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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.11.2017 32.2017.69

13. November 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,611 Wörter·~23 min·4

Zusammenfassung

Mezza rendita riconosciuta ad un impiegato di banca per motivi psichiatrici. Conferma della valutazione medico-teorica ed economica. A seguito del licenziamento avvenuto pendente causa, gli atti sono tramessi all'Ufficio AI per procedere ad una revisione della rendita

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.69   BS/sc

Lugano 13 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2017 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione del 23 marzo 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1958, direttore di banca, nel novembre 2014 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI indicando quale danno alla salute una “cardiopatia dilatativa d’origine ischemica; pregresso STEMI con PTCA 12. 2011 + impianto ICD maggio 2014” (doc. 1 incarto AI).

                                         Dopo avere raccolto la necessaria documentazione medica, tra cui quella proveniente dall’assicuratore malattia __________, con rapporto 12 febbraio 2016 il dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha accertato le seguenti inabilità lavorative sia nell’originaria professione sia in attività adeguate: 100% dal 21 maggio 2014, 80% dal 17 novembre 2014, 70% dal 1° maggio 2015 e 50% dal 14 settembre 2015 continua (doc. 52 incarto AI).

                                         Proceduto alla determinazione del grado d’invalidità secondo il cosiddetto “raffronto percentuale”, con decisione del 23 marzo 2017, preavvisata il 3 agosto 2016, l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2015, ridotta a mezza rendita dal 1° gennaio 2016 (tre mesi dal miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI) (doc. 70 incarto AI; cfr le motivazioni in doc. 67 incarto AI).

                               1.2.   Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________ ha interposto ricorso postulando il riconoscimento di una intera rendita intera anche dopo il 1° gennaio 2016. In primo luogo egli sostiene una violazione del diritto di essere sentito per carenza di motivazione, ritenendo come l’Ufficio AI non abbia debitamente tenuto conto della documentazione medica prodotta in sede amministrativa.

                                        Il ricorrente contesta poi la valutazione medico-teorica, ritenendola incompleta. Altrettanto contestata è la determinazione del grado d’invalidità, indicando quale reddito da valido un importo di almeno fr. 191'000.-- e ritenendo impossibile la continuazione con il danno alla salute della sua attuale attività di direttore di banca al 50%.

                               1.3.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, contestando in primo luogo una violazione del diritto di essere sentito.

                                         Rileva inoltre come i curanti abbiano certificato dal punto di vista cardiologico un’inabilità lavorativa nella sua professione gradualmente aumentata nel corso dei mesi, evidenziando inoltre come lo psichiatra curante non abbia mai attestato un’incapacità. L’amministrazione ricorda infine che il grado d’invalidità è stato fissato mediante il raffronto percentuale dei redditi.

                               1.4.   Con replica 16 giugno 2017 il ricorrente ha inoltrato le sue osservazioni in merito alla risposta di causa, producendo documentazione del suo datore di lavoro (VIII, doc. F - I) ed il 4 luglio 2017 l’Ufficio AI ha comunicato che tali nuovi scritti non apportano nuovi elementi di giudizio (X).

                               1.5.   Il 10 luglio 2017 l’assicurato ha inoltrato una “triplica spontanea” (XII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   L’assicurato lamenta una violazione del diritto di essere sentito sostenendo che la decisione contestata è carente di motivazioni laddove non spiega la ragione per cui l’Ufficio AI non ha tenuto conto della documentazione medica prodotta in sede di osservazioni al progetto di decisione del 3 agosto 2016.

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).

                                         In questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni sollevate da un assicurato nell’ambito delle procedura di audizione preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione indicare i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 57a p. 476).

                                         Infine, ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).

                                         Ritornando al caso in esame, va fatto presente che, a seguito delle osservazioni 8 settembre 2016 dell’assicurato al progetto di decisione 3 agosto 2016, in data 30 novembre 2016 l’Ufficio AI aveva trasmesso alla Cassa di compensazione __________ (competente per il calcolo ed il versamento della rendita; art. 60 cpv. 1 lett. b e c LAI) le motivazioni che confermavano l’erogazione della rendita intera dal 1° maggio 2015 e della mezza rendita dal 1° gennaio 2016 (doc. 58 e 59 incarto AI).

                                         In data 24 ottobre 2016, quando il termine prorogato per la presentazione di nuova documentazione era ormai scaduto, il ricorrente aveva prodotto un rapporto del dr. __________ ed uno del dr. __________ (doc. 63 incarto AI) che sono stati valutati il 10 gennaio 2017 dal dr. __________ (pag. 189 incarto AI). Di conseguenza, l’11 gennaio 2017 l’Ufficio AI aveva inviato alla succitata cassa di compensazione le nuove motivazioni da allegare alla decisione qui contestata, le quali riprendevano le ragioni del SMR per cui non aveva ritenuto rilevante la nuova documentazione prodotta (doc. 67 e 69). Ciononostante, come si evince agli atti, alla decisione contestata sono state allegate le prime motivazioni, ossia quelle senza il riferimento alle conclusioni del SMR (pagg. 199 – 201 incarto AI).

                                         L’insorgente ha tuttavia avuto la possibilità di prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo. Un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata pertanto sanata in questa sede, dove l’assicurato ha nuovamente ribadito le proprie censure.

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se all’assicurato va confermata la mezza rendita dopo il 1° gennaio 2016 o meno.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “ Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         Inoltre, in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

                                         Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…) per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.6.   Nella presente fattispecie, l’Ufficio AI si è fondato sul rapporto 12 febbraio 2016 del dr. __________, attivo presso il SMR, il quale sulla base della documentazione raccolta, tra cui quella proveniente dall’assicuratore malattia, diagnostica una cardiomiopatia dilatativa di origine ischemica (con FE% del 35%), ha ritenuto l’assicurato inabile nella sua ed in altre attività nella misura del 100% dal 21 maggio 2014, 80% dal 17 novembre 2014, 70% dal 1° maggio 2015 e del 50% dal 14 settembre 2015 continua. Per contro egli non ha ritenuto invalidante la sindrome ansiosa depressiva reattiva (ICD10: F41.2) (doc. AI 39 incarto AI).

                                         Come detto, la succitata valutazione si fonda su diversi certificati medici attestanti dal punto di vista cardiaco un graduale aumento della capacità lavorativa nell’attuale attività di direttore di banca come in altre attività. A tal riguardo va fatto riferimento al rapporto 8 giugno 2015 del medico curante dove sono state esposte le incapacità lavorative riportate dal SMR e dove in particolare il decorso è stato definitivo come “lentamente favorevole” seppur il paziente “… presenta sempre una molto limitata funzione cardiaca e di conseguenza una limitata prestazione fisica” (pag. 107 incarto AI). Il lento miglioramento è stato confermato dallo stesso curante nei successivi rapporti 15 ottobre 2015 in cui è stato attestato un “tentativo ripresa al 50% dal 15 settembre 2015” (pag. 123 incarto AI) e del 24 dicembre 2015 ove è stata confermata “… inabilità al 50% dal 14 4.2015 e continua” con “… attualmente stabilità di decorso” (pagg. 132 incarto AI; cfr. anche doc. 7 e 14 incarto cassa malati).  

                                         Dal punto di vista psichiatrico, nel rapporto 4 febbraio 2015 lo psichiatra curante ha fra l’altro rilevato che per la sindrome ansioso depressiva l’assicurato segue una “ … terapia antidepressiva che ha permesso un buon miglioramento della sintomatologia depressiva”, che “ la prognosi è favorevole da un punto di vista psichiatrico” e che “l’inabilità lavorativa, attualmente è abile al 30%, non è mai stata certificata da un punto di vista psichiatrico. L’attuale grado d’inabilità lavorativa permette comunque al paziente di gestire al meglio stress e tensioni che evidentemente oltre che a dare problemi per la cardiopatia avrebbero ripercussione negative anche per la sintomatologia ansioso-depressiva” (pagg. 95 e 99 incarto AI).

                                         Nel successivo referto 14 ottobre 2015 il dr. __________, riportando una telefonata avuta con il suo paziente, ha rilevato che quest’ultimo “attualmente ha ripreso l’attività lavorativa al 50% con beneficio e soddisfazione come per altro descritto precedentemente non vi è al momento attuale inabilità lavorative per ragioni psichiatriche“ (pag. 121 incarto AI), situazione confermata anche il 23 dicembre 2015 nel senso della stazionarietà dello stato di salute (pag. 130 incarto AI). L’assenza di un’inabilità psichiatrica è stata da ultimo confermata dallo psichiatra curante con scritto 24 novembre 2016 allegato al ricorso (doc. E). 

                                         Tenuto conto quindi di un’abilità lavorativa del 50% quale direttore di banca, l’Ufficio AI ha correttamente determinato il grado d’invalidità del 50% in applicazione del cosiddetto raffronto percentuale.

                                         A tal riguardo, secondo giurisprudenza riassunta in 9C_225/2016 del 14 luglio 2016, se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va di principio determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvegleich”). Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 aed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1).” (Sottolineatura del redattore).

                               2.7.   Con il presente ricorso l’assicurato ritiene non proponibile l’attività al 50% quale direttore di banca.

                                         A tal riguardo egli fa riferimento al rapporto 7 dicembre 2016 del dr. __________, specialista in cardiologia, prodotto in sede amministrativa ed esaminato dal SMR (cfr. annotazioni 10 gennaio 2017 in doc. 66 incarto AI), il quale ha fra l’altro evidenziato:

" (…)

6.   Valutazione della capacità lavorativa quale direttore di banca:

Sicuramente le mansioni dirigenziali nel settore bancario portano a un importante carico di stress psichico, come era evidente ai tempi degli eventi acuti. In questo senso ritengo improponibile un tipo di attività come quella di direttore che, anche se eseguita per metà tempo, imporrebbe dei ritmi e un carico di responsabilità che sul signor RI 1 potrebbero effettivamente favorire uno stato catecolaminergico a rischio di recidiva aritmica. Inoltre l’entità delle mansioni è difficilmente conciliabile con la comprensibile affaticabilità psichica ma in parte anche fisica che il paziente accusa al termine di una giornata lavorativa nonostante ora, da qualche mese, lavori già da tempo ridotto (50%).

Come detto quindi penso che, per motivi cardiologici, l’attività di direttore non sia più proponibile.

7.   Procedere:

Certamente il paziente ha ancora delle potenzialità a livello lavorativo, che sta sfruttando in maniera adeguata nelle mansioni che svolge attualmente e con il compenso contrattuale che gli è stato concesso (50%). In questo senso non si giustifica un’inabilità lavorativa completa ma certamente bisogna considerare, nel calcolo della perdita di guadagno, l’impossibilità di tornare a svolgere mansioni (e quindi percepire il salario) per il quale egli è stato formato ed ha lavorato per anni in qualità di direttore di banca a tempi pieno.” (Doc. D; sottolineatura del redattore).

                                         Quindi, il succitato cardiologo ritiene non più proponibile l’attività di direttore al 50% svolta dall’assicurato da diversi mesi anche se rileva che a livello delle potenzialità il suo paziente sfrutta al massimo tale pensum lavorativo, escludendo la possibilità che lo stesso ritorni a svolgere tale attività a tempo pieno.

                                         A prescindere da tale non chiara e congruente valutazione medica, va fatto presente che dalla documentazione prodotta in questa sede risulta che il ricorrente non è più in grado di continuare la sua precedente attività di direttore di banca a tempo parziale.

                                         In effetti, con scritto 31 maggio 2017 il suo datore di lavoro ha in particolare rilevato:

" (…)

Egregio signor RI 1,

ci riferiamo alla recente decisione dell’AI con la quale le è stata confermata l’invalidità al 50%.

Durante i vari colloqui intercorsi con la Direzione della Banca, ci ha comunicato di non essere comunque in grado di lavorare a pieno ritmo e di poter quindi garantire un impegno massimo del 10-15%, motivo per cui ha avviato le pratiche per ottenere dall’AI un grado d’invalidità del 100%.

Il suo precario stato di salute, che perdura oramai da alcuni anni e di cui siamo sinceramente dispiaciuti, e conseguentemente la sua ridotta performance lavorativa hanno costretto la Banca a dovere assumere un nuovo collaboratore che la sostituisse. (…)” (Doc. F)

                                         e gli ha proposto un prepensionamento dal 1° luglio 2017 (doc. F).

                                         In data 6 giugno 2017 il legale dell’assicurato ha risposto a quanto sopra. Per quel che concerne l’impegno lavorativo disponibile, egli ha precisato:

" (…) Rispetto al vostro scritto è comunque necessario precisare quanto segue. Il signor RI 1 non è effettivamente in grado di sostenere la propria attività lavorativa al 100%, è in effetti pendente una procedura volta all’ottenimento alla rendita invalidità. Ciò nonostante, quanto riportato nello scritto 31 maggio 2017, ovvero di poter garantire l’impegno massimo del 10-15%, non è stato dichiarato dal mio assistito. Si tratta peraltro di una valutazione che compete ai medici. (…)”

                                         A prescindere dal grado d’impegno massimo garantito, con scritto 10 luglio 2017 il ricorrente ha fra l’altro allegato la disdetta del rapporto di lavoro con effetto al 31 dicembre 2017, inclusivo dei giorni di vacanza non ancora goduti ed eventuali straordinari (doc. O).

                                         In queste circostanze l’assicurato ora non può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa nella sua originaria attività di direttore di banca. Non essendo più possibile una tale continuazione del rapporto contrattuale, la determinazione del grado d’invalidità mediante il raffronto percentuale non risulta più giustificata, ma s’impone l’applicazione del metodo ordinario (cfr. consid. 2.3).

                                         Ritenuto tuttavia che lo scioglimento del contratto di lavoro è avvenuto successivamente all’emissione della decisione contestata (in casu 23 marzo 2017), momento che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2), ciò non può essere preso in considerazione nella presente procedura.

                                         Tuttavia gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché valuti nell’ambito di una procedura di revisione ex art. 17 LPGA le succitate nuove circostanze.

                                         Confermata quindi la mezza rendita, la decisione impugnata va parimenti confermata, mentre il ricorso è da respingere.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai sensi del consid. 2.7.

                                   3.   Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2017.69 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.11.2017 32.2017.69 — Swissrulings