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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2020 32.2019.192

2. Juni 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,503 Wörter·~23 min·5

Zusammenfassung

Valutazione del caso di rigore per l'acquisto di un apparecchio acustico. Rinvio degli atti all'amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti medici

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.192   cs

Lugano 2 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2019 (recte: 30 ottobre 2019) di

RI 1    

contro  

la decisione del 15 ottobre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1969, montatore di ponteggi, affetto da ipoacusia bilaterale, il 29 maggio 2019 ha inoltrato una domanda di fornitura di mezzi ausiliari (pag. 7 e seguenti incarto AI).

                               1.2.   Con comunicazione del 18 giugno 2019 l’UAI ha emesso la garanzia per il riconoscimento di un importo forfettario (fr. 1'650) di due apparecchi acustici in applicazione della cifra 5.07 dell’Allegato OMAI ed il 18 luglio 2019 ha avviato la procedura per la valutazione del caso di rigore (pag. 23 e seguenti incarto AI).

                               1.3.   In seguito alla ricezione del preventivo del 28 giugno 2019 di fr. 4'800 per l’acquisto dell’apparecchio GN RESOUND AG LINX 3D 5 CIC (codice articolo: 259-15443; pag. 28 incarto AI) e dello scritto del 2 settembre 2019 di __________ (pag. 29 incarto AI), acquisito il diario dell’assicurato (pag. 35 e seguenti incarto AI), l’UAI con decisione del 15 ottobre 2019 (pag. 39 e seguenti incarto AI), preavvisata dal progetto del 3 settembre 2019 (pag. 31 e seguenti incarto AI), ha negato l’assunzione dei costi supplementari relativi alla consegna degli apparecchi acustici. L’amministrazione ha affermato che secondo il marginale 1004 della Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI), l’assicurazione invalidità fornisce mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. “Sono considerati soltanto mezzi ausiliari con un rapporto qualità/prezzo ottimale. L’assicurato non ha diritto al mezzo ausiliario migliore nel suo caso specifico. Nel suo caso specifico, il nostro ufficio non può prendere a carico i costi in quanto l’apparecchio scelto (GN RESOUND AG LINX 3D 5 CIC) non rientra fra i modelli di apparecchi acustici riconosciuti dall’AI. In questi casi infatti i costi supplementari per questi tipi di apparecchi acustici sono a carico degli assicurati”.

                               1.4.   RI 1, con ricorso datato 2 settembre 2019 e trasmesso il 30 ottobre 2019, è insorto al TCA contro la predetta decisione del 15 ottobre 2019, affermando di non aver scelto il tipo di apparecchio (CIC) per motivi estetici ma perché sul lavoro è obbligato a portare il casco e non sarebbe possibile portare apparecchi dietro all’orecchio, perché subirebbero delle pressioni e rischierebbe di perderli ogni volta che toglie il casco. Inoltre il fornitore degli apparecchi (__________) ha confermato che la scelta non causa un maggior costo rispetto ai modelli riconosciuti (BTE), bensì un costo minore di circa fr. 100.--. A questo proposito produce due preventivi. Egli chiede che gli venga riconosciuto sia il caso di rigore, sia il costo degli apparecchi adatti (doc. I).

                               1.5.   Con risposta del 26 novembre 2019 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso (doc. IV). Rammentato il contenuto della cifra 5.07.2 dell’Allegato OMAI, l’amministrazione, rilevato che l’UFAS è l’autorità preposta a definire i casi in cui può essere riconosciuto un importo superiore al forfait di fr, 1'650, ha reso attento l’assicurato in merito al caso di rigore con lettera del 18 giugno 2019 con la quale ha precisato che sono considerati economici ai sensi dell’AI unicamente gli apparecchi acustici retroauricolari (BTE) e che i costi supplementari per gli altri tipi di apparecchi sono a carico degli assicurati.

                                         L’UAI ha affermato che non viene messa in discussione la presenza di criteri audiologici per il caso di rigore che il medico curante ha attestato, ma ha ritenuto di non dover procedere ad un ulteriore oneroso accertamento audiologico da parte di una delle cliniche indicate nella Circolare sui mezzi ausiliari redatta dall’UFAS (CMAI), poiché la valutazione preliminare delle altre condizioni di diritto ha permesso di concludere che esse non risultano assolte, trattandosi di un apparecchio acustico endoauricolare e quindi non considerato semplice e adeguato.

                                         L’amministrazione non ritiene che l’impossibilità di utilizzare un apparecchio acustico retroauricolare BTE a causa dell’utilizzo del casco di protezione possa giustificare la scelta di un apparecchio intrauricolare. Infatti la maggior parte dei caschi di protezione sul mercato non recano fastidio all’orecchio poiché non lo toccano. Essi poggiano sulla parte superiore della testa e non precludono l’utilizzo di un apparecchio acustico retroauricolare (BTE).

                                         Circa il paragone tra i due preventivi prodotti dall’assicurato con il ricorso, l’UAI afferma che di regola gli apparecchi retroauricolari risultano più performanti di quelli intrauricolari. “Non è quindi da escludere che non possa essere utilizzato un apparecchio meno performante (e quindi meno costoso) di quello proposto con il preventivo n° __________ allegato al ricorso (GN Resound AG LINX 3D 577-DW), che d’altronde non risulta essere stato provato dall’assicurato prima di quello intrauricolare. Infatti egli risulta aver effettuato unicamente una prova con l’apparecchio base retroauricolare “Exton Strata 18”, passando in seguito direttamente al modello “Resound LT 5 CIC MC”, secondo quando indicato dall’assicurato nel diario o “Resound LT5CIC-MP” secondo quando indicato dal signor __________ dell’__________ nello scritto del 02.09.2019. Si rimanda in proposito alla lista degli apparecchi omologati riconosciuti pubblicata sul sito dell’Istituto federale di metrologia (www.metas.ch). A mente dell’UAI il criterio di “semplice e adeguato” non risulta essere stato rispettato e quindi, a giusta ragione, ha negato il riconoscimento dei costi supplementari”.

                                         in diritto

                               2.1.   L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.

                                         Conformemente alla giurisprudenza (DTF 143 V 190; STF 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti; DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 142 V 523 consid. 6.3; DTF 139 V 115, consid. 5.1; DTF 115 V 198 consid. 4.e)cc) e 205-206 consid. 4.e)cc). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 143 V 190, consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.2.2; DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88 consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b).

                                         Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, prevista la consegna di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

                                         Per la nozione e una casistica in merito ai mezzi ausiliari vedi Erwin Murer, Stämpflis Handkommentar, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), Berna 2014, ad Art. 21-21quater, pagg. 850-852.

                                         Questi provvedimenti (il cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente anche nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff der IV, so dass zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen Versicherungszweigen heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21). (…)” Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 850)) sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2, pag. 255).

                               2.2.   Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione.

                                         Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.

                                         Quanto ai capoversi 3 e 4, in vigore dal 1° gennaio 2012 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), nel relativo Messaggio del 24 febbraio 2010 (FF N. 12 del 30 marzo 2010, pagg. 1603-1722) si osserva che: “(…) Capoverso 3: la modifica prevede l'introduzione di un nuovo articolo 21quater in cui sono elencati i vari strumenti a disposizione dell'assicurazione per la consegna dei mezzi ausiliari. L'indennizzo forfettario è pertanto stralciato da questo articolo e inserito in quello nuovo. È inoltre abrogato il secondo periodo dell’attuale capoverso, poiché è stato più volte interpretato quale base legale del diritto di sostituzione della prestazione. In futuro, questo diritto sarà disciplinato nel nuovo articolo 21ter. Capoverso 4: la norma di delega contenuta attualmente nel capoverso 4 è in realtà una disposizione esecutiva. Il Consiglio federale dispone però già della facoltà di emanare le necessarie disposizioni esecutive in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 LAI. Per questa ragione, la norma di delega dell'articolo 21 capoverso 4 è superflua. (…)” (FF N. 12 del 30 marzo 2010, pag. 1677; vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 21-21quater, pag. 228).

                                         In virtù della succitata delega ex art. 21 cpv. 1 LAI il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI.

                                         Secondo il cpv. 1 l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nell'ambito dell'articolo 21 LAI è oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta la consegna o il rimborso dei mezzi ausiliari.

                                         Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia.

                                         L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in argomento cfr. Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pagg. 879-881; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 228-229; Locher/Gächter, op. cit., § 36 n. 15 e 17, pagg. 257-258; vedi inoltre STCA 32.2009.92 del 17 novembre 2009 con riferimenti).

                                         La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 131 V 9 consid. 3.4.2; 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid. 3b e 115 V 193 consid. 2b; vedi anche Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, n. 194 pag. 880). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater, n. 10, pagg. 230-231).

                               2.3.   La cifra 5.07 dell’allegato OMAI, avente per oggetto, quali mezzi ausiliari per il cranio e la testa, gli apparecchi acustici in caso d’ipoacusia, prevede un rimborso se, grazie a questo apparecchio, l’acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente e l’assicurato può comunicare più facilmente con l’ambiente circostante. L’assicurato ha diritto a un rimborso forfettario che può richiedere al massimo ogni 6 anni, a meno che una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del termine. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti.

                                         Il forfait ammonta a 840 franchi per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 1650 per la protesizzazione con apparecchi biauricolari, escluse le spese per le riparazioni e le batterie.

                                         Il forfait annuo per le batterie ammonta a 40 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 80 per gli apparecchi biauricolari.

                                         Il forfait per le riparazioni da parte del fabbricante ammonta a 200 franchi per danni elettronici e a 130 per tutti gli altri danni.

                                         Entrambi gli importi forfettari sono concessi al più presto a partire dal secondo anno d’uso dell’apparecchio.

                                         L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce un elenco degli apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell’assicurazione e per i quali è ammesso il versamento di un forfait.

                                         Per l’acquisto e la riparazione degli apparecchi acustici, gli importi forfettari sono versati dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

                                         La cifra 5.07.2* dell’allegato OMAI disciplina invece i casi di rigore, ossia i casi in cui possono essere versati forfait superiori all'importo previsto alla cifra 5.07, precisando a tale scopo che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali definisce in quali casi possono essere versati forfait superiori all’importo previsto al N. 5.07 per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e biauricolari.

                                         La circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI), prevede:

" 5.07.2* OMAI Regolamentazione dei casi di rigore

L’UFAS definisce in quali casi possono essere versati forfait superiori all’importo previsto al n. 5.07 OMAI per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e biauricolari.

2052* Gli assicurati hanno diritto a una protesizzazione semplice e adeguata, non a quella migliore. Il rimborso del forfait corrisponde a una prestazione pecuniaria definita; nel singolo caso i costi effettivi possono essere più elevati o più bassi.

2053* La regolamentazione per i casi di rigore può essere applicata solo se i costi della protesizzazione superano in maniera inaccettabile quelli di una protesizzazione normale, semplice e adeguata. La condizione è che l’assicurato eserciti un’attività lucrativa, svolga le proprie mansioni consuete o segua una formazione (sentenza del TF 9C_114/2018 del 19 luglio 2018). Se è riconosciuto un caso di rigore, i costi supplementari dovuti all’invalidità eccedenti l’importo forfettario vengono assunti dall’AI, a condizione che siano rispettati i principi di semplicità e adeguatezza. L’esame dell’adempimento delle condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore deve essere richiesto dall’assicurato all’ufficio AI. L’esame è effettuato dalle seguenti cliniche specializzate in otorinolaringoiatria:

(…).

2054* Prima di poter fissare un appuntamento per un esame con l’assicurato, le cliniche otorinolaringoiatriche summenzionate devono inoltrare all’ufficio AI i seguenti documenti:

–  richiesta con una motivazione dettagliata dei problemi concernenti l’adattamento dell’apparecchio acustico;

– rapporto del fornitore dell’apparecchio acustico con una descrizione dettagliata dei problemi rilevati (nessun rapporto standardizzato);

– diario compilato dall’assicurato (modulo disponibile sul sito www.ahv-iv.ch).

L’ufficio AI deve informare l’assicurato in modo adeguato circa i documenti da inoltrare e l’importo massimo prevedibile per il rimborso dei costi. Se sulla base di questi documenti si possono prevedere con ogni probabilità problemi considerevoli per la protesizzazione con apparecchi acustici, l’ufficio AI deve affidare un mandato di accertamento alla clinica otorinolaringoiatrica più vicina, la quale prende contatto con l’assicurato per fissare l’appuntamento. Fatto ciò, l’ufficio AI invia alla clinica una copia di tutti i documenti pertinenti (motivazione dell’assicurato, prima perizia con audiogrammi, diario, rapporto del fornitore e, se del caso, altri documenti di rilievo).

2055* Una volta concluso l’esame, la clinica formula una raccomandazione all’attenzione dell’ufficio AI. La clinica può fatturare le spese all’ufficio AI secondo TARMED.

2056* Per un’assunzione dei costi è necessario che la clinica otorinolaringoiatrica incaricata dell’esame sia favorevole all’applicazione della regolamentazione per i casi di rigore (sentenza del TF 9C_114/2018 del 19 luglio 2018). Infine l’ufficio AI decide se assumere o meno i costi supplementari o se respingere la richiesta dell’assicurato.

2057* Se l’ufficio AI accoglie la richiesta di copertura dei costi per un caso di rigore, l’assicurato procede alla protesizzazione con apparecchi acustici adeguati presso il fornitore e fattura in seguito all’ufficio AI il forfait corrispondente e i costi eccedenti mediante il modulo di fatturazione per la fornitura di apparecchi acustici, allegandovi le fatture originali con i costi totali. (…)”

                                         Cfr. anche la lettera circolare AI n. 304 del 23 dicembre 2011 (mezzi ausiliari – apparecchi acustici) e la lettera circolare AI n. 342 (mezzi ausiliari; OMAI 5.07, 15.02, 15.05), citate nella sentenza 9C_114/2018 del 19 luglio 2018, consid. 2, pubblicata in SVR Nr. 5 1/2019 pag. 15 e nella sentenza 9C_506/2019 del 15 ottobre 2019, consid. 2.

                                         A pag. 2 della seconda circolare vengono elencati i criteri per i casi di rigore.

                                         Cfr. pure l’informativa per persone affette da disturbi dell’udito, importi forfettari dell’AI per apparecchi acustici, stato: maggio 2018, dove circa le disposizioni speciali per i casi di rigore (pag. 3), figura che “nei rari casi in cui l’apparecchio acustico deve rispondere a esigenze molto specifiche, l’AI prevede una regolamentazione per i casi di rigore. La concessione della copertura dei costi supplementari è subordinata a criteri severi. Per maggiori informazioni sulle altre condizioni e la documentazione richiesta siete pregati di rivolgervi all’ufficio AI”.

                               2.4.   Con sentenza 9C_114/2018 del 19 luglio 2018, nella composizione a 5 giudici, pubblicata in SVR Nr. 5 1/2019 pag. 15, il Tribunale federale, circa l’applicazione dell’art. 21 LAI, dell’art. 2 OMAI e della cifra 5.07 allegato all’OMAI, ha stabilito che presupposto per l’assunzione dei costi in presenza di un preteso caso di rigore, è che la clinica ORL esaminatrice sostenga l’esistenza di un caso di rigore (cfr. consid. 4.1), ciò che serve ad un’applicazione conforme della legge (consid. 4.2.1). Determinante per il diritto alla consegna di un apparecchio acustico secondo la regolamentazione del caso di rigore è dunque la valutazione della clinica ORL esaminatrice (consid. 4.3).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che i marginali 2053*, 2055* e 2056* servono a garantire un’applicazione conforme della legge ed ha ritenuto che la clausola del caso di rigore è conforme alla legge (cfr. 9C_114/2018 del 19 luglio 2019, consid. 4.1).

                                         In una sentenza 9C_316/2019 del 7 ottobre 2019, il Tribunale federale, applicando la giurisprudenza di cui alla pronunzia 9C_114/2018 del 19 luglio 2018, ha annullato la decisione dell’”Obergericht” del Canton Uri che aveva rinviato la causa all’amministrazione affinché sottoponesse il caso ad una clinica specializzata per esaminare se erano dati i presupposti di un caso di rigore. In quel caso, infatti, era stato accertato che l’aumento complessivo della perdita dell’udito era inferiore al 15% previsto dalle linee direttive degli esperti ORL e di conseguenza mancava già d’acchito un presupposto oggettivo per riconoscere il rimborso dei costi dell’apparecchio acustico prima dello scadere dei 6 anni previsti dalle direttive.

                                         In una sentenza 9C_506/2019 del 15 ottobre 2019 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un assicurato contro una decisione del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo che aveva confermato il rifiuto da parte dell’UAI di assumersi i maggior costi di un apparecchio auditivo oltre al forfait di fr. 1’650. Sottoposto il caso ad una clinica specializzata l’UAI ha rifiutato il rimborso poiché i presupposti per una presa a carico secondo un caso di rigore non erano dati.

                               2.5.   In concreto l’insorgente non è stato sottoposto ad alcuna perizia poiché secondo l’UAI non vi è alcun dubbio che nel caso di specie si tratta di un caso di rigore. Secondo l’amministrazione tuttavia l’apparecchio di cui viene chiesto il rimborso non adempie le condizioni della semplicità e dell’adeguatezza (risposta, pag. IV: “va qui precisato che non viene messa in discussione la presenza dei criteri audiologici per il caso di rigore che il medico curante ORL ha attestato, tuttavia, l’UAI ha ritenuto di non dover procedere ad un ulteriore oneroso accertamento audiologico da parte di una delle cliniche indicate nella Circolare sui mezzi ausiliari redatta dall’UFAS (CMAI) in quanto la valutazione preliminare delle altre condizioni di diritto ha permesso di concludere che non risultano assolte, trattandosi di un apparecchi acustico endoauricolare e quindi non considerato semplice e adeguato”).

                                         A questo proposito il marginale 1004 COMAI prevede che l’AI fornisce mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. Sono considerati soltanto i mezzi ausiliari con un rapporto qualità prezzo ottimale. L’assicurato non ha diritto al mezzo ausiliario migliore nel suo caso specifico (cfr. sentenza 9C_640/2015 del 6 giugno 2016, consid. 2.3).

                                         Questo concetto è stato ribadito nella DTF 143 V 190, consid. 2.3.

                                         Come emerge dal sito metas.ch citato dall’UAI in sede di risposta (doc. IV), su mandato dell’UFAS il METAS ha allestito un elenco degli apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell’assicurazione (AI e AVS) e per i quali è ammesso il versamento di un rimborso forfetario. Soltanto gli apparecchi acustici omologati dall’Ufficio sono ammessi nell’elenco. La conformità alle esigenze richiesta per l’omologazione può essere stabilita in base a misurazioni eseguite dal METAS o in base ai risultati di misura ottenuti da un altro laboratorio straniero riconosciuto. Gli audiolesi avendo diritto al rimborso forfettario possono quindi acquistare un apparecchio acustico appropriato e conforme alle norme internazionali. Gli apparecchi non qualificabili come audioprotesi in senso ristretto sono esclusi dalla lista. In caso di dubbio, l’UFAS decide se occorre ammettere o escludere un modello dalla lista.

                                         L’elenco degli apparecchi acustici comprende il modello di cui al codice articolo 259-15443 figurante nel preventivo presentato dall’insorgente (doc. B). Esso figura quale GN Resound LINX 3D 5 CIC, codice articolo 259-15443 nel preventivo doc. B e GN Resound LINX 3D 5 LT5 CIC, codice articolo 259-15443 nell’elenco dell’UFAS (omologato il 2 marzo 2017, ed inserito nella lista il 27 marzo 2017).

                                         Contrariamente a quanto sembra figurare nella motivazione, di non cristallina comprensione, della decisione qui impugnata, quindi, l’apparecchio rientra, di principio, fra i modelli degli apparecchi acustici riconosciuti dall’AI.

                                         Da quanto emerge dalla risposta di causa esso non è tuttavia stato riconosciuto in quanto non sarebbe un apparecchio semplice ed adeguato (nello scritto del 18 giugno 2019 viene invece fatto riferimento alla circostanza che solo gli apparecchi acustici retroauricolari [BTE]), sarebbero economici).

                                         Circa il fatto che secondo il preventivo prodotto dall’insorgente con il ricorso un apparecchio retroauricolare simile (GN Resound AG LINX 3D 577 DW) costerebbe addirittura fr. 100 in più (doc. B e C), l’UAI ha affermato che gli apparecchi retroauricolari risultano più performanti di quelli intrauricolari e non è di conseguenza possibile escludere che possa essere utilizzato un apparecchio meno performante e quindi meno costoso di quello figurante nel preventivo. Del resto, sempre secondo l’UAI, l’insorgente ha effettuato solo una prova con un apparecchio base retroauricolare (BTE) passando in seguito direttamente ad un modello intrauricolare (CIC). L’amministrazione sembra pure sottolineare che i modelli citati dal ricorrente nel suo diario (Resound LT 5 CIC MC) e da __________ con scritto del 2 settembre 2019 (Resound LT5CIC-MP) e oggetto di prova da parte dell’assicurato non figurano nell’elenco dei mezzi omologati.

                               2.6.   Questo Tribunale non può confermare la decisione dell’UAI.

                                         La motivazione della decisione impugnata non è chiara. L’apparecchio scelto figura infatti nell’elenco degli apparecchi omologati.

                                         L’amministrazione ha inoltre accertato la presenza di un caso di rigore (cfr. risposta, doc. IV), ma non ha eseguito alcun approfondimento medico in merito alla necessità o meno di far capo, nel preciso caso di specie, al GN Resound Linx 3D 5 LT5 CIC numero 259-15443, figurante nell’elenco degli apparecchi acustici omologati e riconosciuti dall’UFAS, e meglio per stabilire se nella fattispecie l’apparecchio adempie i requisiti di semplicità, adeguatezza ed economicità e se non vi è, conseguentemente, alcuna alternativa possibile.

                                         Per poter stabilire se l’assicurato ha diritto a tale modello è tuttavia necessaria una valutazione specialistica (cfr. DTF 143 V 190, consid. 6.1).

                                         In assenza di qualsiasi valutazione medica, anche alla luce del preventivo prodotto in sede di ricorso, non è possibile concludere d’acchito, come fatto dall’amministrazione, che l’insorgente potrebbe utilizzare un modello retroauricolare meno caro ed altrettanto performante.

                                         Per poter valutare, con la necessaria tranquillità, in un caso di rigore come quello in esame, quale apparecchio acustico, secondo i principi della semplicità e dell’adeguatezza, va riconosciuto al ricorrente, occorre procedere con un approfondimento medico.

                                         Del resto ancora recentemente lo stesso UAI, in una causa relativa ad un assicurato che chiedeva l’applicazione del caso di rigore ed il rimborso di un apparecchio acustico endoauricolare, sulla base di un referto del curante ORL, ha proposto il ritorno degli atti per poter definire l’importo, o forfait, da riconoscere rispetto alla specificità del caso concreto (STCA 32.2019.215 del 27 aprile 2020; cfr. anche la STCA 32.2002.69 del 19 novembre 2002).

                               2.7.   Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

                                         Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando precedente, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione - alla quale compete in prima battuta accertare lo stato di salute dell’interessato - affinché metta in atto gli accertamenti specialistici necessari al fine di chiarire definitivamente la questione relativa al diritto al rimborso dell’apparecchio acustico di cui al preventivo del 28 giugno 2019 di __________ (doc. B; cfr. DTF 143 V 190).

                                         Ne discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi, la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati all’amministrazione.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio alla DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’UAI per ulteriori accertamenti.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.192 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2020 32.2019.192 — Swissrulings