Raccomandata
Incarto n. 32.2017.14 BS/sc
Lugano 18 luglio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 9 dicembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1961, attiva al 30% quale aiuto economia domestica presso una famiglia ed al 50% quale ausiliaria di pulizie in una ditta, nel marzo 2015 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 12).
Acquisita la documentazione medica necessaria e dopo aver espletato una perizia multidisciplinare presso il SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI) datata 7 settembre 2016 e confermata dal rapporto finale 4 ottobre 2016 del Servizio medico regionale (SMR), con decisione 9 dicembre 2016 (preavvisata il 25 settembre 2015) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurata un grado d’invalidità del 24%.
1.2. Contro la succitata decisione l’assicurata interpone ricorso e postula in via principale il riconoscimento di almeno un quarto di rendita e subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione per l’espletamento di ulteriori accertamenti. In sostanza contesta la determinazione dei redditi da valida e da invalida.
1.3. Con la risposta di causa, datata 7 marzo 2016, l’Ufficio AI, pur proponendo una modifica del reddito da valida, ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.
1.4. Il 17 marzo 2017 l’assicurata, confermando il proprio ricorso, ha fatto presente che dovrebbe essere ancora operata e che attualmente non è più abile al lavoro.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurata.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Nella presente fattispecie, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare al SAM per valutare il grado d’incapacità lavorativa dell’assicurata sia nell’originaria che in altre attività lucrative.
Dal referto datato 7 settembre 2016 (doc. AI 90) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena bilaterale a carattere altalenante su delle discopatie plurisegmentali a livello lombare in particolar modo con dark disk L2-L3 e L5-S1 nonché stato dopo intervento chirurgico per ernia discale L4-L5 in data 25.8.2014, dal punto di vista neurologico possibile eventuale irritazione intermittente occasionale della radice L5 sin.
Sindrome cervicovertebrale senza componente irritativa radicolare alle estremità superiori e alterazioni degenerative plurisegmentali con condrosi da C4 fino a C7, iniziale uncartrosi e spondilartrosi.
Sindrome del tunnel carpale importante a ds.
Reazione mista ansioso-depressiva su sindrome da disadattamento.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Sviluppo di un quadro fibromialgico di tipo primario.
Sindrome del solco cubitale moderata e sindrome della loggia di Guyon lieve ds. asintomatiche.
Nota BPCO asmatica stadio GOLD su tabagismo cronico. (…)”
(doc. AI 90 pag. 14)
I periti del SAM hanno ritenuto l’assicurata totalmente inabile nelle abituali attività di ausiliaria di pulizie e di collaboratrice nell’economia domestica dal 31 luglio 2014, ma abile all’80% (da intendersi a tempo pieno con riduzione di rendimento) dall’8 dicembre 2014 in attività adeguate con le seguenti limitazioni:
" (…)
L’A. è limitata in attività non ergonomiche per la colonna cervicale e lombare, attività in cui debba ripetutamente piegare ed estendere la colonna lombare e con la colonna cervicale eseguire movimenti di rotazione.
Limitata in attività in cui debba mantenere le posizioni statiche per circa 10-15 min., soprattutto se con la parte superiore del corpo flessa in avanti.
Limitata nel mantenere posizioni in piedi cambiando appoggio per un’ora e mezzo.
Limitata in attività in cui debba mantenere la posizione seduta per più di un’ora.
Limitata nell’alzare dei pesi superiori ai 5 kg ripetutamente.
Secondo il nostro consulente in neurologia in un lavoro adeguato che richiede solo l’utilizzo dell’arto superiore ds. con sforzi fisici lievi ma non ripetitivi, vi è una capacità lavorativa piena. (…)”
(doc. AI 90 pag. 21)
Con rapporto finale 4 ottobre 2016 il SMR ha fatto proprie le risultanze della perizia multidisciplinare (doc. AI 96).
Sulla base delle risultanze mediche, con rapporto 23 novembre 2016 il consulente in integrazione professionale ha individuato le attività ancora esigibili nonostante il danno alla salute, riportate nella decisione contestata. Egli ha anche escluso l’attuazione di misure d’ordine professionale, ritenendo indicato un aiuto al collocamento (pag. 339 incarto AI).
L’assicurata non contesta la valutazione medico-teorico, frutto di un’accurata, dettagliata e convincente perizia multidisciplinare.
Con scritto 17 marzo 2017 essa ha tuttavia fatto presente che il suo medico curante gli ha “comunicato che dovrei ancora essere operata e che attualmente non sono in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, essendo inabile al lavoro al 100%” e che di conseguenza non è nemmeno collocabile per la ricerca di una nuova occupazione. Pertanto ha fatto presente che “ ulteriori informazioni mediche posso essere richieste al mio medico specialista citato” (VI).
Va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
A prescindere dal fatto che l’assicurata non ha prodotto alcun atto medico a suffragio di quanto sostenuto nel succitato scritto occorre rilevare che eventuali peggioramenti dello stato di salute subentrati successivamente alla decisione impugnata (9 dicembre 2016), debitamente comprovati, saranno presi in considerazione dall’Ufficio AI nell’ambito di una nuova domanda di rendita.
Contestato è invece l’aspetto economico.
2.4. Secondo giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita; i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedite del 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; vedi anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso in esame, presentando l’assicurata una rilevante incapacità lavorativa durevole dal 31 luglio 2014, l’eventuale rendita, scaduto il termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, avrebbe decorrenza dal 31 luglio 2015, motivo per cui momento determinante per il calcolo del raffronto dei redditi corrisponde all’anno 2015.
2.4.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame, come si evince nella decisione contestata, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valida in fr. 43'693.-- (stato 2014) utilizzando i dati statistici salariali relativi alle categorie 77, 79-82 (servizi amministrativi), con livello di qualifica attività semplici e ripetitive.
In sede di ricorso l’assicurata contesta l’utilizzo dei dati statistici, rilevando:
" (…)
Nel caso che mi riguarda, come si evince dal dossier AI, la scrivente realizzava presso i due datore di lavoro un reddito complessivo di CHF 28'980.00 (= CHF 12'000.00 annui presso la famiglia __________ di __________ e mediamente CHF 16'980.00 presso __________ di __________), attività come visto svolta nella misura del 55.65%. Laddove la scrivente avesse potuto lavorare a tempo pieno, ossia in misura del 100%, avrebbe potuto realizzare da valida un reddito di CHF 57'960.00. (…)” (doc. I pag. 5)
Essa sostiene inoltre che, volendo ammettere la validità di ricorrere ai dati statistici e secondo i suo calcoli, il reddito anno per le categorie 77,79-82 attività amministrative e per la posizione “senza funzioni di quadro” corrisponde rispettivamente a fr. 56'880,20 e a fr. 52'248,55, valori adeguati al 2016.
In sede di risposta l’Ufficio AI ha modificato la determinazione del reddito da valida come segue:
" L’assicurata – all’insorgenza del danno alla salute (31.07.2014) – era attiva quale ausiliaria di pulizia presso la famiglia __________ di __________ nella misura di 9 ore alla settimana (cfr. il questionario del datore di lavoro del 30.05.2015 agli atti) rispettivamente presso __________ di __________ nella misura di 16 ore alla settimana (cfr. il questionario del datore di lavoro del 22.06.2015 agli atti) per un totale di 25 ore alla settimana (ciò che comporta una percentuale lavorativa del 59% (25 : 42,5 x 100 = 59%)).
Presso la famiglia __________ di __________, l’assicurata avrebbe potuto guadagnare – nel 2014 – l’importo di CHF 12'000.-- all’anno (cfr. anche in tal senso il ricorso 30.01.2017 alla pagina 5).
Presso __________ di __________ (dove l’assicurata ha iniziato a lavorare nel mese di luglio/settembre 2013), essa ha invece guadagnato – da settembre 2013 a luglio 2014 (in 11 mesi) – la somma di CHF 16'837.65.
Di conseguenza, essa ha guadagnato – in media – CHF 1'530.70 al mese, ciò che comporta una somma annua di CHF 19'899.10 (1'530,70 x 13).
Si precisa che tale importo è maggiore rispetto a quello determinato dall’assicurata all’interno del proprio gravame (cfr. in tal senso il ricorso 30.01.2017 alla pagina 5).
Lavorando al 59% presso i due datori summenzionati, l’assicurata – nel 2014 – avrebbe quindi potuto guadagnare l’importo annuo pari a CHF 31'899.10.
Per stabilire il rimanente importo corrispondente alla percentuale lavorativa del 41%, in assenza di dati concreti, occorre far riferimento alle statistiche RSS (si ricorda a tal proposito che l’assicurata si era iscritta in disoccupazione alla ricerca di un lavoro al 100%).
Lavorando nella misura del 41% nella categoria 77, 79-82 (Att. amministrative e di serv. di supporto – livello 1 – Tabella TA1 Tirage skill level) – nella quale rientra la professione di ausiliaria di pulizia –, l’assicurata avrebbe potuto guadagnare (in media) nel 2014 la somma di CHF 19'434,15 [ (3'753 : 40 x 42,1 x 12) : 100 x 41 = 19'434,15 ].
Il reddito da valido per l’anno 2014 corrisponde perciò all’importo di CHF 51'333,25 (31'899,10 + 19'424,15), mentre per l’anno 2015 esso è pari a CHF 51'538,60 (+ 0,4% secondo l’evoluzione dei salari nominali).” (doc. IV/1)
Ora, se da una parte rettamente l’amministrazione ha preso in considerazione i salari effettivamente percepiti dall’assicurata (per una percentuale lavorativa del 59%), dall’altra parte ci si può chiedere se per il restante 41% sia corretto fare riferimento ai dati statistici.
L’assicurata è stata considerata quale persona con attività lucrativa, poiché, come visto, si era iscritta all’assicurazione disoccupazione alla ricerca di un lavoro al 100% e quindi è ipotizzabile che non si sia accontenta, rispettivamente abbia preferito un’attività a tempo parziale rispetto ad una a tempo pieno. Questo, ad esempio, diversamente dal caso in cui una persona assicurata, sana, che non sfrutta pienamente il suo potenziale economico anche se sarebbe in grado di essere attiva a tempo pieno, ma preferisce lavorare a tempo parziale per avere più tempo libero, si accontenta di un reddito ridotto e rinuncia quindi volontariamente a una parte del reddito che potrebbe conseguire se lavorasse a tempo pieno. Il fatto che il suo reddito da attività lucrativa diminuisce configura la conseguenza della sua scelta e quindi la parte non utilizzata della sua capacità lavorativa non è quindi assicurata (DTF 142 V 297 consid. 7.1). Ciò non toglie che nella fattispecie concreta l’assicurata non ha totalmente utilizzato la piena capacità lavorativa, verosimilmente per motivi legati al mercato del lavoro, e quindi ci si potrebbe chiedere se, come accennato sopra, sia corretto “assicurare” il restante 41% di capacità lavorativa.
Tale questione può rimanere aperta, visto che, come illustrato nella risposta di causa e come verrà confermato in seguito (cfr. consid. 2.4.3), pur tenendo conto della parte salariale evinta dai dati statistici (fr. 19'899,10), l’assicurata non ha comunque diritto ad una rendita
2.4.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2012) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile, aggiornato al 2014, di fr. 4'174,62.--. Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 52'224,54 per un impiego a tempo pieno.
L’amministrazione, tenuto conto di una capacità lavorativa dell’80% ed una riduzione di reddito per attività leggere del 15%, ha determinato il reddito da invalida in fr. 35’512.-- (cfr. il rapporto 24 ottobre 2016 del consulente in integrazione professionale in doc. 101 inc. AI).
In sede di risposta l’Ufficio AI ha giustamente aggiornato i redditi tenendo conto dei dati statistici applicando la tabella salariale TA1 2014 skill level (valore centrale), settore privato, donne, livello 1 (attività semplici di tipo fisico o manuale; a tal riguardo cfr. DTF 142 V 178, in particolare il consid. 2.5.7), riportando su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015, pari ad un salario anno lordo di fr. 53'793.-- (4'300 :40 x 41.7 x 12 = 53'793). Tenuto conto di un’abilità dell’80% in attività adeguate, nonché di una riduzione del 15% (rimasta incontestata), il reddito da invalida corrisponde a fr. 36'579,25 che, aggiornato al 2015, è di fr. 36'725,55.
2.4.3. Raffrontando il reddito da valida di fr. 51'538,60 con quello da invalida di fr. 36'725,55, si ottiene un grado d’invalidità del 28% ([51'538,60 - 36'725,55] x 100 : 51'538,60 = 28.74% arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, al 28%).
Vista l’importante differenza per raggiungere il grado d’invalidità pensionabile, non è necessario, poiché ininfluente per l’esito della vertenza, aggiornare i dati al 2016, anno della decisione contestata.
In queste circostanze a ragione l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.3).
La decisione contestata va di conseguenza confermata, mentre il ricorso respinto.
2.5. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni