con un collega, una di queste dal peso di circa 600 kg è rotolata indietro e RI 1, mentre ha cercato di bloccarla, si è procurato un trauma distorsivo al pollice e alla spalla destra. L’assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge dal 6 marzo 2017 all’8 luglio 2018 (inabilità lavorativa al 100% per infortunio). Dal 9 luglio 2018 (chiusura __________) in poi l’assicurato è nuovamente inabile al 50% in qualsiasi attività professionale (abituale e adeguata) per malattia (cfr. incarti LAMal e __________).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso - in particolare, dopo aver raccolto gli incarti LAMal e __________, il rapporto finale del 7 agosto 2018 del medico SMR (pag. 95-98 incarto AI) e la relativa annotazione del 28 agosto 2018 (pag. 118 incarto AI) come pure il rapporto dell’8 ottobre 2018 dell’inchiesta per attività professionale indipendente del 2 ottobre 2018 (pag. 123-131 incarto AI) ed il relativo complemento del 27 novembre 2018 (pag. 178 incarto AI) - l’UAI, con decisione del 7 gennaio 2019 (pag. 170-176 e 180-182 incarto AI), preavvisata il 9 ottobre 2018 (pag. 134-139 incarto AI), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad ¼ di rendita di invalidità dal 1° gennaio 2017.
L’UAI ha ritenuto che RI 1 nell’ottobre 2016 (ovvero alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) presentava (a fronte di un reddito annuo "da valido" di fr. 91'025.- e "da invalido" di fr. 66'054.-, considerato che l’assicurato presentava il minor discapito economico nello svolgimento dell’attività abituale di giardiniere-paesaggista), un grado d'invalidità del 27% e, quindi, non pensionabile, mentre nel gennaio 2017 presentava (a fronte di un reddito annuo "da valido" di fr. 91'025.- e "da invalido" di fr. 53'380.-, sempre nell’attività abituale di giardiniere-paesaggista), un grado d'invalidità del 41% e, quindi, pensionabile.
L’UAI ha puntualizzato che il versamento della rendita poteva avvenire solamente a far tempo dal 1° agosto 2017 (ovvero dopo sei mesi dall’inoltro della richiesta di prestazioni ex art. 29 LAI).
1.3. Con tempestivo ricorso del 7 febbraio 2019 RI 1, patrocinato dall'avv.RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di ¾ di rendita di invalidità dal 1° agosto 2017, a fronte di un grado di invalidità del 61.94% nel 2017 (cfr. doc. I, pag. 11).
La patrocinatrice della ricorrente contesta esclusivamente gli aspetti economici della decisione dell’UAI, ritenendo non corretta la valutazione operata dall’ispettore, che avrebbe determinato un reddito “da valido” troppo basso e avrebbe pure dimenticato lo scarso rendimento del lavoro dell’assicurato ed i sovracosti che avrebbe dovuto sostenere la ditta __________ per assumere dei nuovi collaboratori che svolgessero le mansioni divenute a lui inesigibili a causa dei suoi problemi di salute.
1.4. Nella risposta del 5 marzo 2019, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.5. In data 8 marzo 2019 il TCA ha intimato la risposta di causa alla patrocinatrice del ricorrente, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. V).
Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’UAI ha riconosciuto all’assicurato ¼ di rendita di invalidità a fronte di un grado del 41% dal 1° gennaio 2017.
Il TCA rileva che la patrocinatrice non contesta che la presta-zione vada versata dal 1° agosto 2017 a fronte di una domanda tardiva.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.3).
2.4. Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4).
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Dal punto di vista medico, l’amministrazione ha fondato la propria decisione sul rapporto finale del 7 agosto 2018 (pag. 95-98 incarto AI) e la relativa annotazione del 28 agosto 2018 (pag. 118 incarto AI) del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, il quale ha posto la diagnosi con influsso sulla CL di: “1) Sindrome lombovertebrale cronica con: sindrome dolorosa pseudo-radicolare sinistra; artrosi faccettaria posteriore L5-S1; componente sacro-iliaca sinistra con pregressa infiltrazione; 2) Stato dopo artrolisi artroscopica con capsulotomia circolare e débridement sub acromiale alla spalla sinistra per Frozen schoulder sinistra resistente alla terapia (__________ 18.01.2008); 3) Recente trauma distorsivo alla spalla destra senza lesioni tendinei ad un esame di RM. Trauma del 6.3.2017 a carico della __________ con sviluppo di forzen shoulder ben risoltasi con atroscopica adesiolisi per cui chiusura LAINF” e nessuna diagnosi senza influsso sulla CL (pag. 96 incarto AI). Ha quindi concluso fissando il grado di inabilità lavorativa (da intendersi quale riduzione di rendimento riferita ad un’attività lavorativa al 100%) in qualsiasi attività professionale (abituale e adeguata) al: 80% dal 26 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016; 50% dall’11 gennaio 2016 al 5 marzo 2017; 100% dal 6 marzo 2017 all’8 luglio 2018 e 50% dal 9 luglio 2018 (chiusura __________) e continua. Il medico SMR ha osservato che la prognosi era stazionaria e ha pure puntualizzato un carico massimo di 5 kg, la necessità di alternanza della postura al bisogno (inclusa), nessuna necessità di pause supplementari e nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione (pag. 96 e 97 incarto AI).
Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio queste conclusioni - che, del resto, sono rimaste incontestate in sede ricorsuale - e ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 in qualsiasi attività lavorativa (rispettosa dei limiti indicati dal medico SMR) ha presentato/presenta un'incapacità lavorativa dell’80% dal 26 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016, 50% dall’11 gennaio 2016 al 5 marzo 2017, 100% dal 6 marzo 2017 all’8 luglio 2018 e 50% dal 9 luglio 2018 (chiusura __________) e continua (da intendersi quale riduzione di rendimento).
2.7. Per quanto riguarda le conseguenze dello stato di salute dell’assicurato, dal profilo economico, l’amministrazione ha constatato che RI 1, oltre che salariato dipendente in qualità di “giardiniere-paesaggista” della ditta __________ di __________ (iscritta a RC dalla primavera 2004), ne risulta pure socio gerente con diritto di firma individuale della stessa nonché intestatario del capitale sociale di maggioranza (fr. 19'000.-). La signora __________è invece proprietaria di una quota minima (fr. 1'000.-) ed è socia senza diritto di firma (cfr. inchiesta economica del 2 ottobre 2018, pag. 125 incarto AI e estratto RC del 28 agosto 2018, pag. 118 incarto AI). RI 1 pertanto assume de facto una posizione di totale controllo della società, motivo per cui l’UAI l’ha rettamente considerato quale indipendente.
A tal riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5).
L’UAI ha quindi ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti, eseguita il 2 ottobre 2018 (pag. 123-131 incarto AI).
Nel relativo rapporto dell’8 ottobre 2018 l’incaricato, dopo avere esposto lo stato di salute dell’assicurato, le indicazioni fornite dall’assicurato, la formazione scolastica e professionale, la situazione attuale dell’azienda e del personale con i cambiamenti imputabili al suo stato di salute (assunzione di nuovi dipendenti in sua sostituzione: in particolare, __________) e a contingenze lavorative (a dipendenza del lavoro da svolgere faceva e fa capo a personale interinale) come pure al passaggio, vista la sua età, dell’attività al figlio (pag. 125-127 incarto AI), dopo aver proceduto all’evoluzione dei redditi dell’impresa, esaminata l’eventuale adozione di provvedimenti d’integrazione (poi scartata; “Non applicabili vista l’età dell’assicurato”, cfr. pag. 127 incarto AI), ha determinato come segue il reddito da valido e quello da invalido:
" (…) Reddito senza invalidità: per definire il reddito senza invalidità dell'assicurato ci avvaliamo della media dei dati iscritti a CI dal 2011 al 2014 ai quali aggiungiamo gli utili dichiarati sempre negli stessi anni. La media che ne risulta è pari a franchi 91'025. - lordi. Tale dato riteniamo non vada aggiornato in quanto frutto di una media su più anni e con redditi anche molto variabili tra di loro.
Reddito con invalidità: Per il 2016 l'assicurato ha registrato a Cl al netto delle indennità assicurative un reddito di franchi 50528. - al quale va aggiunto il reddito aziendale dichiarato (per coerenza analitica) pari a franchi 15'526. -. Il totale risulta quindi pari a franchi 66'054. -. Per il 2017, dopo aver subito un infortunio alla spalla, l'assicurato ha registrato a Cl (sempre al netto delle indennità assicurative) un importo di franchi 39907. - al quale aggiungiamo il reddito aziendale sempre dichiarato di franchi 13'473. -. Il reddito 2017 è quindi di franchi 53'380. -.
Reddito ipotetico senza danno
2016
secondo l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli estratti dei CI
SFr. 91’025
./. 2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale intermedio
SFr. 91’025
+ contributi personali AVS/AI/IPG
Totale intermedio
SFr. 91’025
./. quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 91’025
Reddito da invalido
conformemente ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata (es: le indennità giornaliere o le rendite)
SFr. 66’054
./. 2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale intermedio
SFr. 66’054
+ contributi personali AVS/AI/IPG
Totale intermedio
SFr. 66’054
./. quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito d’invalido della persona assicurata
SFr. 66’054
Diminuzione del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute
SFr. 24’971
Tasso di diminuzione del reddito dell’attività professionale
27%
Reddito ipotetico senza danno
2017
secondo l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli estratti dei CI
SFr. 91’025
./. 2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale intermedio
SFr. 91’025
+ contributi personali AVS/AI/IPG
Totale intermedio
SFr. 91’025
./. quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 91’025
Reddito da invalido
conformemente ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata (es: le indennità giornaliere o le rendite)
SFr. 53’380
./. 2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale intermedio
SFr. 53’380
+ contributi personali AVS/AI/IPG
Totale intermedio
SFr. 53’380
./. quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito d’invalido della persona assicurata
SFr. 53’380
Diminuzione del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute
SFr. 37’645
Tasso di diminuzione del reddito dell’attività professionale
41%
10 VALUTAZIONE E PROPOSTA
Il primo anno dall'inizio della problematica alla salute con l'assunzione del sostituto il discapito che scaturisce dalla valutazione al punto 9 per il 2016 presenta un grado Al pari al 27%. Mentre per il 2017 a seguito di una nuova problematica di salute l'assicurato ha dovuto rivedere nuovamente le proprie mansioni e impegnandosi per quanto possibile maggiormente come supervisione, lavorando con rendimento ridotto e de) ha portato ad un discapito pari al 41%, grado che dà diritto a prestazioni erogabili secondo i termini di legge.
Vista l'età dell'assicurato non riteniamo necessario indire una revisione.” (pag. 128-129 incarto AI).
In seguito la patrocinatrice dell’assicurato ha rilevato che il reddito da valido del suo cliente non era stato determinato in modo corretto, non essendo stata presa in considerazione la circostanza che l’azienda, fatto salvo per l’anno 2014, era in crescita e senza necessità di disporre di manodopera supplementare. Sempre in relazione al reddito da valido, a torto, non sarebbero stati presi in considerazione i costi sostenuti dal suo assistito a causa del danno alla salute (assunzione di nuovo personale, delega di incarichi ad un altro giardiniere indipendente e l’aumento di stipendio al figlio) e che hanno, pertanto, conseguentemente ridotto (o non aumentato) l’utile della Sagl (pag. 143-146 incarto AI).
Nel complemento del 27 novembre 2018 al rapporto di inchiesta dell’8 ottobre 2018 l’incaricato ha indicato quanto segue:
" (…) Riguardo l'attività della figlia del 2013 sono sì prettamente contabili mentre l'assicurato si occupava, come dichiarato, maggiormente di stesura preventivi e fatturazione; inoltre la il danno alla salute è intervenuto nel corso del 2015 quindi già 2 anni dopo la sua assunzione.
Il Sig. RI 1 è certamente inabile nell'esecuzione di certi lavori pesanti tuttavia egli ha appunto assunto del personale per ovviare ai propri impedimenti. Egli ha inoltre, come dichiarato in sede d'inchiesta, continuato ad essere impegnato per l'intera giornata lavorativa tuttavia delegando maggiormente le attività pesanti e svolgendo attività leggere, trasporti e supervisione. Ciò è ritenuto esigibile.
Facciamo anche presente che l'assicurato ha dichiarato, vista l'età, che sta pian piano cedendo l'attività al figlio. Infine riguardo i quesiti posti sui redditi percepiti dall'assicurato ribadiamo che essi sono frutto di dati fiscalmente considerati e al netto delle indennità assicurative quindi frutto dell'attività lavorativa che l'assicurato riteneva di aver svolto.
Infine facciamo notare come nonostante l'assunzione di nuovo personale e la delega delle attività più pesanti che in passato l'assicurato svolgeva, i risultati aziendali sono positivi. Si può quindi affermare che l'assicurato abbia intrapreso tutte le misura necessarie per ridurre al minimo l'impatto del danno alla salute sulla sua capacità residua al guadagno, come il raffronto dei redditi dimostra.
Concludendo ribadiamo la bontà delle risultanze dell'inchiesta per indipendenti. (…)” (pag. 178 incarto AI)
2.8. Nel caso in esame, per la determinazione dell’incapacità al guadagno, l'amministrazione ha applicato il metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito conseguito dall’assicurato prima e dopo l’insorgere del danno alla salute (autunno 2015). In particolare, quale reddito “da valido”, per il 2016 ed il 2017, ha considerato la media dei redditi conseguiti dall’assicurato tra il 2011-2014, tenendo pure conto degli utili dei relativi esercizi contabili, giungendo ad un importo di fr. 91'025.- lordi (nel 2015), che non è stato indicizzato (sino al 2016 ed al 2017), in quanto frutto di una media su più anni e con redditi anche molto variabili tra di loro (pag. 127 e 128 incarto AI: cfr. consid. 2.7). Quale reddito “da invalido”, per il 2016 ed il 2017, l’amministrazione ha considerato i redditi conseguiti nel 2016 e nel 2017 come salariato della ditta __________ di __________, cui sono stati aggiunti gli utili dei relativi esercizi contabili, giungendo ad un importo di fr. 66'054.- nel 2016 (fr. 50'528.-+ fr. 15'526.-; cfr. pag. 127 e 128 incarto AI e consid. 2.7) e di fr. 53'380.- nel 2017 (fr. 39'907.-+ fr. 13'473.-; cfr. pag. 127 e 128 incarto AI e consid. 2.7).
L’amministrazione non ha applicato il metodo straordinario (cfr., sul tema, consid. 2.4). Il TCA concorda con il modo di agire dell’UAI, dato che l’ispettore disponeva nel caso della documentazione economica necessaria. Anche per i lavoratori indipendenti, infatti, il grado di invalidità va di principio stabilito secondo il metodo del raffronto dei redditi, a meno che questi non possano essere accertati in maniera attendibile oppure lo siano solo con un dispendio eccessivo (cfr. sentenza 8C_308/2008 del 24 settembre 2008 consid. 2.2; 9C_886/2011, 9C_899/2011 del 29 giugno 2012; STCA 32.2018.148 del 1° luglio 2019, consid. 2.5 e STCA 32.2018.160 del 26 agosto 2019, consid. 2.9). Tali condizioni non sussistono nel caso di specie. Ciò che peraltro - a ragione - è rimasto incontestato in sede ricorsuale.
La patrocinatrice del ricorrente ha contestato unicamente il calcolo economico, ritenendo non corretta la valutazione operata dall’ispettore, che avrebbe determinato un reddito “da valido” troppo basso, dimenticando che la ditta, a parte il 2014, era in crescita, lo scarso rendimento del lavoro dell’assicurato ed i sovracosti che avrebbe dovuto sostenere la ditta __________ per assumere dei nuovi collaboratori che svolgessero le mansioni divenute a lui inesigibili a causa dei suoi problemi di salute (doc. I).
2.9. Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie vengono pertanto considerati i dati del 2016 (il danno alla salute risale infatti all’ottobre 2015: cfr. consid. 2.6), e quelli del 2017 (la prestazione deve infatti essere versata dal 1° agosto 2017 a fronte di una domanda tardiva: cfr. consid. 2.1 e 2.12).
2.10. Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha considerato la media dei redditi conseguiti dall’assicurato tra il 2011-2014 (2011: fr. 73'823.-; 2012: fr. 71'665.-; 2013: fr. 64'452; 2014: fr. 44'089.-), ovvero nei 4 anni precedenti l’insorgere del danno alla salute (2015), tenendo pure conto degli utili dei relativi esercizi contabili (2011: fr. 17'267.-; 2012: fr. 35'279.-; 2013: fr. 42'142; 2014: fr. 15'384.-), giungendo ad un importo di fr. 91'025.- lordi (nel 2011: fr. 91'090.-; nel 2012: 106'944.-; nel 2013 106'594.-; nel 2014: fr. 59'473.- per complessivi fr. 364'101.-: 4 anni=91'025.-) nel 2015.
Il TCA non ha motivo per scostarsi da detto importo (nel 2015) che, tra l’altro, considerato in particolare che nel 2014 l’assicurato ha conseguito un reddito da valido complessivo di appena fr. 59'473.- (fr. 44'089.- quale reddito da attività dipendente e fr. 15'384.- di utili), costituisce l’ipotesi maggiormente favorevole all’assicurato (cfr. STF 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, in cui il reddito da valido è stato calcolato sulla base dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute, nel caso di specie: fr. 71.331.- nel 2005, fr. 80'307.- nel 2006 e fr. 94'000.- nel 2007; cfr. pure, tra le tante, STCA 32.2018.148 del 1° luglio 2019, consid. 2.6 e STCA 32.2018.160 del 26 agosto 2019, consid. 2.11).
In siffatte circostanze, la critica della patrocinatrice dell’insor-gente a proposito della mancata presa in considerazione del fatto che l’azienda, fatto salvo per l’anno 2014, era in crescita e, questo senza necessità di disporre di manodopera supple-mentare (cfr., in particolare, doc. I, pag. 6).
Del resto, tenuto proprio conto dell’andamento del 2014, l’azienda era in difficoltà e non per motivi riconducibili al danno alla salute risalente all’autunno 2015 (cfr. consid. 2.6).
Il TCA non concorda invece con il modo di agire dell’UAI che non ha aggiornato (sino al 2016 ed al 2017) il reddito “da valido” del 2015, in quanto frutto di una media su più anni e con redditi anche molto variabili tra di loro (pag. 127 e 128 incarto AI: cfr. consid. 2.7).
Indicizzando, quindi, la somma fr. 91'025.- relativa 2015 secondo l’indice dei salari nominali, si ottiene per il 2016 un reddito da valido pari a fr. 91'389.10 (fr. 91'025.- + 0,4% nel 2016 ) e per il 2017 un reddito da valido pari a fr. 91'754.55 (91'389.10 + 0,4% nel 2017).
La patrocinatrice ha osservato che quale persona sana il suo cliente avrebbe svolto lui stesso i lavori per i quali, dopo l’insorgere del danno alla salute, ha dovuto pagare nel 2016 e nel 2017 altre persone. I costi così sostenuti hanno pertanto conseguentemente ridotto (o non aumentato) l’utile della ditta. Per questo motivo, in concreto, sarebbe opportuno e necessario calcolare il reddito da valido basandosi sui redditi dichiarati nel 2016, rispettivamente nel 2017, aggiungendo gli utili e gli importi versati per farsi sostituire (doc. I, pag. 7).
La censura ricorsuale deve essere respinta, già solo per il fatto che gli eventuali costi sostenuti dall’assicurato a causa del danno alla salute (assunzione di nuovo personale, delega di incarichi ad un altro giardiniere indipendente e l’aumento di stipendio al figlio) e rivendicati dalla sua patrocinatrice, vanno considerati, se del caso, nell’ambito della determinazione del reddito “da invalido”. Inoltre, come rettamente indicato dall’UAI in sede di risposta (cfr. doc. IV, pag. 2), è comunque impensabile che l’assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe potuto effettuare (per formazione e/o esperienza e/o tempo lavorativo) da solo tutti i lavori svolti dalle persone da lui assunte posteriormente all’insorgere del danno alla salute.
Il reddito “da valido” dell’assicurato ammonta quindi a fr. 91'389.10 per il 2016 e a fr. 91'754.55 per il 2017.
2.11. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Nel caso di specie l’ispettore ha preso in considerazione il guadagno che RI 1 ha conseguito come salariato della ditta __________ di __________ nel 2016, ovvero fr. 50'528.-, ed ha aggiunto un utile di fr. 15'526.- conseguito dalla ditta nel 2016, per un importo complessivo di fr. 66'054.- (pag. 127 e 128 incarto AI: cfr. consid. 2.7). Allo stesso modo per il 2017 ha preso in considerazione il reddito conseguito come salariato, ovvero fr. 39'907.-, al quale ha aggiunto l’utile di fr. 13'473.- conseguito dalla ditta nel 2017, per un importo complessivo di fr. 53'380.- (pag. 127 e 128 incarto AI: cfr. consid. 2.7).
Il TCA concorda, di principio, con tali importi che, peraltro, sono rimasti - a ragione - incontestati in sede ricorsuale.
La patrocinatrice dell’assicurato critica per contro l’operato dell’ispettore per non avere tenuto conto dei costi sostenuti dal suo cliente a causa del danno alla salute (assunzione di nuovo personale, delega di incarichi ad un altro giardiniere indipen-dente e l’aumento di stipendio al figlio).
A questo proposito il TCA osserva che non condivide le critiche della patrocinatrice della ricorrente a proposito della non rappresentatività del reddito conseguito dall’interessato dopo il danno alla salute ritenuto dall’UAI, non avendo tenuto conto delle circostanze che avrebbe dovuto assumere altri collaboratori per eseguire le mansioni ormai divenute inesigibili per l’assicurato per ragioni di salute, che avrebbe dovuto delegare degli incarichi ad un altro giardiniere indipendente (il signor __________ per i seguenti importi: 34'602.50 nel 2016 e fr. 30'475 nel 2017: doc. H) e avrebbe dovuto pure aumentare lo stipendio al figlio.
Il TCA concorda invece con le motivate e puntuali considerazioni (esposte, in particolare, nell’annotazione complementare del 27 novembre 2018: pag. 178 incarto AI) che hanno indotto l’ispettore a concludere che l’assunzione della figlia (che svolge attività puramente contabile) è avvenuta nel 2013 e, quindi, 2 anni prima del danno alla salute risalente al 2015 e, pertanto, per ragioni non riconducibili al danno alla salute dell’assicurato e, di conseguenza, il reddito da invalido dell’assicurato non deve essere decurtato del salario della contabile (cfr. pag. 178 incarto AI). Parimenti dicasi per il salario del figlio, dato che l’assicurato, vista l’età, gli stava pian piano cedendo l’attività (cfr. pag. 124 e 178 incarto AI). Parimenti dicasi per i lavori esterni (e per lo stagista), visto che, a dipendenza del lavoro faceva già prima capo a personale interinale (cfr. rapporto del 8 ottobre 2018 riguardante l’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 2 ottobre 2018: pag. 126 incarto AI). Parimenti dicasi per l’assunzione del signor __________ (giardiniere al 100%), ritenuto come l’assicurato, come da egli indicato in sede di inchiesta (pag. 127 incarto AI), ha continuato ad essere impegnato per l’intera giornata, delegando le attività pesanti e svolgendo maggiormente attività leggere, trasporti, e supervisione; inoltre, nonostante l’assunzione di nuovo personale e la delega delle attività più pesanti, i risultati aziendali sono positivi (pag. 178 incarto AI). Del resto, come peraltro rettamente rilevato dall’ispettore nel complemento del 27 novembre 2018 (pag. 178 incarto AI), può essere ragione-volmente preteso un tale impegno negli anzidetti ambiti da parte di RI 1, a fronte dell’obbligo di ridurre il danno che incombe all’assicurato (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572).
Il TCA concorda pure con le motivate e puntuali considerazioni (esposte, in particolare, nell’annotazione complementare del 27 novembre 2018: pag. 178 incarto AI) che hanno indotto l’ispettore a concludere che il reddito percepito dall’assicurato non è un salario sociale (cfr. doc. I, pag. 9), in quanto ha continuato ad essere impegnato per l’intera giornata, delegando le attività pesanti e svolgendo maggiormente attività leggere, trasporti, e supervisione (cfr. pag. 127 e 178 incarto AI).
Stante quanto precede, il salario “da invalido” dell’assicurato per il 2016 ammonta a fr. 66'054.- mentre per il 2017 a fr. 53'380 -.
2.12. Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 66'054.- con il relativo reddito "da valido" di fr. 91'389.10, si ottiene un grado d’invalidità nel 2016 del 27,72% ([91'389.10 - 66'054] x 100 : 91'389.10) arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.
Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 53'380.- con il relativo reddito "da valido" di fr. 91'754.55, si ottiene un grado d’invalidità nel 2017 del 41,82% ([91'754.55 - 53'380] x 100 : 91'754.55) arrotondato al 42% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, che permette l’erogazione di un quarto di rendita a decorrere - per i motivi già esposti al consid. 2.1 - dal 1° agosto 2017.
2.13. Nel rapporto dell’8 ottobre 2018 l’ispettore ha esaminato l’eventuale adozione di provvedimenti d’integrazione, poi scartandola vista l’età dell’assicurato (cfr. pag. 127 incarto AI). Il TCA rileva che condivide la valutazione dell’ispettore, rimasta pertanto - a ragione - incontestata, per quest’aspetto, dalla patrocinatrice del ricorrente.
2.14. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti