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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.07.2020 32.2019.203

13. Juli 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,521 Wörter·~28 min·5

Zusammenfassung

Corretta, alla luce delle risultanze della perizia pluridisciplinare fatta eseguire e del successivo raffronto dei redditi, la soppressione del diritto alla rendita stabilita dall'UAI

Volltext

Incarto n. 32.2019.203   cr

Lugano 13 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 16 ottobre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1970, in precedenza attivo quale maestro artigiano __________, nel mese di marzo 2017 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, giustificata dall’esistenza di “lesione sovraspinoso, tendinosi capo lungo del bicipite brachiale, conflitto sottoacromiale, artrosi acromion-clavicolare spalla destra” (doc. 7).

Sulla base del rapporto finale SMR del 25 maggio 2018 (doc. 49), con progetto di decisione del 28 maggio 2018 (doc. 47), poi confermato con decisione del 17 agosto 2018 (doc. 62) e del 26 settembre 2018 (doc. 65), l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) a decorrere dal 1° settembre 2017, prevedendo una revisione appena in possesso della documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie, essendo a quel momento l’interessato ancora in cura.

                               1.2.   Nel mese di settembre 2018 l’Ufficio AI ha intrapreso una revisione d’ufficio.

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra i quali in particolare una perizia pluridisciplinare affidata al __________, con progetto di decisione del 10 luglio 2019 (doc. 93), poi confermato con decisione del 16 ottobre 2019 (doc. 106), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto ad una rendita di invalidità, ritenendo che l’assicurato non raggiunga un grado di invalidità sufficiente per continuare a beneficiare del diritto a prestazioni.

                            1.3.                                           Contro il succitato provvedimento di soppressione della rendita è insorto, con tempestivo ricorso del 20 novembre 2019, l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e di potere continuare a beneficiare di una rendita intera di invalidità, così come già stabilito nella precedente decisione del 17 agosto 2018.

                                         Sostanzialmente il legale ha contestato il fatto che lo stato di salute dell’assicurato sia migliorato dopo la decisione del 17 agosto 2018, ritenendo che l’apprezzamento della capacità lavorativa effettuata in sede di revisione costituisca “solo” una diversa valutazione della medesima fattispecie, ciò che esclude il diritto di procedere ad una revisione ed, in particolare, alla soppressione della rendita di invalidità già in corso (doc. I).

                               1.4.   Con la risposta di causa del 26 novembre 2019, l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto (doc. IV).

                               1.5.   In data 17 dicembre 2019, il patrocinatore dell’assicurato ha ribadito la propria posizione, rilevando come il dr. __________ abbia attestato che lo stato di salute dell’interessato è invariato, circostanza che, a suo modo di vedere, rende il referto peritale di __________ solo una diversa valutazione di una medesima fattispecie. Ciò non può fondare il diritto alla soppressione della rendita di invalidità già riconosciuta all’interessato con decisione del 17 agosto 2018 (doc. VIII).

                               1.6.   Con osservazioni del 20 dicembre 2019 l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della propria decisione (doc. X).

                               1.7.   In data 28 aprile 2020 il legale dell’assicurato ha fatto presente che il proprio assistito versa in una situazione finanziaria disastrosa, con uno stato di salute inalterato (doc. XII).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’Ufficio AI ha correttamente, o meno, soppresso la rendita intera di invalidità di cui beneficiava il ricorrente.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.2.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante

                               2.4.   Nel caso concreto, a seguito della domanda di prestazioni del 6 marzo 2017, l’Ufficio AI, basandosi sulle risultanze contenute nel rapporto finale SMR del 25 maggio 2018 stilato dal dr. __________, medico generico FMH (doc. 49), ha concluso che l’assicurato andava considerato completamente inabile al lavoro nella sua attività abituale dal 24 settembre 2016, attribuendogli, con decisione del 17 agosto 2018 (doc. 62) e del 26 settembre 2018 (doc. 65), una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° settembre 2017.

