Incarto n. 32.2019.128 cs
Lugano 8 maggio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 maggio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1967, portiere di albergo, il 20 maggio 2016 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI (pag. 9 incarto AI).
1.2. Dopo aver effettuato gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui l’allestimento di una perizia psichiatrica redatta il 22 dicembre 2018 dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, l’UAI, con decisione del 28 maggio 2019 (doc. B), preavvisata dal progetto del 7 febbraio 2019 (pag. 181 incarto AI), calcolato un grado d’invalidità del 39% per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 luglio 2017 e del 2% dal 1° agosto 2017, ha respinto la richiesta.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione (doc. I). In via principale chiede la riforma della decisione ed il riconoscimento di una rendita perlomeno sino ad agosto 2017 oltre al diritto ad un aiuto per l’ottenimento della licenza di condurre professionale atta a permettergli l’attività come tassista indipendente. In via subordinata domanda la riforma della decisione ed il riconoscimento del diritto ad un aiuto per l’ottenimento della licenza di condurre professionale per permettergli di lavorare come tassista indipendente. In via ancora più subordinata l’assicurato chiede l’annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all’AI affinché proceda con ulteriori accertamenti medici ed economici ed in particolare con un accertamento sulle effettive risorse ancora a disposizione presso il CAP di __________. Infine l’insorgente domanda di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio a favore dell’avv. RA 1.
L’assicurato fa valere una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché l’UAI non avrebbe sufficientemente motivato la decisione impugnata, non avendo preso posizione sulle censure sollevate in sede di osservazioni. Nel merito il ricorrente contesta sia la valutazione medica, che il raffronto dei redditi e segnatamente la riduzione del 5% del reddito da invalido. Egli censura inoltre il mancato riconoscimento dell’aiuto per ottenere la licenza di condurre professionale e l’assenza di un accertamento presso il CAP di __________.
1.4. Con risposta dell’11 luglio 2019, cui ha allegato la presa di posizione del 1° luglio 2019 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. VI/2), l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.5. Con osservazioni del 23 luglio 2019 (doc. VIII), con le quali ha prodotto un referto del 22 luglio 2019 del curante, dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia FMH (doc. F), il ricorrente ha ribadito le sue richieste.
1.6. In data 31 luglio 2019 l’UAI ha chiesto di respingere il ricorso, allegando una presa di posizione del 26 luglio 2019 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e del 29 luglio 2019 del medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. X/3).
1.7. Il 7 agosto 2019 l’insorgente ha contestato le osservazioni dell’amministrazione (doc. XII).
in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito poiché l’UAI non avrebbe preso posizione sulle sue censure in sede di osservazioni al progetto di decisione e segnatamente sulla richiesta di essere sottoposto ad un periodo di accertamento presso il CAP per valutare se ha senso oppure no corrispondergli a titolo di provvedimento professionale una prestazione volta ad ottenere le spese per il conseguimento della licenza come conducente professionista.
Una violazione del diritto di essere sentito si configurerebbe anche con la mancanza di accertamenti medici approfonditi, oggettivi e completi (art. 43 LPGA) poiché la perizia del dr. med. __________ non soddisferebbe i requisiti necessari per attribuirle pieno valore probatorio.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Preliminarmente va evidenziato che le critiche inerenti la perizia del dr. med. __________ e l’asserita violazione dell’art. 43 LPGA poiché l’UAI non avrebbe sufficientemente indagato l’aspetto psichiatrico, saranno esaminate dal Tribunale nei successivi considerandi di merito.
Per quanto concerne invece i provvedimenti professionali, questo TCA evidenzia che l’amministrazione nella decisione impugnata, seppur succintamente, si è espressa in merito alla domanda del ricorrente, affermando che il servizio integrazione professionale ha confermato che non vi sono i presupposti per riconoscere tali provvedimenti.
Pur non avendo approfondito oltre misura la questione, l’amministrazione ha comunque spiegato le ragioni della sua presa di posizione.
Il ricorrente ha potuto comprendere la motivazione alla base del rifiuto di riconoscergli la prestazione, tant’è che l’ha ampiamente contestata in sede giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale.
L’amministrazione ha ulteriormente esplicitato le proprie motivazioni con la risposta di causa (doc. VI), sulla quale l’insorgente si è diffusamente espresso (doc. VIII).
In concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Del resto, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. In concreto, acquisiti gli atti medici ritenuti necessari, l’UAI ha deciso di far allestire una perizia psichiatrica ad opera del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (pag. 107 e seguenti incarto AI).
Preliminarmente, ricevuta una segnalazione anonima secondo la quale l’interessato, insieme a suo figlio, svolgerebbe un’attività lavorativa consistente nel trasporto di persone e cose tra il Ticino e __________ a cadenza settimanale, in nero, ed alla quale è stato allegato un volantino pubblicitario su cui figura il numero di telefono indicato dall’insorgente nella richiesta di prestazioni AI (cfr. pag. 49 incarto AI), l’amministrazione ha chiesto assistenza amministrativa ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 LPGA alla Polizia __________ (pag. 121 incarto AI), la quale ha rinviato per ulteriori informazioni alla Polizia __________ (pag. 127 incarto AI).
Dal rapporto di segnalazione di quest’ultima, datato 23 gennaio 2018, emerge:
" (…) Nell’ambito di accertamenti relativi all’attività di __________ che si sono protratti a partire __________ e sino __________ sono stati effettuati controlli e verifiche onde accertare il modus operandi di questa particolare attività. Il trasporto di persone di __________ dalla Svizzera e in direzione __________, è diventata a tutti gli effetti una professione abituale __________. Infatti con regolare scadenza i mezzi partono __________ caricando passeggeri __________ caricandoli a __________, contro il pagamento di importi di viaggio che vanno dai __________ a tratta. In concomitanza con i torpedoni ufficiali che seguono questa tratta da sempre e regolarmente registrati come attività. Dai nostri accertamenti si è evidenziato come nessuno di queste persone che fungono da autisti, rilascia una ricevuta o un biglietto mettendo a serio rischio la sicurezza dei viaggiatori che in caso di problemi come incidenti, possono incorrere in diatribe con le assicurazioni varie. Nella fattispecie abbiamo potuto evidenziare la notevole e costante attività di __________ come pure __________. La persona citata, rientra nell’inventario del gran numero di persone controllati. RI 1 è proprietario di un __________ marca __________ targato __________. Informazioni, testimonianze e controlli hanno confermato che lo stesso svolge regolarmente questa attività. Il RI 1 è stato fermato __________ a __________ dove ad espressa domanda non ha esitato ad affermare che la sua situazione lavorativa era di nullafacente. Questo in contrasto con le fotografie allegate al presente. Visto quanto sopra abbiamo ragione di presumere che il RI 1 svolga un’attività lucrativa non dichiarata evadendo chiaramente il fisco. Non abbiamo accertato se nel contempo l’interessato percepisca qualche entrata legata ai servizi sociali o alla disoccupazione. L’ufficio tassazione __________ ha richiesto un rapporto __________.” (pag. 127 incarto AI)
Il 27 agosto 2018 l’insorgente è stato sentito da alcuni funzionari dell’AI e si è detto estraneo a tale attività (pag. 135 e seguenti incarto AI: “solo per me privato. Una soddisfazione. In concreto non ho mai portato delle persone. Andavo una volta solo per me privato con la famiglia. Alle persone che chiamavano non dicevo nulla. Ribadisco solo per me e la mia famiglia (…)”). Egli ha comunque confermato di aver immatricolato numerose autovetture __________) tra il 2012 ed il 2016, spiegando che “tutti i veicoli sono trattati dalla figlia e dal figlio. Sono 4 veicoli all’anno. Veicoli di compra/vendita trattati dai figli. Non ci guadagnano tanto (fr. 300/400.- al mese). Mio figlio è anche un appassionato di queste macchine… le spese le paga il figlio (almeno quando lavorava)” (pag. 137 incarto AI).
