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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.02.2020 32.2019.146

6. Februar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,813 Wörter·~59 min·4

Zusammenfassung

Nuova domanda. Viste le risultanze della periza SAM con complemento e considerata l'abilità lavorativa dell'80% nell'attività abituale e in un'altra adeguata, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.146   FS

Lugano 6 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 14 giugno 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Nel mese di marzo 2007, RI 1, classe 1983, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a motivo di una “(…) depressione (…)” (doc. AI 2/4-11).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, l’Ufficio AI – vista la perizia 5 giugno 2008 del __________ (doc. AI 19/59-68) e il rapporto 11 giugno 2008 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 21/71-73) –, con decisione del 18 agosto 2008 (doc. AI 26/81-83), non ha riconosciuto “Nessuna garanzia per provvedimenti professionali”.

                               1.2.   Nel mese di settembre 2011 (doc. AI 31/89-96), l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni sfociata nella decisione del 31 ottobre 2011, cresciuta incontestata in giudicato, con cui l’amministrazione non è entrata nel merito della nuova richiesta (doc. AI 33/99-100).

                               1.3.   Con scritto del 15 dicembre 2016 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio di una riqualifica professionale (doc. AI 36/103).

                                         Con lettera del 18 gennaio 2017 (doc. AI 37/104-105) l’Ufficio AI, richiamato l’art. 8 LAI, ha comunicato all’assicurato di non poter riconoscere il diritto ad una riqualifica professionale adducendo che “(…) nel caso concreto, con decisione del 18 agosto 2008 abbiamo rifiutato il diritto a provvedimenti professionali in quanto, secondo valutazione medica, vi era una piena capacità lavorativa in qualsivoglia attività lucrativa. Il perito inoltre riteneva che senza una terapia psicofarmacologica e psicoterapeutica adeguata e protratta nel tempo, la messa in atto di un provvedimento professionale reintegrativo non avrebbe avuto garanzie di riuscita. In virtù di quanto sopra esposto, la invitiamo cortesemente a volersi rivolgere all'Ufficio regionale di collocamento di __________. (…)” (doc. AI 37/104).

                               1.4.   Trattato lo scritto del 27 settembre 2017 del dr. __________ alla stregua di una nuova domanda (cfr. doc. AI 41/111-112 con l’annotazione 10 ottobre 2017 del medico SMR dr. __________ sub doc. AI 42/113 e la domanda 16 ottobre 2017 di compilazione della richiesta ufficiale di prestazioni AI a cui l’assicurato ha dato seguito il 24 ottobre 2017 sub doc. AI 45/116 e 51/143-151), l’Ufficio AI è entrato nel merito della stessa.

                                         Con progetto di decisione del 14 marzo 2019 – sulla base della perizia pluridisciplinare del __________ dell’8 giugno 2018 (doc. AI 69/203-294) con complemento del 9 luglio 2018 (doc. AI 73/299-302) e del rapporto finale 11 giugno 2018 (doc. AI 68/200-202) con l’annotazione del 12 luglio 2018 (doc. AI 74/303) del medico SMR dr. __________, vista la tabella allestita il 16 luglio 2018 con la riduzione al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 75/304-307) e ritenute le valutazioni della consulente in integrazione professionale del 22 novembre 2018 (doc. AI 82/316-318) e del 28 febbraio 2019 con rapporto dello stesso giorno (doc. AI 85/321-323 e 86/324) – l’Ufficio AI ha preavvisato il rifiuto del diritto a prestazioni (doc. AI 87/325-328).

                                         Con lettera del 17 aprile 2019 – viste le osservazioni 27 marzo 2019 al succitato progetto di decisione con cui si è scusato per la mancata presenza all’incontro fissato per il 28 febbraio 2019 comunicando di essere a disposizione “(…) per eventuali e prossimi accertamenti (…)” (doc. AI 89/330) – l’Ufficio AI, richiamato l’art. 21 cpv. 4 LPGA, ha diffidato l’assicurato a presentarsi ad un colloquio fissato per l’8 maggio 2019 alle ore 10.30 e a sottoporsi al provvedimento di “allenamento progressivo al lavoro” che verrà definito fissandogli un ultimo termine di 10 giorni per dichiarare se intende presentarsi al fissato incontro e sottoporsi al provvedimento che sarà ordinato (doc. AI 92/333-336).

                                         Con scritto del 26 aprile 2019 l’assicurato ha chiesto all’Ufficio AI “(…) la possibilità di organizzare un prossimo incontro presso lo studio del mio psicologo (…)” (doc. AI 93/337).

                                         In data 2 maggio 2019 (cfr. doc. AI 97/341) all’Ufficio AI è pervenuto lo scritto del dr. __________ del 26 aprile 2019 (doc. AI 98/342-343).

                                         La suddetta documentazione – come indicato dal dr. __________ (doc. AI 95/339) – è stata sottoposta al __________ (doc. AI 94/338) che ha preso posizione il 15 maggio 2019 (doc. AI 100/345-346).

                                         L’Ufficio AI – visti l’annotazione 24 maggio 2019 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 101/347) e l’annotazione per l’incarto del 13 giugno 2019 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 102/348) – con decisione del 14 giugno 2019, oggetto della presente vertenza, ha confermato il rifiuto del diritto a prestazioni (doc. AI 103/349-353).

                               1.5.   Con il presente ricorso l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato (con argomentazioni di cui si dirà in seguito) la valutazione medica e chiesto che “(…) la decisione impugnata è riformata nel senso che al ricorrente RI 1 viene attribuita una rendita d’invalidità con un grado d’invalidità del 100%. (…)” (I, pag. 4).

                                         Contestualmente l’insorgente ha postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                               1.6.   Con la risposta di causa – confermata la valutazione medica e economica – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.7.   Con scritto del 5 settembre 2019, trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI (IX), l’insorgente ha notificato al TCA i seguenti mezzi di prova: “(…) - richiamo dal curante Dr. med. __________ dell’intera cartella clinica del ricorrente audizione testimoniale del curante Dr. med. __________. (….)” (VIII).

                               1.8.   Con ulteriore scritto del 19 dicembre 2019, l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato medico del 17 dicembre 2019 del dr. __________ (X e allegato X/1).

                                         L’Ufficio AI, con osservazioni del 7 gennaio 2020 (XII), ha preso posizione sulla succitata documentazione.

                                         Con lettera del 20 gennaio 2020, trasmessa per conoscenza all’Ufficio AI (XV), l’insorgente ha comunicato al TCA di confermarsi nelle proprie allegazioni (XIV).

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.4).

                                         L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad una rendita intera (cfr. consid. 1.5).

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                         L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                         L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                                         Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

                                         Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

"  (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”.

                                         Nella DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         Nelle DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                               2.5.   Nella fattispecie in esame l’Ufficio AI – vista la richiesta di perizia 4 gennaio 2018 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 61/188) – ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del __________ (doc. AI 62/189-192-497 e 65/195-196).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare del __________ dell’8 giugno 2018 (doc. AI 69/203-294), risulta che i periti hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

                                         Elencati gli atti, descritte l’anamnesi (famigliare e professionale, personale - sociale, patologica e sistemica con le affezioni attuali e la descrizione della giornata) e le constatazioni obiettive, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente (nei giorni 26 febbraio, nonché 1, 2, 5, e 15 marzo 2018) presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

"  (…)

5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Disturbo misto ansioso-depressivo (ICD-10 F41.2).

Disturbi di personalità misti (ICD-10 F61.0).

5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Lieve sindrome lombospondilogena cronica con:

   -   lievi alterazioni della statica e lievi alterazioni degenerative,

   -   lieve scoliosi lombare (angolo di Cobb ca. 10º),

   -   incipiente condrosi L4-L5 e L5-S1, incipiente spondiloartrosi L5-S1.

Lieve sindrome cervicospondilogena cronica. (…)" (doc. AI 69/250-251)

                                         Visti tutti gli atti medici raccolti – evidenziato che: “(…) Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra i medici periti del __________. L’A. presenta unicamente una riduzione della capacità lavorativa dal lato psichiatrico. Dal punto di vista reumatologico l’A. è totalmente abile al lavoro (…)” (doc. AI 69/251) –, in sede di discussione, i periti hanno così riassunto le valutazioni specialistiche:

"  (…)

Valutazione psichiatrica

Dal punto di vista psichiatrico il Dr. med. __________ ha posto la diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.3) e disturbo misto di personalità (ICD- 0 F61.0). Attesta una riduzione della capacità lavorativa nella misura de 20% con una capacità lavorativa residua dell'80% per la patologia psichiatrica. Ritiene che tale incapacità lavorativa sia presente a partire dalla presa a carico del Dr. med. __________ nel febbraio 2015. Da allora lo stato di salute è stabile ed invariato. Ritiene utile il proseguire della presa a carico assidua e protratta nel tempo per evitare pericolose derive psicopatologiche. Anche in un'attività lavorativa leggera ed adatta il periziando è considerato abile al lavoro nella misura dell'80%. Come casalingo il periziando è totalmente abile al lavoro. Il nostro consulente ritiene che non vi siano esagerazioni dei sintomi. Ritiene che entrambi gli aspetti diagnostici appaiano oggi stabili, piuttosto si assiste alla cronicizzazione degli aspetti psicopatologici.

Valutazione reumatologica

In considerazione degli attestati disturbi lamentati a livello del rachide lombare e cervicale il periziando è stato sottoposto à valutazione specialistica da parte del Dr. med. __________, che riassume l'anamnesi, descrive l'esame clinico e ritiene che dal punto di vista reumatologico l'A. sia totalmente abile al lavoro. Diagnostica senza influsso sulla capacità lavorativa una lieve sindrome lombospondilogena cronica con lievi alterazioni della statica e lievi alterazioni degenerative, lieve scoliosi lombare con angolo di Cobb ca. 10°, incipiente condrosi L4-L5, L5-S1 ed incipiente spondilartrosi L5-S1, nonché lieve sindrome cervicospondilogena cronica. Ritiene che l'A. sia totalmente abile al lavoro dal suo punto di vista specialistico, in qualsiasi attività lavorativa sinora svolta ed in altre adatte. Ritiene che un piano di riabilitazione sarebbe senz'altro utile. L'A. si muove poco in parte per la nota problematica psichiatrica ed in parte per dolori alla schiena. L'A. è in grado di svolgere un lavoro d'ufficio a tempo pieno e con pieno rendimento ma anche qualunque altra attività a tempo pieno e con pieno rendimento da sempre. Ritiene vi sia un'importante discrepanza tra i sintomi e la valutazione clinica. Descrive le risorse fisiche, al cui consulto rimandiamo per i dettagli. (…)" (doc. AI 69/252-253).

                                         Dopo un’attenta discussione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) L'A. è abile al lavoro nella misura dell'80% nell'attività d'impiegato d'ufficio ed in qualsiasi altra attività di pari impegno fisico. (…)” (doc. AI 69/253), i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

"  (…)

8      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1  Capacità di lavoro nell'attività abituale

      8.1.1     A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?

Dal punto di vista reumatologico non sussistono limitazioni allo svolgimento di un'attività lavorativa come quella sinora svolta dall'A. ed in tutte le altre attività lavorative finora svolte e di pari impegno.

Dal punto di vista psichiatrico la presenza di una sindrome ansioso-depressiva e di un disturbo di personalità misto limita il periziando nella misura del 20% inteso come riduzione del rendimento nello svolgimento dell'attività lavorativa, con una capacità lavorativa residua dell'80%.

      8.1.2     Indicare la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al giorno.

Abile al lavoro nella misura dell'80%.

               8.1.2.1        Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

La capacità lavorativa è intesa nella misura dell'80% come presenza sull'arco di un'intera giornata lavorativa con rendimento ridotto del 20%. A causa della problematica psichiatrica l'A. è più lento e necessita di maggiori pause nell'arco della giornata.

               8.1.2.2        Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

Si tratta di un rendimento ridotto del 20% sull'arco di un’intera giornata lavorativa.

               8.1.2.3        Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Eventuali pause supplementari sono già state conteggiate nella valutazione sopra esposta.

      8.1.3     Facendo riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

Tale capacità lavorativa dell'80% è presente a partire dalla presa a carico del Dr. med. O. Del Don del febbraio 2015 in avanti e da allora è sostanzialmente invariata.

9      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1  Capacità di lavoro in un'attività adeguata

Anche in un'attività lavorativa leggera ed adatta, l'A. va considerato abile al lavoro nella misura dell'80%.

