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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.10.2013 32.2013.14

9. Oktober 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,847 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

L'UAI ha rettamente attribuito all'assicurato una rendita intera limitatamente al periodo compreso fra il 1° settembre 2010 e il 30 novembre 2011. L'amministrazione ha fatto riferimento alla decisione dell'assicuratore infortuni per sopprimere la rendita

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2013.14   LG/sc

Lugano 9 ottobre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2013 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione del 30 novembre 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1966, da ultimo attivo quale muratore, in data 22 gennaio 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le sequele dell’infortunio del 22 settembre 2009 (politrauma da incidente stradale) (doc. AI 2-1).

                               1.2.   Con la comunicazione del 28 novembre 2011 l’Ufficio AI ha informato l’assicurato di assumere i costi di un accertamento professionale dal 1° dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 presso la __________ di __________ (doc. AI 49-1).

                               1.3.   Con la decisione del 13 gennaio 2012 l’Ufficio AI – per il tramite della Cassa __________ – ha fissato l’importo dell’indennità giornaliera spettante a RI 1 per il periodo dell’accertamento professionale (doc. AI 51-1).

                               1.4.   Contro questa decisione l’assicurato, a quel momento patrocinato dall’avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando, per il periodo di orientamento, delle indennità giornaliere corrispondenti almeno a quelle percepite dall’assicurazione infortuni (doc. AI 56-3).

                               1.5.   Nella risposta del 20 marzo 2012 l’UAI ha spiegato al patrocinatore dell’assicurato le ragioni per le quali l’importo dell’indennità giornaliera riconosciuto dall’UAI diverge da quello versato dall’assicuratore infortuni (doc. AI 63-2).

                               1.6.   Con scritto del 16 aprile 2012 l’avv. __________ ha ritirato il ricorso (doc. AI 65-2).

                               1.7.   Con decreto del 6 giugno 2012 (inc.32.2012.54) il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha stralciato la causa dai ruoli (doc. AI 68-1).

                               1.8.   Con la decisione formale del 2 luglio 2012 l’__________ ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 28% e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 28% (doc. AI 80-2).

                               1.9.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con la decisione del 30 novembre 2012 (doc. AI 86-1), preavvisata con progetto del 23 agosto 2012 (doc. AI 82-1) ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° settembre 2010 e il 30 novembre 2011.

                             1.10.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per una più approfondita valutazione (doc. I).

                                         Il ricorrente ha contestato, sulla base delle certificazioni del medico curante Dr. __________ e della Clinica __________ di __________, la decisione dell’Ufficio AI che ritiene l’assicurato abile al lavoro dal 1° dicembre 2011 (doc. I).

                             1.11.   In risposta l’UAI, sulla base della valutazione medica del Dr. __________, svolta in ambito di assicurazione infortuni, valutata anche dal Servizio Medico Regionale (SMR), si è riconfermato nel proprio provvedimento.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che 

                                         una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

                                         Alle stesse conclusioni è arrivato il TF in una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 nella quale l’Alta Corte ha ritenuto che il perito amministrativo non aveva documentato con il grado della verosimiglianza preponderante il miglioramento del disturbo depressivo ed ha rinviato gli atti al TCA al fine di allestire una perizia giudiziaria.

                               2.5.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

                                         Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.6.   Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

                                         Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

                                         Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

                               2.7.   L’assicuratore infortuni, con lo scritto del 3 ottobre 2011, ha sospeso le prestazioni a titolo di spese di cura e d’indennità giornaliera a partire dal 1° dicembre 2011, ritenendo l’assicurato, a partire da tale data, abile al lavoro nella misura massima possibile (doc. AI 41-1).

                                         Con la decisione formale del 2 luglio 2012 l’__________ ha quindi riconosciuto a RI 1 il diritto a una rendita d’invalidità del 28% a far tempo dal 1° febbraio 2012 (doc. AI 80-2).

                                         L’Ufficio AI, nella decisione del 30 novembre 2012, ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità dal 1° settembre 2010 (trascorso l’anno d’attesa, ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 novembre 2011 sulla base della valutazione medica svolta dal Dr. __________ in ambito di assicurazione infortuni.

                                         L’Ufficio AI ha quindi soppresso la rendita spettante all’assicurato facendo riferimento alla decisione dell’assicuratore infortuni del 2 luglio 2012 che ha attribuito all'assicurato una rendita con un grado del 28%. Essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita d’invalidità si estingue (doc. AI 86-1).

                                         Da quanto precede si deduce che l’amministrazione ha fatto proprio il grado di invalidità stabilito dall’assicuratore contro gli infortuni.

                               2.8.   La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

                                         Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

                                         In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).

                                         In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

                                         Il TFA ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

                                         Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

                                         La recente giurisprudenza federale ha ancora stabilito che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).

                               2.9.   Tema del contendere è dunque la soppressione, con effetto dal 1° dicembre 2011, della rendita intera di invalidità erogata a RI 1.

                                         Nella valutazione medica di chiusura del 24 febbraio 2011 (data del rapporto 28 marzo 2011) il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, dopo aver riassunto gli atti, le dichiarazioni dell’assicurato e lo stato locale, ha posto la seguente diagnosi:

"  (…)

-          Sindrome algica emibacino e anca destra.

-          Plessopatia lombo-sacrale destra tipo assonale con maggior coinvolgimento della parte peroneale del nervo sciatico destro.

-          Lombalgia cronica.

-          Trauma da schiacciamento del cingolo pelvico e contusione arto inferiore sinistro (22.9.2009) con frattura del pilastro anteriore e posteriore dell'acetabolo e lussazione posteriore della testa femorale, frattura dell'anello pelvico (frattura ala iliaca a destra con coinvolgimento dell'articolazione sacro-iliaca a destra, frattura del ramo ischiatico e pubico sinistro), e ferita lacero-contusa profonda alla tibia prossimale sinistra con lacerazione parziale del legamento rotuleo

-          Riduzione chiusa della coxo femorale destra (22.9.2009).

-          Riduzione aperta e osteosintesi dell'acetabolo anteriore e osteosintesi della branca ischiopubica a sinistra, osteosintesi della frattura trans-ilio-sacrale e stabilizzazione dell'articolazione ilio-sacrale a destra (25.9.2009).

-          Riduzione aperta e osteosintesi della parte posteriore dell'acetabolo destro (29.9.2009)

-          Revisione ferita alla gamba prossimale sinistra con sutura e re-inserzione trans-ossea tramite vite di Poller (22.9.2009).

-          Trasposizione del tendine tibiale posteriore all'inserzione distale del muscolo tibiale anteriore piede destro (14.10.2010).” (doc. LAINF 83-4).

                                         Secondo il Dr. __________, in considerazione del tipo di lesione a livello dell’acetabolo e a livello dell’articolazione sacro-iliaca a destra è prevedibile la formazione di un’artrosi post-traumatica alle medesime articolazioni. Un recupero o un miglioramento della plessopatia assonale lombo-sacrale a destra non è da attendersi.

                                         A mente dello specialista a causa dei postumi dell’infortunio una ripresa dell’attività nella precedente professione non è esigibile a lungo termine, mentre in un’attività adeguata alle patologie post-traumatiche sarebbe eseguibile ed esigibile da subito al 100% (doc. LAINF 83-5).

                                         Nelle annotazioni del 20 giugno 2012 il Dr. __________ del Servizio Medico Regionale (SMR) dell’AI ha confermato la correttezza della valutazione dell’__________ (doc. AI 78-1).

                                         Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata in ambito LAINF dal Dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.5.).

                                         I referti del medico curante Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, e dunque non specialista nella materia che qui ci interessa, non permettono una diversa valutazione della fattispecie.

                                         Nei rapporti medici del 12 aprile 2010 (doc. AI 21-1), del 2 maggio 2011 (doc. AI 38-1) e del 18 giugno 2012 (doc. AI 76-1) il Dr. __________ non ha posto una diagnosi divergente da quella del perito dell’__________, indicando anch’egli un’inabilità lavorativa completa nella precedente attività senza indicazioni su di una capacità lavorativa residua in attività adeguate.

                                         Nel certificato medico del 10 dicembre 2012 il Dr. __________ ha poi indicato che: “1- persiste un difetto di dorsi flessione del piede dx. 2- ipotemia e debolezza dei muscoli gluteali a dx. 3- disturbo della mobilizzazione gamba dx con discreta zoppia. 4- impossibilità di eseguire lavorai anche leggeri per insorgenza di dolori nella regione dell’anca dx ed in regione lombare” (doc. C1).

                                         Secondo il medico a causa delle conseguenze non sanabili dell’infortunio e in particolare a causa della lesione del plesso ischiatico destro conseguente alla frattura del bacino la prognosi è infausta (doc. C1).

                                         Nelle annotazioni del 23 gennaio 2013 il Dr. __________ del Servizio Medico Regionale (SMR) ha rilevato che dal referto del Dr. __________ non risultano patologie extrainfortunistiche e la situazione è sovrapponibile a quella constatata dal Dr. __________ (doc. IV1).

                                         Giova inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

"  (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

                                         L’insorgente ha quindi fatto riferimento – nel proprio ricorso (cfr. doc. I, pag. 3) – alla lettera di dimissione della Clinica __________ di __________ del 27 novembre 2009. Tuttavia, questo scritto è antecedente a più di un anno alla valutazione del Dr. __________, il quale nella propria valutazione ne ha tenuto debitamente conto (doc. LAINF 83-1).

                                         Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo ortopedico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________.

                                         Per quanto riguarda infine la patologia psichiatrica il Dr. __________ nei rapporti del 12 aprile 2010, del 2 maggio 2011 e del 18 giugno 2012 ha diagnosticato una “sindrome ansioso depressiva” (doc. AI 21-1, 38-3). Va rilevato tuttavia che lo stesso medico curante l’ha inserita nelle patologie senza ripercussione sulla capacità lavorativa (doc. AI 38-1, 76-1, pto. 1.1.).

                                         Anche nella valutazione psichiatrica del 1° settembre 2010 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia della __________ di __________, non è stata indicata una limitazione della capacità lavorativa per i problemi psichici (doc. LAINF 57-3). 

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia dell’__________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può essere fatto riferimento.

                                         Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l'assicurato è inabile al 100% nell’attività di muratore dal 22 settembre 2009 (data dell’infortunio), mentre in un’attività adeguata l’abilità è piena dal 25 febbraio 2011 (cfr. valutazione medica Dr. __________).

                                         L’__________, dopo aver valutato la possbilità di un reinserimento professionale dell’assicurato, in data 3 ottobre 2011, ha sospeso le prestazioni a titolo di spese di cura e d’indennità giornaliera dal 1° dicembre 2011, ritenendo RI 1, a partire da tale data, abile al lavoro nella misura massima possibile (doc. AI 41-1).

                                         Il consulente in integrazione professionale nel rapporto del 9 agosto 2012 ha ritenuto esigibili tutte le attività contemplate nella categoria 4.2. dei dati statistici, purché rispettose dei limiti funzionali illustrati nella valutazione del Dr.__________ (doc. AI 81-2).

                             2.10.   Per quanto riguarda le conseguenze economiche del danno alla salute l’importo del  reddito da valido di fr. 69'212.-- (nel 2012), stabilito dall’__________, nonché quello da invalido di fr. 50'134.--, dopo la deduzione sociale del 20%, non stati contestati dal ricorrente (doc. I) e possono quindi essere ammessi dal TCA (cfr. consid. 2.8.).

                                         Ne discende che a fronte di un reddito da invalido di fr. 50'134.-- e di un reddito da valido di fr. 69'212.--, si ha un grado di invalidità del 27,56% arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità.

                             2.11.   A titolo abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente del 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

                                         L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         Nel caso di specie, tuttavia, la consulente in integrazione professionale, nel rapporto del 9 agosto 2012, ha rilevato che l’amministrazione ha emesso a favore dell’assicurato una decisione di accertamento professionale, dal mese di dicembre 2011 al gennaio 2012 (cfr. doc. AI 49-1) presso la __________ di __________, concluso con qualche giorno d’anticipo per il riacutizzarsi dei dolori all’anca.

                                         La consulente ha quindi riferito del colloquio avuto tra le parti, unitamente ai rappresentati __________, durante il quale l’assicurato ha ribadito l’impossibilità di svolgere un’attività lavorativa qualsiasi. Non avendo tuttavia prodotto alcun ulteriore parere specialistico attestante eventuali nuovi limiti funzionali non ancora diagnosticati, la consulente non ha ritenuto indicato assegnare dei provvedimenti professionali (doc. AI 81-1).

                                         Le prestazioni sono pertanto soppresse a partire dal 1° dicembre 2011, ovvero da quando l’assicuratore infortuni ha ritenuto RI 1 abile al lavoro nella misura massima possibile.

                                         Nella misura in cui l’UAI ha soppresso la rendita intera d’invalidità dal 1° dicembre 2011 la sua decisione formale del 30 novembre 2012 merita quindi conferma.

                             2.12.   L’assicurato, nel proprio atto ricorsuale, ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti (doc. I, pag. 6).

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.

                             2.13.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assi-curato ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

32.2013.14 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.10.2013 32.2013.14 — Swissrulings