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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.06.2019 32.2018.124

18. Juni 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,828 Wörter·~44 min·4

Zusammenfassung

Attribuzione di tre quarti di rendita AI.Contestazioni esulano dall'oggetto della lite.TCA non funge da autorità di vigilanza sulle competenze personali e sull'operato dei funzionari dello Stato. Calcolo grado AI. Livelli di competenze della Tabella TA1. Dato statistico medio totale della TA1

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2018.124   TB

Lugano 18 giugno 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 luglio 2018 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 6 giugno 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                                1.1   Nel dicembre 2015 (doc. 6) RI 1, 1962, da ultimo attivo come curatore-tutore, ha chiesto di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione invalidità per sindrome ansiosa generalizzata che dal 20 maggio 2015 l'ha reso inabile al lavoro al 100%.

                                1.2   Richiamati gli atti medici ed economici, il 23 marzo 2016 (doc. 16) il Servizio Medico Regionale ha disposto una perizia psichiatrica che ha avuto luogo il 19 e il 25 maggio 2016.

Preso atto della perizia del 1° giugno 2016 (doc. 19) della dr.ssa med. __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali, il dr. med. __________ dell'SMR ha ritenuto l'assicurato inabile al 100% in qualsiasi attività dal 20 maggio 2015, mentre al 50% in attività adeguate (amministrative o manuali senza responsabilità nella gestione di altre persone) dal 19 maggio 2016.

                                1.3   L'assicurato ha avuto un primo colloquio con la consulente in integrazione professionale il 5 settembre 2016 (doc. 25), la quale ha presenziato anche all'incontro del 3 ottobre 2016 (doc. 27/28) con l'allora datore di lavoro allo scopo di reintegrarlo in un altro ambito lavorativo (docc. 27-37), tuttavia senza successo.

Su segnalazione del 10 marzo 2017 (doc. 40) dell'interessato di un corso, il 21 aprile 2017 (doc. 49) è stato formalizzato un accordo fra l'Ufficio assicurazione invalidità e l'assicurato volto ad attuare una riqualifica professionale in campo alberghiero. A tale scopo, il 22 maggio 2017 (doc. 53), l'Ufficio AI ha rilasciato la garanzia per un job coaching dal 18 aprile al 31 agosto 2017 e il 23 maggio 2017 (doc. 55) per l'assunzione del costo del corso professionale di ricezionista a __________ dal 1° maggio al 17 giugno 2017. Durante questa formazione gli è stata riconosciuta un'indennità giornaliera (decisione del 7 giugno 2017, doc. 57).

Un ulteriore accordo di formazione è stato siglato fra le parti il 4 agosto 2017 (doc. 62), con garanzia rinnovata il 15 settembre 2017 (doc. 64) per una formazione su misura e con le indennità giornaliere riconosciute il 22 settembre 2017 (doc. 66) dal 1° settembre 2017 al 17 aprile 2018.

Il 2 febbraio 2018 (doc. 69) la consulente in integrazione professionale ha steso un rapporto intermedio in cui ha riferito dell'incontro avuto il giorno precedente, nel quale l'assicurato ha espresso malcontento sia nei confronti della consulente sia del percorso formativo intrapreso e ha indicato che aveva trovato un lavoro. Il provvedimento è stato interrotto con effetto immediato.

Nel suo rapporto finale del 9 marzo 2018 (doc. 74) la consulente ha ulteriormente precisato quanto accaduto durante il colloquio del mese precedente e ha concluso che, stante l'interruzione della formazione per andare a lavorare all'estero, l'assicurato è stato considerato abile al 100% in attività adeguate.

                                1.4   Preso atto del rapporto finale del 12 marzo 2018 (doc. 75) del dr. med. __________ dell'SMR che ha definito i gradi di inabilità lavorativa dell'assicurato dal 20 maggio 2015 concludendo per una piena abilità in attività adatte dal 1° gennaio 2018, con progetto di decisione del 16 marzo 2018 (doc. 77) l'Ufficio AI gli ha attribuito tre quarti di rendita dal 1° maggio 2016 al 31 marzo 2018.

                                1.5   Alle osservazioni dell'assicurato del 27 marzo 2018 (doc. 81) sui dati statistici utilizzati dall'amministrazione per determinare il suo grado di invalidità e sulla richiesta di stralciare un paragrafo inserito nel progetto, con decisione del 6 giugno 2018 (doc. A1) l'Ufficio AI ha confermato il diritto dell'interessato a tre quarti di rendita limitatamente al periodo dal 1° maggio 2016 al 31 marzo 2018, ossia fino a tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento, ma con versamento dal 1° giugno 2016 stante la domanda tardiva.

L'amministrazione ha calcolato la perdita di guadagno dal 20 maggio 2016 al 31 agosto 2017 fissandola nel 65%, ritenuto un reddito da valido di Fr. 101'661.- e da invalido di Fr. 35'773,60 considerando un'attività al 50% (Fr. 71'547,25 al 100%).

In considerazione dei provvedimenti professionali che gli hanno permesso di riacquistare la piena capacità lavorativa in attività adeguate alle sue limitazioni funzionali, l'Ufficio AI ha confrontato gli stessi dati per il 2016 non essendo in possesso di quelli aggiornati al 2018, ottenendo una perdita di guadagno del 30% ([Fr. 101'661.- - Fr. 71'547,25] : Fr. 101'661.- x 100).

L'Ufficio AI ha poi risposto alle tre domande dell'opponente coinvolgendo precedentemente la consulente in integrazione (doc. 84) e confermando quindi il progetto di decisione.

                                1.6   Con ricorso del 5 luglio 2018 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'MLaw RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione del 6 giugno 2018 e di rinviare gli atti all'Ufficio AI per effettuare determinati accertamenti e per emettere una nuova decisione.

Il ricorrente ha riportato per esteso le sue osservazioni al progetto di decisione del 16 marzo 2018 e le risposte fornite dall'Ufficio AI contestualmente alla decisione del 6 giugno 2018, lamentando poi una moltitudine di inesattezze riscontrate nella valutazione della consulente in integrazione professionale del 5 settembre 2016, motivo per cui, in virtù dell'art. 25 LPDP, ne ha richiesto la formale rettifica secondo sue precise indicazioni.

Inoltre, anche il contenuto del rapporto intermedio del 2 febbraio 2018 sarebbe errato, giacché l'incontro del giorno precedente non si sarebbe svolto come indicato dalla consulente ed è "comunque contestato nei contenuti in quanto falsa quanto realmente discusso per contenuti e modalità. Il Signor RI 1 aveva già intuito una dissonanza fra il suo curriculum e quanto azionato a livello di misure di integrazione professionale. (…) Incomprensibile che la rettifica chiesta dal Signor RI 1 non sia stata annotata nella decisione, anche perché riprendeva i contenuti già comunicati alla Signora __________ con e-mail del 28.01.2018 (…)" (pag. 5).

In conclusione, l'insorgente ha chiesto "una verifica delle misure prese per la sua reintegrazione professionale, come pure in relazione alle attività possibili rilevate nella decisione del 06.06.2018. In questo senso anche il progetto citato "Second Chance": l'Assicurato è stato indirizzato verso un'attività nuova, dove non aveva la minima formazione di base e con una tipologia di attività semplice e ripetitiva, mentre le competenze residue già acquisite non sono state valorizzate in attività come ad esempio: assistente di direzione, musicista, contabile, responsabile di progetto, ecc." (pag. 6). Di conseguenza, egli ha contestato il calcolo effettuato con i dati statistici, in particolare il gap salariale determinato dall'Ufficio AI, visto che "il raffronto dei redditi nelle professioni sbrigativamente ritenute confacenti per determinare un nuovo reddito ipotetico, influenza il tasso d'invalidità." (pag. 6).

                                1.7   Nella sua risposta del 28 agosto 2018 (doc. IV) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, non rilevando elementi determinanti per modificare le conclusioni rese dal perito e dalla consulente in integrazione professionale a seguito dell'istruttoria effettuata e che sono state riprese nella decisione impugnata.

L'Ufficio AI ha ricordato i passi avviati dal Servizio integrazione professionale, che hanno portato l'assicurato a beneficiare di misure formativo/professionali e a sottoscrivere un accordo di formazione in tal senso, ciò che gli ha permesso di beneficiare di indennità giornaliere. L'amministrazione ha ribadito le conclusioni emerse dall'istruttoria medica ed economica/reintegrativa e ha evidenziato che la consulente in integrazione ha reso i propri rapporti riprendendo le informazioni necessarie alla valutazione del caso dalla perizia medica eseguita dal CPAS e dagli accertamenti eseguiti personalmente. In merito alle presunte mancate indicazioni curricolari, l'Ufficio AI ha affermato che l'iter scolastico dell'assicurato, così pure quello lavorativo, erano ben documentati nel suo incarto, perciò tutte le conoscenze di cui egli disponeva sono state considerate dalla consulente nella valutazione del suo caso e nella definizione e attuazione delle proposte e misure formativo/professionali. Non va dimenticato che la consulente si è subito attivata per aiutare l'assicurato non solo a trovare una occupazione diversa presso il precedente datore di lavoro, ma anche cercando altre soluzioni lavorative e stabilendo, d'intesa con l'assicurato, un percorso formativo con frequentazione di una scuola alberghiera fuori Cantone durante il quale essa ha mantenuto un monitoraggio continuo sulla evoluzione della formazione con il diretto interessato (docc. 52, 56, 59, 60). In considerazione di ciò, l'Ufficio AI ha confermato l'attribuzione di una rendita di tre quarti per un periodo limitato.

                                1.8   Nel termine per produrre nuove prove (doc. V), il 5 settembre 2018 (doc. VI) il ricorrente ha invocato davanti al TCA una denegata giustizia formale, giacché alla richiesta di rettifica indirizzata al Direttore dell'Istituto delle assicurazioni sociali non sarebbe stato dato debito seguito. A suo dire l'Ufficio AI, con il suo scritto del 25 giugno 2018, si sarebbe rifiutato di emanare una decisione di sua competenza e ciò in violazione della Legge sulla protezione dei dati personali (art. 3), "malgrado l'Assicurato abbia presentato delle censure circostanziate con possibile influsso sul suo percorso di reintegrazione professionale, dopo aver scoperto i contenuti del suo dossier personale il 16.06.2018.".

Il ricorrente ha altresì invocato la rettifica generale dei suoi dati personali in virtù degli artt. 7 e 25 LPDP e la rettifica del contenuto della decisione impugnata, laddove essa omette di menzionare la versione dell'assicurato in merito alla risposta alla sua terza domanda nelle osservazioni al progetto di decisione. A suo dire, l'Ufficio AI non ha fornito la prova dell'esattezza di quanto affermato dalla consulente nella sua presa di posizione e si è fondato su un'annotazione, tuttavia fornita a posteriori, e non su un verbale (del 2 febbraio 2018) condiviso e firmato dai presenti. Vi sarebbe dunque stata la violazione dell'art. 7 cpv. 2 e 5 LPDP, oltre che dell'art. 25 LPDP.

L'insorgente ha da ultimo riproposto le rettifiche di alcuni stralci del rapporto del 5 settembre 2016 della consulente IP e a tale proposito si è rifatto al certificato della sua psichiatra, che ha prodotto al TCA nei giorni seguenti (doc. B).

Egli ha infine riproposto la contestazione dei dati statistici.

                                1.9   Il 20 settembre 2018 (doc. X) l'amministrazione ha osservato di avere preso atto del parere della dr.ssa __________, la quale ha confermato che l'attuale stato di salute del ricorrente era stabile e l'abilità lavorativa era totale. Di conseguenza, l'Ufficio AI ha ribadito la correttezza della decisione resa.

Quanto alle osservazioni dell'insorgente, l'amministrazione ha rinviato alle considerazioni già espresse nella risposta di causa, ribadendo che non v'erano motivi per procedere a rettifiche della decisione, poiché nella stessa erano stati ripresi correttamente gli esiti dell'istruttoria tanto dal lato medico quanto economico.

Da ultimo, l'Ufficio AI ha precisato che il rapporto del SIP del 5 settembre 2016 è stato redatto dopo il colloquio avuto con l'interessato.

L'insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XI).

considerato                    in diritto

in ordine

                                2.1   In merito alle critiche rivolte alla consulente in integrazione professionale __________ che nella sua valutazione del 5 settembre 2016 (doc. 25) non avrebbe riportato correttamente i dati personali e i fatti salienti della vita del ricorrente sia di carattere professionale sia formativo sia ancora professionale, va qui evidenziato che il Tribunale cantonale delle assicurazioni non funge da autorità di vigilanza sulle competenze personali e sull’operato dei funzionari dello Stato quale è la consulente del Servizio integrazione professionale dell'Ufficio assicurazione invalidità che si è occupata del caso.

Questa Corte non ha dunque competenza per fare rettificare, nel senso voluto dal ricorrente, il contenuto della valutazione della consulente del 5 settembre 2016.

Compito di questo Tribunale è unicamente di verificare la correttezza della decisione del 6 giugno 2018 emessa dall'Ufficio AI sulla domanda di prestazioni del 10 dicembre 2015 e quindi se sia giusta l'attribuzione al ricorrente di una rendita di tre quarti limitata nel tempo, dal 1° maggio 2016 al 31 marzo 2018, stante un grado di invalidità del 65%.

Pertanto, tutte le critiche e le molteplici censure esposte da RI 1 nel suo ricorso e nello scritto successivo, portanti su presunte violazioni, da parte della summenzionata consulente in integrazione professionale, della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), esulano dall’oggetto del contendere e già per tale ragione non possono essere oggetto di esame e giudizio da parte di questo TCA (STCA 43.2018.1 del 25 febbraio 2019).

Va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

                                2.2   Il TCA rileva, comunque, che quand'anche le presunte errate informazioni evidenziate dall'insorgente fossero corrette nel senso indicato da quest'ultimo, nulla muta al fatto che la scelta di intraprendere il corso di perfezionamento in ambito alberghiero è stata dell'assicurato stesso. Ciò emerge chiaramente da uno scambio di e-mail fra l'assicurato e la sua consulente avvenuto il 10 marzo 2017 (doc. 40):

" Ti scrivo al riguardo del mio futuro professionale; infatti ho preso in considerazione con grande interesse la possibilità di svolgere l'attività di 'addetto alla reception d'albergo'. A questo proposito in allegato ti trasmetto copia del programma relativo a un corso organizzato da '__________' e che inizia il prossimo 1. maggio a __________ (durata: 6 settimane circa). Lo stesso è aperto anche a chi non ha ancora esperienza del settore. Previo superamento dell'esame viene rilasciato un certificato che indubbiamente faciliterebbe in maniera rilevante un mio inserimento in tale ambito lavorativo e ciò naturalmente anche alla luce dell'esperienze e delle competenze di cui già dispongo (in particolare di quelle linguistiche, visto il campo di applicazione in oggetto).

(…)

Di conseguenza ti chiedo cortesemente di informarmi se da parte del vostro Ufficio ci possa essere il necessario sostegno finanziario e ciò nell'ottica evidentemente del mio reinserimento professionale.

Ringraziandoti per voler valutare questa mia proposta, ti sono grato già sin d'ora per una tua pronta risposta visto che dovrei procedere al più presto all'iscrizione".

A seguito di questo scritto, quello stesso giorno (doc. 38) la consulente in integrazione professionale ha allestito una nota interna del seguente tenore:

" Si discute della richiesta dell'A. con il capo servizio, sig.ra __________. Vista la motivazione dell'A., le possibilità di reperire un lavoro anche in Svizzera Francese (considerando che il corso non viene tenuto in Ticino) si reputa che possa essere riconosciuto come formazione su misura.

In accordo con l'A., prima di riconoscere il corso, attendiamo la conferma della scuola che viene accettato per tale percorso. A coté, per fare pratica, si cercherà un DL (qui in Ticino) per una prova pratica.

L'A. è molto motivato. È un'attività che in passato ha svolto, sa le lingue ed ha voglia di rimettersi in gioco.".

Alla luce di queste circostanze, il ricorrente è dunque ora malvenuto ad affermare che la consulente in integrazione professionale l'ha indirizzato verso un percorso formativo non adeguato, poiché non avrebbe tenuto conto delle sue attitudini personali e professionali.

Non si può quindi affermare, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, che se la consulente avesse avuto un quadro chiaro, reale e completo della sua formazione, delle sue conoscenze e del suo vissuto, gli avrebbe proposto una diversa formazione, più adeguata alle sue capacità e alle sue doti.

D'altronde, va qui rilevato che il ricorrente era d'accordo di intraprendere una formazione nel campo alberghiero, non l'ha mai messa in dubbio fino a prima dell'incontro del 1° febbraio 2018 tanto che, addirittura prima del termine della formazione riconosciuta e finanziariamente sostenuta dall'assicurazione invalidità, egli si è dato da fare e ha trovato subito un lavoro proprio in quel campo di attività a cui era interessato.

Infatti, gli scambi di corrispondenza elettronica agli atti fra l'assicurato e la sua consulente in integrazione professionale sono sempre stati di ringraziamento e di gratitudine da parte del ricorrente nei confronti della funzionaria per averlo aiutato nel suo percorso formativo, a proposito del quale egli ha sempre espresso grande soddisfazione e contentezza per la scelta fatta.

Dopo avere trasmesso alla sua consulente in integrazione professionale copia della conferma di iscrizione al corso sulla ricezione alberghiera, della relativa fattura e dell'ordine di pagamento da egli dato alla sua banca chiedendone il rimborso all'assicurazione invalidità, il 6 aprile 2017 (doc. 44) l'assicurato ha concluso la sua e-mail affermando:

" Ringraziandoti per la tua preziosa disponibilità, attendo con piacere di essere convocato per il colloquio con il coordinatore del Settore in Ticino, così come da te accennato.".

Il 12 aprile 2017 (doc. 46) l'interessato ha inviato alla consulente un'e-mail del seguente tenore:

" Innanzitutto ti ringrazio per il sostegno che ancora oggi hai mostrato nei miei riguardi e ti rinnovo la mia soddisfazione per il progetto lavorativo allestito a mio favore.

In allegato ti trasmetto le informazioni relative al corso di formazione come 'Chef de réception', così come discusso.

In attesa di tue nuove informazioni, ti auguro Buona Pasqua e ti porgo i miei migliori saluti.".

La consulente __________ il 21 aprile 2017 (doc. 46) gli ha scritto quanto segue:

" Come stai? Come sta andando la prima settimana? Ricordati che per qualsiasi cosa mi puoi trovare.

Per tramite della sig.ra __________ riceverai un documento da firmare (dobbiamo mettere per iscritto i vari obiettivi di "formazione"). Come potrai leggere la prima fase dura sino al 31.8 ma ho scritto che verrà valutato un proseguimento sia a livello pratico che formativo. Quindi la formazione qui sotto da te esposta verrà valutata e discussa in seguito.

Appena ricevo il documento firmato, da parte tua e dal datore di lavoro, riconoscerò il tutto (scuola, indennità, trasporto).".

In risposta, l'assicurato si è così pronunciato il 23 aprile 2017 (doc. 46):

" Io sto bene grazie e spero anche tu. La prima settimana è trascorsa fluidamente e ho iniziato toccando subito con mano alcuni aspetti della ristorazione. Infatti oltre ai primi passi in ambito della 'réception', mi sto cimentando anche con attività al bar e ai tavoli.

Il signor __________ mi ha parlato del documento in questione e prossimamente me lo sottoporrà per la firma.

Ti ringrazio per il tuo aggiornamento e da parte mia non mancherò di contattarti in caso di bisogno.

Buona continuazione e alla prossima."

La consulente di integrazione professionale ha interpellato il 31 maggio 2017 (doc. 56) l'assicurato sull'inizio del corso di formazione di "Chef de réception", chiedendogli come stava andando con lo studio e se la situazione era sempre buona.

Il giorno seguente (doc. 56) l'interessato si è così pronunciato:

" lo studio procede in maniera intensa. Infatti la materia è corposa e interessante. Di conseguenza è stata una buona scelta dedicare la prossima settimana esclusivamente al lavoro scolastico. Per quanto concerne la situazione professionale la situazione è soddisfacente e sono sicuro che, una volta maturata la necessaria autonomia, potrò dedicarmi sempre più alle attività di reception. L'ambiente di lavoro è sereno e cordiale.

Ti ringrazio per l'interessamento! Da parte mia non mancherò di aggiornarti.".

Il 17 luglio 2017 (doc. 59) l'assicurato ha informato la sua consulente sull'esito dell'esame orale che ha avuto luogo un mese prima (doc. 58) e due giorni dopo, il 19 luglio 2017 (doc. 60), quest'ultima l'ha sentito telefonicamente annotando l'esito negativo degli esami scolastici sia per la parte scritta sia per la parte orale come pure il suo malcontento sulla valutazione orale. A livello pratico, invece, la situazione andava bene.

Alla luce di quanto esposto, le critiche rivolte dal ricorrente alla consulente contraddicono il sentimento di positività più volte esternato dall'interessato durante il suo percorso di formazione e non sono comunque atte a rimettere in discussione le misure di reintegrazione professionale adottate dall'Ufficio AI.

                                2.3   Quanto alla presunta denegata giustizia commessa dall'Ufficio AI nei confronti dell'assicurato per non avere dato seguito al suo scritto del 25 giugno 2018 (doc. VI/1) indirizzato al Direttore dell'Istituto delle assicurazioni sociali, va rilevato quanto segue.

Con la ricezione del progetto di decisione del 27 marzo 2018 da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità con cui gli è stata riconosciuta una rendita temporanea di tre quarti, l'assicurato ha trasmesso all'amministrazione delle osservazioni formulando due quesiti e una richiesta di stralcio di alcune righe di spiegazioni figuranti nel predetto progetto poiché, a suo dire, quanto ivi scritto era un malinteso e quindi o quel passaggio andava stralciato oppure rettificato in base alle sue indicazioni.

Nella decisione del 6 giugno 2018 sono riportate le risposte alle due domande dell'assicurato e, per quanto riguarda il terzo punto contestato, è indicato che l'Ufficio AI ha chiesto un parere direttamente alla consulente in integrazione che si era occupata del caso, la quale non ha reputato opportuno una rettifica della sua presa di posizione, essendo conforme a quanto emerso durante l'incontro del 1° febbraio 2018 (doc. 84).

Non soddisfatto della soluzione adottata, il 25 giugno 2018 l'assicurato, come detto, ha interpellato l'Istituto delle assicurazioni sociali lamentando numerose presunte errate rappresentazioni dei fatti inerenti la sua vita presenti nel verbale del 5 settembre 2016 allestito dalla consulente in integrazione e ne ha chiesto le rettifiche spiegando di volta in volta cosa doveva essere modificato e/o aggiunto.

In risposta a questo scritto, il 6 luglio 2018 (doc. VI/2) l'Ufficio AI si è così espresso:

" In riferimento alla sua lettera del 25.06.2018 le comunichiamo che confermiamo i contenuti della Decisione del 06.06.2018 e che quindi, se non è d'accordo con la stessa, ha ancora la facoltà di interporre ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano (TCA).

Precisiamo inoltre, poiché non è espressamente indicata la volontà di ricorrere, che il suo scritto del 25.06.2018 non verrà trasmesso al lodevole TCA (ex art. 30 LPGA).".

Pendente causa, il ricorrente ha lamentato un diniego di giustizia perché "L'Ufficio Assicurazione Invalidità ha rifiutato espressamente di emettere una decisione di sua competenza, in violazione della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), malgrado l'Assicurato abbia presentato delle censure circostanziate con possibile influsso sul suo percorso di reintegrazione professionale, dopo aver scoperto i contenuti del suo dossier personale il 16.06.2018. Visto il diniego di giustizia causato dal non rispetto dell'art. 3 LPDP, l'art. 56 LPGA cpv. 2 stabilisce espressamente che il diniego di giustizia formale può fare l'oggetto di un ricorso dinanzi al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni." (doc. VI pag. 2).

In effetti, giusta l’art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA) può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un’autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; U. Kieser, ATSG – Kommentar, 3a ed. 2015, pag. 740 n. 21).

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'Ufficio AI ha preso posizione sulle sue lamentele, confermando per intero il contenuto della decisione del 6 giugno 2018 che l'assicurato aveva chiesto di rettificare secondo sue specifiche indicazioni.

Inoltre, l'amministrazione ha chiaramente spiegato che, poiché l'assicurato non aveva manifestato un reale disaccordo con il contenuto materiale della decisione di attribuzione di tre quarti di rendita, il suo scritto non era di conseguenza trasmesso al TCA a norma dell'art. 30 LPGA.

In effetti, l'interessato aveva chiesto "una verifica delle misure prese per la sua reintegrazione professionale, come pure in relazione alle attività possibili rilevate nella decisione del 06.06.2018. Le misure professionali non tengono in giusta considerazione le sue formazioni e competenze in quanto omesse nel progetto di reintegrazione professionale, come rilevato a ricezione del suo incarto completo il 16.06.2018.".

D'altronde, l'assicurato era perfettamente a conoscenza del termine di 30 giorni per impugnare la decisione formale davanti al Tribunale.

Al riguardo, egli ha infatti chiesto di rettificare nel senso preteso la decisione del 6 giugno 2018, di procedere agli accertamenti richiesti e poi di emettere una nuova decisione che tenesse conto delle rettifiche e degli elementi segnalati.

D'avviso della scrivente Corte, è a giusta ragione che l'Ufficio AI non ha dato seguito, nel senso voluto dal ricorrente, allo scritto di quest'ultimo del 25 giugno 2018.

In effetti, quand'anche, per pura ipotesi di lavoro, tali rettifiche fossero state effettuate, la decisione di attribuzione di una rendita di invalidità temporanea non sarebbe comunque cambiata.

Determinante, per il diritto a una rendita, è infatti la presenza di una perdita di guadagno che risulta da un calcolo economico effettuato dopo una valutazione medica delle condizioni di salute dell'assicurato. La circostanza che l'assicurato abbia intrapreso un percorso di reintegrazione professionale invece di un altro non ha alcuna incidenza sulla determinazione del suo diritto alla rendita, soprattutto nell'evenienza concreta in cui il ricorrente ha riacquistato la capacità lavorativa del 100% in attività adeguate.

Ad ogni modo, con l'emanazione della decisione del 6 giugno 2018 è iniziato a decorrere il termine di ricorso di 30 giorni a questo stesso Tribunale (art. 56 cpv. 1 LPGA), perciò qualsiasi atto da parte dell'assicurato che metteva in dubbio, dal profilo sostanziale, questa decisione doveva essere indirizzato al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Del resto, le lamentele di carattere formale sono state comunque ripresentate con il ricorso del 5 luglio 2018.

nel merito

                                2.4   Oggetto del contendere è dunque soltanto la verifica dell'attribuzione al ricorrente del diritto a tre quarti di rendita dal 1° maggio 2016 al 31 marzo 2018, con versamento limitato nel tempo dal 1° giugno 2016 a causa della domanda tardiva, stante un grado di invalidità del 65%.

                                2.5   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                                2.6   Nel caso di specie, dopo avere, da ultimo, fatto esperire una perizia psichiatrica e sentito il parere del Servizio Medico Regionale, con la decisione del 6 giugno 2018 l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto all’assicurato il diritto a tre quarti di rendita di invalidità dal 1° maggio 2016 limitatamente al 31 marzo 2018, stante un’inabilità lavorativa nulla dal 1° gennaio 2018. Poiché la domanda AI era stata depositata nel dicembre 2015, e quindi tardivamente rispetto all’inizio della sua incapacità lavorativa (20 maggio 2015), il versamento della rendita poteva avvenire solo dal 1° giugno 2016 (art. 29 cpv. 1 LAI: al più presto sei mesi dopo l’inoltro della domanda).

Il medico dell’SMR ha poi stabilito che il ricorrente era inabile al lavoro in ragione del 100% in altre attività adeguate dal 20 maggio 2015 al 18 maggio 2016, del 50% dal 19 maggio 2016 al 31 agosto 2017, del 40% dal 1° al 30 settembre 2017, del 30% dal 1° al 31 ottobre 2017, del 20% dal 1° al 30 novembre 2017, del 10% dal 1° al 31 dicembre 2017 e dello 0% dal 1° gennaio 2018 in poi, in tutti i casi come riduzione del rendimento.

Sulla scorta delle dichiarazioni dell'ex datore di lavoro del marzo 2018 (doc. 72), l'Ufficio AI ha stabilito in Fr. 101'661.- il reddito da valido che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2016 se avesse continuato a lavorare.

Per il reddito ipotetico da invalido l'amministrazione si è basata sui dati statistici della Tabella TA1 2014, uomini, valore medio totale, livello di competenze 2, di Fr. 5'660.-, importo mensile che ha adeguato all'anno 2016 e alle ore medie settimanali di lavoro nel 2016 (41,7), per giungere all'importo di Fr. 71'547,25.

Raffrontando quindi il reddito da valido con il reddito ottenibile in un'attività adeguata esigibile dal 19 maggio 2016 al 31 agosto 2017 al 50% (Fr. 71'547,25 x 50% = Fr. 35'773,60), a cui non è stata applicata alcuna riduzione per motivi personali, l'Ufficio AI ha ottenuto un grado AI del 65% ([Fr. 101'661 - Fr. 35'773,60] : Fr. 101'661 x 100).

Per determinare il suo grado di invalidità dal 1° gennaio 2018, l'amministrazione ha fatto capo al medesimo reddito statistico da invalido stabilito per il periodo precedente, ma preso al 100% stante una piena capacità lavorativa accertata dal profilo medico (Fr. 71'547,25) e l'ha confrontato con il reddito da valido sempre di Fr. 101'661.-, ciò che l'ha portata a stabilire un grado AI del 30% e quindi a negare un diritto alla rendita dopo i tre mesi dall'intervenuto miglioramento giusta l'art. 88a cpv. 1 OAI.

Il ricorrente ha contestato questo calcolo effettuato "mediante i dati statistici, in particolare il gap salariale determinato dall'Ufficio Assicurazione Invalidità: infatti il raffronto dei redditi nelle professioni sbrigativamente ritenute confacenti per determinare un nuovo reddito ipotetico, influenza il tasso d'invalidità." (doc. I pag. 6).

                                2.7   L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                2.8   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.

Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

                                2.9   Il ricorrente non ha contestato la determinazione del reddito da valido effettuata dall’amministrazione, che d'altronde è stata fatta sulla base di una specifica richiesta all'ex datore di lavoro (doc. 72) e che il TCA non può dunque che confermare.

Per l'anno 2016 va ritenuto un reddito annuo di Fr. 101'661.-.

                              2.10   Per quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA13).

L'Alta Corte ha però successivamente stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione in tal senso.

                              2.11   Il ricorrente ha contestato che sia stato fatto capo al dato statistico medio totale, lamentando che le attività ritenute idonee dalla consulente in integrazione professionale di impiegato d'ufficio, impiegato nel settore alberghiero e nel settore della vendita non fossero adeguate alle sue qualità.

A questo proposito, il TCA evidenzia che è corretto che l'Ufficio AI abbia ritenuto il dato statistico medio totale della Tabella TA1, che comprende la media dei salari conseguiti nelle numerose categorie indicate e che quindi dà all'assicurato un maggior ventaglio di possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro senza limitare le categorie in cui potrebbe esercitare un'attività adeguata alle sue capacità.

D'altronde, il medico SMR non ha limitato il campo di attività lavorativa in attività adeguate dell'assicurato e non ha previsto alcuna limitazione funzionale, perciò il ricorrente, pienamente reintegrato dal profilo medico, era in grado di svolgere qualsiasi lavoro in attività adatta (doc. 75), tanto che poi, nella realtà, dal mese di febbraio 2018 egli ha per l'appunto iniziato a lavorare al 100% nel campo alberghiero.

                              2.12   Per quanto concerne il 2016 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare il consid. 2.5.7), anno di eventuale inizio del diritto alla rendita (DTF 142 V 178, consid. 2.5.7), in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; cfr., per il 2012, la citata DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l'elaborazione di dati e l'amministrazione, l'utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti (ossia il livello 2 di competenze; cfr. la citata DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 67'920.- (Fr. 5'660 x 12 mesi).

A questo proposito occorre rilevare che le attitudini personali, il grado di istruzione derivante anche dai vari studi intrapresi dall'assicurato e l'esperienza professionale fanno sì che il livello di competenze applicabile al ricorrente nello svolgimento di attività adatte al suo stato di salute sia il secondo su quattro. Vanno infatti scartati il livello 1, il più basso, che prevede attività semplici di tipo fisico o manuale, il livello 3 per attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in un ambito specifico e pure il livello 4, il più alto, che concerne attività che prevedono la risoluzione di problemi compositi e l'assunzione di decisioni complesse, che presuppongono un'ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (cfr. spiegazioni della TA1 2014_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08)).

Va inoltre evidenziato che con l'aumentare dell'importanza delle attività che gli assicurati, per le loro conoscenze personali e professionali acquisite nel tempo, sono in grado di svolgere, aumenta anche il salario lordo medio statistico.

Stante quanto precede, nell'evenienza concreta il TCA ritiene corretto inserire il ricorrente, viste le sue peculiarità, nel livello di competenze 2 e questo livello di competenza ingloba certamente i tipi di lavoro che l'insorgente sostiene essere più adatti alla sua persona; un livello superiore non è in specie giustificato.

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini che partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014) il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 68'512,32 (Fr. 67'920 : 103,2 x 104,1) (cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Riportando ora queste cifre, che si riferiscono ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana, su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nell'anno 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana T 03.02.03.01.04.01, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, aggiornata al 2017: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/ travail-remuneration/ activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail. 5287368.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta nel 2016 a Fr. 71'424.- (Fr. 68'512,32 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                              2.13   Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nell'evenienza concreta, l'Ufficio AI non ha ritenuto necessario effettuare delle riduzioni per motivi personali (doc. 79), non essendovi particolari fattori di cui tenere conto.

Non essendo questo elemento peraltro contestato, il TCA non ha motivo di mettere in dubbio la valutazione fatta dalla consulente in integrazione professionale.

                              2.14   Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2016 a Fr. 71'424.- va ritenuto nella misura del 50% stante la ridotta capacità lavorativa esigibile, ottenendo così l’importo di Fr. 35'712 (Fr. 71'424 : 2).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 101'661 corrispondente al reddito (ipotetico) da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2016 per l'attività di curatore-tutore esercitata al 100% senza il danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 64,87% ([Fr. 101'661 - Fr. 35'712] : Fr. 101'661 x 100), che va arrotondata al 65% (DTF 130 V 121).

Ne discende che, come rettamente stabilito dall'Ufficio AI, il grado del 65% permette all’interessato di ricevere tre quarti di rendita di invalidità (art. 28 LAI) fino a tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento (art. 88a cpv. 1 OAI).

Quand'anche si aggiornassero il reddito da valido e il reddito da invalido dal 2016 al 2018 come preteso dal ricorrente, il risultato non muterebbe. Infatti, il reddito da valido rimarrebbe lo stesso siccome l'assicurato aveva raggiunto il massimo dello stipendio (doc. 72), mentre il reddito statistico da invalido aumenterebbe leggermente e ciò, come visto, andrebbe a peggiorare la sua situazione, poiché la differenza fra i due importi diminuirebbe.

                              2.15   Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale conferma la decisione dell’Ufficio AI di attribuzione temporanea di tre quarti di rendita limitatamente dal 1° maggio 2016 al 31 marzo 2018 (grado AI 65%), con diritto al versamento della rendita dal 1° giugno 2016 stante la presentazione tardiva della domanda.

                              2.16   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2018.124 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.06.2019 32.2018.124 — Swissrulings