                                         L’Ufficio AI ha sottolineato che “al momento risulta ancora in cura e gli atti sui quali lo scrivente Ufficio ha basato il proprio giudizio non permettono perciò a quest’ultimo di esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità di guadagno”, aggiungendo che “rimane impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione (art. 17 LPGA) che potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie”.

                                         Conformemente a quanto osservato dal SMR nel rapporto finale del 25 maggio 2018 – nel quale il dr. __________ indicava la necessità di una revisione a settembre 2018 (cfr. doc. 49) - nel mese di settembre 2018 l’amministrazione ha quindi avviato una revisione d’ufficio della prestazione.

                                         In tale ambito, dopo avere raccolto la documentazione medica necessaria da parte dei curanti, l’Ufficio AI ha ritenuto indicato procedere con una perizia pluridisciplinare a cura del __________.

                                         Dal referto datato 19 febbraio 2019 risulta che il __________ ha fatto capo alle consultazioni specialistiche di natura internistica (dr. __________), ortopedica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei consulti, gli specialisti interessati hanno posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “Cervicobrachialgie beidseits bei Spondylarthrose und Diskusprotrusion C5/6 mit Beteiligung der Nervenwurzeln C6 speziell links; Acromioclaviculargelenksarthrose und Partialruptur der Supraspinatussehne links”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “Persistierende Schulterschmerzen rechts nach arthroskopischer Supraspinatussehnenaht, Tenotomie der langen Bicepssehne und Acromioplastik 12/2016 sowie erneuter arthroskopischer Naht der Supraspinatussehne mit Bursektomie und Acromioplastik 6/2017; Senk-/Spreizfüsse; Adipositas” (doc. 86).

                                         Quanto alla capacità lavorativa gli specialisti del __________, dopo avere riassunto le singole valutazioni specialistiche, hanno concluso che l’assicurato vada considerato totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività fino al mese di settembre 2017, dopodiché, a partire dal mese di ottobre 2017 e in maniera continuativa, egli presenta una capacità lavorativa residua del 35% (riduzione del rendimento) nella professione svolta in passato di maestro artigiano __________ e una capacità lavorativa del 90% (riduzione del rendimento) in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 86).

                                         Le conclusioni del __________ sono state avallate e fatte proprie nel rapporto finale del 6 maggio 2019 dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. 88).

                                         Contro il progetto di soppressione del diritto alla rendita di invalidità l’assicurato ha prodotto un referto del dr. __________ di __________, del seguente tenore:

" Diagnosi permanente

• Sindrome cervicobrachiale bilaterale:

      • Ernia C5-6 bilaterale, foraminale sinistra.

Medico inviante/ motivo

Dr. __________.

Anamnesi

ll paziente si presenta in studio per dolori persistenti, con situazione dal lato clinico invariata e mi chiede un commento sulla decisione Al. É stato ritenuto abile quasi completamente per attività leggere e nel 30% per il suo mestiere precedente. In conclusione gli è stata proposta una riqualifica come portinaio/custode.

Esame clinico

182 cm 120 kg.

Valutazione e procedere

La situazione clinica appare stabile se non esegue particolari sforzi, mentre il trattamento infiltrativo non ha dato nessun miglioramento. L'indicazione chirurgica non sussiste. Ho consigliato una valutazione da parte della terapia del dolore Ospedale __________, che mi legge in copia e a cui chiedo cortesemente di convocare il paziente per valutare una radiofrequenza cervicale. Da un punto di vista lavorativo non credo che la formazione consigliata sia idonea per le sue condizioni attuali.” (doc. H)

                                         Con annotazione del 14 ottobre 2019, il dr__________ ha considerato che dal rapporto del dr. Colombo non risulti una modifica dello stato di salute dell’interessato rispetto alla valutazione peritale. Egli ha infatti indicato quanto segue:

" Assicurato maestro artigiano __________, rendita intera grado Al 100% dal 1.9.2017, decisione del 17.8.2018

