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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 32.2019.113

27. April 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,789 Wörter·~54 min·5

Zusammenfassung

Richiesta di prestazioni respinta in assenza di un'invalidità rilevante. La documentazione prodotta in causa non cambia l'esito della vertenza. Rifiuto confermato. Respinta AG in assenza di probabilità di esito favorevole

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2019.113   FC

Lugano 27 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 giugno 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 14 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1968, di professione ausiliaria di pulizie e aiuto cucina, nel marzo 2018, adducendo problemi psichici, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1).

                                         Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, comprendente una perizia psichiatrica, con decisione del 14 maggio 2019, confermativa di un progetto del 16 gennaio precedente e resa dopo esame delle osservazioni presentate dall’avv. RA 1 in rappresentanza dell’assicurata, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa del 50% dal 20 ottobre 2017, ma una ripresa totale dell’abilità lavorativa, nella sua attività e in ogni attività adeguata, a decorrere dal 1. dicembre 2017 e, quindi, l’assenza di un’incapacità al lavoro di almeno il 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (doc. AI 50).

                               1.2.   Con ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dal suo legale, contesta le conclusioni dell’Ufficio AI. Chiede l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità a decorrere dal 20 ottobre 2017, producendo una nuova certificazione dello psichiatra curante. Postula in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici, chiedendo l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (doc. I).

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato, sulla base anche della presa di posizione del medico SMR (doc. V).

                                         In data 25 giugno 2019 l’assicurata, tramite il so legale, ha ulteriormente prodotto una certificazione del 25 giugno 2019 dello psichiatra curante (doc. VI/1), sulla quale si è espressa l’amministrazione il 4 luglio 2019, riferendosi all’allegata presa di posizione del SMR (doc. VIII).

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                                         Va infine menzionato che ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:

"  L’assicurato ha diritto ad una rendita se:

a.   la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;

b.   ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e

c.    al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).”

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

"  (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         Infine, in una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

                                         Infine, val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamen-ti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.6.   Ricevuta la domanda di prestazioni del marzo 2018 con la quale l’assicurata lamentava affezioni psichiatriche, l’Ufficio AI, esaminati i certificati dello psichiatra curante dr. __________, ha richiamato l’incarto dell’assicuratore malattia. Da quest’ultimo risultava in particolare una perizia allestita il 22 novembre 2017 dalla dr.ssa __________, psichiatra, la quale, posta la diagnosi di “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) reattiva a problemi legati all’occupazione”, concludeva per un’inabilità lavorativa del 50% limitatamente al periodo sino al 30 novembre 2017. Nella sua valutazione, la specialista - dopo aver osservato come all’esame clinico l’assicurata presentava un umore solo “lievemente deflesso”, e che esprimesse lieve ansietà nella mimica e nella gestualità, mentre che erano conservati a livello cognitivo sia il linguaggio che la memoria così come le capacità logiche e di giudizio, la capacità di concentrazione e di attenzione - ha concluso che il corso del pensiero era normale, senza ideazioni deliranti, con un’ideazione prevalente sulla tematica lavorativa, percezione pronta e libera da errore. L’assicurata non presentava quindi deficit delle funzioni dell'lo percettive, esecutive, decisionali, previsionali e consequenziali, né della flessibilità, della persistenza o della relazione con gli altri. Presentava unicamente un lieve deficit dell'assertività e del giudizio in relazione allo stato ansioso depressivo, legato alla difficoltà ad elaborare il licenziamento subito con preoccupazioni per il futuro (doc. Ass. Malattia 7).

                                         Con uno scritto del 21 giugno 2018 il dr. __________ ha confermato la sua conclusione di completa inabilità lavorativa (doc. AI 22), ragione per cui, sentito il medico SMR (doc. AI 23), l’amministrazione ha ordinato l’esecuzione di una perizia psichiatrica. Nella perizia del 5 ottobre 2018, a cura della dr.ssa __________, psichiatra del __________, allestita sulla base di un accurato esame degli atti, due colloqui con la paziente, incluso un accurato esame clinico secondo AMDP-System, la perita, dopo averne illustrato la situazione, ha concluso che se dal 20 ottobre 2017 (data in cui l’assicurata era stata inaspettatamente licenziata) poteva essere ammessa una parziale (del 50%) inabilità, tuttavia dal 1. dicembre 2017 la capacità lavorativa era da considerare nuovamente recuperata in misura completa nella sua attività così come in ogni attività adeguata. Nella sua valutazione la perita ha, fra l’altro, osservato che aveva “riscontrato un quadro sostanzialmente invariato rispetto a quello descritto dalla Dr.ssa __________ nella sua valutazione medico fiduciaria, concordo con la sua valutazione; pertanto CL 50% (orario ridotto) dal 20. 10.20 17, poi dal 01.12.2017 CL 100%”. Le risorse e i deficit dell’assicurata sono stati descritti come segue:

"  (…)

C. Valutazione di capacità risorse e problemi

1. Descrizione di risorse e deficit-secondo schema MlNl lCF-APP-

1. Rispetto delle regole: grado di disabilità nessuno.

l'assicurata rispetto al quadro psicopatologico presente non dimostra di avere alterazioni per quanto riguarda tale ambito, è in grado di comprendere le regole, di rispettare e comprendere i vari processi e procedure non essendo presenti disturbi cognitivi né lo stato ansioso depressivo appare così grave da inficiare tali capacità.

2. Organizzazione dei compiti: grado di disabilità nessuno: l'assicurata è in grado di organizzare in maniera autonoma il proprio lavoro, non vi sono deficit cognitivi che possono interferire, gli stati di abulia, anedonia riferiti non sono di intensità tale da avere un'azione paralizzante. Vi è certamente un atteggiamento di passività legato alla delusione di essere stata licenziata e buttata via dopo così tanti anni ma può essere superato con un sostegno assertivo.

3. Flessibilità: grado di disabilità nessuno: l'assicurata è in grado di adattarsi alle varie attività che le vengono proposte che siano in relazione al suo grado di cultura e di scolarizzazione.

4. Competenze: grado di disabilità nessuno: il quadro ansioso depressivo lieve, l'assenza di disturbi del pensiero e cognitivi permettono di utilizzare le nozioni precedentemente apprese e le sue esperienze

5. Giudizio: grado di disabilità nessuno: per quanto riguarda la capacità di giudicare le varie situazioni esterne in assenza di disturbi cognitivi e della percezione, vi è comunque un'alterazione lieve del giudizio di sé che la porta a percepirsi come una persona invalida.

6. Persistenza: grado di disabilità nessuno: il quadro evidenziato le permette di sostenere per tutto il tempo necessario le attività richieste, non sono emersi deficit cognitivi, o una aumentata astenia che possano richiedere pause o interruzioni.

7. Assertività: grado di disabilità nessuno: la sindrome ansioso depressiva nella intensità presentata dall'assicurata non interferisce sulla capacità di comunicare il proprio punto di vista in maniera corretta e comprensibile.

8. Contatto con gli altri: grado di disabilità nessuno: obiettivamente l'assicurata mostra una buona capacità di relazione, mantiene lo sguardo sul proprio interlocutore, mantiene un atteggiamento cordiale e disponibile, soggettivamente vi è un grado di disabilità lieve che la porta più ad avere un atteggiamento, a suo dire, maggiormente ritirato.

9. Integrazione nel gruppo: grado di disabilità nessuno: il quadro clinico attuale non pregiudica la capacità di interagire all'interno di un gruppo o di partecipare in attività di gruppi piccoli (ad esempio il gruppo pittura) in cui le mansioni siano chiare e in cui non vi

Sia una conflittualità, la visione di sé, soggettiva la porta invece a considerare un grado dì disabilità maggiore che può essere di tipo lieve.

10. Relazioni intime: grado di disabilità nessuno. la figlia viene descritta come una persona molto supportiva e presente, anche nel parlare di lei e dell'altro figlio si nota comunque un coinvolgimento affettivo, quindi sul piano emotivo non vi è una coartazione.

11. Attività spontanee: grado di disabilità nessuno: oggettivamente, la sintomatologia presente non porta a un'alterazione della strutturazione della giornata che rimane integra, mentre vi è una valutazione invece peggiore di sé.

12. Cura di sé: grado di disabilità nessuno: l'assicurata sì presenta comunque sufficientemente curata, non vi sono segni di trascuratezza o un abbigliamento o un grado di cura che

potrebbero essere non accettati nel mondo del lavoro.

13. Mobilità: grado di disabilità nessuno: l'assicurata non ha le patenti, è in grado di muoversi con i mezzi pubblici da sola, a differenza invece che all'esordio della malattia, dove l'insicurezza la portava ad avere la necessità di essere accompagnata.” (doc. AI 28; cfr. in esteso al consid. 2.7)

                                         La pratica è quindi stata sottoposta al medico SMR dr. __________, il quale, nel rapporto finale del 15 gennaio 2019, ha aderito alle conclusioni della perizia (doc. AI 31).

                                         Con progetto di decisione del 16 gennaio 2019 l’Ufficio AI ha quindi respinto la domanda di prestazioni considerato come il danno alla salute avesse causato unicamente un’inabilità del 50% dal 20 ottobre al 30 novembre 2017 (doc. AI 30).

                                         L’assicurata, dopo aver richiesto in visione la documentazione dall’Ufficio AI, ha quindi prodotto le seguenti nuove osservazioni del 18 febbraio 2019 del dr. __________:

"  Nello specifico siamo promuoverLe il nostro totale dissenso circa quanto in essa contenuto sia per quanto concerne gli aspetti diagnostici, prognostici e di esigibilità in termini di CL.

Purtuttavia conveniamo con la collega, la quale riporta come pazienti "con un disturbo di personalità dimostrano nel corso della vita una sofferenza soggettiva, compromissione dei funzionamenti in ambito familiare sociale e lavorativo". In ogni modo non si comprende come ella possa riportare all'interno del proprio dettato peritale la presenza di più di un evento - come deducibile dalla raccolta anamnestica - di alterazione e scompenso, senza purtuttavia annoveralo come elemento necessario e sufficiente per riconoscere la presenza dell'affezione psichiatrica in essere e, presente essa da lunga data. Come è il caso di quanto ripotato a pagina 12, nel quale si denota come la stessa collega riporti che la paziente nel "2003/2004 a seguito dell'abbandono ha ingerito una dose extra terapeutica di Tranxilium ... per poi essere ricoverata presso la Clinica __________ di __________". Come del resto sempre dalla collega riportato in perizia la paziente sarebbe stata ricoverata presso l’ospedale __________ di __________ a seguito di uno svenimento secondario allo choc del licenziamento. Ora questo, unitamente a quanto si potrebbe raccogliere con un'indagine anamnestica oculata, permette di confermare la presenza dei disturbi da noi asseriti ed apprezzati.

A tal cagione nosograficamente parlando tali disturbi risultano essere segni e sintomi ascrivibili all'interno di un disturbo di personalità mista con tratti dipendenti/evitanti. A difformità di quanto non riconosciuto dalla collega __________, sottolineandoLe a differenza come affezioni psichiatriche in sintonia egoica, come evincibile dal caso in questione e dalla più acclarata letteratura, esprimano la loro alterazione in alternanza tra periodi di compensazione e scompenso. Oltremodo, in una paziente come la signora RI 1 si apprezza la presenza di uno stato limite con evidenti scivolamenti psicotici su stato depressivo maggiore in manifestazioni epifenomeniche a carattere conversivo e biologico.

Non si comprende inoltre come la collega possa contestare la presenza dell'impianto diagnostico da noi avanzato unicamente supportando la propria non concordanza argomentando: "la diagnosi di un episodio depressivo F32 non è confermato dal soddisfacimento dei criteri richiesti dall'ICD-10". Non essendo a nostro avviso questo carico di pregnanza fenomenologia, bensì unicamente suffragato da un’affermazione non sufficiente e di tipologia soggettiva. Come anche del resto non si comprende come possa ella discriminare e affermare che la “pervasività dell'episodio depressivo grave con sintomi psicotici non è giustificato dal trattamento farmacologico impostato secondo le linee guida". Sapendo come le "linee guida" non possano arrogarsi il diritto di specificare in maniera categoriale ed univoca come fare clinica, poiché aspetto spettante unicamente al curante, proprio in virtù di come la soggettività del paziente non possa essere influenzata da una modalità di presa a carico modello “copia e incolla" seguendo ciecamente le direttive fatue di una semplice "linea guida". Oltre a ciò, sempre a seguito di un'oculata analisi del dettato peritale, è evidente come siamo in presenza di un’eccessiva discrepanza nella relazione tra dati soggettivi ed oggettivi. I quali peraltro, nonostante in perizia vengano battezzati sotto l'accezione di dati oggettivi, pare trovino il proprio dominio all'interno di una percezione soggettiva della perita, la quale non li suffraga, come su-esplicitatoLe nei vari passaggi, di valenza fenomenologica, nosografica e nosodromica. Le si fa a tal motivo esplicito riferimento in base a quanto apprezzabile a pagina 8 (sintomi soggettivi) e, pagina 9 (descrizione della giornata, attività e abitudini), giacché all'interno di tali descrizioni è enucleato in maniera puntuale come categorialmente siano presenti tutti i descrittori per soddisfare quanto da noi diagnosticato. Non comprendendo a tal motivo come la collega possa, nonostante averli annoverati in perizia, ignorarli per diagnosticare qualcosa che si discosta nella totalità da quanto dalla paziente vissuto e, anzichenò unicamente percepito durante l'analisi delle proprie impressioni peritali. Oltretutto ci permettiamo di dissentire ulteriormente su tal passaggio dalla collega espresso, asserendo ella: "l'assicurata non è stata sottoposta ad un evento o situazione stressante di natura eccezionale spaventosa o catastrofica". Utilizzando tal giudizio meramente “soggettivo" per escludere la presenza di un DPTS, il quale Le si specifica come, sebbene la letteratura specifichi l'insorgenza secondaria ad esperienze simili a quanto descritto dalla collega nel passaggio succitatoLe. Tuttavia è fondamentale tener presente la soggettività del paziente per comprenderne l'impatto che un’esperienza può avere nel vissuto psichico, giacché pur convenendo che tal episodio solitamente non sia annoverabile come giustificativo di un DPTS. Tuttavia in pazienti affetti da un disturbo di personalità, come la signora RI 1 in questione, esperienze di distacco verso un qualsivoglia aspetto di dipendenza e sicurezza nella propria vita, come il lavoro in questione, è clinicamente sufficiente per definirlo traumatico al punto tale da sviluppare un PDTS.

In ultimo Le si espone, quanto abilmente riconosciuto dalla collega e, nello specifico relativo al fatto di come "vi è un rischio di pseudo regressioni e cronicizzazioni del suo malessere psichico". Il quale nostro avvisto e, a differenza di quanto da ella apprezzato, proprio in presenza in comorbilità di un disturbo di personalità, può far sì che il rischio di "regressioni e cronicizzazioni", confermi e supporti proprio quanto da noi asserito e, a tal riguardo confermiamo diagnosi di:

*   Sindrome depressiva ricorrente reattiva al trauma psichico, episodio grave con aspetti psicotici ICD-10 F33.2;

*   Precedente sindrome post-traumatica da stress ICD-10 F43.1;

*   Disturbo di personalità mista con tratti dipendenti/evitanti ICD-10 F61.0.” (doc. AI 43)

                                         Detta certificazione è stata sottoposta alla dr.ssa __________ del __________, la quale, in un complemento peritale del 29 aprile 2019, ha confermato le sue conclusioni peritali in assenza di una modifica dello stato psichico condivisibile. Tali conclusioni sono state condivise anche dal SMR l’8 maggio 2019 (doc. AI 47 e 49, cfr. per esteso al consid. 2.7),

                                         Con la decisione contestata del 14 maggio 2019, l’Ufficio AI ha quindi confermato il diniego di prestazioni, come segue:

"  Esito degli accertamenti:

In considerazione degli atti medici ed economici acquisiti all'incarto, in particolare dalla perizia del Centro peritale per le assicurazioni sociali del 05.10.2018, risulta che il danno alla salute del quale l'assicurata è stata portatrice le ha comportato un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno quantificabile nella misura del:

50% dal 20.10.2017 al 30.11.2017.

A contare dal 01.12.2017 la stessa è dichiarata abile al lavoro nella sua abituale attività a tempo pieno come pure in attività adeguate.

Visto e considerato che non ha presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con un’inabilità del 40º/o, prestazioni sotto forma di rendita non possono essere erogate.

Non si valuta nemmeno la possibilità di effettuare eventuali provvedimenti di ordine professionale poiché, come detto, è abile in misura completa nella sua abituale attività come pure in attività adeguate.

