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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.04.2013 32.2012.204

11. April 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,100 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Assicurato minorenne con linfedema congenito agli arti inferiori. Il richiesto trattamento di fisioterapia non è un provvedimento sanitario ai sensi dell'AI

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.204   BS/sc

Lugano 11 aprile 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2012 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione del 18 luglio 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, nata il __________braio 2012, presenta un linfedema congenito agli arti inferiori.

                                         Il 22 febbraio 2012 il padre di RI 1 ha inoltrato una richiesta di prestazioni per assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni volta all’assunzione di provvedimenti sanitari e mezzi ausiliari, quali in particolare fisioterapia, massaggi, bendaggi, calze compressive (doc. AI 1).

                               1.2.   Esaminata la documentazione medica, con decisione 18 luglio 2012 (preavvisata il 2 aprile 2012) l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni. Facendo presente in primo luogo che il linfedema congenito agli arti inferiori non è un’infermità congenita ai sensi dell’art. 13 LAI in quanto non iscritta nell’apposito elenco, l’amministrazione ha poi evidenziato che non sono nemmeno dati i requisiti per una copertura dei costi a titolo di provvedimenti sanitari ex dell’art. 12 LAI, poiché nel caso specifico risulta necessario un trattamento prolungato senza termine su un danno alla salute labile (doc. AI 11).

                               1.3.   Contro la succitata decisione di rifiuto, la piccola RI 1, per il tramite dal padre, ha inoltrato il presente ricorso postulando il riconoscimento del diritto alla fisioterapia a titolo di provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI.

                                         L’assicurata sostiene che:

"  (…)

Se confrontati con la malattia di Nonne-Milroy, è fondamentale insistere immediatamente e costantemente con la terapia che ha il duplice scopo d'impedire

un'evoluzione dell'edema e l'apparire di possibili diverse complicanze in primis, ma anche di stimolare il sistema linfatico nella zona colpita così che l'organismo ancora giovane e in fase di sviluppo tenti di trovare delle nuove vie alternative, con conseguente stabilizzazione o addirittura regressione dell'edema.

Sin dai primi giorni di vita la bambina è sottoposta a sedute di fisioterapia (massaggi drenanti e bendaggi compressivi).

I genitori, inoltre, eseguono giornalmente manovre drenanti su indicazioni del terapista, applicando anche un bendaggio per la notte.

Questa terapia ha permesso di fare regredire il linfedema, tanto che nel piede sinistro è quasi totalmente scomparso, manifestandosi solamente in forma lieve all'altezza delle dita. Nel piede destro persiste ancora, anche se è diminuito notevolmente stabilizzandosi.

Fondamentale sarà la fase in cui la bambina inizierà a camminare.

L'appoggio e il movimento del piede fungono, infatti, da pompa drenante per il piede, la caviglia e il polpaccio.

La prospettiva è quella che la situazione resti stabile o addirittura regredisca grazie alla perseveranza della terapia durante i primi anni di sviluppo della bambina. (…)" (doc. I, pag. 2)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Fondandosi sulla documentazione medica agli atti, l’amministrazione ribadisce come la terapia in discussione sia costante ed illimitata nel tempo, motivo per cui la stessa deve essere considerata come una vera e propria cura dell’affezione e quindi non di competenza dell’AI, ma (eventualmente) dell’assicuratore contro le malattie.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI deve assumere i costi della terapia per il trattamento del linfedema congenito agli arti inferiori diagnosticato alla piccola RI 1.

                               2.3.   L'art. 13 cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA). Il diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete (art. 8 cpv. 2 LAI).

                                         Il Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti. Esso può escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI). Facendo uso della delega di competenza di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).

                                         Questa autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173 consid. 2b con riferimenti).

                                         Giusta l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI.

                                         Nel caso in esame, incontestato è che l’affezione congenita di cui l’assicurata è portatrice non è contemplata nella citata lista OIC. Non potendo essere equiparata ad un’infermità congenita ai sensi dell’art. 13 LAI, i chiesti provvedimenti sanitari non possono quindi essere presi a carico a tale titolo dall’Ufficio AI. Del resto, lo stesso padre dell’assicurata ha ammesso tale conclusione (cfr. suo scritto 17 aprile 2012 doc. AI 8-1). 

                                         Occorre pertanto esaminare se l’assicurata può beneficiare di provvedimenti sanitari ai sensi dell’art. 12 LAI.

                               2.4.   Rientrano in linea di conto i provvedimenti sanitari ex art. 12 cpv. 1 LAI destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301 consid. 2a). La succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di applicazione dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 159 consid. 3a).

                                         Dal requisito della correzione di stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, ci si discosta nel caso di assicurati minori di 20 anni che non svolgono attività lucrativa, come è il caso in esame. L'art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell’articolo 8 capoverso 2 LPGA. Stabilisce l’art. 8 cpv. 2 LPGA che gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un’incapacità al guadagno totale o parziale. I provvedimenti sanitari dispensati ad assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa possono essere diretti in modo prevalente all'integrazione professionale ed essere così assunti, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile dell'affezione, dall'assicurazione per l'invalidità se, senza queste misure – che possono essere subitanee (ad es. un'operazione) oppure estese nel tempo (ad. es. fisioterapia, ergoterapia), ma comunque non illimitate (RCC 1984 pag. 523) - si otterrebbe una guarigione incompiuta o sussisterebbe un difetto stabile, difficilmente correggibile, pregiudicante la formazione professionale o/e la capacità di guadagno (DTF 131 V 21 consid. 4.2 con riferimenti). Dev'essere, in altre parole, impedita la sopravvenienza di un difetto stabile. Sono per contro esclusi i provvedimenti che si limitano a ritardare l'insorgere di uno stato stabilizzato con l'ausilio di trattamenti e terapie di durata indeterminata (STF I 436/05 del 10 novembre 2006 consid. 3.2).

                                         Nel caso di giovani assicurati, il successo che ci si attende da un provvedimento sanitario d'integrazione è durevole ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI se appare verosimile che si manterrà per un periodo importante della vita attiva futura. La questione di sapere se il successo integrativo sarà durevole e sostanziale, dev'essere esaminata secondo una prognosi medica sulla base della situazione fattuale quale si presenta prima dell'operazione (rispettivamente dell’intervento) in discussione. Tale prognosi, oltre a lasciare prevedere che senza l'intervento verrebbe a verificarsi un danno permanente in un prossimo futuro, deve nel contempo anche fare presagire che grazie ad esso sarà possibile raggiungere uno stato di stabilità in grado di garantire premesse notevolmente migliori per la formazione futura e per la capacità lucrativa (STF I 436/05 del 10 novembre 2006 consid. 3.4 con riferimenti).

                               2.5.   Nella fattispecie concreta, sin dalla nascita alla piccola RI 1 è stata diagnosticata un linfedema (accumulo anormale di linfa dovuto ad un'anomalia del sistema linfatico) congenito agli arti inferiori, così come risulta dal rapporto 16 marzo 2012 dell’Ospedale __________ (doc. AI 5-1). Dallo stesso rapporto si evince che la bambina necessita di linfodrenaggio, bendaggi compressivi, e fisioterapia, che la prognosi è buona ma che richiede una terapia a vita.  

                                         Nel rapporto 11 aprile 2012 la dr.ssa __________ del Servizio di Neuropediatria all’Ospedale regionale di __________ rileva che attualmente è in corso un’analisi genetica (volta ad accertare l’eventuale presenza della cosiddetta sindrome di Nonne-Milroy [linfedema primario] che è stata confermata da referto 29 maggio 2012 dell’Istituto per la medicina genetico-molecu-lare dell’Università di __________; doc. A4), precisando che “indipendentemente dal risultato dell’analisi questa forma di linfedema presente sin dalla nascita necessita di un trattamento continuativo e costante” e che “l’obbiettivo terapeutico consiste nel ridurre e stabilizzare l’edema tramite sedute periodiche di fisioterapia e utilizzo di bendaggi elastici e nella prevenzione delle compliance (infezioni cutanee, erisipela)” (sottolineatura del redattore; doc. AI 8-3).

                                         Esaminata la succitata documentazione, rettamente nelle annotazioni 3 luglio 2012 il dr. __________ del SMR (Servizio medico dell’AI) ha rilevato:

"  Prestazioni nell'ambito LAI 12: l'AI assume unicamente i provvedimenti sanitari il cui scopo immediato è quello di eliminare o correggere un danno alla salute o alle perdite di funzione stabilizzate o per lo meno relativamente stabilizzate, se questi provvedimenti permettono di prevedere un successo importante e duraturo. Questi criteri non sono assolti nel caso in questione essendo in particolare necessario un trattamento prolungato senza termine prevedibile con inoltre danno alla salute labile." (doc. 10/1)

                                         Certo che, come esposto in sede ricorsuale, con i trattamenti eseguiti il linfedema al piede sinistro è regredito in modo tale da essere quasi scomparso, ma persistente, anche se in misura ridotta, al piede destro. Tuttavia, come risulta dai succitati due rapporti medici (cfr. doc. AI 5 e A4), e confermato dal SMR, la terapia proposta non è temporalmente definita, ma costante e duratura in una situazione labile. Pertanto, i chiesti provvedimenti sanitari sono destinati principalmente alla cura vera e propria dell’affezione e non all’integrazione professionale ai sensi dell’art. 12 LAI in relazione all’art. 5 cpv. 2 LAI, provvedimenti che, se del caso, devono essere assunti dall’assicurazione base contro le malattie e non dall’assicura-zione per l’invalidità.

                                         In conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni.

                                         Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.                                       

                               2.6.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’as-segnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

giudice Raffaele Guffi    Fabio Zocchetti

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