      9.1.1     Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

Le attività sinora svolte sono considerate adeguate in quanto non sussiste una limitazione dal punto di vista fisico. La capacità lavorativa è ridotta nel senso di un 20% di rendimento ridotto a causa del fatto che I'A. necessita di più pause ed è più lento per della patologia psichiatrica.

      9.1.2     Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.

Vedi punto 8.1.2.

               9.1.2.1        Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

Vedi punto 8.1.2.1.

               9.1.2.2        Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

                     Vedi punto 8.1.2.2.

               9.1.2.3        Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Vedi punto 8.1.2.

     9.1.3     Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

Anche in un'attività lavorativa leggera ed adatta l'A. è abile al lavoro nella misura dell'80% a partire dal febbraio 2015 in poi.

      9.1.4     Esprimersi anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle diverse funzioni.

Come casalingo I'A. va considerato totalmente abile al lavoro.

9.2  Reintegrazione professionale

      9.2.1     Sono medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione?

L'A. è reintegrabile nella misura dell'80% nelle attività sinora svolte ed in altre attività di pari impegno fisico e mentale.

      9.2.2     In caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

L'A. è abile al lavoro nella misura dell'80% a partire dal febbraio 2015 in poi.

      9.2.3     Di quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

La capacità lavorativa è ridotta a causa delle quote ansiose, dell'insonnia con riduzione dell'energia vitale, anche se lievi rendono conto della necessità di maggiori tempi di recupero, di ritmi lavorativi parzialmente ridotti e di un affaticamento generale più rapido. L'assetto cognitivo/emotivo di base caratterizzato dal disturbo di personalità amplificano il senso d'impotenza dell'A., con conseguenze dirette negative sulla motivazione in generale ed in parte sulle sue performance professionali.

Pertanto attività lavorative in un contesto non troppo stressante, non a contatto con troppa gente e soprattutto dove non sono richieste alte performance sono attività da considerarsi adatte.

               9.2.3.1        I problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso? Se sì, in che misura?

Sì, nella misura del 20%.

      9.2.4     Se in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Rispetto alla valutazione del Dr. med. __________ possiamo considerare che vi è stata una cronicizzazione del quadro clinico con attualmente un peggioramento complessivo dovuto alla cronicizzazione del quadro clinico con una capacità lavorativa, a partire dal 2015, dell'80%.

9.3  Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

      9.3.1     Come giudica l'aderenza terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?

Sostanzialmente adeguata.

      9.3.2     Adeguatezza della terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?

La terapia in atto è adeguata.

      9.3.3     Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di motivazione dell’A.?

Non bisogna attendersi in futuro un sostanziale miglioramento della capacità lavorativa che probabilmente, malgrado la presa a carico, si manterrà sostanzialmente stabile.

      9.3.4     Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

Nessuno.

10       COERENZA

10.1   Descrivere in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la visita.

Sono presenti alcune discrepanze come ha ben evidenziato il Dr. med. __________ nel suo consulto. È molto probabile che fattori non assicurati giochino un ruolo importante nel determinare la soggettiva incapacità lavorativa dell'A. sin dall'apprendistato interrotto. Dal punto di vista clinico-fisico vi è una discrepanza tra le lamentele soggettive ed i reperti oggettivi.

L'A. descrive di essere isolato dalla gente ma comunque intrattiene contatti regolari con il suo amico, con i genitori, oltretutto entra regolarmente su internet, ha incontri sessuali anche fuori dalla coppia, mostrando sicuramente delle competenze relazionali non così compromesse. Avendo un cane è costretto ad uscire da casa comunque regolarmente e quotidianamente.

11       OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

11.1   Altri quesiti del medico SMR.

Altri quesiti non sono posti.

11.2   Si chiede al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo rappresentante legale.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI 69/253-258)

                                         Il medico SMR dr. __________, nel rapporto finale dell’11 giugno 2018 (doc. AI 68/200-202), si è allineato alle conclusioni a cui sono giunti i periti del __________.

                                         Lo stesso dr. __________, vista l’“Annotazione per SMR” del 18 giugno 2018 (cfr. doc. AI 71/296), con lettera del 20 giugno 2018, evidenziato come l’assicurato non abbia portato a termine alcun apprendistato, ha chiesto al __________ se “(…) dal lato medico, il fatto che non sia riuscito a portare a termine i vari apprendistati, è dovuto al danno derivante dalla psicopatologia (vedi art. 26 capoverso 2 OAI)? (…)” (doc. AI 72/297).

                                         Con complemento del 9 luglio 2018 (doc. AI 73/299-302) i periti del __________ hanno precisato:

"  (…)

In riferimento al vostro scritto del 20.6.2018, abbiamo messo a disposizione la documentazione al nostro consulente in psichiatria Dr. med. __________, che con il suo rapporto del 5.7.2018 ci ha fatto pervenire la sua presa di posizione, che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo

"Gentile collega,

in merito al quesito posto dal Dr. Med. __________ del Servizio Medico Regionale, con lettera del 20 giugno 2018, le rispondo quanto segue:

Dai dati anamnestici in nostro possesso riferiti dall'assicurato, si evince che le difficoltà nel trovare un posto di apprendistato e di portarlo a termine, sono state in parte presumibilmente legate alle difficoltà relazionali, di ansia e di evitamento.

È verosimile che il disturbo di personalità (che può emergere precocemente nel corso dello sviluppo di un individuo) possa aver interferito, almeno parzialmente, con il proseguo degli studi.

Per ciò che concerne la sindrome mista ansiosa-depressiva invece ritengo si sia strutturata in età più avanzata e che dunque non abbia avuto nessuna interferenza con lo svolgimento dell'apprendistato.

Complessivamente dunque non ritengo che si possa identificare una relazione diretta (causa-effetto) tra il danno derivante dalla psicopatologia e l'impossibilità di portare a termine l'apprendistato." (…)" (doc. AI 73/299-300)

                                         Il dr. __________, nell’annotazione del 12 luglio 2018, ha quindi concluso che “(…) dal lato medico, il fatto che non sia riuscito a portare a termine i vari apprendistati, non è stato dovuto al danno alla salute. (…)” (doc. AI 74/303).

                                         L’Ufficio AI, come accennato (cfr. consid. 1.4) – dopo l’incontro del 22 novembre 2018 tra la consulente AI, l’assicurato e il suo psicologo avvenuto presso lo studio di quest’ultimo (cfr. il “Rapporto 1° Incontro” sub doc. AI 82/316-318); il colloquio telefonico con lo psicologo (cfr. l’annotazione per l’incarto dell’11 gennaio 2019 sub doc. AI 83/319) e l’e-mail dello psicologo del 15 gennaio 2019 inviato alla consulente AI (doc. AI 84/320) –, ritenuto il “Rapporto incontro del 28.02.2019” della consulente AI del seguente tenore: “(…) In data odierna era previsto un incontro presso la __________ a __________ con lo psicologo, signor __________, e l'assicurato per l'attivazione di un "allenamento progressivo al lavoro". Di fatto l'A. è stato dichiarato abile al lavoro all'80% sia in attività abituale sia in attività adeguata, ma risulta essere inattivo da tantissimi anni. A sostegno del servizio sociale dal 2004. L'A. però invia una mail al suo psicologo, non si rende più reperibile e non si presenta a colloquio. In considerazione di quanto scritto nella mail e del successivo comportamento dell'A., il signor __________ ritiene non esserci verosimilmente più i presupposti per l'attivazione del provvedimento di cui sopra. Durante l'incontro con lo psicologo si decide dunque di chiudere la pratica Al del signor RI 1 sulla base dei dati attualmente in possesso. (…)” (doc. AI 86/324), con progetto di decisione del 14 marzo 2019 ha preavvisato il rifiuto del diritto a prestazioni (doc. AI 87/325-328).

                                         L’assicurato, diffidato con lettera del 17 aprile 2019 a presentarsi ad un colloquio fissato per l’8 maggio 2019 alle ore 10.30 e a sottoporsi al provvedimento di “allenamento progressivo al lavoro” che verrà definito (doc. AI 92/333-336), non ha sottoscritto la relativa dichiarazione (cfr. doc. AI 92/336) e, con scritto del 26 aprile 2019 (doc. AI 93/337), ha chiesto all’Ufficio AI di organizzare il prossimo incontro presso lo studio del suo psicologo. In data 2 maggio 2019 (cfr. doc. AI 97/341) all’Ufficio AI è poi pervenuto lo scritto del dr. __________ del 26 aprile 2019 (doc. AI 98/342-343).

                                         Detta documentazione – dopo che l’Ufficio AI, vista l’annotazione per l’incarto del 2 maggio 2019 del seguente tenore: “(…) In data 29.04.2019 riceviamo uno scritto da parte dell'A. che chiede la possibilità di poter organizzare l'incontro, definito dalla sottoscritta in sede di diffida con l'obiettivo di poter attivare un ri-allenamento al lavoro, presso lo studio dello psicologo, signor __________, disponibile nel sostenerlo in tal senso. La motivazione di tale richiesta risiederebbe nelle dichiarate grandi difficoltà dell'A. di relazionarsi con le persone e nella visione dello studio del signor __________, come posto sicuro. In data 02.05.2019 riceviamo uno scritto del Dr. __________, firmato anche dallo psicologo dell'A., signor __________, ove i suddetti si dichiarano in disaccordo con la CL 80% dell'A. e, considerandolo assolutamente non reintegrabile, è da loro fatta richiesta di rendita intera. Si ritiene che i due scritti siano in contraddizione. Si desidera specificare che era stato proposto un riallenamento al lavoro poiché l'A., inattivo da 15 anni, era stato dichiarato abile all'80% in attività semplice e ripetitiva. In base a quanto segnalato nel Rapporto finale SMR del 11.06.2018, si ritiene esigibile l'esecuzione del colloquio presso il nostro ufficio. Si fa notare che anche il riallenamento che si desiderava attivare sarebbe stato eseguito presso una struttura esterna, definita dalla sottoscritta, e non presso lo studio dello psicologo. Si desidera, altresì, sottolineare che se lo psicologo considera l'A. non reintegrabile, un riallenamento al lavoro non ha motivo di essere attivato. In considerazione di quanto sopra (opposizione della CL dell'A. da parte del medico psichiatra e dello psicologo), si decide di chiudere il mandato integrazione a mio favore, ritenendo necessaria una nuova sottoposizione della situazione medica al medico SMR. (…)” (doc. AI 97/341), il 6 maggio 2019 ha comunicato all’assicurato l’annullamento del colloquio fissato per l’8 maggio 2019 e la chiusura del mandato integrazione (doc. AI 99/344) – è stata sottoposta ai periti del __________ (cfr. consid. 1.4) che, nel complemento del 15 maggio 2019 (doc. AI 100/345-346), si sono così espressi:

"  (…)

In riferimento al suo scritto del 2.5.2019 [ndr.: cfr. doc. AI 94/338 e 95/339], abbiamo messo a disposizione la documentazione al nostro consulente in psichiatria Dr. med. __________, che con il suo rapporto dell’8.5.2019 ci ha fatto pervenire la sua presa di posizione, che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.

"Gentile collega,

in merito alla vostra lettera del 07 maggio 2019, inerente la nuova documentazione pervenuta, le confermo che la stessa non contiene nuovi elementi diagnostici e/o psicopatologici, atti a modificare le conclusioni contenute nel rapporto del 08 giugno 2018 [ndr. recte: 20 marzo 2018 data del consulto sub doc. AI 69/269-280]." (…)" (doc. AI 100/345)

                                         Nell’annotazione del 24 maggio 2019 il medico SMR dr. __________ ha quindi rilevato che “(…) dalla documentazione medica agli atti non emergono dunque fatti nuovi né modificazioni di fatti che conducono a cambiamenti dello stato di salute e funzionale. (…)” (doc. AI 101/347).

                                         L’Ufficio AI, viste le risultanze mediche suenunciate e ritenuta l’annotazione 13 giugno 2019 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 102/348 di cui si dirà al consid. 2.8), con decisione del 14 giugno 2019 ha negato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.4).

                               2.6.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

                                         Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

                               2.7.   Il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

                                         Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste.

                                         Nel caso concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.6), non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai periti del __________ fondate sulla perizia 8 giugno 2018 con complementi del 9 luglio 2018 e del 15 maggio 2019 e confermate dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.5). Perizia, quella del __________, che va considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.

                                         Non vi sono in effetti ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse dai periti i quali hanno anche considerato tutta la documentazione medica (specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto alcuna valida documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunto il __________.

                            2.7.1.   In particolare, avuto riguardo all’aspetto extra somatico, va innanzitutto rilevato che le diagnosi, poste dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 20 dicembre 2017 (cfr. doc. AI 60/182-187), di “(…) • Disturbo D’ansia Generalizzato (F41.1); • Sindrome Depressiva Ricorrente attuale episodio di gravità media (F33.1); • Disturbo d’ansia sociale (F40.10); Disturbo di personalità forme miste (F61.0), tratti impulsivi e paranoidi (…)” (doc. AI 60/183), non si discostano sostanzialmente da quelle formulate dai periti del __________ e attestate dal dr. __________, nel consulto del 20 marzo 2018 (doc. 69/269-280), di “(…) - Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10; F41.2) - Disturbo misto di personalità (ICD 10; F61.0) (…)” (doc. AI 69/272).

                                         Infatti, lo stesso dr. __________, nello scritto del 26 aprile 2019 indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 98/342-343), indica come “(…) il collega __________ ponga diagnosi similari a quanto da noi apprezzato, sia per quel che concerne l'aspetto affettivo, sia per quel che concerne lo spettro ansiogeno, confermando tra l'altro la diagnosi sulla struttura egosintonica del paziente (…)” (doc. AI 98/342).

                                         Inoltre il dr. __________ (senza confrontarsi puntualmente con la valutazione del dr. __________ e senza indicare alcun valido motivo per scostarsi dalle conclusioni del __________), sempre nel succitato scritto del 26 aprile 2019 – adducendo che “(…) non è per noi comprensibile come anche il Dr. __________ convenga nel riconoscere un disturbo psichiatrico maggiore, diagnosticarlo, avere a disposizione come completezza dell'incarto i tests summenzionati e riconoscere una C.L. pari all'80%. Quando è evidente come tale capacità non sia minimamente posseduta dal Signor RI 1, quando egli stesso, Dr. __________ asserisce anzichenò come "non ravvisino controindicazioni assolute ad usufruire di misure di integrazione professionale ... ma con i limiti sopradescritti". Considerando che, in relazione ai limiti sopradescritti, pare evidente come il paziente non abbia chance alcuna nel riuscire in un’impresa come quella esagita. (…)” (doc. AI 98/343) –, si è limitato a confermare la propria valutazione di un’incapacità lavorativa totale e, senza tuttavia indicare elementi che non siano già stati considerati dal dr. __________, ha concluso che “(…) non si comprende inoltre come egli, Dr. __________, "considerata la progressiva cronicizzazione, che la prognosi a breve medio termine non lasci intravedere sostanziali cambiamenti"... asserendo poi come "non vi siano spazi di miglioramento". Domandandoci a tal motivo come si possa da un lato diagnosticare quanto in essere, riconoscere come tale diagnosi non abbia possibilità di remissione e coniugarla alla biografia del paziente per poi deporre per un’assenza di alterazione. Ora detto ciò si intende unicamente esporre come il dissenso sia primario nei confronti di tali conclusioni peritali, si riconferma l'impianto diagnostico e prognostico, ritenendo necessario un Vostro ulteriore approfondimento del caso in questione in modo tale da poterVi rendere conto nel dettaglio di quanto la situazione del Signor RI 1 sia da intendersi gravosa. (…)” (doc. AI 98/343).

                                         Va qui evidenziato che nel consulto del 20 marzo 2018 (doc. AI 69/269-280) il dr. __________ – esposto il seguente “Status psichico, secondo i criteri AMDP-System”: “(…) L'assicurato si presenta puntuale ad entrambi gli appuntamenti. Si mostra curato nella propria persona e nell'abbigliamento; l'atteggiamento è collaborativo. Dal profilo psicomotorio si evince una moderata inibizione psicomotoria. Mimica espressiva, a tratti ipomobile, ma congrua ai contenuti. Stato di coscienza senza evidenti alterazioni, ben orientato nel tempo/spazio, su di sé e rispetto alla situazione attuale. Il colloquio è ben informativo, puntuale. Dal profilo cognitivo non si evidenziano particolarità. Non emergono disturbi della forma né del contenuto del pensiero. Assenti dispercezioni. L'umore appare a tratti lievemente deflesso. Riferisce la presenza di moderate quote ansiose soprattutto in relazione a situazioni nuove. La funzione ipnica è disturbata da alcuni risvegli a causa dei dolori. (…)” (doc. AI 69/272) e formulata la seguente “Valutazione e conclusioni”: “(…) Trattasi di un uomo 35enne, dallo sviluppo psicomotorio nella norma. Dopo aver conseguito le scuole dell'obbligo senza alcuna difficoltà, si iscrive all'apprendistato di commercio, che non terminerà. Alcune problematiche con il datore di lavoro bloccheranno il suo percorso. Lo sviluppo di sintomi ansiosi e di evitamento impediranno la ripresa degli studi. Inizia presto la presa a carico specialistica, prima dal Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza. In seguito si avvicenderanno 4 psichiatri, per ragioni legate in genere al fatto di non trovarsi bene con i terapeuti e di sospensione delle cure. Lo sviluppo è fin dalla giovane età il percorso tipico dei disturbi di personalità. In particolare, così come rilevato già nel 2006 durante la perizia del Dr. __________, si tratterebbe di uno sviluppo con caratteristiche del disturbo emotivamente instabile di tipo borderline di personalità. Lo stesso disturbo di personalità è ripreso più volte dai vari terapeuti e anche nella perizia del Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, del 2008. In merito all'organizzazione di tipo borderline (vedere test di Rorschach dello Psicologo __________), concetto psicodinamico più ampio, possiamo infatti riconoscere le caratteristiche tipiche, ossia un esame di realtà essenzialmente intatto ma che può deteriorarsi all'aumentare delle sollecitazioni di intensità affettiva; una capacità di mentalizzare a tratti ridotta; l'uso predominante di difese psichiche meno mature basate sulla scissione e un'identità personale fragile e poco consolidata; scarsa tolleranza alle frustrazioni e tendenza ad agire per una soddisfazione pulsionale immediata. Ad oggi ritengo che diversi aspetti presenti nei vari disturbi di personalità siano evidenti, ma non in misura sufficiente da poter porre una diagnosi indipendente. Dunque ritengo più appropriata la diagnosi di disturbi di personalità misti F61.0, come del resto diagnosticata dal curante Dr. __________. Il corteo sintomatologico presentato nel corso degli anni sarebbe inquadrabile in tale disturbo. Inoltre ritengo che la sintomatologia ansioso e depressiva mostrata non abbia l’intensità tale per poter porre una diagnosi a sé né nei disturbi ansiosi né nei disturbi depressivi. La suddetta sintomatologia configurerebbe una sindrome mista ansioso depressiva F41.2. Complessivamente ritengo che la sintomatologia presentata, ormai stabilizzata e cronicizzata, infici le sue capacità lavorative nella misura del 20%. (…)” (doc. AI 69/273) – alle domande postegli ha così risposto:

"  (…)

1) Diagnosi dal suo punto di vista specialistico (specificando se sono con o senza influsso sulla capacità lavorativa). Motivare i criteri che giustificano la diagnosi; se il perito pone una diagnosi diversa rispetto ai curanti, ne chiarisca il motivo.

Disturbo misto ansioso-depressivo (ICD 10; F 41.2)

La sintomatologia ansioso-depressiva rilevata non è di entità tale da raggiungere la soglia per porre una diagnosi né nei disturbi dell'umore, né nei disturbi d'ansia.

Disturbi di personalità misti (ICD 10; F61.0)

Il disturbo di personalità è verosimilmente presente fin dalla giovane età adulta. Ad oggi ritengo che diversi aspetti presenti nei vari disturbi di personalità siano evidenti, ma non in misura sufficiente da poter porre una diagnosi indipendente.

Dunque ritengo più appropriata la diagnosi di disturbi di personalità misti F61.0.

Complessivamente l’influenza sulla capacità lavorativa è pari al 20%.

2) Valutazione della capacità lavorativa (in percentuale) nell’attività da ultimo svolta dall'assicurato/a, se possibile specificando se dovuta a limitazione del tempo di lavoro o di rendimento o di entrambi riferito ad un'attività al 100%.

Al momento ritengo l'assicurato inabile al lavoro nel [ndr. recte: nella] misura del 20%.

3) Da quando esiste una riduzione della capacità lavorativa prolungata dal punto di vista psichiatrico e come si è evoluta fino al momento dell'attuale perizia?

Dalla precedente valutazione peritale del Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, del 2008, è probabile che vi sia stato un progressivo peggioramento.

A partire dal mese di febbraio 2015, momento della presa a carico del Dr. Med. __________, è verosimile che vi fosse già una inabilità del 20%.

4) Riguardo alle diagnosi da Lei esposte qual è secondo Lei la prognosi a medio-lungo termine?

Ritengo, considerando la progressiva cronicizzazione, che la prognosi a breve-medio termine non lasci intravedere sostanziali cambiamenti.

La scarsa motivazione mostrata in questi anni ad intraprendere un percorso terapeutico e l'alternarsi frequente dei terapeuti stessi, lasciano intendere una ridotta propensione al cambiamento.

5) Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa nell'attività finora svolta? Quali sono le limitazioni funzionali constatate? Esatta descrizione dei limiti funzionali e di carico e delle risorse personali dell'A. Motivare la riduzione della capacità lavorativa.

Le quote ansiose, l'insonnia, la riduzione dell'energia vitale, anche se lievi, rendono conto della necessità di maggiori tempi di recupero, ritmi lavorativi parzialmente ridotti e di un affaticamento generale più rapido.

L’assetto cognitivo/emotivo di base caratterizzato dal disturbo di personalità amplificano il senso di impotenza dell'assicurato, con conseguenze dirette negative sulla motivazione in generale ed in parte sulle sue performance professionali.

6) Vi sono possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa? Se non è possibile un piano di riabilitazione, motivare.

Non vi sono spazi di miglioramento significativi; la lunga presa a carico psichiatrica integrata profusa in questi anni è stata discontinua e pare aver esaurito le possibilità elaborative e di recupero, non avendo di fatto incontrato nell'assicurato una motivazione profonda al cambiamento; anche sul piano della mentalizzazione, non vi sono margini che lascino intravedere un miglioramento.

Tale condizione di impotenza e di dipendenza mantiene la sintomatologia presentata, cronicizzandola.

6 a) L'eventuale incapacità di aderire alla terapia è dovuta a una malattia?

L'assicurato al momento aderisce alla terapia, anche se con le modalità precedentemente descritte.

6 b) Come giudica lo spirito di collaborazione dimostrato dall’A. durante le terapie (eventualmente prendere contatto con lo psichiatra curante).

Sostanzialmente adeguato.

7) Ritiene possibile effettuare provvedimenti d’integrazione professionale e/o riformazione professionale?

Non vi sono controindicazioni assolute dal profilo psicopatologico, ma con i limiti sopradescritti.

8) Ritiene che l’assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti dell'A. e le caratteristiche che deve rispettare l'attività lavorativa adatta e la capacità lavorativa in % in tale attività adatta, specificando da quando.

L’assicurato è in grado di svolgere altre attività a partire da subito al 80%.

9) In quale misura l'A. può svolgere l'attività di casalingo/a (motivare la percentuale).

L'assicurato può svolgere l'attività di casalingo senza limitazione alcuna, dunque al 100%.

10) Ha constatato una discrepanza tra i sintomi descritti e la valutazione clinica?

No.

11) In corso di revisione va valutato se è subentrato un miglioramento o peggioramento. Se si constata uno stato di salute invariato o migliorato, definire se è presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Non ravviso controindicazioni assolute ad usufruire di misure di integrazione professionale e di riallenamento al lavoro, ma con i limiti sopradescritti.

12) Distinzione tra le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute in questione e le conseguenze (dirette) di fattori non assicurati (motivi estranei all'invalidità quali ad es. disoccupazione, difficoltà economiche, competenze linguistiche carenti, età, basso livello di istruzione o fattori socioculturali).

Le limitazioni funzionali da me ravvisate sono collegate al danno alla salute.

13) Presa in considerazione di motivi di esclusione quali l’esagerazione dei sintomi e fenomeni simili nonché della loro entità.

Durante il corso dei due colloqui avuti con l'assicurato non ho mai avuto l'impressione della presenza di sintomi fittizi e/o di simulazione, così come non è mai apparso esagerato nella descrizione dei sintomi di pertinenza psicologica.

[…]

15) Valutazione approfondita del profilo attuale e dell'evoluzione nel tempo della personalità dell'Assicurato.

[…]

Ad oggi ritengo che diversi aspetti presenti nei vari disturbi di personalità siano evidenti, ma non in misura sufficiente da poter porre una diagnosi indipendente.

Dunque ritengo più appropriata la diagnosi di disturbi di personalità misti F61.0.

Il corteò sintomatologico presentato nel corso degli anni, sarebbe inquadrabile in tale disturbo.

Inoltre ritengo che la sintomatologia ansioso e depressiva mostrata non abbia l'intensità tale per poter porre una diagnosi a sé né nei disturbi ansiosi né nei disturbi depressivi.

La suddetta sintomatologia configurerebbe una sindrome mista ansioso depressiva F41.2.

Entrambi gli aspetti. diagnostici appaiono oggi stabili e piuttosto si assiste alla cronicizzazione degli aspetti psicopatologici.

16. I problemi che ostacolano il reinserimento lavorativo sono dovuti al quadro cinico stesso? Se sì, in che misura?

Sì, nella misura del 20%. (…)" (doc. AI 69/274-280)

                                         Viste le suesposte risultanze – ribadito che con lo scritto del 26 aprile 2019 (doc. AI 89/342-343) il dr. __________ sostanzialmente conferma la valutazione già espressa nel rapporto medico del 20 dicembre 2017 (doc. AI 60/182-186) di cui i periti del __________ hanno già tenuto conto – questo Tribunale può fare proprio anche il complemento peritale del 15 maggio 2019 nel quale i periti del __________ si sono allineati al rapporto dell’8 maggio 2019 dove il dr. __________ ha rilevato che “(…) in merito alla […] nuova documentazione pervenuta [ndr. si riferisce anche allo scritto del 26 aprile 2019 del dr. __________] confermo che la stessa non contiene nuovi elementi diagnostici e/o psicopatologici, atti a modificare le conclusioni contenute nel rapporto del 08 giugno 2018 [ndr. recte: 20 marzo 2018 data del consulto sub doc. AI 69/269-280]. (…)" (doc. AI 100/347).

                                         Anche il medico SMR dr. __________, nell’annotazione del 24 maggio 2019, ha concluso che “(…) dalla documentazione medica agli atti non emergono dunque fatti nuovi né modificazioni di fatti che conducono a cambiamenti dello stato di salute e funzionale. (…)” (doc. AI 101/347).

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato medico 17 dicembre 2019 nel quale il dr. __________ ha attestato che “(…) in seguito ad un peggioramento della sintomatologia clinica del paziente si è predisposto per un ricovero volontario da effettuare quanto prima presso la struttura sanitaria di __________ Clinica __________, previo contatto telefonico giorno 06.12.2019 con il medico di picchetto presente in struttura. Il paziente è stato quindi ricevuto in clinica in data 07.12.2019, e risulta tuttora essere ancora ricoverato. (…)” (X/1).

                                         Infatti, detto certificato medico non è atto a mettere in dubbio la perizia del __________ con i relativi complementi e/o a dimostrare un peggioramento intervenuto dopo la medesima e prima della decisione impugnata (in concreto: il 14 giugno 2019, data che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).

                                         In questo senso a ragione l’Ufficio AI, nelle osservazioni del 7 gennaio 2020, ha precisato che “(…) la questione inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’assicurato esula dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà, se del caso, formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo. (…)” (XII).

                                         In conclusione il ricorrente si è quindi limitato ad esporre le proprie valutazioni soggettive, senza però che la documentazione agli atti possa oggettivamente suffragare le sue sintomatologie soggettive e contestare di conseguenza che la situazione dal punto di vista clinico, ossia oggettivo, fosse differente.

                            2.7.2.   Per quanto riguarda l’aspetto somatico l’insorgente non ha prodotto la benché minima documentazione medica atta a mettere in dubbio le conclusioni del __________ e questo Tribunale non ha alcuna ragione per scostarsi dalla valutazione specialistica del consulente dr. __________ (doc. AI 69/261-268) confermata dai periti del SAM in sede di discussione (cfr. consid. 2.5).

                            2.7.3.   Visto tutto quanto sopra esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.6; va qui inoltre evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che – senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF 9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”) – la valutazione del SAM (confermata dal medico SMR dr. __________; doc. AI 68/200-202, 74/303 e 101/347), secondo la quale all’assicurato, dal febbraio 2015 in avanti, va riconosciuta una capacità lavorativa dell’80% (flessione del rendimento) nell’attività abituale e in un’attività adeguata, va confermata.

                                         In questo senso, tanto la domanda d’esecuzione di una perizia giudiziaria (“(…) il ricorrente ritiene che, a fronte delle insanabili divergenze tra gli accertamenti del curante e gli accertamenti del __________, in concreto dovrà necessariamente essere ordinata una perizia medica giudiziaria che abbia ad accertare i disturbi dei quali soffre il ricorrente e le conseguenze sulla capacità lavorativa. (…)” (I, punto 4, pag. 3)), quanto il richiamo dell’intera cartella clinica dal dr. __________ e la sua personale audizione (cfr. consid. 1.7), vanno disattese.

                                         In particolare va qui rilevato che il dr. __________, dopo che il 3 aprile 2019 l’Ufficio AI gli ha trasmesso la richiesta perizia del __________ (doc. AI 91/332), con scritto del 26 aprile 2019 ha potuto prendere posizione sulla medesima (doc. AI 98/342-343).

                                         Va qui ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c pagg. 323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

                                         Stante quanto precede va quindi confermata la valutazione del medico SMR dr. __________ che, nel rapporto finale SMR dell’11 giugno 2018 (doc. AI 68/200-202), ha concluso che, dal febbraio 2015, la capacità lavorativa nell’attività abituale e in un’altra adeguata è dell’80% (riduzione del rendimento).

                               2.8.   Quanto alla valutazione economica, in quanto tale rimasta incontestata, questo Tribunale osserva quanto segue.

                                         Va innanzitutto rilevato che, come accennato (cfr. consid. 2.5), l’amministrazione ha appurato che non è a causa dell’invalidità che l’insorgente non ha potuto completare la formazione intrapresa presso la scuola __________ di __________ (cfr. le pagelle scolastiche sub doc. AI 48/135-138).

                                         Infatti, sulla base del succitato complemento peritale del 9 luglio 2018 del __________ (cfr. doc. AI 73/299-300), il dr. __________, nell’annotazione del 12 luglio 2018, ha concluso che “(…) dal lato medico, il fatto che non sia riuscito a portare a termine i vari apprendistati, non è stato dovuto al danno alla salute. (…)” (doc. AI 74/303).

                                         Detta conclusione, ritenuto che dagli atti all’inserto non risulta alcun motivo (e nemmeno l’insorgente ne adduce uno) per scostarsi, deve essere fatta propria dal TCA.

                                         Visti inoltre i redditi annuali riportati nell’estratto del conto individuale (cfr. doc. 56/163-167) e ribadito, da una parte che la valutazione economica non è stata contestata nonché, dall’altra parte, che l’art. 26 cpv. 2 OAI non può essere applicato visto che non è a causa dell’invalidità che la formazione intrapresa non è stata completata, questo Tribunale deve confermare anche la conclusione dell’Ufficio AI secondo cui, nonostante l’incapacità lavorativa in attività abituale e adeguata del 20% dal febbraio 2015, “(…) tuttavia tale incapacità lavorativa non le preclude la capacità al guadagno in quanto, svolgendo attività semplici e ripetitive e tenuto conto delle limitazioni mediche, può conseguire ad un guadagno annuo a CHF 53'718.60 (tabella RSS elaborata dall'Ufficio federale di statistica (attività semplici e ripetitive, valore mediano, settore maschile). Infatti prima dell'insorgenza del danno alla salute, dagli atti in nostro possesso, non risulta che lei avesse un guadagno annuo proveniente da un’attività lucrativa che abbia mai superato il sopraindicato reddito. Da ciò ne discende che, nonostante il danno alla salute, lei non presenta nessuna perdita di guadagno. In assenza di una perdita di guadagno non sussiste alcun diritto alla rendita. (…)” (doc. AI 103/349-350).

                                         Quanto alla reintegrabilità nel mondo del lavoro, questa Corte non ha motivo di scostarsi dalle considerazioni della consulente AI che, nella valutazione del 28 febbraio 2019 (doc. AI 85/321-323), circa le attività esigibili senza riformazione specifica, ha concluso che “(…) nel caso specifico sono considerate esigibili per l’A. tutte quelle attività non qualificate, semplici e ripetitive, che rispettano i limiti funzionali posti. Trattasi di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica ma che possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al lavoro e un breve periodo d’adeguamento, rappresentate nella categoria 4.2. (…)” (doc. AI 85/322).

                                         Giova qui ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

                                         Avuto riguardo infine ai provvedimenti professionali – ricordato, come accennato (cfr. consid.2.5), che l’assicurato, dopo l’incontro del 22 novembre 2018 presso lo studio dello psicologo curante, non si è presentato a quello previsto per il 28 febbraio 2019 per l’attivazione (visto il lungo periodo di inattività) di un “allenamento progressivo al lavoro” e che nemmeno, dopo che con le osservazioni del 23 marzo 2019 aveva chiesto di “(…) riaprire il mio allenamento progressivo al lavoro verso il quale prometto di impegnarmi. (…)” (doc. AI 89/330), ha dato seguito alla diffida del 17 aprile 2019 (cfr. doc. AI 92/333-336) non avendo sottoscritto la dichiarazione di voler partecipare al colloquio fissato per l’8 maggio 2019 e di sottoporsi al provvedimento di “allenamento progressivo al lavoro” che verrà definito – questo Tribunale può fare propria l’annotazione del 13 giugno 2019 nella quale la consulente in integrazione professionale si è così espressa: “(…) Si considera sia la lettera del 26.04.2019 (atti, 29.04.2019) ove l'A. fa nuovamente richiesta di organizzare l'incontro, richiesto in sede di diffida, presso lo studio dello psicologo, considerato posto sicuro a causa delle grandi difficoltà relazionali che egli ritiene di possedere, sia della corrispondenza medica del 26.04.2019 (atti, 02.05.2019) ove il medico psichiatra e lo psicologo dell'A. si oppongono alla CL 80% definita in sede peritale poiché a loro avviso detentore di tutti i presupposti necessari e sufficienti per il riconoscimento intero di una rendita d'invalidità, poiché privo dei minimi e basilari requisiti per aderire in maniera sufficiente ad una qualsivoglia tipologia di contesto lavorativo, sia per le capacità relazionali disfunzionali, sia per le capacità di continuità. Con tali premesse si ritiene che la richiesta da parte dell'A. legata all'attivazione di un allenamento progressivo al lavoro (vedasi osservazioni al progetto 28.03.2019 e corrispondenza assicurato 29.04.2019), sia inappropriata e di nessuna utilità ai fini reintegrativi, poiché effettuata unicamente al fine di poter dimostrare una presunta e già dichiarata non reintegrabilità. Vedasi anche Nota del 02.05.2019. Si riconferma dunque il Rapporto SIP del 28.02.2019 e la chiusura del mandato integrazione. (…)” (doc. AI 102/348).

                               2.9.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

                             2.11.   L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.5).

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

                                         A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, la perizia pluridisciplinare del SAM 8 giugno 2018 con i relativi complementi 9 luglio 2018 e 15 maggio 2019 (doc. AI 69/203-294, 73/299-302 e 100/345-346) unitamente al rapporto finale 11 giugno 2018 con le annotazioni 12 luglio 2018 e 24 maggio 2019 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 68/200-202, 74/303 e 101/347), svolti nell’ambito della domanda di prestazioni del settembre 2017, hanno permesso di esprimersi con la dovuta chiarezza circa la capacità lavorativa dell’assicurato sia nell’attività abituale che in un’altra attività adeguata e l’insorgente, anche se rappresentato da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tale valutazione. Come visto sopra, l’insorgente in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a validamente contestare le valutazioni __________ e SMR e/o a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del 14 giugno 2019. In particolare, visto il tenore del certificato medico 17 dicembre 2019 del dr. __________ (X/1), il patrocinatore dell’assicurato, non potendo ignorare che la data di emissione della decisione impugnata delimita il potere cognitivo del giudice, doveva sapere che un eventuale peggioramento dello stato di salute deve essere esaminato nell’ambito di una nuova domanda.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

32.2019.146 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.02.2020 32.2019.146 — Swissrulings