Audizione

In data 22.02.2019 abbiamo ricevuto le osservazioni al progetto di decisione che sono state sottoposte all'attenzione della Dr.ssa __________, medico che ha rilasciato la perizia del 05.10.2018, per una presa di posizione. Con complemento peritale del 29.04.2019 si riconferma quanto indicato sulla precedente perizia del 05.10.2018.

Visto quanto sopra non possiamo che confermare quanto indicato sul progetto di decisione del 15.01.2019.” (doc. AI 50)

                                         Di fronte al TCA il ricorrente ha prodotto due nuove certificazioni del 29 maggio e 25 giugno 2019 del dr. __________, in merito alle quali si è espresso il SMR il 5 e 28 giugno 2019 (doc. I/C, IV/1 e VIII/1; cfr. al consid. 2.7).

                               2.7.   Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo questo giudice l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto, sulla base della valutazione peritale eseguita, che se l’assicurata aveva avuto un periodo transitorio di inabilità lavorativa parziale (del 50%), dal momento in cui era stata licenziata nell’ottobre 2017, tuttavia a far tempo dal 1. dicembre 2017 aveva riacquistato la piena capacità lavorativa.

                                         In particolare questo giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del 5 ottobre 2018 della dr.ssa __________ del __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali.

                                         Non vi sono in effetti ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni della perita, la quale, dopo attenta valutazione della documentazione agli atti, dell’anamnesi, di un accurato esame clinico svoltosi in due sessioni, l’esecuzione di esami clinici e delle descrizioni soggettive, ha correttamente ritenuto che l’assicurata non era portatrice di diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro, ma “soltanto” di  “Sindrome mista ansioso-depressiva (F41.2), Problemi legati all’occupazione (Z56)”, affezioni non tali da ripercuotersi sulla sua capacità lavorativa.

                                         Dopo aver illustrato nel dettaglio la situazione dell’assicurata,  e ricordato come la stessa riferisse della rabbia provata a seguito del licenziamento subito nell’ottobre 2017, con momenti di ansia con tremori e paure, ha preso posizione rispetto alle valutazioni del curante (il quale aveva posto la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente al trauma psichico, episodio attuale grave ICD 10:F33.2 con aspetti psicotici di precedente sindrome postraumatica da stress ICD 10:F43.1 e di disturbi di personalità mista con marcati tratti dipendenti/evitanti ICD 10:F61.0”), dichiarando di concordare con l’inquadramento diagnostico posto dalla collega psichiatra dr.ssa __________ - la quale, nella  valutazione fiduciaria del 22 novembre 2017, aveva posto la diagnosi di “sindrome mista ansioso depressiva F41.2 reattiva ai problemi legati all'occupazione Z56” -, motivando:

"  Infatti anche in corso dell'attuale valutazione peritale non è emerso un quadro depressivo di intensità e pervasività tale da sostenere la diagnosi di episodio depressivo grave. Infatti l'umore non è parso grandemente depresso né vi è una inibizione psicomotoria, rallentamento; l'assicurata mostra una struttura della giornata integra, il pensiero è esente da deficit e così le funzioni cognitive sono indenni. Anche per quanto riguarda la diagnosi di una sindrome post traumatica da Stress non rilevo i criteri minimi necessari secondo ICD 10: l'assicurata non è stata sottoposta ad un evento o situazione stressante (di breve o lunga durata) di natura eccezionalmente spaventosa o catastrofica, ma piuttosto ad un evento – che può purtroppo accadere soprattutto se vi sono già stati precedentemente degli attriti con la direzione. Anche per quanto riguarda la diagnosi della presenza di un disturbo dì personalità condivido le osservazioni già poste dalla Dr.ssa __________: anch'io nei colloqui avuti non ho raccolto informazioni a sostegno di sofferenza soggettiva, compromissione dei funzionamenti in ambito famigliare, sociale e lavorativo, segni tipici che accompagnano un disturbo di personalità. Ella infatti ha mantenuto per anni il proprio lavoro per gli stessi DL, ha cresciuto i figli da sola con essi ha creato dei buoni legami, ha avuto una storia-sentimentale di lunga durata.”

                                         Ha quindi esposto che all’esame clinico l’assicurata appariva lucida, orientata nel tempo e nello spazio, rispetto alla situazione e alle circostanze d'esame, essendo assenti “segni evocativi per un rallentamento psicomotorio”, mimica espressiva e sintona rispetto alle tematiche diventando più accentuata quando parlava della questione lavorativa (licenziamento) quando l'emotività era più evidente e vi erano delle crisi di pianto. Era pure notabile una lieve ansietà che comunque non interferiva con il proseguimento del colloquio, e non vi erano segni di aumentata astenia o il bisogno di fare pause. Rileva inoltre che “il tono dell'umore appare lievemente deflesso e in relazione alla problematica lavorativa ma soprattutto all'incapacità di accettare di essere stata licenziata, licenziamento che per lei è stato vissuto come inaspettato e ingiusto nonostante vi siano state precedentemente degli screzi con il nuovo gestore. L'eloquio è spontaneo, sufficientemente modulato, non si apprezzano segni dì aumentata latenza alle risposte. La concentrazione e l'attenzione sono mantenute, non si osservano disturbi della memoria sia a breve che a lungo termine. l nessi associativi sono mantenuti, il corso del pensiero non presenta disturbi della forma, nemmeno il contenuto appare alterato, non si apprezzano ideazioni deliranti. Vi è una polarizzazione del pensiero sulla tematica lavorativa che non assume comunque aspetti deliranti-. Sono assentì disturbi della percezione. Non emergono disturbi della coscienza dell'lo nel senso dì ‘derealizzazione o di depersonializzazione, viene riferita una fobia all'uso dell'ascensore e agli spazi troppo chiusi presente da tempo”. Ha quindi ancora rilevato che l'intelligenza appariva integra, mentre venivano “evocate idee passive di morte in relazione a un sentimento di fallimento rispetto al lavoro, sentimenti di-rabbia che non si associano però a progettualità o pianificazione autolesiva e eterolesiva. Non si apprezzano nemmeno dalla raccolta anamnestica segni di importante impulsività.”.

                                         Ha quindi rievocato i trascorsi personali dell’assicurata, incluso un primo periodo di primo scompenso psichico a seguito della  separazione dal marito nel 2006, seguito poi dalla comparsa di uno stato ansioso nel 2015 a seguito di alcune  problematiche sul posto di lavoro per giungere poi allo sviluppo di un quadro ansioso-depressivo con certificazione da parte del dr. __________ di una compieta inabilità al 100% dal 20 ottobre 2017, dopo il licenziamento, per la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, reattiva al trauma psichico, episodio attuale grave (F33.2) con aspetti psicotici, una precedente sindrome post-traumatica da stress (F43.1) in disturbi di personalità' mista con marcati tratti dipendenti/evitanti (F61.0). In base a tali dati e alla visita clinica la perita ha quindi affermato quanto segue:

"  L'assicurata nella sua storia personale non mostra una problematica psichiatrica se non dopo il divorziò dal marito, tale situazione poi sarebbe rientrata e non avrebbe avuto nuovi sviluppi.

Dalla raccolta della sua storia, ha sempre presentato un funzionamento personale, sociale famigliare integro, ha mantenuto un posto di lavoro costante per oltre 20 anni, si è occupata della crescita dei figli in assenza del coniuge, non ha segnalato particolari difficoltà di adattamento all'interno del nuovo contesto sociale e culturale, ha avuto una relazione affettiva di lunga durata. Nel 2015 il sovraccarico legato alle difficoltà relazionali con il nuovo gestore si sono contenute con una presa a carico breve.

La perdita inaspettata del lavoro, a suo dire, ha portato a una riacutizzazione del quadro ansioso depressivo poiché ella ha vissuto come fallimento la situazione accompagnata da un'intensa

rabbia che però non si è associata ad agiti né auto né eteroaggressivi. Il quadro clinico attualmente presente non appare di entità grave. Non emergono oggettivamente sintomi e segni evocativi di un quadro depressivo endogeno né ora né al momento della valutazione medico fiduciaria della dr.ssa ____________.

La descrizione della sua quotidianità mostra che non vi è stato una disorganizzazione, il quadro medico non appare così compromesso come descritto dai curanti, sebbene, soggettivamente l'assicurata abbia una percezione di sé come una persona inutile e incapace.”

                                         Dopo aver rilevato ancora che la terapia farmacologica fosse rimasta pressoché invariata da quasi un anno, concordando quindi anche su questo punto con la dr.ssa __________ sul fatto che tale trattamento sarebbe poco adeguato se si trattasse di un episodio depressivo grave, la dr.ssa __________ ha osservato come la terapia fosse migliorabile, soprattutto a livello psicoterapeutico.

                                         Sulla base di queste osservazioni, poste le menzionate diagnosi, nella descrizione delle risorse e dei deficit la perita non ha individuato alcun grado di disabilità in alcun ambito, se non un’alterazione lieve del giudizio di sé (che la portava a percepirsi come una persona invalida), un grado di disabilità lieve, visto soggettivamente, nel contatto con gli altri (che la portava a ad avere un atteggiamento maggiormente ritirato) e un lieve grado di disabilità nell’integrazione del gruppo dovuto alla visione di sé dell’assicurata soggettivamente (cfr. per esteso al consid. 2.6).

                                         Tutto ben considerato la perizia ha quindi concluso - sulla base di un’approfondita analisi della documentazione, dell’anamnesi, della descrizione della giornata, dell'esame clinico effettuato secondo il vocabolario AMDP System, della descrizione dei limiti e delle risorse secondo schema Mini-ICE APP e delle descrizioni soggettive - che, se andava confermata l’insorgenza di uno sindrome mista ansioso-depressiva reattiva ai problemi lavorativi e una conseguente inabilità lavorativa dal 20 ottobre 2017, tuttavia già dal dicembre successivo, vale a dire dal momento dell’esecuzione della perizia della dr.ssa __________, la capacità lavorativa era da considerare ripristinata integralmente, formulando le seguenti conclusioni:

"  Per quanto riguarda la capacità lavorativa, avendo riscontrato un quadro sostanzialmente invariato rispetto a quello descritto dalla dr.ssa __________ nella sua valutazione medico fiduciaria concordo con la sua valutazione: pertanto CL 50% (orario ridotto) dal 20.10.2017, poi dal 01.12.2017 CL 100%.” (doc. AI 28)

                                         A tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche (cfr. al consid. 2.4. e 2.5; cfr. anche al consid. 2.8), condivise anche dal SMR nel rapporto finale del 15 gennaio 2019 (doc. AI 31), questo giudice deve senza riserve aderire.

                               2.8.   La ricorrente ha contestato queste conclusioni sulla base del parere dello psichiatra curante. Per quanto riguarda i certificati precedenti alla perizia del 5 ottobre 2018, gli stessi sono già stati adeguatamente considerati nell’ambito della perizia medesima, alle cui considerazioni può quindi essere rinviato.

                                         Quanto alla nuova certificazione medica del dr. __________ del 18 febbraio 2019 prodotta successivamente alla perizia del __________ e prima della resa della decisione amministrativa - con la quale lo psichiatra curante ha in sostanza contestato la diagnosi posta dal __________, ribadendo le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, reattiva al trauma psichico, episodio grave con aspetti psicotici (F33.2), precedente sindrome post-traumatica da stress (F43.1) disturbo di personalità mista con tratti dipendenti/evitanti (F61.0)” (doc. AI 43; cfr. nel dettaglio per esteso al consid. 2.5) - va detto che in merito si è espressa la dr.ssa __________ del __________ il 29 aprile 2019 come segue:

"  (…)

Rispetto alla diagnosi di un disturbo misto di personalità con tratti dipendenti/evitanti, diagnosi già posta dal Dr.med __________ nel suo certificato del 9 febbraio 2018 (data di ricezione), anche la Dr.ssa med. __________ che aveva peritato l'assicurata in corso di visita medico fiduciaria (rapporto del 22 novembre 2017) nella sua presa di posizione successiva del 10 marzo 2018 aveva escluso la presenza di un disturbo di personalità visto il funzionamento premorboso dell'assicurata che aveva mostrato risorse in ambito familiare, sociale e lavorativo con 24 anni di attività presso lo stesso datore di lavoro. Anche durante il mio esame peritale durato quasi due ore e mezzo per quanto riguarda il disturbo di personalità, non avevo evidenziato un funzionamento premorboso compromesso sia sul piano lavorativo (ha mantenuto per anni il proprio lavoro per gli stessi datori di lavoro), a livello familiare (ha cresciuto i figli da sola assumendosi le responsabilità della loro cura, ha creato dei buoni legami inter familiari, ha avuto una storia sentimentale di lunga durata), non erano emersi segni di una ritiro o di conflittualità in ambiente extra lavorativo e lavorativo.

Anche la diagnosi di un episodio depressivo maggiore con sintomi psicotici non è stato sia da me che dalla Dr.ssa med. __________ evidenziato per la mancanza del numero minimo di criteri richiesti anche nella loro intensità, secondo la classificazione internazionale ICD 10. Nella mia valutazione del settembre 2018 non avevo quindi anch’io ritrovato criteri sufficienti per porre la diagnosi di un episodio depressivo grave come sostenuto dai curanti ma piuttosto quella di una sindrome mista ansioso depressiva. Non era infatti emerso un quadro clinico depressivo di intensità e pervasività tale da sostenere la diagnosi di un episodio depressivo grave: l'umore non era apparso grandemente depresso, non vi era una inibizione psicomotoria e un rallentamento, mostrava una struttura della giornata integra con un pensiero esente da deficit delle funzioni cognitive. Si era notata una discordanza tra la sintomatologia soggettivamente avvertita da quelle invece obiettivata che è stata descritta in perizia; ad esempio l'assicurata non è apparsa trascurata dell'igiene e dell'abbigliamento come ella invece riferiva nel corso della sua descrizione della giornata, non sono stati evidenziati atteggiamenti che potessero far sospettare la presenza di un ritiro sociale, anche durante la valutazione peritale si è notato un buon contatto interpersonale che non è apparso inibito. Rispetto alla diagnosi di disturbo post traumatico da stress, i criteri di classificazione ICD 10 richiedono che un evento traumatico debba avere caratteristiche di eccezionale gravità o catastrofe: a tal proposito ICD 10 scrive nel criterio A "il paziente deve essere stato esposto a un evento situazione stressante (di breve o lunga durata) di natura eccezionalmente spaventoso/ catastrofica che causerebbe probabilmente un grave disagio a quasi tutti gli individui" mentre il criterio B richiede che debba essere presente un continuo ricordare o "rivivere" l'evento stressante in flash back intrusivi, ricordi vividi, sogni ricorrenti, o il soggetto deve provare disagio quando esposto a  circostanze somiglianti o associate con l'evento in questione, aspetti che quindi non sono stati rilevati. La mia affermazione di una sua assenza quindi non si è basata su una soggettività ma su un'oggettività data da criteri diagnostici riconosciuti a livello internazionale. In conclusione confermo il mio rapporto peritale del 05.10.2018.” (doc. AI 47)

                                         Dette conclusioni sono state integralmente confermate anche dal SMR nel rapporto 8 maggio 2018 (doc. AI 49).

                                         A tali rapporti, resi da uno specialista in psichiatria e da un medico SMR, che prendono approfondita e motivata posizione sulle singole censure formulate dal curante, può interamente essere rinviato, non essendovi motivo di scostarsi.

                                         La ricorrente ha prodotto in questa sede dapprima una nuova certificazione del 29 maggio 2019 del dr. __________, con la quale viene ancora succintamente contestata la valutazione peritale e ribadita la persistenza di un’inabilità lavorativa completa (doc. A/4).

                                         L’amministrazione ha sottoposto tale certificazione al SMR, il quale, tramite il dr. __________, psichiatra, il 5 giugno 2019 si è pronunciato nel senso che la certificazione del curante ribadiva, come in passato, la conclusione di inabilità lavorativa completa, senza tuttavia fornire alcuna informazione in merito allo status, alla diagnosi, al decorso, alla prognosi, se non mediante affermazioni generiche. Di conseguenza secondo il medico SMR “in assenza di fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti noti, rimangono valide le precedenti prese di posizione SMR” (doc. IV/1)

                                         In data 25 giugno 2019 il dr. __________ si è ulteriormente espresso come segue:

"  (…)

La Signora RI 1 presenta un quadro clinico caratterizzato da una scarsa cura nei confronti della propria persona e dell'igiene, i quali risentono enormemente della coincidenza con un oggetto depressivo, nei confronti del quale l'identificazione del registro immaginario è presente e in assenza di significazione a livello simbolico. Pertanto, nonostante il proprio profuso impegno nei confronti della terapia, la rettifica soggettiva risulta difficoltosa e relativa al perdurare della IL al 100% e della prognosi, da intendersi come altamente sfavorevole. Cionondimeno la mimica e la gestualità sono improntate nel lasciar trasparire stati di angoscia, tristezza vitale e annichilimento. L'orientamento verso i vari domini è alternato, subendo esso alterazione sulla base dell'importante alterazione delle funzioni cognitive, anch'esse debilitate dallo stato depressivo in essere e, dei sintomi caratterizzanti il medesimo. Anzichenò l'intelligenza è adeguata al livello e allo sviluppo socio-culturale. Purtuttavia le capacità di critica e di giudizio sono alterate e, pregiudicate dalla difficoltosa armonizzazione del legame dei tre registri, nei confronti del quale il registro del reale persiste nella propria non significazione con conseguente strutturazione psicotica su base depressiva. A tal riguardo la forma ed il contenuto del pensiero risultano pervasi da ideazioni a contenuto interpretativo, paranoideo e delirante. Il medesimo può a tal riguardo divenire responsabile di facili accessi a stati di auto e/o etero aggressività, percependosi ella impotente e minacciata dall'altro interpretato come malevolo, essendo a tal motivo il proprio potenziale autodistruttivo elevato. L'umore è severamente orientato verso il polo negativo secondo modalità persistente con oltremodo sintomatologia biologica annessa e quote d'angoscia correlate. L'ansia pare libera e generalizzata nei confronti della totalità degli aspetti della vita con annesse manifestazioni istero conversive, essendo cionondimeno tale spettro ansioso acuito ogni qual volta quanto concerne all'aspetto post traumatico viene a reificarsi. La partecipazione affettiva alle circostanze della vita ne risulta compromessa nella propria interezza, tergiversando ella in un importante ritiro dal contesto sociale. La tolleranza alla frustrazione unitamente alle capacità di resilienza risultano anch'esse alterate, come anche il ritmo sonno veglia (avvio, mantenimento e qualità). Avvalendoci come referente teorico dell'ÍCD-10 si promuove diagnosi di:

*Sindrome depressiva ricorrente reattiva al trauma psichico, episodio grave con aspetti psicotici ICD-10 F33.2;

*   Precedente sindrome post-traumatica da stress ICD-10 F43.1;

*   Disturbo di personalità mista con tratti dipendenti/evitanti ICD-10 F61.O.

Da quanto su esposto ne consegue come il quadro clinico sia nella propria totalità alterato.” (doc. VI/1)

                                         In proposito il dr. __________ del SMR si è espresso il 28 giugno 2019 nel senso che tale certificato, in base ad una descrizione sommaria di status, poneva “alcune diagnosi psichiatriche che non possono assolutamente essere oggettivate dal testo”, trattandosi peraltro delle medesime diagnosi e dello stesso apprezzamento già formulati in occasione della certificazione del 18 febbraio 2019 del medesimo dr. __________ e sulle quali la dr.ssa __________ del __________ si era già pronunciata il 29 aprile 2019 nel senso di confermare la perizia allestita il 5 ottobre 2018. Il dr. __________ del SMR ha quindi concluso che pertanto “in assenza di nuovi elementi rispettivamente in assenza di modificazioni significative di fatti medici noti, si confermano le precedenti prese di posizione SMR” (doc. VIII/1).

                                         A tale conclusione, tratta dal medico SMR dopo accurata valutazione della fattispecie, occorre aderire, ove si osservi che lo psichiatra curante, pur descrivendo una situazione psichica sostanzialmente analoga a quella descritta nei precedenti certificati, non allega chiaramente i motivi per cui la conclusione di inabilità lavorativa sarebbe condivisibile. Rispetto alle certificazioni già prodotte in precedenza il curante non aggiunge alcun elemento nuovo e nemmeno adduce le ragioni per cui le conclusioni della perita sarebbero errate.

                                         Del resto val la pena di nuovamente ricordare che la dr.ssa __________, nella perizia del 5 ottobre 2018 e nel complemento peritale del 29 aprile 2019 – cui va rinviato – aveva precisamente elencato i motivi per cui la diagnosi di Sindrome mista ansioso-depressiva F41.2 posta da lei e dalla dr.ssa __________ andava confermata e le ragioni che non permettevano invece di condividere le diagnosi poste dal curante. In effetti la dr.ssa __________, nella sua perizia, aveva già illustrato quanto segue:

"  (…) anche in corso dell’attuale valutazione peritale non è emerso un quadro depressivo di intensità e pervasività tale da sostenere la diagnosi di episodio depressivo grave. Infatti l'umore non è parso grandemente depresso né vi è una inibizione psicomotoria, rallentamento; l'assicurata mostra una struttura della giornata intera, il pensiero è esente da deficit e così le funzioni cognitive sono indenni. Anche per quanto riguarda la diagnosi di una sindrome post traumatica da Stress non rilevo ì criteri minimi necessari secondo ICD 10: l'assicurata non è stata sottoposta ad un evento o situazione stressante (di breve o lunga durata) di natura eccezionalmente spaventosa o catastrofica, ma piuttosto ad un evento - che può purtroppo accadere soprattutto se vi sono già stati precedentemente degli attriti con la direzione. Anche per quanto riguarda la diagnosi della presenza di un disturbo di personalità condivido le osservazioni già poste dalla Dr.ssa __________: anch'io nei colloqui avuti non ho raccolto informazioni a sostegno di sofferenza soggettiva, compromissione dei funzionamenti in ambito familiare, sociale e Iavorativo, segni tipici-che accompagnano un disturbo di personalità. Ella infatti ha mantenuto per anni il proprio lavoro per gli stessi DL, ha cresciuto i figli da sola con essi ha creato dei buoni legami, ha avuto una storia-sentimentale di lunga durata.” (doc. AI 28 pag. 11)

                                         Tali conclusioni sono state ulteriormente confermate anche nella già citata successiva presa di posizione della dr.ssa __________ del 29 aprile 2019. In sostanza è stato nuovamente sottolineato che le diagnosi del curante non potevano essere confermate alla luce del “funzionamento premorboso dell'assicurata che aveva mostrato risorse in ambito familiare, sociale e lavorativo”, essendo esclusi segni di un ritiro o di conflittualità in ambiente extra lavorativo e lavorativo. Inoltre, difettavano i criteri richiesti dalla classificazione internazionale ICD 10 per porre la diagnosi di episodio depressivo maggiore con sintomi psicotici: l'umore non era apparso grandemente depresso, non vi era una inibizione psicomotoria e un rallentamento, mostrava una struttura della giornata integra con un pensiero esente da deficit delle funzioni cognitive. La dr.ssa __________ non ha peraltro tralasciato di osservare come era pure stata osservabile una discordanza tra la sintomatologia soggettivamente avvertita e quelle invece obiettivata che è stata descritta in perizia. Pure rispetto alla diagnosi di disturbo post traumatico da stress, i criteri di classificazione ICD 10 non apparivano osservati, gli stessi richiedendo un evento traumatico con caratteristiche di eccezionale gravità o catastrofe così come la presenza di un continuo ricordare o "rivivere" l'evento stressante (doc. AI 47).

                                         Secondo la perita il quadro descritto non appariva dunque di grave entità, non emergendo oggettivamente sintomi e segni evocativi di un quadro depressivo invalidante.  

                                         A tali ben motivate e approfondite valutazioni si deve aderire.

                                         Del resto in merito l’assicurata non ha formulato altre allegazioni che permettano in qualche modo di modificarne il contenuto né ha fornito qualsivoglia elemento che potrebbe indurre una nuova valutazione della fattispecie, indiziare una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate.

                                         Le motivazioni, approfondite e chiare, della dr.ssa __________ e del medico SMR appaiono dunque convincenti e questo Tribunale ritiene di doverle condividere, anche considerando come la ricorrente, rispettivamente il suo psichiatra curante, non abbiano fatto valere argomentazioni che possano in qualche modo smentirle. Richiamato il principio giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; cfr. sopra al consid. 2.5), le differenti conclusioni del dr. __________ non consentono, alla luce delle coerenti e convincenti argomentazioni della dr.ssa __________ (che hanno confermato quelle già tratte dalla dr.ssa __________), di scostarsi dalle conclusioni di quest’ultima.

                                         Sia peraltro osservato che la perizia del __________ non ha omesso di approfondire la severità e la persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi dalla valutazione del curante.

                                         In sostanza quindi le certificazioni del curante non permettono di distanziarsi dalle conclusioni peritali, non apportando nuovi elementi oggettivi ignorati dalla perita psichiatra e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione della medesima situazione della ricorrente.

                                         Val qui pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al consid. 2.4 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 143 V 409), che la perizia del ___________ non ha applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si è limitata a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurata non sono resistenti alla terapia, ma ha verificato l’incapacità lavorativa della ricorrente sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.

                                         Occorre quindi concludere che l’assicurata non ha prodotto documentazione rilevante o fornito elementi che consentano in qualche modo a questo Tribunale di considerare inattendibili le conclusioni del __________ e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto l’assicurata ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti (segnatamente di tipo somatico) o un peggioramento successivo alla perizia del __________ e entro la data della decisione contestata (ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curata sia stato approfonditamente vagliato, segnatamente dalla perita del __________, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: il 14 maggio 2019) data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).

                                         Del resto val la pena di nuovamente ribadire che le conclusioni del __________ sono stata avallate integralmente anche dal SMR. A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

                                         In conclusione, rispecchiando la valutazione del __________ e del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se dal 20 ottobre al 30 novembre 2017 l’assicurata aveva presentato un’inabilità lavorativa parziale (del 50%) a motivo di affezioni psichiche, dal 1. dicembre 2017 tuttavia il suo stato di salute era migliorato e nuovamente sovrapponibile a quello presente in precedenza con una capacità lavorativa completa nella sua attività così come in ogni attività adeguata.

                                         La refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). La richiesta della ricorrente di essere fatta oggetto di nuovi accertamenti peritali psichiatrici va quindi disattesa.

                               2.9.   In simili circostanze, ribadito il suesposto periodo di inabilità lavorativa al 50% dal 20 ottobre al 30 novembre 2017, considerata dunque la ripresa dell’abilità lavorativa completa dal 1. dicembre 2017, l’assicurata non ha quindi presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI (cfr. consid. 2.3), un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa in media e con un grado di invalidità di almeno il 40% alla scadenza dell’anno di attesa (art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA), ragione per cui non le può essere riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità.

                                         La decisione contestata, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurata una rendita d’invalidità, va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.

                                         All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

                             2.11.   L’assicurata nel suo gravame ha formulato istanza d’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. art. 61 lett. f LPGA, art. 28 cpv. 2 Lptca; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

                                         Nella presente fattispecie non è soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

                                         Dopo un esame forzatamente sommario, nel caso in esame, sulla base degli atti all’inserto le prospettive di esito favorevole apparivano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi per i quali l’amministrazione non ha concesso la rendita e la documentazione medica prodotta, che non ha in sostanza fatto altro che ribadire quanto già fatto valere nel corso della procedura amministrativa, non era idonea, come detto, a mettere in dubbio la valutazione medica posta a fondamento del provvedimento contestato.

                                         In simili condizioni, l'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

32.2019.113 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 32.2019.113 — Swissrulings