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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.05.2020 32.2019.130

4. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,559 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Decisione di non entrata nel merito su nuova domanda di prestazioni. Annullamento della decisione e rinvio degli atti all'amministrazione perchè entri nel merito della richiesta

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2019.130   FC

Lugano 4 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 giugno 2019 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 27 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                   in fatto e in diritto

che                              -   per decisione 24 settembre 2014 l’Ufficio A, esperiti i necessari accertamenti del caso, aveva respinto la richiesta presentata nel maggio 2012 da RI 1, nato nel 1962, di formazione giurista e attivo professionalmente a tempo parziale e in svariati ambiti professionali, adducendo diversi problemi quali astenia cronica, stati depressivi, disturbi intestinali e cutanei, ritenuto come dagli atti acquisiti in sede di istruttoria risultava che il richiedente era da ritenersi abile nella misura del 50% in ogni attività lavorativa con un conseguente discapito economico del 37% (doc. AI 36);

                                     -   detta decisione, contestata dall’interessato, rappresentato dagli avv. __________ e __________, è stata confermata dal TCA mediante pronuncia del 18 settembre 2015 (inc. 32.2014.157);

                                     -   nel febbraio 2019 l’assicurato ha di fatto chiesto una rivalutazione della pratica facendo pervenire nuove certificazioni dei medici curanti attestanti una completa inabilità lavorativa (doc. AI 54);

                                     -   raccolto il parere del medico SMR, che ha rilevato come la documentazione prodotta non modificasse la valutazione  medica in assenza di nuovi elementi clinici (doc. AI 56), dopo aver preavvisato il 3 aprile 2019 la non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni – cui si è opposto l’assicurato producendo nuovi certificati datati 15 aprile 2019 dello psichiatra curante dr. __________ e 10 maggio 2019 della dr.ssa __________ (doc. AI 56-58, 64) – il 27 maggio 2019 l’amministrazione, dopo aver nuovamente interpellato il medico SMR (doc. AI 67, 68), ha confermato la non entrata in materia argomentando che l’assicurato non aveva dimostrato una rilevante modifica delle circostanze, la documentazione prodotta evidenziando soltanto un diverso apprezzamento dello status clinico valutato a suo tempo dal SMR;

                                     -   con il presente ricorso insorge al TCA l’assicurato, patrocinato all’RA 1. Produce certificati già agli atti oltre a ulteriore nuova documentazione medica (certificati 25 giugno 2019 del dr. __________, 13 giugno 2019 del dr. __________ e 26 giugno 2019 della dr.ssa __________; doc. A4-A10) e chiede l’annullamento della decisione e il riconoscimento di una rendita intera. Ricordando come il dr. __________, internista curante, e la dr.ssa __________, gastroenterologa, avessero svariate volte attestato le patologie di cui egli è sofferente (segnatamente la problematica proctologica anale) e concluso per un’inabilità lavorativa completa e che come anche il dr. __________, psichiatra curante, avesse ripetutamente motivato la sua conclusione di inabilità lavorativa, rimprovera in sostanza all’amministrazione di non aver effettuato i necessari accertamenti  medici; ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, trasmettendo in seguito il relativo certificato e la pertinente documentazione (I, V);

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI propone di ritornargli gli atti  per entrare in materia nella nuova domanda di prestazioni e, quindi, procedere all’istruttoria, come da indicazione del medico SMR, il quale nell’Annotazione del 6 agosto 2019 ha osservato come “la documentazione medica ricevuta (nella fattispecie il certificato medico del dr. __________ del 26 giugno 2019) permette di oggettivare un possibile cambiamento dello stato di salute tale da poter entrare nel merito di una nuova rivalutazione clinica”(doc. VI e VI/1);

                                     -   il 19 agosto 2019 il ricorrente, facendo rilevare che la dr.ssa __________ si fosse già espressa in modo chiaro sul suo stato di salute in data 10 maggio 2019, sostiene che l’Ufficio AI avrebbe dovuto rivalutare il caso già prima dell’inoltro del ricorso. Ritiene inoltre che la documentazione agli atti sia sufficiente per stabilire il grado di invalidità del ricorrente e conferma quindi le richieste avanzate in sede di ricorso (doc. VIII);

                                     -   il 23 agosto 2019 l’Ufficio AI ha confermato la sua richiesta di ritorno degli atti per procedere all’istruttoria del caso e alla verifica del merito, facendo rilevare che la decisione impugnata verta unicamente sull’entrata o non entrata nel merito, ragione per cui ogni richiesta connessa al riconoscimento di eventuali prestazioni sarebbe prematura (doc. X);

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);

                                     -   qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                         Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);

                                     -   nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 2 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);

                                     -   nel caso concreto, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico SMR, l’amministrazione ha evidenziato come, contrariamente a quanto indicato nella decisione contestata, sulla base della refertazione medica già presente agli atti AI e di quella ulteriormente prodotta nelle more della procedura ricorsuale, risultino adempiute le premesse per l’entrata in materia sulla domanda di revisione. Sulla scorta di suddetta refertazione – facente stato di un verosimile peggioramento delle condizioni di salute dal profilo sia gastroenterologico (come segnalato il 26 giugno 2019 dalla dr.ssa __________, per la quale il paziente, sottoposto a diversi interventi proctologici dal 2006 a causa di una fistola transfinterica ed ascessi anali, aveva riportato un conseguente danneggiamento dell’integrità del canale anale che causa nel paziente un’incontinenza fecale, ragione per cui il paziente “accusa perdite di muco ed eccessivi stimoli alla defecazione”, doc. A/10) sia psichiatrico (come ribadito il 15 aprile 2019 dal dr. __________, il quale, certificando un’inabilità lavorativa completa, attesta un peggioramento delle condizioni dell’assicurato per le diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media/grave entità con sintomi biologici annessi F33.1, sindrome ansiosa generalizzata F41.1, disturbo di personalità forme miste F61”, doc. A/6) – v’è in effetti da ritenere che sia verosimilmente subentrato, dopo l’emissione del precedente provvedimento di diniego delle prestazioni del 24 settembre 2014, un rilevante peggioramento delle condizioni dell’assicurato. Del resto, come rilevato dal ricorrente (cfr. doc. VIII), già prima della resa della decisione contestata, la dr.ssa __________, nella sua certificazione del 10 maggio 2019 (doc. AI 64 e doc. A/9), si era espressa nei termini poi ribaditi nello scritto del 26 giugno 2019, fornendo quindi gli elementi che avrebbero dovuto giustificare una entrata in materia;

                                     -   in simili condizioni si giustifica senz’altro la retrocessione degli atti affinché l’amministrazione entri nel merito della domanda dell’assicurato ed esamini quindi, tramite i necessari accerta-menti (internisti, gastroenterologici e psichiatrici), la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sul diritto a prestazioni;

                                     -   come rettamente osservato dall’amministrazione nello scritto 23 agosto 2019, e come anticipato sopra, quando l'assicurato interpone ricorso contro una decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia, ma non esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato sia effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). L’esame dell’effettivo diritto alle richieste prestazioni esula quindi dal presente contendere, per cui questo Tribunale, contrariamente a quanto postulato dal ricorrente, non può pronunciarsi su questo tema, ove peraltro si rammenti che all’interessato sarà nondimeno nuovamente data la possibilità di contestare la decisione di merito che l’Ufficio AI vorrà rendere al termine degli accertamenti che verranno esperiti;  

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

                                     -   visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;

                                     -   inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato da RA 1 (al riguardo va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto - come nel caso di specie - da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 32.2018.134), ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'500.--. L’attribuzione delle ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata nel ricorso (per altro non proponibile da parte di un sindacato, considerato come per la giurisprudenza il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, di principio, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato; cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione del 27 maggio 2019 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'500.-- (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

32.2019.130 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.05.2020 32.2019.130 — Swissrulings