Il 22 dicembre 2018 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha redatto la perizia psichiatrica (pag. 141 e seguenti incarto AI), cui ha allegato l’esame neuropsicologico del 27 novembre 2018 del neuropsicologo dott. __________ (pag. 159 e seguenti incarto AI).
Dopo aver rilevato di aver visitato l’insorgente il 21 settembre 2018 (dalle 10.00 alle 12.00) ed il 19 ottobre 2018 (dalle 10.00 alle 11.00), aver descritto il motivo e le circostanze della perizia, aver elencato gli atti di pertinenza psichiatrica, aver riassunto l’anamnesi, i disturbi attuali ed aver risposto alle domande dell’UAI, lo specialista ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4) e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione (F33.4).
Circa la valutazione della coerenza e della plausibilità, il perito ha affermato:
" (…) Alla valutazione peritale non ho trovato segni di depressione, ma un anomalo rallentamento dell’eloquio piuttosto artificioso, che mi ha fatto sospettare un’amplificazione dei sintomi. Ho pertanto chiesto una valutazione neuropsicologica che ha confermato pienamente i miei sospetti.
Nel contempo ho confrontato l’assicurato con i dati presenti agli atti, in particolare con la locandina pubblicitaria che riporta il suo numero per trasporto di persone in __________, con la segnalazione della polizia e con le risultanze della compravendita di vetture usate.
L’assicurato, che inizialmente si descriveva come un grande invalido, ha quindi ammesso alcuni viaggi in __________, dicendo però di non guidare mai e di viaggiare solo per motivi famigliari, pur facendo pubblicità per un servizio di trasporto.
Ha anche ammesso di collaborare nell’attività accessoria di compravendita di vetture che sarebbe, a suo dire, del figlio (un ragazzo che però lavora già al 100% e ha una moglie e un figlio piccolo).
Al momento attuale non ci sono segni oggettivi di depressione per cui la diagnosi è in remissione.
Le dichiarazioni dell’assicurato non sono per nulla attendibili per stabilire il momento di miglioramento, in quanto egli amplifica volontariamente i deficit.
Il Dr. __________ ipotizza un’apparente lieve deflessione affettiva, ma il lieve rallentamento attentivo-esecutivo obbiettivato ai test neuropsicologici è, con maggior probabilità, da ascrivere all’assunzione di Clonazepam associato a Trittico e forse in dosaggio maggiore del solito durante i giorni della valutazione peritale. Sono assenti infatti altri segni oggettivi di depressione.
Nessun ricovero in psichiatria è stato effettuato e la terapia antidepressiva risulta sostanzialmente stabile, salvo piccole modifiche trascurabili, da agosto 2017. Addirittura, in occasione della valutazione peritale, la componente antidepressiva della cura risulta ridotta rispetto al passato. I dati indiretti suggeriscono quindi un miglioramento tangibile della depressione almeno da agosto 2017 in avanti.
Non ho elementi oggettivi per decidere con sicurezza sul periodo precedente, essendo comunque stata incrementata e modificata in maniera discreta la terapia antidepressiva, peraltro sempre acquistata dall’assicurato (quindi probabilmente assunta).
Non sono quindi in grado di dire se avesse ragione la Dr.ssa __________, la quale negava una depressione maggiore già in settembre 2015 oppure il Dr. __________ che la confermava ancora in ottobre 2016.
Ad ogni buon conto anche ammettendo una maggiore gravità della psicopatologia fino a agosto 2017, considerato che i deficit sono stati presentati dall’assicurato in maniera amplificata, la percentuale di inabilità lavorativa va comunque considerata nettamente ridotta rispetto a quanto certificato dal curante (IL 50% fino a fine luglio 2017 in luogo dell’inabilità lavorativa completa).
7.4 Valutazione di capacità, risorse e problemi
Da agosto 2017 la depressione maggiore è in remissione e permangono dolori somatoformi uniti ad una riduzione della componente energetica tipica di tale sindrome. Restano tuttavia notevoli capacità di attivazione dell’assicurato il quale, nonostante la sindrome somatoforme e l’ingente terapia con effetto sedativo, riesce comunque a guidare la propria vettura senza limitazioni.
Egli è in grado di fare pratiche amministrative, di stare in mezzo alla gente, di comunicare adeguatamente, di investire sulla realtà esterna, di rendersi utile, di superare ampiamente i limiti dettati dai dolori, quando ne ha la motivazione.
L’inabilità lavorativa per la sindrome somatoforme, tenendo conto dell’amplificazione volontaria dei sintomi, è del 20%, intesa come calo di rendimento per una maggiore necessità di pause dettata dai dolori.” (pag. 155 incarto AI)
Circa la capacità lavorativa, il perito ha stabilito che l’insorgente è abile al lavoro al 50% dall’inizio della malattia fino a luglio 2017 e all’80% da agosto 2017 in avanti (pag. 156 incarto AI).
Il 3 gennaio 2019 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha confermato l’esito peritale, ed ha accertato, sia in attività abituale che adatta, una capacità lavorativa del 50% dal 24 agosto 2015 al 31 luglio 2017 e dell’80% dal 1° agosto 2017 (pag. 165 e seguenti incarto AI).
In sede di osservazioni il ricorrente ha prodotto un referto del 1° marzo 2019 del proprio curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha contestato il referto del dr. med. __________ (pag. 197 e seguenti incarto AI). Il perito si è espresso in data 11 marzo 2019 sulle osservazioni e in data 6 aprile 2019 sulle critiche del curante (pag. 203 e seguenti incarto AI). In quest’ultimo complemento ha affermato:
" (…) La prima obiezione che faccio, di ordine metodologico è che il collega estrapola delle frasi, tratte da punti alquanto differenti della mia perizia e le utilizza per affermare che, a suo avviso, io volevo intendere qualcosa e non piuttosto qualcosa d’altro.
Sarebbe confusivo e anche poco utile per la comprensione del caso, contestare le singole ipotesi interpretative fatte dal curante, costruite su pezzi di frasi del perito, citate fuori contesto e in ordine sparso.
Riassumo allora le questioni significative e vi rispondo.
Il signor RI 1 ha dichiarato di non guidare, ma poi anche con il perito, queste asserzioni non sono risultate veritiere. Infatti, ha ammesso di guidare in diverse occasioni, seppur solo nel Cantone di domicilio. Inoltre, risulta che egli abbia fatto pubblicità per dei trasporti verso __________ da fare utilizzando il __________, pur negando di guidare tale __________. Allora sarebbe utile sapere chi si offriva di guidare __________ durante tali trasporti pubblicizzati?
Se il peritando fosse realmente “stordito” dai farmaci e depresso, come sostenuto dal curante, egli non riuscirebbe neppure a toccare il volante della propria vettura. Sicuramente, nel caso del peritando, l’apparenza trascurata e il comportamento molto rallentato ingannano, come si evince dai test neuropsicologici, che evidenziano una performance cognitiva ampiamente integra.
Le preoccupazioni per il lavoro o per la situazione famigliare difficile non rappresentano una condizione morbosa in senso medico, semmai si tratta di tensioni rilevabili e collocabili sul piano sociale.
Né la Dr.ssa __________, né il Dr. __________ avevano fatto dei test neuropsicologici. Personalmente non do forza probatoria né all’una né all’altra perizia, ma ho raccolto le prove che danno forza probatoria al mio elaborato peritale e ho cercato di definire, con verosimiglianza preponderante, le fasi secondo le quali si è sviluppata l’inabilità lavorativa.
Il dr. __________ suggerisce dei codici diagnostici che non sono condivisibili. Ribadisco, sulla base delle evidenze riportate ampiamente in perizia, che il soggetto presenta una sindrome somatoforme e che, di questa sindrome, egli amplifica i limiti funzionali. Merito della terapia assunta regolarmente è il contenimento dell’ansia e della depressione. La terapia farmacologica, sostanzialmente stabile da agosto 2017, senza ricoveri in psichiatria, non depone per una condizione depressiva invalidante.” (pag. 207 incarto AI)
Con il ricorso l’insorgente ha prodotto una presa di posizione del 25 giugno 2019 del curante, dr. med. __________, specialista psichiatria e psicoterapia FMH, il quale ha affermato:
" (…) Nelle considerazioni del primo marzo 2019 non erano state estrapolate delle frasi in ordine confusivo della perizia del Dr. __________.
Le frasi che erano state estrapolate, utilizzato all’interno delle mie considerazioni, seguivano un canovaccio logico ed erano consequenziali a quanto scritto dal perito.
Pertanto non sono state estrapolate delle frasi in modo confusivo come il perito sembrerebbe obiettare nelle sue considerazioni.
Il Dr. __________ riassume poi le questioni significative dal suo punto di vista che cercherò di analizzare.
La prima questione è relativa alla guida ove si pone la domanda se alla guida __________ vi era qualcun altro che si offriva o il signor RI 1 stesso.
Da quanto sembra dal perito dovrebbe essere il signor RI 1.
Nella mia considerazione scrivevo espressamente rispetto alla guida che da quanto era emerso negli incontri emergeva che l’attività che il signor RI 1 faceva nella guida era un’attività molto relativa e di scarso significato nell’ottica della valutazione della capacità lavorativa del signor RI 1 stesso. Concetto che viene ribadito in questa sede.
Il secondo punto che il Dr. __________ considera (…). Rammento che la definizione “stordito” era una definizione che avevo estrapolato dalla perizia del Dr. __________ (punto 4.1 osservazioni sul comportamento e sull’aspetto esteriore). Quindi è il Dr. __________ stesso che ha utilizzato il termine stordito.
Nella mia analisi del primo marzo criticavo questo termine (…)
Il Dr. __________ prende in considerazione successivamente il punto legato alla preoccupazione del lavoro e della situazione familiare come “… non rappresentante una condizione morbosa in senso medico, semmai si tratterebbero di tensioni rilevabili e collegabili sul piano sociale”.
Rammento che la definizione della organizzazione mondiale della salute (OMS) è: “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”. Pertanto non è possibile essere concorde con il perito quando afferma che le preoccupazioni per il lavoro e per la situazione familiare siano tensioni rilevabili e collegabili sul piano sociale e che non appartengono alla conduzione morbosa in senso medico.
Considerato che la salute è il benessere biopsicosociale e anche economico, tutto ciò che appartiene a questi campi rientra all’interno della condizione morbosa lata in senso medico-psichiatrico.
Il capoverso successivo della presa di posizione del perito riguarda quanto scrivevo rispetto alla forza probatoria che il Dr. __________ avesse dato alla valutazione della Dr.ssa __________ del 2015.
Il perito afferma che avrebbe “raccolto le prove che danno forza probatoria al mio elaborato peritale”, prove che sono difficili da ritrovare all’interno della sua valutazione peritale.
Le prove su cui si baserebbe sarebbero i test neuropsicologici.
Rammento che non raramente in una area depressiva i test neuropsicologici risultano assolutamente nella norma. Proprio perché la problematica depressiva non determina un disturbo neurologico.
Il Dr. __________ non condivide il codice diagnostici che sarebbero stati proposti all’interno delle mie considerazioni del primo marzo 2019.
Egli ribadisce che il signor RI 1 presenterebbe una sindrome somatoforme e che, di questa sindrome, egli amplifica i limiti funzionali.
Il perito non chiarisce però come il signor RI 1 amplificherebbe i limiti funzionali.
Avvaloro quindi le critiche sostenute nella mia presa di posizione del primo di marzo 2019 quando suggerivo che il perito avrebbe dovuto usare altri tipi di codifica diagnostica per sostenere le sue diagnosi.
Altrimenti la diagnosi che viene mantenuta è quella di: sindrome depressiva ricorrente di entità media.
Inoltre il perito termina affermando “la terapia farmacologica, sostanzialmente stabile da agosto 2017, senza ricoveri in psichiatria non depone per una condizione depressiva invalidante”. Il signor RI 1 non ha mai necessitato di un ricovero acuto in una clinica psichiatrica poiché non ha avuto mai ideazioni suicidarie acute, in quanto è stato aderente alla farmacoterapia e alla psicoterapia messa in atto.
Pertanto la valutazione peritale del Dr. __________ rimane coerente con la perizia che egli ha prodotto, ma discrepante rispetto alla reale situazione psicopatologica del signor RI 1. Il quale rimane inabile al lavoro in misura completa e continuativa, a causa del suo stato psicopatologico depressivo e ansioso.” (doc. E)
Il 1° luglio 2019 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…) Il collega afferma di aver ricostruito correttamente i passaggi della mia perizia e non in modo “confusivo”. Prendo atto della sua annotazione e non ho altro da aggiungere, se non ribadire che la perizia è giunta a delle conclusioni argomentate ponderando tutti gli elementi che sono in gioco in questo caso. Quello che mi interessa è che un simile affastellamento di frasi, citate e commentate, non distolga dall’organicità e dalla completezza del discorso peritale nel suo insieme.
