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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.10.2019 32.2018.218

14. Oktober 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,044 Wörter·~25 min·4

Zusammenfassung

Conferma del rifiuto dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede amministrativa poiché non sono date le condizioni della necessità di una rappresentanza da parte di un avvocato patentato già in quella sede

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 32.2018.218   cs

Lugano 14 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2018 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione del 5 novembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1986, ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI nel corso del mese di giugno 2015.

                               1.2.   Dopo aver fatto allestire una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________, redatta il 6 gennaio 2017, aver acquisito il rapporto finale del 16 gennaio 2017 del medico SMR, dr. med. __________, il rapporto del consulente in integrazione del 23 agosto 2017 e l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 29 settembre 2017, con progetto di decisione del 6 novembre 2017 l’UAI ha riconosciuto una rendita intera limitata nel tempo dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2017 (doc. 63).

                               1.3.   In seguito alle osservazioni inoltrate il 4 dicembre 2017, unitamente alla richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio in ambito amministrativo, dalla legale dell’assicurata, avv. __________, cui è stato allegato un referto del 21 novembre 2017 del medico curante, dr. med. __________, l’UAI, acquisito il parere del dr. med. __________ del 27 dicembre 2017 e del medico SMR, dr. med. __________ del 5 gennaio 2018, ha deciso di far allestire una perizia psichiatrica ad opera del __________, redatta il 10 aprile 2018.

                               1.4.   Il 6 giugno 2018 l’UAI, preso atto del rapporto finale del 29 maggio 2018 del dr. med. __________, ha emanato un nuovo progetto di decisione con cui ha confermato il diritto alla rendita intera dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2017, pur aumentando il grado d’invalidità con effetto dal 1° gennaio 2018 dal 12% al 26% (cfr. doc. 85).

                               1.5.   In data 3 luglio 2018 RI 1, sempre rappresentata dall’avv. __________, ha inoltrato le osservazioni, su cui il __________ si è espresso il 2 agosto 2018, ribadendo la propria valutazione.

                               1.6.   Con decisione del 5 novembre 2018 l’UAI ha confermato il progetto di decisione ed ha respinto il diritto all’assistenza giudiziaria.

                               1.7.   RI 1, rappresentata dall’avv. __________ è insorta al TCA contro la predetta decisione, limitatamente alla questione della reiezione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede amministrativa (doc. I, pag. 1, 2 e 8), ritenendo dati i presupposti per un loro riconoscimento.

                               1.8.   Con risposta del 21 gennaio 2019 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

                                         in diritto

                               2.1.   Ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA, entrato in vigore il 1° gennaio 2003, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.

Qualora un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (SVR 2004 EL Nr. 4).

Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a edizione, 2015, n. 35 ad art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Peraltro, giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad art. 37, pag. 529).

Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999 3965).

La concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37, pag. 504-505).

Quindi, le tre condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (sentenza 8C_353/2019 del 2 settembre 2019, consid. 3.1; sentenza 8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid. 2.1; sentenza 9C_29/2017 del 6 aprile 2017, consid. 1; DTF 132 V 200, consid. 4.1; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

Queste condizioni di concessione dell'assistenza giudiziaria, poste dalla giurisprudenza sotto l'egida dell'art. 4 vCost. fed., sono applicabili alla concessione dell'assistenza gratuita di un consigliere giuridico nella procedura d'opposizione (STFA I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2). Tuttavia, la questione di sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata in virtù di criteri più severi nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit., n. 28 e n. 35 ad art. 37, pag. 528 e 530).

A tal proposito, occorre tenere conto delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle regole di procedura applicabili, così come delle specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti la persona in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura. Quale regola generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in grado di farvi fronte da solo (sentenza 8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid. 2.1 con riferimenti alla DTF 130 I 182 consid. 2.2, alla DTF 125 V 32 consid. 4b e alla sentenza 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV n. 17 pag. 50; cfr. anche SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).

La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

                               2.2.   Nella più volte citata DTF 132 V 200, al considerando 4.1 il Tribunale federale ha affermato che la necessità di patrocinio da parte di un legale è data nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni di invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione.

                                         Con sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, l’allora TFA ha osservato che la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata. In quell'occasione, l'Alta Corte ha negato la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione.

Nella sentenza 9C_991/2008 del 18 maggio 2009, al consid. 4.4.1 e con riferimento alla DTF 132 V 200, il TF ha confermato questa giurisprudenza, rammentando che di principio la presenza di un legale già in sede amministrativa non è necessaria.

Nella sentenza I 746/06 dell'8 novembre 2006, il TFA ha indicato i seguenti casi di applicazione della propria giurisprudenza:

" (…)

3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände. (…)“.

Con sentenza 32.2008.164 dell’11 maggio 2009 questo Tribunale, nell’ambito di una procedura inerente l’assicurazione invalidità, ha rifiutato ad un’assicurata l’assistenza giudiziaria in sede amministrativa (mentre l’ha ammessa in sede ricorsuale), poiché, pur essendo oggetto del contendere il diritto ad una rendita AI, sulla base della rigorosa giurisprudenza federale, non ha ritenuto necessaria la presenza di un patrocinatore già in sede amministrativa ritenuto che la fattispecie non era particolarmente complessa.

Anche nella STCA 36.2012.50 del 12 settembre 2012 questo TCA ha ritenuto sproporzionato far capo ad un rappresentante allorché la questione del mancato pagamento delle prestazioni farmaceutiche è stata risolta senza neppure la necessità di dover avviare una procedura amministrativa tramite l’emanazione della decisione formale e poi della decisione su opposizione per poter utilizzare correttamente la propria tessera farmaceutica. Il Tribunale ha rilevato che si trattava semplicemente di intervenire presso l’assicuratore per capire cosa fosse successo e quindi era sufficiente scrivere autonomamente, senza far capo ad un esperto, una lettera alla Cassa malati, chiedendo per quale motivo le prestazioni farmaceutiche del figlio non erano state rimborsate, rispettivamente perché le tessere di farmacia dei figli apparivano bloccate.

Il 4 febbraio 2015 con sentenza 32.2014.48 il TCA ha concluso che rettamente l’Ufficio AI ha ritenuto non giustificato l’intervento di un legale, visto che quel caso, in cui un’assicurata è stata ritenuta inabile al lavoro al 100% per motivi psichici solo come salariata e non anche come casalinga con conseguente rifiuto di una rendita di invalidità (grado AI del 26%), rientrava nella consueta casistica di questo genere di problematiche. Pertanto, giustamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo.

Con sentenza 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016, pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha ricordato che, nella procedura amministrativa, la necessità di patrocinio da parte di un avvocato può essere ammessa soltanto in casi eccezionali (cfr. consid. 3). Nel caso esaminato, concernente un nomade, il TF ha ritenuto che un competente patrocinio da parte di un mandatario che non era avvocato era stato nel complesso oggettivamente possibile ed esigibile, motivo per cui un gratuito patrocinio da parte di un avvocato non era necessario (cfr. consid. 5.3).

Nella sentenza 8C_676/2015 del 7 luglio 2016 (SVR 2016 IV Nr. 41), parzialmente pubblicata in DTF 142 V 342, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un agente di sicurezza che è stato ferito durante il suo lavoro. L’Ufficio AI ha raccolto degli atti medici e una perizia e ha dapprima respinto la richiesta di gratuito patrocinio, poi ha negato il diritto a una rendita di invalidità. Per quanto concerne la necessità del patrocinio da parte di un avvocato nella procedura amministrativa, l’Alta Corte ha affermato che per riconoscere i punti deboli di una perizia medica sono necessarie determinate conoscenze mediche e giuridiche della fattispecie. Nel caso giudicato non si poteva parlare di un caso complesso anche se si è trattato di applicare la prassi in ambito di dolore somatoforme. Il TF ha evidenziato che se si ritenesse il contrario, ciò porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al gratuito patrocinio in ogni procedura amministrativa, nella quale si deve discutere di una perizia medica, ciò che sarebbe contrario alla nozione dell’art. 37 cpv. 4 LPGA come deroga. L’assenza di conoscenze giuridiche non è atta a fondare la necessità di un patrocinio legale. Il fatto che viga il principio inquisitorio giustifica l’applicazione di un parametro restrittivo (cfr. consid. 7.2 non pubblicato).

Al ricorrente è stato concesso il gratuito patrocinio per la sede federale (cfr. consid. 8).

Con sentenza 8C_353/2019 del 2 settembre 2019 il TF ha accolto il ricorso di un Ufficio AI contro una sentenza del Tribunale cantonale del Canton Zurigo che aveva riconosciuto l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo, ritenendo non dati i presupposti.

Cfr. anche la sentenza 32.2018.55 del 4 marzo 2019 con cui il TCA ha rifiutato l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo.

                               2.3.   Nell’evenienza concreta dalle tavole processuali emerge che l’interessata ha inoltrato, personalmente, una richiesta di prestazioni dell’AI in data 18 giugno 2015 (doc. 3 incarto AI).

                                         Dopo aver acquisito gli atti economici e medici ritenuti necessari, l’UAI ha fatto allestire una perizia medica ad opera del dr. med. __________ (cfr. doc. 43 incarto AI), una valutazione del consulente professionale (doc. 55 e 57) e l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 58 incarto AI).

                                         Il 6 novembre 2017 l’UAI ha emesso il progetto di decisione con cui ha riconosciuto il diritto ad una rendita limitata nel tempo dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2017 (doc. 63).

                                         L’8 novembre 2017 l’interessata ha chiesto, personalmente, l’intero incarto AI per poter presentare le osservazioni (doc. 68).

                                         Il 4 dicembre 2017 l’avv. __________, in rappresentanza dell’insorgente, ha prodotto le osservazioni scritte (doc. 72), allegando, oltre alla richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e numerosa documentazione economica atta a comprovare l’indigenza dell’assicurata, un certificato del 21 novembre 2017 del curante, dr. med. __________, FMH medicina interna e malattie reumatiche, medicina manuale, già interpellato in precedenza dall’UAI (doc. 39), il quale ha sostenuto che, contrariamente a quanto concluso dal dr. med. __________, la malattia di cui è affetta l’insorgente non è in remissione, tant’è che vi è stato un aumento della dose di farmaci da lei assunti. Il curante ha concluso ritenendo la sua paziente abile al lavoro al massimo al 50% (doc. 72/C).

                                         Con le osservazioni del 4 dicembre 2017 la rappresentante ha contestato in particolare la perizia reumatologica ed ha chiesto l’allestimento di una perizia psichiatrica in seguito alla diagnosi, da parte del dr. med. __________, di sindrome fibromialgica generalizzata.

                                         L’aspetto economico, la ripartizione tra attività salariata e casalinga e l’applicazione del metodo misto non sono stati oggetto di particolari censure.

                                         Il 27 dicembre 2017 il dr. med. __________ ha preso posizione sia sulle osservazioni prodotte dall’avv. __________, sia sul certificato del curante, ribadendo la sua posizione (doc. 76). In conclusione ha affermato che “per quanto concerne la necessità di una perizia psichiatrica aggiuntiva, dato che il sottoscritto aveva posto la diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata, lascio alla spettabile assicurazione valutare l’indicazione, limitandomi ad osservare che al momento della valutazione peritale del 3.1.2017, l’assicurata non mi comunicava di assumere psicofarmaci. Sulla scorta dei dati oggettivi prodotti agli atti, dopo la mia valutazione peritale dell’assicurata del 3.1.2017, posso riconfermare le diagnosi e le valutazioni da me già espresse.”

                                         Il 5 gennaio 2018 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver citato le parole del perito, ha indicato che “in considerazione di quanto sopra attestato dal Dr. med. __________ e della presenza tra le patologie di “sindrome fibromialgica generalizzata” procediamo con una perizia psichiatrica avente lo scopo di valutare l’evoluzione dello stato di salute psichico dell’A., rispettivamente la CL per l’abituale attività e per attività adeguate, da quando possono essere considerate tali, con menzione delle limitazioni funzionali residue” (doc. 77).

                                         Il 15 gennaio 2018 l’insorgente è stata convocata per la visita peritale del 1° marzo 2018 e le sono state sottoposte le domande trasmesse al __________ (doc. 78). Il referto è stato redatto il 10 aprile 2018 (doc. 83). In seguito al rapporto finale del 29 maggio 2018 del medico SMR, dr. med. __________, l’UAI ha emesso un nuovo progetto di decisione in data 6 giugno 2018 con il quale ha confermato il diritto ad una rendita dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2017, pur aumentando il grado d’invalidità, con effetto dal 1° gennaio 2018, dal 12% al 26%.

                                         Il 7 giugno 2018 l’avv. __________ ha chiesto l’invio degli atti AI successivi al progetto del 6 novembre 2017, mentre il 3 luglio 2018 ha inoltrato le osservazioni (doc. 90 e 91).

                                         Con le medesime ha contestato la presa di posizione del 27 dicembre 2017 del dr. med. __________ e la valutazione dell’UAI relativa all’inabilità del 20% accertata dal __________, chiedendo una precisa presa di posizione da parte della dr.ssa med. __________ e domandando una consultazione tra i due periti per stabilire l’inabilità lavorativa globale.

                                         Non sono stati allegati ulteriori certificati medici.

                                         Anche in questo caso l’aspetto economico, la ripartizione tra attività salariata e casalinga e l’applicazione del metodo misto non sono stati oggetto di particolari censure.

                                         Il 5 novembre 2018 l’UAI, dopo aver interpellato il __________ (cfr. doc. 93 e 96), ha emanato la decisione con cui ha confermato il diritto alla rendita limitata nel tempo e l’aumento del grado d’invalidità, con effetto dal 1° gennaio 2018, dal 12% al 26%, senza ripercussioni sul diritto alla rendita (doc. A).

                               2.4.   Chiamato a stabilire se l’interessata necessitava della rappresentanza di un avvocato patentato in sede amministrativa, questo Tribunale deve rispondere negativamente e, per i motivi che seguono, confermare la decisione dell’UAI di negare il diritto all’assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio.

                                         La ricorrente avrebbe infatti potuto gestire la pratica autonomamente oppure far capo a rappresentanti di associazioni di invalidi, sindacati o altre persone attive nel settore sociale.

                                         Con le osservazioni del 4 dicembre 2017 e del 3 luglio 2018 la rappresentante dell’assicurata ha sì svolto un lavoro accurato ed approfondito, ma ha contestato in sostanza prevalentemente l’aspetto medico, ossia dapprima la perizia del dr. med. __________ e successivamente la presa di posizione del perito e l’apparente contraddittorietà, poi non confermata (doc. 96), delle conclusioni del referto psichiatrico, allegando unicamente un certificato di, in pratica, mezza pagina, del 21 novembre 2017 del dr. med. __________ che ha genericamente contestato la perizia reumatologica (doc. 72/C).

                                         Non sono invece stati specificatamente contestati l’aspetto economico, l’applicazione del metodo misto e la ripartizione tra attività salariata e casalinga.

                                         Come ha già avuto modo di stabilire il Tribunale federale, se è vero che per riconoscere i punti deboli di una perizia medica sono necessarie determinate conoscenze mediche e giuridiche della fattispecie, dall’altro non va sottaciuto che il caso in esame non può essere considerato complesso. Se si ritenesse il contrario, ciò porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al gratuito patrocinio in ogni procedura amministrativa, nella quale si deve discutere di una perizia medica (sentenza 8C_353/2019 del 2 settembre 2019, consid. 5; sentenza 8C_676/2015 del 7 luglio 2016 (= SVR 2016 IV Nr. 41), consid. 7.2).

                                         Nel caso di specie si trattava in sostanza di stabilire in che misura la patologia reumatologica di cui è affetta l’insorgente, segnatamente il morbo di Still, incide sulla capacità lavorativa dell’interessata (cfr. doc. 47) e se la sindrome fibromialgica, rispettivamente il disturbo dell’adattamento persistente cronico con ansia e umore depresso misti (cfr. doc. 83) hanno un’influenza sull’abilità lavorativa dell’insorgente. Ciò è stato approfonditamente valutato per il tramite di due perizie mediche che del resto, in sede ricorsuale, non sono più state contestate.

                                         La ricorrente, la quale nel corso della procedura ha dimostrato di sapersi destreggiare con le questioni amministrative, che non denota particolari difficoltà (cfr. anche la perizia psichiatrica, pag. 10: “[…] l’assicurata giunge puntuale ad entrambi i colloqui, in autonomia. Appare vestita in modo semplice e decoroso, consono per la sua età. L’aspetto è curato. Appare orientata nei parametri spaziale e temporali, su sé e sull’oggetto. L’attenzione, la concentrazione e la memoria risultano conservate. La mimica e la gestualità sono vivaci, in sintonia con quanto verbalizzato. L’eloquio è fluido, non necessita di essere stimolato […] L’assicurata è vigile, non si apprezzano disturbi della coscienza. Il pensiero non appare inibito né rallentato. L’assicurata riesce a descrivere bene i propri fastidi a livello somatico, particolarmente la sintomatologia algica e la stanchezza costante […]”), e che ha chiesto autonomamente di poter ottenere in visione l’intero incarto (doc. 68) non necessitava di un ausilio da parte di un legale.

                                         Certo, la perizia psichiatrica è stata allestita solo dopo le osservazioni inoltrate dalla rappresentante della ricorrente che ha sottolineato la presenza della fibromialgia diagnosticata dal dr. med. __________ con conseguente richiesta di procedere con un approfondimento psichiatrico.

                                         Questa sola circostanza non è tuttavia sufficiente per ritenere la necessità di una rappresentanza ad opera di un avvocato, ritenuto come l’esigenza di effettuare una perizia in presenza di tale diagnosi è fatto notorio e poteva essere sollevato sia dalla medesima insorgente, sia da qualsiasi rappresentante di associazioni di invalidi, sindacati o altre persone attive nel settore sociale cognite in materia. Infatti, come rilevato nelle more amministrative dalla medesima rappresentante (doc. 72, pag. 8), già nelle remote sentenze 32.2007.170 del 31 marzo 2008 (consid. 2.9.3) e 32.2006.89 del 19 aprile 2007 (consid. 2.8.1) il TCA ha rammentato che la presenza di una fibromialgia diagnosticata dal reumatologo, di regola, deve portare anche ad un approfondimento psichiatrico.

In un ambito come quello dell’assicurazione invalidità, dove vige il principio inquisitorio, di principio, tranne nei casi complessi, l’intervento di un avvocato già in sede amministrativa, non è necessario (SVR 2016 IV Nr. 41 consid. 7.2).

Nel preciso caso di specie non si trattava di dover dirimere una difficile questione giuridica, ma di fare presente all’Ufficio AI che vi era una patologia fibromialgica che avrebbe dovuto portare anche ad un esame in ambito psichico e quindi che l’amministrazione non poteva limitarsi alle conclusioni mediche tratte in ambito reumatologico.

Quanto all’asserita contraddittorietà della decisione impugnata che da una parte lascerebbe intendere che la perizia sarebbe stata comunque esperita e dall’altra sosterrebbe che non vi era alcuna ragione per eseguirla, va rilevato che questa circostanza non ha alcuna influenza circa il diritto per la ricorrente di essere messa la beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         Infine, relativamente all’aumento del grado d’invalidità, senza tuttavia alcuna conseguenza sul diritto alla rendita, in seguito agli ulteriori accertamenti effettuati dopo le osservazioni inoltrate dalla rappresentante, va rilevato come il TF ha già avuto modo di affermare che questo aspetto non è decisivo e non è atto ad influenzare le condizioni da adempiere per poter aver diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (sentenza 9C_29/2017 del 6 aprile 2017, consid. 3.1: “[…] Entgegen den Ausführungen in der Beschwerde ist mit Bezug auf den Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung im Verwaltungsverfahren der Invalidenversicherung nicht entscheidend, ob die geltend gemachten Einwendungen letztlich stichhaltig oder unbegründet sind. Massgebend in materieller Hinsicht sind nicht der Erfolg der vorgetragenen Argumente und eine darauf zurückzuführende Änderung des Vorbescheids zu Gunsten der versicherten Person, sondern nebst der Bedürftigkeit und der Erforderlichkeit der anwaltlichen Vertretung die fehlende Aussichtslosigkeit des Rechtsbegehrens […]”).

Sulla scorta delle considerazioni esposte, dovendo la necessità di patrocinio da parte di un legale essere verificata con rigore, la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa non può essere ammessa, facendo difetto questa condizione.

                                2.5   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Non si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili nell’ambito dell’assistenza giudiziaria (sentenza 9C_639/2011 consid. 3 = SVR 2013 IV n. 2), di pagamento di prestazioni a terzi (DTF 121 V 17 consid. 2: “Der Streit um die Drittauszahlung einer Invalidenrente nach Art. 50 IVG und Art. 84 IVV in Verbindung mit Art. 45 AHVG und Art. 76 AHVV betrifft nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen […]”) o di condono della restituzione di prestazioni (DTF 122 V 221, consid. 2: “[…] Folglich ist hier nur mehr streitig, ob die Vorinstanz die Erlassvoraussetzungen zu Recht als erfüllt erachtet hat. Nach ständiger Rechtsprechung geht es somit nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen im Sinne von Art. 132 OG (BGE 112 V 100 Erw. 1b mit Hinweisen) […]”; cfr. Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, 2014, n. 4 ad art. 69 pag. 585; cfr. anche Kieser, op. cit. n. 61 ad art. 61, pag. 808).

Nella sentenza 9C_639/2011 consid. 3 = SVR 2013 IV n. 2, il TF ha affermato:

" (…)

3.2 Der Streit um die Höhe der Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung ist kein Streit um Versicherungsleistungen gemäss Art. 69 Abs. 1bis IVG. In konstanter Rechtsprechung ist der Begriff "Streit um Versicherungsleistungen" - vorerst gemäss Art. 132 OG definiert und die Abgrenzung aus der Rechtsprechung zu Art. 132 OG übernommen worden (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 35 zu Art. 61 ATSG). Massgebliche Rechtsprechung zum seit 1. Juli 2006 geltenden Art. 69 Abs. 1bis IVG ist somit BGE 122 V 221 E. 2 S. 222 f., wonach der Erlass einer Rückerstattungsschuld kein Streit um Versicherungsleistungen ist. Gemäss BGE 121 V 17 E. 2 S. 18 f. und BGE 118 V 88 E. 1a S. 90 f. ist auch die Drittauszahlung einer Invalidenrente kein Streit um Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen. Bereits im grundlegenden Entscheid BGE 112 V 97 E. 1b S. 100 mit Verweis auf BGE 110 V 25 E. 3 S. 27 f. und BGE 98 V 274 E. 2 S. 276 wurde diese Rechtsfrage beantwortet, im ersteren Fall mit Unterscheidung zwischen Erlass einer Rückerstattungsschuld und Rückforderung von Versicherungsleistungen, wobei dort entschieden wurde, dass eine Rückforderung eine Versicherungsstreitigkeit ist. 

3.3 Die soeben angeführten Entscheide beschlagen zwar nicht exakt die hier vorliegende strittige Frage, ob die Höhe der Entschädigung für unentgeltlichen Rechtsbeistand eine Versicherungsstreitigkeit darstelle. Nach den von der Rechtsprechung erfolgten Grenzlinien ist aber offensichtlich, dass dieser Streit in keiner Weise als Versicherungsstreitigkeit qualifiziert werden kann. Zudem ist auch das auf BGE 130 V 570 E. 3 S. 574 bezogene Argument des Beschwerdeführers stichhaltig, wonach aus diesem Entscheid implizit hervorgehe, beim Streit um eine Parteientschädigung zu Lasten der IV-Stelle im Verwaltungsverfahren handle es sich nicht um eine Frage der Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen, sodass eine Kostenauflage gestützt auf Art. 69 Abs. 1bis IVG bundesrechtswidrig sei. Angesichts der Bundesrechtsverletzung durch die Vorinstanz ist die Beschwerde offensichtlich begründet. 

3.4 Das kantonale Gericht vertritt die Auffassung, die Kostenpflicht im Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten um die Bewilligung oder Verweigerung von IV-Leistungen gemäss Art. 69 Abs. 1bis IVG beschlage nicht nur Verfahren zur Hauptsache (Versicherungsleistungen), sondern auch Verfahren über prozessuale Nebenpunkte. Es begründet dies im Wesentlichen mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Kostenauflage bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis. Die dort gebotene Kostenlosigkeit des Verfahrens gemäss Art. 343 Abs. 2 OR beziehe sich auch auf Streitigkeiten über prozessuale Nebenpunkte (BGE 104 II 222 E. 2a S. 223).

Allein jene Rechtsprechung kann nicht gleichermassen in Leistungsstreitigkeiten der Invalidenversicherung massgeblich sein, denn die Kostenlosigkeit im arbeitsgerichtlichen Verfahren ist aus sozialpolitischen Gründen eingeführt worden, damit Arbeitnehmer ihre Rechte gegenüber den meist stärkeren Arbeitgebern ihre Ansprüche durchsetzen können. Der sozialpolitische Gehalt dieser Norm wäre illusorisch, wenn nicht auch die prozessualen Nebenpunkte unter diese Norm fielen.

Gerade gegenteilig verhält es sich mit der Sondernorm von Art. 69 Abs. 1bis IVG: Diese ist als Ausnahmebestimmung von Art. 61 Abs. 1 lit. a ATSG, wonach das kantonale Verfahren in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten grundsätzlich kostenlos ist, als eine Massnahme zur Verfahrensstraffung im Bereich der IV-Verfahren auf den 1. Juli 2006 in Kraft gesetzt worden (Botschaft betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [Massnahmen zur Verfahrensstraffung] vom 4. Mai 2005, BBl 2005 S. 3079 ff., S. 3085). Der allgemeine sozialpolitische Gehalt des Art. 61 Abs. 1 lit. a ATSG rasches, einfaches und kostenloses Verfahren - erfuhr somit eine Ausnahme nur in einem Bereich der Sozialversicherung. Daher ist Art. 69 Abs. 1bis IVG einschränkend auszulegen.” 

                                         In concreto contestato è unicamente il rifiuto di riconoscere l’assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio in sede amministrativa. Per cui non si tratta di una controversia relativa all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI.

                                         In queste condizioni alla ricorrente, pur perdente in causa, non vanno accollate spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2018.218 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.10.2019 32.2018.218 — Swissrulings