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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2020 32.2019.159

2. Juni 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,879 Wörter·~39 min·5

Zusammenfassung

I domanda. UAI: non è stato raggiunto l’anno di attesa. GASTRO + PSI. Abile al lavoro al 100% dal profilo somatico dal 1° febbraio 2019. RINVIO per necessità di una perizia esterna in ambito PSI (art. 44 LPGA).

Volltext

__________Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.159   PC/sc

Lugano 2 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 settembre 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 10 luglio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato il __________ 1964, attivo presso le __________ quale conducente di autobus al 100% dal 1° giugno 2011, licenziato il 29 dicembre 2017 “per difetto di prestazioni e comportamentali” (con effetto al 30 settembre 2018), in malattia dal 26 febbraio 2018 (in quanto, totalmente o parzialmente, inabile al lavoro ininterrottamente) a causa di una riesacerbazione del morbo di Crohn di cui è affetto dal 2006, al beneficio di indennità giornaliere per malattia da parte della __________ (sino al 31 gennaio 2019, in quanto dal 1° febbraio 2019 è stato considerato abile al lavoro al 100%), in data 2 agosto 2018 ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetto da: “Infiammazione intestino/Colon” a partire dal “28 febbraio 2018” (doc. 4, 7 e 27 incarto AI e doc. 1 incarto DISO e doc. 27, 36 e 38 incarto LAMAL).

                               1.2.   Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere acquisito agli atti gli incarti DISO e LAMAL (contenente la perizia del 10 ottobre 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna: doc. 27 incarto LAMAL; e la perizia del 5 marzo 2019 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia: doc. 41 incarto LAMAL), il rapporto medico del 28 febbraio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in gastroenterologia e medico curante dell’assicurato (doc. 27 incarto AI) e i rapporti medici del 30 aprile e del 7 giugno 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e medico curante dell’assicurato (doc. 34 e 36 incarto AI) e l’annotazione del 3 luglio 2019 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 39 incarto LAI) - l’UAI, con decisione del 10 luglio 2019 (doc. 40 incarto AI; preavvisata il 9 maggio 2019: doc. 32 incarto AI), ha respinto la richiesta di prestazioni, in quanto:

" (…) Dalla documentazione acquisita all'incarto emergono i seguenti periodi d'incapacità lavorativa:

100% dal 26.02.2018; 90% dal 01.05.2018; 55% dal 20.07.2018; 100% dal 01.10.2018; 50% dal 01.11.2018; 0% dal 01.02.2019.

Non è pertanto stato raggiunto l'anno d'attesa con incapacità minima ed ininterrotta del 40%, dopo il quale sarebbe potuto insorgere l'eventuale diritto a rendita, così come non permane perdita della capacità al guadagno data da un danno alla salute che giustificherebbe l'assegnazione di provvedimenti professionali”.

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 9 settembre 2019 RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1 dal 23 luglio 2019 (doc. 42 incarto AI), ha chiesto che, “previa nuova valutazione dell’assicurato da parte di un terapeuta esterno, rispettivamente di una rivalutazione testistica, sia giudicato: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, l’incarto è rinviato all’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Bellinzona, per nuovo giudizio. 2. Protestate spese e ripetibili.” (doc. I, pag. 3).

Il patrocinatore dell’assicurato contesta la valutazione medica operata dall’amministrazione dal profilo psichiatrico, osservando, in particolare, quanto segue:

" (…) la decisione è fondata sul rapporto peritale allestito dalla Dr.ssa med. __________ e su una semplice valutazione del dossier allestita dal Servizio medico regionale SMR che non ha per nulla tenuto in considerazione i certificati medici agli atti allestiti dal Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, __________, che attesta l'inabilità al lavoro per motivi di salute dell'80%. Secondo il ricorrente, le tesi della Dr.ssa med. __________, per di più rese per l'assicuratore che copre il rischio indennità giornaliera non sono per nulla pertinenti e non spiegano in alcun modo perché la valutazione eseguita dal Dr. med. __________, specialista in FMH in psichiatria e psicoterapia, non sarebbero corrette.

Si noti, che il ricorrente svolge un'attività del tutto particolare, che esige un'attenzione costante e la Dr.ssa. med. __________ non ha valutato in alcun modo in particolare le conseguenze che i sintomi ansiosi possono avere sulla guida e sulle capacità di reazione. Non solo, ma la Dr.ssa med. __________ non ha speso una riga ad indicare perché i deficit mentali e psichici comunque riscontrati, non avrebbero influsso sulla capacità lavorativa.

Pertanto, la perizia della Dr.ssa. med. __________ ha disatteso praticamente tutti i principi applicabili in materia di perizia psichiatrica in particolare la procedura illustrata e codificata dal Tribunale federale nella DTF 141 V 281, secondo la quale nell'ambito delle affezioni psicosomatiche le capacità di lavoro devono essere valutate nell'ambito di una procedura i cui fatti sono stabiliti in maniera strutturata alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, il Tribunale federale ha abbandonato la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevole esigibile. Nulla di tutto questo traspare dalla valutazione della Dr.ssa. med. __________ e si chiede dunque che o sia effettuato una valutazione psichiatrica da parte di perito giudiziario o l'incarto sia rinviato affinché l'Ufficio Al proceda secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale”. (doc. I, pag. 2 e 3).

                               1.4.   Nella risposta del 24 settembre 2019 l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI riguardante l’assicurato, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV). In particolare, l’amministrazione ha puntualizzato quanto segue:

" (…) In conclusione - ribadite le considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai medici di fiducia (anche se specialisti), l'eventuale differente valutazione realizzata dal curante psichiatra Dr. med. __________ è proprio spiegabile con la diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia; cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) -, rispecchiando la perizia psichiatrica realizzata dalla Dr.ssa med. __________ tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza applicabile in materia e non essendo provato un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, è dunque a ragione che l'amministrazione ha considerato il Signor RI 1 abile al lavoro in misura completa.

Visto tutto quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze peritali, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b), che l'assicurato - dal 1° febbraio 2019 - risulta abile al lavoro al 100% sia nella propria abituale professione di autista che in altre attività adeguate al suo stato di salute (cfr. anche a tal proposito Io scritto 06.02.2019 inviato da __________ all'assicurato).”

                               1.5.   Il 14 ottobre 2019 (doc. VIII) il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA la valutazione medica del 7 giugno 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e medico curante dell’assicurato, “che conclude per un’intercorrente capacità lavorativa del 50%” (doc. VIII-1).

                               1.6.   Il 24 ottobre 2019 l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti l’annotazione del 21 ottobre 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. X-1).

                               1.7.   I doc. X e X-1 sono stati trasmessi per conoscenza al patrocinatore dell’assicurato (doc. XI).

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità.

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.3.   Per quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

                                         Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                         Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50

                                         (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

                                         Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

                                         Vedi pure STCA 32.2018.145 del 21 ottobre 2019, consid. 2.3 e la STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3.

                               2.4.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

                                         Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

                                         Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

                                         Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

                                         Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                                         Vedi pure STCA 32.2018.57 del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.4 in fine e la STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.4.

                               2.5.   L'Alta Corte ha già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5 e la STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.5).

                               2.6.   Nella presente fattispecie con la decisione avversata l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, in quanto l’assicurato - che era stato, totalmente o parzialmente, inabile al lavoro ininterrottamente a decorrere dal 26 febbraio 2018 - è stato considerato nuovamente abile al 100% a partire dal 1° febbraio 2019 e continua.

L’amministrazione ha indicato di essersi fondata sulla “documentazione acquisita all’incarto”. In sede di risposta l’UAI ha puntualizzato di essersi fondata, in particolare, sulla “perizia psichiatrica 5 marzo 2019 eseguita dalla Dr.ssa med. __________ (in nome e per conto di __________ assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia) nonché l'annotazione SMR del 3 luglio 2019” (doc. IV, pag. 1).

Sulla scorta delle valutazioni mediche agli atti del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e medico curante dell’assicurato (in particolare, i rapporti medici del 30 aprile 2019 di cui al doc. 34 incarto LAI e quelli del 7 giugno 2019 di cui ai doc. 36 incarto LAI e doc. VIII-I), il patrocinatore dell’assicurato ribadisce anche in questa sede che il suo cliente presenta una capacità lavorativa del 50% dal profilo psichico (doc. I e VIII).

                               2.7.   Il TCA innanzitutto osserva che, dal rapporto medico del 28 febbraio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in gastroenterologia e medico curante dell’assicurato, si evince che l’assicurato ha presentato, a causa di una riesacerbazione del morbo di Crohn di cui è affetto dal 2006, le seguenti inabilità lavorative dal profilo gastroenterologico: 100% dal 23 febbraio al 20 aprile 2018; 90% dal 20 aprile al 19 luglio 2018; 55% dal 20 luglio al 30 settembre 2018; 100% dal 1° ottobre al 30 novembre 2018 e 50% dal 1° dicembre 2018 al 30 gennaio 2019 (doc. 27 incarto AI). Lo specialista curante ha precisato che con “la malattia infiammatoria cronica intestinale in remissione, non sussistono limitazioni funzionali”, che per “quanto riguarda l’aspetto gastro-enterologico, al momento, essendo la malattia infiammatoria intestinale cronica in remissione, è esigibile una normale attività a tempo pieno” e che dal “mio punto di vista, il signor RI 1 può riprendere la sua attività professionale abituale di autista professionista” (doc. 27 incarto AI). 

Stante quanto precede, l’UAI ha correttamente considerato l’assicurato, dal profilo somatico, nuovamente abile al lavoro al 100%, nell’attività abituale di autista professionista, dal 1° febbraio 2019. Ciò che è, parimenti a ragione, rimasto incontestato dal patrocinatore dell’assicurato.

Dal profilo psichico, il TCA osserva che dalle tavole processuali emerge che l’assicurato ha sviluppato dei disturbi, in seguito ai quali, su invio del dr. med. __________, è stato preso a carico dal dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, a partire dal 26 gennaio 2019 (e continua; doc. 34 incarto LAI). Il 31 gennaio 2019 il dr. med. __________ ha attestato una IL dell’80% dal 1° al 17 febbraio 2019 (doc. 37 incarto LAMAL).

Il 6 febbraio 2019 la __________ ha sospeso le indennità giornaliere per malattia a partire dal 1° febbraio 2019, data a partire dalla quale l’assicurato, sulla base del rapporto del 21 dicembre 2018 del dr. __________ (doc. 36 incarto LAMAL), ha considerato l’assicurato abile al lavoro al 100% (doc. 38 incarto LAMAL).

Il 26 febbraio 2019 il dr. med. __________ ha attestato una IL dell’80% dal 18 febbraio al 3 marzo 2019 (doc. 39 incarto LAMAL). Il 1° marzo 2019 il dr. med. __________ ha attestato una IL dell’80% dal 4 al 31 marzo 2019 (doc. 40 incarto LAMAL).

Nel frattempo l’assicurato è stato visitato il 27 febbraio 2019 dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, per conto della __________, nell’ambito dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per malattia. Nella relativa perizia del 5 marzo 2019 (doc. 41 incarto LAMAL) la perita psichiatra - dopo avere riportato la “situazione attuale”, le anamnesi famigliare, fisiologica, scolastica, lavorativa, sociale, psichiatrica e somatica, la “descrizione della giornata”, i “disturbi soggettivi” e l’“esame clinico” - ha concluso quanto segue:

" Diagnosi psichiatriche con influsso sulla capacità lavorativa

L'insieme delle notizie, delle osservazioni, delle constatazioni obbiettive raccolte durante la visita ambulatoriale e più sopra dettagliatamente esposte mi permette di porre il seguente giudizio psichiatrico:

- sindrome ansiosa non specificata (ICD-10 F41.9)

Valutazione e procedere

L'assicurato, senza antecedenti psichiatrici, ha presentato lievi sintomi ansiosi, in relazione alle preoccupazioni per la propria situazione lavorativa e finanziaria dopo la separazione e dopo il licenziamento. Ritiene di non poter più lavorare al 100% per ragioni somatiche. Si proietta in una ripresa lavorativa solo parziale presso l'ultimo datore di lavoro dopo la decisione Al. Soggettivamente lamenta modica ansia, qualche episodio di insonnia. A livello oggettivo non presenta segni di ansia al colloquio, il tono dell'umore è normale, non deficit cognitivi, non disturbi psicotici. Il quotidiano è descritto come attivo e costruttivo. Al di là della diagnosi categoriale l'assicurato non presenta deficit delle funzioni dell'Io percettive, decisionali, esecutive, previsionali e consequenziali. Non presenta deficit dell'assertività, del giudizio, della persistenza, della flessibilità. A sua detta presenta un lieve deficit nelle relazioni con gli altri non desiderando avere contatti, preferendo attività in solitario o preferendo stare in casa. Sulla base dei deficit mentali e psichici riscontrati, l'incapacità lavorativa dal lato medico psichiatrico non è giustificata. L'assicurato può riprendere l'attività lavorativa”. (doc. 41, pag. 4 incarto LAMAL)

                                         Il 28 marzo 2020 il dr. med. __________ ha attestato quanto segue: “Da parte medico-specialistica valuto che il mio paziente è abile al lavoro in una misura del 50%; egli è idoneo alla guida di autobus al 100% a tempo ridotto del 50% a partire dal mese di aprile 2019” (doc. 42 incarto LAMAL).

Nel rapporto medico del 30 aprile 2019 (doc. 34 incarto LAI), il dr. med. __________ ha indicato quanto segue:

" 1.1 Trattamento dal 26.01.2019 a continua.

Ultimo controllo: 30.04.2019.

Prima: alcuna pregressa presa a carico specialistica psichiatrico-psicoterapeutica.

Dopo: -

1.2 Consulti a frequenza secondo clinica, al momento all'incirca ogni 3 settimane.

1.3 Ho valutato un'inabilità lavorativa completa all'esordio della mia presa a carico per qualsiasi attività confacente alle competenze del paziente, in seguito al 80% dal 01.02. al 31.03.2019 e a partire dal mese di aprile 2019 al 50%; con idoneità alla guida di autobus al 100% a tempo ridotto del 50%.

1.4 Medico inviante e specialista gastroenterologo Dr. __________, Biasca.” (doc. 34, pag. 9 incarto LAI)

                                         Dopo avere riportato le anamnesi personale, lavorativa, medico-chirurgica, lo specialista curante ha indicato sub “Anamnesi psichiatrica” quanto segue:

" L'anamnesi psichiatrica personale remota è silente.

Il paziente mi è stato inviato con certa urgenza a inizio anno corrente dal medico curante a causa di ingravescente scompenso ansioso-depressivo reattivo, in particolare a seguito di aggravamento della problematica intestinale, infine non riconosciuta da parte dell'assicurazione per perdita di guadagno. Segue poi il licenziamento lavorativo. Contemporaneamente occorre la separazione improvvisa ed inattesa dalla moglie con interruzione pressoché completa dei rapporti con e la congiunta e la figlia. Non da ultimo grava sul paziente la situazione della famiglia d'origine; il fratello, dopo essere passato all'atto con percosse verso di lui, avrebbe interrotto i rapporti col paziente, mettendo in difficoltà l'anziana madre; il padre sarebbe affetto da demenza senile.

Anamnesi psichiatrica familiare positiva: il fratello sarebbe a beneficio di una rendita di invalidità per patologia psichiatrica.” (doc. 34, pag. 9 incarto LAI)

                                         Dopo avere riportato anche l’“evoluzione”, i disturbi soggettivi e l’esame clinico (“La timia appare rivolta verso il polo negativo con senso di smarrimento per perdita dei punti di riferimento. Certa tendenza alla regressione con riduzione dell'istinto vitale, astenia, diminuzione della spinta volitiva e delle social skills. Componente ansiosa talora con compromissione della funzione ipnotica. Riduzione della tolleranza allo stress in senso lato con rapida esauribilità”) ed avere osservato che la presa a carico psichiatrico-psicoterapeutico di tipo supportivo avveniva con una frequenza tri-settimanale e che il paziente aveva preferito rinunciare ad una medicazione psicoattiva in considerazione della condizione del fratello, lo specialista curante ha concluso quanto segue:

" ICD-10, F41.2 Importante sindrome ansioso-depressiva con grave crisi esistenziale di carattere disadattivo, con tendenza a evoluzione cronica. (…) La prognosi è a rigore riservata; una ripresa dell'attività lavorativa in percentuale completa appare al momento poco probabile, perlomeno non entro breve-medio termine. (…). Al momento il paziente svolge attività quale conducente di autobus in una misura del 20%. (…). L'attività di conducente di autobus esige concentrazione, attenzione, disponibilità verso le esigenze di servizio, capacità di intrattenere un adeguato contatto coi passeggeri. (…). Il quadro psicopatologico sopra descritto compromette secondo mia valutazione la capacità lavorativa del paziente al momento in misura parziale, essenzialmente per la ridotta tolleranza allo stress, in particolare quello correlato stessa di conducente di autobus. (…). Il paziente è da ritenere ora abile al lavoro per l'attività di conducente di autobus e per qualsiasi attività adeguata alle sue competenze in una misura parziale, pari al 50%. (…). Riservata rispetto ad una ripresa dell'attività lavorativa in misura completa, da rivalutare tra un lasso di tempo non inferiore a 1 anno, ossia a primavera 2020.” (doc. 34, pag. 10 incarto LAI).

                                         Il 7 giugno 2019 (doc. 36 incarto LAI), il dr. med. __________ ha puntualizzato all’UAI quanto segue:

" (…) Conosco il paziente dal mese di gennaio del corrente anno, a me inviato dal medico curante e specialista gastroenterologo Dr. __________, per ingravescente scompenso ansioso-depressivo reattivo. Contemporaneamente alla separazione dalla moglie, il paziente esperisce un aggravamento della problematica intestinale. A causa di protratta malattia, egli subisce infine il licenziamento lavorativo. Il decorso ha comportato un incipiente parziale ridimensionamento del quadro psico-patologico iniziale, ciò che ha permesso la ripresa lavorativa, al momento in una misura del 20%. Il paziente spera nel corso del prossimo anno di riuscire ad incrementare la propria percentuale lavorativa al 50%. La prognosi al momento si profila comunque riservata. Persiste essenzialmente un’estrema vulnerabilità allo stress in senso lato, che rischia di esacerbare la patologia intestinale. Al momento valuto che una ripresa lavorativa completa sia poco verosimile. Continua la presa a carico psichiatrico-psicoterapeutica, con consulti a frequenza almeno mensile. In considerazione di quanto sopra propongo di rivalutare la sua situazione tra un anno, primavera 2020.” (doc. 36 incarto AI; n.d.r.: il grassetto e la sottolineatura non sono della redattrice)

                                         Nell’annotazione del 3 luglio 2019 il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha osservato quanto segue:

" Ho preso visione del dossier e della documentazione medica. Nell'ultimo rapporto medico del dr. med. __________ non vengono oggettivati fatti nuovi o significative variazioni di fatti noti che consentano di discostarsi dalla perizia medica della dr.ssa __________ del 05.03.2019 (GED 05.03.2019 4444), che appare argomentata ed esaustiva. Dal punto di viste medico psichiatrico si conferma la precedente presa di posizione dell'Ufficio.” (doc. 39 incarto LAI).

                                         Davanti al TCA, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto il 14 ottobre 2019 (doc. VIII) la valutazione medica del 7 giugno 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e medico curante dell’assicurato (doc. VIII-1), giusta la quale:

" (…)

Egregi Signor Avvocato RA 1,

secondo scienza e coscienza prendo atto della perizia attuata a fini assicurativi dalla Collega Dr.ssa med. __________, 05.03.2019. Il perito riconosce una sindrome ansiosa tale da non avere alcun riverbero sulla capacità lavorativa. Di fatto il paziente ha vissuto una grave crisi esistenziale con interruzione improvvisa dell'annosa relazione coniugale, per decisione della moglie, senza un reale motivo, seguita da separazione con perdita di regolari contatti pure con la figlia. In concomitanza egli subisce un drastico peggioramento del morbo di Crohn, malattia spesso interconnessa col disagio psichico. Ulteriori fattori stressanti sono stati la precedente interruzione del contratto di lavoro conseguita all'assenza del paziente per malattia, la precaria situazione dei genitori (padre affetto da morbo di Alzheimer, madre in carrozzella), l'ingente tensione con l'unico fratello, pure con problematica psichiatrica. In considerazione di quanto sopra da parte mia ho posto la seguente psicodiagnosi: ICD-10, F41.2 Importante sindrome ansioso-depressiva con grave crisi esistenziale di carattere disadattivo, con tendenza a evoluzione cronica. Allorquando il paziente si è sentito meglio, tramite stipulazione di un nuovo contratto col precedente datore di lavoro, egli ha iniziato a lavorare in una misura del 50%. Il paziente conferma di non riuscire a lavorare in una percentuale maggiore. Egli riferisce di avere sempre lavorato con molto piacere ma al momento sente di non avere la forza di lavorare a tempo pieno. Allo status psichico si oggettiva una ridotta tolleranza allo stress in senso lato con rapida esauribilità. La timia persiste tendenzialmente rivolta verso il polo negativo, certa tendenza alla regressione con astenia e diminuzione delle social skills. Componente ansiosa talora con compromissione della funzione ipnotica. Uno stress eccedente rischierebbe di esacerbare la patologia intestinale. Valuto pertanto un'intercorrente capacità lavorativa del 50%. La prognosi è al momento riservata; all'Ufficio AI, Bellinzona ho proposto una rivalutazione del caso nel corso del prossimo anno 2020.” (doc. VIII-1).

                                         Nell’annotazione del 21 ottobre 2019 il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. X-1), ha osservato quanto segue:

" Ho preso visione del dossier e della documentazione medica. Nell'ultimo rapporto medico del dr. med. __________ non vengono oggettivati fatti nuovi (nuove diagnosi, ricoveri in ambito stazionario psichiatrico) o significative variazioni di fatti noti che consentano di discostarsi dalla perizia medica della dr.ssa __________ del 05.03.2019 (GED 05.03.2019 4444), che appare argomentata ed esaustiva. Dal punto di vista medico psichiatrico si conferma la precedente presa di posizione dell'Ufficio.” (doc. X-1)

                               2.8.   Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene di non poter attribuire pieno valore probatorio ai succinti pareri espressi dal medico SMR, dr. med. __________, nelle annotazioni del 3 luglio (doc. 39 incarto LAI) e del 21 ottobre 2019 (doc. X-I), già solo per il fatto che egli non si espresso in merito ai circostanziati rapporti medici del 30 aprile 2019 (doc. 34 incarto LAI) e a quelli del 7 giugno 2019 (doc. 36 e doc. VIII-I incarto LAI) del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, riguardante la presa a carico del paziente dal 26 gennaio 2019 (e continua), riguardanti il periodo antecedente alla decisione contestata (in casu: 10 luglio 2019), che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3; STCA 32.2018.169 del 20 agosto 2019, consid. 2.4; STCA 32.2018.169 del 20 agosto 2019, consid. 2.4; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.8).

Non consente di giungere ad una conclusione differente neppure la perizia del 5 marzo 2019 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, esperita per conto della __________ nell’ambito dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per malattia, già solo per il fatto che essa - oltre ad essere antecedente ai precitati rapporti medici dello psichiatra curante - ha pure indicato quale unica diagnosi quella “con” ripercussione sulla capacità lavorativa di “sindrome ansiosa non specificata (ICD-10 F41.9)” per poi però concludere per una piena capacità lavorativa dell’assicurato (“Sulla base dei deficit mentali e psichici riscontrati, l'incapacità lavorativa dal lato medico psichiatrico non è giustificata. L'assicurato può riprendere l'attività lavorativa”: doc. 41, pag. 4 LAMAL).  

Va pure considerato che il dr. med. __________ non ha peraltro avuto nessun colloquio personale con l'assicurato (cfr. consid. 2.5).

Le precitate annotazioni del medico SMR (e la citata valutazione della dr.ssa med. __________) non consentono, quindi, al TCA di concludere, con la necessaria tranquillità, che l’assicurato, dal profilo psichico, fosse abile al 100% nell’attività abituale di “autista di autobus” a partire dal 1° febbraio 2019.

Dagli atti dell’incarto emerge pertanto la necessità di una valutazione psichiatrica dello stato di salute dell’assicurato.

                                         Il TCA sottolinea che la capacità lavorativa dell’assicurato dovrà essere valutata nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e illustrata nella DTF 141 V 281 (cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, al consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza, l’esame degli indicatori deve infatti essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra (cfr. STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28; STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre 2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11).

                                         È quindi necessario un approfondimento peritale esterno dal profilo psichiatrico (cfr. art. 44 LPGA) che soddisfi i criteri posti dalla giurisprudenza federale anziesposti.

                                         È qui utile sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016, consid. 2.7.2; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.8; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11).

In questo contesto è parimenti utile segnalare che i problemi reattivi ad una decisione negativa dell’UAI non rientrano nel novero delle affezioni alla salute psichica invalidanti (STF 9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti e STF 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2; cfr. STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019, consid. 1.8 e rinvii ivi citati). Anche i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti; cfr., pure, STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.12 e riferimenti ivi citati; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid. 2.7 e riferimenti ivi citati).

                               2.9.   Stante quanto precede, analogamente a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può quindi fondare il proprio giudizio, per quanto riguarda l’aspetto psichico, sulle annotazioni del 3 luglio (doc. 39 incarto LAI) e del 21 ottobre 2019 (doc. X-I) del medico SMR, dr. med. __________.

Contrariamente a quanto indicato dall’UAI nella risposta di causa (“(…) che l’assicurato - dal 1° febbraio 2019 - risulta abile al lavoro al 100% sia nella propria abituale professione di autista sia in altre attività adeguate al suo stato di salute (cfr. anche a tal proposito lo scritto 06.02.2019 inviato da __________ all’assicurato)”; doc. IV, pag 3 in fine), non consente di giungere ad una conclusione diversa (capacità lavorativa al 100% nell’attività abituale di “autista di bus” a partire dal 1° febbraio 2019) neppure la circostanza che il 6 febbraio 2019 la __________ ha comunicato all’assicurato la sospensioni delle prestazioni d’indennità giornaliera a decorrere dal 1° febbraio 2019, data a partire dalla quale “potrà riprendere l’attività lavorativa nella misura del 100%. (…). Dal 01.02.2019 non corrisponderemo più prestazioni e a partire dal 01.02.2019 La riteniamo pienamente abile al lavoro e idoneo al collocamento” (doc. 38 incarto LAMAL). Tanto più che lo psichiatra curante dell’assicurato ha attestato una inabilità lavorativa dell’80% dal 1° al 17 febbraio 2019, dal 18 febbraio al 3 marzo 2019 e dal 4 al 31 marzo 2019 (doc. 37, 39 e 40 incarto LAMAL) e - dopo la perizia del 5 marzo 2019 della dr.ssa med. __________ (doc. 41 LAMAL) - ha attestato il 28 marzo 2019 quanto segue: “Da parte medico-specialistica valuto che il mio paziente è abile al lavoro in una misura del 50%; egli è idoneo alla guida di autobus al 100% a tempo ridotto del 50% a partire dal mese di aprile 2019” (doc. 42 incarto LAMAL). Nel rapporto del 30 aprile 2019 all’attenzione dell’UAI sub “Evoluzione” lo psichiatra curante ha osservato quanto segue: “(…) Il paziente è stato pure peritato da parte psichiatrica, come esatto dall'assicurazione per perdita di guadagno; ciò è sfociato in una pronta interruzione delle prestazioni, nonostante la mia certificazione di persistente inabilità lavorativa parziale. Il paziente beneficia dell'assicurazione disoccupazione (…).” (doc. 34, pag. 10 incarto AI). Il 6 novembre 2018 l’assicurato si è, inoltre, iscritto in disoccupazione a tempo parziale, segnatamente in misura del 50% (doc. 1 incarto DISO).

                             2.10.   Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

                                         Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.9, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione e affinché metta in atto l’accertamento peritali specialistico esterno necessario al fine di chiarire se, a partire dal 1° febbraio 2019, l’assicurato era abile al lavoro al 100% nell’attività abituale di “autista di bus”, rispettivamente, laddove ciò non fosse il caso, si esprima in merito alla capacità lavorativa residua dell’assicurato in attività adeguate dal 1° febbraio 2019. Quindi in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente riguardo all’eventuale diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato.

Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento - previo aggiornamento degli atti medici dal profilo somatico - di una perizia psichiatrica.

                             2.11.   Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.8-2.10), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

                                         Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.14).

                             2.12.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’UAI che verserà fr. 2’000.- al ricorrente a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’Ufficio AI, che verserà al ricorrente fr. 2’000.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.159 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2020 32.2019.159 — Swissrulings