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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.01.2014 32.2013.63

15. Januar 2014·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,955 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Decisione incidentale dell'Ufficio AI di attribuzione di un mandato peritale (perizia pluridisciplinare). A giusta ragione l'amministrazione ha avviato la procedura di revisione (a tre anni dall'entrata in vigore della 6a revisione AI) e correttamente attribuito il mandato peritale

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2013.63   LG/sc

Lugano 15 gennaio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 aprile 2013 di

RI 1   

contro  

la decisione (incidentale) del 25 febbraio 2013 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1976, casalinga (50%) e salariata (50%), in data 17 giugno 1999 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le sequele dell’infortunio del 5 febbraio 1995 (doc. AI 2-1/5).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI del Canton Berna con decisione del 12 gennaio 2001 ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità dal 1° luglio 1999 al 31 agosto 1999 e una mezza rendita dal 1° settembre 1999 (doc. AI 31-1).

                               1.3.   La mezza rendita d’invalidità è stata confermata in sede di revisione con la decisione AI del Canton Berna del 22 giugno 2006 (doc. AI 72-1).

                               1.4.   Nell’ambito della procedura di revisione, avviata nel mese di luglio 2011 (doc. AI 94), l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha informato l’assicurata – in data 4 febbraio 2013 – della necessità di svolgere una valutazione medica pluridisciplinare (medicina interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia e ortopedia) presso il MEDAS a Berna (doc. AI 132-1).

                               1.5.   Con scritto del 18 febbraio 2013 il legale dell’assicurata, avv. __________, ha contestato in primis la necessità di procedere a una valutazione medica pluridisciplinare e in secondo luogo l’attribuzione al Medas di Berna dell’incarico peritale. Il legale ha contestato anche la qualifica di determinati periti (Dr.ssa __________ e Dr. __________) (doc. AI 134-1).

                               1.6.   L’Ufficio AI con la decisione incidentale del 25 febbraio 2013 ha attribuito al MEDAS di Berna l’incarico di effettuare una perizia medica pluridisciplinare (medicina interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia, ortopedia, reumatologia e neuropsicologia) con la seguente motivazione:

                                         “(…)

Egregio avv. __________,

con comunicazione del 4 febbraio 2013 lei é stato informato che per l'esame del diritto a prestazioni dell'assicurazione invalidità a favore della signora RI 1 si rendeva necessaria una perizia medica pluridisciplinare che sarebbe stata eseguita presso il centro MEDAS di Berna e che prevedeva i seguenti accertamenti:

Medicina Interna

Dr. __________

Neurologia

Dr. G__________

Psichiatria e Psicoterapia

Dr. __________

Ortopedia

Dr. ____________________

Con scritto del 18 febbraio 2013 lei ha indicato di non concordare con la necessità di procedere con una perizia presso il MEDAS di Berna.

In particolare chiede che - nel caso in cui l'Ufficio Al dovesse rimanere dell'idea di procedere mediante una perizia pluridisciplinare - la stessa venga effettuata presso il MEDAS __________, dove la signora RI 1r era già stata peritata nel settembre 2005.

Chiede inoltre di eseguire (anche) una valutazione reumatologica rispettivamente neuropsicologica.

Contesta poi il fatto che la perizia neurologica sia effettuata dal Dr. __________ e che la perizia psichiatrica sia prevista presso la Dr.ssa __________.

Infine, Lei fa notare allo scrivente Ufficio che l'assicurata non avrebbe ricevuto le domande che l'amministrazione intende porre ai periti.

Dopo aver esaminato le sue obiezioni possiamo esporre le seguenti considerazioni.

Per quel che riguarda il luogo di accertamento, nel caso concreto il MEDAS di Berna, giova ricordare che a seguito di una sentenza del Tribunale Federale che ha comportato una modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione invalidità, le perizie mediche pluridisciplinari devono essere attribuite dagli Uffici Al ai centri peritali secondo il principio della casualità (cfr. in tal senso l'art. 72bis cpv. 2 OAI; vedi pure DTF 137 V 210).

A tal proposito, in allegato le trasmettiamo per conoscenza il promemoria 4.15 "Perizie mediche pluridisciplinari" in lingua tedesca.

Per quanto riguarda la ricusa dei periti Dr. __________ e Dr.ssa __________, il dossier è stato sottoposto per competenza al Servizio medico regionale Al di Bellinzona. Quest'ultimo - mediante annotazione datata 20 febbraio 2013 afferma che la ricusa nei confronti dei due periti testè citati, dal punto di vista medico, non è assolutamente fondata in quanto il Dr. __________ dispone del titolo di specialità in neurologia, mentre la Dr.ssa Elze dispone del titolo __________ di specialista in psichiatria.

Come da lei richiesto, il medico SMR ritiene tuttavia giudizioso ampliare la valutazione peritale richiedendo pure una valutazione reumatologica e neuropsicologica.

Da ultimo, lo scrivente Ufficio precisa che la lista delle domande da sottoporre ai periti è (già) stata inviata all'assicurata il 14 giugno 2012 e che la stessa è stata posta a sua conoscenza il 3 ottobre 2012, giorno in cui le è stato inviato l'intero incarto Al.

Alla luce di quanto precede, l'Ufficio Al invita pertanto la signora RI 1 a volersi sottoporre agli accertamenti peritali predisposti e a presentarsi puntuale alle visite peritali in questione.” (doc. AI 138-1).

                               1.7.   Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. I), tradotto in lingua italiana in data 20 aprile 2013 (doc. III, IV), postulando l’annullamento della decisione del 25 febbraio 2013.

                                         In primo luogo l’assicurata ha contestato la revisione avviata dall’amministrazione essendo il quadro clinico cronico e tutti i provvedimenti terapeutici non hanno sortito effetto. Una revisione in questo caso sarebbe perciò da intendersi come una “seconda opinione” (doc. IV, pag. 2).

                                         Nell’eventualità che venga mantenuta la revisione l’assicurata ha chiesto che essa sia attribuita “alla MEDAS nella svizzera __________” (__________) in quanto “loro sono a conoscenza del caso avendo già partecipato in passato a due visite” (doc. IV, pag. 2).

                                         L’assicurata ha quindi lamentato di non conoscere i nominativi di tutti i periti e ha contestato nuovamente le qualifiche della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ (doc. I, pag. 3).

                                         Infine, RI 1 ha postulato l’esenzione dalle spese (doc. I, pag. 4).

                               1.8.   Nella risposta del 15 maggio 2013 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a pronunciarsi sul provvedimento con cui l’Ufficio AI ha ordinato all’assicurata di sottoporsi ad una perizia medica pluridisciplinare (medicina interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia, ortopedia, reumatologia e neuropsicologia) presso il MEDAS di Berna.

                               2.3.   Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

                                         Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

                                         Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

                               2.4.   In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha formulato nei confronti degli Uffici AI diversi considerazioni in merito alle perizie multidisciplinari. In particolare l’Alta Corte ha raccomandato la designazione in via aleatoria del mandato peritale (DTF 137 V 242 consid. 3.1), ciò che ha portato l’UFAS all’allestimento del sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. art. 72 bis OAI).

                                         In quella sentenza di principio sono stati potenziati i diritti di partecipazione degli interessati (DTF 137 V 258 consid. 3.4.2.9).

                                         Modificando la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, l’Alta Corte ha stabilito che in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di una perizia nella forma di una decisione incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V 321 consid. 6.1 con riferimento a 137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della giurisprudenza in DTF 132 V 93). Tale principio vale pure in ambito LAINF (DTF 138 V 323 consid. 6.1.4)

                                         Le decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, misure in ambito di accertamento non sono soggette a opposizione e sono direttamente impugnabili davanti al TCA (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n. 29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4 pag. 749; entrambi con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

                                         Nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7 l’Alta Corte ha inoltre stabilito che i giudizi cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo su ricorsi contro decisioni incidentali degli Uffici AI concernenti l’allestimento di perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale a meno che non siano in discussione motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280 consid. 4; in ambito LAINF vale lo stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).

                               2.5.   In caso di disaccordo tra le parti in merito all’allestimento di una perizia medica, l’Ufficio AI è tenuto a rendere una decisione incidentale suscettibile, a determinate condizioni, di essere impugnata al Tribunale delle assicurazioni. Allorquando va designato un centro peritale, la persona assicurata può far valere, oltre alla ricusa dei periti, obiezioni materiali contro l’allestimento della perizia in quanto tale, nel senso che si tratterebbe di un’inutile seconda opinione, oppure contro la natura e la portata della perizia (ad esempio riguardo alla scelta delle discipline mediche) o contro determinati periti designati (per esempio per quanto attiene la loro competenza specialistica) (DTF 138 V 275 consid. 1.1 con riferimenti).

                               2.6.   Nel caso in esame, RI 1 ha contestato in primo luogo la necessità di svolgere una perizia medica pluridisciplinare avendo l’ultima revisione accertato uno stato di salute cronico. Questa ulteriore valutazione costituirebbe dunque - a suo dire – un’inutile seconda opinione (doc. I).

                                         Tale argomentazione che non può essere condivisa da questo Tribunale per i motivi qui sotto esposti.

                            2.6.1.   Come rettamente evidenziato dall’Ufficio AI la 6a revisione dell’AI, primo pacchetto di misure entrato in vigore in 1° gennaio 2012, prevede al punto a. cpv. 1 che “Le rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata sono riesaminate entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica. Se le condizioni di cui all'articolo 7 LPGA non sono soddisfatte, la rendita è ridotta o soppressa, anche qualora le condizioni di cui all'articolo 17 capoverso 1 LPGA non siano adempiute”.

                                                                                 Secondo il cpv. 4:  “il capoverso 1 non si applica a coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica hanno compiuto 55 anni o che al momento in cui è avviata la procedura di riesame percepiscono una rendita dell'assicurazione per l'invalidità da oltre 15 anni.”.

                                         Nel caso concreto a RI 1 è stato attribuito un quarto di rendita d’invalidità dal 1° luglio 1999 al 31 agosto 1999 e una mezza rendita dal 1° settembre 1999 sulla base della valutazione medica del MEDAS di __________ che aveva diagnosticato un trauma da decelerazione con colpo di frusta a seguito dell’incidente d’auto del 1995 (doc. AI 58-11). Vedi anche l’annotazione della Dr.ssa __________ in data 16 ottobre 2012 (doc. AI 112-1).

                                         Ora, il colpo di frusta rientra nella categoria dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.

                                         Il Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.

                                         In tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

                                         Ne consegue che, a giusta ragione, l’Ufficio AI ha avviato la procedura di revisione nel mese di luglio 2011, ovvero entro tre anni dall’entrata in vigore della 6a revisione dell’AI (1° gennaio 2012), non essendo peraltro adempiute le eccezioni del cpv. 4 del punto a.

                            2.6.2.   La ricorrente in via subordinata ha quindi postulato che qualora la revisione venga mantenuta che la valutazione medica sia attribuita “alla MEDAS nella __________” (__________) in quanto “loro sono a conoscenza del caso avendo già partecipato in passato a due visite” (doc. IV).

                                         Nella già citata sentenza pubblicata in DTF 137 V 210 il TF ha, in particolare, raccomandato la designazione in via aleatoria (“Zufallsprinzip”) del mandato peritale:

“(…)

 3.1.1 Soweit Administrativgutachten auch im Beschwerdeverfahren verwendet werden, indiziert die rechtliche Annäherung des für (gerichtliche) Gutachter geltenden Unabhängigkeitserfordernisses an dasjenige von Richtern (oben E. 2.1.3) eine auf dem Zufallsprinzip, somit auf einer abstrakt formulierten Regelung beruhende vorbestimmte Zuweisung der Aufträge (Art. 29 Abs. 1 BV; LEUZINGER-NAEF, a.a.O., S. 428).

                                         L’Alta Corte nella sentenza 9C_801/2012 del 28 ottobre 2013 ha quindi precisato:

                                         “(…)

4.1. Afin d'assurer une procédure administrative et de recours équitable, l'ATF 137 V 210 a dégagé à son considérant 3 un certain nombre de principes (droits de participation; droit à une décision incidente sujette à recours; droit à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire) et de recommandations ayant pour but de définir un standard uniforme en matière de mise en oeuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire auprès d'un COMAI. A l'invitation du Tribunal fédéral, l'OFAS a également mis en place à la suite de cet arrêt une plate-forme (Suisse MED@P) destinée aux offices AI pour l'attribution sur une base aléatoire des mandats d'expertise médicale pluridisciplinaire (art. 72bis RAI). La jurisprudence a précisé par la suite que ces principes et recommandations, à l'exception de l'attribution du mandat sur une base aléatoire, étaient également applicables par analogie aux expertises mono- et bidisciplinaires (ATF 139 V 349 consid. 5.4 p. 357) et s'appliquaient aux autres branches des assurances sociales concernées par cette problématique (voir ATF 138 V 318 consid. 6.1 p. 321).

                                         Dalla documentazione agli atti emerge che il mandato peritale è stato correttamente attribuito dall’amministrazione al MEDAS di Berna secondo i criteri stabiliti dal Tribunale federale (doc. AI 127-1).

                                         Visto quanto sopra, le argomentazioni dell’assicurata di un’attribuzione del mandato peritale a MEDAS di __________ “essendo loro a conoscenza del caso” non meritano accoglimento.

                            2.6.3.   Per quanto concerne infine la critica relativa alle qualifiche della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ (doc. I, pag. 3), anche su questo punto il ricorso non merita accoglimento.

                                         Nelle annotazioni del 20 febbraio 2013 il Dr. __________ ha difeso la scelta dei due periti che dispongono dei titoli di specialità in neurologia (Dr. __________) e in psichiatrica (Dr.ssa __________) (doc. AI 135-1).

                                         Infine, le date dei consulti peritali e i nomi dei periti reumatologico e neuropsicologico, richiesti da RI 1, verranno comunicati successivamente dall’amministrazione e potranno, se del caso, essere oggetto di contestazione da parte dell’assicurata.

                                         La decisione (incidentale) del 25 febbraio 2013 va dunque confermata.

                               2.7.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata.

                               2.8.   L’insorgente, nel proprio ricorso, ha postulato l’esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (doc. IV).

                                         Sollecitata da questo Tribunale, in data 18 novembre 2013 (doc. IX) e in data 17 dicembre 2013 (doc. X), a trasmettere il relativo certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, l’assicurata non ha tuttavia mai prodotto questo documento.

                                         Ne discende che la domanda di esonero dal pagamento di tasse e spese processuali è da ritenersi priva d’oggetto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto .

                                   2.   L'istanza tendente all’esonero dalle spese di giustizia è priva d’oggetto.    

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti

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