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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.05.2020 32.2019.143

25. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,060 Wörter·~25 min·5

Zusammenfassung

AGI di grado lieve riconosciuto da UAI. Necessari ulteriori approfondimenti medici, seguiti da una nuova valutazione domiciliare, per accertare quali siano gli effettivi bisogni di aiuto dell'assicurato nel compimento degli atti ordinari della vita

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.143   cr/sc

Lugano 25 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 agosto 2019 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 27 giugno 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1953, nel mese di febbraio 2018 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di un assegno per persone grandi invalide dell’AI.

                               1.2.   Con progetto di decisione del 5 marzo 2019, poi confermato con decisione del 27 giugno 2019, l’Ufficio AI, dopo aver acquisito il rapporto d’inchiesta a domicilio del 4 marzo 2019 (doc. 120) e le successive osservazioni dell’assistente sociale del 7 giugno 2019 (doc. 135), ha assegnato all’assicurato il diritto ad un AGI di grado lieve, ritenendo che lo stesso necessiti di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. A).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 12 agosto 2019 l’assicurato, rappresentato dall’assicurazione di protezione giuridica RA 1, è insorto contro tale decisione, chiedendo l’attribuzione di un AGI di grado almeno medio, previa messa in atto, da parte dell’amministrazione, di una perizia medica volta a valutare il suo reale grado di grande invalidità.

                                         La rappresentante dell’assicurato ha sostanzialmente contestato la valutazione scaturita dall’inchiesta a domicilio del 25 febbraio 2019, dalla quale risulta che l’interessato sarebbe autonomo nel vestirsi/svestirsi e nell’igiene personale, ciò che, tuttavia, non corrisponde alla realtà.

                                         L’avv. __________ ha spiegato che essendo l’interessato una persona pudica, si è vergognato delle proprie limitazioni e, forse anche a causa delle sue condizioni psichiche, non ha saputo esporre la realtà dei fatti.

                                         Tale circostanza impone all’Ufficio AI di predisporre una valutazione indipendente, che possa acclarare le effettive necessità di aiuto che le patologie dell’interessato impongono.

                                         La rappresentante dell’assicurato ha evidenziato che, oltre alla riconosciuta necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, l’insorgente abbisogna, pure, di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita, come attestato dalla propria curante dr.ssa __________, nonché di sorveglianza permanente (doc I).

                               1.4.   Con la risposta del 26 agosto 2019, l’amministrazione, dopo avere chiesto una presa di posizione al SMR, ha confermato la correttezza della propria decisione e chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese nelle motivazioni in diritto (doc. IV + 1).

                               1.5.   In data 19 settembre 2019, la rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica, a conferma della gravità dello stato di salute dell’interessato, dal profilo psichico e respiratorio, il quale giustifica l’attribuzione di un AGI di grado superiore a quello riconosciuto dall’Ufficio AI con la decisione impugnata (doc. VIII + E-G).

                               1.6.   Con osservazioni del 3 ottobre 2019, alle quali sono state allegate un’annotazione del SMR e una presa di posizione da parte dell’assistente sociale incaricata del caso, l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della propria decisione (doc. X + 1 -2).

                               1.7.   In data 15 ottobre 2019 la rappresentante dell’assicurato ha contestato che la documentazione medica prodotta possa essere considerata successiva alla data di emanazione della decisione impugnata e, pertanto, ininfluente ai fini della risoluzione della vertenza, proponendo nuovamente una rivalutazione da parte dell’amministrazione dell’effettiva gravità delle condizioni di salute dell’interessato (doc. XII).

Tali considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XIII), con facoltà di presentare ulteriori osservazioni. Ad oggi, nulla è pervenuto da parte dell’UAI.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’assicurato abbia diritto ad un assegno per grandi invalidi (AGI) dell’AI/AVS di grado lieve, come stabilito dall’Ufficio AI, oppure di grado superiore, come da egli preteso.

                                         Secondo l'art. 9 LPGA che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

                                         La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

                                         Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

                                         - provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

                                          andare al gabinetto (fare i propri bisogni)

                                         - spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

                               2.2.   L’art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

                                         Giusta l’art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

                                         a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

                                         b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

                                         c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

                                         Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a.   è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale permanente;

c.   necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a.   non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c.   rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1.

Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1.

Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Giusta l’art. 42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero

                               2.3.   Nel caso di specie, l’amministrazione ha fondato la propria decisione sulla valutazione espressa dall’assistente sociale al termine dell’inchiesta del 25 febbraio 2019 svolta presso il domicilio dell’interessato.

                                         Dal rapporto del 4 marzo 2019 della signora __________ risulta, in particolare, che l’interessato è autonomo nel vestirsi/svestirsi precisando che “non necessita ancora di un aiuto regolare, continuo e notevole da almeno un anno” (punto 3.1.1.); è autonomo nell’alzarsi/sedersi/coricarsi (punto 3.1.2.); è autonomo nel taglio degli alimenti (punto 3.1.3.); è autonomo nell’igiene personale, con l’aggiunta che “non necessita ancora di un aiuto regolare, continuo e notevole da almeno un anno” (punto 3.1.4.); è autonomo nell’atto di andare al gabinetto, nel riordino dei vestiti e nell’igiene intima (punto 3.1.5); si sposta in casa e fuori casa solo in presenza della moglie, precisando che “l’atto non va conteggiato poiché la necessità di aiuto è considerata al punto 3.2.” (punto 3.1.6.).

L’assistente sociale ha, poi, ritenuto che l’interessato necessiti in maniera regolare e duratura di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (punto 3.2.), per le seguenti ragioni:

" (…)

Sì, il signor RI 1 necessita di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana e questo bisogno è conseguente alle diagnosi psichiatriche indicate sopra. Le difficoltà motorie determinate dalla difficoltà respiratoria sono secondarie agli aspetti psichiatrici e l’aiuto necessario nel compimento pratico degli atti ordinari della vita non ha ancora carattere regolare e notevole.

Il signor RI 1 necessita di stimolazione continua, rassicurazione e di un minimo aiuto diretto per le azioni che comportano l’inchinarsi. Egli, in assenza della moglie, non cambia neppure locale all’interno del proprio appartamento.

La situazione è assai difficile per la signora RI 1 che deve trovare una persona che la sostituisce ogni qualvolta desidera uscire di casa.

Il signor RI 1 nel tempo ha perso l’autonomia organizzativa come pure la capacità di intrattenere contatti fuori casa.” (Doc. 120)

In conclusione, l’assistente sociale ha valutato che l’assicurato “non dipende da terzi per compiere gli atti ordinari della vita e non necessita di una sorveglianza personale continua. Necessita però di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana e la situazione descritta è tale almeno dal 2010”, motivo per il quale egli può essere posto al beneficio di un AGI di grado lieve dal mese di febbraio 2017 (vista la domanda tardiva) (doc. 120).

A fronte delle obiezioni sollevate dalla moglie dell’assicurato contro il progetto di decisione del 5 marzo 2019 di attribuzione di un AGI di grado lieve (cfr. doc. B), l’amministrazione ha chiesto una presa di posizione all’assistente sociale incaricata. Quest’ultima, con annotazione del 7 giugno 2019, ha ribadito la propria precedente valutazione, formulando le seguenti considerazioni:

" (…) Premetto che nel mese di luglio 2017 ho conosciuto la signora RI 1 presso il suo domicilio per la valutazione degli impedimenti quale casalinga. Riporto questo antecedente dato che nelle osservazioni si pone l’accento sulle difficoltà dei signori RI 1 a confidare le rispettive difficoltà. Ricordo che al colloquio era presente anche il marito. Fin dalla prima visita il contatto con i signori ___________ è stato buono, aperto e i due incontri (luglio 2017 e febbraio 2019) si sono svolti in un clima empatico, favorevole all’approfondimento di tutti gli aspetti necessari alla valutazione corretta della dipendenza. È mia abitudine professionale accertarmi, prima di concludere la visita, che siano stati affrontati tutti i temi necessari a comprendere nella loro essenza le difficoltà alle quali un assicurato si trova confrontato.

Mi sorprende che siano presentate delle osservazioni relative alla mancata correttezza nella valutazione del compimento degli atti poiché si fonda sulle informazioni date dall’assicurato e confermate dalla moglie. Sono meno sorpresa che, dopo aver preso conoscenza della valutazione AI, si faccia sostenere all’assicurato una diversa descrizione della situazione da quanto dichiarato in prima istanza per ottenere una prestazione finanziariamente più alta.

È mio compito etico riconoscere all’assicurato ogni prestazione AI di cui l’assicurato ha diritto applicando le disposizioni vigenti. Ricordo che “il compimento difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità” 8013 CIGI.

La situazione dei coniugi RI 1 è complessa, entrambi sofferenti di gravi patologie ma con tuttora un margine di autonomia apprezzabile confermato anche dal fatto che vivono tuttora entrambi al proprio domicilio senza l’intervento di servizi di aiuto.

La patologia psichiatrica di cui soffre il signor RI 1 – disturbo di personalità passivo autosvalutativo, narcisistico, fragile – determina di per sé una situazione di continua dipendenza da cui la signora __________ non ha finora avuto modo di distanziarsi pur rendendosi conto di avere bisogno di spazio e tempo per sé. Anche nel 2017 come pure durante l’incontro di febbraio scorso abbiamo apertamente parlato delle richieste/imposizioni che il signor RI 1 necessita per sentirsi al sicuro e non incorrere in stati di agitazione. Il tema genera immediatamente tensione, motivo per cui la signora __________ evita di rispondere per le rime al coniuge con il quale vive da 40 anni. Per arginare questa dinamica la signora RI 1 presta aiuto diretto solo se il marito ne ha assoluta necessità.

Ho tenuto in debita considerazione questi aspetti e verificato quale fosse l’effettivo aiuto diretto prestato dalla signora __________ al marito. Nella sua grande dedizione verso il marito la signora __________ continua incessantemente a svolgere un sano ruolo di stimolazione affinché il marito compia personalmente quelle semplici azioni quotidiane che riguardano la cura di sé, che sono tuttora nelle sue possibilità senza compromettere il suo stato di salute e che occupano la sua giornata. Egli non ha necessità di affrettarsi mentre si veste o si lava, come anch’egli ha spontaneamente ammesso, ed è tuttora in grado di compiere i gesti necessari seppur con la lentezza che impone la sua malattia polmonare. La signora __________ c’è sempre ma presta il suo aiuto pratico solo quando è indispensabile sempre nell’ottica di mantenere e sfruttare l’autonomia che il marito possiede tuttora.

La presenza della moglie è fondamentale e, in sua assenza, il signor RI 1 non è in grado di vivere al proprio domicilio.

Nel mio rapporto di valutazione AGI del 4 marzo scorso non ho negato la necessità di aiuto nel compiere gli atti del vestirsi, dell’igiene personale o dello spostarsi, ma trattandosi di un aiuto che non risponde ancora ai criteri di aiuto regolare e notevole gli atti non possono essere conteggiati e la decisione sarebbe sfociata in un rifiuto.

È proprio grazie al fatto di svolgere un colloquio approfondito e comprensivo di tutti gli aspetti che sono stata in grado di cogliere la natura del bisogno di aiuto del signor RI 1 e attribuirlo alla necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.

La presenza della moglie è appunto di fondamentale importanza per evitare che il signor RI 1 cada in uno stato di abbandono e/o debba essere ricoverato in un istituto. In questo senso sono pienamente soddisfatti i criteri per riconoscere la necessità di Accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana e conseguentemente l’AGI di grado lieve.

Confermo pertanto la mia valutazione e l’assegnazione di un AGI di grado lieve, prestazione prevista in funzione della necessità di pagare chi fornisce l’aiuto.

Solo nel caso di grave peggioramento delle funzionalità fisiche e di impedimento nel compimento degli atti ordinari della vita che si protrae oltre i tre mesi, potrà essere rivalutato il grado AGI.” (Doc. 135)

                               2.4.   Con il ricorso l’assicurato ha nuovamente contestato la valutazione dell’assistente sociale, facendo valere uno stato di salute tale da giustificare un AGI di grado almeno medio.

                                         A sostegno delle proprie pretese, egli ha allegato due referti medici redatti dalla propria psichiatra curante, dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         Nel primo, del 6 marzo 2018, la specialista ha indicato:

" In riferimento alla situazione descrittami dai coniugi RI 1 e soprattutto dal signor RI 1 confermo che lui soffre di una agorafobia grave, stato depressivo con ansia generalizzata, motivo per cui confermo la necessità di un aiuto a livello dell’igiene personale, di stimolazione per mantenere i contatti sociali.

Una domanda di grande invalido sarebbe necessaria e condivido pienamente la sua richiesta.” (Doc. D)

                                         Nel certificato medico dell’8 agosto 2019, la curante ha attestato quanto segue:

" Certifico di avere in cura il signor RI 1 dal 16.3.2006 a tuttora per disturbi psichici.

Causa peggioramento della sua salute psichica lui necessita di una grande invalidità media in quanto ho constatato che non è più capace di compiere i seguenti atti della quotidianità che sono:

1.    Rimanere sempre con gli stessi vestiti indosso anche di notte, si cambia solo quando la moglie gli porta quelli puliti e deve aiutarlo a vestirsi;

2.    Rimane sempre sul divano sia di giorno che di notte;

3.    Se la moglie non gli prepara pranzo e cena lui non mangia, al massimo si alza a prendere un pezzo di pane e torna sempre sul divano (ha paura di cadere);

4.    Se non c’è lei va in bagno solo per urinare, per tutto il resto deve esserci sempre lei anche per lavarlo;

5.    Non è più interessato alla lettura dei quotidiani ecc., guarda solo la televisione;

6.    Esce di casa pochissimo e solo in macchina con la moglie;

7.    Due mesi orsono ha preso un battere che l’ha debilitato, ha perso 10 kg ca., ora va un pochino meglio in quel periodo non è mai uscito di casa.” (Doc. C)

Interpellato dall’Ufficio AI, con annotazione del 20 agosto 2019 il dr. __________, psichiatra del SMR, ha espresso le seguenti considerazioni:

" Ho preso visione del dossier e della documentazione medica. Le argomentazioni fornite nell’inchiesta AGI e nelle successive note dell’assistente sociale appaiono esaustive. Dal punto di vista medico posso confermare, almeno fino alla data della decisione impugnata, il 27 giugno, le conclusioni dell’inchiesta a domicilio effettuata dall’assistente sociale __________, l’assicurato necessita di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana dal 2010. Dal punto di vista medico non evidenzio elementi che consentano di oggettivare una variazione dello stato di salute.” (Doc. IV/1)

In corso di causa, l’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica e meglio:

-       referto del 2 settembre 2019 del dr. __________, spec. FMH in medicina generale, dal quale emerge che:

" Con la presente certifico di avere in mia cura il sopraccitato paziente fin dal gennaio 2005.

Il signor RI 1 soffre di una grave sindrome ostruttiva mista BPCO ed asma bronchiale (ACOS), GOLD IV, per la quale ora necessita dell’uso continuo di un’ossigenoterapia a domicilio. A seguito di questa patologia nonché di un importante sindrome ansioso-depressiva, risultando il paziente dispnoico al minimo sforzo, egli necessita di una regolare assistenza da parte di terzi sia nell’atto di vestirsi/svestirsi, che nell’atto dell’igiene personale (lavarsi/fare la doccia).” (Doc. E)

-       referto del 5 settembre 2019 del dr. __________, vice primario di medicina interna e spec. FMH in medicina interna e pneumologia, del seguente tenore:

" Con la presente vorrei prendere posizione in merito alla decisione AGI per quel che concerne il certificato di grande invalido per il paziente summenzionato.

      Si tratta di un paziente affetto da una sindrome ventilatoria mista BPCO GOLD IV gruppo D e asma bronchiale con esacerbazioni frequenti e nell’ultimo anno anche episodi infettivi recidivanti che lo costringono spesso anche a delle ospedalizzazioni prolungate. Il quadro respiratorio è molto grave (FEVI attorno al 23%) ciò che lo limita molto nell’attività quotidiana e nella cura di se stesso. Ad esempio non è in grado di trasportare pesi per via del problema respiratorio e fare la doccia o lavarsi è diventato uno sforzo molto intenso che riesce a compiere solo con l’aiuto di terzi. È per questo motivo completamente dipendente dalla moglie per gran parte delle azioni e attività fisiche durante il giorno e dal mio punto di vista si giustifica pienamente un sostegno più incisivo a domicilio e quindi una revisione della decisione AGI.

      Vedendo frequentemente per visite mediche e soprattutto anche per ospedalizzazioni, ho potuto constatare un netto peggioramento della situazione globale nell’ultimo anno che non traspare adeguatamente dalla documentazione.” (Doc. F)

-       referto del 17 settembre 2019 del dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale, esprimendosi a proposito della moglie dell’assicurato, sua paziente, ha rilevato che “le condizioni attuali di salute della signora __________ sono stabili con le terapie in atto, le permettono un’autonomia al domicilio, ha però poche riserve e soprattutto poche possibilità di dedicare le energie alla cura di altre persone, in particolare non è in misura di occuparsi da sola delle problematiche di salute del marito” (doc. G).

Con annotazione del 24 settembre 2019 il dr. __________ del SMR ha osservato:

" Ho preso visione del dossier e della nuova documentazione medica. Dal punto di vista medico, almeno fino alla data della decisione impugnata, le conclusioni dell’inchiesta a domicilio effettuata dall’assistente sociale __________, l’assicurato necessitava di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana dal 2010. Nell’ultimo certificato medico del dr. med. __________ la sintomatologia descritta e la necessità per l’assicurato dell’aiuto regolare e notevole di terzi nell’atto di vestirsi/svestirsi e nell’igiene personale in considerazione delle patologie che lo affliggono, è da valutare a partire dal 2.9.2019, data del citato certificato medico. Il certificato del dr. med. __________ del 5.9.2019 conferma nella sostanza quanto certificato dal dr. med. __________. Infine, il certificato medico del dr. med. __________ si riferisce alla moglie dell’assicurato.” (Doc. X/1)

                               2.5.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di non potere, con la necessaria tranquillità, senza che prima vengano svolti ulteriori accertamenti, confermare la decisione impugnata e, in particolare, la valutazione a domicilio svolta dall’assistente sociale competente posta a fondamento della stessa.

                                         Il TCA rileva, infatti, che dagli atti emergono quantomeno dei dubbi riguardo al fatto che l’interessato sia totalmente autonomo nel compimento di tutti gli atti ordinari della vita, come invece apprezzato dell’assistente sociale al momento della valutazione domiciliare del 25 febbraio 2019.

                                         Al riguardo, questo Tribunale evidenzia, innanzitutto, che l’assistente sociale stessa abbia escluso una dipendenza da terzi per gli atti ordinari della vita, specificando che sia per l’atto di “vestirsi/vestirsi”, che per quello attinente all’“igiene personale” – per l’esecuzione dei quali l’interessato è stato considerato autonomo - “l’atto non va conteggiato in quanto l’assicurato non necessita ancora di un aiuto regolare, continuo e notevole da almeno un anno” (doc. 120). Tale precisazione appare in contraddizione con la valutazione della totale autonomia nello svolgimento dell’atto.

                                         Inoltre, il TCA rileva come l’assistente sociale, nelle osservazioni del 7 giugno 2019 a sostegno della correttezza della propria valutazione, si sia diffusa ad analizzare l’aiuto diretto fornito dalla moglie all’assicurato, sottolineando di avere “verificato quale fosse l’effettivo aiuto diretto prestato dalla signora RI 1 al marito” (doc. 135, corsivo della redattrice).

                                         Nel far ciò, ella ha indicato che la moglie dell’interessato “continua incessantemente a svolgere un sano ruolo di stimolazione affinché il marito compia personalmente quelle semplici azioni quotidiane che riguardano la cura di sé” (doc. 135, corsivo della redattrice), circostanza che sembrerebbe dimostrare la necessità di un aiuto indiretto.

                                         Ora, posto che secondo la giurisprudenza l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi, che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita - per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149) - questo Tribunale ritiene che la questione debba necessariamente essere approfondita.

                                         Tale soluzione si impone tanto più che l’assicurato ha prodotto diversi certificati medici attestanti la necessità di far capo in maniera regolare e notevole all’aiuto da parte di terzi nel compimento di alcuni atti della vita quotidiana.

                                         Già dal profilo psichiatrico, con referto dell’8 agosto 2019, la dr.ssa ____________ ha attestato come l’interessato non sia più in grado di svolgere in maniera autonoma determinati atti della quotidianità, sottolineando come lo stesso rimarrebbe sempre con gli stessi vestiti indosso anche di notte se la moglie non gli portasse quelli puliti e lo aiutasse ad indossarli, e necessita della moglie per essere lavato (doc. C.)

                                         Dal profilo somatico, inoltre, sia il dr. __________ (doc. E), che il dr. __________ (doc. F), hanno messo in evidenza come la grave sindrome ostruttiva e l’asma bronchiale, con uso continuo di ossigenoterapia al domicilio, rendano l’interessato dispnoico al minimo sforzo, con conseguente necessità di regolare assistenza da parte di terzi sia per vestirsi/svestirsi, sia per l’igiene personale.

                                         Trattandosi proprio dei due atti ordinari della vita quotidiana controversi, per i quali l’assistente sociale incaricata ha considerato l’interessato autonomo, mentre l’assicurato stesso ed i suoi specialisti curanti hanno certificato il bisogno di aiuto da parte di terzi, il TCA reputa indispensabile una nuova valutazione da parte dell’amministrazione atta a chiarire definitivamente la questione.

Questo Tribunale non ritiene condivisibile il parere con il quale il dr. __________ del SMR ha considerato che la necessità di aiuto regolare e notevole da parte di terzi descritta dal dr. __________, e sostanzialmente confermata dal dr. __________, vada valutata “solo” a partire dal 2 settembre 2019 (data del certificato medico del dr. __________).

Al riguardo, il TCA rileva che nel referto del 5 settembre 2019 – il quale, come riconosciuto dal SMR, conferma nella sostanza il referto del dr. __________ del 2 settembre 2019 (cfr. doc. X/1) - il dr. __________ ha espressamente attestato un “netto peggioramento della situazione globale nell’ultimo anno”, sottolineando come ciò “non traspare adeguatamente dalla documentazione” (doc. F, corsivo della redattrice).

Alla luce di questa chiara affermazione dello specialista in pneumologia, non può essere ragionevolmente escluso un peggioramento dello stato di salute dell’interessato in epoca precedente alla data di emanazione della decisione impugnata (del 27 giugno 2019), la quale delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), ciò che va quindi debitamente verificato da parte dell’UAI.

                               2.6.   Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.5., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché predisponga ulteriori accertamenti medici con consecutivo esperimento di una nuova inchiesta domiciliare, al fine di accertare quali siano gli effettivi bisogni di aiuto dell’assicurato nel compimento degli atti ordinari della vita.

                                         Quindi, in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto all’AGI dell’assicurato, fermo restando il diritto ad almeno un AGI di grado lieve dal mese di febbraio 2017, non contestato.

                               2.7.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico delle dell’Ufficio AI.

                               2.8.   Nel caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato da un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto all’importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (STFA H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 27 giugno 2019 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto all’AGI dell’assicurato, fermo restando il diritto ad almeno un AGI di grado lieve dal mese di febbraio 2017, non contestato.

2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.143 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.05.2020 32.2019.143 — Swissrulings