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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.08.2020 32.2019.171

14. August 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,908 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Con la risposta di causa l'Ufficio AI chiede la sospensione della procedura in attesa degli accertamenti che l'assicuratore LAINF sta facendo, che sono determinanti per il riconoscimento di una rendita d'invalidità. Sospensione negata dal TCA, con rinvio degli atti all'Ufficio AI

Volltext

Incarto n. 32.2019.171   BS/sc

Lugano 14 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 16 luglio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1962, disegnatore edile indipendente, nel mese di marzo 2018 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito delle sequele d’infortunio risalente al 1992 preso a carico dalla __________ (doc. 3).

                                         Richiamati dall’assicuratore contro gli infortuni gli atti concernenti l’assicurato, accertato che le affezioni invalidanti sono riconducibili esclusivamente all’infortunio (cfr. annotazione 14 maggio 2019 del SMR, doc. 59 inc. AI), con decisione del 16 luglio 2019, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni per i seguenti motivi:

"  (…) Dalla documentazione acquisita all’incarto non emergono affezioni invalidanti extra-infortunistiche, motivo per cui non vi sono ragioni per discostarsi dalle valutazioni medico-teoriche effettuate dalla __________, alla quale sono stati annunciati complessivamente tre infortuni: 1993 e 1998 che non hanno comportato incapacità lavorativa e quello avvenuto il 22.01.1992 con incapacità lavorativa nel periodo dal 16 al 22.11.1998.

Non è pertanto stato raggiunto l’anno d’attesa con incapacità minima ed ininterrotta del 40%, dopo il quale sarebbe potuto insorgere l’eventuale diritto a rendita, così come non permane perdita della capacità al guadagno data da un danno alla salute che giustificherebbe l’assegnazione di provvedimenti professionali. (…)” (pag. 174 inc. AI)

                               1.2.   Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato al TCA il presente tempestivo ricorso, chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per una nuova decisione previa acquisizione da parte dell’amministrazione degli atti relativi agli accertamenti dell’assicuratore contro gli infortuni.

                                         Contestualmente chiede di essere posto al beneficio dall’assistenza giudiziaria con gratuito beneficio a cura del suo patrocinatore.

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, facendo riferimento al certificato 26 agosto 2019 del medico curante allegato al ricorso, rileva di aver di aver chiesto alla __________ un aggiornamento della documentazione e che da una verifica telefonica è stato confermato che l’assicuratore LAINF sta procedendo ad accertamenti amministrativi e medici eventualmente disponibili solo per novembre-dicembre 2019. Per questi motivi l’amministrazione postula:

"  (…) Alla luce di quanto sopra, onde stabilire se confermare o meno la decisione impugnata, appare opportuno proporre al TCA, in via principale, la richiesta di sospendere la presente procedura di ricorso fino alla comunicazione degli elementi pertinenti di __________ e/o emanazione da parte loro della decisione. Infatti, risulta prematuro chiedere al TCA il ritorno degli atti, sapendo che l’UAI medesimo dovrà, comunque attendere l’esito degli accertamenti eseguiti dall’assicuratore infortuni competente prima di evadere il caso.

Il procedere proposto al TCA è consono al disposto dell’art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e non vi è violazione del principio di celerità, osservato che è in corso l’istruttoria da parte di SUVA e che risulta opportuno attendere la decisione di tale ente per definire la questione controversa sollevata in ambito AI.

Non appena disponibile l’UAI trasmetterà la documentazione pertinente di __________ con indicazione in merito al procedere che intende eseguire. (…)” (doc. VI)

                                         In via subordinata l’amministrazione chiede la reiezione del ricorso.

                               1.4.   Con scritto 30 ottobre 2019 il patrocinatore dell’assicurato informa di aderire alla richiesta di sospensione inoltrata dall’Ufficio AI.

                               1.5.   Su richiesta del TCA, con scritto 7 maggio 2020 l’amministrazione ha informato che “al momento non risulta essere stata emanata alcuna decisione da parte di __________”.

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha a ragione o meno respinto la domanda di prestazioni.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.4.   Va ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).

                                         Il principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro assicuratore, tant’è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).

                               2.5.   Nel caso in esame è assodato che il danno alla salute di cui l’assicurato soffre trae origini dall’evento infortunistico del 1992 (ricaduta) e che durante l’istruttoria amministrativa non sono state fatte valere affezioni invalidanti extra-infortunistiche, così come si evince dalle annotazioni 14 maggio 2020 del SMR (doc. 59 inc. AI).

                                         Per il succitato infortunio l’assicurato è stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità, aumentata con decisione del 18 aprile 2019 da 20% a 30% (doc. 130 inc. LAINF). Non vi è stata alcuna certificazione di incapacità lavorativa durevole, se non dal 16 al 21 novembre 1998.

                                         Con certificato 26 agosto 2019, inviato alla __________, la dr.ssa med. __________, specialista in medicina interna, riassunti i dati clinici, indicati i dolori a causa di un peggioramento della problematica post-traumatica con riduzione della capacità lavorativa di almeno il 50% e per certi periodi anche in misura totale, chiede un colloquio con visita specialistica per approfondimento delle condizioni di salute del suo paziente (doc. B). Come accertato telefonicamente dall’Ufficio AI, l’assicuratore LAINF ha di conseguenza predisposto degli accertamenti amministrativi e medici eventualmente disponibili per novembre/dicembre 2019.

                                         È fuor dubbio che, trattandosi in casu esclusivamente di affezioni infortunistiche, per l’evasione del presente ricorso le risultanze della __________, rispettivamente una sua decisione in merito al grado d’incapacità lavorativa ed al guadagno sono strettamente necessarie.

                                         Si tratta ora di stabilire se la richiesta dell’Ufficio AI di sospendere la presente procedura sino a conclusione di quella LAINF sia da confermare o meno.

                                         Nel settore del diritto delle assicurazioni sociali vige il principio di celerità enunciato all'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e all’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA secondo cui la procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti.

                                         La sospensione della trattazione di una vertenza va ammessa solo eccezionalmente (STF U 286/05 del 31 gennaio 2007, consid. 5.1; DTF 130 V 90 = SVR 2004 IV Nr. 24 pag. 72, consid. 5; DTF 119 II 386, consid. 1b pag. 389 con riferimenti).

                                        A proposito della sospensione della procedura il TF in una sentenza 8C_982/2009 del 5 luglio 2010 ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416 et les arrêts cités)."

2.2 Une suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec retenue - c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs - eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95). Selon la jurisprudence, peuvent constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en oeuvre de mesures d'instruction opportunes (ATF 127 V 228 consid. 2a p. 231) ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). Une suspension peut également se justifier par des motifs d'économie de procédure, par exemple pour éviter un enchevêtrement des procédures et la répétition de mesures d'instruction par les différentes juridictions saisies (Pra 1996 no 141 p. 473 consid. 3b). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95). Cela vaut d'autant plus, en droit des assurances sociales, que l'art. 61 let. a LPGA exige une procédure simple et rapide devant les tribunaux cantonaux des assurances. "

                                         Ritornando alla fattispecie in esame, ritenuto che a maggio di quest’anno – quindi 9 mesi dalla decisione impugnata - non risulta che l’assicuratore LAINF abbia emesso una decisione in merito alla ricaduta dell’infortunio del 1992, la richiesta di sospensione dalla presente procedura può essere respinta non essendo dato di ritenere che la vertenza possa essere decisa entro un termine ragionevole ai sensi della surriferita giurisprudenza.

                                         Evidenziando, sulla base del succitato certificato medico della dr.ssa med. __________, che è “opportuno aggiornare gli atti __________ (cfr. richiesta UAI del 14 ottobre 2019, doc. 1 annesso)”; cfr. risposta di causa, l’amministrazione riconosce implicitamente la lacunosità della valutazione medica e di conseguenza la necessità di ulteriori accertamenti.

                                         Va qui ricordato che l'art. 43 cpv. 1 LPGA prevede che l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Non va infatti dimenticato che di principio spetta all’amministrazione procedere con i necessari accertamenti.

                                         Nella STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 l’Alta Corte ha infatti rammentato che “(…) ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]). (…)” (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3).

                                         Gli atti sono pertanto rinviati all’Ufficio AI affinché attenda l’esito della procedura LAINF, rispettivamente l’emissione di una decisione cresciuta in giudicato da parte della __________ (per un caso analogo di reiezione della richiesta di sospensione della procedura AI sino a conclusione di quella dell’assicuratore LAINF cfr. STCA 32.2018.166 del 24 gennaio 2019; sul rinvio degli atti all’amministrazione in caso di accertamenti non completi cfr. STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

                                         La decisione contestata va di conseguenza annullata ed il ricorso accolto.

                               2.6.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale rifonderà inoltre al ricorrente, patrocinato da un legale, fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

                                         La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione del 16 luglio 2019 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 2’000.-per ripetibili (IVA Inclusa), ciò che rende l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio priva di oggetto.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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