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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.06.2020 32.2019.212

15. Juni 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,034 Wörter·~20 min·5

Zusammenfassung

Richiesta di rendita completiva per figli respinta in assenza di qualsiasi attestazione circa la formazione seguita dal figlio. Richiesta di restituzione dei termini respinta non essendo adempiute le condizioni

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2019.212   cs

Lugano 15 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre (recte: dicembre) 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione del 7 novembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   RI 1, nato nel 1971, da ultimo architetto indipendente, con decisione del 7 novembre 2016 è stato posto al beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità del 78%) con effetto dal 1° settembre 2014 (doc. 80 e 82 incarto AI).

                                  B.   Nell’ambito della procedura di revisione avviata nel corso del 2017 (doc. 83 e seguenti incarto AI), il 21 luglio 2017 (doc. 86 incarto AI) ed il 25 agosto 2017 (doc. 91 incarto AI), l’UAI ha interpellato RI 1 al fine di ottenere informazioni e documenti circa la sua situazione economica. L’interessato, in seguito all’inoltro di una diffida in data 18 ottobre 2017 (doc. 92 incarto AI), ha scritto un’e-mail all’amministrazione indicando che avrebbe trasmesso a breve quanto richiesto (doc. 93 incarto AI). Dopo aver nuovamen-te scritto all’assicurato in data 16 gennaio 2018 (doc. 96 incarto AI) ed averlo diffidato il 12 marzo 2018 (doc. 97 incarto AI), l’amministrazione, in assenza di qualsiasi risposta da parte di RI 1, con progetto di decisione del 26 marzo 2018, ha soppresso la rendita (doc. 98 incarto AI).

                                  C.   Con scritto del 4 maggio 2018 RI 1 ha trasmesso all’UAI alcuni atti ed ha chiesto la concessione di un paio di mesi per poter completare l’invio della documentazione richiesta (doc. 102 incarto AI). Il 16 luglio 2018 l’amministrazione ha fissato un termine al 31 agosto 2018 per produrre alcuni documenti (doc. 113 incarto AI).

                                  D.   Il 24 settembre 2018 l’amministrazione ha diffidato RI 1 a produrre le informazioni ed i documenti richiesti, con l’indicazione delle conseguenze in caso di mancato adempimento dei suoi obblighi (doc. 123 incarto AI). In assenza di risposta, l’UAI con progetto dell’8 ottobre 2018, ritrasmesso per conoscenza all’interessato per Posta A poiché non aveva ritirato la raccoman-data (doc. 127 incarto AI), ha soppresso la rendita AI con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione (doc. 124 incarto AI). Con decisione del 16 novembre 2018, anch’essa trasmessa dapprima per raccomandata ed in seguito tramite posta A (il 3 gennaio 2019; doc. 131 incarto AI), ha confermato la soppressione della rendita (doc. 129 incarto AI).

                                  E.   In data 10 aprile 2019 RI 1 ha informato l’amministrazione di essere stato in cura presso l’Ospedale __________ di __________ dove dal mese di settembre 2017 e per un periodo di 2 mesi dapprima è stato sottoposto ad una radioterapia e ad una chemioterapia ed in seguito, fino al mese di novembre 2018, ad una chemioterapia. L’assicurato ha evidenziato di aver passato un periodo difficile sia a livello fisico che mentale, di essersi chiuso in sé stesso e di essersi lasciato andare. Egli ha allegato un certificato del curante, dr. med. __________, del 10 aprile 2019, che ha diagnosticato la presenza di un tumore cerebrale e di un’inabilità lavorativa dell’80% dal 19 marzo 2014 (doc. 135 incarto AI). L’UAI ha chiesto all’interessato di compilare una nuova domanda di prestazioni e di allegare le informazioni non fornite in precedenza (doc. 134 incarto AI).

                                         Il 18 aprile 2019 RI 1 ha inoltrato la nuova domanda di prestazioni ed in seguito ha trasmesso ulteriore documentazione (doc. 139, 140, 145, 146, 152 e 158 incarto AI).

                                  F.   Con decisione del 7 novembre 2019 (doc. 180 incarto AI), preavvi-sata dal progetto del 3 settembre 2019 (doc. 174 incarto AI), l’UAI ha posto l’interessato al beneficio di una rendita intera con versamento della prestazione dal 1° ottobre 2019 (sei mesi dopo l’inoltro della nuova domanda). Gli sono inoltre state riconosciute le rendite completive per i figli __________ e __________ dal 1° ottobre 2019, con l’indicazione di voler inoltrare appena possibile la dichiarazione di frequenza scolastica della figlia.

                                  G.   RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione chiedendo che venga modificata nel senso che il diritto alla rendita d’invalidità ed alla rendita completiva per tutti i suoi figli, compreso __________, nato nel 1998 (pag. 63 incarto AI), sia riconosciuta dal 1° gennaio 2019, subordinatamente dal 1° maggio 2019 (doc. I).

                                         Il ricorrente contesta la soppressione della rendita d’invalidità dal 1° gennaio 2019 e la circostanza che a suo figlio __________ non sia più riconosciuto il diritto ad una rendita seppure sia ancora agli studi fino almeno al 31 dicembre 2019.

                                         L’insorgente rileva che mentre stava combattendo contro la sua malattia mediante sedute di radio- e chemioterapia, l’UAI ha avviato una procedura di revisione alla quale, a causa della patologia e delle pesanti cure cui è stato sottoposto, non è stato in grado di dare seguito. Senza solleciti e senza informarlo delle conseguenze dalla mancata collaborazione, in contrasto con quanto prevede l’art. 43 cpv. 3 LPGA, l’amministrazione gli ha trasmesso un progetto di soppressione della rendita l’8 ottobre 2018 e la decisione il 16 novembre 2018, a cui non ha potuto rispondere per i motivi sopra elencati. Per motivi di salute e a causa delle cure subite, l’assicurato afferma di non essere riuscito ad impugnare la decisione. Non appena lo stato di salute e le cure glielo hanno permesso, è stato in grado di formulare delle osservazioni nel corso del mese di aprile 2019. Invece di concedergli la restituzione dei termini, l’UAI ha domandato di compilare una nuova domanda, che ha portato al ripristino della rendita intera con l’emanazione della decisione impugnata.

                                         L’assicurato sostiene che il diritto ad una rendita dal 1° gennaio 2019 gli è stato soppresso a torto, poiché doveva poter beneficia-re della restituzione dei termini secondo quanto disposto dall’art. 41 LPGA ed in particolare ritenuto che nel periodo in cui l’UAI ha avviato la revisione e spedito il progetto di decisione e la decisione, era completamente impossibilitato a reagire e meglio a difendere i suoi interessi personalmente o tramite un’altra persona. Quest’ultima variante, all’epoca, neppure gli era venuta in mente. Le osservazioni prodotte successivamente hanno poi portato al ripristino della rendita. L’UAI ha commesso un errore nel sopprimergli la prestazione, mancando di applicare quanto previsto dall’art. 43 cpv. 3 LPGA. Per cui neppure va applicato il termine di attesa di 6 mesi, ma la rendita va riattivata perlomeno dal 1° maggio 2019.

                                  H.   Con risposta del 16 gennaio 2020 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso (doc. IV).

                                         Circa il diritto alla rendita completiva per __________, l’amministrazione evidenzia di non avere riconosciuto la prestazione in suo favore poiché neppure con il ricorso l’insorgente ha prodotto una qualsiasi attestazione comprovante la frequenza di una formazione e lo ha nuovamente invitato a produrre i necessari documenti al fine di poter esaminare il suo diritto ad una rendita completiva.

                                         Per quanto concerne la soppressione della rendita con effetto dal 1° gennaio 2019, l’UAI sostiene che la censura è irricevibile poiché la decisione del 16 novembre 2018 è cresciuta in giudicato e non è oggetto della presente procedura. Relativamente alla mancata concessione della restituzione dei termini ai sensi dell’art. 41 LPGA e del fatto che lo scritto del mese di aprile 2019 fosse da considerare quale contestazione al preavviso ed alla decisione di soppressione, l’UAI evidenzia che la questione è stata sollevata per la prima volta con il ricorso. La domanda del mese di aprile 2019 non contiene una richiesta di restituzione dei termini ai sensi dell’art. 41 LPGA. Nel merito, l’amministrazione ritiene che comunque le condizioni per una restituzione dei termini non sono date.

                                         in diritto

                                         in ordine

1.    La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

nel merito

                                   2.   Oggetto del contendere da una parte è la richiesta di assegnare anche per __________ una rendita completiva per figli e di riconoscere al ricorrente la rendita d’invalidità, unitamente alle tre rendite per i figli, dal 1° gennaio 2019, subordinatamente dal 1° maggio 2019, d’altra parte è la richiesta di restituzione dei termini per contestare la decisione di soppressione di rendita del 7 novembre 2019.

                                         Diritto alla rendita completiva per il figlio __________

                                   3.   Ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Secondo l’art. 35 cpv. 4 LAI la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa.

                                         Per l’art. 25 cpv. 4 LAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 35 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l’orfano compie i 18 anni o muore.

                                         L’art. 25 cpv. 5 LAVS prevede che per i figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione. Sulla base di questa delega legislativa l’esecutivo federale ha stabilito che la formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d'invalidità (art. 49ter cpv. 2 OAVS).

                                         Le direttive sulle rendite (DR) prevedono al marginale 4306 che “se la persona avente diritto alla prestazione o il suo rappresen-tante fa valere che un figlio sta seguendo una formazione scolastica o professionale deve presentare, secondo il caso, un contratto di tirocinio o un attestato del datore di lavoro, un certificato dell’istituto scolastico, un attestato della segreteria dell’università o della scuola superiore, un libretto di frequenza di corsi universitari debitamente compilato, un attestato di esami semestrali intermedi o un certificato semestrale intermedio rilasciato da un istituto scolastico privato, un attestato d’iscrizione a corsi ecc. Questa formalità deve essere adempiuta sia per periodi in cui si percepisce una rendita sia per quelli in cui la rendita è stata rinviata”.

                                         Per il marginale 4307 DR i documenti devono fornire informazioni sul genere e la durata presumibile della formazione e, in caso di formazione pratica (p. es. volontariato), sulla remunerazione pattuita (salario d’apprendista, indennità di volontariato ecc.). Se non possono essere ottenute indicazioni precise sulla durata presumibile dello studio, si deve verificare all’inizio di ogni semestre se l’interessato prosegue gli studi (attestato d’immatri-colazione rilasciato dall’istituto scolastico, libretto di frequenza di corsi universitari debitamente compilato).

                                   4.   In concreto l’insorgente, come rileva l’UAI in sede di risposta, si limita ad affermare che __________, “dopo gli studi di lingua in __________ ad oggi frequenta ancora una scuola a __________ perlomeno sino alla fine del corrente anno 2019” (doc. I).

                                         Egli non ha allegato alcuna documentazione a sostegno delle sue affermazioni, neppure nel termine di 10 giorni per produrre ulteriori eventuali nuovi mezzi di prova, peraltro non ritirato e rinotificato per Posta A (doc. V) e ciò malgrado l’indicazione della Cassa, ancora con la risposta di causa (punto 5, doc. IV), di voler trasmettere la necessaria documentazione attestante la frequenza di una formazione da parte del figlio __________ al fine di verificarne il diritto.

                                         Ora, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio (DTF 145 V 90, consid. 3.2; art. 43 LPGA), va comunque rammentato che questo principio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare. Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 145 V 90, consid. 3.2).

                                         L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

                                         In concreto l’insorgente non solo non produce alcuna documenta-zione a sostegno delle sue affermazioni, ma non indica neppure quale formazione starebbe seguendo suo figlio e presso quale scuola.

                                         A ragione, pertanto, in assenza di qualsiasi attestazione di frequenza, l’amministrazione non ha potuto riconoscere alcuna rendita completiva per il figlio __________.

                                         Resta comunque la possibilità, per il ricorrente, di inoltrare la documentazione direttamente all’amministrazione che la vaglierà e che, nel rispetto dei termini di perenzione (cfr. art. 24 cpv. 1 LPGA), stabilirà l’eventuale diritto alla prestazione.

                                         Diritto alla rendita AI dal 1° gennaio 2019, subordinatamente dal 1° maggio 2019

                                   5.   Con il ricorso l’insorgente chiede che la rendita AI e le rendite completive per i figli siano versate dal 1° gennaio 2019, rispettivamente dal 1° maggio 2019 e non dal 1° ottobre 2019 come stabilito dall’UAI.

                                         In concreto con decisione del 16 novembre 2018 l’UAI ha soppresso il diritto alla rendita AI con effetto alla fine del mese che segue l’intimazione della decisone (doc. A9), ossia per il 31 dicembre 2018. Il ricorrente non ha impugnato questa decisione che conseguentemente è cresciuta in giudicato.

                                         In data 18 aprile 2019 egli ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (cfr. pag. 429 incarto AI).

                                         Rammentato che per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA (secondo cui colui che rivendica una presta-zione deve annunciarsi all’assicuratore competente nella forma prescritta per l’assicurazione sociale interessata), ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni, la decisione dell’amministrazione, di principio, è corretta.

                                         L’interessato sostiene tuttavia che nel corso del mese di aprile 2019 egli avrebbe fatto valere una richiesta di restituzione dei termini per poter contestare la decisione del 16 novembre 2018 e del progetto dell’8 ottobre 2018 e non si sarebbe limitato ad inoltrare una nuova domanda di prestazioni.

                                         Restituzione dei termini

                                   6.   Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca).

                                         La giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007 consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005), prevede che per impedi-mento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                         L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

                                         Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazio-ne immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammes-sa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

                                         Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016, consid. 2.4).

                                         Cfr. anche sentenza 9C_54/2017 del 2 giugno 2017.

                                   7.   Nel caso che ci occupa con decisione del 16 novembre 2018, preavvisata dal progetto dell’8 ottobre 2018, l’UAI ha soppresso il diritto alla rendita AI con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione (doc. 129 incarto AI). Il 3 gennaio 2019 l’UAI ha ritrasmesso al ricorrente copia della decisione per posta A, poiché l’interessato non aveva ritirato la raccomandata (pag. 412 incarto AI).

                                         In data 10 aprile 2019 l’assicurato ha scritto all’UAI indicando che “come discusso telefonicamente, le scrivo per confermarle quanto discusso: - Settembre 2017 ho fatto presso il __________ di __________ per un periodo di 2 mesi di radio terapia cin concomitanza della chemio. – Da ottobre 2017 fino a novembre 2018 ho fatto dei trattamenti di chemio. Questo periodo è stato molto difficile a livello fisico e mentale e purtroppo mi sono chiuso in me stesso e mi sono lasciato un po' andare. Adesso sto un pochino meglio e devo cercare di riprendere il controllo della mia vita, anche se non è facile. Il dott. __________ vi farà avere tutti i certificati necessari per comprovare quanto detto” (doc. 135). Alla lettera l’insorgente ha allegato un certificato del dr. med. __________ che ha diagnosticato la presenza di un tumore cerebrale e di un’incapacità al lavoro dell’80% dal 18 marzo 2014 in poi (pag. 418 incarto AI).

                                         Il 15 aprile 2019 l’amministrazione ha chiesto all’insorgente di compilare il formulario ufficiale per l’inoltro della nuova domanda di prestazioni e di trasmettere la documentazione e le informazioni elencate nella distinta allegata allo scritto del 16 luglio 2018 (pag. 416 incarto AI).

                                         Il 18 aprile 2019 l’interessato ha inoltrato la richiesta di prestazioni (pag. 429 incarto AI), ribadendo che da settembre a ottobre 2017 ha fatto una radioterapia con chemioterapia e fino a fine 2018 ha subito una chemio terapia presso l’Ospedale __________ di __________ (pag. 431 incarto AI). Successivamente l’insorgente ha prodotto numerosa documentazione economica sulla cui base l’amministrazione, il 7 novembre 2019, ha poi deciso di ripristinare il diritto alla rendita intera dal 1° ottobre 2019 (6 mesi dopo l’inoltro della nuova domanda).

                                   8.   Questo Tribunale, per i motivi che seguono, deve concludere che anche se si volesse seguire la tesi del ricorrente secondo cui lo scritto del 10 aprile 2019 andrebbe considerato quale domanda di restituzione dei termini del progetto di decisione dell’8 ottobre 2018, rispettivamente della decisione del 16 novembre 2018, la sua richiesta andrebbe comunque respinta.

                                         Infatti, a prescindere dalla circostanza che la questione è comunque stata sollevata per la prima volta con il ricorso e pur comprendendo la difficile situazione in cui si trovava l’assicurato a causa di una gravissima patologia, dagli atti medici non emerge che l’interessato, nel periodo in esame, non sarebbe stato in grado di contestare i provvedimenti emessi dall’UAI o di delegare tale incombenza ad un suo rappresentante.

                                         Il dr. med. __________, capo servizio presso l’Istituto __________, il 10 maggio 2019 ha evidenziato che la cura chemioterapica cui il ricorrente è stato sottoposto è durata fino al 9 novembre 2018 (pag. 596 incarto AI), ossia una data precedente l’emissione della decisione di soppressione della rendita (16 novembre 2018). Da allora è stato sottoposto a controlli regolari di follow up che vengono discussi al __________ del __________ __________ (pag. 596 incarto AI) ed il medico curante dr. med. __________ ed il caposervizio __________, dr. med. __________, lo hanno comunque giudicato abile al lavoro al 20% dal gennaio 2014 (cfr. pag. 418 e 576 incarto AI).

                                         Dagli atti non risulta pertanto che egli fosse impossibilitato ad impugnare la decisione dell’UAI entro 30 giorni dalla sua notifica al TCA o di affidare tale compito ad un suo rappresentante, ad esempio sua moglie, direttrice di una società __________ con succursale ad __________, di cui l’assicurato è gerente (cfr. pag. 289, 353 e 578 incarto AI).

                                         In ogni caso, anche se fosse stato impedito di impugnare la decisione entro 30 giorni dalla notifica, va comunque rilevato che il medesimo dr. med. __________ ha pure affermato che il ricorrente alla visita del 16 gennaio 2019 era in “ottime condizioni generali. A parte una lieve astenia non si lamenta di particolari nuovi disturbi. Persiste astenia e ridotta caricabilità, perdita di concentrazione, comparse con la radioterapia cerebrale. La RM del 09.01.2019 non ha permesso di evidenziare alterato segnale in cambiamento rispetto ai precedenti esami. Anzi, rispetto a quanto era visibile a fine 2017 inizio 2018, mi sembra che l’alterato segnale sia in regressione” (pag. 597 incarto AI).

                                         Il 4 giugno 2019, periodo durante il quale l’insorgente nell’ambito della nuova domanda ha interagito senza particolari difficoltà con l’amministrazione, la dr.ssa med. __________, Capoclinica presso il __________, ha accertato una “stabilità del quadro RM rispetto all’esame di riferimento” del 9 gennaio 2019 (pag. 604 incarto AI [“Confronto con il precedente esame RM del 09.01.2019”]).

                                         Per cui l’interessato, nell’ipotesi a lui più favorevole, avrebbe comunque potuto e dovuto inoltrare l’eventuale domanda di restituzione dei termini, unitamente al compimento dell’atto omesso, entro 30 giorni dal 16 gennaio 2019, data a partire dalla quale, trovandosi in ottime condizioni generali, avrebbe potuto agire personalmente o incaricare qualcuno di rappresentarlo.

                                         Lo scritto del 10 aprile 2019 è pertanto tardivo e non può in nessun modo assurgere a domanda di restituzione dei termini.

                                   9.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

                                10.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

32.2019.212 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.06.2020 32.2019.212 — Swissrulings