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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.01.2020 32.2019.26

20. Januar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,652 Wörter·~33 min·4

Zusammenfassung

Riduzione della rendita ad 1/4, operata in via di revisione, non può essere confermata senza che prima vengano svolti ulteriori accertamenti peritali tesi ad accertare se si sia effettivamente verificato un miglioramento dello stato di salute

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2019.26   cr

Lugano 20 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni  

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 20 dicembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1966, in precedenza attivo quale __________ per il __________ fino al 1999, in data 22 giugno 1999 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “1990 ernia discale L5-S1; 1992 incidente sul lavoro (caduto sasso sulla zona operata)” (doc. 3).

                                         Dopo avergli accordato dei provvedimenti professionali (doc. 42 e 58) - intervallati da una rendita intera di invalidità temporanea dal 1° dicembre 2000 al 28 febbraio 2001 (periodo della prima interruzione del provvedimento professionale) - poi definitivamente abbandonati per motivi di salute, con decisione del 12 settembre 2002, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2001, con previsione di una revisione a breve termine (doc. 74).

                                         Tale diritto è in seguito stato confermato in occasione delle procedure di revisione succedutesi nel tempo (cfr. comunicazioni del 6 febbraio 2006, doc. 121; 14 gennaio 2009, doc. 128; 25 giugno 2012, doc. 137 e 16 novembre 2016, doc. 206).

                               1.2.   Nel mese di novembre 2017 l’Ufficio AI ha intrapreso una nuova procedura di revisione d’ufficio.

                                         Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare prendendo in considerazione le valutazioni peritali in ambito reumatologico e psichiatrico ordinate dall’assicuratore vita __________, con progetto di decisione del 24 ottobre 2018 (doc. 239), poi confermato con decisione del 20 dicembre 2018, l’Ufficio AI ha ridotto il diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato da intera ad un quarto (doc. A).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 30 gennaio 2019 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, previo ripristino dell’effetto sospensivo, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga una nuova perizia pluridisciplinare.

Il patrocinatore dell’assicurato ha contestato la valutazione medica peritale eseguita su incarico di __________ posta dall’Ufficio AI alla base della decisione di riduzione del diritto alla rendita di invalidità dell’interessato, in quanto lacunosa e incongruente.

In particolare, l’avv. RA 1 ha rilevato come, dal profilo reumatologico, il dr. __________, pur constatando un peggioramento dello stato di salute e dei limiti funzionali dell’assicurato rispetto alla propria precedente valutazione peritale del 2003, non abbia poi adeguatamente tenuto conto di tale aggravamento al momento della quantificazione della capacità lavorativa residua, rimasta immutata.

Anche dal profilo psichiatrico il legale dell’interessato ha criticato l’apprezzamento della dr.ssa __________, la quale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali l’incapacità lavorativa dell’assicurato sarebbe migliorata rispetto alla precedente valutazione peritale del dr. __________, nonché a quanto attestato dallo psichiatra curante.

Infine, l’avv. RA 1 ha contestato il rapporto finale del SMR, in quanto “in parte errato e in parte lacunoso” (doc. I).

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, ivi compresa la richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo, e la conferma della decisione contestata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).

                               1.5.   In data 22 marzo 2019 il patrocinatore dell’assicurato ha ribadito le critiche già espresse in sede ricorsuale a proposito delle carenze negli accertamenti medici del SMR, trasmettendo nuova documentazione medica.

                                         Nel contempo l’avv. RA 1, preso atto dell’atteggiamento tenuto dall’amministrazione nei confronti dell’assicurato, ha chiesto che “sia direttamente questa Corte ad ordinare gli eventuali complementi istruttori necessari ad acclarare” lo stato di salute dell’interessato (doc. VI + 1).

                               1.6.   Con decreto del 29 maggio 2019 il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo (doc. VIII).

                               1.7.   In data 21 giungo 2019 il legale dell’assicurato ha ribadito la richiesta che sia direttamente il TCA ad ordinare i complementi istruttori peritali necessari al fine di acclarare il reale stato di salute dell’interessato (doc. IX).

                               1.8.   In data 21 novembre 2019 il patrocinatore dell’assicurato ha sollecitato l’evasione della causa, anche alla luce del nuovo intervento chirurgico al quale l’interessato si deve sottoporre e “il cui esito è tuttavia reso più complicato dal peso psicologico legato alla presente vertenza, che si ripercuote sfavorevolmente sulla salute psicofisica dell’assicurato” (doc. XI + 1).

                               1.9.   Con osservazioni del 5 dicembre 2019 l’Ufficio AI ha ritenuto il nuovo referto prodotto dal ricorrente sovrapponibile ai precedenti già sottoposti e valutati dal SMR nel rapporto finale del 13 agosto 2018, insistendo nel richiedere la reiezione del ricorso (doc. XIII).

                                         Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XIV), per conoscenza.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI abbia ridotto, in via di revisione, ad un quarto di rendita di invalidità la rendita intera precedentemente riconosciuta all’assicurato.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.2.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.3.   Per quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                         Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

                                         Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

                               2.4.   Nel caso concreto, l’assicurato - il quale aveva dovuto interrompere la riformazione professionale di assicuratore per motivi di salute (riacutizzazione dei problemi lombari per i quali egli era già stato sottoposto a valutazione peritale da parte del dr. __________, il quale aveva stabilito un’incapacità lavorativa del 50% quale forestale e del 20% in attività adeguate) - sulla base della proposta medica del 23 agosto 2002 del SMR, è stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità a partire dal 1° dicembre 2001, con la previsione di una revisione a breve termine (doc. 68).

                                         In occasione della prima revisione del gennaio 2003, l’interessato è stato quindi sottoposto a valutazione peritale da parte del dr. __________ (per quanto riguarda gli aspetti somatici) e dal dr. __________ (per l’ambito psichiatrico).

                                         Nel referto peritale del 27 novembre 2003, il dr. __________, riscontrando una situazione clinica del rachide praticamente sovrapponibile a quella valutata dal dr. __________, ha considerato l’interessato inabile al lavoro nella misura dei 2/3 definitivamente come forestale, ma ancora abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, con una riduzione del rendimento del 20%, in attività adatte (doc. 93).

                                         Dal profilo psichiatrico, nel referto peritale de2 gennaio 2004, il dr. __________, ipotizzando un disturbo di personalità misto con aspetti emotivamente instabili e tenendo conto delle osservazioni dello psichiatra curante, ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 50% (doc. 95).

                                         Nella proposta medico del 14 gennaio 2004 il dr. __________ del SMR, tenuto conto dei referti peritali sopraccitati, ha concluso che l’interessato è globalmente inabile al lavoro al 50% in un’attività adeguata “che non impone un carico superiore a 10 kg, che permette spesso di cambiare posizione del rachide, che eviti movimenti ripetitivi di rotazione/flessione o estensione della colonna vertebrale e che eviti posizioni statiche prolungate” (doc. 97).

                                         In occasione delle successive revisioni succedutesi nel tempo, questa valutazione globale è sempre stata confermata da parte del SMR, senza procedere a nuovi accertamenti peritali, nonostante alcuni dubbi messi in luce dallo stesso Ufficio AI (doc. 107 e doc. 145).

Ancora in data 1 novembre 2016, il dr. __________ del SMR ha proposto di “sospendere definitivamente la richiesta di perizia pluridisciplinare e procedere a revisione se del caso non prima di 12-18 mesi da ora” (doc. 202).

Al momento dell’ultima revisione del 2017, oggetto della presente vertenza, il dr. __________ del SMR ha ritenuto giudizioso proporre una rivalutazione globale della situazione dell’interessato, chiedendo prima un aggiornamento degli incarti assicurativi per verificare se nel frattempo fossero state effettuate eventuali nuove valutazioni mediche (doc. 221).

In tale frangente, l’assicuratore vita __________, nell’ambito di un aggiornamento, con scritto del 27 febbraio 2018 ha informato l’UAI di avere riconosciuto all’interessato un’incapacità di lavoro/di guadagno “del 100% dal 25 maggio 1999 in poi, dapprima per un problema alla colonna vertebrale e poi per problemi psichici”, aggiungendo che “ora, in base alle perizie mediche pervenute l’incarto è in trattamento” (doc. 225).

Le perizie cui ha fatto cenno __________ sono due: l’una, reumatologica, del dr. __________ e, l’altra, psichiatrica, della dr.ssa __________.

                                         Nel referto peritale del 22 ottobre 2017 il dr. __________, dopo avere ripercorso i numerosi interventi chirurgici subiti dall’interessato, ha concluso che rispetto al proprio precedente esame peritale del 2003 svolto su incarico dell’Ufficio AI “i limiti funzionali e di carico ora riscontrati risultano dunque più significativi rispetto a quelli stabiliti dopo l’ultima valutazione peritale reumatologica nel 2003”.

                                         Il dr. __________ ha concluso che “al più tardi dopo l’attuale rivalutazione peritale reumatologica del 20 ottobre 2017, quindi a decorrere dal 21 ottobre 2017, giudico l’assicurato, a seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati sopra, nella sua ultima attività lavorativa principale come forestale inabile al lavoro nella misura dei ¾”, mentre nello svolgimento di “un lavoro adatto allo stato di salute, tenente dunque conto dei limiti funzionali e di carico più restrittivi rispetto a quelli formulati nel 2003, giudico l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 20% al più tardi a decorrere dal 21 ottobre 2017” (cfr. doc. 14 incarto cassa malati).

                                         Nel referto peritale del 7 novembre 2017 la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi di “distimia (ICD10-F34.1)”, ha considerato l’interessato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 20% in qualsiasi attività lavorativa (doc. 16 incarto cassa malati).

                                         Entrambi i periti hanno poi indicato che, dopo discussione, hanno ritenuto congiuntamente che la diminuzione di rendimento dettata dalla patologia psichiatrica non vada sommata alla diminuzione di rendimento ritenuta per i limiti funzionali e di carico imputabili alle patologie reumatologiche (doc. 15 e doc. 16 incarto cassa malati).

                                         Nel rapporto finale SMR del 13 agosto 2018 il dr. __________, preso atto delle perizie del dr. __________ e della dr.ssa __________ ordinate da __________, ha ritenuto che “in definitiva si è in presenza di uno stato che negli anni grazie a svariati atteggiamenti ortopedico locomotori e regolari controlli psichiatrici ha potuto venir adeguatamente controllato e stabilizzato con migliorate esigibilità residuali dall’ottobre 2017”, considerando l’assicurato inabile al lavoro al 75% nella professione di forestale, ma abile al lavoro all’80%, a partire da ottobre 2017, nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 233).

                                         In data 12 dicembre 2018, in sede di osservazioni, l’assicurato ha contestato tale conclusione del SMR, posta alla base del progetto di decisione del 24 ottobre 2018 (e poi della decisione qui impugnata), trasmettendo della documentazione medica a comprova del peggioramento del proprio stato di salute (doc. 246 e allegati).

                                         Con annotazioni del 18 dicembre 2018 il dr. __________ del SMR ha succintamente indicato che “in fase di audizione viene inviata documentazione sia ortopedica 10.2018 che oculistica 3.2018 (che si basa su valutazione del 2015). Queste però non permettono di modificare le esigibilità residuali già note dal RAF 13.8.2018 per quanto riguarda attività ritenute adeguate” (doc.

                               2.5.   In sede ricorsuale l’assicurato ha ancora una volta contestato la valutazione del SMR, posta a fondamento della decisione impugnata, a sua volta basata sulle perizie del dr. __________ e della dr.ssa __________, a suo modo di vedere non concludenti. Egli ha, infatti, rilevato come, contrariamente a quanto considerato dall’amministrazione, le proprie condizioni di salute non siano affatto migliorate negli anni, ma anzi, al contrario, siano progressivamente peggiorate (doc. I).

                                         In particolare, il patrocinatore dell’assicurato ha rilevato come la perizia del dr. __________ del 2017 eseguita per conto dell’assicuratore __________ risulti incongruente, in quanto, nonostante i numerosi problemi di salute non presenti nel 2003 e il riconosciuto incremento dei limiti funzionali rispetto al precedente esame peritale del 2003, abbia poi confermato l’esistenza di una capacità lavorativa dell’80% nello svolgimento di attività adatte come in passato (doc. I).

                                         A comprova del peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato rispetto a quanto valutato dal dr. __________, l’assicurato ha trasmesso dei referti del dr. __________ e del dr. __________, nonché del Centro __________ di __________, tutti successivi all’esame peritale reumatologico, che appare quindi non probante.

                                         Ad ulteriore conferma del peggioramento del proprio stato di salute, l’assicurato ha prodotto anche in corso di causa altri referti del dr. __________, con i quali il medico ha espresso il proprio dissenso rispetto al parere dell’Ufficio AI, ritenendo che “il paziente non sia abile per nessun tipo di attività che richieda uno sforzo fisico anche minore o con lavori che lo obbligano a mantenere una posizione per tempi più lunghi” (cfr. referto del 12 marzo 2019, doc. VI/1), attestando la necessità di ulteriori interventi chirurgici urgenti (cfr. referto del 18 settembre 2019, doc. XI/1).

                                         Anche per quanto concerne gli aspetti psichici il patrocinatore del ricorrente ha contestato la valutazione della dr.ssa __________ effettuata per conto di __________, la quale ha, a suo modo di vedere, indicato una inabilità lavorativa del 20%, senza tuttavia adeguatamente motivare il proprio parere (doc. I).

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                               2.7.   Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti specialistici, confermare la valutazione del dr. __________ del SMR del 13 agosto 2018, basata sulle perizie eseguite dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________, posta a fondamento della riduzione ad un quarto di rendita di invalidità della rendita intera di cui beneficiava in precedenza l’interessato.

                            2.7.1.   Per quanto attiene agli aspetti somatici, il TCA rileva che effettivamente, come correttamente indicato dal patrocinatore dell’insorgente, nel referto peritale del 22 ottobre 2017 redatto per conto di __________, il dr. __________, pur constatando l’esistenza di un numero maggiore di patologie rispetto a quanto da lui stesso valutato nel 2003 e la presenza di limiti funzionali e di carico più significativi rispetto al 2003, ha mantenuto immutata la percentuale di capacità lavorativa residua dell’interessato nello svolgimento di attività adatte (esigibili all’80%), senza tuttavia giustificare in alcun modo tale sua conclusione.

                                         Al riguardo, il TCA ritiene indispensabile un approfondimento specialistico, posto che il dr. __________ ha tenuto conto dei maggiori disturbi elencati a titolo di diagnosi e dei più importanti limiti funzionali dettagliati nel referto peritale ponendo l’indicazione di una maggiore inabilità lavorativa per quanto riguarda l’abituale professione di forestale svolta dall’interessato (passata dalla misura dei 2/3 valutata nel 2003 a quella dei ¾ nel 2017), senza tuttavia procedere ad un pari aumento per quanto riguarda l’esigibilità di attività adatte (per le quali l’interessato continua ad essere giudicato abile al lavoro nella misura dell’80%) o giustificare in qualche modo la scelta di lasciare tale percentuale immutata.

                                         A fronte di tali mancanze, il dr. __________ del SMR avrebbe dovuto chiarire la questione prima di potersi esprimere a proposito della capacità lavorativa residua dell’interessato. Non avendolo fatto, questo Tribunale non può considerare pienamente probante il rapporto finale del SMR del 13 agosto 2018 posto a fondamento della decisione qui impugnata.

                                         Ciò tanto più che dall’incarto emerge come lo stesso Ufficio AI abbia messo in luce la necessità di disporre dei chiarimenti rispetto alle valutazioni peritali eseguite per conto dell’assicuratore __________, elencando nel “mandato per SMR” del 9 marzo 2018 una serie di interrogativi, ai quali il SMR non ha tuttavia dato risposta (cfr. doc. 227).

                                         Tale modo di procedere non può essere condiviso da questo Tribunale e rende indispensabile il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché ponga rimedio alle proprie mancanze attraverso la messa in atto degli approfondimenti peritali del caso.

                                         Tale soluzione si giustifica a maggior ragione alla luce degli ulteriori referti medici prodotti dall’assicurato sia in sede di osservazioni, sia nel corso della presente vertenza innanzi al TCA, tutti successivi all’esame peritale del dr. __________ e sui quali appare imprescindibile disporre di una valutazione peritale aggiornata, che stabilisca in maniera chiara le diagnosi che affliggono l’interessato e le ripercussioni delle stesse sulla sua capacità lavorativa e lucrativa.

                            2.7.2.   Analogo discorso vale anche riguardo agli aspetti psichiatrici, già solo tenuto conto del fatto che la perizia della dr.ssa __________ non soddisfa le esigenze poste dalla giurisprudenza federale in DTF 141 V 281.

                                         Al riguardo, occorre nuovamente ricordare che il Tribunale federale ha già stabilito che l’esigenza di qualità posta dalla procedura consigliata nelle “linee guida per la qualità delle perizie psichiatriche nell’assicurazione federale per l’invalidità” non è decisiva. Fondamentale è, invece, la circostanza che venga effettuato innanzitutto dal perito l’esame dei criteri fissati dal Tribunale federale e peraltro ricordati nelle stesse “linee guida” a pag. 42, “Annexe 6” (cfr. su questo tema STF 9C_273/2018 del 28 giugno 2018, pubblicata in SVR 12/2018 IV nr. 76, ripresa in STCA 32.2017.107 del 2 agosto 2019).

Lo stesso Ufficio AI, inoltre, come già ricordato al considerando precedente, ha messo in evidenza, nello scritto del 9 marzo 2018 indirizzato al SMR, le mancanze, soprattutto a livello motivazionale, riscontrabili anche nel referto peritale psichiatrico (cfr. doc. 227).

                                         Ciononostante, nel rapporto finale SMR del 13 agosto 2018, posto a fondamento della decisione impugnata, non è stato chiarito alcunché.

                                         Questo modo di procedere non può essere avallato dal TCA e necessita, quindi, di ulteriori approfondimenti peritali, come pertinentemente richiesto in sede ricorsuale.

                                         In particolare, i nuovi accertamenti peritali in ambito psichiatrico dovranno accertare se vi è stato, come ritenuto dall’Ufficio AI ma contestato dal ricorrente, un miglioramento delle patologie dell’interessato tale da incidere sulla sua capacità lavorativa residua. Andrà, pure, stabilito se lo stato di salute dell’interessato è stato tale da escludere fin dall’inizio, come sembrerebbe indicare la dr.ssa __________, l’esistenza del disturbo di personalità invalidante a suo tempo diagnosticato dal dr. __________, rivestendo i disturbi dell’interessato unicamente un carattere reattivo a fattori stressanti (sul carattere reattivo e, di conseguenza, non invalidante ai sensi della giurisprudenza federale in materia cfr. fra le altre STF 8C_143/2019 del 21 agosto 2019; 8C_210/2019 dell’11 luglio 2019).

                                         Di conseguenza, stante quanto sopra esposto, questa Corte ritiene di non potere, con la necessaria tranquillità, fondare il proprio giudizio, nemmeno per quanto riguarda gli aspetti psichici, sull’apprezzamento eseguito dal medico del SMR in data 13 agosto 2018 riprendendo quanto stabilito dalla dr.ssa __________, ma ritiene indispensabile che le affezioni psichiche presentate dall’interessato vengano approfondite attraverso una accurata valutazione peritale da parte di un altro specialista in materia e nel rispetto della procedura probatoria strutturata secondo gli indicatori standard richiesti dalla giurisprudenza federale (cfr. STF 9C_665/2018 del 26 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 31, nella quale l’Alta Corte ha confermato la correttezza del rinvio deciso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni all’Ufficio AI, siccome non era stata possibile una valutazione in base al rilevante elenco d’indicatori).

                                         Tale soluzione si impone anche tenuto conto del possibile peggioramento dello stato psicologico avanzato dal dr. __________ nel più recente referto del 18 settembre 2019 fatto pervenire al TCA, mettendo in evidenza la necessità di procedere al più presto con un nuovo intervento chirurgico (cfr. doc. XI/1).

                            2.7.3.   Per tutte le ragioni diffusamente appena esposte, il TCA non può, dunque, condividere la scelta dell’amministrazione, ancora difesa in sede di risposta di causa e nelle ulteriori osservazioni inoltrate il 5 dicembre 2019, di considerare esaustiva e pienamente probante la valutazione finale del dr. __________ del SMR del 13 agosto 2018, confermata con annotazioni (non motivate) del 18 dicembre 2018.

                                         All’Ufficio AI incombeva, dunque, prima di emettere la decisione impugnata, accertare in maniera completa ed esaustiva quale fosse il reale stato di salute dell’assicurato, sia dal profilo psichiatrico, che da quello somatico.

                                         Non avendolo fatto, gli atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché ponga rimedio alle proprie mancanze ordinando una perizia esterna che tenga conto dell’insieme dei disturbi dell’interessato, prima di emettere una nuova decisione relativa alla revisione del diritto alla rendita.

                               2.8.   Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

                                     Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica, come richiesto in sede ricorsuale, il rinvio degli atti all’amministrazione - alla quale compete accertare lo stato di salute dell’interessato, non potendo quindi essere accolta la successiva richiesta dell’avv. RA 1 che sia direttamente il TCA ad ordinare i complementi istruttori peritali del caso - affinché metta in atto gli accertamenti peritali specialistici esterni necessari al fine di chiarire se sia effettivamente intervenuto (e nell’affermativa in che misura e da quando), oppure no, un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato.

                                         Quindi in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sull’asserito miglioramento dello stato valetudinario del ricorrente, fermo restando il diritto di quest’ultimo ad almeno un quarto di rendita, non contestato. Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

                                         In concreto, con la conferma del diritto ad almeno un quarto di rendita nel dispositivo della presente sentenza, su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015).

                               2.9.   Ne discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti peritali sopra enunciati, si pronunci nuovamente sulla revisione della rendita di invalidità dell’assicurato.

                                         Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                             2.10.   Nel caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §    La decisione del 20 dicembre 2018 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.7. e 2.8. e si pronunci nuovamente sull’asserito miglioramento dello stato valetudinario del ricorrente, fermo restando il diritto di quest’ultimo ad almeno un quarto di rendita.

2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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