Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.05.2020 32.2019.127

25. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·14,170 Wörter·~1h 11min·4

Zusammenfassung

2° domanda. Diniego rendita. 17 LPGA. Violazione diritto di essere sentito per non avere ricevuto l’incarto completo. Inchiesta economica per indipendenti. Prepensionata: no metodo misto, ma proporzionale. Prozentvergleich: grado AI 30% (come in passato)

Volltext

Incarto n. 32.2019.127   PC/DC/sc

Lugano 25 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 24 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Il 10 dicembre 2009 RI 1, nata il __________ 1959, a quel tempo attiva in qualità di docente di lingue nominata a tempo pieno (100% pari a 24 ore settimanali a partire dall’anno scolastico 2006/2007: cfr. doc. 291, pag. 1163 incarto AI) per lo __________, ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando "fibromialgia, artrosi, ernie cervicali, cefalea, emicrania, dolori alla schiena, tunnel carpale" e i postumi di un infortunio del 17 maggio 2009 nel quale ha riportato alcune contusioni alle vertebre. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui la perizia pluridisciplinare del 14 marzo 2012 di natura reumatologica, neurologica e psichiatrica a cura del __________ di __________, che ha attestato sostanzialmente un'abilità lavorativa a tempo pieno ma con riduzione del rendimento del 30 % al massimo nella sua attività abituale, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito: UAI) con progetto di decisione del 20 novembre 2012 ha respinto la domanda di prestazioni per carenza di invalidità (grado d'invalidità inferiore al 40 %). Preso atto delle successive osservazioni, rispettivamente dei nuovi atti medici prodotti dall'assicurata, l'UAI ha eseguito un complemento istruttorio, segnatamente di natura valetudinaria, come pure a un aggiornamento di natura economica, confermando il rifiuto di prestazioni con decisione del 14 agosto 2013.

                                         Con STCA 32.2013.160 del 28 luglio 2014 questa Corte ha respinto il ricorso inoltrato il 14 settembre 2013 dall'assicurata, rappresentata dall'avv. RA 1, confermando il rifiuto del diritto ad una rendita di invalidità e ritenendo non necessari ulteriori approfondimenti medici (doc. 224 incarto AI). Questa decisione è stata confermata dall'Alta Corte con STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015 (doc. 233 incarto AI).   

                               1.2.   L'11 aprile 2016 RI 1, sempre per il tramite dell'avv. RA 1, ha inoltrato all'UAI una domanda di riesame del suo stato di salute, a seguito di un peggioramento intervenuto nel frattempo, sulla base di svariata documentazione medica ed, in particolare, degli scambi intervenuti tra il medico curante e l'assicurazione malattia (doc. 236 incarto AI). 

                                         In data 3 maggio 2016 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato che tale documentazione giustificava l'entrata in materia della nuova domanda di prestazioni (doc. 238 incarto AI).

                                         Su richiesta del 4 maggio 2016 dell'UAI (doc. 239 incarto AI), il 20 maggio 2016 RI 1 ha inoltrato all'amministrazione il formulario di domanda, debitamente compilato e firmato, volto all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 245 incarto AI).  

                               1.3.   Nel frattempo, dal profilo professionale, RI 1 ha chiesto ed ottenuto svariate autorizzazioni a svolgere l’attività accessoria di “organizzatrice di corsi, per effettuare le supervisioni e quale supporto per la formazione psicopedagogica dei docenti” presso la “Scuola __________ di __________” (cfr. doc. 240, in particolare, pag. 897, 898, 901, 902 incarto AI).

                                         RI 1 ha chiesto ed ottenuto una riduzione della nomina dal 100% al 79.1667% (pari a 19 ore settimanali a partire dall’anno scolastico 2010/2011) rispettivamente al 50% (pari a 12 ore settimanali a partire dall’anno scolastico 2014/2015); nel corso della sua carriera scolastica ha chiesto ed ottenuto pure svariati congedi (parziali o totali) non pagati (cfr. doc. 291, pag. 1163 e 1164 incarto AI). RI 1 ha, infine, chiesto ed ottenuto il prepensionamento avvenuto il 1° settembre 2017 (cfr. doc. 291, pag. 1137 e 1139 incarto AI).

                               1.4.   Con decisione incidentale del 31 gennaio 2018 l’UAI ha respinto la richiesta dell’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, di potere visionare l’incarto, in quanto la valutazione del grado di invalidità era, a quel momento, in fase di istruttoria, invitandola ad attendere sino al momento dell’emissione del preavviso (doc. 314 incarto AI). Adito su ricorso dell'assicurata (doc. 316 incarto AI), questa Corte, dopo avere esperito un’udienza il 30 maggio 2018 (doc. 333 incarto AI), con decisione del 4 giugno 2018, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione, “nota alle parti e consistente nell’annullamento della decisione incidentale del 31 gennaio 2018 e nella concessione da parte dell’Ufficio AI all’avv. RA 1 dell’accesso agli atti dell’incarto AI, se del caso impedendo tale accesso a documenti che potrebbero intralciare l’inchiesta in corso.” (doc. 334 incarto AI). L’UAI ha trasmesso al legale in data 15 giugno 2018 l’incarto parziale AI (masterizzato su CD) in questione (doc. 339 incarto AI).

                               1.5.   Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere acquisito agli atti l’incarto LAINF, il rapporto finale del 17 luglio 2017 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 281 incarto AI), l’annotazione del 13 ottobre 2017 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 286 incarto AI), l’annotazione del 16 ottobre 2017 del dr. med. __________ (doc. 288 incarto AI), il rapporto del 5 dicembre 2018 dell’inchiesta per attività professionale indipendente del 24 ottobre 2018 (doc. 354 incarto AI) ed il relativo complemento del 15 maggio 2019 (doc. 373 incarto AI), il rapporto medico del 3 dicembre 2018 del dr. med. __________ (doc. 355 incarto AI), l’annotazione del 25 marzo 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 361 incarto AI) - l’UAI, con decisione del 24 maggio 2019 (doc. 375 incarto AI; preavvisata il 3 aprile 2019: doc. 367 incarto AI), ha rifiutato all'assicurata il diritto a presta-zioni AI, a fronte di un grado di invalidità nullo (doc. 375 incarto AI).

In tale occasione l’amministrazione ha osservato quanto segue:

" Esito degli accertamenti:

(…)

In fase d'istruttoria documentale svolta dall'Ufficio Al (di seguito UAI), è emerso che al momento della nuova richiesta di prestazioni la Signora RI 1 era attiva quale docente di tedesco presso __________ con attività svolta presso il __________ con nomina al 50% (corrispondente a 12/24 ore settimanali). La valutazione del dossier propendeva quindi verso il metodo misto, con una ripartizione quota parte salariata al 50% essendo ella nominata in tale misura dall'01.09.2014 (anno scolastico) e casalinga al 50%.

Tuttavia, i nuovi elementi ricevuti all'incarto, mirati ad ampliare la documentazione già presente, hanno permesso all'UAI di appurare che ella, oltre all'attività amministrativa sopra citata, svolgeva anche il ruolo di quadro superiore per la ditta __________, di cui risulta essere fondatrice, socia e direttrice. Pertanto l'aspetto relativo all'economia domestica (casalinga) non era giustificato.

Siamo inoltre stati resi attenti che la Signora RI 1 ha fatto richiesta e ottenuto il prepensionamento a far capo dall'01.09.2017, come riportato dal Servizio Integrazione Professionale (SIP) nell'annotazione datata 26.04.2017.

Sotto il profilo medico è stato appurato, di fatto, uno stato di salute invariato rispetto alla precedente valutazione espletata dall'UAl.

Come indicato in precedenza, dall'01.09.2017 vi è stato il prepensionamento. Da tale momento l'unica attività svolta risulta essere quella presso la ditta __________.

Il mansionario determinato in sede d'inchiesta, per tramite del Servizio Ispettorato UAI, include attività che rispecchiano i limiti funzionali della Signora RI 1.

Tale occupazione non viene solo considerata consona allo stato di salute, ma l'implementazione dei servizi forniti, la possibilità di poter gestire il carico lavorativo in relazione all'ubicazione dell'immobile (luogo in cui ella vive), l'ausilio fornito dai collaboratori e degli appositi strumenti informatici, oltre alla gestione della nuova attività svolta tramite __________ situata in __________, forniscono chiari elementi di un potenziale remunerativo che preclude il diritto a prestazioni Al.

Va aggiunto che la stessa Signora RI 1 ha dato piena disponibilità ed ha saputo ampliare il ventaglio di servizi all'interno della propria ditta. In riferimento all'obbligo a cui è soggetto ogni Assicurato a diminuire il danno alla salute, che scaturisce da un principio generale del diritto delle Assicurazioni Sociali in virtù del quale l'Assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa (se necessario in una nuova professione), si dispone di ulteriori elementi a sostegno della presente valutazione.

Dal profilo economico si precisa che non risulta possibile procedere con un raffronto dei redditi per le attività svolte per la __________ prima e dopo il danno alla salute (in precedenza attività accessoria a quella di nomina, poi attività divenuta principale). Non si può inoltre fare affidamento alla contabilità per definire il Reddito da valida (Rh) e da invalida (Ri), poiché come indicato dal Servizio Ispettorato - nell'apposito rapporto d'inchiesta - la retribuzione formale non corrisponde alle attività realmente svolte. Per definire il grado d'invalidità va applicato quindi il metodo del raffronto percentuale dei redditi. Tuttavia, non essendoci inabilità lavorative per i motivi precedentemente esposti, per quanto attiene l'attività presso la ditta __________ (medicalmente esigibile e divenuta la principale occupazione della Signora RI 1), si determina un discapito economico nullo come evidenziato in precedenza.

In conclusione, in assenza di un grado d'invalidità minimo del 40% (Art. 28 LAI), il diritto ad una rendita Al è precluso.

In considerazione della situazione fin qui descritta, non si entra nel merito di provvedimenti professionali.” (doc. 375, pag. 1553 incarto AI)

                                         L’UAI ha pure puntualizzato quanto segue:

" Profilo medico

A livello medico gli elementi clinici oggettivano una valutazione sovrapponibile a quella determinata nella precedente decisione con conferma della valutazione resa.

Metodo di valutazione

(…) Appurato quindi che la Signora RI 1 era da considerare anche in parte indipendente (quota parte non determinata a causa delle informazioni discordanti fornite), il dossier è stato sottoposto al Servizio Ispettorato per far chiarezza in merito all'effettivo impegno dedicato alla scuola __________.

Nel rapporto d'inchiesta redatto in data 05.12.2018 vengono forniti ulteriori elementi a sostegno dell'esclusione della quota parte casalinga. Con domande mirate è stato possibile ricostruire l'effettiva riduzione del ruolo di docente (in qualità di dipendente __________ presso il __________), in favore di un sempre più crescente impegno indirizzato all'attività indipendente. Non solo la Signora RI 1 ha implementato i servizi offerti da tale attività nel corso del tempo, ma è riuscita anche ad avviarne una seconda in __________ (__________). Con il pensionamento anticipato entrato in vigore dall'01.09.2017 non vi erano quindi più limiti di tempo (annessi allo svolgimento del ruolo di docente per __________), ma ogni sforzo poteva essere dedicato al miglioramento delle proprie attività indipendenti. Ella ha inoltre indicato che non era possibile determinare un orario di lavoro, specificando di essere disponibile per le attività svolte per __________ al 100%.

Per concludere questa considerazione possiamo quindi affermare quanto segue:

oltre al ruolo di docente, la Signora RI 1 svolgeva in via parallela anche quello di direttrice. La diminuzione della percentuale lavorativa presso il Cantone veniva compensata con l'impegno nella gestione dell'attività indipendente (oltre all’avvio e alla gestione di una seconda attività in __________). Prendendo atto del prepensionamento entrato in vigore dall'01.09.2017 ella deve essere considerata, con verosimiglianza preponderante, ancora attiva professionalmente in misura completa.

Aspetto economico

In assenza di modifiche ritenute nell'ambito medico, l'aspetto economico non ha motivo di essere rivalutato.

(…).

Nel rapporto d'inchiesta redatto dal Servizio Ispettorato, per quanto riguarda __________, viene riportato che l'apertura è avvenuta nel 2016 e che la Signora RI 1, così come i suoi collaboratori, possono trascorrere in quel luogo dei periodi prolungati a dipendenza delle necessità. Nello stesso, la Signora RI 1 ha spiegato che ella si trova fisicamente presente, nella sua abitazione accanto alla struttura lavorativa. Il progetto è stata una sua idea e l'intenzione è quella di trasferirsi in quel luogo in via definitiva, non appena si presenteranno le dovute condizioni personali.

Il dossier è stato tuttavia sottoposto al Servizio Ispettorato per ulteriori precisazioni in merito ai punti sollevati dall'Avvocato RA 1. La presa di posizione espressa dall'Ispettrice viene qui di seguito riportata:

Le osservazioni presentate dal rappresentante legale dell'assicurata meritano due precisazioni.

Innanzitutto nella prima parte di 3 delle Osservazioni, l'Avv. RA 1 descrive chiusure in perdita da parte della __________ negli esercizi 2015 e 2016, perdite che non giustificherebbero "le conclusioni dell'Ufficio Al".

Com'è noto - per i dettagli rimando al Verbale di audizione dell'Ispettorato fiscale, del settembre 2018 - le perdite sono riconducili unicamente agli investimenti effettuati dalla __________ presso __________; pertanto non si vede il nesso di causalità con il danno alla salute dell'assicurata.

In secondo luogo, laddove l'Avv. RA 1, all'ultimo paragrafo di pag. 2 delle Osservazioni, precisa che gli immobili in Calabria sono in "locazione/affitto", vorrei a mia volta riportare l'attenzione sul contenuto dell'Ispezione fiscale, dove viene si descritto l'ammontare degli affitti ma in previsione dell'acquisto degli immobili; si parla infatti di affitti "che divengono rate di acquisto". Solo la "villetta presa privatamente in affitto" dall'assicurata (vedi pag. 4 del Verbale) può essere considerata a parte, villetta che non fa parte, appunto, di __________.

A titolo abbondanziale vorrei altresì far notare come all'assicurata siano stati attribuiti vantaggi fiscali sia per il 2015 che per 11 2016. Vediamo inoltre come sia a pagina 5 che a pagina 6 del Rapporto si faccia menzione a prestiti concessi dalla __________ all'assicurata, prestiti valutati in precedenti occasioni come forme dissimulate dell'utile.

Vuoi per le fonti finanziarie dell'investimento, vuoi per la successiva gestione, la __________, e conseguentemente l'assicurata che la rappresenta, hanno un coinvolgimento diretto ed evidente nella gestione dei finanziamenti e in tutte le decisioni al riguardo.

A conferma degli elementi in precedenza espressi, l'importanza del ruolo svolto all'interno di __________ dalla Signora RI 1 è confermato dal fatto che ella risulta essere l'unica socia (detentrice di 20 quote da CHF 1'000.-) e gerente con firma individuale della __________. (…)”

                               1.6.   Contro la precitata decisione del 24 magio 2019 RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulandone l'annullamento e il rinvio degli atti “all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici ed economici e meglio ai sensi dei considerandi” (doc. I, pag. 14). 

                                         Il patrocinatore dell'assicurata contesta innanzitutto la valutazione medica operata dall’amministrazione, in quanto la sua cliente, a seguito di un peggioramento del proprio stato di salute, è abile al lavoro al 50%. Ciò che è stato peraltro confermato anche dal medico SMR nel rapporto finale del 17 luglio 2017. A fronte quindi delle nuove problematiche di salute di cui è affetta la sua assistita, a torto l’UAI nella decisione avversata sostiene che lo stato di salute dell’assicurata risulta sovrapponibile a quello presente in occasione della prima domanda di prestazioni. La decisione dell’amministrazione deve essere annullata già solo per questo motivo e gli atti ritornati all’UAI affinché esperisca una perizia medica esterna.

Dal settembre 2017 l’assicurata non è più impiegata a tempo pieno come docente, ma svolge a tempo parziale un’attività dirigenziale presso la scuola __________. Per il resto del tempo a sua disposizione, oltre ad occuparsi delle cure di cui necessita, svolge le mansioni consuete e, in questo contesto, pure si occupa della cura del figlio con problematiche psichiche. La scelta di interrompere l’attività come docente presso il __________ è quindi prevalentemente imposta per potersi dedicare al figlio disabile. A fare tempo dal suo prepensionamento l’assicurata ha continuato a lavorare presso la scuola __________, ricoprendo il ruolo gestionale (per esempio, occupandosi dell’assunzione degli insegnanti, di decidere in merito ad investimenti e occupandosi marginalmente anche di alcune lezioni di lingua, nonché offrendo consulenza ad insegnanti e studenti) in misura del 50%. Per il restante 50% l’assicurata è casalinga, in quanto si occupa del figlio con problemi psichici e della cura dei propri problemi fisici che la costringono a svolgere lunghe sedute giornaliere di fisioterapia. A torto, l’UAI ha considerato l’assicurata attiva professionalmente al 100%. Nel caso di specie doveva, quindi, essere applicato il metodo misto (50% casalinga e 50% salariata). La decisione dell’amministrazione deve, pertanto, essere annullata anche per questo motivo e gli atti ritornati all’UAI affinché esperisca una inchiesta domiciliare.

                                         Secondo il rappresentante dell’assicurata l’UAI avrebbe pure dovuto approfondire, conformemente al principio inquisitorio (art. 43 LPGA), i risvolti economici. In particolare, avrebbe dovuto stabilire, “quanto il lavoro svolto dall'assicurata all'interno della società abbia un influsso sugli utili e le perdite della società, rispettivamente, quanto la capacità lavorativa limitata dell'assicurata influenzi l'andamento della società. Considerato il limitato approfondimento sull'attività dell'assicurata alla __________ l'Ufficio Al non ha sufficienti elementi per stabilire che "... per quanto attiene l'attività presso la ditta __________ ... si determina un discapito economico nullo ..." (…). Senza poi dimenticare che l'Ufficio Al ritiene che le perdite subite dalla società in relazione con il finanziamento di __________ non siano da prendere in considerazione poiché mancanti del nesso di causalità con il danno alla salute dell'assicurata, sebbene detti investimenti possono essere stati fatti nel tentativo di compensare la perdita di guadagno dovuta al danno alla salute dell'assicurata; allo stesso tempo però gli utili della società sono utilizzati dall'Ufficio Al per stabilire che l'assicurata non ha alcun discapito economico derivante dalla sua invalidità. Questo atteggiamento risulta contraddittorio. Proprio al fine di distinguere le perdite e gli utili della società dal guadagno dell'assicurata, è necessaria un'indagine approfondita della situazione economica dell'assicurata, e non solo di quella della società. Anche sotto questo aspetto, la decisione impugnata quindi, basandosi su degli accertamenti economici lacunosi ed insufficienti, merita di essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per i necessari accertamenti”. (Doc. I, pag. 13).

                                         Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurata contesta l’ipotesi secondo la quale l’assicurata sarebbe attiva all’interno della società a tempo pieno e, quindi, il metodo di calcolo applicato per stabilire il grado di invalidità. Secondariamente contesta pure la conclusione dell’UAI che sostiene che in merito all’aspetto medico la situazione della sua cliente sia rimasta invariata. Infine, critica pure il mancato accertamento dell’UAI in merito all’influenza che il lavoro della sua assistita ha sugli utili e le perdite della scuola __________. In considerazione di ciò chiede l’annullamento della decisione impugnata con conseguente rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori e più approfonditi accertamenti sia a livello medico che a livello economico.

                               1.7.   Nella risposta del 30 agosto 2019 l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI (n. __________) completo (incarto AI, doc. 1-378 e incarto AI 0002, doc- 1-18), ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI). In particolare, l’amministrazione ha puntualizzato quanto segue:

" (…) confermata una situazione immutata dal lato medico con attività svolte presso __________ consone alle limitazioni funzionali note (cfr. annotazione del Servizio medico regionale (SMR) del 25 marzo 2019, inc. Al, doc. 361; situazione immutata ribadita dal medico curante dr. med. __________ nel rapporto del 3 dicembre 2018, inc. Al, doc. 355, punto 5, (…)”. (doc. VI, pag. 2 e 3)

" (…) In considerazione dei chiari elementi agli atti l'assicurata è stata in grado, nonostante il danno alla salute, di svolgere l'attività di direttrice/gerente e di avere un ruolo centrale nelle scelte strategiche ed economiche svolte tramite __________, società di cui detiene il 100% delle quote sociali ed è gerente con firma individuale (cfr. estratto del Registro di commercio già agli atti, doc. 1 annesso).

4. Si precisa ancora che l'assicurata ha da sempre svolto attività per __________, tuttavia la stessa è stata ridimensionata a seguito dell'assunzione della stessa presso __________ quale insegnante, divenendo attività accessoria soggetta ad autorizzazione. Le autorizzazioni rilasciate dalla Sezione amministrativa e Divisione della scuola tramite risoluzioni precisavano le condizioni di svolgimento dell'attività accessoria. In proposito si rinvia alle singole risoluzioni presenti agli atti, nello specifico:

- risoluzione del 2 febbraio 2006 (inc. Al, doc. 240, pag. 898/1621) con concessione dell'autorizzazione a svolgere l'attività accessoria di supervisione e organizzazione presso la Scuola __________, preso atto della dichiarazione dell'assicurata di svolgere l'attività senza lucro (allora l'assicurata era ancora incaricata al 100% quale dipendente dello Stato);

- risoluzione del 2 dicembre 2009 (inc. Al, doc. 240, pag. 897/1621) con concessione dell'autorizzazione a svolgere l'attività accessoria descritta di organizzatrice di corsi, per effettuare supervisioni e quale supporto per la formazione psicopedagogica dei docenti, con precisazione al punto 1 che "(...) L'autorizzazione è concessa a titolo eccezionale ritenuto che la stessa non generi reddito per l'interessata o entri in conflitto con l'attività quale docente"; al punto 2 che "L'attività quale docente è prioritaria, ne consegue che l'attività accessoria non deve sovrapporsi con l'insegnamento o con altre ore di presenza che la direzione scolastica richiede ai suoi docenti"; al punto 3 che "La valutazione di un eventuale suo rinnovo è subordinata alla richiesta, entro marzo 2010, di una riduzione del rapporto di lavoro", aspetto che ha poi determinato la riduzione della nomina da 24/24 ore settimanali (100%) alla nomina ad orario parziale di 19/24 ore settimanali (corrispondenti al 79.1667%) come da risoluzione governativa ripresa nello scritto del Consiglio di Stato del 23 aprile 2010 (inc. Al, doc. 240, pag. 903/1621); (…)” (doc. VI, pag. 3 e 4; n.d.r.: le sottolineature e il corsivo non sono della redattrice)

                               1.8.   Con osservazioni del 16 settembre 2019 (doc. VIII) il legale della ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, il patrocinatore ha ribadito la richiesta rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici, in quanto “In considerazione di un caso complesso, già valutato a suo tempo da specialisti esterni all'Ufficio Al ed in considerazione dei peggioramenti intervenuti così come anche descritto dai medici interpellati da parte dell'assicurata, il "solo" parere del SMR concretamente non può essere ritenuto sufficiente e ciò anche considerato che a quest'ultimo non incombe l'onere di esprimere perizie mediche” (doc. VIII, pag. 1). Il rappresentante ha pure puntualizzato quanto segue:

" (…) Sta di fatto che l'assicurata ha perso lo stipendio come docente e per la __________ pur mettendo a profitto tutte le sue risorse (del 50%) concretamente non è riuscita ad implementare le entrate bensì semai solamente riuscita a contenere le perdite. Le "speculazioni" sostenute da parte dell'Ufficio Al in merito alla remunerazione dell'assicurata, che sono prive di ogni buon fondamento, non possono trovare conferma anche perché nel frattempo la situazione pure è stata prudentemente accertata dall'autorità fiscale. Se è poi vero che l'assicurata detiene il 100% delle quote della __________, altrettanto vero che ciò non necessariamente giustifica la negazione automatica di un grado d'invalidità; gli accertamenti da eseguire sono altri. Già in passato l'assicurata svolgeva un’attività per la __________ e ciò sempre nella misura del 50%. Come detto, detto impegno è rimasto immutato ed in particolare dovendosi la stessa assicurata occupare pure dell'economia domestica e del figlio andicappato. Dell'impegno per queste ultime attività negli atti non vi sono accertamenti e del proprio perché l'Ufficio Al mai ha voluto prendere in considerazione la reale situazione che concerne l'assicurata. (…).” (doc. VIII, pag. 4)

                                         Da ultimo, il legale ha lamentato, dal profilo formale, una violazione del diritto di essere sentito della sua assistita, osservando quanto segue:

" (…) L'Ufficio Al rivela poi una questione di cui mai ha accennato in passato, né nella precedente procedura, né nel progetto di decisione né nella decisione contestata. L'Ufficio Al conferma però che l'assicurata è sempre stata debitamente autorizzata a svolgere un'attività accessoria presso la __________ ed in particolare nei termini sempre discussi con i funzionari del dipartimento. Pure l'Ufficio Al rammenta di un’interrogazione che ha interessato il nostro parlamento a riguardo di salari versati a dipendenti della società. In alcun modo riferisce però l'esito delle succitate procedure e ciò a solo discapito della personalità dell'assicurata. A ben vedere, nemmeno l'Ufficio Al spiega per quale motivo è utile ricordare e rammentare dette questioni. Ciò che risulta altrettanto contrario alla buona fede processuale.

Non da ultimo, per tutto quanto l'amministrazione rinvia a documentazione componente il suo incarto e di cui l'assicurata ed il sottoscritto non ha però mai avuto conoscenza e ciò nemmeno dopo una precedente procedura che si è appositamente interessata dell'accesso agli atti in costanza di procedura e nemmeno dopo conclusione della procedura (dopo progetto di decisione) a seguito di specifica richiesta! Questa violazione è grave e non può essere ora così semplicemente sanata. L'assicurata non ha infatti mai visto i documenti a cui fa riferimento l'Ufficio Al.

Sotto questo aspetto l'agire dell'amministrazione va quindi a maggior ragione criticato. In questione è infatti solo il diritto dell'assicurata a poter ottenere una revisione del suo diritto ad una rendita d'invalidità. (…).” (doc. VIII, pag. 4; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice)

                               1.9.   Con osservazioni del 14 ottobre 2019 (doc. XII), l'UAI ha nuova-mente proposto la reiezione del ricorso, confermando la correttezza della decisione del 24 maggio 2019, puntualizzando inoltre quanto segue:

" (…). La ripresa nella risposta di causa di elementi emersi in istruttoria di certo non è contestabile all'UAI né configura un procedere contrario alla buona fede processuale come sollevato da controparte. (…).

Da ultimo si precisa che tutta la documentazione del caso della signora RI 1 è stata trasmessa in forma cartacea al TCA e in forma elettronica di CD al rappresentante legale. Disponendo parte ricorrente di tutta la documentazione del caso non vige lesione alcuna del diritto di essere sentito.

Siccome possono essere presenti divergenze tra cartaceo e CD nei riferimenti della documentazione citata dall'UAI con la risposta di causa del 30 agosto 2019 si precisano per controparte le corrispondenze corrette al doc. 3 annesso. (…)” (doc. XII, pag. 2 e 3; n.d.r.: le sottolineature e il grassetto non sono della redattrice)

                             1.10.   Con osservazioni del 23 ottobre 2019 (doc. XVI) il patrocinatore della ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                             1.11.   Con osservazioni del 7 novembre 2019 (doc. XVI), l'UAI ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso, confermando la correttezza della decisione del 24 maggio 2019.

                             1.12.   Il doc. XVI è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante della ricorrente (doc. XVII).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Dal profilo formale, il patrocinatore della ricorrente critica l’UAI per non avere ricevuto masterizzato su CD l’incarto completo relativo alla sua assistita. Difatti, in esso sarebbe mancata la documentazione richiamata dall’UAI solamente in questa sede (cfr. risposta dell’UAI del 30 agosto 2019: doc. VI) e relativa alle autorizzazioni che la sua cliente aveva ricevuto dal proprio datore di lavoro ad esercitare un'attività accessoria presso la Glossa Sagl rispettivamente un’interrogazione che ha interessato il nostro parlamento al riguardo di salari versati a dipendenti della società, della cui esistenza sia il legale sia la sua cliente sarebbero venuti a conoscenza solo in questa sede. In altri termini, il rappresentante dell’insorgente lamenta una violazione del diritto di essere sentito della sua cliente, sostenendo che l’amministrazione non gli avrebbe inviato l’incarto completo.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite; per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.191 del 4 novembre 2019; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.3).

L’invio di atti e decisioni amministrative avviene, a scelta dell’autorità, per invio semplice o raccomandato (STCA 32.2017.5 del 20 giugno 2017, consid. 5) oppure tramite sistema di spedizione Posta A Plus (la cui validità è stata ammessa sia dalla giurisprudenza federale sia da quella cantonale; cfr., in particolare, la STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019, consid. 2.4 ed i numerosi e recenti rinvii giurisprudenziali federali ivi citati; STCA 32.2018.191 del 4 novembre 2019). L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a; STCA 32.2017.5 del 20 giugno 2017, consid. 5 e rinvii ivi citati; STCA 32.2018.191 del 4 novembre 2019; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.3).

Dalle tavole processuali emerge, in particolare, che l’UAI ha trasmesso al legale in data 15 giugno 2018 l’incarto parziale AI (masterizzato su CD) in questione (doc. 339 incarto AI) e in data 9 aprile 2019 l’incarto completo AI (masterizzato su CD) in questione (doc. 368 incarto AI).

In questa sede, segnatamente con osservazioni del 14 ottobre 2019 (doc. XII), l’avv. RA 1 ha informato il TCA che l’incarto AI masterizzato su CD ricevuto dall’amministrazione era incompleto, perché non conteneva alcuni atti citati dall’amministrazione in sede di risposta il 30 agosto 2019 (doc. VI).   

Con osservazioni del 14 ottobre 2019 (doc. XII), l'UAI ha informato il TCA di avere trasmesso a questo Tribunale l’incarto completo in forma cartacea e al legale della ricorrente in forma elettronica di CD e che, siccome potevano essere presenti alcune divergenze tra cartaceo e CD nei riferimenti della documentazione citata dall'UAI con la risposta di causa del 30 agosto 2019, precisava per controparte le corrispondenze corrette al doc. 3 annesso.

Disponendo parte ricorrente di tutta la documentazione del caso non vigeva lesione alcuna del diritto di essere sentito dell’insorgente.

Nell’evenienza concreta l’amministrazione non è stata quindi in grado di dimostrare l’invio e nemmeno la ricezione da parte del patrocinatore dell’incarto AI completo riguardante la sua cliente.

Non essendo comprovata adeguatamente da parte dell’UAI la ricezione da parte del legale dell’incarto AI completo, si deve fare riferimento ed affidamento alle affermazioni dell’avvocato e dunque ritenere che egli sia effettivamente venuto a conoscenza di alcuni documenti con la risposta di causa.

Nella misura in cui il patrocinatore dell’assicurato è venuto a conoscenza della documentazione in questione, solamente con la risposta di causa, l’UAI ha commesso una violazione grave del diritto di essere sentito del ricorrente.

Per giurisprudenza una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437) e nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3, STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.1 e STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.3); la prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 pag. 226; 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 seg.; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.2; STCA 32.2018.191 del 4 novembre 2019; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid. 2.1 e STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.3).

Nel caso di specie non è comunque giustificato rinviare la causa all'amministrazione, dal momento che una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (cfr. STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid. 2.1), per i motivi qui di seguito esposti.

                                         nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.3.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

                                         Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

                                         Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.3; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.81 del 27 aprile 2020, consid. 2.3).

                               2.4.   Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

                                         I dati economici risultano pertanto determinanti.

                                         Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

                                         Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

                                         Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.81 del 27 aprile 2020, consid. 2.4).

                               2.5.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo (STCA 32.2019.96 del 4 maggio 2020, consid. 2.3).

                               2.6.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6; STCA 32.2019.81 del 27 aprile 2020, consid. 2.6).                                        

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.5).

                               2.8.   Preliminarmente il TCA rileva che l'amministrazione ha ritenuto assolte le condizioni per entrare nel merito della nuova richiesta di rendita di RI 1 (doc. 238 e 239 incarto AI) e che pertanto, conformemente alla giurisprudenza esposta ai considerandi 2.5, si deve situare al momento in cui l’UAI con decisione del 14 agosto 2013 confermata da questa Corte con STCA 32.2013.160 del 28 luglio 2014, tutelata dall'Alta Corte con STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015 - ha negato all’assicurata il diritto alla rendita poiché presentava un grado d’invalidità del 30% e, quindi, non pensionabile (cfr. consid. 1.1 e doc. 233 incarto AI).   

In quell’occasione l’amministrazione si era fondata, dal profilo medico, sulla perizia pluridisciplinare reumatologica, neurologica e psichiatrica allestita il 3 agosto 2012 dal __________ di __________ (e sul complemento del perito psichiatra del 26 aprile 2013).

In tale ambito i periti del __________ avevano sottoposto l'assicurata ad un consulto reumatologico, neurologico e psichiatrico.  

Per quanto riguardava la patologia reumatologica l’assicurata era stata sottoposta ad una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna. Il perito aveva diagnosticato disturbi degenerativi del rachide cervicale con discopatie e stenosi foraminale destra C5-C6 (2009), una fibromialgia (“présente depuis une douzaine d’années et dominant le tableau”), una possibile tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra presente dal 2004 e un’artrosi iniziale delle mani.

                                         Dal punto di vista della capacità lavorativa residua lo specialista del __________ ha fornito le seguenti indicazioni:

" (...) En raison de l’ensemble des atteintes ostéoarticulaires, tenant compte également des atteintes du rachis, on peut retenir que certaines activités telles qu’écrire de façon prolongée au tabléau noir ne sont plus possibile. Dans l’enseignement, c’est le seul empêchement que nous pouvons concevoir; il paraît contournable, par exemple grâce à un rétroprojecteur. Madame RI 1 indiquant que la position tête fléchie la soulage, elle ne devrait pas avoir d’empêchements dans la correction des épreuves ni dans la rédaction manuscrite. Aussi, une incapacité de travail de 30%, telle qu’appréciée par l’expert rhumatologue Dr. __________ en 2010, nous paraît un maximum.”

                                         Per quanto riguardava la patologia neurologica l’assicurata era stata sottoposta ad una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale aveva diagnosticato delle cefalee tensionali e un disturbo moderato bilaterale di conduzione del nervo mediano al tunnel del carpo. Secondo il Dr. __________ non vi era inabilità lavorativa, per queste problematiche, nell’attività di insegnante.

                                         Per quanto riguarda la patologia psichiatrica l’assicurata era stata sottoposta ad una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale aveva diagnosticato una sindrome da dolore somatoforme persistente “lié au nombreux facteurs de stress psychosociaux susmentionnés (décès, mobbing, décompensation psychiatrique du fils cadet), et une agoraphobie avec trouble panique. Il n’y a pas de comorbidité psychiatrique ni de retrait social chez une expertisée qui continue d’ailleurs à travailler à temps partiel”. Secondo il perito la diagnosi psichiatrica non aveva influsso sulla capacità lavorativa.

Globalmente, nel rapporto peritale del 3 agosto 2012, i medici del __________, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, avevano posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Troubles dégénératifs du rachis cervical avec discopathies étagées et sténose foraminale droite C5-C6 (2009). Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et arthrose acromio-claviculaire (2004)”.

                                         Quali diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece poste quelle di “Arthrose nodulaire débutante des mains (2010). - Atteinte modérée bilatérale du nerf médian au niveau du canal carpien. - Céphalées tensionnelles. - Syndrome douloureux somatoforme persistant (f45.4) (2000).

                                         - Agoraphobie avec trouble panique (f40.01) (juin 2010)”.

                                         Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del __________ avevano ritenuto l’assicurata abile a tempo pieno, con una diminuzione del rendimento del 30%, sia nella precedente attività di insegnante che in attività adeguate a partire dal mese di febbraio 2010. Tali considerazioni erano state fatte proprie anche dai medici del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR) nel rapporto finale del 3 ottobre 2012.

(cfr. STCA 32.2013.160 del 28 luglio 2014, consid. 2.7).

                               2.9.   Nel mese di aprile/maggio 2016 RI 1 ha fatto valere un peggioramento del proprio stato di salute sulla base di svariata documentazione medica ed, in particolare, degli scambi intervenuti tra il medico curante e l'assicurazione malattia (cfr. consid. 1.2).

                                         L’UAI ha accertato lo stato di salute dell’assicurata, raccogliendo agli atti il rapporto finale del 17 luglio 2017 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 281 incarto AI).

Sulla base della documentazione medica agli atti, il medico SMR ha riassunto brevemente la situazione medica dell’assicurata, rilevando quanto segue:

" Docente di tedesco 50% - casalinga 50%.

Decorso sia medico che amministrativo è ben riassunto nella sentenza dl TF del 3.7.2015.

Ricordo valutazione al __________ del 17.8.2012 e osservazioni a domande di precisazione del 18.3.2013 (IL 30 per riduzione del rendimento quale insegnante di lingue (attività adeguata) in dolore cronico (vedi pt 5.3.1).

Rifiuto di prestazioni Al del 14.8.2013.

Attuale richiesta Al del 12.4.2016.

Degenze a __________ (7.6.2016 al 17.6.2016) e dal 7.3.2017 al 22.3.2017 con asserito beneficio funzionale mentre meno a livello algico.

Considerando quanto sopra ed alla luce anche della valutazione della prima degenza di __________ (vedi pag. 13/18 doc. 18.8.2016) si ritiene giustificata una IL 50% nella sua attività come anche affermato dal medico curante dr. __________ nel suo rapporto del 19.8.2016 pag. 3/8 e questo in considerazione anche della farmacoterapia assunta con gabapentin e neurodol regolare.

Dal novembre 2016 dopo tamponamento in __________ esacerbazione algica cervico dorsale e gonalgia.”

                                         Il medico SMR ha quindi posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di “Cervico brachialgia destra cronica C6 su probabile stenosi foraminale e canale stretto (ripetuti RMI 4.2013 e 12.2016); Cefalea cervicogena cronica” oltre alle ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Limitazione funzionale spalla destra in periartriopatia calcifica con artrosi AC (RMI 9.9.2015); Gonalgia sinistra su iniziale gonartrosi (RMI 23.1.2017); Reazione mista ansioso depressiva con attacchi di panico e aure dissociative”. Il medico SMR ha posto pure la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “Fibromialgia (posta nel 1993)”.     

Il medico SMR ha fissato, sia per l’attività abituale sia per attività adeguate, le seguenti inabilità lavorative (da intendersi, quale riduzione di rendimento): “100% dal 22 aprile al 13 maggio 2015; 100% dal 6 al 17 giugno 2016 (Novaggio); 100% dal 6 al 31 marzo 2017 (Novaggio) e poi al 13 aprile 2017; 50% dal 14 aprile 2017; 100% dal 2 al 5 maggio 2017 e 50% dal 6 maggio 2017”. Il medico SMR ha inoltre determinato le seguenti inabilità lavorative (da intendersi, quale riduzione di rendimento): in mansioni consuete (casalinga): “100% dal 22 aprile al 13 maggio 2015; 100% dal 6 al 17 giugno 2016 (Novaggio); 100% dal 6 al 31 marzo 2017 (Novaggio) e poi al 13 aprile 2017; 30% dal 14 aprile 2017; 100% dal 2 al 5 maggio 2017 e 30% dal 6 maggio 2017”. 

Quali limitazioni funzionali il medico SMR ha indicato un carico massimo di 5 kg e l’alternanza della postura al bisogno (inclusa), nessuna difficoltà nello svolere lavori di precisione e nessuna necessità di pause supplementari. Quale “Prognosi evoluzione capacità lavorativa” ha indicato una “lieve tendenza al peggioramento sul lungo periodo” e quali “Osservazioni conclusive” ha precisato “Revisioni indicate solo sul lungo periodo”. Alla domanda “Sono applicabili terapie che migliorerebbero o manterrebbero verosimilmente la capacità lavorativa” ha risposto “Già in atto specialmente negli ultimi anni”.

In data 6 dicembre 2017 il patrocinatore dell’assicurata ha prodotto svariata documentazione medica (doc. 297 incarto AI) che l’amministrazione ha sottoposto ai medici del SMR. Nell’annotazione del 13 ottobre 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto segue: “Una reazione mista ansioso-depressiva non giustifica per sé alcuna limitazione nelle attività domestiche dove una persona è libera di scegliere i propri tempi e ritmi e non è legata ad un mansionario obbligato. La certificazione del Dr. __________ (__________), specialista in medicina legale, fisiatria, medicina dello sport, non contiene nozioni di interesse psichiatrico” (doc. 286 incarto AI).

Nell’annotazione del 16 ottobre 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto segue: “La nuova documentazione medica del dott. __________ (I) riporta patologie già note e ben documentate nelle degenze presso la clinica di riabilitazione di __________. In definitiva non vi sono elementi tali da presupporre un cambiamento del quadro funzionale globale. Le conclusioni del RAF del 17.7.2017 restano pertanto ancora per noi attive” (doc. 288 incarto AI).

Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio queste conclusioni - che, del resto, sono rimaste incontestate in sede ricorsuale - e ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che ha presentato nell’attività abituale di docente le seguenti inabilità lavorative (da intendersi, quale riduzione di rendimento): 100% dal 22 aprile al 13 maggio 2015; 100% dal 6 al 17 giugno 2016 (__________); 100% dal 6 al 31 marzo 2017 (__________) e poi al 13 aprile 2017; 50% dal 14 aprile 2017; 100% dal 2 al 5 maggio 2017 e 50% dal 6 maggio 2017 e continua.

                             2.10.   Nel corso dell’struttoria, l’amministrazione ha constatato che, sino al prepensionamento avvenuto il 1° settembre 2017, RI 1, oltre che salariata dipendente in qualità di docente di lingue con nomina al 50% presso il __________ di __________, era attiva pure presso la Scuola __________ di __________ (con due sedi__________ e __________), di cui era proprietaria di una quota minima (fr. 1'000.-) ma con procura individuale dal 2014. Tale attività era autorizzata dal datore di lavoro, in quanto accessoria. Dopo il prepensionamento del 1° settembre 2017, RI 1 era attiva solo presso la Scuola __________ (che, nel frattempo, aveva ampliato la propria attività tramite il progetto relativo a “__________” in __________, iniziato nel 2015 e realizzato nel 2016, ove l’assicurata si recava almeno diversi mesi all’anno nel periodo estivo). Dato che, dagli accertamenti eseguiti, emergeva che l’assicurata, oltre all’attività amministrativa, svolgeva anche il ruolo di quadro superiore per la ditta __________, di cui risultava pure essere fondatrice, socia e direttrice, l’UAI l’ha considerata quale indipendente.

Il patrocinatore della ricorrente sostiene che la scelta della sua assistita di interrompere l’attività come docente presso il __________ è stata prevalentemente imposta per potersi dedicare al figlio disabile. A fare tempo dal prepensionamento del settembre 2017 la sua cliente ha continuato a lavorare presso la scuola __________, ricoprendo il ruolo gestionale (per esempio, occupandosi dell’assunzione degli insegnanti, di decidere in merito ad investimenti e occupandosi marginalmente anche di alcune lezioni di lingua, nonché offrendo consulenza ad insegnanti e studenti) in misura del 50%. Per il restante 50% l’assicurata è casalinga, in quanto si occupa del figlio con problemi psichici e della cura dei propri problemi fisici che la costringono a svolgere lunghe sedute giornaliere di fisioterapia. A torto l’UAI avrebbe quindi considerato l’assicurata attiva professionalmente al 100%. Nel caso di specie doveva essere applicato il metodo misto (50% casalinga e 50% salariata).

                             2.11.  L’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti, eseguita il 24 ottobre 2018 (doc. 354 incarto AI).

                                         Nel relativo rapporto del 5 dicembre 2018 (doc. 354 incarto AI) l’incaricata ha rilevato, tra l’altro, quanto segue:

" (…) Insegnamento presso la __________:

Quando insegna per la __________ l'insegnamento avviene in salette (come quella in cui è avvenuto il colloquio), seduti al tavolo, pertanto non deve confrontarsi con le difficoltà di tipo pratico che doveva affrontare al __________.

(…).

4 SITUAZIONE ATTUALE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

4.1 Tipo d'impresa

(campo d'attività, ragione sociale)

Nome dell'impresa (ragione sociale):

• __________ - dal 26.01.2000

RI 1, capitale azionario 1 azione (1'000), con procura individuale __________, capitale az

(…).

L'assicurata ha spiegato come il team della __________ sia composto da __________, la segretaria __________ e da lei stessa. La segretaria si occupa del marketing e dell'organizzazione dei corsi, mentre a __________ è stata affidata la parte tecnica (gestione sito web) ma anche decisioni amministrative nella scelta degli insegnanti, definizione di contratti, eccetera.

Chiedo alla signora RI 1 chi sia presente al momento in cui viene assunto un insegnante.

Spiega come siano entrambi, lei e __________, ad essere presenti al colloquio e decidano congiuntamente del compenso. Le decisioni relative alla pubblicità e le relazioni sui social, per contro, le gestisce __________, anche se può accadere che lei dia un consiglio al riguardo. Aggiunge come siano solo in tre ad avare un contratto dato che gli insegnanti sono pagati a ore (free lancer).

(…). Ho chiesto poi di __________, di descrivere la struttura, i periodi dell'anno in cui è aperta agli studenti, ecc.

L'apertura di __________ - avvenuta nel 2016, benché i lavori di ristrutturazione siano iniziati nel 2015 - dipende dalle richieste degli studenti; può protrarsi anche per quattro-cinque mesi l'anno. Se uno studente oppure un gruppo decidono di trascorrere le vacanze lì, lei o __________ oppure la segretaria contattano __________, responsabile della struttura, che a sua volta organizza la permanenza dello o degli studenti. Nel caso in cui i clienti desiderino anche delle lezioni, si chiede agli insegnanti della __________ di recarsi in loco a seconda della lingua richiesta. L'assicurata spiega di essere fisicamente presente, nella sua abitazione accanto a __________, da giugno a settembre. Innanzitutto "si gode le vacanze, fa fisioterapia ma anche accoglie gli studenti che si fermano a __________", per quanto sia __________ ad occuparsi della gestione della __________ ricorrendo al personale necessario. Nei mesi in cui si trova al Sud si occupa dell'accoglienza di insegnanti e studenti.

__________, dal canto suo, "mantiene le relazioni tra la __________ e lo studente", anche se il contatto dell'assicurata con la segretaria è quotidiano e può essere anche continuo se devono passare informazioni. La signora RI 1 sottolinea come le sia possibile, sempre e dovunque, essere tenuta al corrente di quello che succede, sia quando si trova nella propria abitazione, sia quando vive accanto a __________. __________, __________ e lei stessa sono costantemente informati, benché sia __________ ad avare la lista delle prenotazioni e a portare avanti certi compiti, come ad esempio i contatti con lo studente.

Il progetto di __________ è nato da una sua idea: desidera infatti, non appena lei e il marito ne avranno la possibilità - e comunque in un futuro non troppo vicino dato che dovranno essere entrambi pensionati - di trasferirsi in quel luogo. Per questa ragione hanno affittato dapprima la casa adiacente e poi, dopo averne parlato con __________, __________.

Ho chiesto all'assicurata a che titolo le sono stati fatti i versamenti da parte della __________, versamenti assoggettati all'AVS ed esposti nell'Estratto dei conti individuali: sino a settembre 2017 è stata infatti dipendente del __________.

L'assicurata ha risposto che la __________ la paga per la consulenza didattica che offre alla scuola. Le capita di insegnare, soprattutto da quando ha lasciato il __________ e si dedica unicamente alla scuola, ma segue nondimeno gli insegnanti e fa loro supervisione.

(…).

7  VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ

Aspetto medico:

La questione che rimane tuttora da approfondire è innanzitutto di carattere medico. Nell'ultimo RAF del 17.07. 2017 il medico SMR valutava l'inabilità su un'attività abituale di "docente di tedesco".

Di fatto l'assicurata ha ricoperto il ruolo di insegnante di tedesco presso il __________ di __________ sino al prepensionamento, avvenuto nel settembre 2017. Da allora - secondo le dichiarazioni rese durante l'incontro e i molteplici elementi raccolti nel corso dell'istruttoria - ha collaborato prioritariamente con la __________, nell'ambito dell'insegnamento delle lingue e come coach, ma anche nella supervisione degli insegnanti e in tutti i molteplici aspetti organizzativi e gestionali che una scuola di lingue richiede. Non si dimentichi poi il progetto, iniziato nel 2015 e realizzato un anno dopo, di "__________", ove l'assicurata si reca almeno diversi mesi l'anno e dove si dedica ad attività descritte nel rapporto e sulle quali non è il caso di ritornare. Ne consegue che l'attività cosiddetta "abituale" almeno da settembre 2017 è, formalmente, cambiata.

Come insegnante di tedesco presso il __________ la signora RI 1 ha descritto diversi limiti, per i quali rimando al punto 1 del presente rapporto. Nell'attività svolta presso la __________, al contrario, non ha indicato limiti particolari se non un impegno al 50% dovuto, secondo sue dichiarazioni, al danno alla salute.

L'insegnamento presso la __________ avviene in salette per così dire "adattate" (o "adattabili") in cui può alternare le posture, variare l'altezza della lavagna e, in generale, dotarsi dei mezzi più consoni all'insegnamento delle lingue. La condizione lavorativa pertanto è nettamente cambiata ed il medico è tenuto a tenervi conto.

Aspetto economico:

Per quel che concerne l'aspetto economico, l'assicurata ha ricevuto dalla __________ benefici economici che sono cambiati negli anni e che, per l'appunto, non possiamo ricondurre ad un numero di ore o ad un "mandato" specifico. Come lei stessa ha ammesso per sé e per gli altri collaboratori della __________, in particolare il vice direttore sig. __________ e la segretaria, il salario percepito corrisponde alle ore di insegnamento, ma vi sono "prestazioni" di cui beneficiano da un lato e collaborazione che offrono dall'altro che non hanno, almeno ai fini della presente valutazione, la sufficiente "visibilità".

Se poi riflettiamo sull'ampia disponibilità che la signora RI 1 offre, telefonicamente e direttamente, nella risoluzione di problemi di carattere gestionale-organizzativo, vediamo come la remunerazione "formale" non sia rappresentativa di ciò che realmente fa.

Un altro aspetto da considerare è quello relativo alla società. Per quel che concerne i conti economici, molteplici sono gli aspetti non chiariti e su cui l'Ispettorato fiscale non è entrato nel merito - costi dell'affitto, elevate spese pubblicitarie, investimenti in __________ e altri. Una situazione che inficia ulteriormente l'applicazione di un eventuale metodo ordinario.

Per ultimo - anche se non ultimo in importanza - la questione se l'assicurata vada valutata come "indipendente".

Per quanto essa disponga di una sola quota azionaria, non è l'unico aspetto di cui tenere conto: gli investimenti fatti a titolo personale nel progetto di __________, la rappresentatività verso terzi come direttrice, il personale e diretto contributo nella gestione della scuola e nelle scelte strategiche di quest'ultima, tutti questi elementi incidono direttamente sul fatturato e sui benefici fiscali della __________ - benefici peraltro in crescita.”

                                         Con annotazione del 15 maggio 2019 (doc. 373 incarto AI) l’ispettrice ha puntualizzato quanto segue:

" (…) Innanzitutto nella prima parte di 3 delle Osservazioni, l'Avv. RA 1 descrive chiusure in perdita da parte della __________ negli esercizi 2015 e 2016, perdite che non giustificherebbero "le conclusioni dell'Ufficio Al".

Com'è noto - per i dettagli rimando al Verbale di audizione dell'Ispettorato fiscale, del settembre 2018 - le perdite sono riconducili unicamente agli investimenti effettuati dalla __________ presso __________; pertanto non si vede il nesso di causalità con il danno alla salute dell'assicurata.

In secondo luogo, laddove l'Avv. RA 1, all'ultimo paragrafo di pag. 2 delle Osservazioni, precisa che gli immobili in __________ sono in "locazione/affitto", vorrei a mia volta riportare l'attenzione sul contenuto dell'Ispezione fiscale, dove viene si descritto l'ammontare degli affitti ma in previsione dell'acquisto degli immobili; si parla infatti di affitti "che divengono rate di acquisto". Solo la "villetta presa privatamente in affitto" dall'assicurata (vedi pag. 4 del Verbale) può essere considerata a parte, villetta che non fa parte, appunto, di __________.

A titolo abbondanziale vorrei altresì far notare come all'assicurata siano stati attribuiti vantaggi fiscali sia per il 2015 che per il 2016. Vediamo inoltre come sia a pagina 5 che a pagina 6 del Rapporto si faccia menzione a prestiti concessi dalla Associazione __________ all'assicurata, prestiti valutati in precedenti occasioni come forme dissimilate dell'utile.

Vuoi per le fonti finanziarie dell'investimento, vuoi per la successiva gestione, la __________, e conseguentemente l'assicurata che la rappresenta, hanno un coinvolgimento diretto ed evidente nella gestione dei finanziamenti e in tutte le decisioni al riguardo. (…)”

                             2.12.   Attentamente vagliata la documentazione agli atti (cfr., in particolare, doc. 1-18 incarto AI 0002), il TCA condivide l’operato dell’amministrazione che, sulla base di quanto indicato dall’ispettrice, ha considerato l’assicurata quale lavoratrice indipendente.

Dalle tavole processuali (cfr. in particolare il verbale di audizione del 25 aprile 2018 ed il corrispondente rapporto dell’Ispettorato fiscale di __________, relativo alle tassazioni 2015 e 2016 IC e IFD, alla presenza esclusiva della ricorrente, in rappresentanza della __________, in qualità di direttrice e socia con procura individuale: doc. 10 incarto AI 0002) emerge difatti, per quanto concerne l’attività e l’organizzazione della __________, quanto segue:

" (…) La scuola di lingue, la cui attività è iniziata ad __________ nel 1992, è aperta tutto l'anno.

La prof. Dr. RI 1, direttrice della scuola, è laureata (…).

Vice-direttore è il sig. __________, laureato all'università di __________ in inglese, finlandese e ungherese.

Ad __________, in affitto al PT presso l'immobile di proprietà della direttrice sig.ra RI 1 (la quale abita in un appartamento al piano superiore per il quale dichiara un valore locativo), sono disponibili 3 aule (una per 11 allievi, una per 7 allievi, una per 4 allievi); a __________, in affitto presso terzi, sono disponibili 4 aule (una per 12 allievi, una per 5 allievi, una per 5 allievi ed una per 7 allievi).

La scuola offre pure delle prestazioni di "coaching", ossia l'insegnante supporta un singolo allievo od un gruppo di allievi nel raggiungere gli obiettivi di apprendimento di una lingua, non solo facendo delle lezioni in aula, ma mettendo in pratica la lingua pure all'esterno tramite escursioni programmate, gite scolastiche all'estero, etc; le spese sostenute per le escursioni e le gite scolastiche sono a carico della scuola essendo già incluse nel pacchetto dei corsi fatturati agli allievi.

La scuola offre agli allievi pure la possibilità di fare dei soggiorni di studio linguistici all'estero durante il periodo estivo; viene in questo caso fatturato un pacchetto per i corsi di lingua ed a parte un pacchetto per l'alloggio dell'allievo; a partire dall'estate 2016 è disponibile per i soggiorni di studio linguistici all'estero la "__________" situata a __________ in __________ (immobile edificato di recente).

La __________ ha dapprima stipulato un "contratto di locazione" della "__________" con la proprietaria __________ dove è stato stabilito un affitto annuo di 12'000 Euro, quindi in seguito il 24.01.2018 ha stipulato sempre con la __________ una "scrittura privata integrativa al contratto di locazione", dove è stato introdotto un diritto di compara della "__________" a favore della __________ esercitabile entro 5 anni per il prezzo di 240’000 Euro, ed entro 8 anni (e non oltre) per il prezzo di 260'000 Euro, previo versamento di una cauzione di 50'000 euro (caparra) entro il 28.02.2018; inoltre il contratto stabilisce, come confermatoci dalla sig.ra RI 1, che al momento dell'esercizio del diritto di compera da parte della __________, verranno scalati dal prezzo di compravendita pattuito gli affitti mensili già versati sino ad allora (verranno pertanto considerati alla stregua di versamenti a rate per l'acquisto della "__________"), e verrà scalata pure la cauzione di 50'000 Euro già versata; nel caso in cui il diritto di compera non venisse esercitato entro la scadenza massima di 8 anni, la __________ non potrà recuperare né le locazioni già versate né la cauzione versata di 50'000 Euro, né gli investimenti che essa ha operato sull'immobile; la sig.ra RI 1 ci ha garantito che entro la scadenza di 8 anni il diritto di compera verrà sicuramente esercitato dalla __________, anche tramite della liquidità da lei apportata alla società contraendo delle ipoteche sue immobili di sua proprietà odi proprietà del marito (residente in Italia, a __________ in provincia di __________).

Dato che alla "__________", recentemente edificata, mancavano ancora alcune rifiniture finali che il proprietario non aveva fatto eseguire essendo a corto di liquidità, in accordo con quest'ultimo la __________ si è assunta l'onere di far eseguire nel corso del 2015 e nei primi mesi del 2016 vari favori di rifinitura (investimenti di miglioria sulla sostanza immobiliare quali il completamento della piscina, la costruzione del giardino, l'installazione della cucina e di impianti vari, etc); nel 2016 la __________ ha pure effettuato degli investimenti per gli arredamenti interni (investimenti sulla sostanza mobiliare).

La "__________", posizionata su 2 piani, comprende una grande area di soggiorno con cucina e 5 camere ciascuna dotata di bagno privato, climatizzatore, TV e Wi-fi.

Oltre ad utilizzare la "__________" quale soggiorno estivo per i corsi linguistici, durante il periodo estivo la __________ ha pure affittato alcune camere a turisti con il sistema Bed & Breakfast (pernottamento + colazione) tramite varie agenzie online del settore (Booking.com, Tripadvisor, AIRBNB, etc); una parte dei turisti ha partecipato pure ai corsi linguistici già programmati in loco.

La sig.ra __________ ha precisato che, essendo la "Villa Armonia" non utilizzata per oltre 180 giorni l'anno, ed essendo in affitto, secondo la legge italiana non vi è una stabile organizzazione (uno stabilimento d'impresa), per cui in questi casi non è prevista l'apertura di una partita fiscale in Italia.

Trattandosi prioritariamente di soggiorni linguistici estivi, i relativi proventi non sono soggetti all'Iva neppure in Italia, analogamente a tutto il settore dell'istruzione; inoltre, essendo di norma i corsi di lingue organizzati dalla sede in Svizzera, di conseguenza i proventi derivanti dalla "__________" sono imponibili in Svizzera.

I ricavi derivanti dall'alloggio presso la "__________" (non comprendenti i ricavi derivanti dai corsi linguistici che vengono allibrati a parte), ammontano nel 2016 a 29'454 Chf e nel 2017 a 56'174 Euro in base alla lista presentata (nel 2015 la "__________" non era ancora agibile); pertanto, l'evoluzione dei ricavi è in crescita, per cui questa attività all'estero dovrebbe già iniziare a generare degli utili a partire dal 2017.

Durante il periodo estivo pure la sig.ra RI 1 si reca a volte pressa la "__________" per impartire i corsi di lingua; dal 2017 essa non soggiorna tuttavia presso la "__________" in quanto utilizza una villetta situata accanto che ha preso privatamente in affitto.”

Dal medesimo documento (doc. 10 incarto AI 0002) emerge pure quanto segue:

" (…) Il conto aperto in Italia presso la __________ è intestato a RI 1 (nome da nubile di RI 1); la direttrice ci ha spiegato che ha dovuto aprire un conto in Italia per agevolare gli incassi legati alla "__________" in __________ (corsi linguistici estivi ed affitto camere a turisti), e che la Sagl non può aprire un conto corrente bancario in Italia, non essendovi per la legge italiana una stabile organizzazione in Italia (la "__________" viene utilizzata solo a scopo scolastico e vacanziero per un periodo inferiore ai 180 giorni).

(…).

Prestito a __________ (RI 1).

(…).

Il saldo è rimasto invariato pure nell'esercizio 2016 (nessun movimento).

Nella determinazione della tassazione 2012 l'UTPG aveva discusso e concordato con il rappresentante fiscale sig. __________ che la posizione "__________" veniva assimilata ad un prestito concesso dalla Glossa Sagl alla socia signora RI 1, il quale è regolato dalle seguenti condizioni:

•   L'importo massimo del prestito è stabilito in Fr. 70'000.

•   Sul prestito devono essere calcolati gli interessi al tasso previsto dalle circolari AFC e gli interessi devono essere versati.

•   Sulla posizione di prestito non sono fiscalmente riconosciuti né ammortamenti né perdite.

•   Eventuali interessi non versati, ammortamenti sul prestito e ulteriori prelevamenti che fanno lievitare il saldo del prestito oltre i 70'000 Fr., verranno considerati delle distribuzioni dissimulate di utile a favore della sig.ra RI 1 e saranno aggiunti quale reddito imponibile presso la partita fiscale personale di quest'ultima.

Contabilmente non sono stati allibrati degli interessi attivi sul prestito; va tuttavia considerato, primo, che al passivo di bilancio vi è la posizione "prestito da RI 1" che è pure riconducibile alla contribuente (Fr. - 53'500 a fine 2015 e Fr. -123’150 a fine 2016). (…)”

(…).

Prestito da RI 1

(…).

Rileviamo che nel 2016 il saldo è aumentato a Fr. -123'150.

Net 2015 il finanziamento del prestito è avvenuto nel modo seguente: il marito di RI 1, il sig. __________ residente a __________ in provincia di __________, ha contratto un prestito bancario in Italia di 49'200 Euro, denaro che egli ha donato alla moglie, per cui questo importo è stato da egli bonificato sul conto __________ intestato alla moglie che ritroviamo a bilancio della __________ (vedi quanto esposto pag. 5).

Nel 2016 la signora RI 1 ha concesso ulteriori prestiti alla __________, in gran parte finanziati contraendo un prestito privato al consumo presso __________. (…)”

                                         Stante quanto precede, assumendo de facto una posizione di pressoché totale controllo della società, l’UAI ha rettamente considerata l’assicurata quale indipendente.

                                         Il TCA osserva pure che RI 1 ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione a svolgere l’attività accessoria di “organizzatrice di corsi, per effettuare le supervisioni e quale supporto pe la formazione psicopedagogica dei docenti” presso la “__________” (cfr. doc. 240, in particolare, pag. 897, 898, 901, 902 incarto AI). La decisione del 2 dicembre 2009 per l’anno scolastico 2009/2010 prevedeva che l’autorizzazione veniva concessa a titolo eccezionale, ritenuto che non generasse reddito per l’interessata o entrasse in conflitto con l’attività quale docente, che era prioritaria; l’attività accessoria non doveva sovrapporsi con l’insegnamento o con altre ore di presenza che la direzione scolastica richiedesse ai suoi docenti; la valutazione di un eventuale suo rinnovo era subordinato alla richiesta, entro marzo 2020, di una riduzione del rapporto di nomina (cfr. doc. 240, pag. 897 incarto AI). RI 1 ha chiesto ed ottenuto una riduzione della nomina dal 100% al 79.1667% (pari a 19 ore settimanali a partire dall’anno scolastico 2010/2011). L’assicurata ha pure chiesto ed ottenuto una riduzione della nomina al 50% (pari a 12 ore settimanali) a partire dall’anno scolastico 2014/2015 (cfr. doc. 291, pag. 1164 incarto AI). Ciò che, stante quanto precede, è avvenuto in concomitanza con la preparazione e l’implementazione dell’impegnativo progetto “__________” in __________, mediante il quale la società Glossa ha ampliato in modo significativo la propria attività, oltre che nelle sedi di __________ e __________, anche all’estero. L’assicurata ha, infine, chiesto ed ottenuto il prepensionamento avvenuto il 1° settembre 2017 (cfr. doc. 291, pag. 1137 e 1139 incarto AI). Ciò che, stante quanto precede, è avvenuto in concomitanza con la crescita evolutiva dell’impegnativo progetto “__________” in __________.  

Giova qui pure rilevare che dal 22 marzo 2019 l’assicurata risulta essere socia gerente con diritto di firma individuale della __________ nonché intestataria di tutto il capitale sociale (fr. 20'000.-; cfr. estratto RC agli atti quale allegato al doc. 366), assumendo una posizione di totale controllo della società.

A tal riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.7).

                                         In simili circostanze il TCA non ritiene applicabile il metodo misto richiesto dal patrocinatore dell’assicurata il quale ha sostenuto che la ricorrente - che avrebbe scelto di interrompere l’attività come docente presso il Cantone prevalentemente per potersi dedicare al figlio disabile - si dedicherebbe al 50% all’attività dirigenziale presso la scuola __________ mentre per il restante 50% sarebbe casalinga, occupandosi del figlio con problemi psichici e della cura dei propri problemi fisici che la costringono a svolgere lunghe sedute giornaliere di fisioterapia.

                                         Al proposito va comunque sottolineato che l’assicurata ha chiesto e ottenuto il prepensionamento dal 1° settembre 2017, avendo a quel momento già compiuto i 58 anni, visto che è nata il 17 maggio 1959 (cfr. l’art. 64 LORD il quale prevede al cpv. 1 che il rapporto di impiego cessa per limite d’età fra i 60 e i 65 anni e al cpv. 2 che il dipendente che ha compiuto i 58 anni ha diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato secondo il regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino”).

                                         Le legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012 prevede all’art. 7 cpv. 1 che l’età di pensionamento è stabilita secondo le norme della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e all’art. 8 cpv. 1 che i beneficiari della pensione ricevono il supplemento sostitutivo AVS/AI fintanto che non percepiscono una rendita AVS/AI. Il supplemento sostitutivo AVS/AI è pari all’80% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso.

                                         Avendo RI 1 quindi scelto di beneficiare de

32.2019.127 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.05.2020 32.2019.127 — Swissrulings