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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 32.2019.118

27. April 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,815 Wörter·~49 min·5

Zusammenfassung

Attribuzione 1/4 di rendita.Per il reddito da valido ci si basa sui dati statistici essendo disoccupata al momento dell'insorgenza del danno.Perciò,non si applica il principio del parallelismo dei redditi.Deduzione per motivi personali del 15%.Riduzione del rendimento non dà luogo ad altra riduzione

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.118   TB

Lugano 27 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 13 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Il 30 luglio 2014 (doc. 3) RI 1, 1964, da ultimo attiva fino al 30 novembre 2013 (doc. 7) come cameriera, ha chiesto delle prestazioni dall'assicurazione invalidità per un'inabilità lavorativa totale dal 24 febbraio 2014 dovuta al tumore al seno.

                               1.2.   Raccolta la documentazione medica presso i medici curanti, il 2 giugno 2015 (doc. 34) il Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno sottoporre l'assicurata a una perizia pluridisciplinare.

Al rapporto del 21 settembre 2016 (doc. 61) reso dal Servizio Accertamento Medico ha fatto seguito il complemento del 22 maggio 2017 (doc. 70), il rapporto finale SMR del 7 giugno 2017 (doc. 71) e la presa di posizione del consulente in integrazione professionale (docc. 73 e 74), che hanno portato l'Ufficio AI ad emettere il 6 settembre 2017 (doc. 78) il progetto di attribuzione di un quarto di rendita (grado AI 47%) dal 1° febbraio 2015.

                               1.3.   Con le sue osservazioni al progetto di decisione l'assicurata ha prodotto nuovi atti medici che sono stati sottoposti al vaglio del SAM, che il 30 gennaio 2018 (doc. 97) ha ritenuto adeguato, dato l'intervenuto peggioramento dello stato di salute dal punto di vista psicoaffettivo, procedere a una nuova valutazione di decorso, che è sfociata nel rapporto peritale bidisciplinare (psichiatrico e internistico) del 10 gennaio 2019 (doc. 111).

Ne sono seguiti dapprima un nuovo rapporto finale del Servizio Medico Regionale il 17 gennaio 2019 (doc. 113), poi la decisione del 13 maggio 2019 (doc. E) con cui l'Ufficio AI ha confermato integralmente il progetto di un anno e mezzo prima.

                               1.4.   Con ricorso del 13 giugno 2019 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. dr. RA 1, ha chiesto al TCA di attribuirle una mezza rendita dato un grado AI di almeno il 50%.

La ricorrente ha ripercorso nel dettaglio l'iter medico a cui è stata sottoposta a causa del carcinoma duttale invasivo a livello del seno che è stato diagnosticato nel dicembre 2013, come pure i passi intrapresi dall'Ufficio assicurazione invalidità per accertare il suo grado di incapacità lavorativa, esponendo i riscontri del Servizio Accertamento Medico del 21 settembre 2016 e del 10 gennaio 2019. L'insorgente ha ricordato che è stata ritenuta abile al lavoro nell'attività precedente di cameriera in ragione del 50%, in altre attività adeguate al 70% e come casalinga all'80%.

Per quanto concerne l'aspetto economico, l'assicurata ha rilevato che non contestava il reddito da valida stabilito dall'Ufficio AI in Fr. 60'578.nel 2015 sulla base dei dati statistici, settore 55-56 ristorazione e alberghiero, essendo stata in disoccupazione quando è sorto il danno. Tuttavia, partendo dai medesimi presupposti economici, essa ha esposto un suo calcolo del reddito da valida, che per il 2015 ha determinato in Fr. 60'395.-, e ha criticato la scarsa motivazione data dall'amministrazione per giungere al risultato indicato.

In merito al reddito da invalida, la ricorrente ha osservato come l'Ufficio AI non abbia spiegato come sia giunto a Fr. 32'244.- per il 2015 stante una capacità lavorativa del 70% e una riduzione per motivi personali del 15%.

Al riguardo, l'assicurata ha fatto valere che, essendo sprovvista di formazione come cameriera, il reddito ipotetico da invalida va calcolato partendo dal dato della Tabella TA1 2014 di Fr. 3'767.- per un livello 1 di competenze nel ramo della ristorazione. Dapprima aggiornato al 2015 e riportato sull'orario settimanale medio in quel settore (Fr. 47'261.-), poi ridotto del 30% per tenere conto della sua capacità lavorativa residua (Fr. 33'082.-), va inoltre applicata una riduzione personale del 20% per ottenere un reddito da invalida di Fr. 26'465.- o, se si ritiene la riduzione del 15% operata dall'Ufficio AI, di Fr. 28'120.-.

Nella prima ipotesi di calcolo si ha dunque un grado di invalidità del 56%, nel secondo del Fr. 53,5%, con diritto a mezza rendita.

                               1.5.   Nella sua risposta del 3 luglio 2019 (doc. IV) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, ritenendo corrette sia le conclusioni tratte dal lato medico sia da quello economico.

L'Ufficio AI ha innanzitutto negato che vi sia stata una violazione del diritto di essere sentita dell'assicurata, avendo la stessa preso visione dell'incarto AI soltanto poco prima della scadenza del termine di ricorso.

Nel merito, l'amministrazione ha confermato le risultanze delle perizie pluridisciplinari a cui ha sottoposto l'insorgente, ritenendo che le conclusioni tratte sono complete, concludenti e motivate.

Quanto alle conseguenze economiche del danno alla salute l'Ufficio AI, ricordato l'obbligo di ridurre il danno e che l'assicurata deve intraprendere tutto quanto è ragionevole per ovviare alle conseguenze della sua invalidità mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa anche in altri ambiti lavorativi, ha confermato la correttezza del livello di esigenze 1 ritenuto dato l'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive che l'assicurata è in grado di esercitare in misura del 70%, come ha spiegato il consulente in integrazione professionale appositamente reinterpellato (doc. IV/1). L'amministrazione ha poi spiegato nel dettaglio i motivi per cui ha ritenuto una riduzione del 15% e quindi perché non può essere ritenuta quella del 20% pretesa dall'insorgente.

Sul reddito da valida, l'Ufficio AI ha affermato di averlo stabilito correttamente riferendosi alla categoria 55-56 (servizio di alloggio e ristorazione), visto che al momento dell'insorgenza del danno l'assicurata era in disoccupazione. Ritenuto il livello di competenze 3 della Tabella TA1 2014, il reddito da valida che la ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2014 è di Fr. 60'356,40.

Per il reddito da invalida, applicando il livello 1 di competenze, essa avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di Fr. 53'793.-. Preso al 70% e poi ridotto del 15% per motivi personali, si ha un reddito di Fr. 32'006,85 e quindi un grado AI del 47%.

                               1.6.   Con le osservazioni del 23 agosto 2019 (doc. VII) l'assicurata ha nuovamente contestato il calcolo dell'Ufficio AI ritenendolo errato, "E meglio, è acritico, del tutto astratto ed aberrante.".

A suo dire, il salario da invalida di Fr. 53'793.- è acritico, poiché in palese contrasto con la sua situazione concreta, non essendo ipotizzabile che, a 54 anni, possa svolgere delle attività al di fuori dell'ambito alberghiero e della ristorazione. Pertanto, il salario da invalida va fissato nel 2015 in Fr. 45'335.- sulla base dei dati statistici di quel settore, livello di competenze 1.

Inoltre, il reddito da invalida stabilito dall'amministrazione è astratto e si deve applicare il principio del parallelismo dei redditi, non essendovi indizi che l'assicurata si sia accontentata di un reddito più modesto negli ultimi anni, già solo se lo si confronta con il salario previsto dal contratto collettivo del settore.

Se quindi si paragona il reddito da valida statisticamente stabilito in Fr. 60'578.- e lo si rapporta al reddito medio che ha conseguito negli ultimi dieci anni (Fr. 54'346.-), v'è una differenza dell'11%. Applicando dunque il 6% (11% - 5%) al reddito da invalida, si ottiene un reddito concreto di Fr. 50'566.-.

Anche paragonando il reddito statistico da valida di Fr. 60'578.con il reddito che sarebbe possibile conseguire nel Cantone Ticino, ritenuto che l'Ufficio federale di statistica ha affermato che "il livello salariale in Ticino, nel 2016, era del 14,4% inferiore rispetto al salario mediano svizzero", al reddito da invalida di Fr. 53'794.- si deve applicare una riduzione del 9,4% (14,4% - 5%), per giungere a Fr. 48'737,36.

Infine, il reddito da invalida è aberrante, poiché non tiene conto delle reali condizioni di salute della ricorrente, che non è in grado di svolgere le attività menzionate dal consulente in integrazione professionale come attestato dal nuovo referto della psichiatra curante (doc. F); si deve perciò ritenere una riduzione del 20%.

In conclusione, partendo da un reddito da valida, incontestato, di Fr. 60'578.-, lo si paragona al reddito da invalida di Fr. 33'082.- ([Fr. 3'767 x 12 mesi : 104,3 x 104,6 : 40 x 41,7] - 30%), che va poi ridotto del 20%, per essere stabilito in Fr. 26'465.-.

In via subordinata, tenendo conto del gap salariale del 9,4%, si ha un reddito da invalida di Fr. 48'737,36 che, ridotto del 30%, dà Fr. 34'116,152 e che, a sua volta diminuito del 20%, si fissa in Fr. 27'293,152.

Infine, in via ancora più subordinata, considerando il parallelismo dei redditi e il gap salariale del 6%, il reddito da invalida è fissato in Fr. 50'566.-, che vanno ridotti del 30% in Fr. 35'396,20 e poi del 20% in Fr. 28'316,96.

In tutti i casi, per la ricorrente ne discende che il grado di invalidità supera il 50% e quindi ha diritto a una mezza rendita.

                               1.7.   L'amministrazione ha sottoposto al Servizio Medico Regionale il parere della dr.ssa __________ e, visti i pareri dei dr. __________ e __________, quest'ultimo specialista in psichiatria, nelle sue osservazioni del 5 settembre 2019 (doc. IX) ha confermato che l'assicurata è abile al lavoro al 50% nella sua abituale professione di cameriera e al 70% in altre attività adeguate al suo stato di salute.

L'Ufficio AI ha ribadito, per l'aspetto economico, quanto esposto nella risposta, precisando che il parallelismo dei redditi non è applicabile in quanto sia il reddito da valida che quello da invalida sono stati calcolati riferendosi ai dati statistici nazionali.

                               1.8.   Il 23 settembre 2019 (doc. XI) la ricorrente ha presentato un nuovo referto della sua psichiatra dr.ssa med. __________ (doc. G), ribadendo che le attività proposte dal consulente non sono tutte esercitabili stante il suo stato di salute. Per il calcolo del grado di invalidità, l'assicurata ha ricordato la necessità di dovere operare una riduzione del reddito da invalida di almeno il 20% e ha riproposto le tre soluzioni, che danno luogo a una mezza rendita.

                               1.9.   L'Ufficio AI ha sottoposto al dr. med. __________ il rapporto della psichiatra dell'assicurata e il 1° ottobre 2019 (doc. XIII) si è riconfermato nella decisione impugnata.

                             1.10.   Anche l'ulteriore certificato della dr.ssa __________ (doc. H) è stato esaminato dall'SMR e stante la conferma da parte del dr. med. __________ del precedente stato di salute psichico della ricorrente, l'amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso (doc. XVII).

                             1.11.   L'8 novembre 2019 (doc. XIX) l'insorgente ha osservato che la documentazione medica del Servizio Medico Regionale e la presa di posizione del consulente in integrazione professionale non aveva alcuna forza probante, non essendo firmata.

                             1.12.   L'amministrazione ha evidenziato il 22 novembre 2019 (doc. XXI) che sebbene tali atti non siano firmati, gli stessi sono comunque validi essendo stati redatti ad esplicita richiesta del servizio giuridico dell'Ufficio assicurazione invalidità. Tutti gli esperti interpellati rimangono a disposizione del TCA per essere sentiti.

considerato                    in diritto

in ordine

                               2.1.   La ricorrente si è lamentata di una violazione del suo diritto di essere sentita per avere ricevuto in ritardo gli atti dall'Ufficio AI.

Essa ha rilevato di avere chiesto all'amministrazione il 3 giugno 2019 l'incarto completo per potere allestire il ricorso e di avere ricevuto la documentazione soltanto l'11 giugno 2019, quindi due giorni prima della scadenza del termine di ricorso, motivo per cui si è riservata di approfondire il tema nei successivi allegati.

Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate;).

Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Nell'evenienza concreta, la decisione dell'Ufficio AI è stata emessa il 13 maggio 2019 e soltanto il 3 giugno 2019 (doc. B), ossia circa 20 giorni dopo, la ricorrente, patrocinata dall'avv. dr. RA 1, si è attivata chiedendo all'amministrazione di completare la documentazione già in suo possesso, la quale ha subito trasmesso per posta A, il 5 giugno 2019 (doc. B), l'intero incarto AI.

Ora, indipendentemente dalla data in cui il patrocinatore sostiene di avere ricevuto gli atti (11 giugno 2019), il Tribunale rileva che la richiesta è stata formulata soltanto dieci giorni prima della scadenza del termine per fare ricorso, perciò la circostanza che in soli due giorni (dall'11 al 13) egli abbia dovuto studiare oltre 500 pagine di documenti può essere imputata solo al suo agire.

Inoltre, non va dimenticato che, in questi due soli giorni, il rappresentante dell'assicurata è stato comunque in grado di redigere 14 pagine molto dettagliate e complete, sia per quanto concerne l'aspetto medico sia quello economico.

Da quanto precede discende che non v'è alcun valido motivo per tutelare la censura dell'assicurata di essere stata vittima di una violazione del suo diritto di essere sentita.

Il TCA può pertanto esaminare il merito della questione.

nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata un quarto di rendita di invalidità dal 1° febbraio 2015.

                               2.3.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.4.   A seguito della domanda di prestazioni dell'assicurata del 2014, l'Ufficio AI ha richiamato gli atti medici determinanti e nel 2016 l'ha sottoposta a una perizia pluridisciplinare (oncologica, neurologica, psichiatrica, reumatologica) mentre nel 2018 a una perizia bidisciplinare di decorso (internistica e psichiatrica).

Sulla base del rapporto finale dell'SMR del 17 gennaio 2019, l'Ufficio AI ha riscontrato dal profilo medico che da settembre 2014 l'assicurata era abile al 70% nell'attività di cameriera e in attività adeguate al suo stato di salute fermo restando alcuni limiti funzionali, mentre da dicembre 2014 era abile al 50% come cameriera da intendere come riduzione della presenza e del rendimento, mentre in altre attività come riduzione di rendimento.

Dal calcolo effettuato con il metodo ordinario di raffronto dei redditi è risultata una perdita di guadagno del 47%, con quindi diritto a un quarto di rendita.

La ricorrente ha esposto nel dettaglio il suo stato di salute come riconosciuto dai suoi medici curanti e come emerso dalle perizie del Servizio Accertamento Medico ma, a ben vedere, non ha formalmente contestato le conclusioni a cui è giunto il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale il 17 gennaio 2019, che possono dunque essere poste pacificamente alla base del presente giudizio.

Per il TCA, i certificati della dr.ssa med. __________ che l'assicurata ha prodotto pendente causa non hanno mai messo in dubbio il grado di capacità di lavoro in altre attività stabilito dal dr. med. __________, perciò non v'è motivo di scostarsi dai dati ritenuti dall'SMR. Tali referti servono invece unicamente per contestare le attività che, secondo il consulente in integrazione professionale, sono adeguate al suo stato di salute e che quindi, tenuto conto della sua capacità lavorativa residua del 70%, la ricorrente è in grado di esercitare.

Ad ogni modo, va rilevato che sia lo stesso dr. med. __________ sia lo specialista in psichiatria dr. med. __________ hanno confermato più volte in corso di causa, spiegando chiaramente e validamente le loro posizioni, i motivi per cui, dopo avere valutato i pareri della dr.ssa med. __________, continuavano a fare stato le risultanze peritali.

                               2.5.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, STFA I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11; STFA I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2).

Nel caso di specie, sono quindi determinanti i dati del 2015, poiché l'inabilità lavorativa è iniziata nel febbraio 2014 e il diritto alla rendita nasce perciò il 1° febbraio 2015.

Al momento in cui è sorto il danno alla salute che l'ha resa inabile al lavoro l'assicurata era disoccupata, perciò l'Ufficio AI ha ritenuto che se non fosse intervenuto il danno essa avrebbe continuato a lavorare come cameriera e quindi il reddito da valida andava calcolato basandosi sui dati statistici nazionali del suo specifico settore. Partendo dunque dal settore 55-56 servizi di alloggio e di ristorazione della Tabella TA1 2014, livello di competenza 1, il reddito sarebbe stato di Fr. 3'767.- e quindi annuo di Fr. 47'916.- per 42,4 ore di lavoro alla settimana.

Tuttavia, considerato che questo reddito era di gran lunga inferiore al salario effettivamente conseguito dall'assicurata negli ultimi anni di attività, il consulente in integrazione professionale ha ritenuto più corretto optare per il livello di qualifica 3, con un reddito annuo di Fr. 60'356.- (Fr. 4'745 x 12 : 40 x 42,4 ore) che si avvicina a quello massimo di Fr. 59'115.- che l'assicurata ha percepito nel 2006. Aggiornato al 2015 (+ 0,3674%), l'Ufficio AI l'ha così fissato in Fr. 60'578.-.

Per il reddito ipotetico da invalida l'amministrazione si è basata sempre sui dati statistici della Tabella TA1 2014, donne, ma sul valore medio totale e non di uno specifico settore, ritenuto come l'assicurata sia abile in qualsiasi attività semplice e leggera, perciò ha preso il reddito del livello di competenze 1 (Fr. 4'300.- mensile, Fr. 51'600.- annuo) e l'ha adeguato prima al 2015 e poi alle ore medie settimanali di lavoro nel 2015 (41,7), per giungere all'importo di Fr. 54'191,12.

Raffrontando quindi il reddito da valida con il reddito ottenibile in un'attività adeguata esigibile al 70% dal 1° febbraio 2015 (Fr. 54'191,12 x 70% = Fr. 37'933,78), a cui ha applicato una riduzione per motivi personali del 15% (Fr. 32'243,72), l'Ufficio AI ha ottenuto un grado AI del 47% ([Fr. 60'578 - Fr. 32'243,72] :  Fr. 60'578 x 100), attribuendo il diritto a un quarto di rendita.

La ricorrente ha contestato questo calcolo, perché il reddito da invalida non tiene conto che può lavorare unicamente nel settore della ristorazione come negli ultimi due decenni, perciò si deve partire sempre dal settore specifico, livello di competenze 1 che, riportato sulle ore settimanali e aggiornato al 2015, dà un reddito, preso al 70%, di Fr. 33'082.-. Ridotto del 20%, va fissato in Fr. 26'465.-.

Come visto, in un secondo momento l'insorgente ha chiesto al TCA di tenere conto del parallelismo dei redditi e di considerare il gap salariale del 6% (11% - 5%) oppure del 9,4% (14,4% - 5%), applicando la riduzione del 20% per motivi personali.

In sostanza, dunque, l'assicurata ha proposto tre diverse soluzioni che portano tutte a un grado di invalidità di oltre il 50%.

                               2.6.   L'obbligo dell'assicurata di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag. 255 segg.).

In questo ordine d'idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                               2.7.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valida), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe quale persona sana secondo il grado di verosimiglianza preponderante (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1).

Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.

Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

                               2.8.   Dagli atti risulta che dal 28 luglio 2003 al 30 giugno 2013 (doc. 8) l'assicurata è stata alle dipendenze del __________ come cameriera al 100% e che ha cessato l'attività per ristrutturazione interna.

Dal 1° luglio al 30 novembre 2013 (doc. 7) essa ha poi lavorato, sempre come cameriera, presso il Ristorante __________ a __________ e anche in tal caso è stata licenziata per una riorganizzazione.

Dal 1° dicembre 2013 l'interessata ha beneficiato delle indennità di disoccupazione fino al 24 febbraio 2014 (doc. 19), quando è insorto il danno alla salute.

A tale proposito, anche in un caso ticinese in ambito di indennità giornaliera in caso di malattia, l'Alta Corte ha stabilito il 4 luglio 2017 (STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017) il principio che, essendo rimasto senza lavoro per motivi estranei alle sue condizioni di salute, per determinare il reddito da valido ci si deve basare sui dati statistici del settore e non sull'ultimo salario percepito dall'assicurato:

" 7.3. B. non può pretendere il reddito da valido (su tale nozione cfr. DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti) che percepiva dalla ditta C., considerato che dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che egli era stato licenziato il 30 novembre 2012 con effetto al 31 dicembre 2012. Questo significa che indipendente dal danno alla salute B. non avrebbe più percepito un reddito dalla ditta C. Vista la sua lunga esperienza quale gessatore la Corte cantonale, come del resto la A. SA, potevano ragionevolmente presumere che egli avrebbe continuato l'attività di gessatore. Per questo motivo l'importo di fr. 68'281.22 ritenuto dal Tribunale cantonale in applicazione dei dati statistici relativi al ramo costruzione, peraltro non contestato dalla A. SA, merita conferma.".

In virtù di quanto precede, nel caso concreto l'assicurata ha perso il suo posto presso l'ex datore di lavoro per motivi estranei all'invalidità e non l'avrebbe di conseguenza conservato neppure senza il danno alla salute. Pertanto, indipendentemente dal danno alla salute l'assicurata non avrebbe più potuto percepire lo stipendio versatole dal datore di lavoro. Potendo dunque presumere che senza il danno alla salute la ricorrente avrebbe continuato a svolgere l'attività di cameriera, ci si deve basare sui dati statistici salariali in quel settore (STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.2 e 4.2; STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.3.2; STFA I 792/05 del 15 marzo 2016 consid. 3.3; STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016 confermata dalla STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017 del 4 luglio 2017).

Questa soluzione è stata adottata dall'Ufficio AI e non è stata giustamente contestata dalla ricorrente, essendo corretto che per il reddito da valida ci si basi sui dati statistici. Peraltro, l'amministrazione, agendo a favore dell'assicurata, ha ritenuto il livello di competenze 3 (attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in un ambito specifico) e quindi un reddito statistico che più si avvicinava al reddito che essa ha mai percepito realmente nella sua carriera (docc. 73 e 75).

La scrivente Corte, fondandosi sulla Tabella TA1_tirage_skill_ level 2014 - Rami economici (NOGA08), donne, livello 3, settore 55-56 Servizi di alloggio e di ristorazione, pone dunque il dato di Fr. 60'356,40 (Fr. 4'745 x 12 : 40 x 42,4) a valere quale reddito da valida per il 2014 e di Fr. 60'537,47 (Fr. 60'356,40 + 0,3%) per il 2015 (aumento previsto dalla Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne 2011-2018).

                               2.9.   Per quanto concerne il reddito da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA13).

L'Alta Corte ha però successivamente stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione in tal senso.

                             2.10.   Per il 2015, anno di eventuale inizio del diritto alla rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurata dovrebbe ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per le donne che partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014) il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2015 a Fr. 51'849,03 (Fr. 51'600 : 103,6 x 104,1) (cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2018, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questo dato si riferisce, però, a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, aggiornata al 2018: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.5287368.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna è di Fr. 54'052,62 (Fr. 51'849,03 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                             2.11.   La ricorrente si è lamentata che l'Ufficio AI non ha applicato il principio del parallelismo dei redditi e quindi non ha tenuto conto della differenza di salario dell'11% (gap salariale) fra quanto ella ha percepito in media negli ultimi dieci anni e quanto avrebbe guadagnato a livello svizzero secondo i dati statistici.

Stesso discorso, ma con un gap salariale del 14,4%, stante la differenza di stipendi tra la realtà ticinese e quella svizzera.

A questo proposito va ribadito che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto. Non v'è una presunzione in tal senso (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 4.2; STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4).

Il Tribunale federale ha riconosciuto che se un assicurato, per motivi estranei all'invalidità (per esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello stesso ambito professionale - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza che vi si sia spontaneamente accontentato, si procede a un parallelismo dei due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297).

Il parallelismo dei redditi tiene quindi conto della circostanza che l'assicurato, da invalido, non è realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui occorre riconoscergli un salario da invalido conseguentemente più basso. Per contro, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4).

In sostanza, nel parallelismo dei redditi il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico.

Inoltre, il parallelismo dei redditi si giustifica non solo in ragione della differenza considerevole (già una differenza del 5% è sufficiente per apparire considerevole) tra il reddito effettivamente conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello nazionale) nel settore specifico, ma anche e soprattutto per l'involontarietà di questa differenza. L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla collettività degli assicurati le conseguenze di una sua scelta personale. In simile evenienza nessun intervento, anche solo parziale, può essere richiesto dall'AI (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3; STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013).

Nel caso di specie, questo Tribunale evidenzia che il principio esposto non può essere applicato, poiché il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico, mentre, come visto, quale reddito da valida è stato qui ritenuto il reddito statistico nello specifico settore di lavoro dell'assicurata.

Le ipotesi formulate dall'insorgente vanno dunque respinte.

                             2.12.   Per quanto concerne la critica sollevata dalla ricorrente secondo cui il reddito statistico da invalida di partenza di Fr. 53'793.- stabilito dall'Ufficio AI non sarebbe corretto, poiché non è ipotizzabile che a 54 anni possa svolgere un'attività al di fuori dell'ambito alberghiero e della ristorazione avendovi lavorato per decenni e quindi non si può ragionevolmente esigere che si metta a lavorare in settori estranei alle sue competenze essendo sprovvista di qualsiasi diploma, motivo per cui il reddito statistico deve essere quello del settore specifico degli alberghi e della ristorazione come per il reddito da valida, ma con livello 1 di competenze (doc. VII punto 1.2.2 pag.4), il TCA osserva quanto segue.

Per stabilire il reddito da invalido, la giurisprudenza applica di regola i salari mensili risultanti dalla Tabella ISS TA1, settore privato totale. Solo eccezionalmente ci si fonda sul reddito medio statistico di una singola branca; si tratta di persone che hanno lavorato in questo ambito per lungo tempo prima dell'insorgenza del danno alla salute e per le quali un lavoro in altri contesti entra difficilmente in linea di conto (SVR 2019 IV Nr. 2 consid. 6.2.3).

Nell'evenienza concreta, se è vero che dal 1984 l'assicurata ha lavorato come cameriera, come risulta dal suo curriculum vitae (doc. 6) essa ha comunque svolto degli studi superiori in un istituto tecnico di agronomia (doc. 2). Ciò stante, non è possibile ritenere che la ricorrente sia in grado di lavorare unicamente nel settore in cui ha sempre esercitato la sua attività lucrativa.

Il consulente in integrazione professionale ha infatti elencato una serie di attività di tipo leggere, semplici e ripetitive che non si riferiscono prettamente all'ambito alberghiero e della ristorazione e che l'insorgente, stanti i suoi studi superiori, sarebbe in grado di esercitare dopo una breve formazione specifica impartita dal datore di lavoro.

Non si vede infatti per quali motivi l'assicurata non dovrebbe essere in grado per esempio di fare l'addetta al controllo della qualità in un'azienda di produzione, l'addetta alla vendita/ consulenza telefonica, svolgere piccoli lavori amministrativi di controllo o di preparazione, la custode/ricezionista in un complesso amministrativo/commerciale/industriale dove deve coordinare le attività di pulizia e di manutenzione dello stabile e gestire le domande al banco della ricezione, l'addetta alla ricezione della clientela in un ristorante attribuendo/riservando i tavoli.

D'avviso della scrivente Corte, tutte queste attività non sono affatto impedite dalle sue condizioni di salute né in presenza di dolori e gonfiori alle articolazioni degli arti superiori né per i disturbi psichici che, a dire della dr.ssa med. __________, non le permetterebbero più di lavorare in mezzo alla gente (doc. G).

Di conseguenza, non si può ritenere, in concreto, che si debba applicare i dati statistici del settore 55-56 in cui la ricorrente ha sempre lavorato, avendo essa le capacità e le possibilità di esercitare una serie di altre attività semplici, leggere e ripetitive in altri ambiti. Pertanto, è corretto che l'Ufficio AI, e come è stato esposto, si determini il reddito da invalida sulla base dei dati statistici valore totale medio a livello nazionale.

Di conseguenza, il reddito statistico lordo medio nazionale da invalida per una donna nel 2015 resta fissato a Fr. 54'052,62.

                             2.13.   Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

                             2.14.   Nel suo atto ricorsuale l'assicurata ha chiesto che la riduzione applicabile al reddito da invalida sia almeno del 20%, visto che è di origine __________, che al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa era in disoccupazione, che non dispone di particolari qualifiche professionali né di capacità e che la sua età avanzata rende difficile la ricerca di un nuovo impiego.

Il consulente in integrazione professionale che si è occupato del calcolo del grado di invalidità dell'assicurata ha debitamente spiegato il 7 luglio 2017 (doc. 74) quali fattori potevano entrare in linea di conto a titolo di riduzione per motivi personali.

Analizzati singolarmente i fattori di riduzione ammessi dalla giurisprudenza federale, il consulente ha concluso che erano dati soltanto i presupposti per applicare una riduzione al reddito statistico del 10% per attività leggere e del 5% per contingenze particolari,

Non entravano invece in considerazione ulteriori fattori di riduzione, quali l'età e gli anni di servizio, la limitazione della funzionalità, la nazionalità, il tasso di occupazione parziale. Per ognuno di questi parametri il funzionario ha esposto la giurisprudenza resa sull'argomento, motivando sufficientemente le sue considerazioni al riguardo.

Le limitazioni mediche stabilite dall'SMR il 17 gennaio 2019 concernono in sostanza (soltanto) il carico massimo (fino a 5 kg) stante la necessità di tenere conto di mansionari leggeri in cui l'assicurata non debba sollecitare troppo l'arto superiore destro e il cingolo scapolare, mentre non v'era la necessità di alternare la postura né v'erano difficoltà nello svolgere lavori di precisione; la necessità di pause supplementari era infine già compresa nella determinazione della capacità lavorativa residua del 70%.

Per quanto concerne lo svolgimento di un'attività leggera, l'amministrazione ha a buon diritto ritenuto che non potendo più l'assicurata svolgere dei lavori pesanti, si doveva procedere a una riduzione del reddito del 10%.

D'avviso di questo Tribunale, l'elenco di attività leggere, semplici e ripetitive, che il 26 giugno 2019 il consulente in integrazione professionale ha stilato (per esempio addetta alla preparazione delle colazioni in un albergo, addetta alla ricezione della clientela in un ristorante, addetta al controllo della qualità e coordinazione nella pulizia ai piani di hotel/grandi uffici, piccoli lavori amministrativi di controllo o di preparazione, addetta al controllo della qualità in un'azienda di produzione, custode/ricezionista in un complesso amministrativo/commerciale/industriale, addetta alla vendita/consulenza telefonica), alla luce delle condizioni di salute della ricorrente e meglio della sua capacità lavorativa residua del 70%, va considerato come sostenibile, anche stanti le prese di posizione dei dr. __________ e __________ rese pendente causa sui pareri della psichiatra curante dr.ssa __________.

In altre parole, le succitate limitazioni funzionali non sono di alcun ostacolo alla sua reintegrabilità nel mondo equilibrato del lavoro.

Neppure la circostanza che secondo la psichiatra curante la ricorrente sarebbe abile al 50% come donna delle pulizie (doc. F) porta a modificare la percentuale di riduzione del 20% stabilita dal consulente in integrazione professionale, ritenuto come tale attività sia addirittura più faticosa rispetto a quelle individuate dal funzionario dell'amministrazione.

Nessuna deduzione, quindi, è stata giustamente concessa per le limitazioni funzionali, visto che la limitazione del rendimento determinato in sede medica le tiene già in considerazione, poiché nel caso di specie la capacità lavorativa del 70% è da intendere quale riduzione del rendimento del 30% nell'ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. rapporto finale SMR).

Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall'Alta Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non dà luogo ad un'ulteriore riduzione per motivi personali:

" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).“.

Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.2018.65 del 13 marzo 2019; STCA 32.2018.51 dell'11 febbraio 2019; STCA 32.2018.31 del 4 febbraio 2019; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2017; STCA 32.2017.42 del 5 ottobre 2017; STCA 32.2015.76 dell'8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24 settembre 2015).

La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:

" (…)

3.2.2. Bestehen über das ärztlich beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25. Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. die Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte.”.

Anche la sua nazionalità non ha alcuna influenza, ritenuto che la ricorrente vive nel nostro Paese dal 1984 e dispone di un permesso C di domicilio.

Nemmeno ha difficoltà nel leggere e nello scrivere in lingua italiana e dispone di buone conoscenze della lingua tedesca.

Anche l'età non influisce sulle sue possibilità di trovare un lavoro adatto nel mercato del lavoro equilibrato, ritenuto che al momento dell'insorgente del danno l'assicurata aveva 50 anni. La questione della messa in atto della capacità di lavoro rispettivamente della capacità residua di lavoro, in caso di età avanzata, si esamina al momento in cui l'esigibilità medica di una capacità di lavoro totale o parziale è constatata (DTF 138 V 457, STF 9C_88/2013 del 4 settembre 2013; STCA 32.2017.222 del 26 novembre 2018; STCA 32.2017.18 del 27 luglio 2017).

Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione complessiva, il tasso di deduzione del 15% sia adeguato e ciò tenendo anche conto delle invocate limitazioni funzionali, sociali, nazionali e della sua capacità lavorativa residua. Non v'è quindi alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Va concluso che con una capacità lavorativa residua del 70% la ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.

                             2.15.   Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalida rivalutato ammontante nel 2015 a Fr. 54'052,62 va ritenuto nella misura del 70% (Fr. 54'052,62 x 70 : 100 = Fr. 37'836,83) stante la ridotta capacità lavorativa esigibile dell'assicurata e in seguito questo nuovo reddito va diminuito del 15% per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo di Fr. 32'161,30 (Fr. 37'836,83 - [37'836,83 x 15 : 100]).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 60'537,47 corrispondente al reddito (ipotetico) da valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nell'anno 2015 come cameriera al 100% senza il danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 46,87% ([Fr. 60'537,47 - Fr. 32'161,30] : Fr. 60'537,47 x 100), che va arrotondata al 47% (DTF 130 V 121).

                             2.16.   Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale non può quindi che confermare la decisione dell'Ufficio AI di attribuzione all'assicurata di un quarto di rendita d'invalidità dal 1° febbraio 2015.

                             2.17.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.118 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 32.2019.118 — Swissrulings