Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.03.2014 32.2013.121

24. März 2014·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,737 Wörter·~39 min·2

Zusammenfassung

Indispensabile un rinvio degli atti all'amministrazione affinché esegua una perizia pluridisciplinare atta a valutare l'insieme delle patologie dell'interessato e la ripercussione delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2013.121   cr

Lugano 24 marzo 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2013 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 24 maggio 2013 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, di professione agente di custodia, in data 31 marzo 2012 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 6/1-9).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ del SMR, con progetto di decisione del 25 febbraio 2013, l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni, rilevando che “dalla documentazione acquisita all’incarto il nostro Servizio medico regionale (SMR) non oggettiva alcuna diagnosi che possa giustificare dal lato medico-assicurativo un’incapacità lavorativa duratura. Di conseguenza non vi è alcun diritto ad una rendita di invalidità” (doc. 53/1-2).

                                         A seguito delle osservazioni presentate dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, contro il progetto di decisione del 25 febbraio 2013 e alla luce della nuova documentazione medica prodotta (in particolare un referto della dr.ssa __________), con decisione del 24 maggio 2013, l’Ufficio AI ha ribadito il rifiuto del diritto a prestazioni, rilevando che “a seguito delle osservazioni presentate in opposizione al progetto di decisione del 25 febbraio 2013, il dossier è stato sottoposto per competenza al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI (SMR). Quest’ultimo, con l’annotazione del 23.4.2013, ha in sostanza potuto indicare che dalla nuova documentazione medica presentata si riscontra che dal febbraio 2013 è subentrata una nuova patologia. In base alla situazione attuale e sulla base dell’art. 28 LAI, non è possibile al momento riconoscere il diritto ad una rendita. Dopo che il periodo di attesa di un anno sarà trascorso, il 1.2.2014 saranno verificate le condizioni di diritto per il conferimento di una rendita” (doc. A).

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando, in via principale, l’attribuzione di una rendita intera di invalidità a decorrere dal 28 settembre 2012 o, per lo meno, di tre quarti di rendita di invalidità, sempre a decorrere dal 28 settembre 2012 e, in via subordinata, la retrocessione degli atti all’amministrazione al fine di esperire ulteriori accertamenti medici (doc. I).

                                         Sostanzialmente il legale del ricorrente ha contestato la decisione impugnata, la quale non avrebbe tenuto adeguatamente conto del fatto che l’interessato ha presentato una totale incapacità lavorativa, dovuta a malattia, fin dal 28 settembre 2011, come attestato dal suo medico curante, dr. __________ e come riconosciuto dalla dr.ssa __________ del Servizio medico del personale del Cantone.

                                         L’assicurato ha inoltre evidenziato di soffrire anche di una patologia di origine psichica, che lo rende inabile al lavoro per lo meno nella misura del 50%, come certificato dalla sua psichiatra curante, dr.ssa __________.

                                         Alla luce di queste circostanze, il patrocinatore del ricorrente ha concluso che “è evidente che il sig. RI 1 da oltre un anno e mezzo è durevolmente pienamente inabile al lavoro per malattia, senza una prognosi positiva e senza miglioramento”, di modo che “l’AI deve determinare e riconoscere l’invalidità del signor RI 1 con l’attribuzione delle giuste prestazioni ai sensi della LAI e meglio una rendita di invalidità” (doc. I).

                               1.3.   In risposta l’UAI - dopo avere confermato che, come risulta dall’annotazione medica del 9 luglio 2013 del dr. __________ e del dr. __________ del SMR, l’assicurato presenta una problematica psichica con influsso sulla capacità lavorativa dal mese di febbraio 2013, di modo che “la durata e l’entità dell’impedimento saranno da valutare nel decorso” (doc. IV/bis) - ha confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).

                               1.4.   In data 23 agosto 2013, il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica, ribadendo la richiesta di assegnazione di una rendita di invalidità come esposto in sede ricorsuale (doc. VI + N-O).

                               1.5.   Con osservazioni del 5 settembre 2013, l’Ufficio AI ha rilevato di avere sottoposto la nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente al vaglio del SMR, il quale ha ritenuto che dalla stessa “non risulti una modifica dello stato di salute rispetto alle valutazioni precedenti con assenza di patologia somatica di rilevanza clinica evidenziabile” (doc. X + 1).

                               1.6.   In data 18 settembre 2013, il legale dell’assicurato ha trasmesso al TCA un referto del dr. __________, attestante un’inabilità lavorativa del 100% dell’interessato a partire dal 31 gennaio 2013 (doc. XII + Q).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

                                         Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         In una sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).

                                         La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

                                         Il Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.

                                         In tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:

"  (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

                                         Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

                                         Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

                               2.4.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

                                         Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV 130).

                                         Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

                                         Questi principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

"  Per quanto concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza).

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

                                         Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.5.   Nel caso in esame, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di rifiuto delle prestazioni sulle valutazioni mediche espresse dal dr. __________ del SMR per quanto concerne le affezioni somatiche, mentre, per quanto concerne l’aspetto psichico, sulla valutazione peritale psichiatrica del dr. __________ del SMR.

Nel rapporto medico del 13 settembre 2012, il dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), dopo avere indicato che l’assicurato presenta “stanchezza e debolezza di origine non chiara, ipersonnia; episodi di ipertensione arteriosa con tachicardie, palpitazioni e flush; steatosi epatica d’origine indeterminata”, ha rilevato che “in assenza di una patologia organica in grado di spiegare i sintomi dell’assicurato è necessaria una valutazione psichiatrica” (doc. 33-1).

                                         Nel rapporto peritale del 2 ottobre 2012, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia del SMR, dopo aver posto la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “tratti di personalità borderline, dipendenti”, ha concluso che “si possono giustificare, dopo il colloquio di oggi, solamente tratti di personalità borderline, dipendenti, che sembrano abbiano permeato la vita dell’assicurato dall’insorgere dell’età adulta ma non si hanno elementi per giustificare né un disturbo di personalità propriamente detto con rilevanza clinica, né limitazioni di esclusiva origine psichiatrica che possano influenzare negativamente la capacità lavorativa dell’assicurato in qualsiasi attività lucrativa” (doc. 36-8).

                                         Alla luce di questi esiti peritali, nel rapporto finale del 22 febbraio 2013, il dr. __________ del SMR, poste le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome somatoforme; tratti di personalità borderline, dipendenti; steatosi epatica (NASH); episodi di ipertensione arteriosa con tachicardie, palpitazioni e flush; emicrania; linfonodi reattivi di origine non chiara; tabagismo” (doc. 52-1), ha osservato che “dal punto di vista psichiatrico nessuna limitazione; dal punto di vista somatico nessuna limitazione per le attività finora svolte e per altre attività esigibili; la steatosi epatica non è all’origine dei disturbi lamentati dall’assicurato” (doc. 52-2), concludendo che “dal punto di vista somatico e psichiatrico non sono diagnosticate affezioni con ripercussioni sulla capacità lavorativa. La sintomatologia soggettiva è attribuibile ad una sindrome somatoforme. I criteri di Foerster non sono adempiuti” (doc. 52-3).

                               2.6.   In corso di causa, l’assicurato ha prodotto alcuni referti medici e meglio:

referto del 18 marzo 2013, con il quale la psichiatra curante dell’interessato, dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha posto le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10-F33.1); sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4); disfunzione vegetativa somatoforme (ICD10-F45.30, F45.32, F45.33)”, ritenendo l’assicurato inabile al lavoro nella misura almeno del 50% a partire dal 22 febbraio 2013 (momento della presa a carico specialistica) (doc. L I);

referto del 24 giugno 2013, nel quale la dr.ssa __________ ha ribadito di avere potuto oggettivare nel mese di febbraio 2013 “dalla valutazione clinica e psicometrica un episodio depressivo di entità moderata-grave, di cui il paziente, molto polarizzato sul soma, non era però consapevole”. Ella ha aggiunto che “allo stato attuale sono ancora in corso accertamenti somatici finalizzati alla ricerca di una causa organica dei sintomi fisici iniziati da settembre 2011”, concludendo che “se questi accertamenti somatici risulteranno negativi, l’esordio del quadro psicopatologico potrà essere ricondotto anamnesticamente al settembre 2011 e si potrà affermare che l’alterazione del tono dell’umore è stata mascherata da irritabilità, preoccupazioni ipocondriache, somatizzazioni polimorfe. Nel caso che gli accertamenti somatici in corso riuscissero a spiegare l’eziopatogenesi dei sintomi fisici iniziati dal settembre 2011, il quadro psicopatologico oggettivato nel febbraio 2013, per cui è tuttora in cura, sarà da considerare reattivo alla condizione di stress prolungato con preoccupazioni per la propria salute e la sicurezza economica della famiglia in relazione alla incapacità lavorativa prolungata. In questo caso l’esordio sarà da far risalire al febbraio 2013” (doc. M).

                                         Nelle annotazioni del 23 aprile 2013, il dr. __________ del SMR, dopo avere discusso con il dr. __________, psichiatra del SMR, ha rilevato che “la dr.ssa __________ attesta inabilità lavorativa ponendo una nuova diagnosi precedentemente non documentata, un episodio depressivo, per il quale l’assicurato è in sua cura dal 22 febbraio 2013. Le ripercussioni di questa nuova diagnosi sulla capacità lavorativa saranno da valutare nel febbraio 2014, premesso che la durata dell’inabilità raggiungerà un anno” (doc. 64-1).

                                         Nelle successive annotazioni del 9 luglio 2013, il dr. __________, spec. FMH in medicina generale e il dr. __________, psichiatra del SMR, hanno rilevato che “dalla documentazione si conferma presenza di problematica psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa da febbraio 2013 come già indicato nella presa di posizione SMR del 23.4.2013. La durata e l’entità dell’impedimento sarà da valutare nel decorso” (doc. IV/bis).

                                         L’assicurato ha poi trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica:

referto del 22 agosto 2013, nel quale il suo medico curante, dr. __________, dopo avere ripercorso la storia clinica dell’interessato - ricordando come i disturbi di quest’ultimo siano stati indagati su larga scala (cfr. doc. N, nel quale il curante ha indagato che “presso l’Ospedale __________ di __________ (neurologia), alla Clinica __________ (epatologia, dal dr. __________ e dal dr. __________, entrambi FMH in infettivologia) arrivando addirittura presso il centro universitario di __________”) - ha aggiunto che “successivamente l’assicurato viene pure indagato dal dr. __________, FMH in immunologia”, il quale ha “richiesto recentemente una MRI cerebrale del paziente in cui si documenta un microadenoma pertanto le indagini vengono ora allargate nell’ambito endocrinologico presso lo specialista, dr. __________, FMH endocrinologia” (doc. N);

referto del 9 settembre 2013 del dr. __________, Caposervizio di immunologia clinica e allergologia dell’Ospedale __________ di __________, il quale ha attestato di avere in cura il paziente dal 31 gennaio 2013, indicando che lo stesso è inabile al lavoro al 100% dal 31 gennaio 2013 (doc. Q).

                                         Nelle annotazioni del 29 agosto 2013, il dr. __________ del SMR ha considerato che dal rapporto medico del dr. __________ del 22 agosto 2013 “non risulti una modifica dello stato di salute rispetto alle valutazioni precedenti con assenza di patologia somatica di rilevanza clinica evidenziabile” (doc. X/1).

                               2.7.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può concordare con la valutazione del dr. __________ del SMR e del dr. __________ del SMR, ma ritiene indispensabile che vengano preliminarmente messi in atto ulteriori approfondimenti medico-specialistici prima di poter esprimere un giudizio in merito al diritto a prestazioni dell’interessato.

                                         Dagli approfonditi esami ai quali l’assicurato è stato sottoposto da parte del suo medico curante, consultando anche diversi specialisti - in ambito internistico e infettivologico (doc. 15-22), cardiologico (doc. 15-27 e doc. 15/44-46), pneumologico, neurologico (doc. 10/10-12 inc. diversi e doc. 41/2-3), epatologico (doc. 38/2-3), anche tramite dei ricoveri stazionari alla Clinica __________ di __________ (cfr. doc. 20-1 inc. diversi) e all’UniversitätsSpital di __________ (cfr. doc. 31) – non è stato possibile stabilire una chiara origine dei disturbi dell’interessato.

                                         Pertanto, nel rapporto medico del 19 ottobre 2012 (doc. 37-2) e in quello successivo del 22 febbraio 2013 (doc. 52-2), il dr. __________ del SMR ha ritenuto che la “sola” steatosi epatica riscontrata oggettivamente non può essere ritenuta responsabile dei disturbi dell’interessato e in grado di giustificare la totale inabilità lavorativa certificata dal medico curante, dr. __________.

                                         Secondo questo Tribunale, tuttavia, il dr. __________ del SMR - il quale non ha visitato personalmente l’interessato - non avrebbe dovuto limitarsi, come ha fatto, a predisporre la messa in atto di un approfondimento peritale unicamente in ambito psichiatrico, ritenendo che la diagnosi di steatosi epatica di origine indeterminata non costituisse una patologia organica in grado di spiegare i sintomi dell’assicurato, ma avrebbe dovuto, al contrario, sottoporre l’interessato ad una valutazione peritale pluridisciplinare, che tenesse conto sia degli aspetti organici, che di quelli psichici.

                                         Al riguardo, il TCA rileva che in una precedente causa STCA 32.2011.202 del 16 maggio 2012, concernente il caso di un assicurato affetto da astenia di origine non chiara, in assenza di una patologia organica evidente, il SMR, dopo avere valutato le patologie dell’assicurato tramite l’esecuzione di una visita medica sia in ambito somatico, che in ambito psichiatrico, aveva posto, fra le altre, la diagnosi di “steatopatite (NASH) attiva con fibrosi F2”, ritenendo che “l’epatopatia cronica steatosica giustifica una facile stancabilità”, considerando l’interessato totalmente inabile al lavoro nella sua professione.

                                         Analogamente a quanto accaduto nella sentenza appena citata, il TCA ritiene che anche nella fattispecie oggetto della presente procedura l’amministrazione avrebbe dovuto sottoporre l’interessato non solo ad un accertamento medico in ambito psichiatrico, ma anche ad una accurata visita medica di natura somatica, atta a valutare le patologie presentate dall’interessato nel loro insieme.

                                         Tale soluzione appare tanto più corretta, alla luce del fatto che, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.6.), nella presa di posizione del 22 agosto 2013, il dr. __________ ha messo in evidenza l’esistenza di una patologia di origine immunologica / endocrinologica, con influenza sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato (doc. N).

                                         Circostanza poi confermata con referto del 9 settembre 2013 dal dr. __________, Caposervizio di immunologia clinica e allergologia dell’Ospedale __________ di Lugano, il quale ha attestato un’inabilità lavorativa al 100% dell’assicurato dal 31 gennaio 2013 (data della presa a carico specialistica, cfr. doc. Q).

                                         In mancanza, tuttavia, di sufficienti elementi medici al riguardo, il TCA non è in grado di stabilire se, a seguito della scoperta di un microadenoma, documentato nella RM disposta dal dr. __________, e dell’allargamento delle indagini in ambito endocrinologico presso lo specialista, dr. __________ (doc. N), siano subentrate delle patologie di origine immunologica / endocrinologica con influenza sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato solo a partire dal 31 gennaio 2013, oppure già in epoca antecedente.

Tale questione, di importanza primaria al fine di poter valutare il diritto a prestazioni dell’interessato, necessita quindi essere accuratamente approfondita.

Il TCA ritiene, inoltre, che il rinvio degli atti all’amministrazione risulti indispensabile, anche alla luce delle considerazioni esposte dalla dr.ssa __________ nel referto del 24 giugno 2013, nel quale la psichiatra curante ha evidenziato che il momento a partire dal quale far risalire l’influenza dei disturbi di natura psichiatrica dell’interessato sulla sua capacità lavorativa residua è strettamente legato all’esito degli accertamenti di natura organica ai quali l’assicurato si stava sottoponendo (cfr. doc. M, nel quale la specialista in psichiatria ha concluso che “se questi accertamenti somatici risulteranno negativi, l’esordio del quadro psicopatologico potrà essere ricondotto anamnesticamente al settembre 2011 e si potrà affermare che l’alterazione del tono dell’umore è stata mascherata da irritabilità, preoccupazioni ipocondriache, somatizzazioni polimorfe. Nel caso che gli accertamenti somatici in corso riuscissero a spiegare l’eziopatogenesi dei sintomi fisici iniziati dal settembre 2011, il quadro psicopatologico oggettivato nel febbraio 2013, per cui è tuttora in cura, sarà da considerare reattivo alla condizione di stress prolungato con preoccupazioni per la propria salute e la sicurezza economica della famiglia in relazione alla incapacità lavorativa prolungata. In questo caso l’esordio sarà da far risalire al febbraio 2013”).

                                         Seguendo tali affermazioni della psichiatra curante, in mancanza di una valutazione peritale pluridisciplinare di tutte le patologie dell’interessato, il TCA non può quindi condividere la decisione con la quale l’amministrazione ha considerato che l’insorgenza di una patologia psichica con influsso sulla capacità lavorativa dell’interessato possa essere fatta risalire unicamente al mese di febbraio 2013. Anche tale questione necessita di ulteriori approfondimenti.

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene quindi indispensabile il rinvio degli atti all’amministrazione, affinchè esegua una perizia pluridisciplinare che valuti attentamente e minuziosamente l’insieme delle patologie dell’assicurato e la ripercussione delle stesse sulla sua capactià lavorativa residua.

                               2.8.   Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"  Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471)." (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

                                         L’Alta Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente, 8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

                                         Nel caso di specie, è vero che la questione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato non necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che l’UAI, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), ha fondato la sua decisione sul solo parere del SMR, il quale non ha peraltro approfondito le problematiche di natura organica, e non su una perizia amministrativa pluridisciplinare.

                                         Sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. la giurisprudenza appena citata).

                                         Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., si giustifica quindi l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare che accerti tutte le patologie che affliggono l’interessato e le ripercussioni che questi disturbi hanno sulla capacità lavorativa del ricorrente.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata del 24 maggio 2013 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

32.2013.121 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.03.2014 32.2013.121 — Swissrulings