Attuale prima revisione del 27.9.2018

Perizia __________ del 19.2.2019

- Ultimo intervento 6.2017

- Si valuta una IL del 65% (rendimento ridotto) nell'attività abituale da 10.2017 (IL 100% da 12.2016) terminata la convalescenza, da allora stato di salute è rimasto invariato

- CL in attività adatta: 0% da 12.2016 a 9.2017, CL 90% da 10.2017 (rendimento ridotto)

- Assenza di impedimento dal lato psichiatrico

Progetto di decisione del 10.7.2019: soppressione rendita Al

Osservazioni al progetto di decisione:

- Rapporto dr. __________ del 12.9.2019 (visita del 12.9.2019)

• Situazione clinica appare stabile

• Indicazione chirurgica non sussiste

• Consiglia valutazione da parte della terapia del dolore

Valutazione:

Dall'attuale rapporto del dr. __________ non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale.” (Doc. 105)

                                         Con il ricorso e in corso di causa il legale dell’assicurato ha contestato gli aspetti medici, rilevando come non vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessato rispetto a quanto valutato al momento di attribuzione della rendita di invalidità con la decisione del 17 agosto 2018. A conferma di tale tesi, il patrocinatore dell’interessato ha ribadito come il dr. __________ abbia attestato che le condizioni di salute del proprio paziente siano invariate (doc. H).

                                         Nella risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della valutazione peritale pluridisciplinare __________, avallata dal dr. __________ del SMR, e non rimessa in discussione dal referto del dr. Colombo prodotto dall’interessato, come reputato dal SMR in data 14 ottobre 2019 (doc. IV).

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                               2.6.   Chiamato a pronunciarsi, dopo attento esame della documentazione agli atti, il TCA ritiene che l’Ufficio AI abbia correttamente considerato che, successivamente alla decisione del 17 agosto 2018 - con la quale all’interessato è stata attribuita una rendita intera di invalidità, sottolineando che “al momento risulta ancora in cura e gli atti sui quali lo scrivente Ufficio ha basato il proprio giudizio non permettono perciò a quest’ultimo di esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità di guadagno”, la quale andrà valutata in sede di revisione, appena “l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie” - sia subentrato un miglioramento delle condizioni dell’assicurato e che, sino al momento decisivo dell’emanazione della decisione qui impugnata, egli, malgrado le diagnosi evidenziate dal __________, fosse in grado di esercitare nella misura del 90% una professione leggera adatta, con un conseguente grado di invalidità che non gli conferisce più il diritto ad una rendita d’invalidità.

                                         Il TCA ritiene in particolare che lo stato di salute dell’assicurato sia stato approfonditamente vagliato dai periti del __________ attraverso accurate ed esaustive valutazioni pluridisciplinari che hanno tenuto conto dell’insieme dei suoi disturbi, investigati dal profilo ortopedico dal dr. __________, da quello psichiatrico dal dr. __________, dal lato neurologico dal dr. __________ e, infine, per gli aspetti internistici dal dr. __________ (cfr. doc. 86).

                                         Al termine dei singoli consulti, i periti, operata una valutazione globale dell’insieme dei disturbi, hanno espresso un apprezzamento motivato in merito all’influsso che le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità lavorativa residua.

                                         Questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la dettagliata e convincente valutazione peritale multidisciplinare __________, poi fatta propria dal dr. __________ del SMR nel rapporto finale del 6 maggio 2019, con il quale ha confermato l’intervenuto miglioramento dello stato di salute constatato in sede peritale (cfr. doc. 88).

                                         Del resto, l’assicurato stesso non ha apportato, in sede ricorsuale o in corso di causa, dei referti medico-specialistici in grado di rimetterne in discussione le conclusioni.

Le contestazioni ricorsuali vertono, infatti, unicamente sulla considerazione che l’amministrazione non avrebbe potuto procedere con la soppressione del diritto alla rendita, non essendo adempiute, nel caso di specie, le condizioni necessarie per una revisione. In particolare, secondo il legale, risulta carente l’elemento della modifica (in meglio) dello stato di salute dell’assicurato, il quale, al contrario, è rimasto invariato, così come attestato dal dr. __________ nel referto del 12 settembre 2019.

Tale referto, come correttamente indicato dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 14 ottobre 2019, non ha messo in evidenza una modifica dello stato di salute rispetto a quanto constatato in sede peritale. Il dr. __________ ha, infatti, “solo” attestato che “la situazione clinica appare stabile se non esegue particolari sforzi” (cfr. doc. H).

Inoltre, contrariamente a quanto preteso dal legale del ricorrente, da questa indicazione relativa alla stazionarietà dello stato di salute dell’interessato non si può dedurre l’erroneità della valutazione peritale operata dagli specialisti del __________, posta alla base della decisione di soppressione della rendita.

Questi ultimi, infatti, hanno riscontrato un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessato rispetto alla situazione esistente al momento in cui è stata emanata la decisione di attribuzione di una rendita intera di invalidità del 17 agosto 2018.

A quel momento, in particolare, come emerge dal rapporto finale SMR del 25 maggio 2018, l’assicurato, oltre ai disturbi somatici, presentava anche una sindrome ansioso-depressiva invalidante (cfr. doc. 49).

Tale patologia, in seguito, ha mostrato una evoluzione favorevole, così come emerge dal rapporto dell’11 febbraio 2019 dello psichiatra curante, dr. __________, il quale ha espressamente indicato che, dopo una presa a carico in data 30 aprile 2018 per una sintomatologia ansioso-depressiva che ha comportato una sintomatologia attacchi-di-panico simile ed agitazione psicomotoria, vi è stato un buon ridimensionamento del quadro psicopatologico inziale, concludendo che “in occasione del recente consulto, 11.2.2019, in considerazione del miglioramento delle condizioni psichiche, da parte specialistica valuto indicate misure reintegrative, che dovrebbero permettere al paziente lo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata in una misura completa dal profilo psichiatrico” (cfr. doc. 83).

Evoluzione favorevole poi confermata anche in sede peritale dal dr. __________, il quale non ha evidenziato la presenza di alcuna patologia psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa (cfr. doc. 86, pag. 405 incarto AI).

Alla luce di questi elementi, le critiche ricorsuali dell’avv. RA 1 riguardo all’assenza di un miglioramento dello stato di salute che possa giustificare la revisione del diritto alle prestazioni dell’assicurato cadono nel vuoto.

                               2.7.   Per quanto concerne l’aspetto economico, accertata quindi dagli specialisti una capacità lavorativa residua dell’assicurato del 90% in un’attività lucrativa adeguata rispettosa dei suoi limiti funzionali, l'Ufficio AI ha utilizzato, per la determinazione del grado di invalidità, il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'interessato avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella professione precedente (fr. 73'297.90 nel 2018) (reddito da valido), con quello risultante da un'attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici conseguibile nel 2018 per 41,7 ore alla settimana (fr. 67’393.83) (reddito da invalido), ridotto del 10% per tenere conto della capacità lavorativa residua e poi del 5% per attività leggera e altri fattori di riduzione, ottenendo un reddito da invalido di fr. 57’621.72. Paragonando quindi i due redditi, l’Ufficio AI è giunto ad un grado AI del 21%.

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi dai dati economici utilizzati dall’amministrazione - calcolati secondo le indicazioni fornite dal datore di lavoro dell’interessato, per quanto riguarda quello da valido (cfr. doc. 89), e in applicazione dei dati salariali statistici nazionali, opportunamente ridotti per tenere conto delle limitazioni funzionali di natura medica e con un’ulteriore deduzione percentuale in considerazione delle circostanze particolari, con riferimento al reddito da invalido – i quali, del resto, sono rimasti incontestati in sede ricorsuale (cfr. doc. I).

                                         Alla luce di un grado di invalidità del 21%, il quale non permette all’interessato di continuare a ricevere una rendita di invalidità, questo Tribunale non può, dunque, che confermare la soppressione del diritto alla rendita di invalidità così come stabilito dall'amministrazione con la decisione impugnata.

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.203 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.07.2020 32.2019.203 — Swissrulings