Raccomandata
Incarto n. 32.2011.252 cs
Lugano 22 febbraio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2011 di
RI 1
contro
la decisione del 16 agosto 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel 1954, fisioterapista indipendente, il 15 novembre 2008 ha inoltrato una domanda tendente all’ottenimento di una prestazione AI per adulti (doc. AI 1-1).
B. Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui un rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. AI 37-1), l’UAI, con decisione 9 dicembre 2010 (doc. AI 53-1), preavvisata dal progetto del 29 ottobre 2010 (doc. AI 51-1), ha negato il diritto a prestazioni poiché il grado d’invalidità (24%) era inferiore al 40%. L’amministrazione ha evidenziato che “il suo stato di salute le ha causato un’inabilità lavorativa totale dal 19.06.2008 e continua. Per contro, a decorrere dal 17.11.2008, emerge una capacità lavorativa del 50% e dal 31.01.2009 una capacità lavorativa del 100% sia nella sua abituale attività lavorativa di fisioterapista (con riorganizzazione dell’attività) che in un’attività adeguata alle limitazioni funzionali riscontrate dal profilo medico” (doc. AI 53).
C. Il 30 maggio 2011 RI 1 ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni AI, sulla quale l’amministrazione, con decisione del 16 agosto 2011 (doc. AI 60), preavvisata dal progetto del 7 giugno 2011 (doc. AI 56), non è entrata in materia poiché “con la sua nuova richiesta non ha dimostrato che le circostanze oggettive, rispetto alla decisione emessa, hanno subito una modifica rilevante. La situazione è rimasta immutata sebbene valutata in modo diverso. Nella procedura di revisione non possiamo pertanto entrare nel merito della sua nuova richiesta”.
D. Con ricorso del 16 settembre 2011 (doc. I), completato il 10 ottobre 2011 (doc. V), in seguito all’ingiunzione del vicepresidente del TCA (doc. IV), RI 1, è insorta al TCA. L’interessata, che chiede di essere personalmente convocata per un colloquio, riassume l’intera fattispecie e chiede di poter essere messa a beneficio di una rendita dell’AI.
E. Con risposta del 24 ottobre 2011 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VIII).
F. Il 14 novembre 2011 l’insorgente ha prodotto nuova documentazione medica postulando l’ottenimento di una mezza rendita (doc. X). L’UAI ha preso posizione il 19 dicembre 2011 (doc. XII).
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2. Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica del 18 marzo 2011 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI) e di altre leggi federali (6a revisione dell’AI, primo pacchetto di misure; RU 2011 5659 e seguenti). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 16 agosto 2011, data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2011.
3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a revisione dell’AI).
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti). Scopo del requisito di rendere verosimile una rilevante modifica è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (sentenza dell’11 settembre 2008, 9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336).
Nel caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108).
Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264)”, riportato nella sentenza del 10 febbraio 2005, I 619/06, consid. 3).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (sentenza del 20 giugno 2007, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 dove l’Alta Corte ha nuovamente fatto riferimento alla pronunzia pubblicata in DTF 125 V 351).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
7. Oggetto del contendere è pertanto unicamente la questione di sapere se a ragione l’UAI ha rifiutato di entrare nel merito della domanda e meglio se lo stato di salute della ricorrente, rispetto allo stato di fatto presente all’epoca dell’emissione della decisione del 9 dicembre 2010 (cfr. DTF 133 V 108), ha subito un peggioramento tale da incidere sul grado d’invalidità.
Innanzitutto occorre tener conto del fatto che tra la nuova domanda del 30 maggio 2011 (doc. AI 55) e la decisione del 16 agosto 2011 (doc. AI 60) da una parte e il precedente provvedimento del 9 dicembre 2010 (doc. AI 53) dall’altra, sono passati pochi mesi (poco più di 4 mesi tra la crescita in giudicato della precedente decisione e la nuova domanda) e l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che l’amministrazione deve tener conto del tempo trascorso dall’ultima decisione, giacché più l’ultimo provvedimento è recente, maggiori sono le esigenze da porre per ritenere verosimile il peggioramento (sentenza I 619/06 del 10 febbraio 2005).
In concreto l’amministrazione, con decisione formale del 9 dicembre 2010 (doc. AI 53-1), preavvisata dal progetto del 29 ottobre 2010 (doc. AI 51-1), aveva negato il diritto a prestazioni poiché il grado d’invalidità (24%) era inferiore al 40%. L’amministrazione ha evidenziato che “il suo stato di salute le ha causato un’inabilità lavorativa totale dal 19.06.2008 e continua. Per contro, a decorrere dal 17.11.2008, emerge una capacità lavorativa del 50% e dal 31.01.2009 una capacità lavorativa del 100% sia nella sua abituale attività lavorativa di fisioterapista (con riorganizzazione dell’attività) che in un’attività adeguata alle limitazioni funzionali riscontrate dal profilo medico” (doc. AI 53).
Quest’ultima decisione è stata presa fondandosi sulla documentazione medica allora agli atti ed in particolare sulla base della diagnosi principale di rizartrosi bilaterale e stato dopo spalla congelata a sinistra e della diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di anemia su ipermenorrea da miomi uterini, trattata, stato da isterectomia (4.2006) e disfunzione tiroidea (non meglio definita e documentata; doc. AI 41). A questo proposito il dr. med. __________, il 31 marzo 2010 aveva affermato:
" (…)
Per questa fisioterapista indipendente, 55.enne + 5 mesi:
con dolori su artrosi bilaterale all’articolazione del pollice (=rizartrosi), c’è una limitazione nell’uso delle mani con forza (massaggio) che può essere eseguito solo in maniera ridotta, non ripetutamente.
altre mansioni del fisioterapista: ginnastica, elettroterapia, ultrasuoni, fanghi, eventualmente insegnamento, possono essere svolti in maniera normale.
C’è stato un periodo in cui la IL è stata comunque limitata, anche per le attività adeguate descritte sopra sia per la mani per limitazione funzionale dolorosa alla spalla sinistra (ora risoltasi):
IL 100% dal 19.06.2008
IL 50% dal 17.11.2008 fino al 30.01.2009.” (doc. AI 41-2)
Il 30 maggio 2011 l’insorgente, tramite il formulario “richiesta per adulti: integrazione professionale/rendita” ha inoltrato una nuova domanda indicando di essere affetta da “artrosi alle mani bilaterale – dolori”, “anemia, tiroide, emicrania” e “tremore familiare” (doc. AI 55-7).
In sede di osservazioni al progetto di decisione ha prodotto un certificato del 13 gennaio 2011 del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, il quale ha affermato:
" (…)
Diagnosi: tremore al capo d’origine probabilmente famigliare. Emicrania senz’aura.
(…)
Da circa tre anni la paziente ha notato che se è agitata trema al capo. Accusa poi dei dolori alle mani d’ambo i lati nell’ambito di una nota rizartrosi, che aumentano lavorando facendo massaggi quale fisioterapista soprattutto se lavora tutto il giorno. Accusa circa una volta la settimana delle cefalee a carattere emicranico senz’aura. Assumendo del magnesio le cefalee aumentano, per cui assume solo supplementi. Esame della vista nella norma secondo quanto riferito.
(…)
Valutazione: Questa paziente presenta quindi un tremore di tipo “no” al capo, verosimilmente di origine famigliare sulla base dei dati anamnestici. Non si osserva invece un ulteriore tremore agli arti o ancora segni centrali né extrapiramidali all’esame clinico. Il tremore al capo può essere aumentato nell’ambito di uno stress psicofisico evidente, per cui è opportuno che la paziente possa beneficiare dei momenti di riposo e recupero durante la sua attività di fisioterapista, che la porta ad effettuare un’attività fisica non indifferente. E’ poi nota una rizartrosi bilaterale senza elementi sulla base anamnestica e clinica per un’irritazione del nervo mediano che ulteriormente limita l’attività di massaggio. Infine è presente un’emicrania senz’aura che viene trattata dalla paziente in maniera naturale.
Dal punto di vista terapeutico il tremore potrebbe migliorare con basse dosi di Xanax rispettivamente con betabloccante del tipo Inderal, previa valutazione elettrocardiografica da parte tua. Un trattamento con betabloccante potrebbe pure essere d’aiuto per diminuire la frequenza e l’intensità delle crisi emicraniche.”
(doc. AI 57-2)
L’insorgente ha inoltre trasmesso un consulto del Prof. Dr. med. ____________________, FMH medicina interna del 7 febbraio 2011 da cui emerge:
" (…)
Conclusione:
Sforzo sub massimale interrotto per fatica muscolare e poca voglia di sforzarsi, senza dispnea obiettivabile.
I valori pressori misurati in studi sono normali 130-140/88-95. Il low voltage dei QRS in tutte le derivazioni potrebbe far pensare ad una sindrome di disadattamento cardiaco per inattività con riduzione della massa muscolare che – in assenza di anemia – spiegherebbe la dispnea in salita. Un cuore piccolo e floscio non spiega però l’andamento pressorio normale. Una miopatia mitochiondriale con atteinte miocardica dovrebbe ancora essere esclusa. Per la cura del tremore si potrebbe quindi provare a somministrare un beta bloccante a breve durata d’azione come il propanolo controllando la PA tramite REMLER.
