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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2015 32.2014.181

21. Juli 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,493 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

Richiesta di prestazioni respinta in assenza di un grado di invalidità sufficiente. Assicurato in assistenza e quindi esonerato dal pagamento delle spese giudiziarie

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2014.181   FC

Lugano 21 luglio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

statuendo sul ricorso del 28 novembre 2014 di

RI 1   

contro  

la decisione del 28 ottobre 2014 emanata da

CO 1      in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, di professione tipografo, nel gennaio 2014 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI lamentando dolori alla schiena, alle gambe e piedi e difficoltà nei movimenti superiori del corpo (doc. AI 1). 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 28 ottobre 2014 (preavvisata il 19 settembre 2014), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta ritenuto come dagli atti acquisiti in sede di istruttoria risultava che il richiedente era da ritenersi abile nell’abituale attività di tipografo nella misura dell’80% e in attività adeguate in misura completa (doc. AI 35).

                               1.3.   L’assicurato ha inoltrato il presente ricorso, contestando la decisione querelata e producendo un nuovo certificato del medico curante (I).

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la valutazione medica posta alla base della decisione (VI). Con uno scritto del 15 gennaio 2015 il ricorrente ha ribadito le sue allegazioni postulando nuovi accertamenti medici (VIII).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a dei provvedimenti professionali o ad una rendita.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                               2.4.   Nel caso in esame, ricevuta la domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha dapprima interpellato i medici curanti. In particolare il dr. __________, generalista, nel rapporto del 26 febbraio 2014, poste le diagnosi di Sindrome lombo-vertebrale spondilogena con lombalizzazione di S1, osteocondrosi di L5/S1, retrolistesi L5/S1 oltre a dolori addominali e colecistolitiasi, ha allegato copia dei referti specialistici eseguiti e riferito che l’assicurato, a motivo dei dolori lamentati, aveva cessato nel 2003 l’attività lavorativa, da ultimo essendo stato attivo come tipografo (doc. AI 11). Sentito il SMR, nell’aprile 2014 l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto del 10 settembre 2014 (doc. AI 32) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________) e posto le seguenti diagnosi:

"  (…)

5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: Sindrome lombospondilogena cronica con/su:

osteocondrosi Modic 1 L5-S1,

-. disfunzione dell'articolazione sacroiliaca ds.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: Nessuna."

                                         In merito alla capacità lavorativa hanno concluso:

"  7      VALUTAZIONE  MEDICO-TEORICA  GLOBALE  •  DELL'ATTUALE CA-

           PACITA' LAVORATIVA

L'A. e abile al lavoro nella misura dell'80% (normale tempo di lavoro con una diminuzione del rendimento del 20%) nelle attività da ultimo esercitate di tipografo e magazziniere come pure in tutte le attività pesanti e mediamente pesanti. Per le attività leggere e conformi alle regole di ergonomia per la schiena, l'A. a. abile al lavoro in misura completa.

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1      Capacità di lavoro nell'attività abituale

8.1.1 A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?

La diminuzione della capacità lavorativa per le attività pesanti e mediamente pesanti è dovuta ai problemi a carico della colonna lombare, che comportano una leggera limitazione nel mantenere in modo prolungato le posizioni statiche e soprattutto la posizione eretta, nell'effettuare movimenti molto ripetitivi con il tronco ed in genere nello svolgimento di tutte le attività pesanti a mediamente pesanti.

(…)

8.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività abituale può essere considerata valida?

L'incapacità lavorativa nella misura indicata al punto 7 è presente da aprile 2012.

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

9.1      Capacità di lavori in un'attività adeguata

9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività

adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in favori di precisione)

Sono considerate attività adatte alle condizioni di salute dell'A, tutti i lavori leggeri e rispettosi delle regole d'ergonomia per la schiena. Per la descrizione dettagliata delle limitazioni funzionali e di carico si rimanda alla valutazione del consulente reumatologo Dr. med. __________, riportata al capitolo 4.3 ed allegata in originale alle perizia.

9.1.2 Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.

In un'attività lavorativa adatta alle sue condizioni di salute l'A. è abile al lavoro in modo completo (normale rendimento per il normale tempo di lavoro).

(…)

9.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quand° (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

. In un'attività adatta alle sue condizioni di salute l'A. è sempre stato normalmente able al lavoro.

9.1.4 Esprimersi anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle diverse funzioni.

Per l'attività di casalingo l'A. è normalmente abile al lavoro. (…)" (doc. AI 32)

                                         Con rapporto finale 12 settembre 2014 il dr. __________ del SMR ha avallato la perizia multidisciplinare, evidenziando in particolare che non erano rilevabili patologie psichiche o neurologiche di rilevante intensità, ma unicamente un impedimento reumatologico del 20% per la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica su osteocondrosi Modic I L5-S1 e disfunzione dell’articolauzione sacroiliaca destra (doc. AI 34). La capacità lavorativa era quindi da ritenere, dall’aprile 2012, limitata nella misura del 20% come tipografo, ma integra in attività leggere e adeguate (doc. AI 34).  

                                         Sulla base di questi atti medici e dopo aver eseguito il confronto dei redditi, l’amministrazione ha concluso, mediante il progetto del 19 settembre 2014 dapprima e la decisione del 28 ottobre 2014 dopo, che a fronte di un’incapacità lavorativa nulla in attività leggere adeguate ne discendeva un grado di invalidità del 15% insufficiente per la concessione di una rendita (doc. AI 35).

                                         In sede di ricorso l’assicurato ha prodotto un certificato del 26 novembre 2014 del dr. __________, generalista, il quale si è espresso tra l’altro come segue:  

"  (…)

Le diagnosi cliniche sono di sindrome lombo-vertebrale spondilogena con lombalizzazione del segmento Si. Dolori addominali in parte muscolari.

Già 20 anni fa il sig. RI 1 venne visitato dal prof. __________ per problemi alla colonna lombare. Dal 1977 al 1981 egli svolse un apprendistato come tipografo e lavora fino al 1984 in questa professione. Poi lavora come magazziniere fino al 1989 avvertendo dolori alla colonna. I dolori continuano quando lavora in una lavanderia della famiglia nel periodo 93-99. Lavora altri 3 anni in una ditta produttrice di timbri. Dal 2003 non lavora più: riceve una rendita di assistenza. Si occupa ogni tanto come allenatore di squadre di calcio. Ciò gli permette di gestire i suoi disturbi.

Quando lo vedo nel giugno 2012 ha dolori nelle gambe con sensazione di freddo. La mobilità della colonna è ridotta.

Il 23.6.12 venne eseguita una risonanza magnetica che mette in evidenza una discopatia L5/S1 con segni degenerativi della articolazioni fra le vertebre. La fisioterapia praticata, medicamenti antiinfiammatori non danno risultati soddisfacenti per il paziente.

Inviato nel servizio di neurochirurgia dell'__________ a __________, il collega esclude un possibile aiuto chirurgico.

Visitato dal reumatologo dr. __________ di __________, il sig. RI 1 non ottiene l'aiuto sperato. Alcuni mesi più tardi ci siamo accordati per una visita presso la clinica __________ di __________. Per i colleghi i disturbi non tutti spiegabili con le immagini radiologiche e per il momento non sono necessarie procedure chirurgiche.

Continuiamo con medicamenti antiinfiammatori, usati in modo irregolare. Rifiuta di sottoporsi a fisioterapia perché ritenuta inefficace. La sua vita quotidiana è influenzata dai dolori: bisogno di riposo,cambiamento di posizione, limitare l'uso della macchina.

Ci si pone il problema del lavoro in quanto la sua capacità lavorativa è ridotta. Ritengo la ripresa anche in modo parziale dei lavori precedentemente esercitati non proponibile.

Già allora espressi un parere negativo sulla prognosi: l'attitudine mentale era strutturata, lui giustifica il suo modo di vedere i problemi e di trovare delle soluzioni. L'idea di provare una attività nel campo della ristorazione sembrava essere di suo gradimento.

Questo è il percorso fino all'autunno quando giunge la decisione in cui gli si riconosce una inabilità lavorativa del 20%. Ciò che corrisponde a nessun diritto di rendita. In questi mesi non vi sono stati cambiamenti dello stato di salute tali da giustificare nuovi esami clinici.

(…)

La domanda di invalidità è stata seguita da una perizia pluridisciplinare (spec. medicina interna, neurologia, neurochirurgia e psichiatria). La perizia tratta unicamente il problema clinico organico. Non conosco il contenuto di queste valutazioni ma mi sembra che non è stato considerato un importante disturbo acquisito della personalità. Egli non è in grado di gestire un colloquio con funzionari, medici e questo indipendentemente dal contesto. Lui pensa che non può più lavorare, non ha nessuna prospettiva. I medici che dovrebbero aiutarlo non hanno considerato i suoi mali e le sue patologie.

Nei colloqui ad esempio con i servizio sociali vi è un discorso a senso unico, se non vi è una controparte passiva il tutto si conclude con un bisticcio. Questo comportamento provoca un risultato negativo.

Non sono tenuto a definire in modo preciso questo suo comportamento da un punto di vista clinico e professionale. Le mie valutazioni non hanno valore se confrontate con lo specialista. Non ho visto nessuna considerazione del suo stato nelle conclusioni dei periti anche se questo stato è altrettanto invalidante quanto un mal di schiena.

Oltre alle limitazioni delle attività quotidiane dovute all'incidente al piede, la paziente presenta limitazioni dovute alla patologia della sfera psichica relative alla sintomatologia depressiva quali sentimenti di abbandono e di inutilità, idee autosvalutative, dipendenza e immaturità, idee di rovina nei confronti dei figli in particolare.

Le possibilità ché la signora __________ possa ripristinare parzialmente l'efficienza lavorativa sono ridotte, ma interessanti se adeguatamente previsto un piano di attività che non superi, temporalmente il 50%.

Questa occasione comporterebbe un supporto terapeutico e al tempo stesso l'impedimento di ulteriori inquietanti derive psico-fisiche.

Chiediamo pertanto che il caso sia riconsiderato alla luce di queste opportunità.

Rimaniamo a vostra cortese disposizione per eventuali ulteriori osservazioni e cordialmente salutiamo." (doc. AI 135/1)

                                         In proposito l’Ufficio AI ha osservato che tale rapporto non apporta alcun nuovo elemento che non fosse già stato valutato in precedenza e non indica nuove diagnosi. Inoltre, considerato come il curante stesso affermasse che negli ultimi mesi non vi erano stati cambiamenti di rilievo dello stato di salute, non ha ritenuto necessario sottoporlo al vaglio del SMR, rilevato peraltro come il curante non avesse nemmeno preso conoscenza della perizia del SAM (doc. VI).

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, p. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

                                         Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"  (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, p. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, questo TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurato sia stato approfonditamente vagliato dai periti del SAM e non ha motivo per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita e convincente valutazione multidisciplinare.

                                         Più precisamente, per quel che concerne la problematica reumatologica, il ricorrente è stato valutato dal dr. __________, il quale  - poste le diagnosi di Sindrome lombospondilogena cronica e osteocondrosi Modic I L5/S1 oltre a disfunzione dell'articolazione sacroiliaca destra - ha rilevato che l’assicurato presentava inoltre edemi di alcuni angoli vertebrali anteriori che aprivano una possibile diagnosi di spondiloartrite. Nell'ambito delle spondiloartriti si osservano edemi sotiocondrali (lesioni di Anderson) difficili da distinguere da osteocondrosi Modic I. Trattavasi di un’ ipotesi comunque nettamente in secondo piano rispetto all'ipotesi degenerativa. Lo specialista ha inoltre rilevato che l’assicurato aveva un angolo di incidenza pelvico ridotto con una colonna lombare dritta: trattavasi di una struttura anatomica geneticamente determinate che predispone alle alterazioni degenerative discali mentre risparmia le articolazioni intervertebrali. In questo ambito si spiegava dunque lo sviluppo di un'osteocondrosi Modic I a livello L5/S1 e anche maggiori dolori lombari rispetto a una persona con una lordosi lombare più pronunciata. Esprimendosi sulla capacità lavorativa, lo specialista ha concluso che come tipografo, secondo le modalità con cui il lavoro veniva svolto all'epoca in cui il paziente era ancora attivo, vi era un'incapacità lavorativa dell'ordine del 20 % da intendersi  come diminuzione del rendimento. Per contro, come tipografo alle condizioni attuali non vi era un'incapacità lavorativa. Per quanto riferito all’insorgenza di tale limitazione il perito ha osservato che non era possibile ricostruire dettagliatamente il decorso, ma che le attuali alterazioni degenerative lombari si erano sviluppate progressivamente con un’accelerazione del peggioramento progressivo nell'aprile del 2012. Il perito ha infine osservato che la diminuzione della capacità lavorativa nell'attività finora svolta era dovuta ai problemi a carico della colonna lombare, l’assicurato essendo leggermente limitato in posizioni statiche prolungate e particolarmente erette, movimenti molto ripetitivi con il tronco e in tutte le attività pesanti a mediamente pesanti. Tuttavia, secondo il perito l’assicurato era in grado di svolgere a tempo pieno e con pieno rendimento qualunque lavoro leggero e variato rispettoso delle regole di ergonomia della schiena ed evitante movimenti eccessivamente ripetitivi con il tronco. Per contro, in un'attività pesante a mediamente pesante vi era un'incapacità lavorativa dell'ordine del 20 % (doc. AI 32-13).

                                         Per quanto riguarda invece il consulto neurologico, il dr. __________ ha negato la presenza di diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, rilavando come l’assicurato a partire dall'aprile-maggio 2012, in misura minore fin dall'età di 23-24 anni, presentasse disturbi caratterizzati da sensazioni dolorose e tensive a cintura a livello addominale e lombare bilateralmente come pure discrete parestesie alla punta di entrambi i piedi. Tuttavia l’esame neurologico dettagliato risultava assolutamente normale, senza indizi oggettivi in favore di una patologia da parte del sistema nervoso centrale o periferico. Le caratteristiche dei sintomi erano assolutamente aspecifiche e non facevano pensare a patologie neurologiche particolari. L’assicurato era quindi da ritenere pienamente abile al lavoro dal profilo neurologico.

                                         Infine, dal lato psichiatrico, il perito dr. __________ non ha riscontrato alcuna affezione psichiatrica, ritenendo di conseguenza l’assicurato pienamente abile al lavoro dal profilo psichiatrico. Rilevato come l’assicurato mettesse in primo piano la sintomatologia dolorosa e funzionale a carico dell'apparato locomotore ed escludesse in maniera perentoria, chiara e decisa ogni possibile elemento o riferimento riconducibile alla sfera psicologica e mentale, dando la netta impressione di considerare ciò quasi come un segno di debolezza o almeno di palese incapacità dell'individuo a condurre una vita che possa ritenersi degna di essere vissuta. Secondo il perito, a parte questa negazione che appariva più che altro come un meccanismo di difesa volto a proteggere qualche possibile area di vulnerabilità emotiva legata al passato e all'insonnia cronica di cui soffriva, l’assicurato non presentava alcuna psicopatologia maggiore diagnosticabile (doc. AI 32-21)

                                         Alla luce di questi singoli consulti, da considerare approfonditi e ben motivati, effettuata una discussione plenaria tra i vari specialisti, il SAM ha quindi concluso per  una capacità lavorativa dell’80% (normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 20%) nell'attività da ultimo esercitata come tipografo e come magazziniere e in genere nelle attività pesanti e mediamente pesanti, a dipendenza della diagnosi reumatologica posta dal dr. __________ di sindrome lombospondilogena cronica, limitazione presente dall’aprile 2012. Tale diminuzione della capacità lavorativa per le attività pesanti e mediamente pesanti era dovuta ai problemi a carico della colonna lombare, che comportano una leggera limitazione nel mantenere in modo prolungato le posizioni statiche e soprattutto la posizione eretta, nell'effettuare movimenti molto ripetitivi con il tronco ed in genere nello svolgimento di tutte le attività pesanti a mediamente pesanti.

                                         In attività leggere e variate, rispettose delle regole di ergonomia della schiena e che non comportino movimenti eccessivamente ripetitivi con il tronco e in genere alle limitazioni funzionali e di carico descritte dal perito reumatologo Dr. __________, e come casalingo egli era invece da considerare normalmente abile al lavoro.

                                         In realtà, l’assicurato non contesta la perizia del SAM, ma si limita a sostenere che la decisione dell’AI non terrebbe conto della sua reale problematica di salute, senza tuttavia apportare il benché minimo elemento atto a mettere in dubbio la valutazione multidisciplinare. In sostanza, secondo lui l’ammini-strazione non avrebbe tenuto conto delle sue effettive condizioni. L’insorgente tuttavia non ha prodotto, nel corso della procedura amministrativa o in questa sede, documentazione medica idonea a contraddire la succitata concludente valutazione specialistica peritale rispettivamente a sostenere e a comprovare un peggioramento delle sue condizioni rispetto alla valutazione del SAM del 10 settembre 2014. In particolare, con riferimento al certificato del 26 novembre 2014, il dr. __________, confermate in sostanza le diagnosi reumatologiche poste dal SAM, tralascia di porre nuove diagnosi, limitandosi in sostanza ad esporre un istoriato dei problemi lamentati sul piano sia medico che personale dall’assicurato nel corso degli anni, così come delle indagini mediche esperite, senza esprimersi sulla valutazione del SAM, che lui stesso dichiara di non aver letto, affermando perfino di sapere che le sue valutazioni “non hanno valore se confrontate con Io specialista” (doc. I). Con riferimento alla capacità lavorativa egli afferma unicamente che “ci si pone il problema del lavoro in quanto la sua capacità lavorativa è ridotta. Ritengo la ripresa anche in modo parziale dei lavori precedentemente esercitati non proponibile”, senza tuttavia minimamente sostanziare le ragioni degli impedimenti o precisare la misura dell’incapacità lavorativa e, come detto,  prendere posizione sulle conclusioni tratte dai periti del SAM.      

                                         Con pertinenza l’amministrazione ha in proposito osservato che tale rapporto non apporta quindi alcun nuovo elemento che non sia già stato valutato in precedenza. Ha inoltre a ragione osservato di non avere ritenuto necessario sottoporre tale rapporto al SMR in considerazione del fatto che il medico non indicava nuove diagnosi e che affermava espressamente che "in questi mesi non vi sono stati cambiamenti dello stato di salute tali da giustificare nuovi esami clinici” (cfr. doc. VI). Quanto alla paventata possibile esistenza di “un importante disturbo acquisito della personalità”, a prescindere dal fatto che il curante è medico generalista e, quindi, non specialista della materia che qui interessa e che egli del resto si esime dal porre una diagnosi psichiatrica poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente come richiesto dalla giurisprudenza (in proposito cfr. la STF I 384/06 del 4 luglio 2007; I 621/05 del 13 luglio 2006, DTF 130 V 396), va ricordato che nell’ambito della perizia SAM il ricorrente è stato valutato anche dal punto di vista psichiatrico dal dr. __________, il quale non ha segnalato alcun problema psichico rilevante (cfr. sopra consid. 2.4 e 2.6; doc. AI 32).

                                         Ribadite le riserve che si impongono in materia di attestazioni del medico curante (anche se specialista; cfr. sopra consid. 2.5; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), e premesso che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati), tale attestazione non contiene elementi clinici nuovi che permettano anche solo lontanamente di ipotizzare l’intervento di una modifica della situazione valetudinaria rispetto alla valutazione peritale del SAM o di metterne in dubbio le conclusioni; la differente valutazione del curante in punto alla capacità lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a    scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è  manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni dell’ammi-nistrazione che si fondano, come detto, su una dettagliata e approfondita perizia.

                                         Di conseguenza, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va conferito pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti), che il  ricorrente sia da considerare abile nella misura dell’80% nelle attività svolte di tipografo e magazziniere, mentre che in attività leggere e variate e conformi alle regole di ergonomia per la schiena, egli va ritenuto pienamente abile.

                                         Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, come richiesto dal ricorrente senza tuttavia minimamente comprovare la possibile esistenza di una modifica delle sue condizioni (doc. VIII).

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                               2.7.   Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro incontestato), l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado di invalidità (cfr. consid. 2.3).

                                         Così, per il reddito da valido l’amministrazione, fondandosi sui dati statistici (vista la lunga assenza dal lavoro dell’assicura-to), utilizzati cioè i dati salariali evinti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativi ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), ha preso in considerazione un importo di fr. 62’414.--, conseguibili nel 2012 in un’attività semplice e ripetitiva (doc. AI 35). Tale dato - per altro non contestato - va confermato.

                                         In merito al calcolo del reddito ipotetico da invalido, conformemente alla giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata, l’amministrazione ha pure utilizzato i dati salariali evinti dalla tabella TA1 per un salario annuo lordo, aggiornato al 2012, sempre di fr. 62’414.-- in un’attività semplice e ripetitiva. L’amministrazione ha poi ridotto detto valore salariale riconoscendo una riduzione di reddito del 5% per la necessità di effettuare lavori leggeri e di ulteriori 10% per fattori sociali, quantificando un reddito da invalido di fr. 53’052.--.

                                         Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 62’414.-ed il reddito da invalido di fr. 53’052.-- ne è risultato un tasso d’invalidità non pensionabile del 15% (62’414 - 53’052 x 100 : 62’414), e, quindi, inferiore al grado minimo pensionabile del 40%, motivo per cui la decisione di diniego di prestazioni è corretta.

                                         Essendo quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa dell’80% nell’attività precedentemente svolta di tipografo o magazziniere o del 100% in attività adeguate con una corrispondente perdita di guadagno del 15%, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

                                         All’assicurato va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico del ricorrente, il quale tuttavia non lavora e beneficia di prestazioni dell’assistenza pubblica dal 2003 (doc. AI 10).

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.). Va da sé che in ambito di esenzione dalle spese necessarie il presupposto della necessità di un avvocato decade.

                                         Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag); Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).

                                         Nel caso in esame, l’assicurato si trova nel bisogno visto che, come da scritto 13 febbraio 2014 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al TCA, beneficia di prestazioni dell’assistenza pubblica dal 2003 (doc. AI 10).

                                         Ritenuto come il ricorso di primo acchito non appariva manifestatamente infondato, il ricorrente è per il momento eso-nerato dal pagamento delle spese processuali (STCA 32.2007.13 del 13 febbraio 2008), riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la sua situazione economica  dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   RI 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                   3.   Le spese di procedura, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente. Conformemente al consid. 2.8, esse sono per il momento assunte dallo Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

giudice Raffaele Guffi                                         avv. Francesca Cassina-Barzaghini

32.2014.181 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2015 32.2014.181 — Swissrulings