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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.10.2019 32.2018.215

25. Oktober 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,910 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

Reiezione di una nuova domanda di prestazioni. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per esperire una perizia psichiatrica aggiornata.

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 32.2018.215   BS/sc

Lugano 25 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2018 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 2 novembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 21 marzo 1995 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni del 14 febbraio 1995 (doc. AI 2/6-11) inoltrata da RI 1, classe 1966, in quanto non erano date le condizioni assicurative (doc. 5 inc. AI).

                                         L’Ufficio AI, con decisione 13 gennaio 1999, cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto una seconda domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato poiché il grado d’invalidità (14%) non raggiungeva il grado minimo pensionabile (doc. 30 inc. AI).

                                         Con decisione su opposizione del 23 aprile 2008 l’amministrazione ha respinto la terza di domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato (doc. 89 inc. AI). Con sentenza 32.2008.101 del 21 aprile 2009, cresciuta in giudicato, accogliendo il ricorso del succitato, il TCA ha annullato la citata decisione su opposizione e ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici ed economici (doc. 97 inc. AI).

                                         Disposti gli accertamenti (tra cui una perizia psichiatrica del __________ svolta dalla dr.ssa med. __________; doc. 111 inc. AI), con decisione del 28 dicembre 2010 l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni (doc. 135 inc. AI). Con sentenza 32.2011.41 del 10 ottobre 2011, divenuta definitiva, questo Tribunale ha confermato la summenzionata pronunzia amministrativa (doc. 149 inc. AI).

                                         A seguito di un’ulteriore domanda (la quarta) di prestazioni, dopo avere ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del __________ resa con rapporto 6 dicembre 2016 (doc. 202 inc. AI), con decisione 27 marzo 2017, debitamente preavvisa, l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni (doc. 213/793-797 inc. AI).

                                         La succitata decisione è stata in seguito confermata dal TCA con sentenza 32.2017.73 del 27 novembre 2017, cresciuta in giudicato (doc. 223 inc. AI).

                               1.2.   Il 25 aprile 2018 l’assicurato ha inoltrato una quinta domanda di prestazioni adducendo un peggioramento delle condizioni di salute ed allegando diversa documentazione medica (doc. 230 inc. AI).

                                         Dopo aver sottoposto i nuovi atti medici all’esame del proprio servizio medico (cfr. annotazioni SMR 20 settembre 2018 in doc. 239 inc. AI), con decisione del 24 settembre 2018, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni, fra l’altro sulla base della seguente motivazione:

" (…) Dalla documentazione acquisita agli atti in fase d’istruttoria documentale, il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ha potuto determinare che l’incapacità lavorativa del Signor RI 1 è perdurata unicamente nel periodo di ricovero presso la Clinica Psichiatrica di __________, ovvero dal 14.02.2018 al 22.03.2018. In seguito si è ripristinato lo stato quo ante.

Lo stesso Dr. __________ ha certificato che le condizioni del Signor RI 1 sono attualmente sovrapponibili a quanto certificato nel passato, con un minimo miglioramento dopo l’ospedalizzazione.

Pertanto, in considerazione di un periodo d’inabilità completa perdurata unicamente dal 14.02.2018 al22.03.2018, non è trascorso l’anno d’attesa con incapacità lavorativa minima ed ininterrotta del 40%, dopo il quale sarebbe potuto insorgere l’eventuale diritto a rendita, così come non permane alcun discapito economico dato da un danno alla salute che giustificherebbe di provvedimenti professionali veri e propri.” (doc. 241 inc. AI)

                               1.3.   Con il presente ricorso l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato la valutazione medica operata dal SMR, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti. In sostanza ritiene che il peggioramento dovuto al ricovero presso la Clinica Psichiatrica di __________ sia indicativo di una patologia psichiatra durevole meritevole di essere indagata ai fini dell’eventuale inabilità lavorativa. Contestualmente l’insorgente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         In data 14 dicembre 2018 l’assicurato ha prodotto un rapporto datato lo stesso giorno steso dal suo psichiatra curante, dr. med. __________ (V).

                               1.4.   Con la risposta di causa del 19 dicembre 2019 l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso. Confermando la decisione contestata, ribadisce di riconoscere una totale inabilità lavorativa dovuta alla degenza clinica, con successivo ripristino della situazione precedente il ricovero ritenuta non invalidante nella decisione 29 marzo 2017, confermata dal TCA con sentenza del 27 novembre 2017.

                               1.5.   Su richiesta di questa Corte, con osservazioni del 20 dicembre 2018 l’amministrazione ha preso posizione in merito al succitato rapporto dello psichiatra curante (VIII).

                               1.6.   Il 2 gennaio 2019 il ricorrente ha preso posizione in merito alle osservazioni 20 dicembre 2018 dell’Ufficio AI (XI), seguite da contro-osservazioni del 9 gennaio 2019 di quest’ultima (XIII).

                               1.7.   Con scritto 8 maggio 2019 l’insorgente ha prodotto altri due nuovi atti medici (XV), sottoposti dal TCA all’esame da parte dell’Ufficio AI che si è espresso il 14 maggio 2019 (XVII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurato.

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.3.   Nel caso in esame, a seguito della quarta richiesta di prestazioni, l’Ufficio AI aveva incaricato il __________ di svolgere una perizia pluridisciplinare. Dal referto datato 6 dicembre 2016 (doc. 202 incarto AI) risultava che i periti avevano fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. med. __________), reumatologica (dr. med. __________) e neurologica (dr. med. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti del __________ avevano posto le diagnosi esposte al punto no. 5 della perizia. Nessuna diagnosi psichiatrica invalidante era stata rilevata.

                                         Riportate le singole conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no. 6), dopo una dettagliata ed esaustiva discussione globale, ritenuto come la limitazione della capacità lavorativa sia dovuta a motivi reumatologici, i periti avevano valutato un’inabilità lavorativa dell’80% (intesa come presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) nell’abituale attività, ma una piena abilità in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali di carico (cfr. perizia punti no. 8.1.1, 8.1.2 e 9.1.1,9.1.2).

                                         Nell’ambito della summenzionata sentenza 27 novembre 2017 questo TCA aveva confermato la perizia pluridisciplinare del __________, in particolare la valutazione psichiatrica da parte del dr. med. __________ contestata dal dr. med. __________, psichiatra curante (cfr. consid. 2.8 della citata sentenza).

                                         Con l’ultima domanda di prestazioni l’assicurato, sostenendo una recrudescenza della componente extra-somatica, ha prodotto la lettera d’uscita dell’Ospedale __________ di __________, reparto di psichiatrica (in seguito: Clinica psichiatrica di __________), relativa alla degenza dal 14 febbraio al 22 marzo 2018 (sub doc. 225 inc. AI).

                                         In ambito amministrativo, con rapporto 13 ottobre 2018 lo psichiatra curante, con riferimento all’ultima visita del paziente (27 giugno 2018) e diagnosticato un episodio depressivo e sindrome post-traumatica da stress (ICD 10 F43.1), ha attestato una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dal 21 marzo 2017, corrispondente all’inizio della sua presa a carico. Alla domanda 2.2 del rapporto (situazione e sintomatologia medica attuale), egli ha risposto che “le condizioni del paziente sono attualmente sovrapponibili a quanto certificato nel passato con un minimo miglioramento dopo ospedalizzazione” (doc. 235 inc. AI).

                                         Sempre in ambito amministrativo, con rapporto 17 luglio 2018 il dr. med. __________, specialista in medicina generale, ha fra l’altro rilevato che negli ultimi anni/mesi l’assicurato si è presentato raramente, avendolo indirizzato all’ortopedico per le problematiche segnalate alla schiena ed all’anca. Sostiene che la sintomatologia algica verosimilmente persiste, ritenendola fisicamente invalidante insieme all’impatto psichico attestato dal dr. med. __________. Conclude tuttavia di non essere in grado di determinare un grado d’incapacità lavorativa (doc. 233 inc. AI).

                                         Esaminati i succitati atti medici, con annotazioni del 20 settembre 2018 i dr. med. __________ (medico generico) e __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) del SMR hanno concluso:

" Possiamo riconoscere una totale IL per il periodo di ricovero che intercorre dal 14 febbraio 2018 al 22 marzo 2018. In seguito si è ripristinato lo stato quo ante.

Lo psichiatra curante afferma infatti che le condizioni dell’Assicurato sono attualmente sovrapponibili a quanto certificato nel passato con un minimo miglioramento dopo l’ospedalizzazione.” (doc. 239 inc. AI)

                                         Con il presente ricorso, in sostanza l’assicurato ritiene dato un durevole peggioramento dell’aspetto extra-somatico, contestando l’assenza di un disturbo psichico invalidante e ricordando come nel succitato rapporto 27 marzo 2018 della Clinica psichiatrica di __________ è stata evidenziata una sindrome post traumatica in un quadro depressivo tale da richiedere un’urgente nuova ospedalizzazione.

                                         A sostegno di quanto asserito, pendente causa il ricorrente ha prodotto il rapporto 14 dicembre 2018 dello psichiatra curante. Ribadendo la diagnosi da lui posta, il dr. med. __________ fa riferimento alla degenza clinica dal suo paziente per rimarcare la presenza di una patologia extra-somatica invalidante, evidenziando che in virtù di un ulteriore abbassamento del tenore dell’umore è stato programmato un nuovo ricovero clinico (V/2).

                                         Nelle annotazioni 19 dicembre 2018 lo psichiatra del SMR, dr. med. __________, ha così valutato il menzionato scritto dello psichiatra curante:

" Ho preso nozione dello scritto del Dr. __________ del 14.12.2018, il quale fa costante ricevimento alla lettera d’uscita dall’Ospedale __________ di __________, documento già analizzato in precedenza con l’annotazione del 20.09.2018.

Non sono pertanto presentati elementi nuovi in ambito psichiatrico rispettivamente modificazioni significative di fatti noti.

Rimangono valide le precedenti prese di posizione SMR.” (doc. VIII/1)

                                         In data 8 maggio 2019 il ricorrente ha prodotto il rapporto 28 marzo 2019 del dr. __________, primario del reparto di psichiatrica dell’Ospedale __________, in merito al secondo ricovero dell’assicurato, dimesso il 29 marzo 2019 (XV/1), oltre al rapporto 28 marzo 2019 della dr.ssa __________ del Servizio di reumatologia all’Ospedale __________ (XV/2).

                                         Con annotazioni 13 maggio 2019 il SMR ha valutato come segue i due summenzionati rapporti:

" Ho preso nozione del rapporto dell’Ospedale di __________ del 28.03.2019 rispettivamente della Dr.ssa __________ del 28.03.2018.

Il rapporto della Dr.ssa __________ si riferisce ad una visita di controllo avvenuta nella stessa data e non riporta nuove informazioni mediche.

Il rapporto di __________ è un rapporto provvisorio di dimissioni da un breve ricovero in cui appare sia stata impostata una diversa titolazione della terapia già intrapresa a livello ambulatoriale rispettivamente sia stata consigliata ancora una presa a carico psicoterapica già ritenuta opportuna durante il precedente ricovero (vedi presa di posizione SMR del 20.09.2018 e 19.12.2018). Non è certificata alcuna diagnosi nè sono chiare le date del ricovero definito breve.

In conclusione, in assenza di elementi oggettivi nuovi o che lascino intuire modifiche di fati medici già noti, si confermano le precedenti valutazioni SMR.” (doc. XVII/1)

                               2.4.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Infine, una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                               2.5.   Con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                         Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale.

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6). Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle recentissime STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato, non può confermare l’operato dell’amministrazione, rispettivamente del proprio servizio medico, in particolare per quanto concerne l’aspetto extra-somatico, oggetto principale del contendere.

                                         Questo per i seguenti motivi.

                            2.6.1.   Dal lato psichiatrico occorre far presente che rispetto a quanto accertato nella sentenza del 27 novembre 2017 (cfr. consid. 1.1), che confermava la decisione amministrativa del 27 marzo 2017 di diniego di prestazioni, la situazione risulta cambiata.

                                         Dal punto di vista diagnostico occorre ricordare che nella succitata sentenza questo Tribunale aveva confermato sia la perizia psichiatrica del dr. med. __________ (cfr. perizia __________ del 6 dicembre 2016) che quella della dr.ssa med. __________ (resa nel 21 giugno 2010 per conto del __________; cfr. consid. 1.1) e quindi l’assenza di una patologia psichiatrica invalidante. In quell’ambito, nel rapporto 28 aprile 2017 lo psichiatra curante aveva posto la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente secondario ad una modificazione duratura della personalità dopo esperienza catastrofica (ICD 10 F62.0).

                                         Nella presente causa occorre far riferimento al primo ricovero alla Clinica psichiatrica di __________ (dal 14 febbraio al 27 marzo 2018) dalla cui lettera d’uscita si legge, quale diagnosi psichiatrica, un episodio depressivo in sindrome post-traumatica da stress (ICD 10 F43.1). Durante quel ricovero l’assicurato è stato sottoposto al test di Rorschach e al Million Clinical Mutiaxial Inventory III che ha confermato una sindrome post-traumatica da stress in un quadro depressivo con aspetti negativistici ed una tendenza alla somatizzazione (sub doc. 225 inc. AI). Va rilevato che i succitati test non sono stati eseguiti nell’ambito della perizia __________ del 6 dicembre 2016.

                                         Anche dal rapporto 28 marzo 2019 del dr. med. __________, dell’Ospedale di __________, si evince che il secondo seppur breve ricovero era dovuto a “una deflessione timica associata a tensione endopsichica e disturbi del sonno in quadro di disturbo post traumatico da stress” (XV/1).

                                         Vero che nel rapporto 13 agosto 2018 all’Ufficio AI lo psichiatra curante ha scritto che le “condizioni del paziente sono attualmente sovrapponibili a quanto certificato nel passato con un minimo miglioramento dopo ospedalizzazione”. Ha fatto riferimento ad una situazione già valutata dalla perizia 6 dicembre 2016 del __________, confermata nella sentenza del 27 novembre 2017, in cui non era stata riscontrata alcuna affezione psichiatrica.

                                         Tuttavia, nella più esaustiva lettera del 14 dicembre 2018 il dr. med. __________ ha pertinentemente ha fra l’altro evidenziato:

" (…) A motivo di queste indagini approfondite ritengo che la decisione negativa dell’Ufficio AI nella richiesta di prestazioni, non riconoscendo una malattia psichiatrica, probabilmente basandosi su una valutazione effettuata per conto dell’amministrazione in precedenza di una perizia che sostanzialmente è stata delegittimata e non confermata dalla storia clinica del paziente e dalle diagnosi poste, oltre che dal sottoscritto, dai colleghi della clinica psichiatrica di __________. (…)” (doc. V/2)

                                         Pertanto, in presenza di due ricoveri, anche se il secondo dopo la decisione contestata ed oggetto del “rapporto provvisorio” del 28 marzo 2019 di dimissioni, una modifica della diagnosi confermata da tests rende necessario un approfondimento della componente extra somatica, almeno una presa di posizione da parte del perito psichiatra che aveva visitato l’assicurato. In tale ottica la valutazione del SMR di ritenere invariata la situazione psichica, eccetto che per il periodo del primo ricovero, non può essere confermata.

                            2.6.2.   Dal punto di vista somatico non risulta essere subentrata una rilevante e durevole modifica rispetto alla perizia del __________.

                                         Da una parte nel succitato rapporto 14 dicembre 2018 lo psichiatra curante fa riferimento ad “una nuova patologia possibile di carattere diabetico” che sarebbe stata segnalata al medico curante, dr. __________ (V/2). Dall’altra l’assicurato non ha prodotto documentazione che possa attestare la presenza di un diabete di natura invalidante. Nel già citato rapporto 17 luglio 2018 il dr. med. __________ non menziona il diabete. È invece riportato (“diabete mellito tipo II, recente diagnosi”) nel rapporto 28 marzo 2019 della dr.ssa med. __________ del Servizio di reumatologia presso l’Ospedale __________, steso in occasione di un controllo ambulatoriale, in cui ha riportato per esteso le diagnosi (XV/2) senza specificare la gravità delle stesse.

                                         Infine, nelle succitate annotazioni 13 maggio 2019 il SMR ha rettamente rilevato che quanto contenuto nel rapporto della dr.ssa med. __________ “non riporta nuove informazioni mediche”. Trattasi infatti di una ricapitolazione delle note diagnosi (con l’aggiunta della diagnosi, non di sua competenza, di sindrome depressiva), oltre all’evoluzione di cicli di fisioterapia (XV/2).

                            2.6.3.   In conclusione, confermata la valutazione per la parte somatica somatica operata dall’Ufficio AI, va ribadita la necessità di un approfondimento d’ordine psichiatrico.                                           

                                         Quanto al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011), ciò che quest’ultimo è il caso in esame.

                                         In queste condizioni, in accoglimento del ricorso, viste la non completa istruzione della causa da parte dell’amministrazione, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati a quest’ultima affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente, previa messa in atto della procedura di preavviso ex art. 57a cpv. 1 LAI, sul diritto alla rendita dell’assicurato.

                               2.7.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) che appare equo quantificare in fr. 1'800.--, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione 2 novembre 2018 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita del ricorrente.

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2018.215 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.10.2019 32.2018.215 — Swissrulings