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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.07.2020 32.2019.211

13. Juli 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,499 Wörter·~1h 7min·4

Zusammenfassung

Domanda di prestazioni respinta in assenza di un grado di invalidità sufficiente. Accertamenti peritali sufficienti. TCA conferma rigetto

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.211   FC

Lugano 13 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2019 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 4 novembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1975, da ultimo attivo come cameriere, il 18 settembre 2017, adducendo dolori cervicali e brachiali, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti.

                                         Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia pluridisciplinare a cura del __________, con decisione del 4 novembre 2019, confermativa di un progetto del 14 agosto precedente, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni avendo stabilito che nella sua attività abituale di cameriere era da considerare inabile totalmente dal 6 ottobre 2016 al 15 maggio 2019 e in seguito del 15%, mentre che in un’attività leggera adeguata era stato inabile al 30% dal 6 ottobre 2016 al 15 maggio 2019 e in seguito al 10%, con un conseguente grado di invalidità dell’11% per il periodo dall’ottobre 2017 (alla scadenza dell’anno di attesa) e dello 0% relativamente al periodo successivo al 16 maggio 2019.

                               1.2.   Con ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dal RA 1, contesta le conclusioni mediche ed economiche tratte dall’amministrazione, sottolineando le sue precarie condizioni di salute e chiedendo il riconoscimento di un grado di invalidità almeno del 40.5%, la concessione di provvedimenti professionali e subordinatamente il riconoscimento di una rendita d’invalidità (doc. I).

                               1.3.   Con risposta di causa dell’8 gennaio 2020 l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta sia la valutazione medico-teorica che la definizione del grado d’invalidità.

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una prestazione d’invalidità.  

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).                                       

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.3.   Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).

                                         Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

                                         In particolare, secondo la giurisprudenza del TF, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Nella DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

                                         LAlta Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Questa giurisprudenza è stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico, l’Alta si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)" (DTF 137 V 64, consid. 4.2, pag. 68)

                                         Va qui evidenziato che il TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         In una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

                                         Infine, val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

                               2.4.   Nell’ambito dell’evasione della richiesta di prestazioni, con la quale l’assicurato faceva valere di aver subito un infortunio sul lavoro il 19 ottobre 2015 con una conseguente brachialgia post traumatica, l’amministrazione, valutata la documentazione prodotta, ha dato mandato al dr. __________, reumatologo, di esperire una perizia. Nel referto del 15 gennaio 2018 il reumatologo, poste le diagnosi reumatologiche con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Cervico-toraco-brachialgia a sx apparentemente scatenata da un infortunio subito nell'ottobre 2015, Minime discopatie con protrusioni discali a livello C5-C6 e C6-C7 senza chiara compressione radicolare, Artropatia dell'articolazione acromio-clavicolare sx di natura degenerativa” oltre a quella, non reumatologica, di “Sviluppo ansio-depressivo reattivo su difficoltà bio-psico-sociali”, in merito alla capacità lavorativa aveva quindi concluso che le modiche patologie degenerative presentate alla colonna cervicale ed alla spalla sx non potevano essere ritenute cause di una prolungata incapacità lavorativa. A suo avviso l’assicurato doveva evitare lavori fisicamente pesanti per la colonna vertebrale, lavori per i quali era da considerare inabile nella misura del 40%. Come cameriere era in ogni modo da ritenere abile nella misura del 90% così come in attività sedentarie (per es. quale informatico o in mansioni amministrative o di ufficio). Questa limitazione della capacità lavorativa era presente verosimilmente a partire da maggio 2016, ovvero a circa sei mesi dall'infortunio dell’ottobre 2015, mentre che dal momento dell’infortunio sino al maggio 2016 l'incapacità lavorativa era da ritenersi completa (doc. AI pag. 214).

                                         L’amministrazione ha inoltre dato mandato al servizio di neurologia dell’__________ di eseguire una valutazione peritale. Dal rapporto allestito il 19 febbraio 2018 emerge quindi che i sanitari, eseguita un’accurata valutazione specialistica, poste le diagnosi invalidanti di “Cervico-brachialgia sx post-traumatica, con dolori pseudoradicolari e pseudo paresi su base antalgica con miogelosi del muscolo trapezio e muscolo sovraspinato a sx con frequenti riesecerbazioni algiche, Sindrome lombovertebrale e lombosciatalgica a sx, iperalgica in S 1a sx, Stato depressivo reattivo”, hanno concluso che successivamente al trauma subito nell’ottobre 2015 l’assicurato era da considerare inabile totalmente per l’attività di cameriere e in attività pesanti, e nella misura del 30% per lavori leggeri e adatti, segnatamente un lavoro d’ufficio o sedentario (doc. AI pag. 228).

Con rapporto finale del 30 aprile 2018 il dr. __________ ha quindi concluso che a fronte delle diagnosi invalidanti poste dai periti, l’assicurato era da considerare dal 6 ottobre 2016 inabile in misura totale come cameriere e nella misura del 30% in attività leggere adatte (doc. AI pag. 251).

Nel rapporto medico del 10 settembre 2018 lo psichiatra curante dr. __________, attestata la presenza di “sindrome psicoorganica dopo trauma cranico da tergo (ICD-10 F07.2), depressione recidivante persistente (ICD-10 F33.1/2), disturbo doloroso persistente (ICD-10 F45.41), tendenza all’abuso di sostanze antidolorofiche con o senza tendenza alla dipendenza (ICD-10 F55.2)” ha concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 12 marzo 2018, data del primo consulto (doc. AI pag. 279).

Alla luce di tale documentazione (oltre a una valutazione neuropsicologica allegata) e dagli elementi emersi nel corso di un accertamento pratico svolto presso il Centro professionale di __________ al fine di definire le potenzialità ricreative dell’assicurato, il medico SMR, nell’annotazione 18 ottobre 2018, ha optato per l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare da eseguirsi dal __________ (doc. AI pag. 322).

                                         Dal referto datato 15 maggio 2019 risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche, di natura internistica (dr. __________), psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________), neuropsicologico (dr. __________) e neurologica (dr. __________) e sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1    Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

Sindrome cervicospondilogena cronica con:

-       discopatie anamnestiche a livello C5-C6 senza segni clinici o radiologici per una neurocompressione (varie MRI),

-       ENMG del 29.12.2017 con minimi segni di sofferenza neurogena cronica in territorio radicolare C7 a sin.

Sindrome lombospondilogena cronica.

Disfunzione dell'articolazione acromioclavicolare a sin. in presenza di un'artrosi attivata.

Esiti da ferita da taglio a livello dell'articolazione metacarpofalangea V della mano ds. con lesione dei tendini estensori (sutura chirurgica):

-       attualmente: persistente ipoestesia a livello del Vº dito dorsale a ds.

Sindrome ansioso-depressiva persistente (ICD-10 F41.2) evoluta da sindrome da disadattamento.

5.2   Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

Esiti da distrofia di crescita di Scheuermann al passaggio dorsolombare.

Dolori pseudoradicolari all'arto superiore sin. senza causa neurologica.

Stato dopo sintomatologia irritativa S1 sin. nel 2011 senza segni residuali.

Elaborazione di sintomi fisici e cognitivi per ragioni psicologiche (ICD-10 F68.0).

Dipendenza da oppioidi, uso continuativo (ICD-10 F 11.25).

Ipercolesterolemia non trattata.

Steatosi epatica.

Microlitiasi renale sin, stato dopo due episodi di colica trattati conservativamente)” (doc. AI pag. 384)

                                         Dopo aver proceduto ad un’esaustiva valutazione particolare e globale, in sede di discussione peritale i periti hanno ritenuto invalidanti le succitate affezioni reumatologiche (in misura del 10% nella sua attività di cameriere, dello 0% in attività leggere adeguate) e psichiatrica (in misura del 10% in ogni attività). Per quanto concerneva invece il lato neurologico le patologie non sono state ritenute invalidanti. Ritenendo parzialmente cumulabili le singole incapacità lavorative, essi hanno concluso valutando l’attuale capacità lavorativa globale nella misura dell’85% come cameriere (dall’ottobre 2016) e del 90% in attività adatte.

                                         In merito all’evoluzione della capacità lavorativa in attività adatte, essi hanno concluso:

" La capacità lavorativa del 90º/o in attività adatta, dovuta unicamente a patologia psichiatrica è da ritenersi valida a partire dal febbraio 2018. Antecedentemente anche dal punto di vista reumatologico si giustifica una capacità lavorativa del 90% per ridotto rendimento in attività adatta a partire dall'ottobre 2018, capacità lavorativa che sommiamo parzialmente alla capacità lavorativa del 90% dal lato psichiatrico ritenuta valida sempre per ridotto rendimento a partire dall’ottobre 2016. Pertanto, anche per quel che riguarda un'attività adatta, dall'ottobre 2016 al gennaio 2018 I'A. viene giudicato complessivamente abile nella misura dell'85% per ridotto rendimento, dal febbraio 2018 vale unicamente una riduzione della capacità lavorativa al 90% per ridotto rendimento causa patologia psichiatrica.”

Sulle ripercussioni funzionali essi hanno esposto:

" Dal punto di vista somatico l'A. è limitato a seguito di problemi meccanici minori a carico della colonna cervicale, lombare, dell'articolazione acromioclavicolare a sin., nonché un minimo deficit sensitivo residuo legato ad una lesione dei nervi digitali al V dito della mano ds. non dominante dopo una lesione da taglio; tali problemi meccanici minori possono essere limitanti nel lavoro svolto di cameriere, ma non in un'attività amministrativa od in un lavoro leggero ed adatto. Dal punto di vista internistico e neurologico l'A. non presenta ripercussioni funzionali. Dal lato psichiatrico, l'A. a seguito di una sindrome ansioso-depressiva persistente evoluta da sindrome da disadattamento presenta lievi sintomi cognitivi, aspetti tuttavia esagerati ed amplificati. Non si riscontrano ripercussioni dovute a sindrome psico-organica dopo trauma cranico come pure dovute a sindrome da dolore persistente con fattori somatici e psichici, come invece descritto dallo psichiatra durante. Si può unicamente ammettere una lieve compromissorie della sfera attentivo-mnesica, riconducibile originariamente ad una condizione di stress disadattativo ed ancora compatibile attualmente con una lieve sintomatologia ansioso depressiva come rilevato.”

                                         Riprese sostanzialmente le conclusioni delle perizie del dr. __________ e dei neurologi dell’__________, e della perizia __________, con rapporto finale 28 maggio 2019, il SMR, confermate le diagnosi poste dal __________, ha quindi riscontrato un miglioramento dello stato funzionale somatico dell’assicurato fra le visite di gennaio/aprile 2018 e la valutazione del __________ del maggio 2019, “visto che nel 2018 le sequele della caduta del 19.10.2015 erano ancora ben presenti, in seguito riassorbitesi” e, di conseguenza,  ammessa un’inabilità nell’attività di cameriere del 100% dal 6 ottobre 2016 al 15 maggio 2019 e del 15% in seguito, e in un’attività adeguata (non mansioni che richiedano il sollevamento ripetuti sopra la spalla sx al di sopra dell’orizzonte, movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco) del 30% dal 6 ottobre 2016 al 15 maggio 2019 e del 10% in seguito (doc. AI pag. 499).  

                                         Di conseguenza, interpellato il consulente professionale (doc. AI pag. 502), con progetto di decisione del 14 agosto 2019 l’amministrazione ha proposto il rifiuto delle prestazioni (doc. AI pag. 523).

                                         In sede di osservazioni l’assicurato ha contestato queste conclusioni facendo pervenire una certificazione del dr. __________, neurochirurgo presso la clinica __________ di __________, la quale è quindi stata sottoposta al __________, il quale, con complemento peritale del 23 ottobre 2019, ha concluso che la nuova documentazione non presentava nuovi elementi né dal punto di vista somatico né da quello psicoaffettivo tali da modificare le conclusioni peritali (doc. AI pag. 543 e 552).

                                         Di conseguenza, mediante decisione del 4 novembre 2019, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni come segue:

" (…)

Esito degli accertamenti:

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita all'incarto, nonché dalle perizie esperite (rapporto peritale Dr. med. __________ del 15.01.2018, rapporto peritale Dr. med. __________ del 19.02.2018, rapporto peritale pluridisciplinare allestito dal __________ il 15.05.2019), il nostro Servizio Medico Regionale ha potuto oggettivare le seguenti incapacità lavorative:

- nell'abituale attività di cameriere:

100% dal 06.10.2016 al 15.05.2019

15% dal 16.05.2019

- in attività adeguate allo stato di salute e rispettose di tutte le limitazioni funzionali:

30% dal 06.10.2016 al 15.05.2019

10% dal 16.05.2019

L'incapacità lavorativa è da intendersi come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata di lavoro.

Sulla base delle risultanze mediche il nostro Ufficio ha in seguito valutato l'incidenza del danno alla salute sulla capacità di guadagno.

Il grado d'invalidità viene infatti determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno

determina il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA)).

Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno.

Per valutare la presenza di un'incapacità di guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'incapacità di guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., l 222/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali

redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla

salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF 126 V 75).

Alla scadenza dell'anno di attesa (mese di ottobre 2017) lei risultava abile al lavoro in misura del 70% in attività confacenti lo stato di salute.

Facendo riferimento ai dati statistici forniti dalla sopraccitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (RSS, TAI, media dei redditi di-tutte le categorie professionali, attività semplici e ripetitive, settore maschile, anno 2016 aggiornato al 2017, considerando una

capacità lavorativa del 70% (rendimento diminuito) e applicando una riduzione salariale del 5% per attività leggera, si evince che lei avrebbe ancora 'potuto conseguire un reddito annuo Iordo di Fr. 44'601.75 svolgendo un'attività idonea allo stato di salute.

In assenza del danno alla salute, esercitando l'abituale attività di cameriere lei avrebbe invece realizzato un reddito annuo lordo di Fr. 50'134.65 nel 2017 (in base ai valori statistici federali, tabella RSS, TA1, categoria professionale 55-56 (ristorazione), attività semplici e ripetitive, settore maschile, anno 2016 aggiornato al 2017).

Confronto dei redditi:

Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute CHF 50'134.65

Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute     CHF 44'601.75

Perdita di guadagno                                                     CHF   5'532.90

Grado d'invalidità                                                                            11%

Aggiornando i redditi sopraindicati all'anno 2018 (anno di cui disponiamo dei valori statistici più aggiornati), in base all'adeguamento dei salari nominali, otteniamo il seguente confronto dei redditi:

Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute CHF 50'376.50

Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute     CHF 44'816.90

Perdita di guadagno                                                      CHF   5'559.60

Grado d'invalidità                                                                           11%

Dal 16.05.2019 la sua capacità lavorativa è del 90% per attività confacenti lo stato di salute.

Facendo riferimento ai dati statistici forniti dalla sopraccitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (RSS, TA1, media dei redditi di tutte le categorie professionali, attività semplici e ripetitive, settore maschile, anno 2016 aggiornato al 2018), considerando una

capacità lavorativa del 90% (rendimento diminuito) e applicando una riduzione salariale del 5% per attività leggera, si evince che lei potrebbe ancora conseguire un reddito annuo lordo di Fr. 57'621.70 svolgendo un'attività idonea allo stato di salute.

In assenza del danno alla salute, esercitando l'abituale attività di cameriere lei avrebbe invece realizzato un reddito annuo lordo di Fr. 50'376.50 nel 2018 (in base ai valori statistici federali, tabella RSS, TA1, categoria professionale 55-66 (ristorazione), attività semplici e ripetitive, settore maschile, anno 2016 aggiornato al 2018).

Confronto dei redditi:

Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute CHF 50'376.50

Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute     CHF 57'621.70

Perdita di guadagno                                                      CHF        00.00

Grado d'invalidità                                                                              0%

Con un grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

Provvedimenti professionali volti al conseguimento di una nuova qualifica di base non risultano applicabili.

Audizione - Osservazioni avverso il progetto di decisione del 14.08.2019

Abbiamo preso atto delle osservazioni da lei presentate con scritti del 10.09.2019 e del 27.09.2019, nonché del rapporto medico del Dr. med. __________ datato 13.09.2019.

Quanto giunto a dossier in sede di progetto di decisione è stato convenientemente sottoposto al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale (SMR). Il riesame della pratica da parte del medico SMR, preso conoscenza anche del parere dei periti del __________ (scritto del 23.10.2019), ha messo in luce l'assenza di elementi particolari atti ad imporre all'amministrazione una valutazione diversa rispetto alla situazione clinica già apprezzata

antecedentemente in modo approfondito.

Per quanto concerne il diritto ai provvedimenti professionali, si conferma che non vi sono i presupposti per il riconoscimento di una riqualifica professionale. Il nostro Ufficio valuterà per contro il diritto all'attuazione di misure di aiuto al collocamento al fine di favorire il suo reinserimento nel mercato del lavoro.

In conclusione, il progetto di decisione del 14.08.2019 è interamente confermato per quanto concerne il rifiuto a rendita e a provvedimenti professionali. Viene tuttavia affidato un mandato al nostro Servizio di aiuto al collocamento e a tal proposito riceverà separatamente ulteriori comunicazioni” (doc. B)

                                         Il ricorrente insorge in questa sede ritenendo che la sua situazione valetudinaria non sia stata adeguatamente valutata.

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                               2.6.   Ritornando al caso concreto, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’interessato sia stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni peritali fatte eseguire dall’amministrazione, e quindi attentamente vagliate dal medico SMR nel rapporto finale del 28 maggio 2019, segnatamente quella del dr. __________ del 15 gennaio 2018, dei neurologi dell’__________ del 19 febbraio 2018, da un lato, e quella del __________ eseguita oltre un anno dopo, dall’altro, quest’ultima essendo da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.

                            2.6.1.   Innanzitutto l’amministrazione, al fine di chiarire la situazione dell’assicurato, vittima di un infortunio sul lavoro il 19 ottobre 2015 con una conseguente brachialgia post traumatica, ha fatto esperire una perizia reumatologica dal dr. __________, il quale, nel referto del 15 gennaio 2018, ha posto le diagnosi reumatologiche con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Cervico-toraco-brachialgia a sx apparentemente scatenata da un infortunio subito nell'ottobre 2015, Minime discopatie con protrusioni discali a livello C5-C6 e C6-C7 senza chiara compressione radicolare, Artropatia dell'articolazione acromio-clavicolare sx di natura degenerativa” oltre a quella, non reumatologica, di “Sviluppo ansio-depressivo reattivo su difficoltà bio-psico-sociali”. Il perito ha innanzitutto osservato che l’assicurato malgrado le molteplici terapie eseguite nel corso degli anni, sia di natura farmacologica che fisioterapica, non aveva ottenuto un miglioramento significativo e duraturo dei i dolori, essendo egli “tuttora molto limitato da questi disturbi, che gli impediscono di riprendere a svolgere la sua professione (un tentativo di ripresa dell'attività di cameriere nel mese di settembre 2016 aveva dovuto essere presto interrotto a causa della recrudescenza dei dolori)”. Il fatto di non avere più un’attività lavorativa aveva contribuito ad “un peggioramento pure delle sue generali condizioni psicologiche; egli conferma di sentirsi assai depresso, deluso di non poter svolgere come prima le sue attività e di non essere in grado di riprendere a lavorare a scapito della sua famiglia”. Effettuato un accurato esame clinico, in base al quale lo specialista aveva concluso per l'assenza di deficit neurologici o segni per una possibile reticolopatia, aveva concluso che i dolori lamentati fossero manifestazione di una cronicizzazione, non supportata dalla presenza di alcuna significativa patologia degenerativa né tantomeno da compressioni radicolari. Esprimendosi sulla capacità lavorativa aveva quindi concluso come segue:

" (…) Da un punto di vista ortopedico-reumatologico le modiche patologie degenerative presentate dall'assicurato alla colonna cervicale ed alla spalla sx non possono essere ritenute cause di una prolungata incapacità lavorativa. Egli dovrebbe evitare lavori fisicamente pesanti per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15kg, lavori prolungati in posizioni inergonomiche, movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco, lavori con la colonna cervicale in iperestensione, nonché lavori che richiedano il sollevamento ripetuto della spalla sx al di sopra dell'orizzontale). Per lo svolgimento di lavori fisicamente pesanti, che non rispettino le limitazioni sopra precisate, l'assicurato è da considerare 40% inabile al lavoro. Ritengo invece che per lo svolgimento della sua professione di cameriere egli presenti una solo minima limitazione della capacità lavorativa di non oltre il 10%, incapacità motivata non tanto dalle patologie degenerative quanto piuttosto dal riconoscimento di un dolore cronico. Pure per attività sedentarie di informatico o amministrative/d'ufficio egli presenta una solo minima limitazione della capacità lavorativa di non oltre il 10%. Nessuna limitazione della capacità lavorativa quale casalingo. Questa limitazione della sua capacità lavorativa è presente verosimilmente a partire da maggio 2016, ovvero a circa sei mesi dall'infortunio avuto nel mese di ottobre 2015 (a seguito dell'infortunio è ipotizzabile un'incapacità lavorativa completa per la durata di circa sei mesi come attestato dal dr. __________). In seguito a mio parere non sì

giustifica più una maggiore incapacità lavorativa, salvo che per il breve periodo tra il 23.02.20'l7 ed il 26.03.2017 quando era stato operato per delle lesioni tendinee e cutanee riportate ad entrambe le mani, guarite poi senza particolari residui problemi, periodo

durante il quale era giustificata un'incapacità lavorativa totale.” (doc. AI pag. 214)

                                         Le conclusioni tratte dal perito sulla base di un esame eseguito in modo approfondito appaiono fondate e condivisibili.

                                         L’amministrazione ha inoltre dato mandato al servizio di neurologia dell’__________ di eseguire una valutazione peritale. Dal rapporto allestito il 19 febbraio 2018 emerge che i sanitari hanno posto le diagnosi neurologiche di “Trauma cervico occipitale il 19.10.2015, (con/su: attuale: dolori pseudo radicolari arto superiore sx con limitazione funzionale su base antalgica e pseudo paresi antalgiche, rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale con riduzione ampiezza spazi intersomatici tra C5-C6 e C6-C7 e protrusione a base larga C5-C6 e C6-C7, senza , conflitti radicolari (RMN cervicale nativa del 04.09.2017), ENMG arti superiori del 29.12.2017: minimi segni di sofferenza neurogena cronica in territorio radicolare C7 a sx.), Sindrome depressiva reattiva su DGI, Miogelosi del sovra spinato di sx su Dg. 1 e artropatia dell’articolazione acromio-clavare sx di natura degenerativa (con/su: attuale, dolori cronici spalla sx, limitazione funzionale arto superiore sx su base, antalgica, dolori arto superiore dx da sovraccarico lavorativo, scompenso muscolare), Sindrome lombo vertebrale algica cronica (con/su: attuale riesacerbazione delle algie, esiti da lombo sciatalgia sx, Sl irritativa (vd. Tc lombare dello 05.08.11)”.

                                Quanto alla capacità lavorativa i neurologi, secondo i periti l’assicurato era da considerare totalmente inabile come cameriere e per lavori pesanti dall'ottobre 2015, epoca del trauma contusivo, mentre che in attività leggere e adatte era da ritenere abile al 70%.Tale limitazione era da ammettere dal giorno dell’infortunio ed era giustificata dalle diagnosi di “Cervico-brachialgia sx post-traumatica, con dolori pseudoradicolari e pseudo paresi su base antalgica con miogelosi del muscolo trapezio e muscolo sovra spinato a sx con frequenti riesecerbazioni algiche, Sindrome lombo vertebrale e lombo sciatalgica a sx, ipercalcica in Sl a sx, stato depressivo reattivo”. I neurologi hanno pure segnalato l'emergere di problemi psichiatrici, ponendo l’indicazione ad una valutazione psichiatrica (doc. AI pag. 228).

Tali valutazioni peritali sono state esaminate dal medico SMR dr. __________, il quale nel rapporto finale del 30 aprile 2018 ha concluso che a fronte delle diagnosi invalidanti di “Cervico-toraco-brachialgia cronica sx con frequenti esarcebazioni, post-traumatica, sindrome lombo-vertebrale algica cronica con frequenti esacerbazioni” oltre a quelle, non invalidanti, di “Artropatia dell’articolazione acromio-clavicolare sx di natura degenerativa, sindrome ansioso-depressiva reattiva, attualmente stabile, sindrome del colon irritabile”, l’assicurato era da considerare inabile in misura totale nella sua attività di cameriere dal 6 ottobre 2016 e nella misura del 30% in attività leggere adatte, sempre dal 6 ottobre 2016 (doc. AI pag. 251).

In seguito, alla luce del rapporto medico del 10 settembre 2018 dello psichiatra curante dr. __________ – nel quale, poste le diagnosi di “sindrome psicoorganica dopo trauma cranico da tergo (ICD-10 F07.2), depressione recidivante persistente (ICD-10 F33.1/2), disturbo doloroso persistente (ICD-10 F45.41), tendenza all’abuso di sostanze antidolorofiche con o senza tendenza alla dipendenza (ICD-10 F55.2)”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 12 marzo 2018 (doc. AI pag. 279) – il medico SMR ha ritenuto opportuno ordinare l’esecuzione di una perizia multidisciplinare affidata al __________.

                            2.6.2.   Per quanto ora riguarda la perizia multidisciplinare eseguita dal __________, risulta che i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti, effettuato approfondite indagini cliniche e di laboratorio, e hanno precisato debitamente le ragioni per le quali al momento dell’esecuzione della perizia l’assicurato andava considerato inabile nella misura del 15% come cameriere e in attività leggere adeguate nella misura del 10%. Tale conclusione va condivisa.

                                         In effetti, i periti del __________ hanno dapprima ricordato che l’assicurato a seguito d'infortunio dell'ottobre 2015 aveva lamentato un persistente dolore lombare irradiante agli arti inferiori con recrudescenza a partire dal 2017. Sottoposto dal 2011 ad esami radiologici (con reperto di protrusione discale mediana L5-Sl in assenza di conflitti discoradicolari), lamentava pure la persistenza di un dolore cervicale irradiante al braccio sinistro, ricondotto a un quadro di artrosi acromioclaveare con iniziali segni d'impingement. Inoltre dal 2015 erano pure insorti disturbi mnesici e di concentrazione, in assenza dì correlato organico neurologico, con calo del tono dell'umore, ritiro sociale, con presa a carico psichiatrica a partire dal marzo 2018. Infine, dal 2010 aveva pure subito due episodi di colica renale sin. come pure un episodio d'inferiore urinaria non complicata ed un persistente consumo tabagico.

                                         Innanzitutto l’assicurato è stato valutato sul piano internistico dalla dr.ssa __________, internista, la quale, effettuato un accurato esame degli atti e esami di laboratorio, ha escluso, per quanto di sua competenza, la presenza di affezioni con effetto sulla capacità lavorativa.

Per quanto riguarda l’aspetto neurologico, l’assicurato è stato peritato dal dr. __________, il quale, dopo aver descritto nel dettaglio l'anamnesi e lo stato clinico, effettuati esami neurologici e ENMG agli arti sia superiori che inferiori, non ha riscontrato diagnosi neurologiche influenti sulla capacità lavorativa; senza influsso sulla capacità lavorativa lo specialista ha descritto una probabile ferita da taglio dei rami collaterali dorsali del V dito mano destra nel febbraio 2017, dolori pseudoradicolari all’arto superiore sinistro senza causa neurologica come pure uno stato dopo sintomatologia irritativa S1 a sin. nel 2011 senza segni residuali. Ha in ogni modo sottolineato una discrepanza tra i disturbi accusati dall'assicurato ed i reperti oggettivi. In conclusione, dal punto di vista neurologico l’assicurato è stato considerato abile al lavoro in misura completa e in qualsiasi tipo di attività.

Tali conclusioni, frutto di un attento ed approfondito esame del caso, appaiono convincenti, segnatamente in assenza di certificazioni che possano in qualche modo descrivere una differente situazione valetudinaria o un diverso apprezzamento.

                                         L’assicurato è quindi stato anche valutato sul piano neuropsicologico dal dr. __________ dell’__________, il quale, dopo un esame clinico, un attento esame degli atti, esami e test neuropsicologici, un esame per il controllo della simulazione dei disturbi cognitivi, ha rilevato che l’assicurato otteneva prestazioni patologiche in tutte le prove di memoria e di attenzione del funzionamento esecutivo. Ha quindi osservato che l'analisi qualitativa delle prestazioni e del comportamento, unitamente ai risultati ottenuti a test specifici per la simulazione/amplificazione, poneva dubbi sull'attendibilità di queste prestazioni, essendo incoerenti e non plausibili. Ha quindi dichiarato di non potersi esprimere sulla reale presenza di disturbi neuropsicologici e sulla loro effettiva entità, rimandando alla valutazione psichiatrica.

Dal punto di vista psichiatrico, l’assicurato è stato peritato dalla dr.ssa __________, la quale, effettuate due valutazioni cliniche, dopo aver descritto gli atti medici a disposizione, l’anamnesi, come pure l'esame clinico secondo AMDP System, avvalendosi anche della valutazione del dr. __________, presa conoscenza dei valori dei tassi farmacologici eseguiti con esami ematochimici, ha rilevato che rispetto a quanto riferito soggettivamente dall’assicurato, sia riguardo alla sintomatologia algica che a quella cognitiva, all'esame clinico psichiatrico ed alla valutazione psicodiagnostica si evidenziavano “sintomi significativamente amplificati”. Con influsso sulla capacità lavorativa ha posto la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva persistente evoluta da sindrome da disadattamento (ICD-10 F 41.2). Senza influsso sulla capacità lavorativa erano da segnalare un quadro di elaborazione di sintomi fisici e cognitivi per ragioni psicologiche (ICD-10 F 68.0) e di dipendenza da oppioidi con uso continuativo (ICD-10 F 11.25). Ha quindi concluso che l’assicurato era da ritenere abile al lavoro nella misura del 90% per ridotto rendimento sia in attività abituale di cameriere che in attività adatta, a decorrere dall'ottobre 2016. Dal punto di vista terapeutico ha segnalato l’indicazione ad una psicoterapia, oltre che una lenta dismissione dai medicamenti tenuto conto del quadro di dipendenza da oppioidi, la quale era da considerare una concausa dell'aggravamento di alcuni disturbi cognitivi.

Ha concluso ritenendo la prognosi psichiatrica favorevole, osservando come il disturbo psicopatologico riscontrato non era da tale da giustificare la non adesione a misure di reinserimento in ambito professionale.

                                         Anche a tale valutazione, tratta sulla base di un approfondito esame clinico, che non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, si deve aderire senza riserve. La dr.ssa __________, infatti, chiamata a stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, dopo averlo visitato, eseguiti gli esami più appropriati e studiata la documentazione agli atti, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 461-462 incarto AI) ed estesa con una sentenza del 30 novembre 2017 a tutte le malattie psichiche (cfr. DTF 143 V 409).

                                         Per quanto riguarda infine la valutazione reumatologica, la stessa è stata affidata al dr. __________, il quale, dopo aver descritto l'anamnesi, lo stato clinico e la documentazione radiografica, ha posto le diagnosi invalidanti menzionate sopra (cfr. consid. 2.4), segnatamente di “sindrome cervicospondilogena cronica su discopatie anamnestiche a livello C5-C6 senza segni clinici o radiologici per neurocompressione e minimi segni di sofferenza neurogena cronica in territorio radicolare C7 a sin.; sindrome lombospondilogena cronica, una disfunzione dell'articolazione acromioclavicolare a sin. in presenza di artrosi attivata, esiti da ferita da taglio a livello dell'articolazione metacarpo-falangea V della mano ds. con lesione dei tendini estensori e persistente ipoestesia del V dito dorsale a ds.”. Lo specialista ha quindi osservato che l’assicurato presentava problemi meccanici minori, sia a livello della colonna cervicale, come pure a livello della colonna lombare, sia a livello dell'articolazione acromioclavicolare a sin., nonché un minimo deficit sensitivo a livello del V dito della mano destra. Ha quindi sottolineato la presenza di “importanti segni di amplificazione di sintomi”. Di conseguenza, tutto bene considerato, ha giudicato l’assicurato abile al lavoro nella misura del 90% per ridotto rendimento per quel che riguardava l'attività di cameriere da ultimo svolta, questo a partire dall'ottobre 2016 in poi. In un'attività adatta, come un lavoro d'ufficio o altra attività amministrativa o manuale leggera, variata ed ergonomica, l’assicurato era da ritenere abile al lavoro al 100%, questo a partire dal febbraio 2018, dopo la perizia reumatologica eseguita dal dr. __________. Antecedentemente faceva per contro stato quanto concluso dal dr. __________. Ha quindi concluso ritenendo che non vi erano proposte terapeutiche praticabili, ricordato pure come erano sconsigliati interventi chirurgici in un assicurato che presentava un'importante amplificazione dei sintomi.

                                         Da queste approfondite conclusioni non vi è motivo di scostarsi.

                                         Alla luce di tali dettagliati consulti specialistici, il __________ ha, come anticipato, posto le diagnosi menzionate al consid. 2.4, effettuato una valutazione globale con discussione dei singoli periti, e quindi ritenuto invalidanti le succitate affezioni reumatologiche (in misura del 10% nella sua attività di cameriere, dello 0% in attività leggere adeguate) e psichiatriche (inabilità nella misura del 10% in ogni attività). Ritenendo parzialmente cumulabili le singole incapacità lavorative, essi hanno quindi valutato l’attuale capacità lavorativa globale nella misura dell’85% come cameriere (dall’ottobre 2016), risultante cioè da una somma parziale della capacità lavorativa del 90% per patologia reumatologica ad una capacità lavorativa del 90% per patologia psichiatrica (ritenuta giustificata “una parziale sommazione delle varie capacità lavorative, in quanto entrambe le valutazioni tengono conto di una riduzione del rendimento lavorativo”) e del 90% in attività adatte, quest’ultima essendo unicamente dovuta alla patologia psichiatrica.

                                         In merito all’evoluzione della capacità lavorativa in attività adatte, essi hanno concluso:

" La capacità lavorativa del 90º/o in attività adatta, dovuta unicamente a patologia psichiatrica è da ritenersi valida a partire dal febbraio 2018. Antecedentemente anche dal punto di vista reumatologico si giustifica una capacità lavorativa del 90% per ridotto rendimento in attività adatta a partire dall'ottobre 2018, capacità lavorativa che sommiamo parzialmente alla capacità lavorativa del 90% dal lato psichiatrico ritenuta valida sempre per ridotto rendimento a partire dall’ottobre 2016. Pertanto, anche per quel che riguarda un'attività adatta, dall'ottobre 2016 al gennaio 2018 I'A. viene giudicato complessivamente abile nella misura dell'85% per ridotto rendimento, dal febbraio 2018 vale unicamente una riduzione della capacità lavorativa al 90% per ridotto rendimento causa patologia psichiatrica.”

                                         E sulle ripercussioni funzionali hanno esposto:

" Dal punto di vista somatico l'A. è limitato a seguito di problemi meccanici minori a carico della colonna cervicale, lombare, dell'articolazione acromioclavicolare a sin., nonché un minimo deficit sensitivo residuo legato ad una lesione dei nervi digitali al V dito della mano ds. non dominante dopo una lesione da taglio; tali problemi meccanici minori possono essere limitanti nel lavoro svolto di cameriere, ma non in un'attività amministrativa o in un lavoro leggero ed adatto. Dal punto di vista internistico e neurologico l'A. non presenta ripercussioni funzionali. Dal lato psichiatrico, l'A. a seguito di una sindrome ansioso-depressiva persistente evoluta da sindrome da disadattamento presenta lievi sintomi cognitivi, aspetti tuttavia esagerati ed amplificati. Non si riscontrano ripercussioni dovute a sindrome psico-organica dopo trauma cranico come pure dovute a sindrome da dolore persistente con fattori somatici e psichici, come invece descritto dallo psichiatra durante. Si può unicamente ammettere una lieve compromissione della sfera attentivo-mnesica, riconducibile originariamente ad una condizione di stress disadattativo ed ancora compatibile attualmente con una lieve sintomatologia ansioso depressiva come rilevato.” (doc. AI pag. 346-392)

                                         Dette conclusioni sono state confermate sostanzialmente, e meglio specie per quanto riguardava la situazione al momento dell’esecuzione della perizia, dal SMR nei rapporti finali del 23 e 28 maggio 2019 (doc. AI pag. 491 e 496). Nel rapporto medico del 28 maggio 2019 il SMR si è quindi espresso in merito alla parzialmente differente valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dalle perizie del dr. __________ e dei neurologi dell’__________, da un lato, e quella, di oltre un anno dopo, del __________, dall’altro. In proposito il dr. __________ ha in effetti concluso che “fra le visite di gennaio e aprile 2018 e la valutazione peritale del __________ del maggio 2019, si è assistito a un miglioramento dello stato funzionale somatico, visto che nel 2018, le sequele della caduta del 19.10.2015 erano ancora ben presenti, in seguito riassorbitesi” (doc. AI pag. 499).

                                         Alla luce di queste conclusioni, dopo aver indicato che le limitazioni da osservare erano relative a carichi massimi di 15kg, alternanze della postura al bisogno e necessità di pause supplementari, ritenuto che andavano evitate “mansioni che richiedano il sollevamento ripetuto con la spalla sx al di sopra dell'orizzonte oltre a movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco”, il medico SMR ha concluso ammettendo un’inabilità lavorativa nell’attività abituale dal 6 ottobre 2016 al  15 maggio 2019 e in seguito del 15%, e in un’attività adeguata del 30% dal 6 ottobre 2016 e del 10% dal 16 maggio 2019 (doc. AI pag. 498).                              

                            2.6.3.   A tali conclusioni si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, le stesse non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia __________ e entro la data della decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

                                         Dalle ben motivate conclusioni della perizia __________ e del medico SMR non è in effetti possibile scostarsi sulla base dell’unica certificazione prodotta dall’assicurato contestualmente alle osservazioni al progetto di decisione. Nel rapporto medico del 13 settembre 2019 in effetti il dr. __________ non ha attestato inabilità lavorative, ma si è limitato a riferire della presenza di rigidità articolare a carico del rachide cervicale e lombare, di limitata motilità della spalla sinistra, di riduzione del riflesso bicipitale a sinistra e dell’impossibilità per l’assicurato di mantenere posizioni statiche prolungate (doc. AI pag. 544). L’amministrazione ha nondimeno sottoposto questa certificazione al __________, il quale, interpellati gli specialisti in reumatologia e neurologia, con complemento peritale del 23 ottobre 2019 ha concluso che detta documentazione non apportava elementi idonei a modificare le conclusioni della perizia del 15 maggio 2019, affermando:

" (…) II Dr. med. __________, preso atto della nuova documentazione, risponde come qui di seguito:

"Egregio collega, ho presto atto della nuova documentazione inviatami in merito al paziente summenzionato, ossia il rapporto del Dr. med. __________ del 13.09.2019. Dal rapporto non emergono nuove diagnosi neurologiche, il Collega non vede indicazioni chirurgiche, tenendo conto del rapporto non vedo necessità di rivalutare il paziente e confermo la mia valutazione dell’8.01.2019.

(...).

Il Dr. med. __________, valutata la nuova documentazione medica, risponde come qui di seguito:

"Il 2.10. 2019 ho ricevuto una richiesta di presa di posizione a riguardo di un nuovo atto. Si tratta della lettera del Dr. __________ del 13.9.2019 nel quale si parla di un'anamnesi con una cervicobrachialgia a sinistra non deficitaria su ernia C5/C6 insorta al seguito di un infortunio sul lavoro e determinante una stenosi foraminale, trattata conservativamente, il neurochirurgo annota inoltre la presenza di un'artrosi acromioclavicolare a sinistra con edema osseo, uno stato da ferita da taglio alle mani con necessità di trattamento chirurgico, lombalgie abituali con occasionale irradiazione agli arti inferiori (caratteristiche meccaniche e seguito di sovraccarico articolare posteriore L5/S1) e un disturbo dell'umore in cura dal Dr. __________. Il neurochirurgo specifica che, a suo parere, vi è necessità di proseguire un trattamento psichiatrico. Segue l'esame obiettivo senza reperti particolari ma non vi è una discussione.

Le problematiche che il neurochirurgo annota sono ben conosciute e sono state tutte consideriate per la nostra valutazione in ambito reumatologico. Spero solo che, come purtroppo ho vistò fare in alcuni casi, non si decida per un intervento chirurgico come ad esempio una decompressione e spondilodesi a livello cervicale piuttosto che lombare. Vista la presenza di numerosi "yellow flags", cioè fattori di rischio per un cattivo risultato chirurgico e per cronicizzazione ulteriore, raccomando vivamente di continuare una presa a carico multidisciplinare conservativa tenendo se possibile il paziente il più lontano possibile dai chirurghi (salvo naturalmente indicazioni urgenti e formali). La mia valutazione non cambia dopo la visione di questi atti."

Dal punto di vista internistico e psichiatrico/neuropsicologico, dalla nuova documentazione medica, il collega Dr. med. __________ indica la necessità di proseguire un trattamento psichiatrico, proposta terapeutica che già abbiamo indicato nella nostra valutazione peritale pluridisciplinare, ritenendo opportuna una psicoterapia centrata sul raggiungimento di obiettivi a breve. Si sottolineava inoltre che tenuto conto di una cattiva compliance dell'A., una farmacoterapia antidepressiva non potesse arrecare vantaggi.

Si indicava inoltre il proseguire una lenta dismissione da farmacoterapia oppiacea onde non peggiorare la situazione algica in atto. Alla luce del quadro clinico attuale, riteniamo che non vi siano nuovi elementi né dal punto di vista somatico né dal punto di vista psicoaffettivo, tali da modificare quanto discusso nella nostra ultima valutazione peritale pluridisciplinare, pertanto confermiamo quanto deciso.” (doc. AI pag. 553)

                                         Ora, tali allegazioni, ben motivate ed espresse dagli specialisti che avevano già accuratamente valutato l’assicurato, che prendono attenta posizione sulle – peraltro scarne e immotivate – affermazioni del neurochirurgo che ha preso in cura l’assicurato e sono state integralmente condivise anche dal SMR (cfr. Annotazione 30 ottobre 2019, doc. AI pag. 562), appaiono convincenti e meritano di essere confermate senza riserve.

                                         Né del resto il ricorrente produce nuova documentazione che attesti una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione in ambito __________ e del SMR, né ha fornito elementi che consentano in qualche modo di considerare inattendibili le conclusioni del SMR.

                                         In questa sede egli si limita in effetti a ribadire la contestazione della valutazione medica operata, esprimendo un dissenso puramente soggettivo, sostenendo che gli dovrebbe essere riconosciuta un’inabilità lavorativa maggiore, ma non apporta il benché minimo elemento atto a corroborare le sue allegazioni o a quantomeno mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI. Non produce in particolare alcun documento nuovo né alcuna ulteriore presa di posizione dei medici curanti in merito alle approfondite valutazioni e conclusioni espresse dal __________ nella perizia e nel complemento peritale, e non adduce elementi nuovi che permettano di considerare quantomeno ipotizzabile una modifica della situazione rispetto alla valutazione del __________ e del SMR intervenuta entro la decisione contestata del 4 novembre 2019 (la quale, come detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) o un diverso apprezzamento della capacità lavorativa.  

                                         Ribadite altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.7; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)) l’unica certificazione prodotta dal ricorrente, segnatamente quella del dr. __________, non consente in alcun modo di dipartirsi dalle conclusioni del __________ e del SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.

                                         All’assicurato va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Così stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V 465). La domanda, quantomeno implicita, di effettuare nuovi accertamenti non può quindi venir accolta.

                                         Per quanto riguarda inoltre le censure del ricorrente riguardo alle valutazioni esperite dai neurologi dell’__________, che egli ritiene rese “senza pregiudizi”, e quelle del __________, per contro a suo avviso “viziate da pregiudizi”, tali allegazioni si basano essenzialmente su un apprezzamento soggettivo e, come detto, privo di conforto probatorio, l’insorgente non avendo, come detto, prodotto alcun atto medico o valutazione specialistica. Ma a prescindere da questa circostanza va detto che laddove egli rimprovera all’amministrazione di non aver dato seguito alle conclusioni della perizia del __________ (la quale concludeva per un’inabilità totale come cameriere e del 30% in un’attività adeguata; doc. AI pag. 228; cfr. al consid. 2.4), tralascia di considerare che, al contrario, l’Ufficio AI, sulla base di quanto concluso dal SMR nel rapporto del 28 maggio 2019 (doc. AI pag. 496), le ha fatte proprie, laddove ha concluso per un’inabilità lavorativa in attività adeguate del 30% dal 6 ottobre 2016 al 15 maggio 2019, vale a dire proprio in considerazione della conclusione della perizia neurologica del 19 febbraio 2018.

                                         Sia peraltro aggiunto a titolo abbondanziale che in ogni modo tale tasso di inabilità lavorativa porta, come meglio illustrato al consid. 2.7.3 che segue, ad un grado di invalidità dell’11%, insufficiente per la concessione di prestazioni.

                                         Del resto, la conclusione del SMR per cui la differente valutazione dell’inabilità lavorativa in attività leggere adeguate espressa dai periti neurologi il 19 febbraio 2018 (30% di inabilità lavorativa) e quella del __________ nella perizia 15 maggio 2019, sia verosimilmente da ricondurre ad un miglioramento dello stato funzionale somatico intervenuto nel periodo intercorrente tra gennaio/aprile 2018 e il momento dell’esecuzione della valutazione __________, del maggio 2019 (doc. AI pag. 499), appare ragionevole e questo Tribunale, in assenza di elementi probatori, segnatamente medici, idonei ad inficiarne la pertinenza, ritiene di doverla condividere.

                                         Pertanto, visto quanto sopra, ritenute le valutazioni peritali del dr. __________ del 15 gennaio 2018, dei neurologi dell’__________ del 19 febbraio 2018 e la perizia multidisciplinare del __________ del 15 maggio 2019 - la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante -, e il complemento del 23 ottobre 2019 e in particolare gli affidabili pareri del medico SMR (cfr. in particolare il rapporto finale del 23 maggio 2019; sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.5) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 4 novembre 2019 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l’assicurato vada considerato nella sua attività lavorativa di cameriere inabile in misura totale dal 6 ottobre 2016 al 15 maggio 2019 e in seguito nella misura del 15%, mentre che in un’attività leggera adeguata egli sia abile nella misura del 70% dal 6 ottobre 2016 al 15 maggio 2019 e in seguito del 90%. Le conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno quindi confermate.

                                         Sia peraltro in questa sede richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572).

                               2.7.   Per quel che concerne l’aspetto economico, per determinare il grado di invalidità l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi, mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), procedendo al relativo calcolo per quanto riguarda innanzitutto il mese di ottobre 2017 (scadenza dell’anno di attesa), momento in cui l’assicurato risultava abile al lavoro nella misura del 70% in attività leggere ed adeguate, e quindi relativamente al 2018 e 2019, considerato come dal 16 maggio 2019 l’abilità lavorativa in attività adeguate è aumentata al 90% (cfr. consid. 2.4). Il calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

                            2.7.1.   Secondo la giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che in difetto di indicazioni economiche concrete, sono esclusivamente applicabili i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Nel caso in esame, per quanto riguarda il periodo del 2017 (scadenza dell’anno di attesa), considerato come l’assicurato avesse terminato l’attività come cameriere già precedentemente all’insorgenza del danno alla salute, nel 2015, in difetto pertanto di indicazioni economiche concrete, per definire il reddito da valido l’amministrazione ha applicato il valore statistico desunto dalla tabella RSS TA 1, categoria 55-56 (ristorazione), attività semplici e ripetitive, settore maschile, anno 2016, riportato su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016 (cfr. STF I 203/03 del 21 luglio 2003), nel settore privato, che corrisponde ad un salario lordo medio ipotetico nazionale di fr. 49’935.-, inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999). L’amministrazione ha quindi correttamente aggiornato tale dato al 2017 in fr. 50'134 e al 2018 in fr. 50’376 (doc. AI pag. 505-515). Tali dati, fermo restando la corretta applicazione dei dati salariali statistici dichiarati applicabili dal Tribunale federale, vanno confermati. L’Ufficio AI ha quindi applicato tale importo quale reddito da valido.

