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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.07.2019 32.2019.110

16. Juli 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,647 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Sulla base degli atti e senza i necessari accertamenti medici non é possibile pronunciarsi sulla domanda di prestazioni. Rinvio atti all'amministrazione per completare l'istruttoria

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2019.110   FS

Lugano 16 luglio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 18 aprile 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   per decisione 18 aprile 2019 l’Ufficio AI, sulla scorta della perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ (doc. AI 140/281-301) e dell’annotazione 17 aprile 2019 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 153/327), ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nell’agosto 2018, non presentando l’assicurato un’incapacità lavorativa che potrebbe limitare (anche in misura parziale) la capacità di guadagno;

                                     -   contro suddetta decisione, tramite l’avv. __________ di RA 1, l’assicurato s’aggrava al TCA. Rimproverando all’amministrazione un accertamento lacunoso – non avendo proceduto ad una valutazione neurologica e psichiatrica come auspicato dai dottori __________ e __________ – e producendo la valutazione 15 maggio 2019 del dr. __________ (doc. C), postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per accertamenti;

                                     -   con la risposta di causa – sulla base dell’annotazione 4 giugno 2019 con cui il medico SMR dr. __________ ha osservato che “(…) in considerazione della nuova documentazione medica pervenuta sarebbe a questo punto opportuno procedere per il tramite di una perizia pluridisciplinare (di natura neurologica, psichiatrica e reumatologica) al fine di definire con precisione l’incapacità lavorativa dell’Assicurato nel corso del tempo. (…)” (IV/1) – l’Ufficio AI propone la retrocessione degli atti per procedere ai necessari accertamenti medici precisando che “(…) ciò comporta che l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze (anche per quanto attiene all'aspetto economico), emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all'assicurato tutti i suoi diritti di difesa. (…)” (IV);

                                     -   con scritto 19 giugno 2019, protestate adeguate ripetibili, il rappresentante dell’insorgente ha comunicato al TCA che “(…) il nostro mandante è concorde nel procedere come indicato dallo stesso Ufficio AI. (…)” (VI);

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conforme-mente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

                                     -   nel caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato dal medico SMR, alla luce degli atti medici all’inserto – in particolare i rapporti medici del 21 settembre 2018 (doc. AI 142/306-309) nel quale il dr. __________ ha rilevato che “(…) in questa situazione ritengo utile inquadrare la problematica psichiatrica (…)” (doc. AI 142/308), del 1. aprile 2019 (doc. AI 152/325-326) nel quale il dr. __________ ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% precisando che “(…) ritengo utile un ulte-riore valutazione neurologica con una EMG per completare l’iter diagnostico. (…)” (doc. AI 152/326) e del 15 maggio 2019 nel quale il dr. __________ ha concluso che “(…) il paziente ha beneficiato di una perizia reumatologica in data 18.01.2019 con conclusione di una capacità lavorativa totale sia per il lavoro precedente di impiegato di ufficio che per attività lavorative adattate così come definite nella relazione peritale; successivamente una seconda valutazione reumatologica effettuata ad aprile di quest'anno concludeva invece per una capacità lavorativa del 50% anche per mansioni di ufficio, motivandola con la sintomatologia dolorosa cronica cervico-lombare che gli impedirebbe di mantenere posture prolungate in posizione assisa. Concordo con questa seconda valutazione del potenziale funzionale in ambito lavorativo e anche con il suggerimento di una valutazione neurologica con EMG/ENG ai 4 arti. (…)” (doc. C) – vi è effettivamente da ritenere che gli aspetti medici necessitano di una valutazione pluridisciplinare onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurato;

                                     -   in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrens-garantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

                                     -   nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione appaiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda nel senso sopra indicato, con eventuale consecutiva nuova valutazione economica. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica sia a quella economica;

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

                                     -   visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

                                     -   patrocinato in causa dall’avv. __________ di RA 1, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'500.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione del 18 aprile 2019 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conforme-mente ai considerandi.

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   La segretaria

giudice Raffaele Guffi                                         Stefania Cagni

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