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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.06.2017 32.2016.130

6. Juni 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,834 Wörter·~24 min·4

Zusammenfassung

Rendita negata, considerato come l'assicurato non era più inabile al lavoro nel momento in cui avrebbe al più presto avuto diritto ad una rendita, ovvero sei mesi dopo la richiesta di prestazioni. TCA accoglie il ricorso e attribuisce una mezza rendita per una mensilità

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2016.130   FC

Lugano 6 giugno 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 novembre 2016 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 18 ottobre 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1966, di professione impiegato d’esercizio alle __________, adducendo problemi psichici, il 24 novembre 2015 ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1).

                                         Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 18 ottobre 2016 (preavvisata il 9 settembre 2016), l’Ufficio AI ha considerato che all’assicurato potevano essere riconosciuti periodi di inabilità lavorativa completa dal 17 aprile al 31 ottobre 2015, del 50% dal 1. novembre al 9 novembre 2015, nuovamente completa dal 10 al 22 novembre 2015, del 50% dal 23 novembre 2015 e, quindi, nulla a decorrere dal 1. maggio.2016. L’amministrazione ha quindi respinto la richiesta in ragione del fatto che l’assicurato avrebbe avuto diritto al una mezza rendita d’invalidità con grado del 50% dal 1. aprile 2016, alla scadenza dell’anno d’attesa, fino al 30 aprile 2016. Tuttavia, non era dato alcun diritto alla rendita, considerato come il versamento della rendita può avvenire al più presto dopo 6 mesi dalla richiesta di prestazioni Al (art. 29 LAI) e che nel caso concreto l’interes-sato avrebbe quindi avuto diritto all’eventuale versamento solo dal 1. maggio 2016, momento in cui tuttavia non era più data alcuna inabilità lavorativa.

                               1.2.   Con ricorso al TCA del 14 novembre 2016 l'assicurato ha censurato il provvedimento dell’amministrazione, chiedendo di essere messo al beneficio della mezza rendita d’invalidità per il mese di maggio 2016. Allega uno scritto dello psichiatra curante che attesta di aver “trascritto erroneamente la data della sua abilità lavorativa”, la quale va fissata al 18 maggio 2016 (doc. C).

                               1.3.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato e censurando comunque, nell’ipotesi dell’accoglimento dell’impugnativa, l’accollamento delle spese di causa.

                                         In data 6 dicembre 2016 il ricorrente si è riconfermato nella propria domanda.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto o meno ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per   l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                         Va infine menzionato che ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:

"  L’assicurato ha diritto ad una rendita se:

a.   la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;

b.   ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e

c.    al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).”

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                               2.6.   L’assicurato, attivo dal 1983 quale impiegato __________, si è assentato dal lavoro dal 17 aprile 2015 a seguito di uno scompenso psichico dapprima diagnosticato dal medico curante dr. __________, internista e in seguito sottoposto a trattamento a cura del dr. __________, psichiatra. I curanti hanno reso attestati di inabilità lavorativa completa dal 17 aprile 2015, del 50% dal 1° novembre 2015, nuovamente completa dal 10 novembre 2015, del 50% dal 23 novembre 2015 (doc. AI 10).

                                         Ricevuta la domanda di prestazioni del 24 novembre 2015, l’Ufficio AI ha valutato la documentazione pervenuta agli atti e interpellato il dr. __________, il quale, nel suo rapporto 3 dicembre 2015, ha posto la diagnosi di “Stato ansiodepressivo (ICD 10 F 32.2)” e confermato un’inabilità lavorativa del 50% (doc. AI 8). Il dr. __________, nella certificazione del 5 aprile 2016, ha attestato.

"  (…)

Diagnosi con ripercussioni sull’attività lavorativa:

-    Stato ansio-depressivo reattivo da me constatato il 20 aprile 2015

Diagnosi senza ripercussioni sull'attività lavorativa:

-    Lombosciatalgia irritativa non deficitaria L5-S 1 a sinistra nell'agosto 2012, regredita senza sequele

-    Severa tracheo-bronchite catarrale/batterica nel febbraio 2013

-    Sinusiti acute recidivanti, l'ultima nel gennaio 2015

ll Signor RI 1 ha presentato uno stato ansio-depressivo per il quale io l'ho visto solo all'inizio di questo disturbo, il 20 aprile 2015, allorquando certificai un’inabilità lavorativa al 100% dal 17.04 al 26.04.2015. In seguito fu ripreso carico dal collega psichiatra Dr. __________ che ha valutato sia l'evoluzione della malattia sia l'inabilità  lavorativa ad essa correlata.

Da parte mia ho visto il paziente ancora per episodi di raffreddamento delle vie aeree superiori di entità banale, senza implicazioni sulla capacità lavorativa a medio/lungo termine.

Il problema di salute che determina l'incapacità lavorativa invece è da ricondurre essenzialmente alla problematica psichiatrica per la quale non ho informazioni di dettaglio da fornire e che presumo vi siano già state consegnate dal Dr. __________.

In allegato posso tuttavia farvi giungere la copia di una valutazione peritole svolta dal Dr. __________ medico fiduciario delle __________ a __________.” (doc. AI 18)

                                         In data 31 agosto 2016 il dr. __________ ha proceduto ad un aggiornamento della situazione attestando la ripresa dell’abili-tà lavorativa completa a far tempo dal 1. maggio 2016 (doc. AI 24).

                                         Nel rapporto finale 7 settembre 2016 il dr. __________, psichiatra del SMR, posta la diagnosi invalidante di “Sindrome mista ansioso depressiva in remissione completa”, ha quindi ammesso le seguenti inabilità lavorative in ogni attività:

100% dal 17 aprile 2015

  50% dal 1 novembre 2015

100% dal 10 novembre 2015

  50% dal 23 novembre 2015

    0% dal 1. maggio 2016 (doc. AI 27)

                                         Mediante decisione del 18 ottobre 2016, preceduta da un progetto del 9 settembre 2016, l’amministrazione ha pertanto negato il diritto a prestazioni motivando come segue:

"  (…)

Decidiamo pertanto:

Dal 01.04.2016, alla scadenza dell'anno d'attesa (art. 28 LAI), lei avrebbe avuto diritto ad una % rendita con grado Al del 50% limitatamente al 30.04.2016 secondo la marginale 4016 della circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), che cita:

"Se le condizioni sono stabili, /a rendita va ridotta o soppressa dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constato perduri. Ci si trova di fronte a una cosa di questo genere quando la attività lucrativa è ripresa dopo la guarigione da una malattia di lunga durata oppure quando /o stato di salute è migliorato in modo tale che in un prossimo futuro sarebbe esigibile l’esercizio di un'attività lucrativa".

Tuttavia, il versamento della rendita può avvenire al più presto dopo 6 mesi dalla richiesta di prestazioni Al (art. 29 LAI); nel caso concreto dal O LO5.20 16. A tale data, essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non sussiste.

La richiesta di prestazioni è respinta.

Esito degli accertamenti:

Abbiamo esaminato la documentazione medico-assicurativa all'incarto. Emergono i seguenti periodi d'incapacità lavorativa in qualsiasi attività:

100% dal 17.04.2015 al 31.10.2015:

50% dal 01.11.2015 al 09.11.2015;

100% dal 10.11.2015 al 22.11.2015;

50% dal 23. 1 1.2015 al 30.04.2016;

0% dal 1 .05.2016.

Lei raggiunge il minor discapito economico nella sua abituale attività d'impiegato d'esercizio e conducente di veicoli ferroviari su rotaia. A tal proposito, queste percentuali d'incapacità lavorativa corrispondono al grado d'invalidità.

l requisiti per il diritto a provvedimenti professionali non sono assolti (art. 1 7 LAI). Infatti, lei dal 1 .05.2016 è abile al 100% in qualsiasi attività.” (doc. AI 29)

                                                      L’assicurato ha quindi prodotto all’amministrazione uno scritto del dr. __________ attestante un’inabilità lavorativa del 50% dal 1 al 17 maggio 2016 e certificazioni del dr. __________ attestanti un’inabilità lavorativa totale dal 6 maggio al 5 giugno 2016 (doc. AI 30). Unitamente al suo ricorso l’assicurato ha prodotto una rettifica del dr. __________ con la quale lo psichiatra dichiara di aver in precedenza attestato erroneamente la durata dell’inabilità lavorativa dell’assicura-to, la quale va considerata non sino al 30 aprile 2016, ma sino al 17 maggio 2016 (doc. C).

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         Inoltre, in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pagg. 33 segg.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 e 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2 pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174, con riferimenti).

                                         Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sul-l’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferi-menti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 4.2; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011 consid. 5.4; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 consid. 7; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a/cc; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgeri-chts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; vedi anche Meyer/Reichmuth, op. cit, ad art. 28a, pag. 395).

                               2.8.   Nella fattispecie, l’Ufficio AI, nell’evadere la domanda di prestazioni presentata dal richiedente nel novembre 2015, si è sostanzialmente basato sulla documentazione medica agli atti, e in particolare sulle certificazioni del curante dr. __________, internista (che aveva segnalato l’insorgenza di un proble-ma psichico) e soprattutto del dr. __________, psichiatra curante dal 23 aprile 2015. Da tali certificazioni, fatte proprie anche dall’assicuratore malattia del datore di lavoro, risultava che il ricorrente, a motivo dello stato ansiodepressivo insorto dall’aprile 2015, andava considerato inabile al lavoro in misura totale dal 17 aprile 2015, del 50% dal 1 novembre 2015, nuovamente completa dal 10 novembre 2015 e del 50% dal 23 novembre 2015. Secondo la certificazione del dr. __________ del 31 agosto 2016, richiesto dall’amministrazione in merito al decorso, dal 1 maggio 2016 non vi era più, dal profilo psichiatrico, alcuna inabilità lavorativa (doc. AI 24). Considerato come dette conclusioni siano state avallate e confermate anche dal medico SMR (cfr. rapporto finale del 7 settembre 2016, doc. AI 27) l’amministrazione ha quindi concluso che andavano riconosciuti i seguenti periodi di inabilità lavorativa:

100% dal 17.04.2015 al 31.10.2015

  50% dal 1.11.2015 al 9.11.2015

100% dal 10.11.2015 al 22.11.2015

  50% dal 23. 11.2015 al 30.04.2016

    0% dal 1.05.2016.

                                         Con la decisione contestata, l’amministrazione ha quindi considerato che dal 1° aprile 2016, vale a dire alla scadenza dell’anno di attesa (art. 28 LAI), l’assicurato avrebbe avuto diritto ad una rendita con grado Al del 50% limitatamente al 30 aprile 2016, visto che dal 1° maggio 2016 l’abilità lavorativa era nuovamente ripristinata in misura completa in base alla certificazione dello psichiatra curante. Di conseguenza, aven-do l’assicurato presentato la sua domanda di prestazioni solo il 24 novembre 2015, richiamato l’art. 29 LAI per il quale il versamento della rendita può avvenire al più presto dopo 6 mesi dalla richiesta di prestazioni Al, nel caso concreto al più presto quindi al 1° maggio 2016, nessuna prestazione poteva essere erogata, considerato come a tale data il grado d'invalidità era inferiore al 40%.

                                         Tali conclusioni sono contestate dal ricorrente, il quale sostiene in sintesi di avere diritto per un mese ad una mezza rendita ritenuto come il dr. __________ abbia erroneamente indicato la data della ripresa della capacità lavorativa piena al 1° maggio 2016 anziché, come poi attestato nello scritto 7 novembre 2016 prodotto in causa, dal 18 maggio 2016.

                                         Ora, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emanata - in concreto il 18 ottobre 2016 - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione (DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici prodotti in sede di ricorso possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto si riferisce alla situazione valetudinaria antecedente all’emissione del provvedimento contestato.

                                         Al riguardo, visto lo scritto di rettifica del dr. __________ del 7 novembre 2016 – con il quale lo psichiatra dichiara che “sull’ultimo rapporto trasmessovi, abbiano trascritto erroneamente la data della sua abilità lavorativa. Vi inviano (in allegato) copia dell'ultimo certificato medico del paziente, sul quale si può leggere che egli sarà abile a partire dal 18.05.2016, nella sede di __________. Questo certificato fa stato su tutti gli altri.” (doc. C) – e quindi anche l’allegato certificato del medesimo sanitario attestante appunto un’inabilità lavorativa del 50% dal 1. al 17 maggio 2016 (doc. B), appare secondo questa Corte altamente verosimile che l’assicurato fosse da considerare inabile al lavoro, nella misura del 50%, sino al 17 maggio 2016.

                                         Del resto, una simile attestazione, se fosse stata nota prima della resa del provvedimento contestato, sarebbe stata presa in considerazione dall’amministrazione, la quale in effetti per pronunciarsi sulla domanda di prestazioni si è essenzialmente basata proprio sulle certificazioni dello psichiatra curante.

                                         Questo Tribunale ritiene pertanto di non poter aderire alla tesi dell’amministrazione, per la quale sarebbero determinanti le certificazioni del dr. __________ del 31 agosto 2016 e 4 maggio 2016.

                                         Se è vero infatti che tali attestazioni si pronunciavano concordemente, in periodi “non sospetti”, per la ripresa della capacità lavorativa già al 1. maggio 2016, tutto ben considerato questa Corte non ha motivo per mettere in dubbio la veridicità della più recente certificazione del 7 novembre 2016 con la quale il dr. __________ dichiara espressamente di essere incorso in un errore nella trascrizione della data dell’abilità lavorativa. E questo malgrado le riserve che si impongono, giusta la giurisprudenza evocata al consid. 2.7 che precede, in materia di rapporti del medico curante (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc) e riferimenti).

                                         Considerato altresì come non siano stati evidenziati elementi di valutazione nuovi o prodotti altri documenti idonei a documentare la situazione psichica dell’assicurato, rispettivamente a far apparire inattendibili le conclusioni dello psichiatra curante, nel periodo controverso, vale a dire prima della resa della decisione impugnata, la quale delimita il potere cognitivo del giudice (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata resa; DTF 130 V 140), a mente di questo Tribunale occorre partire dal presupposto che l’inabilità lavorativa parziale dell’assicu-rato sia perdurata sino al 17 maggio 2016.

                                         Questo Tribunale ritiene inoltre che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).

                                         Pertanto, visto quanto sopra, ritenute le valutazioni del dr. __________ e del dr. __________ e non essendo d’altro canto provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima dell’emanazione della decisione contestata del 18 ottobre 2016, il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che a dipendenza delle affezioni psichiatriche il ricorrente era da considerare inabile al lavoro in misura totale dal 17 aprile 2015, dal 1. al 9 novembre 2015 nella misura del 50%, in seguito nuovamente al 100% e dal 23 novembre 2016 al 50%. Dal 18 maggio 2016 andava per contro collocata la ripresa completa dell’abilità lavorativa.

                               2.9.   Alla luce di quanto sopra, ribaditi quindi i suesposti periodi di inabilità lavorativa, considerato dunque la ripresa dell’abilità lavorativa completa dal 18 maggio 2016, l’assicurato ha quindi presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI (cfr. sopra consid. 2.3), un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa in media e con un grado di invalidità di almeno il 40% alla scadenza dell’anno di attesa (art. 28 LAI), in aprile 2016, ciò che gli conferisce di principio il diritto ad una rendita di invalidità con grado del 50%. Considerato tuttavia che RI 1 ha presentato la sua domanda di prestazioni il 24 novembre 2015, richiamato l’art. 29 LAI, il versamento della rendita può avvenire al più presto do-po 6 mesi dalla richiesta di prestazioni Al. Ne discende quindi che gli può essere erogata unicamente una mezza rendita d’invalidità per il mese di maggio 2016.

                             2.10.   Visto tutto quanto precede, il ricorso va quindi accolto e la decisione contestata annullata.

                                         Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese, per fr. 500.--, dovrebbero essere poste a carico dell’Ufficio AI che risulta soccombente. L’amministrazione contesta tuttavia l’accollamento delle stesse, facendo valere di essersi basata, per determinare i periodi d’inabilità lavorativa dell’assicurato, sull’attestazione 31 agosto 2016 del dr. __________, mentre che il successivo certificato del medesimo psichiatra (attestante un’inabilità sino al 17 maggio 2016, doc. AI 30) le è stato sottoposto soltanto il 20 ottobre 2016, vale a dire successivamente alla resa della decisione contestata.

                                         Ora, considerate le particolarità del caso, visto segnatamente come il diverso esito della vertenza sia da attribuire ad un errore nella certificazione dei periodi di inabilità lavorativa da parte del curante, questo Tribunale rinuncia a prelevare spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §  La decisione del 18 ottobre 2016 è annullata.

                                         §§ RI 1 ha diritto a mezza rendita d’invalidità per il mese di maggio 2016.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

32.2016.130 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.06.2017 32.2016.130 — Swissrulings