                                         Tale modo di procedere è corretto. Il ricorrente, il quale pure ritiene non applicabile il reddito da ultimo percepito presso l’___________, non può del resto essere seguito laddove pretenderebbe l’applicazione del medesimo salario applicato per definire il reddito da invalido. Tale conclusione misconosce in effetti che tale salario non si riferisce all’abituale attività lavorativa svolta in Svizzera dall’assicurato, ossia a quella che egli, in assenza del danno alla salute, verosimilmente avrebbe esercitato.

                            2.7.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).                                             

                                         Inoltre, se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

                                         Deve essere ancora precisato che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna nell’ottobre 2014), più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso ( cfr., in proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), e relativa a personale maschile in una professione semplice che presuppone qualifiche inferiori e comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).

                                         In concreto, applicando i dati statistici emerge che il salario lordo mediamente percepito nel 2017 dagli uomini per un'attività semplice e ripetitiva, riportato su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2017 (cfr. i precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata tabella B9.2), nel settore privato, corrisponde ad un salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido di fr. 67'070.-, inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999). Aggiornato al 2018 tale importo ammonta a fr. 67'393.- (doc. AI pag. 511). Tali dati, fermo restando la corretta applicazione dei dati salariali statistici dichiarati applicabili dal Tribunale federale, vanno confermati.

                                         In applicazione della dianzi ricordata giurisprudenza, l’UAI ha quindi applicato una riduzione del 5%, segnatamente per il fattore “attività leggere”.

                                         Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministra-zione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 5%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, e non può di conseguenza ammettere una decurtazione maggiore. La deduzione ammessa tiene del resto adeguatamente conto del fatto che le limitazioni fisiche da osservare non siano oltremodo gravose.

Questo Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione dell’amministrazione, l’assicurato non avendo addotto motivi pertinenti che gli permettano di sostituire il suo apprezzamento o altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalido oltre a quella ammessa del 5% (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b).

                                         Del resto, come meglio s’illustrerà in seguito (cfr. consid. 2.7.3), anche volendo - per pura ipotesi di lavoro – ammettere una riduzione maggiore e, quindi, ridurre il reddito da invalido nella misura massima possibile del 25%, la decisione non muterebbe.

                            2.7.3.   Visto quanto precede, l’amministrazione ha fissato il reddito da invalido per il primo periodo di inabilità lavorativa, ossia nel 2017 dopo l’anno di attesa, stante un’inabilità lavorativa in attività adeguate del 30%, in fr. 44’601.-- [67'070 – 30% di inabilità lavorativa e - 5% = 44’601].

                                         Sulla base di questo dato, ha quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr. 50’134 (cfr. consid. 2.7.1) con quello da invalido, ottenendo un grado d’invalidità (non pensionabile) dell’11% (50’134 – 44’601 x 100 : 50'134). Lo stesso risultato si ottiene applicando i valori salariali aggiornati al 2018.

                                         Nell’ipotesi in cui si volesse tener conto di un’ulteriore riduzione del 20%, applicando quindi la riduzione massima consentita del 25%, e quindi raffrontare il reddito da valido di fr. 50’134 con uno da invalido di fr. 24’441 (67’070 – 30% di inabilità lavorativa e - 25% = 35'212), si otterrebbe un tasso d’invalidità del 30% che pure non conferirebbe il diritto ad una rendita.

                                         Per quanto riguarda invece i periodi d’inabilità del 10% (dal 16 maggio 2019), il reddito da invalido va fissato in fr. 57’621 [67’393 – 10% di inabilità lavorativa e - 5% = 57’621].

                                         Sulla base di questo dato, l’amministrazione ha quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr. 50’376 (cfr. consid. 2.7.1) con quello da invalido, ottenendo un grado d’invalidità nullo (50’376 – 57’621 x 100 : 50’376).

                                         Anche in questo caso, nell’ipotesi in cui si volesse tener conto di un’ulteriore riduzione del 15% (deducendo il 25% da fr. 60'654 e ottenendo un reddito da invalido di fr. 45'491), il grado di invalidità sarebbe del 9% (50'376 – 45'491 x 100 : 50376), che pure non darebbe diritto ad alcuna prestazione.  

                                         I gradi di invalidità della decisione vanno quindi confermati.

                               2.8.   Considerati quindi gli accertati gradi di inabilità lavorativa in attività adeguate del 15% dal 6 ottobre 2016, con un grado di invalidità dell’11%, e del 10% per il periodo successivo al 15 maggio 2019 con un grado di invalidità nullo (cfr. al consid. 2.7.3), non è dato alcun diritto a una rendita di invalidità.

                                         Per quanto concerne la richiesta del ricorrente di essere messo al beneficio di provvedimenti professionali, segnatamente una riqualifica professionale (doc. I), va evidenziato quanto segue.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

                                         Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

                                         Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI). L'art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.

                                         Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         In concreto, il grado di invalidità del ricorrente è chiaramente inferiore alla soglia del 20% (grado AI dell’11%), ragione per cui la decisione con cui l'Ufficio AI ha rifiutato di concedere provvedimenti di integrazione professionale merita conferma.

                                         A titolo abbondanziale il TCA evidenzia che si giungerebbe comunque a rifiutare tali provvedimenti anche se si ritenesse, sempre per pura ipotesi di lavoro, che il grado d'invalidità del ricorrente sia superiore alla soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale che è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         In effetti, con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un'assicurata invalida al 40% aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:

" (…)

6. (…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento."

                                         Nel caso di specie una riqualifica professionale del ricorrente non entra in ogni caso in considerazione (STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017 e 32.2012.39 del 24 ottobre 2012). La consulente professionale interpellata dall'Ufficio AI ha infatti affermato che l’assicurato, tenuto conto delle sue conoscenze professionali e linguistiche e delle esperienze lavorative maturate (cfr. il curriculum vitae ai doc. AI pagg. 306 e 307), dispone di “sufficienti competenze e risorse per ricollocarsi nel mercato del lavoro in attività confacenti al suo stato di salute e nel rispetto delle limitazioni” (rapporto finale del 31 luglio 2019, doc. AI pag. 503).

                                         In effetti, l’insorgente, senza dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, in base agli accertamenti medico teorici eseguiti, potrebbe svolgere attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero (cfr. anche STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2 e 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5). All’interessato può in altre parole essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.

                                         In proposito sia ricordato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in p

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