andata
Incarto n. 32.2013.73 FC/sc
Lugano 7 agosto 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 20 marzo 2013 emanata da
in relazione al caso:
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità PI 1 rappr. da: avv. RA 1,
PI 1
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1970, pizzaiolo, nel mese di luglio 2012 ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando di essere affetto da ernie discali (doc. AI 1). Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 20 marzo 2013, confermativa di un progetto del 10 gennaio 2013 (doc. AI 41 e 45), l’Ufficio AI ha accolto la domanda riconoscendo una rendita intera dal 1. gennaio 2013.
1.2. Avverso tale decisione la RI 1 insorge al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per nuovi accertamenti medici (I). La Cassa Pensione, fondandosi su due perizie del 3 e 4 aprile 2013 (doc. A2 e A3), contesta sostanzialmente la valutazione medica operata dall’amministrazione.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla scorta dell’allegato parere del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per espletare ulteriori accertamenti di natura medica ed economica.
Dal canto suo PI 1, dapprima personalmente (IV), e poi assistito dall’avv.ssa RA 1, ha chiesto di respingere il ricorso, sulla scorta di certificati dei curanti. Ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita (X, XV).
In data 15 maggio 2013 la Cassa Pensioni RI 1 ha in sostanza aderito alla proposta dell’Ufficio AI (IX) e con scritti del 31 maggio e 28 giugno 2013 ha dichiarato di non ritenere rilevante la documentazione prodotta dall’assicurato (XII e XVIII).
L’Ufficio AI, con prese di posizione del 6 e 27 giugno 2013, ha confermato la sua richiesta di rinvio atti (XIII, XVII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. Ciò è segnatamente il caso per assicuratori i quali, a seguito di una decisione amministrativa di un’altra assicurazione, hanno un obbligo di fornire prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12). Dispone al riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.”
Nel caso in esame, si tratta di stabilire se PI 1abbia diritto a percepire una rendita di invalidità dal 1. gennaio 2013, come stabilito dall’Ufficio AI con la decisione impugnata.
Di conseguenza, l’esito della presente vertenza avendo delle dirette ripercussioni sull’obbligo assicurativo della RI 1 (cfr. art. 23 LPP), quest’ultima è legittimata ad inoltrare il presente ricorso (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, op. cit., ad art. 59 N. 12, p. 589).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Sul tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.5. Nell’evenienza concreta, ricevuta la domanda di prestazioni, l’amministrazione ha richiamato gli atti dell’assicuratore malattia e ha interpellato il dr. __________, reumatologo, il quale non si è pronunciato sulla capacità lavorativa, ma, riferendosi ad un rapporto d’uscita relativo ad una degenza dell’assicurato presso la Clinica __________, dal 13 giugno al 5 luglio 2012, ha posto le diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica, sindrome da disadattamento e ipertensione arteriosa (doc. AI 10-4). Interpellato dall’Ufficio AI, il dr. __________, psichiatra curante, con certificato del 12 ottobre 2012 ha dichiarato che in ragione delle condizioni psichiatriche la frequenza di corsi di formazione era controindicata (doc. AI 29-1). Il medesimo psichiatra, in un rapporto all’Ufficio AI del 12 novembre 2012, poste le diagnosi di “Episodio depressivo di grado medio, e sindrome da attacchi da panico”, presenti da luglio 2012, oltre a lombosciatalgia con alterazioni a carico della colonna lombare (da gennaio 2012) ha concluso per un’inabilità totale da gennaio 2012, considerato come “attacchi di ansia parossistica, astenia, mancanza di controllo degli impulsi, facile irritabilità, disturbi della memoria, della concentrazione e dell’atten-zione” rendevano impossibile l’esecuzione di una prestazione lavorativa continuativa. Egli ha rilevato:
“Il paziente si presenta in generale curato nell'igiene e nell'abbigliamento, vestito in maniera molto informale, sempre accompagnato dalla moglie.
La mimica appare depressa, poco mobile, atteggiata ad ansia e sofferenza, i movimenti sono rallentati, assume pose antalgiche.
L'atteggiamento nel confronti dello psichiatra appare ambivalente, con dichiarazioni di fiducia e speranza di poter ricevere aiuto e momenti di irritazione in cui ritiene di non essere capito dall'interlocutore che svaluterebbe il suo malessere.
L'umore appare chiaramente depresso, l'affettività è coartata e non sempre appropriata.
Il linguaggio e abbastanza fluente, con una discreta padronanza della lingua italiana.
Non si evidenziano elementi deliranti con disturbi della percezione.
La forma del pensiero appare corretta. Il contenuto del pensiero è focalizzato su sentimenti di rabbia e temi depressivi. E' del tutto evidente che il paziente appare in uno stato di costante attivazione di una sensazione di pericolo, con il pervasivo timore di subire un danno grave ed irreversibile alla propria integrità. Come è noto, una condizione di paura costante comporta l'attivazione dei sistemi di difesa con la conseguente disarticolazione dei sistemi superiori di controllo, cosa che riduce le capacità cognitive superiori.
Il sensorio e le capacità cognitive appaiono relativamente conservate, tranne una riduzione delle capacità di attenzione, concentrazione e memoria a breve termine, riduzione legata allo stato di continua attivazione ansiosa e di paura.
Nelle condizioni attuali il paziente non appare in grado di utilizzare il pensiero astratto e quindi tali capacità non sono valutabili.
Il controllo de li impulsi è molto scarso.
Globalmente paziente appare attendibile.
Prognosi
La prognosi psicopatologica appare incerta. Seguo il paziente da tropo poco tempo per poter fare una valutazione prognostica. Sono pero presenti alcuni elementi sfavorevoli quali la scarsa rispondenza alle terapie farmacologiche e il lungo periodo trascorso senza terapie psichiatriche adeguate.
La prognosi lavorativa è anch'essa incerta. Appare centrale per l'eventuale ripresa del lavoro una corretta valutazione e terapia delle problematiche della colonna vertebrale.
Le problematiche depressive ed ansiose, allo stato attuale, influenzano in maniera decisamente negativa il decorso della lombosciatalgia ed appare piuttosto difficile discernere il ruolo della patologia somatica da quella psichica nella determinazione della attuale inabilità totale al lavoro.
Allo stato attuale, la patologia psichica influisce. negativamente sulla possibilità che il paziente possa seguire con profitto piani o progetti di integrazione o adattamento professionale. Credo che tali iniziative vadano rimandate. (…)"
(doc. AI 36/3-4)
Dal canto suo la dr.ssa __________, spec. in medicina fisica e riabilitativa, l’11 dicembre 2012, poste le diagnosi di Ernia discale e sindrome depressiva, ha concluso per una totale inabilità lavorativa quale pizzaiolo, dichiarando comunque che avrebbe potuto meglio esprimersi dopo effettuazione dell’intervento di asportazione dell’ernia discale (doc. AI 38-3).
Nel rapporto finale del 9 gennaio 2013 il medico SMR dr. __________, valutate le certificazioni agli atti, ha concluso per un’inabilità lavorativa totale dal 16 gennaio 2012, esponendo:
" (…)
Diagnosi principale con influsso sulla CL Codice infermità : 736 Danno funzionale : 91
Sindrome lombospondilogena cronica Presenza di ernia discale L3-L4 paramediana a sx Protrusione discale L4-L5 Spondioloartrosi L4-S1
Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL
Episodio depressivo di grado medio Sindrome da attacchi di panico
Diagnosi senza influsso sulla CL
Stato dopo infiltrazione periradicolare di S1 a sx, L4 a sx. Moderata insufficienza muscolare Ipertensione arteriosa Moderato deficit di Vit. D
(…)
Osservazioni conclusive
Dalle relazioni degli specialisti che hanno in cura l'A., in particolare da quella del Dr. __________ – psichiatra, si rileva che lo stato di salute dell'A. non è stabilizzato. Le problematiche depressive e ansiose influenzano negativamente il decorso della lombo sciatalgia. Manifesta attacchi di ansia parossistica, astenia, mancanza di controllo degli impulsi, irritabilità e disturbi della memoria, dell'attenzione e della concentrazione. Continua le sedute psicoterapeutiche di sostegno. Giustificata un'IL del 100% per qualsiasi attività. Si propone una rivalutazione dell'A. fra 12 mesi, previo aggiornamento degli atti medici, principalmente di quelli psichiatrici.
(…)" (doc. AI 40/1+3)
Con decisione del 20 marzo 2013, preceduta da un progetto del 10 gennaio 2013, l’ Ufficio AI ha riconosciuto un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 16 gennaio 2012 e, quindi, una rendita intera dal 1. gennaio 2013 (doc. AI 41).
2.6. Con il presente ricorso la Cassa pensioni dell’assicurato contesta le conclusioni dell’amministrazione, rimproverandole in sostanza di non aver valutato esaurientemente le condizioni di salute del richiedente. Produce due perizie, corredate da rapporti diagnostici riferiti ad esami radiologici e di laboratorio. Innanzitutto una perizia del 4 aprile 2013 della dr.ssa __________, neurochirurga, la quale, posta la diagnosi di “sindrome lombovertebrale (su stato dopo infiltrazione periradicolare S1 a destra e L4 a sinistra, stato dopo infiltrazione facettaria, disturbo di sensibilità arto inferiore sinistro senza rispetto dei dermatomi, tendenza all'aggravamento, osteocondrosi L3-S1, piccole ernie discali con lieve compressione L4 a sinistra e L5 a destra”, sulla base di una visita del paziente del 25 marzo 2013 e esami radiologici, ha ammesso una limitazione della capacità lavorativa del 20% unicamente per lavori molto pesanti (implicanti il sollevamento di pesi di 15-20 kg ripetutamente), mentre ha ritenuto un’abilità lavorativa completa in attività medio-leggere così come quale pizzaiolo o aiuto cucina. Ha affermato quanto segue:
" (…)
B Beurteilung
Seit dem Auftreten einer akuten Lumbalgie mit nachfolgender Ischialgie links am 16.01.12 konnte bei Herrn PI 1 mittels verschiedener konservativer Massnahmen wie Infiltrationen, Physiotherapie und Medikamente kein Schmerzrockgang erreicht werden.
Neurologisch ist kein sensomotorisches Defizit feststellbar, eine Aggravationstendenz hat die Untersuchung etwas erschwert. Für die neuroradiologisch beschriebenen Discushernien lassen sich neurologisch keine korrelierenden Befunde erheben
Radiologisch/neuroradiologisch kommen somit degenerative Veränderungen L3 bis S1 zur Darstellung mit kleinen Discushernien L3/4, L4/5 und L5/S1, welche keinesfalls einer chirurgischen Intervention bedürfen. Die Sensibilitätsstörung der linken unteren Extremität mit kranialer Begrenzung in Nabelhöhe ventral bzw. dorsal in der Lumbalregion Iässt keine radikuläre Zuordnung zu, das Reflexbild ist symmetrisch, die Kraft nicht nachweisbar gestört.
Radiologisch/neuroradiologisch festgestellte Befunde sind nur dann von Bedeutung, wenn sie von entsprechenden klinischen Befunden untermauert werden.
Die Arbeitsfähigkeit des Versicherten wird durch die degenerativen Veränderungen insofern beeinträchtigt, als körperlich sehr schwere Tätigkeiten mit Gewichte heben repetitiv von 20 kg oder mehr nicht verrichtet werden können. Eine leichte Tätigkeit wie die eines Pizzajolos jedoch sollte uneingeschränkt zumutbar sein.
(…)
15. Ist eine Verbesserung des Gesundheitszustandes festzustellen?
Zurzeit Iässt sich als Pizzajolo keine Arbeitsunfähigkeit feststellen.
Die degenerativen Veränderungen des lumbalen Wirbelsäulenabschnittes bewirken keine Einschränkung einer leichten Tätigkeit, wie der Versicherte seine Arbeit als Pizzojolo beschrieben hat." (doc. A3)
Produce inoltre una perizia del 3 aprile 2013 del dr. __________, psichiatra, resa dopo consulto del 25 marzo 2013, affermante:
" (…)
4. Diagnosen (gemäss ICD-10)
F45.4 - Anhaltende somatoforme Schmerzstörung seit Sommer 2012
F43.21 - Längere depressive Reaktion, in der Regel Ieichtgradig.
Beginn: Sommer 2012
(…)
Eine diagnostizierte anhaltende somatoforme Schmerzstörung begründet für sich allein noch keine Invalidität. Bestimmte Umstände, welche die Schmerzbewältigung intensiv und konstant behindern, können den Wiedereinstieg in den Arbeitsprozess unzumutbar machen, weil die versicherte Person in der gegebenen Situation nicht die nötigen Ressourcen hat, mit den Schmerzen umzugehen. Ob eine solche Ausnahmesituation vorliegt, welche dazu führt, eine Iangdauernde Beeinträchtigung der zumutbaren Arbeitsfähigkeit zu bejahen, bestimmt sich im Einzelfall anhand verschiedener Kriterien.
Bei der versicherten Person zeigt sich folgendes Bild:
Psychische Komorbidität: Es bestehen Verstimmungen, welche eng mit der anhaltenden somatoformen Schmerzstörung in Zusammenhang stehen. Es ist nämlich nicht einfach, ständig an Schmerzen zu leiden. Dieser Anteil an Verstimmungen ist bereits in der anhaltenden somatoformen Schmerzstörung enthalten. Es kann auf die ICD-10 verwiesen werden, wo derartige Zusammenhänge beschrieben werden. Neben der anhaltenden somatoformen Schmerzstörung besteht in Form der depressiven Reaktion eine psychische Komorbidität von in der Regel leichtem Ausmass.
Chronische körperliche Begleiterkrankung: Frau Dr. med. __________ stellt keine Befunde fest, welche den Versicherten in der früher ausgeübten Tätigkeit einschränken würden.
Soziale Integration: Die soziale Integration ist nicht verlorengegangen.
Prämorbide Persönlichkeitsstruktur: Die prämorbide Persönlichkeitsstruktur war nicht auffällig.
Schmerzverlauf: Die Schmerzkrankheit ist progredient und chronifiziert.
Damit treffen zwar mehrere der verlangten Kriterien zu, dies jedoch nicht in einem derartigen Ausmass, dass die Arbeitsfähigkeit zu mehr als 30% - 40% eingeschränkt ist. Diese Beurteilung stutzt sich auf die Tatsache, dass eine vorwiegend Ieichte depressive Reaktion vorhanden ist, dass aber phasenweise eine mittelgradige Depressivität entsteht. Die therapeutischen Massnahmen sind nicht genügend. Dies gilt insbesondere für die medikamentöse Behandlung. Die Prognose ist unklar. Es ist auf die krankheitsfremden Faktoren hinzuweisen. Eingliederungsmassnahmen können nicht empfohlen werden.
(…)
12. Kann die Arbeitsfähigkeit mit geeigneten Massnahmen in absehbarer Zeit
verbessert werden?
Eine genügende medikamentöse Behandlung wird die Arbeitsfähigkeit innert 2 Monaten auf 70-80% steigern.
13. In welchem Ausmass ist eine Tätigkeit als Gerant aus psychischer Sicht zumutbar?
Der Versicherte war nicht als Gerant tätig, sondern als Pizzaiolo.
14. Welche anderen Verweistätigkeiten wären Herrn PI 1 zumutbar?
Ähnliche Arbeiten wie vorher.
15. Ist eine Verbesserung des Gesundheitszustandes festzustellen?
Aus psychiatrischer Sicht ist ein gebesserter Gesundheitszustand festzustellen. Der Versicherte ist in der Regel nicht mittelgradig depressiv, wie dies u.a. im Juli/August 2012 der Fall gewesen war. (…)" (doc. A2)
Con riferimento a tali perizie, il dr. __________ e la psichiatra dr.ssa __________ del SMR hanno osservato in data 26 aprile 2013:
" (…)
Perizia neurochirurgia del 25.3.2013 (dr.ssa __________) con esecuzione di TAC lombare il 25.3.2013:
diagnosi: sindrome lombo vertebrale
- stato dopo infiltrazione periradicolare S1 a destra e L4 a sinistra
- stato dopo infiltrazione facettaria
- disturbo di sensibilità arto inferiore sinistro senza rispetto dei dermatomi - tendenza all'aggravamento
- osteocondrosi L3-S1
- piccole ernie discali con lieve compressione L4 a sinistra e L5 a destra
assenza di deficit sensomotorio oggettivabile
limiti funzionali: 20 kg, attività leggera come quella di pizzaiolo esigibile in misura completa.
Trattamento con gocce di morfina non indicata.
Perizia psichiatrica dr. __________ del 25.3.2013:
diagnosi: sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4
reazione depressiva prolungata F 43.21 prevalentemente di grado lieve
assenza di disturbo di panico generalizzato
vengono valutati i criteri di Förster:
- patologia psichiatrica prevalentemente di grado lieve
- patologia somatica non impedisce lo svolgimento dell'attività precedente
- integrazione sociale mantenuta
- decorso cronico del dolore
- personalità premorbosa non patologica
impedimento non maggiore del 30-40%
trattamento medicamentoso e psicoterapico non esaurito
tasso medicamentoso molto basso.
Valutazione:
in considerazione delle attuali valutazioni peritali che risultano dettagliate e coerenti si concorda con la valutazione d'una IL massima del 40% in attività abituale, CL presente al più tardi da 3.2013, la decisione UAI va quindi modificata.
Il precedente riconoscimento d'una IL del 100% si basa su una valutazione del caso non approfondita." (doc. V/bis)
Dal canto suo l’assicurato ha prodotto un certificato del 22 maggio 2013 del curante dr. __________, internista, del seguente tenore:
" Sulla base del fatto che il Signor PI 1 ha firmato una liberazione dal segreto professionale, Le riferisco in merito alla sua situazione clinica.
Mi occupo di questo paziente dal febbraio 2012 inizialmente per una importante lombalgia con ernia discale L3/L4. È stato seguito dal Dr. __________ (Reumatologo) e dalla Dr.ssa __________ Fisiatra. Per la presenza dell'ernia discale sono state fatte a due riprese delle infiltrazioni sotto TAC, peraltro senza alcun beneficio. Non è arrivato alcun vantaggio né dai trattamenti di tipo chiropratico né dalla terapia medicamentosa del dolore, per la quale si è arrivati alla somministrazione di gocce morfina, che il paziente assume tuttora.
Viene poi ricoverato presso la Clinica __________ (13.6.12-5.7.12) per dolori lombari (Dr. __________, Reumatologo) ma senza vantaggio.
In realtà già in clinica iniziano degli attacchi di panico che si sono ripetuti a più riprese successivamente anche una volta ritornato a casa. Si è quindi configurata una seconda diagnosi di una depressione con attacchi di panico, per i quali il Signor PI 1 è stato indirizzato ad uno psichiatra (Dr. __________).
Nonostante la psicoterapia e nonostante l'uso di psicofarmaci, (Saroten, Citalopram, Valdoxan, Valium Tranxilium Temesta, Olanzapine), non vi è stato alcun sostanziale miglioramento, anzi a seguito degli attacchi di panico, il Signor PI 1 ha sviluppato un progressivo ritiro sociale, non uscendo più nemmeno di casa se non accompagnato dalla moglie." (doc. X/1)
Sono stati versati agli atti anche due brevi certificati del dr. __________ e del dr. __________, attestanti l’idoneità del paziente ad effettuare vacanze in __________ (doc. XV/1 e 2).
Alla luce di quanto concluso dai medici SMR, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici ed economici e, quindi, determinare “con esattezza i periodi di inabilità lavorativa in attività adeguate allo stato salute, ed esperire in seguito i dovuti accertamenti economici”, ritenuto come dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, da considerare dettagliata e coerente, bisognava ritenere che il precedente riconoscimento d'una incapacità lavorativa del 100% “si basava su una valutazione del caso non approfondita” (V, XIII).
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).
2.8. Nella fattispecie, l’Ufficio AI, sulla base delle poche certificazioni mediche agli atti, segnatamente la documentazione richiamata dall’assicuratore malattia, e quanto attestato dai curanti dr. __________, dr. __________ e dr.ssa __________, ha ritenuto di dover riconoscere un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 16 gennaio 2012 a dipendenza della sindrome lombospondilogena cronica, un episodio depressivo di grado medio e una sindrome da attacchi di panico (doc. AI 40).
L’amministrazione si è basata essenzialmente sulle certificazioni acquisite agli atti e non ha proceduto ad alcun accertamento diretto, segnatamente di natura psichiatrica. In particolare non è stata allestita, per contro dell’amministrazione, alcuna perizia e l’Ufficio AI, attestata da parte dello psichiatra curante l’inesigibilità di provvedimenti reintegrativi, non ha nemmeno ritenuto indicato eseguire particolari accertamenti economici, a parte un colloquio di consulenza e l’allestimento di un piano di integrazione (doc. AI 23, 29). Non ci si può esimere dall’osservare che nel certificato del 12 ottobre 2012 il dr. __________ si è limitato a sconsigliare l’esecuzione di misure di integrazione senza tuttavia porre una diagnosi psichiatrica precisa (doc. AI 29-1).
Queste conclusioni sono contestate dalla Cassa pensioni dell’assicurato, la quale, riferendosi a due perizie fatte allestire da una neurochirurga e da uno psichiatra di fiducia, sostiene in sintesi l’infondatezza delle conclusioni tratte, affrettatamente, dall’Ufficio AI. Denuncia in particolare la necessità di poter disporre di chiare diagnosi in caso di disturbi psichici.
Ora, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 20 marzo 2013 (doc. A) - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione (DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici prodotti con il ricorso possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto si riferisce anche alla situazione valetudinaria antecedente all’emissione del provvedimento contestato.
Viste segnatamente le certificazioni del 3/4 aprile 2013 del dr. Heilinger e della dr.ssa __________ (doc. A/2 e A/3 e sopra consid. 2.6), appare in particolare verosimile che ancora prima dell’emissione del provvedimento contestato i problemi psico- fisici potenzialmente idonei a limitare la capacità lavorativa dell’assicurato non siano stati chiariti in modo soddisfacente. A prescindere infatti dal fatto che le conclusioni dell’am-ministrazione sono state tratte sulla base di certificazioni dei curanti poco dettagliate e motivate (doc. AI 10-4, 20, 29, 36, 38) nonché su un rapporto del medico SMR basato esclusivamente sugli atti all’inserto e non su una visita dell’as-sicurato, significativo appare anche che le certificazioni prodotte dalla Cassa ricorrente, fondate su una visita diretta dell’assicurato nonché su approfondimenti radiologici e di laboratorio, si discostino da quanto appurato dall’amminis-trazione prima della resa della decisione contestata sia con riferimento alle diagnosi rilevate sia per quanto attiene alle conseguenze sulla capacità lavorativa. Mentre infatti gli effetti sull’abilità lavorativa della patologia lombospondilogena (su ernie discali) appaiono fortemente relativizzate dalla dr.ssa __________ (per la quale l’assicurato sarebbe addirittura abile al lavoro nella sua professione di pizzaiolo così come in ogni altra attività lavorativa medio-leggera), la problematica depressiva ha, secondo il dr. __________, un effetto meno invalidante di quanto concluso dal dr. __________. In particolare il dr. __________, richiamata anche la presenza di “tendenze aggravanti”, ritiene la diagnosi posta dai curanti errata, sostenendo in particolare la non sussistenza di una diagnosi psichica indipendente, bensì esclusivamente di una leggera reazione depressiva di lunga durata, reattiva al disturbo somatoforme. Lo specialista solleva inoltre dubbi sulla terapia medicamentosa somministrata all’assicurato e sulla collaborazione da lui dimostrata.
A fronte di tali valutazioni sensibilmente differenti non solo dal punto di vista delle valutazioni sulla capacità lavorativa, ma anche delle diagnosi, la conclusione di completa inabilità lavorativa tratta dall’Ufficio AI appare quantomeno affrettata e non basata su accertamenti esaustivi e completi.
Ulteriori accertamenti al fine di valutare la reale entità e natura delle patologie di cui è portatore l’assicurato e delle conseguenti ripercussioni sulla sua capacità lavorativa appaiono dunque imprescindibili.
Si deve in altre parole presumere che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assi-curato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche.
Del resto, esaminate le certificazioni prodotte in sede ricorsuale, anche l’amministrazione, sentito il preavviso dei medici SMR (i quali hanno definito il riconoscimento di una incapacità lavorativa completa basata su “una valutazione del caso non approfondita”, doc. Vbis), nella risposta di causa del 26 aprile 2013 (V) ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti.
Questa Corte ritiene quindi imprescindibili ulteriori chiarimenti medici, segnatamente di natura psichiatrica, reumatologica e ortopedica/neurochirurgica (per quanto riferito alle problematiche alla schiena), mediante un aggiornamento peritale specialistico, ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti, con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (DTF 136 V 295, 125 V 195) sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362). Andrà opportunamente chiarita anche la questione dell’efficacia dei trattamenti terapeutici, segnatamente psichiatrici, finora messi in atto, posto come il dr. __________r abbia osservato come il trattamento medicamentoso e psicoterapico apparisse non esaurito e il tasso medicamentoso molto basso. In proposito non è superfluo sottolineare che l’osser-vanza di eventuali proposte terapeutiche intese a migliorare la situazione può di regola essere richiesta all’assicurato nell’ottica del rispetto dell’obbligo che gli incombe di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; con particolare riferimento a disturbi psichici cfr. anche DTF 134 V 189).
A torto dunque l’assicurato reputa sostanzialmente che le sue condizioni siano già sufficientemente chiarite mediante la documentazione agli atti. Per le suesposte ragioni e conformemente anche a quanto concluso dai medici SMR, questo Tribunale ritiene per contro imprescindibile che si proceda a nuovi accertamenti, la documentazione agli atti apparendo lacunosa. Né del resto permette di concludere altrimenti la certificazione del 22 maggio 2013 del dr. __________ prodotta in corso di causa dall’interessato (doc. A/5 e XV/bis; cfr. consid. 2.6). In effetti, la stessa, resa peraltro da un internista e quindi non specialista nelle materie che qui più interessano, costituisce sostanzialmente un resoconto dei problemi di salute avuti dall’assicurato nel corso degli anni, con rinvio ai medici specialisti curanti, ma in definitiva non solo non giunge ad una diagnosi precisa attuale, ma nemmeno si esprime con sufficiente chiarezza sul momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa, sull’evoluzione della stessa nel tempo e del resto neppure chiaramente sui motivi della certificata inabilità lavorativa.
Non è peraltro superfluo sottolineare che per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Infine, del tutto ininfluenti risultano le ulteriori allegazioni formulate dall’assicurato. In particolare non trova alcuna conferma negli atti l’allegazione per cui il consulto psichiatrico col dr. __________ sarebbe stato viziato da problemi di comprensione linguistica. In effetti, a prescindere dal fatto che il referto peritale non menziona alcun problema di comunicazione, limitandosi ad affermare che l’assicurato si esprimeva in perfetto italiano (doc. A/2 p. 5), una simile difficoltà non è mai stata precedentemente menzionata dall’interessato, nemmeno nelle osservazioni presentate personalmente in data 24 aprile 2013 (IV).
Infine, il fatto che l’assicurato sia stato inviato al dr. __________ dal suo medico curante, non modifica la circostanza che da allora (agosto 2012, doc. AI 36) lo specialista è poi divenuto suo psichiatra curante.
2.9. Nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto, si rileva lacunoso. Considerate le patologie di cui è portatore l’assicurato, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto un approfondimento pluridisciplinare (segnatamente psichiatrico, reumatologico, neurochirurgico) ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sulle condizioni dell’assicurato ed ad una valutazione globale della residua capacità lavorativa che tenga conto delle varie patologie di cui soffre, nell’originaria professione di pizzaiolo ed in attività adeguate, sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362).
In proposito deve in effetti essere ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. In effetti, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485). Nella STF I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ritenuto che una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo (STF I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, p. 43-45).
In concreto, vista la diagnosi di sindrome somatoforme posta dal dr. Heilinger, richiamata la dianzi richiamata giurisprudenza in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente (cfr. al consid. 2.4; DTF 132 V 65, 131 V 49, 130 V 352 e STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), un approccio pluridisciplinare appare in concreto particolarmente indicato.
Una volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante la resa di una nuova decisione, sull’even-tuale diritto alla rendita, se necessario mediante il consueto raffronto dei redditi, e questo nel rispetto dei principi legali e giurisprudenziali applicabili (cfr. in proposito il consid. 2.3).
2.10. L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. art. 3 cpv. 1 LAG, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza non presentava sin dall’inizio per l’assicurato probabilità di esito favorevole, probabilità che apparivano all’evidenza minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, la documentazione medica prodotta dal ricorrente e le osservazioni del medico SMR, unitamente ai (lacunosi) accertamenti esperiti dall’amminis-trazione prima della resa del provvedimento contestato, hanno permesso di determinare con la dovuta chiarezza la necessità di procedere ad accertamenti più approfonditi e l’assicurato, anche se patrocinato da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a validamente contraddire o a mettere in dubbio tali conclusioni, in particolare in relazione alla situazione medica.
In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione al gratuito patrocinio è respinta.
2.11. Per quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.8. e 2.9 e renda una nuova decisione.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata da PI 1 è respinta.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti