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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.05.2020 32.2019.114

25. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,243 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Soppressione rendita AI per mancata collaborazione dell'assicurata. Ricorso tardivo, quindi irricevibile.Nel merito,a ragione UAI ha soppresso la rendita,perché il formulario di revisione,la cui compilazione è molto semplice, è stato presentato tardivamente.Riattivazione rendita solo da quel momento

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2019.114   TB

Lugano 25 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione del 15 aprile 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                                  A.   Con decisione del 25 febbraio 2015 (docc. 34 e 37) __________, 1981, è stata posta al beneficio di una rendita intera di invalidità (grado AI 72%) a decorrere dal 1° aprile 2014.

                                  B.   Nel mese di luglio 2018 (doc. 38) l'Ufficio assicurazione invalidità ha avviato una procedura di revisione d'ufficio del diritto alla rendita dell'assicurata e il 26 luglio 2018 (doc. 39) le ha inviato un questionario da compilare, che è ritornato al mittente avendo nel frattempo l'interessata cambiato domicilio (doc. 41).

                                  C.   Il 7 agosto 2018 (doc. 40) l'Ufficio AI ha ritrasmesso il medesimo formulario di revisione della rendita di invalidità al nuovo indirizzo di domicilio dell'assicurata e il 24 settembre 2018 (doc. 42) glielo ha sollecitato con un invio raccomandato, avvertendola che se entro dieci giorni non l'avesse ricevuto debitamente compilato e firmato, avrebbe applicato le sanzioni previste dall'art. 7b cpv. 2 lett. d LAI e quindi ridotto o rifiutato le prestazioni.

La raccomandata non è stata ritirata ed è quindi ritornata al mittente (doc. 44).

                                  D.   Con progetto di decisione del 15 ottobre 2018 (doc. 43) l'Ufficio AI ha soppresso la rendita per mancata collaborazione, ma anche questo invio raccomandato gli è ritornato (doc. 46) e il 7 novembre 2018 (doc. 45) l'ha rinviato all'assicurata per posta A.

                                  E.   Con decisione del 26 novembre 2018 (doc. II/2) l'Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita per la mancata collaborazione dell'assicurata, non avendo ritornato l'apposito formulario per la valutazione della sua invalidità malgrado l'avvertimento sulle conseguenze che avrebbe potuto avere il rifiuto ingiustificato di informare e collaborare.

Pure questa raccomandata non è stata ritirata dall'assicurata (doc. 49), perciò la decisione di soppressione le è stata rispedita per posta A il 13 dicembre 2018 (doc. 48).

                                  F.   Contattata telefonicamente il 7 gennaio 2019 (doc. 50) da RI 1, marito dell'assicurata, l'amministrazione gli ha spedito il formulario di revisione per la rendita della moglie e, a sua richiesta, il 12 febbraio 2019 (doc. 57) ha trasmesso al suo medico curante l'intera documentazione a sua disposizione.

                                  G.   Il 28 marzo 2019 (doc. 58) RI 1 ha inviato per email all'amministrazione il questionario di revisione della rendita di invalidità della moglie __________ e il 1° aprile 2019 (doc. 63) ha chiesto all'Ufficio AI, sempre per email, quando la rendita sarebbe stata riattivata, spiegando di avere perso tempo non sapendo quale medico avrebbe dovuto compilare il formulario.

                                  H.   Il 1° aprile 2019 (doc. II/3) l'amministrazione ha risposto a __________ che avrebbe ripristinato il versamento della sua rendita dal mese di marzo 2019, mese in cui ha ricevuto il formulario di revisione e tale spiegazione è stata ribadita l'11 aprile 2019 (doc. 67) stante la richiesta del 10 aprile 2019 (doc. 66) di RI 1 sul perché non siano state versate alla moglie anche le rendite di dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019.

All'ulteriore email del 15 aprile 2019 (doc. 70) del marito sui motivi per cui la riattivazione della rendita sia avvenuta soltanto da marzo 2019 e non già da gennaio 2019, visto che è in quel mese che ha distribuito ai medici della moglie il formulario ma nessuno di loro voleva compilarlo, l'amministrazione ha risposto a __________ il 15 aprile 2019 (doc. A4), evidenziando che poiché il formulario non è stato compilato malgrado due solleciti, la sua non collaborazione ha dato luogo a una decisione di soppressione. La rendita poteva essere ripristinata soltanto se il formulario sulla revisione le fosse pervenuto entro la fine di gennaio 2019, ma ciò non è avvenuto. La circostanza che i suoi curanti non l'abbiano voluto compilare non è rilevante, visto che tale formulario poteva essere riempito da lei stessa o dal marito.

Il 17 aprile 2019 (doc. A5) il coniuge dell'assicurata ha ribadito per email le sue pretese creditorie.

                                    I.   __________ è deceduta il __________ aprile 2019 (doc. A1) e il 17/21 maggio 2019 (doc. I) RI 1 ha inoltrato al Tribunale un ricorso contro "la non entrata in materia da parte dell'IAS delle rette al di Gennaio e Febbraio '19, a mia moglie __________.". Il ricorrente ha evidenziato che appena ha ricevuto nel mese di dicembre 2019 il formulario per la revisione della rendita l'ha trasmesso ai medici curanti della moglie - che da novembre 2018 a gennaio 2019 è stata degente presso l'__________ - per farlo riempire da chi ne conosceva l'anamnesi. Dopo la dimissione della moglie egli ha chiesto allo psichiatra dr. med. __________ di compilarlo e solo quando il medico gliel'ha ritornato nel marzo 2019 l'ha trasmesso all'Ufficio AI. Di conseguenza, l'assicurato ha chiesto al TCA il versamento delle rendite dei mesi di gennaio e febbraio 2019.

                                   L.   Con decisione del 28 maggio 2019 (doc. 71) l'Ufficio AI ha emesso una decisione che annullava e sostituiva la precedente e che per i mesi di marzo e aprile 2019 attribuiva a __________ una rendita intera e ai suoi due bambini una rendita per figli.

                                  M.   Nella risposta del 21 giugno 2019 (doc. VII) l'Ufficio AI ha rilevato come il ricorso di RI 1 sia tardivo se inoltrato contro la decisione di soppressione della rendita della moglie del 26 novembre 2018, ma che si possa ritenere valido, per economia processuale, se rivolto contro la decisione del 28 maggio 2019 di ripristinare la rendita di invalidità dal mese di marzo 2019, anche se emanata posteriormente, visto che il ricorrente ha contestato la mancata riattivazione del versamento da gennaio 2019.

A quest'ultimo proposito, l'amministrazione ha osservato che la rendita poteva essere riattivata nel gennaio 2019 soltanto se il formulario di revisione le fosse pervenuto entro la fine di quel mese, ciò che però non è avvenuto. La circostanza che il marito dell'assicurata abbia trasmesso ai di lei curanti il predetto modulo già nel mese di gennaio 2019, ma che nessuno lo voleva compilare, non gli è di alcun aiuto, visto che era l'assicurata stessa o, al limite, suo marito in qualità di suo rappresentante, che doveva dargli seguito. Tornando a collaborare solo nel mese di marzo 2019 con l'invio del formulario di revisione, è dunque a giusta ragione che la rendita di invalidità dell'assicurata è stata riattivata a partire da quel mese, perciò il ricorso va respinto.

                                  N.   Il 24 giugno 2019 (doc. IX) il ricorrente ha osservato che la moglie è stata ricoverata all'Ospedale psichiatrico di __________ dal 7 novembre 2018 al 15 gennaio 2019 senza che egli potesse avere accesso alle sue cartelle cliniche e quindi conoscere le diagnosi, perciò ha chiesto ai suoi medici di riempire il formulario per la revisione, ma dopo più tentativi e risposte negative da parte del nosocomio si è rivolto allo psichiatra che l'aveva in cura, che vi ha dato seguito solo dopo l'intervento di un legale.

L'amministrazione non ha formulato nuove osservazioni (doc. X).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

                                   2.   Il ricorrente si è rivolto al Tribunale chiedendo il ripristino, già dal mese di gennaio 2019 e non soltanto dal marzo 2019, della rendita di invalidità di cui era beneficiaria la moglie. Tale richiesta fa seguito alla decisione del 26 novembre 2018 con cui l'Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso, con effetto dal 1° gennaio 2019 in virtù dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, il diritto alla rendita di __________ per mancata collaborazione.

L'assicurata è deceduta il 21 aprile 2019 e, malgrado l'assenza di un certificato ereditario che lo legittimi ad agire quale membro della comunione ereditaria, visto l'esito del ricorso non occorre verificare ulteriormente la legittimità del marito a fare valere la pretesa creditoria nei confronti dell'Ufficio AI per conto della CE.

Il ricorso formulato il 17/21 maggio 2019 contro la decisione di soppressione della rendita va infatti dichiarato irricevibile essendo manifestamente tardivo, poiché è stato inoltrato ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 60 cpv. 1 LPGA.

                                   3.   Occorre tuttavia rilevare che nei termini di ricorso contro la decisione di soppressione, il 7 gennaio 2019 RI 1 ha contattato per telefono l'Ufficio AI chiedendo un nuovo formulario di revisione, che ha poi ritrasmesso, compilato, il 28 marzo 2019.

A ben vedere, però, tale richiesta non può costituire una contestazione della soppressione del diritto alla rendita, poiché in quell'occasione l'assicurata, tramite il marito, non ha affatto contestato la soppressione della rendita e ciò lo si evince anche dalla successiva email del 7 gennaio 2019 (doc. 50), con cui ha ringraziato l'Ufficio AI per la trasmissione del richiesto formulario.

Nemmeno lo scritto raccomandato pervenuto all'amministrazione il 18 gennaio 2019 (doc. 52) può essere ritenuto come una valida contestazione contro la decisione di soppressione della rendita per mancata collaborazione. Infatti, l'assicurata ha chiesto di spedirle l'incarto completo e ha affermato che "Contro ogni vostra eventuale decisione inoltro cautelativamente un'opposizione e ciò riservandomi di valutare e motivare meglio le mie ragioni dopo aver potuto consultare copia del mio incarto più completo.".

Infatti, da una parte, tale opposizione è tardiva se è rivolta contro la decisione del 26 novembre 2019.

Dall'altra, lo scritto dell'assicurata era espressamente rivolto contro una eventuale e futura decisione, e quindi non contro la decisione già emessa a fine anno 2018.

Il TCA osserva inoltre che RI 1, una volta trasmesso all'amministrazione il formulario di revisione, l'ha più volte sollecitata per email di ripristinare il versamento della rendita di invalidità della moglie, richieste a cui l'Ufficio AI ha risposto spiegando, la prima volta con scritto del 1° aprile 2019, che la riattivazione poteva avvenire unicamente dal mese di marzo 2019 con la ricezione del formulario per la revisione.

Queste spiegazioni sono state altresì fornite l'11 aprile 2019 al marito dell'assicurata e anche, soprattutto, il 15 aprile 2019 in modo più esteso e dettagliato.

Il ricorso del 17/21 maggio 2019 parrebbe essere quindi rivolto contro quest'ultimo scritto, sebbene esso non costituisca una decisione formale munita dei rimedi di diritto.

In proposito va ricordato che in presenza di una decisione informale, come può essere ritenuto lo scritto del 15 aprile 2019, la presentazione dell'assicurato nel termine di un anno di un'opposizione o di un ricorso, quand'anche le condizioni dell'art. 51 LPGA non siano realizzate (DTF 134 V 145 consid. 5.3; SVR 2019 IV Nr. 64) e ove ci si confronta con le tematiche oggetto di comunicazione informale, deve essere trattata come richiesta di emanazione di una decisione formale (STF 9C_788/2014 del 27 novembre 2014, consid. 4.3).

In effetti, il 28 maggio 2019 l'Ufficio assicurazione invalidità ha emesso una decisione, che annullava e sostituiva la precedente, in cui a __________ e ai due figli è stata riconosciuta e versata una rendita di invalidità intera dal 1° marzo al 30 aprile 2019.

Questa decisione non risulta essere stata impugnata da RI 1 e sembrerebbe cresciuta incontestata in giudicato.

Per di più, ritenuto come il suo ricorso a questo Tribunale dati del 17 maggio 2019 e sia stato spedito il 21 seguente, è successivo a questo nuovo provvedimento e non può quindi certo essere considerato quale valida impugnazione di una decisione che doveva ancora essere emessa.

Orbene, quand'anche si volesse seguire, per pura ipotesi di lavoro senza che occorra verificarne la correttezza, la soluzione proposta dall'Ufficio assicurazione invalidità per economia processale di ritenere il ricorso in esame quale valida contestazione della decisione del 28 maggio 2019 di riattivazione della rendita di invalidità della moglie (soltanto) al 1° marzo 2019, ad ogni modo il ricorso, già dichiarato irricevibile, deve essere respinto anche nel merito per i motivi che seguono.

nel merito

                                   4.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione con la quale è stato rifiutato il diritto alle prestazioni di __________ è conforme alla legislazione federale.

Si tratta dunque di stabilire se a ragione l'Ufficio AI ha soppresso dal 1° gennaio 2019 il diritto dell'assicurata a prestazioni quale sanzione per non avere presentato le informazioni di cui l'Ufficio AI abbisognava per adempiere ai suoi compiti legali.

                                   5.   L'art. 28 cpv. 2 LPGA, suscettibile di ricadere nel campo d'applicazione dell'art. 43 cpv. 3 LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad Art. 43, Nr. 47) - nel caso concreto, l'amministrazione non risulta tuttavia aver fatto uso, pur menzionandolo nel progetto di decisione e nella decisione impugnata, dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, avendo statuito la soppressione delle prestazioni quale sanzione giusta l'art. 7b cpv. 2 LAI per la mancata trasmissione delle informazioni richieste e non avendo quindi deciso nel merito in base agli atti o emesso una decisione di non entrata in materia -, stabilisce che colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.

Con la 5a revisione dell'AI, entrata in vigore dal 1° gennaio 2008, è stato introdotto l'art. 7b LAI concernente le sanzioni.

Secondo l'art. 7b cpv. 2 lett. d LAI, in deroga all'art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l'assicurato non fornisce all'ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali.

Il cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell'assicurato.

Al riguardo, come ricordato nella STCA 32.2016.136 del 10 febbraio 2017, nel Messaggio concernente la modifica della LAI (FF 2005 4090) si legge che "il capoverso 2 enumera gli obblighi la cui violazione può condurre a una riduzione o a un rifiuto delle prestazioni senza che debba essere avviata una procedura d'avvertimento e impartito un termine di riflessione. Nella fattispecie, si tratta degli obblighi menzionati nell'articolo 3c capoverso 6, ma anche di obblighi già sanciti nel diritto vigente, come l'obbligo di notificazione; inoltre, potranno essere sanzionati anche l'ottenimento indebito o il tentativo di ottenere indebitamente prestazioni dell'AI. Il capoverso 3 descrive, come nell'assicurazione militare, in quali condizioni e in quale misura delle prestazioni possono essere ridotte o rifiutate. Si tratta in particolare di tener conto del grado della colpa e della situazione finanziaria dell'assicurato".

Circa il nuovo tenore dell'art. 7b cpv. 3 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2012, il Messaggio concernente la modifica della LAI (6a revisione AI, primo pacchetto di misure, FF 2010 1671) precisa che "conformemente all'articolo 21 capoverso 4 LPGA, in caso di violazione dell'obbligo di collaborare le prestazioni sono ridotte o rifiutate. L'attuale articolo 7b capoverso 3 LAI stabilisce che la decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve «tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria dell'assicurato». In base alla DTF 114 V 316 l'ufficio AI deve basarsi in primo luogo sul grado della colpa, decidendo però discrezionalmente nel rispetto dei principi giuridici generali (p. es. il principio di proporzionalità). Il grado della colpa e la gravità dell'infrazione sono pertanto un elemento importante per decidere se ridurre o rifiutare una prestazione. La situazione finanziaria dell'assicurato è invece soltanto uno dei vari elementi che possono essere presi in considerazione, a seconda del caso, ai fini della decisione. L'esplicita menzione di questo criterio gli conferisce un'importanza eccessiva, ragion per cui il capoverso 3 va adeguato".

                                   6.   Nel caso in esame, il 7 agosto 2018 (doc. 40) l'Ufficio AI, richiamando implicitamente quanto stabilito dall'art. 28 LPGA in merito all'obbligo di collaborazione, ha chiesto a __________ di rispondere alle domande indicate nel questionario di revisione della rendita e di ritornarlo, debitamente firmato, entro dieci giorni.

Invero, l'amministrazione aveva già spedito poco prima all'indirizzo noto dell'interessata, il 26 luglio 2018 (doc. 39), un identico questionario per la revisione della rendita, ma questo primo tentativo non è determinante ai fini della vertenza, visto che con l'intervenuto cambio di domicilio dell'assicurata l'invio non le è pervenuto ed è ritornato al mittente (doc. 41).

Con lettera raccomandata il 24 settembre 2018 (doc. 42) l'Ufficio AI ha sollecitato l'assicurata a volere dare seguito alla richiesta - rimasta inevasa - di cui al precedente scritto del 7 agosto 2018, facendo contestualmente presente che secondo "l'art. 7b cpv. 2 lett. d LAI, se un assicurato non fornisce all'Ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate. Qualora entro un termine di 10 giorni non dovessimo ricevere il formulario debitamente compilato e firmato, ci vedremo costretti ad emanare un progetto di decisione applicando le sanzioni indicate nel summenzionato articolo.".

L'assicurata non ha ritirato il plico raccomandato, che è quindi ritornato all'amministrazione (doc. 44).

Con progetto di decisione del 15 ottobre 2018 (doc. 43) - munito dell'indicazione circa la possibilità di presentare nel termine di 30 giorni osservazioni al riguardo - l'Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso il diritto alla rendita, non avendo l'assicurata ancora compilato il questionario per la valutazione del suo grado di invalidità malgrado l'avviso del 24 settembre 2018 sulle conseguenze a cui andava incontro se si rifiutava di collaborare.

Il 7 novembre 2018 (doc. 45) l'amministrazione ha ritrasmesso per posta semplice all'assicurata il summenzionato progetto di decisione e con decisione formale del 26 novembre 2018 (doc. II/2) ha confermato, quale sanzione indicata nelle precedenti diffide, di sopprimere la rendita dal 1° gennaio 2019, rilevando però che se l'assicurata avesse voluto adempiere ai suoi obblighi, avrebbe dovuto trasmettere prima possibile il formulario per la revisione della rendita debitamente compilato, datato e firmato.

Inoltre, l'Ufficio AI ha fatto nuovamente rilevare che nonostante l'assicurata sia stata avvisata con raccomandata del 24 settembre 2018 sulle conseguenze del mancato invio, essa non ha adempiuto all'obbligo di collaborare non ritornando il formulario. Pertanto, dopo avere citato l'art. 43 cpv. 3 LPGA, ha concluso che non potendo determinare se l'assicurata assolveva ancora i criteri di diritto a una rendita, sopprimeva la prestazione.

Nel termine per inoltrare ricorso contro la decisione di soppressione della rendita, a sua richiesta il 7 gennaio 2019 l'Ufficio AI ha ritrasmesso al marito dell'interessata il formulario di revisione, che però è stato inviato all'amministrazione, compilato e firmato dalla moglie, soltanto con email del 28 marzo 2019 (doc. 58).

Gli scritti del 1° (doc. 62), dell'11 (doc. 67) e del 15 aprile 2019 (doc. 69) dell'amministrazione spiegano all'assicurata che il suo diritto alla rendita ha potuto essere riattivato solo dal 1° marzo 2019, ovvero con l'adempimento del suo obbligo di collaborare. Per potere essere rispristinato dal 1° gennaio 2019, il formulario per la revisione doveva pervenirle nel mese di gennaio 2019.

                                   7.   Viste le risultanze suesposte questo Tribunale deve concludere che, essendo i dati personali dell'assicurata relativi al suo stato di salute fondamentali nel caso concreto per poter esaminare e determinare il suo diritto a prestazioni, omettendo di trasmettere in tempo utile le informazioni e la documentazione richiestale con lettere del 7 agosto 2018 e 24 settembre 2018 (quest'ultima munita di comminatoria relativamente alle conseguenze in caso di mancata trasmissione, anche se l'art. 7b cpv. 2 LAI prevede espressamente una deroga all'art. 21 cpv. 4 LPGA), l'assicurata non ha fornito all'Ufficio AI le informazioni che abbisognava (suo stato di salute, attività svolta) per adempiere ai suoi compiti legali di rivedere d'ufficio il suo diritto alla rendita intera di invalidità.

D'avviso del TCA, la mancata trasmissione del necessario formulario per la revisione prima dell'emanazione del querelato provvedimento non può essere giustificata dal fatto che l'assicurata è stata degente dal 7 novembre 2018 al 15 gennaio 2019 (doc. IX) presso l'__________ di __________, visto che il formulario le è stato inviato la prima volta, per posta semplice, il 7 agosto 2018.

Il Tribunale rileva che il ricorrente non ha comprovato che a quel momento la moglie non ha ricevuto il predetto questionario né che era impossibilitata a rispondervi.

Anche in merito alla raccomandata del 24 settembre 2018, ritornata al mittente e citata sia nel progetto di decisione sia nella successiva decisione impugnata rispediti per posta semplice -, l'insorgente non ha sollevato nulla, non spiegando perché tale invio non è stato ritirato dalla moglie ed è ritornato all'Ufficio AI.

La circostanza che il ricorrente abbia subito trasmesso ai medici curanti dell'assicurata il formulario per la revisione non appena gli è pervenuto, a sua richiesta, nel gennaio 2019, ma che, a suo dire - circostanza però non comprovata -, nessun medico che aveva in cura la moglie a __________ volesse compilarlo e che è solo con l'intervento di un legale che il dr. med. __________, psichiatra curante, l'ha riempito nel mese di marzo 2019, non gli è invece di alcun aiuto.

In effetti, il TCA evidenzia che il questionario sulla revisione della rendita di invalidità contiene delle domande a cui l'assicurata medesima era facilmente in grado di rispondervi, trattandosi di quesiti di carattere prettamente personale, quali i dati personali, le indicazioni sullo stato di salute dovendo semplicemente crociare se era rimasto invariato e se era migliorato o peggiorato specificando da quando, i nomi dei medici che l'avevano in cura indicando da quando e per quale malattia, il tipo di attività esercitata, se svolgeva un'attività di volontariato, se c'era stato un cambiamento del tempo lavorativo per motivi di salute e dopo l'attribuzione della rendita.

In concreto, il formulario di revisione che il ricorrente ha inviato all'Ufficio AI il 28 marzo 2019 è stato debitamente compilato a mano in tutti i suoi punti, reca la data del 5 marzo 2019 e la firma di __________ (con l'indicazione per esteso del nome e del cognome, firma che, per inciso, differisce dalle altre autografe apposte su altri scritti).

Infine, nelle osservazioni è indicato che "dal 07/11/18 al 11/01/19, ricoverata al __________, dipendenze.".

                                   8.   Sulla scorta di quanto precede non vi sono dunque circostanze o elementi agli atti che permettano, avuto riguardo a quanto stabilito all'art. 7b cpv. 3 LAI, di prescindere dalla sanzione prevista all'art. 7b cpv. 2 prima frase LAI in relazione con l'art. 7b cpv. 2 lett. d LAI.

Non risulta peraltro minimamente comprovato che l'assicurata possa non essere stata in grado di provvedere da sola, senza una sua colpa, a dar seguito a quanto a più riprese richiestole dall'Ufficio AI.

L'interessata avrebbe altresì potuto nominare il marito quale suo rappresentante e delegarlo in questo semplice compito se il suo stato di salute o altre circostante non le permettevano di dare seguito alle richieste dell'amministrazione.

Nemmeno l'avere atteso che un medico compilasse il formulario per la revisione non mette al riparo l'assicurata dal dovere subire le conseguenze del suo ritardo nell'obbligo di collaborare, neppure se tale circostanza fosse comprovata, ritenuto, come evidenziato, che il compito di compilare il formulario per la revisione della rendita risulta molto semplice per qualsiasi assicurato, trattandosi di dati personali di cui un medico potrebbe, peraltro, nemmeno essere al corrente. Pertanto, l'assicurata poteva essere in grado di provvedervi personalmente o per il tramite del marito.

                                   9.   In virtù di quanto esposto, l'Ufficio AI poteva sopprimere il diritto a prestazioni ai sensi dell'art. 7b cpv. 2 LAI a decorrere dal primo giorno del secondo mese che segue la decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI) e quindi dal 1° gennaio 2019.

La riattivazione della rendita al 1° gennaio 2019 poteva dunque unicamente avvenire, come correttamente indicato dall'Ufficio AI, qualora l'assicurata le avesse trasmesso il questionario sulla revisione della rendita di invalidità nel mese di gennaio 2019.

Considerato però, come visto, che la ricezione è avvenuta il 28 marzo 2019, è a giusta ragione che la rendita di __________ è stata riattivata il 1° marzo 2019.

In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione del 28 maggio 2019 deve essere confermata e il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, respinto.

                                10.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese, per complessivi Fr. 500.-, sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

32.2019.114 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.05.2020 32.2019.114 — Swissrulings