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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.10.2013 32.2013.15

23. Oktober 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,468 Wörter·~22 min·4

Zusammenfassung

L'UAI avrebbe dovuto stabilire se l'A. aveva effettivamente ricevuto la decisione di restituzione e la sua motivazione.L'UAI non ha proceduto in questo senso limitandosi a precisare che l'A. non ha mai censurato la ricezione della motivazione. Buona fede A. realizzata.Rinvio x esame grave difficoltà

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2013.15   LG/sc

Lugano 23 ottobre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2013 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione del 8 gennaio 2013 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1973, è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° febbraio 2001 sino al 31 dicembre 2002 e di una mezza rendita dal 1° gennaio 2003 al 31 ottobre 2003 (cfr. decisioni del 14 giugno 2004, cresciute incontestate in giudicato, doc. AI 29-1, 30-1, 34-1, 35-1).

                               1.2.   L’Ufficio AI, con decisione del 7 ottobre 2011, ha emesso un ordine di restituzione per prestazioni indebitamente percepite nel periodo dal 1° novembre 2003, poi corretto dal 1° ottobre 2004 visto l’art. 25 cpv. 2 LPGA, al 31 agosto 2011, per un importo di fr. 59'245.-- (doc. AI 38-1).

                                         L’amministrazione aveva infatti erroneamente versato le prestazioni all’assicurato anche dopo il 31 ottobre 2003 fino al mese di agosto 2011 (doc. AI 38-1).

                               1.3.   Avverso questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento dell’ordine di restituzione (doc. AI 39-3).

                               1.4.   In risposta l’Ufficio AI ha riconosciuto, in parziale accoglimento del ricorso, di dover chiedere la restituzione delle prestazioni unicamente dal mese di ottobre 2006 ad agosto 2011, giusta l’art. 25 cpv. 2 LPGA, per un importo di fr. 42'697.-- (doc. AI 43-1).

                               1.5.   Il TCA, con sentenza del 14 giugno 2012 (inc. 32.2011.285), ha accolto parzialmente il ricorso e confermato il diritto dell’amministrazione alla restituzione delle prestazioni indebitamente percepite limitatamente ai cinque anni direttamente precedenti la decisione di restituzione, ovvero dal mese di ottobre 2006 al mese di agosto 2011, per un importo così composto:

dal 1.10.2006 al 31.12.2006  mesi 3   a fr. 691.--         fr.   2'073.-dal 1.01.2007 al 31.12.2008  mesi 24 a fr. 711.--         fr. 17’064.-dal 1.01.2009 al 31.12.2010  mesi 24 a fr. 733.--         fr. 17’592.-dal 1.01.2011 al 31.08.2011  mesi 08 a fr. 746.--         fr.   5'968.-totale                                                                             fr. 42’697.--

                                                                                                                                --------------

                                         Nella sentenza del 14 giugno 2012 il TCA ha quindi trasmesso gli atti all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la decisione, si potesse esprimere sulla domanda di condono.

                               1.6.   Con la decisione dell’8 gennaio 2013 l’Ufficio AI ha respinto la  domanda di condono inoltrata dall’assicurato il 4 novembre 2011, tramite lo studio legale RA 1, __________ (cfr. doc. AI 39-3), con la seguente motivazione:

"  (…)

Innanzitutto, a proposito della buona fede, la stessa non è riconosciuta quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando rendite e assegni per grandi invalidi a torto. Secondo giurisprudenza il solo fatto che l'assicurato ignorasse, al momento del loro incasso, di non avere diritto alle prestazioni ottenute non è sufficiente per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione inderogabile per ottenere il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che hanno portato all'obbligo di restituire sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.

Nella fattispecie, con decisioni del 14 giugno 2004 è stato riconosciuto il versamento di una rendita intera (grado 100%) dal 1° febbraio 2001 al 31 dicembre 2002 e di una mezza rendita (grado 50%) dal 1°gennaio 2003 senza limitazione temporale, benché la motivazione della decisione (parte 2 della decisione) indicasse chiaramente che il diritto alla mezza rendita sussisteva solo fino al 31 ottobre 2003.

Puntualmente il TCA, aderendo, come già precisato, a quanto proposto al proposito dalla Cassa con la risposta di causa, ha limitato la restituzione al periodo 1° ottobre 2006 - 31 agosto 2011 per intervenuta prescrizione (art. 25 cpv. 2 LPGA).

Ora, con scritto 4 novembre 2011 lei sostiene che la restituzione non debba comunque essere chiesta asserendo di essere stato "palesemente" in buona fede ed affermando la legittimità, sulla base delle sopraccitate decisioni 14 giugno 2004, anche durante il periodo oggetto della restituzione del suo diritto alla prestazione AI, "ritenuta l'assenza di un termine al diritto alla stessa".

Nel presente caso, il condono non può essere concesso, poiché il requisito precipuo della buona fede, non è in realtà soddisfatto (in sospeso può rimanere peraltro la questione a sapere se con la restituzione verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà).

In particolare è opportuno rimarcare che lei avrebbe potuto immediatamente rendersi conto, leggendo per intero la decisione e quindi anche l'allegato "Parte 2 (Attribuzione di una rendita d'invalidità)" di cui è parte integrante - e che pur avendo dichiarato di "non ricordare di aver ricevuto", non ha giustamente negato di aver ottenuto -, dell'inesattezza dell'indicazione sulla prima pagina della decisione. Il non aver prestato quel minimo di diligenza richiesto in questi frangenti, in particolare pur avendo chiesto e ottenuto, seppure

in via limitata, delle prestazioni AI, è quantomeno una grave negligenza tale da escludere la buona fede.

Inoltre, il citato condono non può in alcun modo creare delle aspettative protette dalla buona fede. La giurisprudenza ha, infatti, in particolare già chiarito che il destinatario di una decisione non può prevalersi di un'omissione, di un'ambiguità o di un errore manifesto, facilmente rilevabile usando la diligenza richiesta dalla circostanze (DTF 117 la 297).

Mancando dunque la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, vale a dire la buona fede, non è necessario, come visto, esaminare quella della grave difficoltà.” (doc. AI 56-1+2+3)

                               1.7.   Contro questa decisione l’insorgente ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’annullamento della decisione dell’8 gennaio 2013 e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per una nuova decisione relativa al condono e in via subordinta l’accoglimento del condono (doc. I).

                                         Il ricorrente ha contestato la decisione dell’amministrazione, la quale ha stabilito – secondo il legale di RI 1 – in maniera arbitraria e senza alcun atto istruttorio l’assenza del requisito della buona fede. L’amministrazione non ha infatti dato seguito a quanto indicato dal TCA, nella sentenza del 14 giugno 2012, in merito all’effettiva ricezione da parte di RI 1 della decisione del 14 giugno 2004 unitamente alla motivazione (doc. I).

                               1.8.   In risposta, l’UAI si è riconfermato nelle proprie argomentazioni rilevando in buona sostanza che l’assicurato ha di fatto riconosciuto di aver ricevuto la decisione e secondariamente se egli avesse prestato un minimo di diligenza si sarebbe reso conto dell’errore tra l’indicazione presente sulla prima pagina della decisione e la sua motivazione (doc. IV).

                               1.9.   Con lo scritto del 22 febbraio 2013 il patrocinatore di RI 1 si è riconfermato nelle proprie conclusioni sottolineando che “l’unica questione che va determinata è la ricezione o meno” della decisione (doc. VI).

                                         Lo scritto del 25 febbraio 2013 (doc. VI) è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. VII).

                                         in diritto

                               2.1.   Per costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.

                                         Analogo vincolo sussiste pure nei confronti dell’amministrazione, a seguito di una sentenza di rinvio da parte dell’autorità di ricorso (cfr. STF 9C_203/2011 del 22 novembre 2011 consid. 4.2 e riferimenti, pubblicata in SVR 6/2012 IV Nr. 29).

                                         Se il Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).

                                         In particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF 8C_775/2010 del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

                                         Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’UAI abbia a ragione o meno negato all’assicurato il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 42'697.-- percepita indebitamente da RI 1, a titolo di prestazioni di invalidità nel periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 agosto 2011.

                               2.3.   L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

                               2.4.   La giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).

                                         L'art. 4 OPGA regola il condono.

                                         Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

                                         Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

                                         Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                         Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

                                         L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"  1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

    1.  quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,

    2.  quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4 Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

                                         Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

                                         -     l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         -     la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

                                         Quindi, qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

                               2.5.   Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto 1993 nella causa I., p. 3).

                               2.6.   Nel caso in esame occorre in primo luogo evidenziare che sulla prima pagina delle due decisioni datate 14 giugno 2004 figura che l’assicurato ha diritto a prestazioni mensili (rendita di grado 100%) dal 1° febbraio 2001 sino al 31 dicembre 2002 per un importo di fr. 1'325.-- (decisione del 14 giugno 2004, doc. AI 35-1) e prestazioni mensili (rendita di grado 50%) dal 1° gennaio 2003 per un importo di fr. 679.-- (doc. AI 34-1).

                                         In questa seconda decisione l’Ufficio AI ha indicato che l’effetto del provvedimento è a partire dal 1° gennaio 2003 senza ulteriori indicazioni sul termine delle prestazioni (cfr. doc. AI 34-1).

                                         Solo nella motivazione, che secondo l’amministrazione era allegata alla decisione, viene precisato che:

"  (…)

dal 01.02.2001, ossia trascorso l’anno d’attesa dall’insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett.b LAI), sino al 31.12.2002 (per 3 mesi dall’avvenuto miglioramento – art. 88a cpv. 1 OAI) lei ha diritto alla rendita intera AI; successivamente, dal 01.01.2003 sino al 31.10.2003 (cioè per 3 mesi dalla data della visita di chiusura effettuata dalla __________), lei ha diritto alla mezza rendita d’invalidità” (doc. AI 29-2).

                                         Con la decisione del 7 ottobre 2011 l’UAI, ha quindi emesso un ordine di restituzione per prestazioni indebitamente percepite nel periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 agosto 2011 per un importo di fr. 59'245.-- (doc. AI 38-1).

                                         L’amministrazione ha poi corretto la richiesta di restituzione limitandola ai cinque anni precedenti la decisione di restituzione, ovvero dal mese di ottobre 2006 al mese di agosto 2011, per un importo di fr. 42’697.-- (doc. AI 44-2).

                                         Tale importo è stato confermato da questa Corte con sentenza del 14 giugno 2012 (inc. 32.2011.285).

                               2.7.   Con la decisione contestata l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono per difetto del presupposto della buona fede. Secondo l’amministrazione l’assicurato “avrebbe potuto immediatamente rendersi conto, leggendo per intero la decisione e quindi anche l’allegato “Parte 2 (Attribuzione di una rendita d’invalidità)” di cui è parte integrante – e che pur avendo dichiarato di “non ricordare di aver ricevuto”, non ha giustamente negato di aver ottenuto -, dell’inesattezza dell’indicazione sulla prima pagina della decisione” (doc. AI 56-2).

                                         L’UAI ha quindi concluso che non avendo il ricorrente prestato quel minimo di diligenza richiesto in questi frangenti, pur avendo chiesto e ottenuto delle prestazioni AI, vi è una negligenza a lui imputabile tale da escluderne la buona fede (doc. AI 56-2/3).

                                         L’insorgente, da parte sua, ha contestato in primis di aver ricevuto la motivazione della decisione e in secondo luogo l’agire dell’amministrazione che non ha dato seguito alle indicazioni del TCA stabilendo se l’assicurato ha effettivamente ricevuto la decisione unitamente alla motivazione (doc. I).

                               2.8.   In una sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 il Tribunale federale ha ricordato quanto segue a proposito della notifica di una decisione:

"  (…)

5.3 La comunicazione di una decisione è un atto ricettizio unilaterale e in quanto tale esplica i propri effetti soltanto col e dal momento della sua notifica regolare, indipendentemente dal fatto che il destinatario prenda conoscenza del contenuto (DTF 119 V 89 consid. 4c pag. 95 con riferimenti). La prova della notifica come pure del suo momento incombe secondo giurisprudenza all'autorità che vi procede, la quale sopporta il relativo onere della prova (DTF 124 V 400 consid. 2a pag. 402; 117 V 261 consid. 3b pag. 264 con riferimenti). Le circostanze rilevanti per la notifica di decisioni amministrative devono essere stabilite con il grado della verosimiglianza preponderante (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). Tuttavia ciò presuppone di regola l'intimazione della decisione per atto raccomandato poiché, per giurisprudenza, l'amministrazione non è in grado di fornire la prova della verosimiglianza necessaria per la notifica della decisione accennando semplicemente all'ordinario svolgimento dei suoi compiti (RCC 1984 pag. 127 consid. 1). Se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario. La prova della notifica di un atto può però risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali lo scambio di corrispondenza o la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46; cfr. pure DTF 136 V 295 consid. 5.9 pag. 309). Tuttavia, la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente a dimostrare che tale scritto sia stato effettivamente spedito e ricevuto (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). In effetti, capita talvolta che una lettera vada smarrita (DTF 106 II 173 seg.). Inoltre, non si possono escludere errori da parte del mittente della comunicazione (sentenza 2A.500/1996 del 28 febbraio 1997 consid. 4b).

                               2.9.   Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non condivide le argomentazioni dell’amministrazione, la quale fonda il proprio provvedimento sul presupposto che RI 1 ha ricevuto la decisione unitamente alla motivazione e non si è reso conto dell’inesattezza dell’indicazione sulla prima pagina della decisione (doc. AI 56-2).

                                         Questa Corte aveva chiaramente indicato nella sentenza del 14 giugno 2012 (inc. 32.2011.285) che ai fini dell’esame della buona fede era necessario stabilire se l’assicurato avesse effettivamente ricevuto la decisione unitamente alla motivazione (sentenza 14 giugno 2012, pag. 18).

                                         Considerato che la spedizione con la posta normale, come nella fattispecie, non consente di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario, la prova della notifica di un atto può però risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali lo scambio di corrispondenza o la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. consid. 2.8.).

                                         L’Ufficio AI non ha proceduto a questo esame limitandosi a precisare - in sede di risposta - che l’insorgente non ha mai censurato la ricezione della motivazione, bensì ha soltanto dichiarato di non ricordare di averla ricevuta. In secondo luogo l’amministrazione ha asserito che non si può pretendere, né immaginare di poter dimostrare l’avvenuta trasmissione anche delle motivazioni allegate alla decisione (doc. IV, pag. 2).

                                         Argomentazioni che non possono essere accolte da questo Tribunale.

                                         Dalla documentazione agli atti, in particolare dal ricorso del 4 novembre 2011 (doc. AI 39-3), emerge piuttosto una mancata ricezione da parte dell’assicurato della motivazione allegata alla decisione del 14 giugno 2004. Egli ha infatti affermato di non ricordare di averla ricevuta e “…di non averla trovata nelle sue carte” (doc. AI 39-5).

                                         Affermazioni che sono piuttosto da interpretare come una mancata ricezione del documento in questione.

                                         Su questo punto, nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 l’Alta Corte ha rammentato che sebbene appaia poco probabile – ma non impossibile – secondo l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita che due successive decisioni correttamente indirizzate non giungano a destinazione, questo non basta per mettere in dubbio le dichiarazioni del ricorrente, la cui buona fede è presunta e ammettere che l’autorità amministrativa abbia fornito la prova necessaria circa la notifica degli invii.

                                         Come visto (cfr. consid. 2.9.) la prova della notifica di un atto può anche risultare da altri indizi o dall’insieme delle circostanze.

                                         Anche in questo caso però dalla documentazione agli atti emerge la sostanziale buona fede di RI 1.

                                         In primis se il ricorrente avesse effettivamente ricevuto le motivazioni della decisione del 14 giugno 2004, che limitavano la durata delle prestazioni erogate al 31 ottobre 2003, verosimilmente egli avrebbe interposto ricorso come indicato dal suo legale (cfr. doc. AI 39-5).

                                         Ciò che nella fattispecie non è avvenuto.

                                         In secondo luogo, la decisione del 14 giugno 2004, oltre a non prevedere alcuna limitazione temporale per la mezza rendita dal 1° gennaio 2003, nel suo conteggio sul retro qualifica la compensazione con quanto versato alla __________ sino al 31 maggio 2004, ciò che lascia presupporre un versamento delle prestazioni oltre il 31 ottobre 2003 (doc. AI 34-2).

                                         Inoltre, nello scritto del 16 aprile 2004 la Cassa aveva già informato RI 1 che l’Ufficio AI lo aveva riconosciuto invalido nella misura del 50% a partire dal 1° gennaio 2003, anche in questo caso senza nessun termine temporale (doc. AI 39-36).

                                         A corroborare queste indicazioni vi è poi la circostanza che RI 1 ha sempre percepito le prestazioni, con i relativi adeguamenti nel 2005 e 2007 (doc. AI 39-41, 39-42) sino alla ricezione della decisione di restituzione del 7 ottobre 2011. E nel novembre del 2005 egli ha persino comunicato all’Ufficio AI le nuove coordinate di versamento della rendita mensile (doc. AI 39-43).

Visto tutto quanto sopra, questa Corte ritiene che il presupposto della buona fede sia realizzato nella fattispecie.

                                         Tuttavia, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i presupposti della buona fede e delle gravi difficoltà economiche dell’assicurato nel caso di una restituzione (DTF 122 V 140 consid. 3b).

                                         Quindi, se una sola delle due condizioni appena elencate non è adempiuta il condono non può essere concesso.

                                         Di conseguenza, resta soltanto da esaminare l'altra condizione cumulativa delle gravi difficoltà.

L’amministrazione non ha affrontato la questione avendo escluso il criterio della buona fede (doc. AI 56-3), mentre il legale del ricorrente non ha sostanziato le difficoltà economiche nelle quali RI 1 si troverebbe in caso di restituzione dell’importo richiesto.

                                         Stando così le cose, il ricorso deve essere accolto, mentre la decisione che rifiuta il condono va annullata, con conseguente rinvio degli atti all’UAI per dar seguito ai suoi incombenti.

                             2.10.   Visto l’esito favorevole del ricorso, l’assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1'800.-- di ripetibili.

                             2.11.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione 8 gennaio 2013 è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per l’esame del requisito della grave difficoltà.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’UAI verserà all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

32.2013.15 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.10.2013 32.2013.15 — Swissrulings