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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2011 32.2011.235

24. Oktober 2011·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,517 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Inizio del diritto alla rendita. Prima della domanda di rendita l'assicurata aveva richiesto la consegna di mezzi ausiliari. In quest'ultima occasione l'Ufficio AI avrebbe dovuto esaminare anche i presupposti per l'erogazione di una rendita

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.235   BS

Lugano 24 ottobre 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2011 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 5 luglio 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   RI 1, classe 1967, casalinga, nel dicembre 2007 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, in particolare una richiesta per mezzi ausiliari (parrucca) a causa di una malattia tumorale (doc. AI 1.1). Con comunicazione 21 dicembre 2007 l’Ufficio AI ha rilasciato la garanzia per l’assunzione delle spese di acquisto del chiesto mezzo ausiliario (doc. AI 87-1);

                                     -   nel marzo 2010 l’assicurata ha rinnovato la richiesta di una parrucca quale mezzo ausiliario (doc. 8-1), la cui garanzia per i costi è stata concessa con comunicazione del 25 marzo 2010 (doc. AI 7-1);

                                     -   il 1° dicembre 2010 l’assicurata ha inoltrato una domanda di rendita (doc. AI 8-7);

                                     -   esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione 5 luglio 2011 (preavvisata il 26 aprile 2011) l’Ufficio AI ha accertato il diritto alla rendita intera dal 1° novembre 2008 (un anno dopo la scadenza del termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), precisando che il versamento potrà avvenire non prima del 1° giugno 2011, ossia sei mesi dopo la domanda di prestazioni del dicembre 2010 (doc.  AI 28; per le motivazioni cfr. doc. AI 24);

                                     con il presente tempestivo ricorso, l’assicurata, per il tramite del suo rappresentante, ha postulato l’annullamento della decisione ed il versamento della rendita intera dal 1° novembre 2008). Essa contesta che si tratti di una domanda tardiva in quanto l’amministrazione, sapendo dal 2007 dell’esistenza di una malattia tumorale e, in applicazione dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, a suo tempo non l’ha informata dei suoi diritti. La ricorrente sostiene inoltre che l’amministrazione non ha debitamente tenuto conto dei contributi del marito per colmare le lacune contributive;

                                     -   mediante la risposta di causa l’Ufficio AI, riesaminato il caso, ha chiesto il parziale accoglimento del ricorso nel senso di versare la rendita dal 1° settembre 2010 (6 mesi dopo la seconda richiesta di mezzi ausiliari) e di rinviare gli atti per determinare nuovamente la prestazione; 

                                     -   con scritto 30 settembre 2010 il rappresentante dell’insor- gente, protestando ripetibili, ha comunicato di accettare la proposta dell’Ufficio AI di riconoscere il diritto alla rendita dal 1° settembre 2010 e di rinviare gli atti per un nuovo calcolo della rendita;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;

                                     -   secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b l’assicurato ha diritto alla rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione;

                                         L’art. 29 cpv. 1 LAI dispone che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni;

                                     -   secondo la giurisprudenza, con la domanda di prestazioni all’Ufficio AI l’assicurato è salvaguardato in tutti i suoi diritti riguardo alle prestazioni assicurative, anche se non indica la natura esatta delle stesse (DTF 132 V 296 consid. 4.3). Questo principio (che deriva dal principio inquisitorio e dall’applicazione d’ufficio del diritto  da parte dell’amministrazione) non trova applicazione nel caso di prestazioni che non sono in alcuna relazione con quanto richiesto dall’assicurato in via esplicita oppure non deducibile dagli atti. L’obbligo di istruzione dell’Ufficio AI si estende infatti solo alle richieste di prestazioni che hanno un rapporto ragionevole con la fattispecie in esame o con gli atti, sia presenti che acquisiti successivamente  (in argomento cfr. Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 15 n. 748 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali);

                                     -   secondo la Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI) marginale 2029, la domanda (di prestazioni) non è tardiva se in occasione di una prima domanda l’amministrazione non ha riconosciuto un diritto alla prestazione debitamente rivendicato né ha adottato alcuna decisione in merito. Se la persona assicurata si annuncia di nuovo in un secondo tempo, il pagamento delle prestazioni non riscosse sottostà ad un termine assoluto di perenzione di 5 anni, retroattivamente dal momento della seconda domanda (Pratique VSI 1997 p. 186);

                                     nel caso in esame, questo TCA concorda con la proposta fatta dall’Ufficio AI di versare la rendita intera dal 1° settembre 2010, ossia sei mesi dopo la seconda domanda di mezzi ausiliari inoltrata nel marzo 2010 (doc. AI 5). In quell’occasione l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto approfondire la fattispecie nel senso di esaminare anche il diritto alla rendita, sebbene la richiesta di prestazioni fosse rivolta all’assunzione dei costi per una parrucca a causa di una cura chemioterapica. L'amministrazione ammette infatti che il genere di malattia ed il fatto che la prima richiesta di prestazioni fosse stata inoltrata nel dicembre 2007 (quindi quasi tre anni prima della seconda domanda del marzo 2010), dovevano indurla a verificare d’ufficio i presupposti per un’eventuale erogazione della rendita;

                                     -   altrettanto questa Corte concorda con l’amministrazione nel ritenere che in occasione della prima richiesta di mezzi ausiliari del 2007 quest’ultima non disponeva di ragionevoli elementi che la obbligassero a verificare anche l’eventuale diritto ad una rendita, motivo per cui non vi sono i presupposti per riconoscere il diritto alla rendita dal 1° novembre 2008;

                                     -   con scritto 30 settembre 2011 la ricorrente ha dato il proprio assenso alla proposta dell’Ufficio AI;

                                     -   vista la modifica dell’inizio del diritto alla rendita, gli atti sono da rinviare all’Ufficio AI (e per esso alla competente cassa di compensazione a cui spetta il calcolo dell’importo della rendita; cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) affinché ne determini nuovamente l’ammontare, procedendo fra l’altro alla verifica della questione relativa ai contributi versati dal marito dell’assicurata (cfr. art. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 36 cpv. 2 LAI);

                                     -   di conseguenza il ricorso va parzialmente accolto. Vincente in causa, patrocinata da un’assicurazione di protezione giuridica, l’insorgente ha diritto a ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA);

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 500.-- sono ripartite fra le parti in ragione di metà ciascuno.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione 5 luglio 2011 è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto alla rendita intera dal 1° settembre 2010.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ad una

                                              nuova determinazione dell’importo della rendita.  

                                 2.-   Le spese di fr. 500.-sono a carico delle parti in ragione di  metà ciascuna. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

giudice Raffaele Guffi    Fabio Zocchetti

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