Rispetto alla guida dei veicoli a motore, è evidente che essa non si possa prendere quale unico elemento di valutazione, ma tale fattore non può neppure essere relegato tra quelli “di scarso significato” come dice il collega. Esso ha un significato, eccome, soprattutto se viene considerato accanto all’attività pubblicitaria fatta rispetto ai viaggi per __________ e a quant’altro ho rilevato nella mia perizia e sul quale non mi ripeto.
In merito ai medicamenti, il tasso ematico ha un senso per dirimere il quesito se una persona li assuma o non li assuma. I valori di farmaci nel sangue sono invece di scarsa utilità quando i farmaci sono assunti regolarmente in terapia.
Non esiste infatti una correlazione standard tra il livello dei farmaci psichiatrici trovati nel sangue e l’effetto sulla vigilanza, essendo la questione molto soggettiva, dipendente dal momento dell’assunzione, dal metabolismo epatico, dalla qualità del riposo notturno nei giorni precedenti e dalle interazioni tra i vari medicamenti.
Sono consapevole della definizione di salute dell’OMS, ma questa non è in nessun modo vincolante per la medicina assicurativa svizzera. In psichiatria assicurativa quello che conta è verificare se le difficoltà sul piano sociale provochino una normale sofferenza emotiva (ovvia e presente in gran parte degli individui in tali condizioni destabilizzanti), oppure se esse abbiano causato una malattia psichiatrica in senso stretto, la quale si sia ormai ampiamente svincolata dagli aspetti sociali originari che l’hanno provocata.
Nel primo caso il soggetto non deve essere invalidato; il problema non va medicalizzato, ma va affrontato prevalentemente sul piano sociale. Nel secondo caso la competenza medica diventa invece indispensabile, perché le soluzioni sociali da sole, non sarebbero comunque sufficienti per ripristinare un pieno equilibrio emotivo.
I test effettuati sono stati presi in considerazione proprio per valutare se i deficit di attenzione e concentrazione palesemente mostrati dal paziente avessero una consistenza oggettiva o fossero amplificati. Tale base oggettiva non è stata per nulla evidenziata.
Il medesimo neuropsicologo scriveva: “il profilo risulta poco compatibile con gli esiti di una meningite, così come una depressione importante, solitamente caratterizzata da disturbi cognitivi maggiormente diffusi a carico della memoria, dell’attenzione e delle funzioni esecutive.
Vi è, inoltre, una discrepanza importante tra come l’assicurato si pone e le sue prestazioni ai test: all’osservazione appare molto compromesso e rallentato, mentre ai test mostra capacità decisamente migliori (profilo cognitivo sostanzialmente nella norma, fatta eccezione per il rallentamento attentivo-esecutivo).
Anche i risultati ottenuti ad alcuni test per la veridicità dei sintomi (Dot Counting Test, SIMS) confermano tali discrepanze e fanno ipotizzare la presenza di un’accentuazione dei disturbi riferiti dall’assicurato. In conclusione, l’assicurato sembra presentare una deflessione dell’umore e un lieve rallentamento che tuttavia tende a mostrare in modo amplificato.”
I motivi di non condivisione della diagnosi di depressione ricorrente, nemmeno di media entità, sono però già stati sostanziati tra perizia e complementi.
Per concludere, prendo atto che il paziente non ha mai riferito delle idee suicidali, ma non esistono solo i ricoveri acuti, bensì anche quelli programmati, soprattutto qualora un caso drammaticamente invalidante, proprio per una supposta depressione (che è una malattia ampiamente curabile e guaribile), non presenti dei miglioramenti nel corso dei mesi.
In questo caso non è stato mai pianificato un ricovero (e va bene!), ma non è stata nemmeno modificata in maniera significativa la terapia farmacologica sin da agosto 2017, cosa che è poco compatibile e difficilmente giustificabile in una condizione depressiva che si vuole definire assai invalidante.” (doc. VII/2)
Il 22 luglio 2019 il curante, dr. med. __________, si è nuovamente espresso in merito, affermando:
" (…) Il Dr. __________ ovviamente, sostiene il suo scritto peritale. Rammento che le mie prese di posizione non si basavano su “affastellamento di frasi”, ma sull’analisi dei punti salienti della perizia del collega.
In relazione alla guida dei veicoli a motore ribadisco quanto già da me scritto il 26 giugno del 2019, di come non si può utilizzare questo elemento, in modo determinante, per arrivare a delle conclusioni in una valutazione peritale.
In relazione a ciò che scrive il perito quando afferma che “in psichiatria assicurativa quello che conta è verificare se le difficoltà sul piano sociale provocano una normale sofferenza emotiva… oppure se esse abbiano causato una malattia psichiatrica in senso stretto, dal quale si sia oramai ampliamente svincolato dagli aspetti sociali originali che l’hanno provocata”, sottolineo come la situazione bio-psico-socio-economica del signor RI 1 ha creato un’invalidizzazione e rinforzato la sua patologia psichiatrica.
Per cui tutto ciò che rientra sul piano sociale con conseguenze e condizionamento sul piano psichico e susseguente rinforzo della psicopatologia ha una valenza medica.
Non è possibile pensare che lo psichiatra possa occuparsi unicamente della psicopatologia o il medico di famiglia unicamente della medicina somatica.
Nell’incontro con il paziente l’intervento medico è diventato ad ampio spettro ed è fondamentale valutare quanto la parte economica e sociale agiscano sul benessere biologico e psicologico. Sappiamo con certezza che una sofferenza socio-economica continuativa porta ad una modificazione della percezione della realtà con susseguente modificazione della forma del pensiero e insorgenza di una psicopatologia depressiva o ansiosa, con conseguente riduzione delle abilità sociali, della prospettiva rispetto ad un rientro professionale futuro, nonché stati di abulia, apatia, disturbi dell’umore e del sonno.
In relazione alla non condivisione della diagnosi di depressione ricorrente, sottolineo quanto da me già descritto e come siamo chiaramente all’interno della depressione ricorrente e non di un’assenza di sofferenza psichiatrica, come il perito vorrebbe far emergere dal suo atto peritale.
In relazione alla definizione “proprio per una supposta depressione (che è una malattia ampiamente curabile e guaribile)”, rammento come la malattia depressiva non sia una malattia ampiamente curabile e guaribile.
Gli interventi che possono essere effettuati in una malattia depressiva sono interventi che possono curare l’episodio depressivo, ma ciò non significa che la persona non avrà più episodi depressivi nella sua vita, pertanto il concetto di guarigione è un concetto ampiamente distante dall’evento finale della cura della malattia depressiva.
Inoltre, tutta la letteratura è concorde con il fatto che almeno il 30/35% di tutte le malattie depressive sono resistenti a qualsiasi tipo di trattamento, anche quelli effettuati con tutte le linee guida definite. Quindi non ci troviamo di fronte ad una malattia ampiamente curabile e guaribile, ma di fronte ad una malattia complessa, difficile e fortemente condizionante la vita del soggetto, che ogni persona vive nella propria unicità e secondo la propria storia personale, le proprie credenze, i propri pensieri, la propria rete di appartenenza e la propria cultura.
La malattia depressiva è molto più complessa di quanto il perito voglia, in modo benevolo, ridurre nella sua semplicità. Ciò significa che anche i ricoveri ospedalieri non sono risolutivi nelle malattie depressive.
Non è raro che il ricovero ospedaliero porti ad un incistamento della patologia depressiva e ad un peggioramento della possibilità per l’individuo, di pensare di potersi riprendere per il futuro.
Non raramente il ricovero agisce anche sull’autostima della persona, che non tollera o non tollererebbe il percepire di essere stato ricoverato in una clinica psichiatrica.” (doc. F)
Il 26 luglio 2019 il perito, dr. med. __________, ha mantenuto la sua valutazione rilevando che il curante “attribuisce ai fattori socio-economici un peso maggiore rispetto a quanto il perito ha giudicato. D’altra parte, lo scritto del perito curante non contiene dei nuovi elementi clinici oggettivi, che siano tali da modificare le conclusioni peritali” (doc. X/1). Il 29 luglio 2019 anche il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, si è riconfermato nelle sue conclusioni (doc. X/3).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6). Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare le conclusioni della perizia psichiatrica del 22 dicembre 2018 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. 60 incarto AI).
Il referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Il perito si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base delle visite effettuate presso di lui.
Al referto va attribuita piena forza probante.
Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato il ricorrente in data 21 settembre 2018 e 19 ottobre 2018 ed aver esaminato sia la perizia della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del 25 settembre 2015 (con i vari complementi), allestita su richiesta dell’assicuratore malattie nell’ambito della domanda di indennità giornaliere e che aveva concluso per una capacità lavorativa totale (pag. 9 e seguenti assicuratore malattie), sia le perizie, allestite anch’esse su richiesta dell’assicuratore malattie, del 13 aprile 2016 e del 12 ottobre 2016 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha invece ritenuto “non proponibile ed esigibile la ripresa dell’attività lavorativa nel proprio lavoro” (pag. 45 e 59 incarto assicuratore malattie), esaminata l’anamnesi, ha spiegato nel dettaglio i motivi per i quali ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente (F.45.4), mentre ha escluso che la sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione (F33.4), possa avere un’incidenza sulla capacità lavorativa.
Lo specialista ha specificato che la prima diagnosi è stata confermata da tutti gli psichiatri che hanno valutato l’insorgente e che è coerente con l’ipotesi di fibromialgia posta dal reumatologo (dr. med. __________, FMH reumatologia, in data 25 agosto 2015 [cfr. pag. 3 incarto assicuratore malattie]), che ha avuto in cura il ricorrente nelle prime fasi della patologia.
Lo psichiatra rammenta che difficilmente una sindrome somatoforme esordisce in maniera acuta, tanto più che l’assicurato ha dichiarato dolori peggiori dopo il licenziamento avvenuto nel 2015 in seguito alla chiusura dell’albergo per il quale lavorava, ma presenti già da anni, almeno dopo la meningite batterica di cui è stato vittima nel 2013. Il perito ha poi spiegato le ragioni per le quali la sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione, non è invalidante. Lo specialista ha affermato che dall’inizio della presa a carico psichiatrica i curanti hanno segnalato una depressione ricorrente con episodi medi-gravi che però sin dal settembre 2015, con la perizia della dr.ssa med. __________, non viene confermata. La diagnosi è poi stata ripresa dall’altro perito, dr. med. __________ sia nell’aprile 2016 che nell’ottobre 2016 e lo psichiatra curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, l’ha confermata nel mese di agosto 2018.
Il perito si è distanziato dalle conclusioni del Dr. med. __________ e del curante, dr. med. __________. Lo specialista ha evidenziato che le dichiarazioni dell’assicurato non sono per nulla attendibili per stabilire il momento del miglioramento, poiché l’insorgente amplifica volontariamente i deficit, ma comunque al momento della perizia non vi erano segni oggettivi di depressione per cui la diagnosi è in remissione.
Lo specialista ha rilevato come il dott. __________, a cui ha affidato l’esame neuropsicologico, ha ipotizzato un’apparente lieve deflessione affettiva, ma il lieve rallentamento attentivo-esecutivo obiettivato ai test neuropsicologici è, con maggior probabilità, da ascrivere all’assunzione di Clonazepam associato a Trittico e forse in dosaggio maggiore del solito durante i giorni della valutazione peritale. Erano infatti assenti altri segni oggettivi di depressione, per cui la patologia è stata considerata decisamente in remissione.
Il perito ha poi evidenziato numerose contraddizioni emerse nel corso dei colloqui con l’assicurato e segnatamente laddove è stata discussa l’osservazione messa in atto dalla polizia in merito alle presunte attività di viaggi in __________, nonché di compravendita di automobili.
Lo specialista ha rilevato che l’insorgente si è descritto spontaneamente come totalmente passivo, con giornate che sarebbero passate a letto, senza nessuna attività e scarsa socializzazione, precisando di guidare rarissimamente e di non riuscire a comunicare. Si è presentato ai colloqui con un atteggiamento apparentemente molto rallentato, stordito. Sennonché, il perito ha evidenziato come “confrontato con quanto è presente agli atti circa i suoi viaggi __________ __________, nonché circa la compra vendita di automobili (…) l’assicurato cambia parzialmente il suo atteggiamento, diventa più vigile e apprensivo. Alla fine ammette, con difficoltà che, da quando è in malattia, avrà fatto circa 9-10 viaggi in __________ ma sostiene che si trattava solo di andare a fare vacanza oppure di raggiungere i parenti per festeggiare qualche evento famigliare. A suo dire non avrebbe mai guidato lui, ma solo i suoi famigliari. Dice fermamente di guidare __________ solo a __________, mai fuori città. Poi però, su mia domanda ammette di essersi recato a __________, ancora nel 2018, per immatricolare alcune auto inerenti all’attività accessoria di compravendita di veicoli. Sostiene tuttavia che tale commercio fosse gestito interamente dal figlio”.
Il perito ha sottolineato che l’insorgente ha immatricolato continuativamente sin dal 2012 una __________. Inoltre __________ auto dell’assicurato sono state immatricolate e poi passate rapidamente di proprietà tra maggio 2014 e luglio 2018, alcune con movimenti anche nello stesso mese.
Lo specialista ha rilevato di non aver trovato segni di depressione ma piuttosto un anomalo rallentamento dell’eloquio, piuttosto artificioso, che gli ha fatto sospettare un’amplificazione dei sintomi, che sono stati confermati dalla valutazione neuropsicologica effettuata dal dott. __________.
Il perito ha inoltre evidenziato che l’insorgente, che inizialmente si descriveva come un grande invalido, ha quindi ammesso alcuni viaggi in __________, dicendo però di non guidare mai e di viaggiare solo per motivi famigliari, pur facendo pubblicità per un servizio di trasporto. Ha anche ammesso di collaborare nell’attività accessoria di compravendita di vetture che sarebbe, a suo dire, del figlio (un ragazzo che però lavora già al 100% e ha una moglie e un figlio piccolo).
Anche il dott. __________, eseguito l’esame neuropsicologico del 16 novembre 2018, nel suo referto del 27 novembre 2018 ha potuto rilevare che il profilo appare poco compatibile con gli esiti di una meningite, così come con una depressione importante, solitamente caratterizzata da disturbi cognitivi maggiormente diffusi a carico della memoria, dell’attenzione e delle funzioni esecutive. Vi è, inoltre, una discrepanza importante tra come l’assicurato si pone e le sue prestazioni ai test: all’osservazione appare molto compromesso e rallentato, mentre ai test mostra capacità decisamente migliori (profilo cognitivo sostanzialmente nella norma, fatta eccezione per il rallentamento attentivo-esecutivo). Anche i risultati ottenuti ad alcuni test per la veridicità dei sintomi (Dot Counting Test, SIMS) confermano tali discrepanze e fanno ipotizzare la presenza di un’accentuazione dei disturbi riferiti dall’assicurato. In conclusione il dott. __________ ha affermato che l’insorgente sembra presentare una deflessione dell’umore e un lieve rallentamento che tuttavia tende a mostrare in modo amplificato (pag. 162 incarto AI).
2.8. Le prese di posizione del 1° marzo 2019 (pag. 197 incarto AI), del 25 giugno 2019 (doc. E) e del 22 luglio 2019 (doc. F) del curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, a cui il dr. med. __________ ha risposto diffusamente in data 6 aprile 2019 (pag. 206 incarto AI) e in data 1° luglio 2019 (doc. VI/2), e le censure sollevate con il ricorso, non sono atte a sovvertire le convincenti e motivate conclusioni peritali.
Il curante insiste nel ritenere la presenza di una sindrome depressiva ricorrente di entità media.
Il perito ha tuttavia spiegato, sia nella perizia, sia nei successivi referti, il motivo per il quale tale diagnosi è in remissione e non ha alcuna incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente (pag. 152-153 incarto AI). Il dr. med. __________, come più volte rammentato, sulla base anche del consulto neuropsicologico del dott. __________, ha rilevato come non vi sono segni oggettivi per una depressione per cui la diagnosi è stata posta in remissione.
Egli ha in particolare evidenziato come l’assicurato “amplifica volontariamente i deficit” (pag. 157 incarto AI), come vi è un “anomalo rallentamento dell’eloquio piuttosto artificioso” comprovato dalla valutazione neuropsicologica e come nell’ambito della discussione circa la presunta attività di compravendita di automobili e di trasporto di persone in __________ l’interessato, che inizialmente si presentava come un grande invalido, ha parzialmente cambiato il proprio atteggiamento, diventando più vigile ed apprensivo ed ha poi ammesso alcuni viaggi in __________, pur contestando di essere alla guida, e di collaborare nell’attività accessoria, che sarebbe del figlio, di compravendita di vetture, recandosi a __________ per immatricolare alcune automobili.
Da rilevare che nell’ambito di un colloquio avvenuto presso l’UAI il 27 agosto 2018 l’insorgente aveva sostenuto di guidare solo fino a __________ e nei paraggi di casa sua (pag. 136 incarto AI).
Contrariamente alla tesi ricorsuale non si tratta di pochi viaggi a __________ che hanno messo in dubbio la credibilità dell’insorgente, ma di più elementi che nel loro insieme hanno concorso nel far ritenere al perito l’assenza della diagnosi di depressione ricorrente di entità media come invece stabilito dal curante.
Basti del resto esaminare le due locandine di cui a pag. 128 dell’incarto AI. Nella prima figurano le foto di __________, il nome per esteso del ricorrente, nonché il numero di telefono da lui stesso indicato nella richiesta di prestazioni AI (pag. 4 incarto AI) e confermato nell’ambito del colloquio del 27 agosto 2018 presso l’UAI (pag. 135 incarto AI) e l’indicazione “__________”, che tradotto significa “trasporto furgoni di passeggeri e merci” (transalate.google.ch). Nella seconda, oltre alle foto di __________, il cognome dell’insorgente, con due numeri di telefono, tra cui il primo che corrisponde a quello fornito con la domanda di prestazioni AI, figura la medesima indicazione “__________” e l’aggiunta “__________” (cfr. anche pag. 49-50 incarto AI). Nell’ambito del colloquio del 27 agosto 2018 presso l’UAI l’interessato ha ammesso che anche il secondo numero di telefono gli appartiene (pag. 138 incarto AI: “[…] si è ancora in uso. Mi serve quando mi trovo in __________. È un abbonamento e non una prepagata. La fattura si trova in __________ e arriva a casa di mia mamma”).
Queste circostanze non erano note al dr. med. __________ quando, nel 2016, ha allestito le perizie per l’assicuratore malattie giungendo ad una conclusione diversa, e permettono di ritenere, come rileva il perito, una certa capacità nello svolgere pratiche amministrative, stare in mezzo alla gente, comunicare adeguatamente, investire nella realtà esterna, rendersi utile, superare i limiti dettati dai dolori (pag. 155 incarto AI).
Inoltre il dr. med. __________, a differenza del dr. med. __________, oltre a non aver effettuato alcun esame neuropsicologico, non ha allestito la perizia psichiatrica secondo i criteri posti recentemente dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), ma ha redatto due referti di 5, rispettivamente 4 pagine, in cui, ad una breve anamnesi medica e sociale, ha fatto seguito la descrizione dei dati soggettivi, l’esame psichiatrico e la discussione finale (pag. 41-45 e 56-59 incarto AI).
Il dr. med. __________ ha invece allestito il referto attraverso una procedura probatoria strutturata in cui ha risposto ad ulteriori specifiche domande (pag. 110 incarto AI). La critica dell’insorgente secondo cui lo specialista non avrebbe rispettato le direttive vigenti nell’ambito dell’allestimento delle perizie psichiatriche non trova conferma. Lo stesso dr. med. __________ l’11 marzo 2019 ha rilevato che la sua perizia “segue le linee guida per le perizie psichiatriche e le raccomandazioni più recenti della medicina assicurativa, basandosi su un apprezzamento globale del caso e ponderando tutti gli elementi che lo costituiscono” (pag. 204 incarto AI).
Del resto, il dr. med. __________ ha evidenziato di non aver dato alcuna forza probatoria né alla perizia della dr.ssa med. __________ né a quella del dr. med. __________, ma di aver raccolto le prove nell’ambito della sua valutazione peritale e di aver definito, applicando l’abituale principio della verosimiglianza preponderante, le fasi nel corso delle quali si è sviluppata la patologia.
Certo, il ricorrente si lamenta della circostanza secondo cui l’assicuratore malattie, fondandosi sulle perizie del dr. med. __________, ha versato le indennità giornaliere sulla base di una completa incapacità lavorativa dal 1° ottobre 2015 al 29 settembre 2017 (cfr. pag. 63 incarto assicuratore malattie).
Va tuttavia rammentato che in DTF 126 V 288 l’allora TFA, pur ponendo il principio secondo il quale il medesimo danno alla salute, di principio, dà diritto al medesimo grado d’invalidità in ambito LAI, LAINF e LAM (cfr. DTF 126 V 288, consid. 2a), lo ha nel contempo relativizzato, stabilendo che sia l’assicuratore contro gli infortuni che l’assicuratore AI devono stabilire il grado d’invalidità autonomamente (cfr. anche la DTF 133 V 549, consid. 6.1).
In concreto, del resto, a prescindere dalla circostanza che non viene precisato se le prestazioni di malattia sono state riconosciute in base al diritto privato (LCA) od al diritto pubblico (LAMal), se è vero che l’assicuratore malattie ha deciso di versare le indennità al 100% per due anni sulla base della perizia del dr. med. __________, d’altra parte non va sottaciuto che, oltre alla circostanza che la perizia non è stata allestita secondo i criteri più stringenti posti dalla giurisprudenza in ambito AI, il perito si è espresso unicamente sulla capacità lavorativa nell’ultima attività svolta dal ricorrente senza stabilire se e in che modo l’interessato avrebbe potuto svolgere un’attività idonea al suo stato di salute (pag. 45 incarto assicuratore malattie: “[…] attualmente non proponibile ed esigibile la ripresa dell’attività lavorativa nel proprio lavoro”; pag. 59 incarto assicuratore malattie: “[…] attualmente non proponibile ed esigibile la ripresa dell’attività lavorativa nel proprio lavoro”). Inoltre, come visto, oltre a non aver effettuato alcun esame neuropsicologico, non era al corrente che l’assicurato ha aiutato il figlio nell’attività accessoria di compravendita di automobili e che ha allestito pubblicità per un’attività di trasporti __________ __________.
Non vi era alcun motivo per l’UAI e per il dr. med__________ di aderire alla perizia del dr. med. __________ senza effettuare ulteriori accertamenti maggiormente approfonditi.
Il perito ha inoltre preso in considerazione quanto affermato dal dott. __________, ossia che vi è un’apparente lieve deflessione affettiva, ma ha spiegato che il lieve rallentamento attentivo-esecutivo obiettivato dai test neuropsicologici è con maggior probabilità da ascrivere all’assunzione di Clonazepam associato a trittico e forse in dosaggio maggiore del solito durante i giorni della valutazione peritale. Per quanto concerne il rimprovero del ricorrente secondo cui il dr. med. __________ non ha effettuato alcun test ematico per comprovare tale fatto, il perito ha evidenziato come il test ematico ha un senso solo per accertare se una persona assume oppure no i medicamenti. I valori dei farmaci sono invece di scarsa qualità quando sono assunti regolarmente. Del resto lo stesso dott. __________ ha rilevato che il profilo del ricorrente risulta poco compatibile con una depressione importante ed ha evidenziato una forte discrepanza tra come l’assicurato si pone e le sue prestazioni ai test (pag. 162 incarto AI).
L’insorgente rimprovera al perito di aver effettuato unicamente due visite, senza approfondire maggiormente la situazione, allorché in caso di depressione ricorrente sarebbe necessario effettuarne un numero maggiore.
Questo TCA evidenzia che, oltre alle visite presso il dr. med. __________, il ricorrente è stato visto anche dal dott. __________, che, pur non essendo psichiatra, è giunto a conclusioni simili a quelle del perito quo alla questione relativa all’amplificazione dei sintomi ed alla discrepanza tra come l’assicurato si pone ed i reperti oggettivi. Spetta inoltre al perito, sulla base delle risultanze degli esami effettuati decidere la necessità o meno di ulteriori approfondimenti. Avendo potuto escludere, per i motivi più volte esposti, la presenza di una depressione medio-grave, lo specialista ha ritenuto, correttamente, di poter decidere sulla base delle due visite effettuate a distanza di circa un mese l’una dall’altra (21 settembre 2018 e 19 ottobre 2018). Lo stesso perito, l’11 marzo 2019 ha evidenziato come “per quanto mi concerne posso confermare di aver verificato uno status stabile su un arco di tempo sufficiente. Non erano necessarie visite aggiuntive per delineare un caso già chiaro” (pag. 203 incarto AI).
Non trova conferma neppure la censura secondo cui il dr. med. __________ si sarebbe contraddetto poiché da una parte dice che la depressione è in remissione e la cura messa in atto produce il massimo miglioramento possibile, mentre poi ha indicato che la prosecuzione della cura serve per evitare peggioramenti, allorché semmai è utile per stabilizzare la patologia.
Le due affermazioni si completano. L’assunzione dei medicamenti impedisce un peggioramento dello stato valetudinario, ma non permette un ulteriore miglioramento dello stato di salute.
Il ricorrente rimprovera al perito di non aver indicato l’attività lavorativa che potrebbe svolgere, allorché da una parte afferma che non vi sono limitazioni dei requisiti che deve rispettare l’attività lucrativa dell’assicurato mentre dall’altra ha rilevato la necessità di effettuare pause al bisogno che tuttavia non riducono il rendimento in misura superiore al limite del 20% indicato nella perizia.
Il TCA rammenta che il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Non è pertanto compito del perito quello di indicare precisamente quali professioni può ancora svolgere l’insorgente.
L’assicurato sostiene che il dr. med. __________ avrebbe attestato una capacità lavorativa del 50% fino a luglio 2017 e poi dell’80% da agosto 2017 senza alcuna motivazione. Lo specialista si sarebbe scostato dalle attestazioni in senso contrario del dr. med. __________, del curante psichiatra, dr. med. __________ e del curante dr. med. __________, FMH medicina interna e avrebbe ritenuto un miglioramento dello stato di salute senza alcun fondamento, allorché lo stesso perito sostiene di non avere elementi medici oggettivi per procedere con tale valutazione.
Il dr. med. __________ in data 11 marzo 2019 ha spiegato che in sede di perizia aveva evidenziato di non avere elementi medici oggettivi per decidere con sicurezza sul periodo precedente, essendo comunque stata incrementata e modificata in maniera discreta la terapia antidepressiva. Egli aveva affermato di non essere in grado di dire “se avesse ragione la Dr.ssa __________, la quale negava una depressione maggiore già in settembre 2015 oppure il Dr. __________ che la confermava ancora in ottobre 2016”, ma che comunque “anche ammettendo una maggiore gravità della psicopatologia fino a agosto 2017, considerato che i deficit sono stati presentati dall’assicurato in maniera amplificata, la percentuale di inabilità lavorativa va comunque considerata ridotta rispetto a quanto certificato dal curante” ed ha stabilito un’incapacità lavorativa del 50% in luogo dell’incapacità lavorativa completa attestata dal dr. med. __________ (e dal dr. med. __________). Egli ha poi aggiunto che “nessun ricovero in psichiatria è stato effettuato e la terapia antidepressiva risulta sostanzialmente stabile, salvo piccole modifiche trascurabili da agosto 2017. Addirittura, in occasione della valutazione peritale, la componente antidepressiva della cura risulta ridotta rispetto al passato. I dati indiretti suggeriscono quindi un miglioramento tangibile della depressione almeno da agosto 2017 in avanti” e che per “l’inabilità durante il periodo precedente la perizia e per stabilire la data del miglioramento ho quindi portato avanti un ragionamento basato sul criterio della verosimiglianza preponderante, tenendo nella dovuta considerazione tutti gli elementi emersi dall’indagine peritale. I periodi da me indicati si basano quindi su un ragionamento fondato e non sono arbitrari”.
Il 1° luglio 2019 ha precisato che in “questo caso non è stato mai pianificato un ricovero (e va bene!), ma non è stata nemmeno modificata in maniera significativa la terapia farmacologica sin da agosto 2017, cosa che è poco compatibile e difficilmente giustificabile in una condizione depressiva che si vuole definire assai invalidante” (doc. VI/2).
La valutazione del perito va confermata. Il dr. med. __________, alla luce dei fatti emersi nel corso della procedura amministrativa, e meglio l’amplificazione dei sintomi, le discrepanze tra come si pone e i reperti oggettivi, l’aiuto prestato al figlio nell’attività accessoria di compravendita delle automobili e le capacità organizzative ed amministrative dimostrate (segnatamente creazione di pubblicità per trasporti nel __________, immatricolazioni di automobili, ecc.), sconosciute al dr. med. __________, non poteva fondarsi acriticamente sulla perizia eseguita nell’ambito dell’assicurazione malattie. D’altra parte, sempre per i medesimi motivi e ritenuto che non condivide le valutazioni del medico curante circa la presenza di una depressione medio-grave, non poteva neppure seguire ciecamente quanto affermato dal dr. med. __________.
Sulla base degli esami peritali e dell’esperienza maturata quale perito, il dr. med. __________ ha potuto ricostruire la capacità lavorativa del ricorrente nel corso del tempo.
Quanto al miglioramento dello stato di salute dal mese di agosto 2017, esso, come visto, è stato ricostruito anche in seguito alla modifica della terapia farmacologica assunta dal ricorrente dal mese di agosto 2017 (pag. 60, 149 [pag. 9 perizia] e 154 [pag. 14 perizia] incarto AI), poi rimasta stabile perlomeno fino al momento delle visite peritali (cfr. doc. VI/2 in fine), quando il dr. med. __________ ha potuto verificare l’assenza di segni oggettivi di depressione (pag. 13 perizia = pag. 153 incarto AI) e che ha portato il perito ad accertare una modifica, in positivo, dello stato valetudinario del ricorrente. Lo specialista ha rilevato che da agosto 2017 la depressione maggiore è in remissione e permangono dolori somatoformi uniti ad una riduzione della componente energetica tipica di tale sindrome. Restano tuttavia notevoli capacità di attivazione dell’assicurato, il quale nonostante la sindrome somatoforme e l’ingente terapia con effetto sedativo, riesce comunque a guidare la propria vettura senza limitazioni. Egli è in grado di fare pratiche amministrative, di stare in mezzo alla gente, di comunicare adeguatamente, di investire sulla realtà esterna, di rendersi utile, di superare ampiamente i limiti dettati dai dolori (pag. 15 perizia, pag. 155 incarto AI).
Non vi sono pertanto motivi per mettere in dubbio le conclusioni peritali in merito alla capacità lavorativa del ricorrente.
Infine il curante nell’ultima presa di posizione del 26 luglio 2019 insiste sui fattori socio-economici in cui si trova l’insorgente a cui attribuisce un peso maggiore rispetto al perito. Si tratta tuttavia di una diversa interpretazione dello stesso stato valetudinario che non permette al ricorrente di sovvertire le convincenti valutazioni peritali.
Va qui rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).
Con sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 il TF ha inoltre rammentato, al consid. 4.2, che “il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti)” e che “al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo”.
In queste condizioni non vi è alcun motivo per scostarsi dalla perizia del dr. med. __________, le cui conclusioni sono pure state confermate dal medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, e per ritenere una violazione dell’art. 43 LPGA.
A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In conclusione va confermato che l’insorgente è stato abile al lavoro al 50% dal 24 agosto 2015 al 31 luglio 2017 ed è abile al lavoro all’80% dal 1° agosto 2017, e ciò in qualsiasi attività.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto non è necessario allestire un’ulteriore perizia psichiatrica.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.9. Va ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità è corretto.
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In concreto l’insorgente, rettamente, non contesta la presa in considerazione del reddito statistico evinto dalla tabella TA1, settore economico 55-56 (servizi di alloggio e ristorazione), attività semplici e ripetitive. Non è infatti possibile stabilire quanto avrebbe conseguito se avesse continuato a lavorare per il precedente datore di lavoro, giacché l’albergo per il quale lavorava ha chiuso definitivamente.
Sulla base dei dati della tabella TA1 2016 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016 [l’UAI ha utilizzato la tabella 2014 ed ha aggiornato i dati al 2016 {cfr. pag. 177 incarto AI}, allorché la tabella 2016 è stata pubblicata il 26 ottobre 2018, ossia prima dell’emissione della decisione impugnata del 28 maggio 2019) emerge che l’interessato quell’anno avrebbe potuto conseguire un reddito di fr. 50’053 (3'935 X 12 : 40 X 42.4 [cfr. la tabella “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”]).
Nel 2017 esso sarebbe ammontato a fr. 50’315 (50'053 : 42.4 X 42.5 [cfr. la tabella “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”]: 104.7 X 105 [cfr. tabella T1.1.10 indice dei salari nominali Uomini 2011-2018).
Nel 2018 a fr. 50'340 (50'315 : 42.5 X 42.4 : 105 X 105.3).
2.10. Circa il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'803.40 (fr. 64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Aggiornando questo dato al 2017, costante l’orario di lavoro settimanale (41.7), il reddito ammonta a fr. 67’123 (66'803 : 104.1 X 104.6).
Nel 2018, con orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si ott