Ho consigliato alla paziente di aumentare la sua attività fisica. Forse potrebbe aiutarla un trattamento anti-depressivo o timo stimolante? E improbabile, vista la filosofia attuale dell’AI, che la paziente ottenga una rendita > al 50%.” (doc. AI 57-2).
Il 18 luglio 2011 il medico SMR, dr. med. __________, prendendo posizione sui due attestati, ha evidenziato che essi non modificano la precedente valutazione (doc. AI 59).
Pendente causa la ricorrente ha prodotto, oltre al rapporto del 13 gennaio 2011 del dr. med. __________ (doc. B3) ed al rapporto del 7 aprile 2006 del dr. med. __________ Capo Clinica di Ginecologia all’Ospedale Regionale di __________ (doc. B2), circa l’intervento di isterectomia laparoscopica subito nel 2006, un certificato del 14 novembre 2011 del dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, malattie reumatiche (doc. B1) e un attestato del medico curante (cfr. doc. AI 55-7) dr. med. __________ specialista FMH, medicina interna, diabetologia ed endocrinologia, consulente presso __________ __________ (doc. B4).
Dal certificato del dr. med. __________ del 14 novembre 2011 emerge quanto segue:
" (…)
Certifico di seguire la paziente citata da alcuni anni per una rizartrosi bilaterale progressiva (artrosi della base del pollice) parzialmente (50%) invalidante dal 19.06.08 e riconosciuta dall’Assicurazione di indennità perdita di guadagno durante 2 anni.
Questa malattia progredente e non migliorata con misure terapeutiche (un’operazione viene eseguita solo in caso gravi e senza miglioramento della prognosi) giustifica un’invalidità parziale (con possibilità di peggioramento) nella professione esercitata finora quale fisioterapista e totale in altre attività lavorative fisicalmente pesanti.” (doc. B1)
Il 7 dicembre 2011 il dr. med. ____________________ ha affermato:
" (…)
Con la presente certifico di aver in cura la paziente a margine dal 2005 per una disfunzione tiroidea che ha portato a uno stato depressivo. Inoltre soffre di un’anemia ferripriva con mancanza di vitamina B12, in cura con terapia orale e iniezioni i.m. Negli ultimi periodi il suo stato di salute è peggiorato aumentando così la difficoltà a mantenere una capacità lavorativa maggiore al 50%.” (doc. B4)
Il 15 dicembre 2011 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione sulla citata documentazione medica, affermando:
" (…)
Documentazione allegata:
valutazione cardiologica prof. __________ del 7.2.2011: assenza di patologia
rapporto dr. __________ del 13.1.2011: tremore di tipo “no” al capo, dal rapporto non risulta un impedimento funzionale o una IL
Decisione di non entrata in materia del 16.8.2011:
Ricorso:
certificato Dr. __________ del 14.11.2011 confermano un noto impedimento del 50%
rapporto operatorio del 2006 concernente isterectomia laparascopica per utero miomatoso
certificato dr. __________ del 7.12.2011 attestante genericamente una IL del 50% per stato depressivo, anemia ferri priva con mancanza di vitamina B12 (qui vedi anche nota del dr. __________ del 20.10.2008)
Valutazione:
- dall’attuale documentazione non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla situazione presente nel 2010.” (doc. XII)
8. In concreto l’insorgente, chiamata a dimostrare che rispetto all’ultima decisione del 9 dicembre 2010, vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa nella precedente o in altre attività.
Innanzitutto la circostanza che l’interessata, nel corso del mese di aprile 2006 ha subito un intervento di isterectomia laparoscopica a causa di un utero miomatoso sintomatico era già stato preso in considerazione nella precedente procedura (doc. AI 41) e la ricorrente si limita a proporre il rapporto operatorio del dr. med. __________, senza apportare alcun indizio circa un peggioramento della stato di salute relativo a questa patologia (doc. B2).
Neppure il certificato medico del 14 novembre 2011 del dr. med. __________ FMH medicina interna e malattie reumatiche, apporta delle novità. Lo specialista afferma di seguire la paziente da alcuni anni per una rizartrosi bilaterale progressiva (artrosi della base del pollice) parzialmente (50%) invalidante dal 19 giugno 2008, ossia da prima dell’emissione della decisione precedente e che questa malattia progredente non migliora con le misure terapeutiche e giustifica un’invalidità parziale (con possibilità di peggioramento) nella professione esercitata finora quale fisioterapista e totale in altre attività lavorative fisicamente pesanti. Questa valutazione non si scosta sostanzialmente da quella che lo stesso medico aveva effettuato nell’ambito della precedente procedura, laddove nel rapporto del 2 luglio 2010 (doc. AI 47) aveva diagnosticato una “rizartrosi bilaterale severa e progredente” ed aveva attestato un’incapacità lavorativa del 50% (“quale fisioterapista la paziente è limitata almeno nella misura del 50% nel suo lavoro; un peggioramento non è da escludere; un cambiamento di attività professionale non è da prendere in considerazione” e “si ritiene indicata e giustificata un’invalidità della misura del 50% come proposto anche dallo specialista chirurgo della mano Dr. __________”), affermando che “dai primi mesi del 2008 progressivi dolori alla base del pollice bilateralmente in presenza di una rizartrosi confermata radiologicamente e con indicazione teorica al trattamento con artroplastica, fin’ora non eseguita preferendo la paziente i trattamento conservativi” e “prognosi lavorativa quale fisioterapista non favorevole sia con il trattamento conservativo che con un possibile trattamento chirurgico”. Con il certificato del 14 novembre 2011 il dr. med. __________ non oggettiva di conseguenza alcun peggioramento dello stato di salute rispetto alla situazione valetudinaria già nota.
Le stesse considerazioni valgono per quanto concerne le valutazioni del 7 dicembre 2011 del medico curante, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, endocrinologia e diabetologia che certifica di aver in cura l’interessata dal 2005 per una disfunzione tiroidea che ha portato ad uno stato depressivo e che soffre di un’anemia ferripriva con mancanza di vitamina B12 in cura con terapia orale e iniezioni i.m. e che negli ultimi periodi il suo stato di salute è peggiorato aumentando la difficoltà a mantenere una capacità lavorativa maggiore al 50% (doc. B4).
Infatti, già il 15 gennaio 2009 il dr. med. __________, diagnosticava uno “stato depressivo in paziente con disfunzione tiroidea”, “anemia ferripriva su emorragia per fibroma uterino (isterectomia 4.2006)”, con iniezioni di vitamina B12 e infusioni di Maltofer (doc. AI 20) ed aveva attestato un’incapacità lavorativa al 50% nel mese di luglio 2010 (doc. AI 48-2, cfr. anche doc. assicuratore malattie 15-1) e successivamente in settembre e ottobre 2010 (cfr. doc. assicuratore malattie 15-3 e 15-4).
In altre parole lo specialista ritiene nuovamente l’interessata incapace al lavoro al 50% per malattie già esaminate nel corso della precedente procedura e non ritenute invalidanti, facendo tra l’altro valere uno stato depressivo (già presente, cfr. doc. AI 20 e doc. 15-1 assicuratore malattie), senza peraltro utilizzare i criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. a questo proposito la sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007) e senza che la ricorrente abbia segnalato di essere in cura da uno psichiatra (cfr. doc. AI 55-7).
Ne segue che né il dr. med. ____________________, né il dr. med. __________ oggettivano un peggioramento dello stato di salute.
Per i motivi che seguono, neppure i certificati medici del dr. med. __________ e del dr. med. __________, prodotti dalla ricorrente, sono atti a rendere verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Con il rapporto del 13 gennaio 2011 il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha diagnosticato un tremore al capo d’origine probabilmente famigliare e un’emicrania senz’aura in precedenza non evidenziati (cfr. doc. B3). Sennonché, a prescindere dalla circostanza che lo specialista non si esprime circa la capacità lavorativa della ricorrente per queste due patologie, limitandosi ad osservare che è opportuno che la paziente possa “beneficiare dei momenti di riposo e recupero durante la sua attività di fisioterapista”, va evidenziato da una parte che l’emicrania senz’aura “viene trattata dalla paziente in maniera naturale” e dall’altra che il tremore al capo è presente da tre anni (cfr. doc. B3: “da circa tre anni la paziente ha notato che se è agitata trema al capo”). In altre parole questa patologia era già presente nel corso della precedente procedura, conclusasi appena un mese prima (9 dicembre 2010) della visita presso il neurologo (10 gennaio 2011). Ora, lo specialista non ha oggettivato un peggioramento della malattia nel corso dell’ultimo mese, mentre evidenzia che il tremore, con l’assunzione di basse dosi di Xanax rispettivamente betabloccante del tipo Inderal potrebbe, al contrario, migliorare.
A conferma della sostanziale stabilità dello stato di salute della ricorrente rispetto alla precedente procedura, non va poi dimenticato che lo stesso medico curante, Dr. med. __________ (cfr. doc. AI 55-7), che ha inviato la paziente presso il dr. med. __________ e al quale è stato trasmesso il rapporto del 13 gennaio 2011 (doc. B3), ha in sostanza confermato, come nella precedente procedura (doc. AI 57), un’incapacità lavorativa del 50% (doc. B4), che la stessa ricorrente ritiene corretto (doc. X).
Come già visto, tuttavia, i medici SMR, hanno ritenuto l’interessato totalmente capace al lavoro dal 31 gennaio 2009 (doc. AI 41-2). La differente valutazione medica del curante è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011).
Infine, circa il consulto cardiologico e cicloergometria da sforzo del dr. med. __________, dal quale l’insorgente era stata inviata per una valutazione elettrocardiografica per stabilire se fosse possibile iniziare un trattamento con betabloccante del tipo Inderal (cfr. doc. B3 in fine), ciò che lo specialista ha risolto positivamente (cfr. doc. AI 57-2: “per la cura del tremore si potrebbe quindi provare a somministrare un beta blocante a breve durata d’azione come il propanolo controllando la PA tramite REMLER”), come evidenziato anche dal dr. med. __________ (doc. AI 59-1) e dal dr. med. __________ (doc. XII: “valutazione cardiologica prof. __________ del 7.2.2011: assenza di patologia”), non oggettiva un peggioramento dello stato di salute tale da influire sulla perdita di guadagno.
Dal referto emerge infatti che lo “sforzo sub massimale” è stato “interrotto per fatica muscolare e poca voglia di sforzarsi, senza dispnea obiettivabile”, che “i valori pressori misurati in studio sono normali” e che “il low voltage dei QRS in tutte le derivazioni potrebbe far pensare ad una sindrome di disadattamento cardiaco per inattività con riduzione della massa muscolare che – in assenza di anemia – spiegherebbe la dispnea in salita” e che dovrebbe ancora essere esclusa una “miopatia mitocondriale con atteinte miocardica” ed ha consigliato alla ricorrente di aumentare la sua attività fisica, senza esprimersi dettagliatamente circa l’incapacità lavorativa della ricorrente (doc. AI 57: “E’ improbabile, vista la “filosofia” attuale dell’AI, che la paziente ottenga una rendita > al 50%”). Del resto, dalla nuova domanda non risulta che l’interessata sia in cura per patologie cardiache (doc. AI 55-7).
Anche in questo caso va sottolineato che il medico curante, dr. med. __________, nel suo referto del 7 dicembre 2011 (doc. B4) ha in sostanza confermato, come nella precedente procedura (doc. AI 57), un’incapacità lavorativa del 50%, senza segnalare incapacità lavorative dovute a patologie cardiache.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’interessata non ha reso verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, e meglio che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato tale da influire sulla perdita di guadagno. Non basta infatti che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso.
Va poi ribadito che neppure i medici SMR, dr. med. __________ (doc. AI 59-1) e dr. med. __________ (doc. AI XII), chiamati a valutare i certificati prodotti dalla ricorrente, hanno ritenuto sufficienti le valutazioni contenute nei vari attestati.
A questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Alla luce di quanto sopra esposto questo Tribunale ritiene che non sia stato reso verosimile un peggioramento dello stato di salute con influenza rilevante sulla capacità lavorativa della ricorrente rispetto alla situazione esistente il 9 dicembre 2010. Anche i medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________, hanno evidenziato l’assenza di documentazione medica che rende verosimile una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata con un’influenza duratura sulla capacità lavorativa.
In concreto non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche dell’assicurata, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni
9. L’insorgente chiede in più occasioni di poter essere sentita.
Il TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (l’assicurata ha chiesto di “essere sentita personalmente per potermi meglio spiegare”, doc. X), questo TCA rinuncia all’audizione della ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire la ricorrente.
10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--devono essere messi a carico della ricorrente.
L’insorgente beneficia di prestazioni del sostegno sociale (cfr. doc. AI 54-1). Ora, a prescindere dalla circostanza che l’interessata non ha inoltrato una richiesta volta all’esenzione del pagamento delle spese, va comunque rilevato quanto segue.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinata in causa.
Nella presente fattispecie non risulta tuttavia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, i certificati medici prodotti non erano atti a rendere verosimile un peggioramento dello stato di salute con influenza sulla capacità lavorativa.
In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), le spese sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti