Raccomandata
Incarto n. 32.2014.21 cs
Lugano 11 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 gennaio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1966, da ultimo responsabile del magazzino/logistica presso la ditta __________, il 28 luglio 2011 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a causa di una scoliosi lombare in contesto di insufficienza segmentaria lombare multi-livello (doc. AI 1-1).
1.2. Dopo aver acquisito gli atti medici ritenuti necessari ed aver sottoposto l’assicurato ad una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________ (del 15 aprile 2013), con decisione del 23 gennaio 2014, preavvisata dal progetto del 10 giugno 2013 (doc. AI 70-1), l’UAI ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera dal 1° maggio 2012, ridotta al 50% (grado d’invalidità del 54%) dal 1° agosto 2013 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI).
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo contestualmente di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria (doc. I).
L’insorgente chiede in ordine l’annullamento della decisione limitatamente al periodo successivo al 1° agosto 2013 per violazione del diritto di essere sentito, in via principale l’annullamento della decisione limitatamente al periodo successivo al 1° agosto 2013 e l’assegnazione di una rendita intera, in via subordinata l’annullamento della decisione limitatamente al periodo successivo al 1° agosto 2013 e l’assegnazione di ¾ di rendita fondata su un grado d’invalidità del 68.55%, in via ulteriormente subordinata l’annullamento della decisione limitatamente al periodo successivo al 1° agosto 2013 e la retrocessione degli atti all’AI per ulteriori accertamenti medici ed economici volti a stabilire il diritto ad almeno ¾ di rendita.
Circa l’aspetto medico, il ricorrente contesta la perizia del dr. med. __________, avvalendosi delle prese di posizione del dr. med. __________, FMH neurochirurgia e del dr. med. __________, FMH medicina generale.
Secondo l’insorgente l’UAI è incorsa in una grave violazione del diritto di essere sentito, poiché prima di emettere la decisione impugnata non ha sottoposto al perito, dr. med. __________, la presa di posizione del 23 maggio 2013 del dr. med. __________. Per il ricorrente a nulla giovano le valutazioni del 18 aprile 2013 e del 27 maggio 2013 del dr. med. __________, medico generalista SMR, non potendo quest’ultimo mettere in dubbio l’attendibilità delle serie ed approfondite valutazioni espresse da uno specialista in neurochirurgia.
L’insorgente rimprovera inoltre all’UAI di aver leso i principi posti nella DTF 137 V 210, non avendo dato a lui o ai suoi sanitari il diritto di porre quesiti mirati.
Nel merito, secondo il ricorrente l’amministrazione non ha ritenuto che il dr. med __________ inizialmente si era pronunciato sulla capacità lavorativa in funzione di un tentativo di ripresa dell’abituale attività, mentre in seguito ha affermato che l’assicurato non avrebbe potuto riprendere alcuna attività lavorativa. L’amministrazione non si è chinata sulla presenza di una pseudo-artrosi nel segmento L4-L5 e delle alterazioni più importanti a livello del rachide che fanno presagire la necessità di un intervento più complicato che dovrà essere eseguito a breve termine. Per cui non si è verificato un notevole e duraturo miglioramento dello stato di salute tale da giustificare la riduzione della rendita.
L’insorgente sulla base delle valutazioni del dr. med. __________ e del dr. med. __________ contesta la perizia del dr. med. __________. Quest’ultimo si sarebbe accontentato di compilare un modulo relativo alle capacità funzionali residue senza indicare in che misura ed in quali attività l’assicurato è incapace al lavoro e senza fornire alcun elemento di giudizio circa i lavori ancora ragionevolmente esigibili. Non è stata considerata la persistenza di una discopatia L5-S1 che richiede un intervento chirurgico di revisione, di stabilizzazione e di fusione con un intervento chirurgico di osteosintesi che coinvolge anche il sacro e l’osso iliaco. Il dr. med. __________ si è pronunciato unicamente sull’incapacità lavorativa presentata dall’assicurato nella sua attività di responsabile di magazzino svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute invalidante. Il reumatologo è venuto meno ai compiti spettanti ad un medico esterno consulente di un assicuratore sociale, consistenti nel porre un giudizio sullo stato di salute del peritando e nell’indicare in quale misura ed in quali attività egli è incapace al lavoro come pure nel fornire importanti elementi di giudizio per stabilire quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall’assicurato.
Per il ricorrente la decisione impugnata è in contraddizione con le valutazioni espresse a pagina 8 dal perito. L’UAI è rimasto passivo e non ha predisposto alcuna misura di carattere medico volta a migliorare lo stato di salute dell’assicurato e di permettergli a breve / medio termine di svolgere un’attività lavorativa. Non è stato valutato dall’UAI se l’intervento prospettato dal dr. med. __________ sarebbe stato esigibile dal profilo medico e quindi avrebbe potuto essere imposto all’assicurato oppure se la predetta operazione avrebbe comportato notevoli rischi per la salute del ricorrente e quindi sarebbe stata inesigibile. Neppure è stato ordinato dall’UAI di sottoporre l’assicurato a trattamenti analgesici presso il __________ alfine di ridurre il dolore e permettere all’assicurato di ritornare a svolgere un’attività lavorativa adatta al suo stato di salute. Essendo stato riscontrato dal dr. med. __________ a pag. 8 del referto che la sintomatologia algica persistente attuale contribuisce a ridurre il rendimento lavorativo anche in un’attività adatta allo stato di salute non si poteva esigere sino al 23 gennaio 2014, data di emissione della decisione impugnata, che l’assicurato esercitasse un’attività lavorativa compatibile al suo stato di salute e di conseguenza deve essere assegnata una rendita intera sino almeno al 23 gennaio 2014.
Il perito non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che l’insorgente presenta numerose limitazioni della capacità funzionale, segnatamente nel sollevamento e/o trasporto di carichi pesanti, nella manipolazione di oggetti pesanti, nelle posizioni di lavoro o nelle dinamiche particolari, nel mantenere posizioni statiche, nello spostarsi o nel camminare per lunghi tragitti, nel salire e scendere le scale, nonché nello stare in equilibrio / bilanciandosi. A questo proposito il ricorrente fa riferimento alle valutazioni del dr. med. __________. Le limitazioni funzionali devono essere considerate nel loro insieme e non singolarmente. L’interessato può effettuare manipolazioni unicamente di oggetti di precisione leggeri, non può tenere la stessa posizione statica durante tutta la giornata lavorativa, dovendo alternare la posizione seduta a quella eretta e non può sollevare o trasportare pesi superiori a 6 kg.
L’insorgente contesta l’elenco delle attività esigibili indicate nella decisione dalla consulente in integrazione poiché non è stato esaminato dal profilo medico se dette attività possano effettivamente essere svolte tenuto conto degli usuali ritmi di lavoro nonché del fatto che le diverse limitazioni funzionali presentate devono essere considerate nel loro insieme e non singolarmente al fine di esprimere un giudizio sull’effettiva capacità lavorativa residua dell’assicurato. La consulente non ha esaminato se nell’esercizio dell’attività d’operaio generico il ricorrente abbia la possibilità di alternare la posizione seduta a quella eretta come pure di non sollevare o di non trasportare ripetutamente pesi superiori a 6 kg. Analoghe considerazioni valgono pure per l’attività di autista addetto alla distribuzione ed alla consegna di merci a domicilio: non deve essere sottovalutato che detta attività viene svolta preponderantemente in posizione seduta, dovendo l’assicurato guidare il veicolo fornitogli dal datore di lavoro, come pure deve fare delle consegne agli alberghi, ai ristoranti di pane superiori ai 6 kg oppure deve consegnare ai clienti piante di peso superiore ai 6 kg. Contesta pure che l’attività di operaio tuttofare sia esigibile, in quanto detta attività viene svolta prevalentemente in posizione eretta e comporta sovente il sollevare o trasportare oggetti di un peso superiore ai 6 kg. Infine pure l’attività di custode è esigibile per l’assicurato in modo molto limitato e solo nella misura in cui detta attività sia circoscritta ad un singolo stabile e non richieda di dovere camminare per dei tragitti superiori a 500 m. Le suddette attività non sono esigibili dal profilo medico.
Per quanto concerne l’aspetto economico l’insorgente contesta che sia stato considerato un ventaglio sufficientemente ampio di attività leggere esigibili dall’assicurato in un mercato del lavoro equilibrato come stabilito in DTF 110 V 273.
La maggior parte delle attività di produzione o di imballaggio sono ormai automatizzate e i posti in cui un lavoratore si limiti ad attività di controllo della qualità o della produzione sono rari. La consulente in integrazione è stata generica e non ha fornito il nominativo di 6 o 7 ditte che occupano operai generici in attività di solo controllo e senza indicare in che cosa sarebbero consistite dette attività. Anche il numero di posti di lavoro per addetti alla vendita o cassieri presso stazioni di servizio va relativizzato. L’insorgente contesta di aver le capacità per compiere attività amministrative semplici, poiché svolgeva prevalentemente l’attività di magazziniere. Non ha mai svolto attività amministrativa di disponente. Contesta la presenza in Ticino di un ventaglio sufficientemente ampio di ditte nelle quali vi è la possibilità di effettuare l’addetto alla sicurezza, segnatamente quella di controllo degli allarmi, da svolgere in sede. Solo ditte leader, come __________, svolgono queste attività. La consulente non ha fornito il nome di 6 o 7 ditte di questo tipo in Ticino. Ciò vale anche per l’attività di custode, che tranne per poche eccezioni nel settore privato, non esiste più. L’insorgente potrebbe al massimo concepire un’attività di custode o di sorvegliante in un museo, ritenuto comunque che oltre alla scarsità di posti per un simile impiego è abitudine abbinare a detta attività anche la piccola manutenzione dello stabile di pertinenza nonché la sua cura. La consulente in integrazione professionale non ha esaminato questo aspetto ed in particolare se, visto il danno alla salute dell’assicurato, dette mansioni di manutenzione siano esigibili per l’assicurato. Eccezion fatta per i musei siti nelle agglomerazioni non sussiste un mercato equilibrato in Ticino. Per cui l’insorgente contesta che sussista in Ticino un mercato del lavoro equilibrato per le attività lavorative leggere considerate nella querelata decisione, esigibili per l’assicurato, conformemente ai principi posti in DTF 110 V 273. L’UAI ha acriticamente applicato dati statistici per determinare il reddito d’invalido e quindi il tasso d’invalidità senza esaminare a priori se vi sia in Ticino un mercato equilibrato del lavoro per le professioni leggere e ripetitive indicate nella querelata decisione. Questo modo di procedere è lesivo dell’art. 8 Cost. fed., ossia del principio della parità di trattamento.
L’assicurato contesta pure i dati economici posti alla base della decisione impugnata.
Applicare una riduzione del 5% dal reddito da invalido costituisce una crassa violazione del potere di apprezzamento. L’interessato deve svolgere un numero maggiore di pause rispetto ad un lavoratore sano e quindi il suo rendimento è inferiore. Inoltre il dr. med. __________ ha attestato che l’insorgente ha una capacità funzionale ridotta nel sollevare e/o trasportare carichi tra i 6 ed i 10 kg. Di conseguenza deve essere considerata una riduzione del reddito da invalido per motivi sociali nella misura del 10%. Complessivamente occorre prendere in considerazione una riduzione del 25%, composta di 5% per le pause maggiori, 10% per la minore retribuzione per le attività leggere, 5% per mancanza di conoscenze delle nuove tecnologie e nuovi metodi di lavoro, 5% per la scarsa scolarizzazione e la mancata conoscenza della seconda lingua nazionale e/o dell’inglese.
Ciò comporta un reddito da invalido di fr. 23'304. Ritenuto inoltre che nella Svizzera tedesca gli stipendi per un responsabile del magazzino sono almeno del 20% superiori rispetto a quelli versati in Ticino vi è un gap del 20% e pertanto s’impone di tenerne conto nella misura del 15% (20%-5%). Il gap salariale è un fatto notorio che sussiste indipendentemente dalla circostanza che l’interessato abbia fatto o meno delle ricerche di lavoro per trovare un’attività meglio remunerata. Aver omesso di applicare il gap costituisce una violazione dell’art. 8 Cost. fed. L’assicurato presenta quindi un tasso d’invalidità del 68.55%.
Infine, il ricorrente rileva che l’UAI non ha esaminato se l’assicurato può svolgere delle attività leggere nei grandi magazzini. Un altro assicurato impiegato al magazzino ed alla vendita consegue presso __________ lavorando al 50% un reddito annuo lordo di fr. 48'620. L’interessato potrebbe pertanto conseguire un reddito di fr. 49'400 (3'800 X 13) in attività leggere come quella di impiegato di vendita in Svizzera presso __________, __________, __________ e __________ oppure presso le edicole __________ (cfr. www.__________).
Quindi il reddito da invalido ammonta a fr. 24'700 nel caso concreto per un grado d’invalidità del 61,22%.
1.4. Con risposta del 4 aprile 2014 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI). Il 24 aprile 2014 l’amministrazione ha prodotto una valutazione del dr. med. __________ che ha precisato l’evoluzione della capacità lavorativa in attività adeguate, in precedenza non espressa, con inizio dell’incapacità lavorativa al 50% dal 25 gennaio 2013. L’SMR ha rettificato l’indicazione posta nel precedente rapporto ed il diritto alla mezza rendita va anticipato al 1° maggio 2013 e non già al 1° agosto 2013, ossia tre mesi dopo il miglioramento costatato il 25 gennaio 2013 (doc. VIII).
1.5. Il 7 maggio 2014 l’insorgente ha prodotto una presa di posizione del 10 aprile 2014 del dr. med. __________ (doc. X), in seguito alla quale l’UAI si è riconfermata nella sua risposta (doc. XIV).
1.6. Il 28 maggio 2015 l’insorgente ha prodotto una nuova valutazione del dr. med. __________ e del dr. med. __________ (doc.XVI). Chiamata ad esprimersi in merito l’amministrazione ha rilevato che il dr. med. __________ ritiene necessario sottoporre le nuove valutazioni al dr. med. __________ ma che l’insorgente non ha prodotto la TAC effettuata recentemente e quindi per poter eventualmente chiedere al perito una presa di posizione è necessario richiedere il referto. L’UAI rileva comunque che la modifica dello stato di salute è posteriore all’emissione della decisione impugnata (doc. XVIII).
1.7. Il 3 luglio 2014 il ricorrente ha affermato di non ravvedere ostacolo alcuno a trasmettere in visione al dr. med. __________ la TAC realizzata il 16 maggio 2014 presso la Clinica __________ di __________ ed ha autorizzato l’UAI a rivolgersi al dr. med. __________ e/o all’__________ per ottenere la menzionata TAC (doc. XX).
1.8. Il 28 ottobre 2014 il Giudice delegato del TCA ha chiesto all’insorgente, con copia all’amministrazione, di trasmettere all’UAI la TAC del 16 maggio 2014, nonché i rapporti del dr. med. __________ del 26 maggio e del dr. med. __________ del 22 maggio 2014 (doc. XXII).
1.9. Il 24 novembre 2014 il TCA ha domandato all’UAI se la documentazione che l’avv. RA 1 è stato invitato a trasmettere all’amministrazione è stata sottoposta al perito e se quest’ultimo si è già espresso in merito (doc. XXIII). Il 26 novembre 2014 l’amministrazione ha affermato di non aver ricevuto la TAC (doc. XXIV). Il 27 novembre 2014 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine di 10 giorni per produrre quanto richiesto (doc. XXV). Il 9 dicembre 2014 l’assicurato ha inviato all’amministrazione il CD della TAC lombare realizzata il 16 maggio 2014 (doc. XXVII).
1.10. Il 19 dicembre 2014 l’UAI ha prodotto la presa di posizione del 15 dicembre 2014 del dr. med. __________ e del 19 dicembre 2014 del medico SMR, dr. med. __________, che si riconfermano nelle precedenti valutazioni (doc. XXX).
1.11. Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito (doc. XXXI), dopo aver chiesto (doc. XXXII) ed ottenuto (doc. XXXIII), una proroga, il ricorrente il 26 gennaio 2014 ha prodotto due ulteriori certificati del dr. med. __________ e del dr. med. __________ (doc. XXXIV), trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XXXV).
in diritto
In ordine
2.1. Il ricorrente fa valere una grave violazione del diritto di essere sentito poiché le valutazioni del dr. med. __________ del 23 maggio 2013 non sarebbero state sottoposte al perito, dr. med. __________ e perché nell’ambito della valutazione peritale non sarebbe stato messo nelle condizioni di poter partecipare all’istruttoria segnatamente di porre quesiti mirati al reumatologo come prevede la DTF 137 V 210.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto la censura del ricorrente circa l’assenza, rispettivamente la carenza di motivazione relativamente alle considerazioni del dr. med __________, FMH neurochirurgia, va respinta.
L’amministrazione ha infatti valutato il referto del 23 maggio 2013 dello specialista, dopo averlo sottoposto al vaglio del proprio medico SMR (doc. AI 89-1). L’amministrazione ha precisato che “dopo accurato esame, il SMR conclude indicando che si tratta di un diverso apprezzamento della capacità lavorativa del Dr. med. __________ rispetto alla valutazione peritale del Dr. med. __________, per cui le differenze riscontrate sono riconducibili ad una diversa interpretazione di fatti sostanzialmente immutati” (doc. AI 103-27).
Per cui, l’UAI, seppur in modo succinto, ha indicato le ragioni per le quali le valutazioni del dr. med. __________ non erano atte a sovvertire la perizia del dr. med. __________.
Il ricorrente ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla al TCA, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le sue censure (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2).
La critica ricorsuale, che sembra semmai rivolta al valore probatorio delle motivazioni espresse dal medico SMR, di cui si dirà in seguito, va pertanto respinta.
L’interessato sostiene inoltre che non gli sarebbe stata data la possibilità di essere coinvolto nell’istruttoria peritale segnatamente per quanto concerne l’inoltro di domande conformemente a quanto previsto dalla DTF 137 V 210.
Questo TCA evidenzia che al fine di assicurare una procedura amministrative e di ricorso equa in DTF 137 V 210 al consid. 3 il TF ha stabilito alcuni principi (diritto di partecipazione, diritto ad una decisione incidente soggetta a ricorso, ecc.) e raccomandazioni aventi quali scopo di definire uno standard uniforme per le perizie pluridisciplinari dei SAM (cfr. DTF 139 V 496 consid. 4.1). La giurisprudenza ha precisato che, con l’eccezione dell’attribuzione aleatoria delle perizie, questi principi valgono per analogia anche per le perizie bi e monodisciplinari (DTF 139 V 349) e si applicano anche agli altri ambiti delle assicurazioni sociali toccati dalla medesima problematica (DTF 138 V 318).
In concreto con scritto del 27 febbraio 2013 l’UAI ha informato l’insorgente che sarebbe stato sottoposto ad un esame medico reumatologico presso il dr. med. __________ il 15 aprile 2013, ha allegato le domande che intendeva sottoporre al perito e gli ha concesso un termine di 10 giorni per, tra l’altro, proporre domande supplementari (doc. AI 54-1/2 e 55-1). Il 10 aprile 2013 l’interessato ha scritto all’UAI chiedendo di accelerare la procedura e facendo riferimento al fatto che il 15 aprile 2013 sarebbe stato visitato dal dr. med. __________ (doc. AI 56-1).
L’insorgente è pertanto stato correttamente coinvolto nell’istruttoria peritale.
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
2.4. Nel caso di specie l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________, specialista FMH reumatologia, medicina interna, il quale, in data 15 aprile 2013 ha visitato l’insorgente e redatto il referto.
Il perito dopo aver descritto l’anamnesi personale, sistematica e sociale, i dati soggettivi dell’assicurato, le constatazioni oggettive e la valutazione, ha posto la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare, esiti da decompressione neurochirurgica L4/L5, fusione L4-L5 e stabilizzazione con approccio posteriore da L1 a S1, il 20.6.2011, esiti da rimozione delle viti L1 a sinistra e S1 bilateralmente, il 6.8.2012, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi destro convessa dorsale), decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità; di sindrome cervicovertebrale cronica recidivante in protrazione del capo e periaartropartia omero scapolare con sintomatologia di attrito a destra.
Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e di integrazione lo specialista ha affermato:
" (…)
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%; la diminuzione del rendimento menzionata potrebbe venire a cadere, qualora l’assicurato venisse sottoposto a un trattamento analgesico proporzionato all’intensità dei dolori lamentati.
Tenendo conto dei limiti funzionali e di carico descritti nell’allegato, della sintomatologia algica persistente lamentata, è giustificata l’inabilità lavorativa totale del 100% attestata dal medico curante a decorrere dal 25.1.2013; ovviamente, ad un trattamento analgesico proporzionato, vi sarebbero, dal lato medico teorico, mansioni ancora espletabili nella sua ultima attività lavorativa.” (doc. AI 57-10)
Il 18 aprile 2013 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato questa valutazione, precisando che l’assicurato è totalmente incapace al lavoro nella sua precedente professione dal 25 gennaio 2013, mentre in attività leggere e confacenti al suo stato di salute è incapace al lavoro al 50% dal 16 aprile 2013.
Il 23 maggio 2013 il dr. med. __________, FMH neurochirurgia, ha affermato:
" (…)
J’ai rencontré M. RI 1 le 22.04.2013 à mon cabinet de __________ où j’ai visionné le CT-scan qui avait été réalisé le 26.03.2013.
Malgré un examen neurologique dans les limites de la norme et l’absence de déficit sensitivomoteur, M. RI 1 est fortement invalidé par cette situation de lombalgies. Il n’est pas étonnant effectivement que cette situation soit extrêmement invalidante au vu du dernier CT-scan réalisé qui met en évidence l’absence de fusion dans le segment L4-L5, la présence d’une dégénérescence gazeuse au niveau du segment L5-S1 et donc un status postopératoire complexe qui nécessitera hélas une révision chirurgicale ultérieure à court terme.
La présence d’une pseudo-arthrose dans le segment L4-L5 et des altérations majeures au niveau du rachis laissent envisager la nécessité d’une intervention plus compliquée qui devrait être réalisée dans un délai relativement court.
Actuellement, il est donc impossible que M. RI 1 puisse reprendre son activité professionnelle même à 50% ceci sur la base du dernier examen réalisé." (doc. 68-1)
Questo certificato non ha modificato la valutazione del medico SMR (doc. AI 67-1).
Il 14 novembre 2013 il dr. med. __________, dopo aver visitato l’insorgente, ha affermato:
" (…)
Ho preso visione dell’esame TAC lombare che è stato realizzato il 7.11.2013 presso la Clinica __________ di __________.
All’esame clinico ho riscontrato una contrattura della muscolatura paravertebrale significativa, come già in precedenze segnalato.
La sintomatologia dolorosa lombare è in relazione alla mancata fusione del segmento L5-S1 e una microinstabilità in uno stato dopo stabilizzazione e fusione da L2 fino a S1 e rimozione del materiale di osteosintesi in S1.
Valutazioni e proposte terapeutiche
Il persistere di un quadro lombalgico che impedisce una ripresa dell’attività professionale, anche in misura molto parziale, è un fatto assolutamente scontato considerata l’evoluzione dell’esame TAC. In verità questo esame TAC mette in evidenza il persistere si una discopatia L5-S1 che richiederebbe un intervento chirurgico di revisione, di stabilizzazione e di fusione con un intervento chirurgico di osteosintesi che coinvolge anche il sacro e l’osso iliaco.
Questa procedura chirurgica ovviamente non garantisce una ripresa dell’attività professionale.
In questo contesto mi permetto di segnalare che l’incapacità di lavoro è completa ed il persistere di un quadro clinico algico porta inevitabilmente a una cronicizzazione dei disturbi rendendo anche sotto il profilo psicologico la situazione fragile.” (doc. AI 94-1)
Il 20 novembre 2013 il dr. med. __________, specialista FMH medicina generale, ha affermato:
" (…)
Le posso tuttavia confermare che la valutazione del Dr. __________ mi pare corretta sul piano teorico/assicurativo non riscontrando contraddizioni evidenti nel suo referto peritale sul piano medico/oggettivo. Come spesso avviene il questi casi la realtà della vita quotidiana si discosta da quella medico/teorica.
Personalmente ritengo il Signor RI 1 non più in grado di svolgere lavori che richiedano sforzi fisici già modici, o lavori che richiedono una prolungata posizione statica, o lavori nei quali si può verificare la condizione in cui egli è sottoposto a dei movimenti improvvisi, o lavori su terreni sconnessi, o lavori dove egli deve camminare per tragitti superiori a 500m.
Tutte queste condizioni di lavoro possono scatenare una ricaduta che determina senz’altro una lunga incapacità lavorativa. Egli ha bisogno di avere la possibilità sul posto di lavoro di effettuare pause o esercizi di rilassamento antalgico al bisogno, situazione difficilmente realizzabile nella realtà lavorativa odierna.
Il paziente mi consulta regolarmente a intervalli di 2-3 mesi accusando dolori nella regione lombo-sacrale irradianti alle gambe, dolori che lo invalidizzano per varie settimane malgrado adeguate misure medicamentose antalgiche e fisioterapiche. La grave discopatia cronica degenerativa di cui lui è affetto, l’esito negativo dell’intervento neurochirurgico del 06.2011 associato alle conseguenti ripercussioni negative sull’apparato muscolare e non da ultimo la sconsigliata ulteriore operabilità rendono il paziente molto fragile e difficilmente collocabile nel mondo del lavoro.
Sul piano psicologico il paziente presenta senz’altro degli aspetti di scoraggiamento e pensieri leggermente negativi specialmente nelle fasi di riacutizzazione dei dolori, disturbi comunque di modica entità e consoni alla sua situazione, quest’ultimi mai necessitanti di farmacoterapia o di valutazione specialistica psichiatrica."
(doc. AI 94-2)
Il 7 aprile 2014 il perito, dr. med. __________, specialista FMH reumatologia e medicina interna, ha preso posizione sul referto del 14 novembre 2013 del dr. med. __________ e della TAC della colonna lombare del 7 novembre 2013, affermando tra l’altro:
" (…)
Mettendo dunque a confronto quanto oggettivamente noto il giorno della valutazione peritale del 15.4.2013, con i dati oggettivi ora prodottimi, non riconosco cambiamenti di rilievo, atti a modificar la mia valutazione della capacità funzionale e di carico residua e quindi la valutazione della sua capacità lavorativa dell’assicurato espressa nel documento peritale in questione.
Con lo scritto del 31.3.2014, mi chiede anche una precisazione in merito all’evoluzione della capacità lavorativa in attività adatta dell’assicurato (evoluzione dall’inizio della IL del 19.5.2011, evoluzione dello stato di salute da maggio 2011 al momento della perizia); in merito posso affermare che è giustificata un’inabilità lavorativa totale al 100% per qualsiasi tipo di attività a decorrere dal 19.5.2011 fino al 24.1.2013, questo per gli interventi neurochirurgici subiti al rachide lombare ed i relativi periodi riabilitativi postoperatori necessitati; successivamente, per l’ultima attività lavorativa espletata, di magazziniere, con il mansionario descritto al capitolo “anamnesi sociale” della perizia (pagina 4), è giustificata l’inabilità lavorativa totale del 100% attestata dal medico curante a partire dal 25.1.2013, anche se, come scritto nella valutazione peritale del 15.4.2013, ad un trattamento analgesico proporzionato, vi sarebbero, dal lato medico teorico, mansioni ancora espletabili nell’attività lavorativa abituale. D’altro canto, in un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato, sempre a partire dal 25.1.2013, abile al lavoro sull’arco di una giornata normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, calo del rendimento che verrebbe a cadere, qualora l’assicurato venisse sottoposto ad un trattamento analgesico proporzionato all’intensità dei dolori lamentati il giorno della valutazione peritale del 15.4.2013.
In merito a quanto discusso sopra, ricorderemo che nei dati anamnestici (pagina 3 della valutazione peritale del 15.4.2013) figura che il neurochirurgo curante Dr. __________, riteneva l’assicurato abile all’attività professionale, a partire dal 7.1.2013 nella misura del 100% con limitazioni che riguardavano esclusivamente il sollevamento pesi superiori ai 20 kg." (doc. VIII/2)
Il medico SMR, dr. med. __________, il 22 aprile 2014 ha confermato quanto sopra (doc. VIII/3).
Il 10 aprile 2014 il dr. med. __________ ha riassunto la storia clinica del ricorrente, rammentando che “fu sottoposto a un intervento chirurgico di stabilizzazione e fusione da L1 a L5 nel contesto di una radicolopatia e di lombalgie croniche. L’intervento chirurgico citato purtroppo portò a un insuccesso nel senso della persistenza di un quadro lombalgico associato anche a una lisi intorno alle viti di L2 e L5. Successivamente un intervento chirurgico nell’agosto del 2012 ha comportato la rimozione di queste viti che erano instabili nella struttura ossea. La procedura chirurgica si è rivolta senza complicazioni ma rimane particolarmente invalidante il quadro algico della schiena e negli arti inferiori”. Lo specialista sostiene che “questo impedisce al paziente di riprendere l’attività professionale in modo anche parziale e quindi ribadisco che sarebbe fortemente consigliato che il paziente si orientasse verso un intervento chirurgico di revisione della stabilizzazione, cioè di estensione della regione sacro-iliaca fino a TH10. Seppur questo intervento limitativo nel senso del movimento, avrebbe comunque delle prospettive di miglioramento della sintomatologia dolorosa algica lombare” (doc. G).
Il 19 maggio 2014 il dr. med. __________ ha evidenziato che il referto del 10 aprile 2014 del dr. med. __________ non contiene nuovi elementi medico-clinici rispetto alla documentazione precedente e che “in assenza di una modifica dello stato di salute si confermano le conclusioni della valutazione peritale” (doc. XIV/1).
Il 22 maggio 2014 il dr. med. __________ ha affermato che “nel frattempo le condizioni generali di salute del paziente sono cambiate”, che è stata eseguita una nuova TAC e che l’interessato non è più in grado di “svolgere lavori che richiedano sforzi fisici già modici, o lavori che richiedono una prolungata posizione statica, o lavori nei quali si può verificare la condizione in cui egli è sottoposto a dei movimenti improvvisi, o lavori su terreni sconnessi, o lavori dove egli deve camminare per tragitti superiori a 500 m. pertanto a mio avviso egli è da ritenersi inabile al lavoro al 100% fino a quando non sarà effettuato un intervento di revisione e stabilizzazione lombare come descritto nello scritto del Dr. __________ del 14.11.2013. Esprimo i miei dubbi sul fatto che anche dopo questo consigliato intervento la capacità lavorativa possa migliorare in maniera determinante” ed ha ritenuto severa la valutazione del perito (doc. XVI/2).
Il 26 maggio 2014 il dr. med. __________, dopo aver visitato il 24 maggio 2014 l’interessato e sulla base di una TAC eseguita il 16 maggio 2014 ha affermato:
" (…)
Clinicamente possiamo obiettivare neurologicamente l’assenza di deficit ma persiste ancora un quadro clinico di contrattura della muscolatura paravertebrale sinistra; in particolare la mobilità del rachide è molto limitata, la distanza dita-suolo è di 40 cm, la contrattura della muscolatura paravertebrale soprattutto a sinistra impedisce i movimenti di rotazione e di flesso-estensione del tronco.
Il paziente rileva anche una sintomatologia dolorosa situata nella giunzione lombo-sacrale o nell’articolazione sacro-iliaca. Si tratta di un dolore che evoca una patologia probabilmente di tipo articolare.
Non vi sono alterazioni a carico delle anche, né alterazioni della mobilità nell’articolazione del coxo femorale e delle ginocchia.
L’esame neurologico è nei limiti della norma, con la diminuzione del riflesso achilleo.
Ho fatto compilare al signor RI 1 l’indice di disabilità Oswestry (…). Nella scala compilata in data odierna il paziente soggettivamente presenta un punteggio di 58% che corrisponde a una disabilità severa (da 41 a 60%) e pertanto questo corrisponde pienamente all’evoluzione del caso da un punto di vista clinico e a quanto viene riportato poi verbalmente del signor RI 1.
Per quello che riguarda l’esame TAC, si nota la fusione ossea avvenuta nei segmenti 4-5 e 3-4 ma anche una mancata correzione della bilancia coronale con una curvatura convessa verso la sinistra della regione lombare e anche una mancata correzione soprattutto del bilancio sagittale con un angolo di lordosi che non è mantenuto e che grossolanamente sulla radiografia in piedi risulta essere di ca. 30° con quello che si definisce appunto un flat-back.
Pertanto la valutazione effettuata in merito alla ripresa dell’attività professionale è smentita dalle osservazioni attuali che testimoniano invece di un’evoluzione clinica sfavorevole, quindi il caso non può essere considerato come chiuso e ritengo che attualmente l’inabilità lavorativa è dell’ordine del 70% con un rendimento inferiore al 50%." (doc. XVI/1)
Il 15 dicembre 2014 il dr. med. __________, ha affermato che:
" (…)
A distanza di giorni dalla data di redazione dello scritto del Dr. __________ all’attenzione dell’avvocato RA 1,il signor RI 1 compilava in data 24.5.2014, l’”owestry disability index” (ODI) in versione 2.0; si tratta di un questionario che ricalca il vissuto del dolore dell’assicurato associato ai limiti funzionali da lui percepiti; di questi aspetti ero già in gran parte a conoscenza al momento della valutazione peritale del 15.4.2013, integrando i dati soggettivi nella valutazione della capacità funzionale e di carico residua, tenendo tuttavia soprattutto conto dei dati oggettivi presentati.
Il giorno della stesura dell’ “owestry disability index” del 24.5.2014, l’assicurato veniva pure rivisto dallo specialista FMH in neurochirurgia Dr. __________ il quale in data 26.5.2014 scriveva all’avvocato RI 1 di __________; a quel momento lo specialista in neurochirurgia annotava un esame clinico analogo a quello documentato nella valutazione peritale del sottoscritto del 15.4.2013 con mobilità del rachide lombare altamente limitata; a quel momento il Dr. __________ misurava una distanza dita-suolo anteriore a 40 cm; il sottoscritto il 15.4.2013 misurava 48 cm (quindi una distanza superiore), di conseguenza la mobilità del rachide lombare non risultava peggiorata; anche durante la visita presso il Dr. __________ del 24.5.2014, l’assicurato lamentava dolori lombari caudali, appunto nella giunzione lombosacrale; il Dr. __________ affermava che l’esame neurologico era nei limiti della norma. A quel momento il Dr. __________ disponeva della TAC della colonna lombare del 16.5.2014, che aveva dato gli esiti sopramenzionati, già noti al momento della TAC precedente del 7.11.2013; i disturbi statici discussi dal Dr. __________, nel suo rapporto del 26.5.2014, risultavano pure già noti durante l’esame peritale del 15.4.2013.
Il Dr. __________, sempre rivolgendosi all’avvocato RA 1, legale dell’assicurato, in conclusione del suo rapporto del 26.5.2014, scriveva: “Pertanto la valutazione effettuata in merito alla ripresa dell’attività professionale è smentita dalle osservazioni attuali che testimoniano invece di un’evoluzione clinica sfavorevole, quindi il caso non può essere considerato come chiuso e ritengo che attualmente l’inabilità lavorativa è dell’ordine del 70% con un rendimento inferiore al 50%”.
A mio avviso il Dr. __________, con quest’ultima affermazione, non distingue se l’inabilità lavorativa da lui considerata faccia riferimento all’ultima attività espletata come magazziniere, oppure ad un’attività adatta allo stato di salute. In questo contesto va pure detto che dopo la mia valutazione peritale 15.4.2013 ritenevo l’assicurato, in qualità di magazziniere, inabile al lavoro in misura totale del 100% a partire dal 25.1.2013, pur ammettendo che ad un trattamento analgesico proporzionato vi sarebbero state, dal lato medico teorico, mansioni ancora espletabili nell’attività lavorativa abituale; va inoltre osservato che pure il sottoscritto, riteneva l’assicurato, il 15.4.2013, in un’attività adatta allo stato di salute, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, dal 25.1.2013.
Considerando tutti i dati oggettivi finora acquisiti e dopo l’ultima valutazione peritale del 15.4.2013, posso affermare che lo stato di salute dell’assicurato non è sostanzialmente mutato a tal punto da modificare la capacità funzionale e di carico residua da me profilata il 15.4.2013; la valutazione della capacità lavorativa in attività solita rispettivamente adatta allo stato di salute, ritenuta il 15.4.2013, è dunque tuttora valida” (doc. XXX/1)
Con scritto del 26 gennaio 2015 il dr. med. __________, dopo aver visitato l’insorgente, ha affermato:
" (…)
Come già affermato in precedenza, il quadro clinico è persistente e incompatibile con la sua attività professionale, ma con qualsiasi altra attività professionale deve essere ritenuto inabile al 100% in relazione alle importanti lombalgie e alla presenza di un riassorbimento osseo intorno alle viti di stabilizzazione dell’impianto lombo-sacrale che è stato posizionato.
Effettivamente gli esami per immagini mettono in evidenza una zona di riassorbimento osseo che testimonia di una mancata tenuta dell’impianto e pertanto questo risulta essere in relazione con la sintomatologia dolorosa accusata dal paziente soprattutto nei cambiamenti di posizione.
Un’attività professionale in questo contesto è improponibile” (doc. XXXIV/1)
Il 16 gennaio 2015 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
Le posso confermare che lo stato di salute legato alla problematica alla colonna vertebrale del Signor RI 1 resta immutato rispetto al mio precedente rapporto del 22.05.2014.
Il Signor RI 1 continua ad non essere più in grado a svolgere lavori che richiedano sforzi fisici già modici, o lavori che richiedono una prolungata posizione statica, o lavori nei quali si può verificare la condizione in cui egli è sottoposto a dei movimenti improvvisi, o lavori su terreni sconnessi, o lavori dove egli deve camminare per tragitti superiori a 500 m. Egli è da ritenersi ancora inabile al lavoro al 100% fino a quando non sarà effettuato l’intervento di revisione e stabilizzazione lombare come descritto nello scritto del Dr. __________ del 14.11.2014” (doc. XXXIV/2)
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del dr. med. __________ del 15 aprile 2013 (doc. AI 57-1 e seguenti), confermata dai medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________ e che ha, in particolare, concluso che l’insorgente, totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di magazziniere, è capace al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con le limitazioni ivi descritte, con una diminuzione del rendimento del 50%.
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Il dr. med. __________ si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata presso di lui.
Al referto va attribuita piena forza probante.
2.7. L’interessato contesta le valutazioni del dr. med. __________ producendo alcuni referti del dr. med. __________, FMH neurochirurgia e del dr. med. __________, FMH medicina generale.
Va qui innanzitutto rammentato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 23 gennaio 2014, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
In concreto le valutazioni del dr. med. __________ e del dr.med. __________, nella misura in cui si basano su visite ed esami effettuati successivamente al 23 gennaio 2014, non vanno prese in considerazione per l’esito della procedura in esame.
Del resto, come si vedrà qui di seguito, in ogni caso, i due specialisti non apportano elementi oggettivi atti a sovvertire le valutazioni del dr. med. __________ e dei medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________.
2.8. Il certificato del 23 maggio 2013 del dr. med. __________ (doc. AI 65-1) non è d’aiuto al ricorrente, poiché fornisce un giudizio diverso circa la capacità di lavoro dell’assicurato sulla base dei medesimi esami presi in considerazione dal dr. med. __________. Il referto si esaurisce in una descrizione dell’esito della TAC del 26 marzo 2013, già presa in considerazione dal perito (cfr. doc. AI 57-3 “[…] il 26.3.2013 il neurochirurgo curante richiedeva una TAC della colonna lombare da L1 a S1: si descrivevano […]”) e dello status postoperatorio complesso, di cui il dr. med. __________ era ben cosciente (cfr. doc. AI 57-2 “anamnesi personale”), che potrebbe implicare ulteriori interventi chirurgici a corto termine.
Neppure il successivo esame lombare del 7 novembre 2013, discusso dal dr. med. __________ nel certificato del 14 novembre 2013 (doc. AI 94-1) può sovvertire le convincenti valutazioni del dr. med. __________, poiché, come rilevato dal medesimo perito in data 7 aprile 2014 (doc. VIII/2), mettendo a confronto quanto oggettivamente noto il 15 aprile 2013 con i dati oggetti evinti dalla TAC del 7 novembre 2013, non emergono cambiamenti di rilievo tali da poter modificare la valutazione della capacità funzionale e di carico residua e di conseguenza la valutazione della capacità lavorativa.
Infatti dall’esame del 7 novembre 2013 emerge (cfr. doc. VIII/2):
" esame eseguito mediante scansioni assiali e completato con ricostruzioni multiplanari. Immagini poste a confronto con precedente esame eseguito in data 02.07.2012. Si rilevano gli esiti di stabilizzazioni vertebrali con viti transpeduncolari a livello del tratto L1-L5. Le viti appaiono posizionate regolarmente in assenza di evidenti conflitti foraminali. Presenza di dispositivo. Intersomatico a livello L4-L5. Immodificato rispetto alla precedente indagine. Rimozione delle viti a livello di S1 con rimaneggiamento osseo per esiti chirurgici in corrispondenza della lamina posteriore destra. A tale livello si apprezzano condizioni di sofferenza della articolazioni interapofisarie con dimorfismo in esiti dell’articolazione di destra. Si apprezzano contestualmente fenomeni ex-vacuo discale con riduzione in ampiezza dei forami di coniugazione bilateralmente in accordo a discopatia. Presenza di alterazione della muscolatura para-vertebrale con verosimile tessuto fluido almeno in parte cicatriziale localizzato nel contesto della muscolatura a livello L5/S1. conclusioni: 1. presenza di esiti di stabilizzazione vertebrale mediante viti transpeduncolari. 2. Rimozione delle viti a livello di S1 con raccolta fluida a livello della muscolatura para-vertebrale bilaterale. 3 Alterazione del disco con protrusione che determina riduzione in ampiezza dei forami. 4. Alterazione dell’articolazione faccettaria destra in esiti chirurgici con laminectomia posteriore destra.”
Il 26 marzo 2013 la TAC aveva avuto l’esito seguente (doc. VIII/2):
" Esiti di stabilizzazione della rachide lombare da L1 sino a L5 con fissazione transpenducolare e protesi discale L4-L5. Esiti di emilaminectomia destra L5 ed L4. Esiti di asportazione della vite transpenducolare sn L1 e di rimozione delle viti di stabilizzazione in corrispondenza di S1. Mezzi di sintesi correttamente posizionati, integri, in sede. Spazio L1-L2: modesto bulging discale circonferenziale, non stenosi canalari o foraminali. Spazio L2-L3: manifestazioni osteocondrosiche da ernie di Schmorl. Protrusione discale medio-laterale destra, non stenosi canalari o foraminali. Spazio L3-L4: reperti di normalità. Spazio L4-L5: esiti di protesizzazione discale. Non evidenti stenosi canalari o foraminali. Spazio L5-S1: degenerazione del disco intersomatico. Protrusione discale circonferenziale con contatto disco-radicolare intraforaminale bilaterale e stenosi ossea foraminale sn. Contatto disco-radicolare sull’origine della radice S1 destra. Conclusioni: Esiti di stabilizzazione del rachide lombare e protesi discale L4-L5. protrusione circonferenziale L5-S1 con contatto disco-radicolare intraforaminale bilateralmente e contatto sull’origine della radice S1 destra.”
In presenza di una situazione valetudinaria sostanzialmente stabile, non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni peritali (doc. VIII/2). Le considerazioni del 14 novembre 2013, del dr. med. __________, come quelle del 23 maggio 2013, sono un diverso apprezzamento delle conseguenze sulla capacità lavorativa delle patologie di cui è affetto l’insorgente e non evidenziano un peggioramento dello stato di salute.
Quanto al certificato del dr. med. __________ del 20 novembre 2013 (doc. AI 94-2), basti qui rammentare da una parte che, a differenza del dr. med. __________, il curante non è specialista nella materia che qui interessa (reumatologia e neurochirurgia), ma in medicina generale (cfr. anche doc. 94-2:“non entro in materia in maniera dettagliata alle sue molteplici domande poiché non rientrano nel mio campo di conoscenza così particolareggiato in questo ambito reumatologico/neurochirurgico, essendo un argomento ormai diventato troppo specialistico per un medico generico”), e dall’altra che ha ritenuto corretta la valutazione peritale (doc. 94-2: “Le posso tuttavia confermare che la valutazione del Dr. __________ mi pare corretta sul piano teorico/assicurativo non riscontrando contraddizioni evidenti nel suo referto peritale sul piano medico/oggettivo. Come spesso avviene il questi casi la realtà della vita quotidiana si discosta da quella medico/teorica”). Anche il dr. med. __________, come il dr. med. __________, ha accertato un grado d’incapacità lavorativa diverso, ma si è fondato sugli stessi parametri a disposizione del perito.
Il 10 aprile 2014 il dr. med. __________ ha riassunto le operazioni e gli interventi subiti dall’interessato ed ha ribadito la necessità di procedere ad un intervento di stabilizzazione, cioè di estensione della regione sacro-iliaca fino a TH10, senza tuttavia apportare alcun elemento di novità (doc. X/G).
I successivi referti del dr. med. __________ del 26 maggio 2014 (XVI/H1) e del 26 gennaio 2015 (XXXIV/I1), nonché quelli del dr. med. __________ del 22 maggio 2014 (XVI/H2) e del 16 gennaio 2015 (XXXIV/I2), si fondano su esami e visite eseguite successivamente all’emissione della decisione impugnata e dunque, di principio, non possono modificare l’esito della presente procedura. Del resto, il perito, dr. med. __________, il 15 dicembre 2014 (doc. XXX/1) ha comunque potuto escludere un peggioramento dello stato di salute, essendo anche in questo caso, gli esiti della TAC del 16 maggio 2014 e degli esami della visita del 24 maggio 2014, sovrapponibili a quanto già potuto accertare in precedenza. Il perito evidenza ad esempio che la mobilità del rachide lombare costatata dal dr. med. __________ il 24 maggio 2014 (distanza dita-suolo 40 cm) non era peggiore di quella accertata al momento della visita peritale (48 cm) e che l’”oswatry disability index” (ODI) compilato in versione 2.0 il medesimo giorno è un questionario che ricalca il vissuto del dolore dell’assicurato associato ai limiti funzionali da lui percepiti e che di questi aspetti il dr. med. __________ era già in gran parte a conoscenza, avendoli integrati nei dati soggettivi del referto del 15 aprile 2013 (doc. XXX/1). Non va poi dimenticato che la specialista in radiologia, dr.ssa __________, attiva presso la __________ di __________, ha affermato, circa la TAC eseguita il 16 maggio 2014, che “l’odierno controllo appare pressoché sovrapponibile rispetto alla precedente indagine del 7.11.2013 eseguita in questa sede e visionata. (…) Le viti di stabilizzazione presentano un decorso e posizionamento immodificato senza segni TC di riassorbimento osseo. Immodificati gli esiti del pregresso intervento di rimozione di viti di stabilizzazione nel contesto dell’emisoma sinistro di L1 e nel contesto di Sa. Pressoché immodificati anche i restanti reperti (…)” (doc. XXX/1).
Il perito evidenzia che i disturbi statici discussi dal Dr. med. __________ il 26 maggio 2014 erano già noti durante l’esame peritale del 15 aprile 2013.
Non vi sono pertanto stati peggioramenti di rilievo atti a modificare il grado d’incapacità lavorativa attestati dal perito.
D’altra parte il certificato del 22 maggio 2014 del dr. med. __________, non contiene elementi medici oggettivi che possano far concludere per una diversa capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere e confacenti al suo stato di salute. Il generalista afferma che le condizioni generali di salute sono cambiate ed hanno richiesto una nuova valutazione tramite una TAC effettuata il 16 maggio 2014 di cui non dispone copia. Tuttavia, dal citato esame, come visto, emerge semmai una stabilità dello stato valetudinario dell’insorgente. Inoltre il curante, pur affermando che l’assicurato va considerato inabile al lavoro al 100% fino all’intervento di revisione e stabilizzazione lombare non precisa se l’incapacità concerne solo la precedente attività, per la quale anche il perito lo ritiene completamente inabile, oppure anche attività leggere e confacenti al suo stato di salute con le limitazioni ivi descritte.
Del resto il dr. med. __________ ha poi affermato che “non posso esprimermi sui parametri assicurativi di incapacità lavorativa applicati” dal perito “in base alle linee direttive vigenti poiché terreno a me non conosciuto ma ritengo la sua valutazione soggettivamente severa a scapito del mio paziente” (doc. H2).
Infine i certificati del 16 gennaio 2015 (doc. I2) del dr. med. __________ e del 26 gennaio 2015 (doc. I1) del dr. med. __________, a prescindere dalla circostanza, già più volte evidenziata, che, di principio, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 23 gennaio 2014 (doc. A; cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a), ritenuto che eventuali peggioramenti intervenuti successivamente vanno semmai fatti valere nell’ambito di un’altra procedura, oltre a fondarsi su quanto successo dopo la decisione impugnata, e dunque non essere utili per le presente procedura, non sono comunque d’aiuto al ricorrente. Il dr. med. __________ conferma che “lo stato di salute legato alla problematica alla colonna vertebrale” del ricorrente “resta immutato rispetto al mio precedente rapporto del 22.05.2014” (doc. I2), mentre il dr. med. __________ ribadisce che il quadro clinico è persistente ed incompatibile con la sua attività professionale, aggiungendo, tuttavia sulla base di una visita del 26 gennaio 2015, ossia su dati ben posteriori a quelli che determinano il limite temporale entro il quale il Giudice delle assicurazioni sociali deve fondarsi per valutare la correttezza della decisione impugnata, che anche in attività leggere l’interessato è incapace al lavoro al 100%.
A questo proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni della perizia reumatologica del dr. med. __________, del 15 aprile 2013 (doc. AI 57-1), completa, motivata, convincente e priva di contraddizioni, che conclude per un’incapacità lavorativa completa nella precedente attività ed una capacità al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%. A questo proposito la censura della ricorrente secondo cui la decisione impugnata sarebbe in contraddizione con quanto affermato dal perito a pag. 8 va disattesa.
L’insorgente fa riferimento al seguente passaggio: “l’assicurato verrà prossimamente valutato dal suo neurochirurgo curante Dr. __________ di __________, il quale definirà l’ulteriore procedere terapeutico. Qualora la rivalutazione neurochirurgica non dovesse sfociare in un reintervento neurochirurgico, bisognerà convincere l’assicurato dell’utilità di un trattamento analgesico adeguato, da instaurare in collaborazione con __________, dato che la sintomatologia algica persistente attuale, contribuisce a ridurre il rendimento lavorativo anche in attività adatta allo stato di salute”.
Ora, la circostanza che l’interessato può lavorare ma con una diminuzione del rendimento è stata inglobata nella valutazione della capacità lavorativa in attività leggere, poi ripresa dall’amministrazione in sede di decisione. Infatti, il dr. med. __________ ha affermato che “in un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%; la diminuzione del rendimento menzionata potrebbe venire a cadere, qualora l’assicurato venisse sottoposto ad un trattamento analgesico proporzionato all’intensità dei dolori lamentati” (doc. AI 57-8). Prendendo in considerazione una diminuzione del rendimento del 50% l’UAI ha pertanto agito correttamente. Quanto al fatto che l’amministrazione non avrebbe messo in atto alcuna misura di carattere medico volta a migliorare lo stato di salute dell’assicurato, va rilevato che in sede di decisione l’UAI ha semmai ingiunto all’assicurato di sottoporsi a tali cure, di sua competenza, ricordandogli, con riferimento all’art. 21 cpv. 4 LPGA, che in fase di revisione l’amministrazione avrebbe verificato se ciò è avvenuto e avrebbe valutato se, in caso contrario, in futuro, una riduzione della prestazione potrebbe entrare in linea di conto.
Ne segue che non può essere rimproverato all’amministrazione di non aver adottato una misura di competenza dell’assicurato (sottoporsi ad un trattamento analgesico o recarsi presso il __________).
Per quanto concerne invece l’operazione proposta dal dr. med. __________, più incisiva, ossia un reintervento chirurgico, l’UAI non l’ha imposta al ricorrente e non è oggetto della decisione impugnata. Le critiche in merito al fatto che non è stato valutato se un tale intervento è esigibile, sono pertanto irricevibili.
Quanto alla circostanza che l’interessato, in futuro, secondo il dr. med. __________, dovrà sottoporsi ad un ulteriore intervento e che pertanto non si sarebbe verificato un notevole e duraturo miglioramento del suo stato di salute tale da giustificare la riduzione della rendita, va evidenziato quanto segue.
Da una parte questo TCA constata che malgrado il trascorrere del tempo, l’intervento più volte prospettato non è ancora stato effettuato (cfr. presa di posizione del 16 gennaio 2015 del dr. med. __________, doc. I2). Per cui lo stato di salute come giudicato il 15 aprile 2013 va considerato come stabilizzato e duraturo.
D’altra parte la circostanza che con una nuova operazione il ricorrente potrebbe ulteriormente migliorare, non modifica la valutazione effettuata dal perito il 15 aprile 2013, secondo la quale, lo stato valetudinario dell’interessato è già, in parte, migliorato, anche senza alcun intervento.
Non trovano conferma neppure le critiche secondo cui il perito, rispettivamente l’UAI non avrebbero tenuto conto che l’interessato presenta numerose limitazioni della capacità funzionale, segnatamente nel sollevamento e/o trasporto di carichi pesanti, nella manipolazione di oggetti pesanti, nelle posizioni di lavoro o nelle dinamiche particolari, nel mantenere posizioni statiche, nello spostarsi o nel camminare per lunghi tragitti, nel salire e scendere le scale, nonché nello stare in equilibrio / bilanciandosi e non avrebbe preso in considerazione i limiti descritti dal dr. med. __________ e la circostanza che l’interessato può sollevare solo 6 kg.
Il perito ha infatti descritto le limitazioni funzionali al termine di un esame accurato ed approfondito (doc. AI 57-11) e le ha prese in considerazione nell’ambito della valutazione della capacità lavorativa residua del ricorrente, ritenendo l’insorgente capace, in maniera ridotta, di sollevare pesi tra 6 e 10 kg (cfr. doc. AI 57-10: “giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato”). Il medico SMR, dr. med. __________, ha poi stabilito, nel rapporto finale del 18 aprile 2013, che l’interessato può sollevare pesi, senza limitazioni, fino a 10 kg. Questa divergenza tra il perito ed il medico SMR, che non ha alcun influsso sulla valutazione della capacità lavorativa del ricorrente, poiché fondata su quanto accertato dal perito, non modifica neppure, come si vedrà in seguito, le professioni esigibili dall’interessato, poiché, tranne per quanto concerne il trasporto di fiori e di pane, ed in parte quella di operaio tuttofare, le altre professioni descritte non comportano, di principio, il trasporto di pesi superiori ai 5 Kg.
A questo proposito il ricorrente sostiene che il perito non avrebbe indicato in quale misura ed in quali attività l’assicurato sarebbe inabile al lavoro e non avrebbe fornito alcun giudizio circa i lavori ancora ragionevolmente esigibili.
Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Ne segue che spetta al consulente in integrazione professionale, come avvenuto in concreto indicare quali professioni sono concretamente esigibili.
L’insorgente contesta anche l’elenco dei lavori esigibili fornito dalla consulente in integrazione, sostenendo che in un mercato del lavoro equilibrato, in Ticino essi non sarebbero presenti (cfr. doc. I).
Al proposito occorre innanzitutto ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Va altresì sottolineato che il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5, 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’inte-ressato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Il TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni importanti.
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3 marzo 2005).
È poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazio-ne acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa con una riduzione del rendimento del 50% (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti).
Nel caso in esame la consulente in integrazione professionale, nella valutazione del 5 novembre 2013 (doc. AI 88-1), ritenute le limitazioni funzionali indicate dal perito, dr. med. __________, riportate dal medico SMR nel rapporto finale del 18 aprile 2013 (doc. AI 58-1), ossia carico massimo senza limitazioni 10 kg, alternanza della postura al bisogno, necessità di pause supplementari, mansioni a braccia elevate molto ridotta, eretta e piegata in avanti molto ridotta, con rotazione ridotta, salire e scendere le scale ridotta (doc. AI 88-1), ha concluso che “in considerazione dei limiti sopra esposti, in linea generale si ritengono esigibili tutte quelle attività semplici e ripetitive che non richiedono una formazione professionale qualificata. Si fa dunque riferimento ad esempio al settore industriale dove l’a. potrebbe occuparsi di lavori di produzione nel campo dell’orologeria, della meccanica, della micromeccanica, dell’elettromeccanica, dell’industria farmaceutica o alimentare oppure nei settori abbigliamento, confezione o dei montaggi di componenti elettromeccaniche o elettroniche. Potrebbe inoltre occuparsi di mansioni legate al controllo della qualità.” (doc. AI 88-1).
La consulente ha poi aggiunto che “per quanto riguarda il settore terziario vengono individuate attività amministrative semplici come ad esempio la registrazione delle merci di un magazzino, fatturazione, ecc. Sono inoltre esigibili attività di vendita al dettaglio dove non viene richiesta una formazione specifica e rispettose dei limiti funzionali dell’a. (vedi carico pesi) come ad esempio la vendita di carburante o la vendita in un chiosco” (doc. AI 88-1).
La consulente ha poi elencato le professioni individuate, ossia l’operaio generico (produzione, imballaggio, controllo qualità….), l’addetto alla vendita ad esempio in stazioni di servizio e/o cassiere, le funzioni amministrative semplici non qualificate, l’addetto alla sicurezza: controllo di allarmi (lavoro da svolgere in sede, non sul campo), l’operaio tuttofare, il custode, compatibilmente con i limiti funzionali e l’autista addetto alla distribuzione e consegna di merce (inferiore ai 10 kg) a domicilio (ad esempio pane, fiori).
Alla luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha, nel caso concreto, motivo per mettere in dubbio le conclusioni della consulente né per quanto concerne l’esigibilità delle citate professioni, né per quanto concerne la possibilità effettiva di esercitarle nel nostro Cantone.
L’assicurato non può essere seguito laddove contesta la presenza di sufficienti posti di lavoro in Ticino per le professioni summenzionate o l’assenza di indicazioni concrete circa le ditte presso le quali potrebbe svolgere le attività menzionate.
Le attività nel campo della sicurezza, e segnatamente nella posa e nel controllo degli allarmi, negli ultimi anni nel nostro Cantone hanno notoriamente subito un notevole incremento e si sono sviluppate in maniera importante. Circa le attività amministrative semplici, che l’interessato sostiene non essere in grado di esercitare, non vi sono indizi in tal senso e del resto la stessa consulente evidenzia che l’UAI è disposto a valutare un percorso di formazione ad hoc qualora siano date le condizioni per un provvedimento di questo tipo.
Del resto, circa l’assenza di una formazione professionale, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire